Cause riunite C-138/03, C-324/03 e C-431/03
Repubblica italiana
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento — Fondi strutturali — Cofinanziamento — Regolamenti (CE) nn. 1260/1999 e 1685/2000 — Condizioni di ammissibilità degli anticipi erogati da organismi nazionali nell’ambito di regimi di aiuti di Stato»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 16 giugno 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 24 novembre 2005
Massime della sentenza
1. Ricorso di annullamento — Ricorso diretto avverso una decisione — Adozione, in pendenza di giudizio, di una decisione che equivale all’annullamento della decisione impugnata — Ricorso divenuto privo di oggetto — Non luogo a provvedere
(Art. 230 CE)
2. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Lettera della Commissione, indirizzata a uno Stato membro, concernente le condizioni per la concessione di un contributo comunitario a copertura degli acconti versati da enti nazionali a titolo di aiuti di Stato
(Art. 230 CE)
3. Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento comunitario — Copertura, mediante contributo, di spese effettuate dagli enti nazionali — Presupposto — Prova dell’utilizzo delle spese nell’ambito del progetto finanziato — Eccezione — Acconti che non superano un determinato importo
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260/1999, art. 32, n. 2; regolamento (CE) della Commissione n. 1685/2000, allegato, norma n. 1, punti 1 e 2]
4. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata
(Art. 253 CE)
5. Procedura — Eccezione di litispendenza — Identità di parti, oggetto e motivi tra due ricorsi — Irricevibilità del ricorso proposto successivamente al primo
1. Con l’annullamento, in pendenza di giudizio, di una decisione impugnata, il ricorrente ottiene l’unico risultato che il suo ricorso ex art. 230 CE possa procurargli e, di conseguenza, non vi è più materia di decisione per la Corte. Infatti, nel contesto di un ricorso siffatto, la Corte può solo dichiarare l’annullamento dell’atto che ne forma oggetto. Di conseguenza, il ricorso diviene privo di oggetto e non vi è luogo a provvedere.
(v. punti 25, 26)
2. L’azione di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici. Tale è il caso di una lettera della Commissione diretta a uno Stato membro e il cui scopo sia quello di far conoscere il punto di vista di tale istituzione quanto all’inesistenza delle condizioni per la concessione di un contributo dei Fondi strutturali a copertura di taluni anticipi erogati dagli Stati membri a titolo di aiuto di Stato.
Se è vero che, nella prima parte della detta lettera, la Commissione ha riaffermato la sua posizione relativa all’inesistenza delle condizioni per la concessione di un contributo dei Fondi strutturali a copertura degli anticipi erogati dagli Stati membri, quale espressa nella nota interpretativa relativa all’art. 32, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, non è meno vero che, al fine di giustificare il rimborso degli anticipi concessi sino a una certa data sulla base della tutela delle legittime aspettative degli Stati membri, essa si riferisce esplicitamente, nella sua seconda parte, ai dubbi che potevano sorgere a proposito dello statuto preciso delle norme in vigore. Non avendo quindi carattere unicamente confermativo della nota interpretativa, questa lettere dev’essere considerata come il risultato definitivo di un riesame della situazione.
(v. punti 32, 33, 36, 37)
3. Il sistema di versamenti a titolo di aiuti di Stato istituito dall’art. 32 del regolamento n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, nonché dalla norma n. 1 dell’allegato al regolamento n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del detto regolamento n. 1260/1999, si basa sul principio del rimborso delle spese. Ciò implica che, in linea di principio, la concessione di un contribuito dei Fondi strutturali a copertura delle spese effettuate dagli organismi nazionali sia subordinata alla presentazione ai servizi della Commissione di una prova del loro utilizzo nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione europea.
