Causa C-150/03 P
Chantal Hectors
contro
Parlamento europeo
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Agenti temporanei presso i gruppi politici del Parlamento europeo — Assunzione — Rigetto di una candidatura — Motivazione — Obbligo di motivazione specifica»
Massime della sentenza
1. Dipendenti — Decisione arrecante pregiudizio — Assunzione di un agente temporaneo da parte di un gruppo politico del Parlamento — Rigetto di una candidatura — Obbligo di motivazione entro e non oltre la fase del rigetto del reclamo — Portata
(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)
2. Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento — Mancanza nel ricorso della quantificazione del danno e della giustificazione di tale omissione — Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1)
1. L’obbligo di motivazione sancito dall’art. 25, secondo comma, dello Statuto e, quanto alle decisioni adottate a seguito di un reclamo, dall’art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto medesimo è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza della decisione e l’opportunità di agire in sede giurisdizionale per contestarne la legittimità e, dall’altro, a consentire al giudice di esercitare il proprio sindacato.
In caso di decisione implicante una scelta tra più candidati l’autorità che ha il potere di nomina, o, per analogia, l’autorità delegata a concludere contratti di assunzione, è soggetta all’obbligo di motivazione, quantomeno nella fase di rigetto del reclamo proposto dal candidato escluso avverso la decisione che respinge la sua candidatura e/o avverso quella recante la nomina di un altro candidato. La portata di tale obbligo di motivazione deve essere valutata di volta in volta alla luce delle circostanze concrete della specie.
Per quanto riguarda l’assunzione di un agente temporaneo presso un gruppo politico del Parlamento, qualora l’autorità competente, la cui decisione, fondata in via di principio su una valutazione soggettiva, si basava parimenti su dati oggettivi – ossia il raffronto degli atti di candidatura con le qualifiche richieste e la presa in considerazione della proposta della commissione giudicatrice in esito ai risultati delle prove –, si sia discostata dal parere della commissione suddetta e, pertanto, dalla graduatoria basata sui risultati delle prove e comunicata al ricorrente, una motivazione generica o in forma di semplice riferimento alla regolarità del procedimento di assunzione non consente all’interessato di conoscere i motivi della sua esclusione.
(v. punti 39-41, 44, 46)
2. Per quanto concerne il danno materiale dedotto a sostegno di una domanda di risarcimento, in taluni casi particolari, segnatamente quando è difficile quantificare tale danno, non è indispensabile precisare nel ricorso la sua esatta entità né quantificare l’importo del risarcimento richiesto.
Tuttavia un ricorso dev’essere dichiarato irricevibile se il ricorrente non ha dimostrato e nemmeno dedotto l’esistenza di circostanze particolari che giustifichino la mancata quantificazione, nel ricorso, del danno lamentato.
(v. punto 62)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
23 settembre 2004(1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Dipendenti – Agenti temporanei presso i gruppi politici del Parlamento europeo – Assunzione – Rigetto di una candidatura – Motivazione – Obbligo di motivazione specifica»
Nel procedimento C-150/03 P,avente ad oggetto un ricorso, proposto, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte, contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, depositato il 31 marzo 2003,
Chantal Hectors, con sede in Mont-sur-Rolle (Svizzera), rappresentata dai sigg. G. Vandersanden e L. Levi, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l'altra parte è:
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. H. von Hertzen e J.F. de Wachter, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Mugica Arzamendi, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza dell'11 febbraio 2004,viste le osservazioni presentate dalle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 marzo 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in oggetto la sig.ra Hectors chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 gennaio 2003, causa T‑181/01, Chantal Hectors/Parlamento europeo (Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑103; in prosieguo: la «sentenza impugnata») con cui è stato respinto il ricorso della medesima diretto, da un lato, all’annullamento delle decisioni dell’autorità delegata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«ADCA») con cui il sig. B. era stato assunto per il posto di amministratore di lingua olandese presso il gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e democratici europei del Parlamento europeo (in prosieguo: il «Gruppo del PPE‑DE») e con cui era stata respinta la candidatura della ricorrente al posto medesimo, nonché la decisione di rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente stessa (in prosieguo: le «decisioni contestate») e, dall’altro, alla condanna del Parlamento al risarcimento del danno.