Solo nel caso del pagamento da parte della Commissione, a titolo di acconto, di un importo pari al 7% della partecipazione dei Fondi strutturali all’intervento in questione, previsto dall’art. 32, n. 2, del regolamento n. 1260/1999, le autorità nazionali non sono tenute a presentare, già in questa fase, documenti giustificativi delle spese effettuate. Gli anticipi versati dagli organismi nazionali che non eccedono l’ammontare del 7% della partecipazione dei detti Fondi possono così essere concessi senza alcuna condizione relativa alla prova di utilizzo. Al contrario, se tali anticipi superano il detto ammontare, il loro rimborso a posteriori da parte della Commissione dipenderà dalla presentazione di fatture quietanziate o, ove ciò si rilevi impossibile, di documenti contabili di valore probatorio equivalente. In quest’ultima ipotesi, il pagamento da effettuare ad opera della Commissione non assumerà più la forma di acconto, ma piuttosto quella di pagamento intermedio o pagamento del saldo, ai sensi del citato art. 32, richiedendo, di conseguenza, la presentazione dei documenti giustificativi dell’utilizzo delle somme in questione.
(v. punti 45-49)
4. La motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo.
Quest’obbligo dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone che quest’ultimo riguarda direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi gli obblighi di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata.
(v. punti 54, 55)
5. Un ricorso proposto successivamente ad un altro, che oppone le stesse parti, è fondato sugli stessi motivi ed è volto all’annullamento dello stesso atto giuridico dev’essere dichiarato irricevibile per litispendenza.
(v. punto 64)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
24 novembre 2005 (*)
«Ricorso di annullamento – Fondi strutturali – Cofinanziamento – Regolamenti (CE) nn. 1260/1999 e1685/2000 – Condizioni di ammissibilità degli anticipi erogati da organismi nazionali nell’ambito di regimi di aiuti di Stato»
Nelle cause riunite C-138/03, C-324/03 e C-431/03,
aventi ad oggetto ricorsi di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, proposti il 27 marzo 2003 (causa C‑138/03), il 24 luglio 2003 (causa C‑324/03) e il 9 ottobre 2003 (causa C‑431/03),
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Cingolo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. de March e L. Flynn, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 aprile 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, pronunciate all’udienza del 16 giugno 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con i presenti ricorsi, la Repubblica italiana chiede l’annullamento:
– della lettera della Commissione delle Comunità europee 20 gennaio 2003, diretta a defalcare una parte delle somme richieste per il regime di aiuti nell’ambito del programma operativo «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» (in prosieguo: l’«impugnata lettera 20 gennaio 2003»);
– della lettera della Commissione 3 marzo 2003, che stabilisce l’importo definitivo della detta deduzione (in prosieguo: l’«impugnata lettera 3 marzo 2003»);
– della lettera della Commissione 14 maggio 2003, in quanto con essa viene rifiutata l’ammissibilità al contributo dei Fondi strutturali degli anticipi erogati in relazione ad aiuti di Stato dopo il 19 febbraio 2003 (in prosieguo: l’«impugnata lettera 14 maggio 2003»);
– della lettera della Commissione 29 luglio 2003, con cui viene rifiutata l’ammissibilità al contributo dei Fondi strutturali degli anticipi erogati in relazione ad aiuti di Stato dopo il 19 febbraio 2003 (in prosieguo: l’«impugnata lettera 29 luglio 2003»).
Ambito normativo
2 Il quarantaduesimo e il quarantatreesimo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), recitano:
«(42) (…) i pagamenti devono essere corrisposti sotto forma di un anticipo e di successivi rimborsi delle spese effettuate; (…)
(43) (…) occorre garantire una sana gestione finanziaria, verificando la giustificazione e la certificazione delle spese (…)».
3 L’art. 9 del detto regolamento dispone:
«(…)
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) beneficiari finali: gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del Trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti;
(…)
o) autorità di pagamento: una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti della Commissione. Lo Stato membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l’autorità di pagamento e dei rapporti di quest’ultima con la Commissione».
4 L’art. 32, n. 1, terzo comma, dello stesso regolamento prevede:
«Il pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente».
5 Ai sensi dell’art. 32, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1260/1999, «[a]ll’atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all’autorità di pagamento. L’acconto è pari al 7% della partecipazione dei Fondi all’intervento in questione (…)».
6 L’allegato del regolamento (CE) della Commissione 28 luglio 2000, n. 1685, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU L 193, pag. 39), dispone:
«Norma n° 1 – Spese effettivamente sostenute
1. Pagamenti effettuati dai beneficiari finali
1.1. I pagamenti effettuati dai beneficiari finali di cui all’art. 32, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (…) n. 1260/1999 (…) devono essere effettuati in denaro fatte salve le deroghe di cui al punto 1.4.
1.2. Nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del Trattato e dell’aiuto concesso da organismi designati dagli Stati membri, per “pagamenti effettuati dai beneficiari finali” si intendono finanziamenti versati ai singoli destinatari ultimi dagli organismi che concedono l’aiuto. I pagamenti dell’aiuto effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e obiettivi dell’aiuto.
1.3. Nei casi diversi da quelli indicati al punto 1.2, per “pagamenti effettuati dai beneficiari finali” si intendono i pagamenti effettuati dagli organismi o dalle imprese pubbliche o private del tipo definito nel complemento di programmazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento generale [n. 1260/19999], direttamente responsabili della attuazione dell’operazione specifica.
(…)
2. Prova della spesa
Di norma, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
Inoltre, quando l’esecuzione delle operazioni non è soggetta ad una gara di appalto, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati dalle spese effettivamente sostenute (incluse le spese di cui al punto 1.4) dagli organismi o delle imprese pubbliche o private implicate nell’esecuzione dell’operazione.
(…)»
Fatti all’origine della controversia
7 L’8 agosto 2000 la Commissione ha approvato il programma operativo «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» (in prosieguo: il «programma»), che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali nelle regioni italiane interessate dall’obiettivo n. 1 del regolamento n. 1260/1999.
8 Il 7 settembre 2001 la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una nota interpretativa sull’art. 32, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 1260/1999 (in prosieguo: la «nota interpretativa»). Nella lettera di trasmissione, la detta istituzione precisa che «scopo della nota è di chiarire certi quesiti posti alla Commissione relativamente alle nozioni di “spese effettivamente sostenute” e “pagamenti effettuati dai beneficiari finali”». Nel caso in cui il beneficiario finale non coincidesse con il destinatario ultimo dei fondi comunitari, la nota interpretativa esamina l’ammissibilità al cofinanziamento degli «acconti sulle sovvenzioni», vale a dire degli anticipi sugli aiuti che i beneficiari finali versano ai destinatari ultimi. Sottolineando la necessità di vigilare affinché le spese dichiarate siano effettive e accompagnate da documenti giustificativi, la Commissione conclude che «i pagamenti di acconti da parte del beneficiario finale non possono essere inclusi nelle spese dichiarate alla Commissione, a meno che tale beneficiario non abbia potuto stabilire che il destinatario ultimo ha utilizzato questo acconto per coprire spese effettive».
9 Con l’impugnata lettera 20 gennaio 2003, diretta alla Repubblica italiana, la Commissione ha deciso di defalcare gli importi relativi agli anticipi e di interrompere la procedura di pagamento su presentazione delle certificazioni delle spese relative al programma.
10 Con l’impugnata lettera 3 marzo 2003, la Commissione ha specificato di avere ordinato il pagamento di una somma inferiore a quella che aveva formato oggetto della domanda, tenuto conto in particolare della deduzione della somma di EUR 3 163 570,18 relativa ai detti anticipi.
11 Parallelamente a questi fatti è stata avviata una procedura di consultazione in seno al comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni (in prosieguo: il «comitato»), allo scopo di definire modalità di semplificazione della gestione dei Fondi strutturali. Per quanto riguarda, in particolare, la gestione finanziaria, il comitato ha esaminato la questione relativa all’ammissibilità degli anticipi nell’ambito dei regimi di aiuti. In quanto, secondo la Commissione, le disposizioni di regolamento vigenti escludevano tale ammissibilità, quest’ultima istituzione ha sottoposto al comitato un progetto di modifica del regolamento n. 1685/2000 che riformulava, tra l’altro, la norma n. 1 sulle spese effettivamente sostenute figurante in allegato a tale regolamento. Non essendo stato raggiunto alcun accordo con gli Stati membri nel corso della settantatreesima riunione del comitato, il 19 febbraio 2003, la Commissione ha deciso di abbandonare il detto progetto.
12 Con l’impugnata lettera 14 maggio 2003, la Commissione ha informato la Repubblica italiana dell’esito della discussione svoltasi in seno al comitato, confermando che la sua posizione relativa agli anticipi erogati nell’ambito di un regime di aiuti restava quella espressa nella nota interpretativa. Tuttavia, riferendosi ai dubbi che potevano sorgere in ordine allo statuto preciso delle norme in vigore e per non eludere le aspettative che il dibattito conclusosi il 19 febbraio 2003 aveva potuto legittimamente suscitare, la Commissione si è dichiarata disposta a considerare ammissibili gli anticipi per i quali la decisione di erogazione o la conclusione di una procedura di gara fosse anteriore alla detta data.
13 Così, con lettera 23 maggio 2003, la Commissione ha informato le autorità italiane del fatto di aver avviato la procedura di pagamento della somma che era stata defalcata con le impugnate lettere 20 gennaio e 3 marzo 2003, lettere che venivano di conseguenza annullate. Il pagamento della somma di EUR 3 163 570,18 è avvenuto il 5 giugno 2003.
14 La Commissione ha infine trasmesso al governo italiano l’impugnata lettera 29 luglio 2003, nella quale essa precisava che era stata redatta una nuova versione dell’impugnata lettera 14 maggio 2003 per eliminare alcuni errori di traduzione. Tale nuova versione differiva dalla precedente per un solo passaggio e sostituiva quest’ultima.
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
Causa C‑138/03
15 La Repubblica italiana chiede che la Corte voglia:
– annullare le impugnate lettere 20 gennaio e 3 marzo 2003, nonché tutti gli atti connessi e presupposti;
– condannare la Commissione alle spese.
16 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Causa C‑324/03
17 La Repubblica italiana chiede che la Corte voglia:
– annullare l’impugnata lettera 14 maggio 2003, nella parte in cui nega l’ammissibilità al contributo dei Fondi strutturali degli anticipi erogati in relazione ad aiuti di Stato dopo il 19 febbraio 2003, nonché tutti gli atti connessi e presupposti;
– condannare la Commissione alle spese.
18 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo in quanto infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
Causa C‑431/03
19 La Repubblica italiana chiede che la Corte voglia:
– annullare l’impugnata lettera 29 luglio 2003, nonché tutti gli atti connessi e presupposti;
– condannare la Commissione alle spese.
20 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo in quanto infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
21 Con ordinanza del presidente della Corte 26 gennaio 2004, le cause C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03 sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.
Causa C‑138/03
22 Con il suo ricorso, la Repubblica italiana chiede l’annullamento delle impugnate lettere 20 gennaio e 3 marzo 2003, dirette, rispettivamente, a rifiutare il rimborso degli anticipi erogati dalle autorità italiane nell’ambito del programma e a fissare in EUR 3 163 570,18 l’importo della deduzione corrispondente.
23 È tuttavia pacifico che, con decisione del 23 maggio 2003, la Commissione ha informato il governo italiano del fatto che la decisione di rifiutare il rimborso degli anticipi era stata annullata e che era stata avviata la procedura di pagamento della relativa somma.
24 È altresì pacifico che il pagamento dell’importo di EUR 3 163 570,18 alla Repubblica italiana è avvenuto il 5 giugno 2003.
25 È giocoforza constatare che, con l’annullamento delle impugnate lettere 20 gennaio e 3 marzo 2003, la ricorrente ha ottenuto il solo risultato che il ricorso abbia potuto procurarle e non vi è quindi più materia di decisione per la Corte. Infatti, nel contesto di un ricorso introdotto ai sensi dell’art. 230 CE, la Corte può solo dichiarare l’annullamento dell’atto che ne forma oggetto (ordinanza 8 marzo 1993, causa C‑123/92, Lezzi Pietro/Commissione, Racc. pag. I‑809, punto 10).
26 Ne consegue che il ricorso nella causa C‑138/03 è divenuto privo di oggetto e che non vi è luogo a provvedere.
Causa C‑324/03
Sulla ricevibilità del ricorso
27 La Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità motivandola con il fatto che l’impugnata lettera 14 maggio 2003 non costituirebbe un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE.
Argomenti delle parti
28 La Commissione fa valere, da una parte, che l’impugnata lettera 14 maggio 2003 si limita a fornire un’interpretazione di talune regole di ammissibilità al finanziamento dei Fondi strutturali, non producendo a tale titolo alcun effetto giuridico nei confronti della Repubblica italiana. Effetti del genere potrebbero essere prodotti solo dalle decisioni che la Commissione adottasse successivamente sulla base di domande di pagamento specifiche.
29 D’altra parte, la Commissione asserisce che la detta lettera non ha che un carattere meramente confermativo della posizione da lei espressa nella nota interpretativa.
30 La Repubblica italiana ribatte che la posizione espressa dalla Commissione nell’impugnata lettera 14 maggio 2003 rappresenta in realtà un atto che introduce un elemento nuovo nel regime in vigore in materia di ammissibilità delle spese, ossia la non ammissibilità al cofinanziamento comunitario degli anticipi erogati nell’ambito dei regimi di aiuti, e che, proprio in ragione della sua portata innovativa, è idoneo a produrre effetti diretti nella sfera giuridica della ricorrente.
31 Il governo italiano sostiene altresì che l’impugnata lettera 14 maggio 2003 non costituisce un atto meramente confermativo della posizione espressa dalla Commissione nella nota interpretativa, dato che essa è il risultato di un dibattito istituzionale in seno al comitato diretto alla modifica del regolamento n. 1685/2000.
Giudizio della Corte
32 Secondo una giurisprudenza costante, l’azione di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici (sentenze 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263, punto 42, e 16 giugno 1993, causa C‑325/91, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑3283, punto 9).
33 Nella fattispecie, si tratta di una lettera della Commissione diretta alla Repubblica italiana e il cui scopo è quello di far conoscere il punto di vista di tale istituzione quanto alla non ammissibilità al contributo dei Fondi strutturali di taluni anticipi erogati dagli Stati membri.
34 Al fine di verificare se tale lettera si limiti a tradurre un’opinione della Commissione senza modificare l’ambito di applicazione della normativa comunitaria o se, invece, essa possa produrre effetti giuridici, creando nuovi obblighi a carico degli Stati membri, occorre esaminare il contenuto di tale atto.
35 La valutazione della fondatezza dell’argomento della Commissione deve pertanto essere effettuata assieme alle questioni di merito sollevate dalla controversia (v., in questo senso, sentenza 20 marzo 1997, causa C‑57/95, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑1627, punti 9 e 10).
36 D’altro canto, se è vero che, nella prima parte dell’impugnata lettera 14 maggio 2003, la Commissione ha riaffermato la sua posizione relativa alla non ammissibilità al contributo dei Fondi strutturali degli anticipi erogati dagli Stati membri, quale espressa nella nota interpretativa, non è meno vero che, al fine di giustificare il rimborso degli anticipi concessi sino al 19 febbraio 2003 sulla base della tutela delle legittime aspettative degli Stati membri, essa si riferisce esplicitamente, nella sua seconda parte, ai dubbi che avrebbero potuto sorgere a proposito dello statuto preciso delle norme in vigore.
37 Non avendo quindi carattere unicamente confermativo della nota interpretativa, l’impugnata lettera 14 maggio 2003 dev’essere considerata come il risultato definitivo di un riesame della situazione (v., in questo senso, sentenza 9 marzo 1978, causa 54/77, Herpels/Commissione, Racc. pag. 585, punto 14)
38 Risulta da quanto precede che il ricorso nella causa C‑324/03 è ricevibile.
Sul merito
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 32 del regolamento n. 1260/1999 nonché della norma n. 1, punti 1 e 2, dell’allegato del regolamento n. 1685/2000
– Argomenti delle parti
39 La Repubblica italiana considera che nessuna delle disposizioni contenute nei regolamenti nn. 1260/1999 e 1685/2000 consente di riconoscere alle attività dei destinatari ultimi del finanziamento una pertinenza per l’ammissibilità delle spese effettuate dal beneficiario finale nell’ambito del regime degli aiuti di Stato.
40 Questa interpretazione sarebbe confermata, in primo luogo, dall’art. 32 del regolamento n. 1260/1999, articolo che prevede che i pagamenti effettuati dai beneficiari finali debbano essere giustificati producendo, quando è possibile, fatture quietanzate e, in tutti gli altri casi, documenti contabili di valore probatorio equivalente. In secondo luogo, sarebbe previsto al punto 1.2 della norma n. 1 figurante nell’allegato del regolamento n. 1685/2000 che i pagamenti degli aiuti effettuati dai beneficiari finali devono essere giustificati con riferimento alle condizioni e agli obiettivi dei detti aiuti. Ciò escluderebbe, di conseguenza, ogni altra condizione quanto alla documentazione delle spese corrispondenti effettuate dal destinatario ultimo del finanziamento. In terzo luogo, il punto 2 della detta norma n. 1 ammetterebbe che, qualora non sia possibile produrre fatture quietanzate, i pagamenti possano essere accompagnati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
41 Secondo la Commissione, per «documenti contabili di valore probatorio equivalente», ai sensi del regolamento n. 1260/1999, debbono intendersi i documenti giustificativi di pagamento che la Commissione riconosce e accetta nei casi in cui, in base alle disposizioni fiscali e contabili dello Stato membro interessato, non si faccia luogo all’emissione di una fattura a fronte di un esborso di denaro. Non vi sarebbe ragione di assumere che essi si riferiscano specificamente ai regimi di aiuto e, anche nell’ambito di tali regimi, potrebbero sussistere fatture quietanzate a fronte delle singole operazioni di attuazione.
42 Inoltre, per quanto riguarda il fatto che l’art. 32 del regolamento n. 1260/1999 non menziona i destinatari ultimi del finanziamento, la Commissione sostiene che il governo italiano trascura la competenza, attribuita dall’art. 30 di tale regolamento alla Commissione, di decidere, ove ne ravvisi la necessità, norme comuni di ammissibilità delle spese. Non sarebbe possibile rinvenire nel regolamento n. 1260/1999 una disciplina esaustiva sulle condizioni di ammissibilità delle dette spese.
43 La Commissione precisa che il punto 1.2 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000 dev’essere inteso nel senso che esige che venga data dimostrazione dell’utilizzo effettivo dei finanziamenti per la realizzazione di progetti rispondenti alle finalità per cui è stato concesso l’aiuto. Tale condizione potrebbe essere da lei verificata efficacemente solo con riferimento alla fase finale di utilizzo dell’aiuto, quella cioè che coinvolge i destinatari ultimi del finanziamento, quali esecutori dei singoli interventi od operazioni sul campo.
– Giudizio della Corte
44 Dal quarantatreesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1260/1999 risulta che uno degli obiettivi di quest’ultimo è quello di garantire una sana gestione finanziaria verificando la giustificazione e la certificazione delle spese.
45 A tal fine, il sistema istituito dall’art. 32 del regolamento n. 1260/1999 nonché dalla norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000 si basa sul principio del rimborso delle spese.
46 Ciò implica che, in linea di principio, l’ammissibilità al contributo dei Fondi strutturali delle spese effettuate dagli organismi nazionali sia subordinata alla presentazione ai servizi della Commissione di una prova del loro utilizzo nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione europea. Tale prova può risolversi in fatture quietanzate o, ove ciò si riveli impossibile, in documenti contabili di valore probatorio equivalente.
47 Solo nel caso del pagamento da parte della Commissione, a titolo di acconto, di un importo pari al 7% della partecipazione dei Fondi strutturali all’intervento in questione, previsto all’art. 32, n. 2, del regolamento n. 1260/19999, le autorità nazionali non sono tenute a presentare, già in questa fase, documenti giustificativi delle spese effettuate.
48 Gli anticipi versati dagli organismi nazionali che non eccedono l’ammontare del 7% della partecipazione dei detti Fondi possono così essere concessi senza alcuna condizione relativa alla prova di utilizzo. Al contrario, se, come nel caso di specie, tali anticipi superano il detto ammontare, il loro rimborso a posteriori da parte della Commissione dipenderà dal compimento delle formalità menzionate al punto 46 della presente sentenza.
49 In quest’ultimo caso di specie, il pagamento da effettuare ad opera della Commissione non assumerà più la forma di acconto, ma piuttosto quella di pagamento intermedio o di pagamento del saldo, ai sensi dell’art. 32 del regolamento n. 1260/1999, richiedendo, di conseguenza, la presentazione dei documenti giustificativi dell’utilizzo delle somme in questione.
50 L’impugnata lettera 14 maggio 2003, secondo la quale gli anticipi erogati dagli Stati membri nell’ambito di un regime di aiuti non sono ammissibili al contributo dei Fondi strutturali, a meno che non siano presentati documenti giustificativi, è pertanto conforme all’art. 32 del regolamento n. 1260/1999 nonché alla norma n. 1, punti 1 e 2, dell’allegato del regolamento n. 1685/2000.
51 Pertanto, il primo motivo dedotto dalla Repubblica italiana non è fondato e dev’essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione delle forme sostanziali
– Argomenti delle parti
52 Secondo il governo italiano, l’impugnata lettera 14 maggio 2003 non contiene alcun elemento di motivazione che giustifichi la posizione adottata in tale occasione. La motivazione della detta lettera sarebbe insufficiente e contraddittoria.
53 La Commissione ritiene che questo motivo sia privo di fondamento, dato che la cronologia degli avvenimenti presentata nell’impugnata lettera 14 maggio 2003 contiene tutti gli elementi necessari per comprendere le due prese di posizione espresse dalla Commissione. D’altro canto, non esisterebbe alcuna contraddizione nel fatto che tale lettera confermi la regola della non ammissibilità degli anticipi considerando nel contempo ammissibili quelli erogati entro il 19 febbraio 2003. Queste due posizioni corrisponderebbero rispettivamente alla regola generale e all’eccezione.
– Giudizio della Corte
54 Si deve ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v., in particolare, sentenze 11 settembre 2003, causa C‑445/00, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑8549, punto 49, e 9 settembre 2004, causa C‑304/01, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑7655, punto 50).
55 Tale requisito dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenze 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑2481, punto 36, e 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑2289, punto 48).
56 Alla luce di questa giurisprudenza, non risulta che la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di motivare in maniera sufficiente l’impugnata lettera 14 maggio 2003.
57 Infatti, in tale lettera, essa precisa chiaramente e in maniera inequivocabile i motivi che sono stati alla base, rispettivamente, della riaffermazione della sua posizione relativa alla non ammissibilità al contributo dei Fondi strutturali di taluni anticipi erogati dagli Stati membri nonché della decisione di accettare il rimborso degli anticipi concessi sino al 19 febbraio 2003, e cioè:
– la mancanza di un accordo in seno al comitato ai fini della modifica del regolamento n. 1685/2000;
– la tutela delle legittime aspettative degli Stati membri.
58 Il motivo relativo ad una violazione delle forme sostanziali dev’essere quindi respinto in quanto infondato.
59 Poiché nessuno dei motivi fatti valere dalla Repubblica italiana può essere accolto, il ricorso nella causa C‑324/03 dev’essere respinto in toto.
Causa C‑431/03
Sulla ricevibilità del ricorso
60 La Commissione eccepisce l’irricevibilità del ricorso nella causa C‑431/03, in quanto è identico al ricorso nella causa C‑324/03.
Argomenti delle parti
61 Secondo la Commissione, un ricorso proposto posteriormente ad un altro, che vede contrapposte le stesse parti, ha lo stesso oggetto ed è formulato sul fondamento degli stessi motivi dev’essere dichiarato irricevibile.
62 Il governo italiano ribatte che le impugnate lettere 14 maggio 2003, pur presentando evidenti elementi di connessione dal punto di vista contenutistico e funzionale, costituiscono atti formalmente distinti.
Giudizio della Corte
63 Con il suo ricorso, la Repubblica italiana mira all’annullamento dell’impugnata decisione 29 luglio 2003, che ha sostituito l’impugnata lettera 14 maggio 2003 a decorrere dal giorno della sua adozione.
64 Secondo una giurisprudenza costante, un ricorso proposto successivamente ad un altro, che oppone le stesse parti, è fondato sugli stessi motivi ed è volto all’annullamento dello stesso atto giuridico dev’essere dichiarato irricevibile per litispendenza (v., in particolare, sentenza 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/Parlamento, Racc. pag. 4821, punto 12).
65 Nelle circostanze del caso di specie, il ricorso nella causa C‑431/03 oppone le stesse parti ed è fondato sugli stessi motivi del ricorso nella causa C‑324/03.
66 D’altro canto, com’è stato rilevato dall’avvocato generale al punto 15 delle sue conclusioni, dall’impugnata lettera 29 luglio 2003 risulta che quest’ultima ha avuto come obiettivo solo la rettifica di alcuni errori di traduzione apparsi nell’impugnata lettera 14 maggio 2003, lettera che non è stata annullata e i cui effetti giuridici continuano a prodursi a partire dalla data della sua adozione. Per giunta, la Repubblica italiana non ha contestato, in sé stessa, la detta rettifica.
67 L’oggetto del presente ricorso è quindi esattamente identico a quello della causa C‑324/03, vale a dire l’annullamento dell’impugnata lettera 14 maggio 2003 in cui la Commissione, pur riaffermando la non ammissibilità al contributo dei Fondi strutturali degli anticipi erogati dagli organismi designati dagli Stati membri, ammette l’ammissibilità di tali anticipi qualora la decisione definitiva di erogazione dell’aiuto ai destinatari interessati sia stata adottata entro il 19 febbraio 2003.
68 Pertanto, il ricorso nella causa C‑431/03 dev’essere dichiarato irricevibile.
Sulle spese
69 Ai sensi dell’art. 69, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, la Corte decide sulle spese in via equitativa. Nel caso di specie, se la Corte ha ritenuto che non vi fosse luogo a provvedere nell’ambito della causa C‑138/03 a seguito dell’annullamento da parte della Commissione delle decisioni la cui revoca è stata chiesta dalla Repubblica italiana, occorre tener conto del fatto che tale annullamento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e ha quindi comportato per la ricorrente spese inutili. Appare dunque appropriato condannare la Commissione a sopportare le spese.
70 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione, nelle cause C‑324/03 e C‑431/03, ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nella causa C‑138/03.
2) Il ricorso nella causa C-324/03 è respinto.
3) Il ricorso nella causa C‑431/03 è irricevibile.
4) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese relative alla causa C‑138/03.
5) La Repubblica italiana è condannata alle spese relative alle cause C‑324/03 e C‑431/03.
Firme
* Lingua processuale: l'italiano.
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