Contesto normativo
2 Ai termini dell’art. 2 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA»):
«È considerato agente temporaneo, ai sensi del presente regime:
(...)
c) l’agente assunto per svolgere funzioni presso una persona che assolva un mandato previsto dai trattati che istituiscono le Comunità oppure dal trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee o presso un presidente eletto di una istituzione o di un organo delle Comunità o di un gruppo politico dell’Assemblea parlamentare europea e che non sia scelto tra i funzionari delle Comunità;
(...)».
3 L’art. 11 del RAA dispone, segnatamente, che gli artt. 11‑26 dello Statuto sui doveri e diritti dei dipendenti delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») si applicano per analogia agli agenti temporanei e che le decisioni individuali riguardanti gli agenti medesimi sono pubblicate alle condizioni di cui all’art. 25, secondo comma, dello Statuto.
4 Il regolamento interno in materia di assunzione dei dipendenti e altri agenti ed al passaggio di categoria o di carriera, emanato dall’ufficio della presidenza del Parlamento il 15 marzo 1989 (in prosieguo: il «regolamento 15 marzo 1989»), così recita:
«SEZIONE II – AGENTI TEMPORANEI
(…)
Articolo 8
Gli agenti temporanei presso un gruppo politico sono assunti sulla base delle proposte di un “comitato ad hoc” designato dall’autorità delegata a concludere i contratti di assunzione e comprendente un membro designato dal comitato del personale.
Articolo 9
Gli avvisi di posto vacante in un gruppo politico vengono pubblicati sia nell’ambito dell’istituzione sia al di fuori della medesima. Il “comitato ad hoc”, dopo aver esaminato gli atti di candidatura e sulla base dei criteri stabiliti, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, dal relativo gruppo politico per la definizione del posto da ricoprire, redige l’elenco dei candidati, rispondenti ai requisiti amministrativi fissati nell’avviso di posto vacante. Tale elenco viene trasmesso all’autorità delegata a concludere i contratti di assunzione».
5 Ai termini dei punti 5 e 6 del documento del Segretario generale del gruppo del PPE‑DE del febbraio 2000, intitolato «Procedure di assunzione del personale» (in prosieguo: il «documento relativo alla procedura di assunzione del PPE‑DE»):
«5. La gestione della procedura di assunzione è affidata alla responsabilità della commissione giudicatrice che comprende un presidente, di regola il capo del servizio interessato, quantomeno due altri membri del segretariato del gruppo, di grado pari o più elevato rispetto a quello al quale il candidato sarà nominato, un rappresentante del comitato del personale del gruppo e un rappresentante del comitato del personale del Parlamento. Il Presidente della commissione giudicatrice è responsabile dell’osservanza delle procedure descritte negli allegati. La commissione giudicatrice deve redigere, conformemente agli allegati, i testi scritti ed orali e stabilire il punteggio minimo di superamento delle prove, il numero di candidati che saranno iscritti nell’elenco [degli idonei] nonché la durata di validità di tale elenco.
6. In tutti i casi in cui venga svolto un procedimento normale e completo, la commissione giudicatrice trasmetterà alla presidenza del gruppo l’elenco dei candidati vincitori di concorso nonché il punteggio dai medesimi ottenuto. Nel caso in cui occorra ricoprire un solo [posto vacante], il Presidente procederà alla scelta di uno dei tre primi candidati dell’elenco. Nel caso in cui occorra ricoprire due posti, il Presidente procederà alla scelta tra i primi cinque candidati».
Fatti all’origine della controversia
6 I fatti dai quali è scaturita la controversia sono esposti, ai punti 5‑16 della sentenza impugnata, nei termini seguenti:
«5 L’annuncio di un posto vacante di agente temporaneo di lingua olandese veniva pubblicato dal gruppo del PPE‑DE nel sommario degli avvisi di assunzione del Parlamento n. 14/2000 relativo al periodo intercorrente dal 29 maggio al 14 giugno 2000.
6 Ai termini di detto avviso di posto vacante:
«L’autorità che ha il potere di nomina del gruppo ha deciso di avviare la procedura di selezione al fine di ricoprire un posto di amministratore aggiunto (M/F) di lingua olandese, grado A8 o A7/A6 (agente temporaneo).
(omissis)
NATURA DELLE FUNZIONI:
Dipendente qualificato incaricato, sotto l’autorità dei propri superiori gerarchici, a svolgere attività di concetto e di analisi in relazione con l’attività del gruppo del PPE‑DE. Tali compiti presuppongono l’attitudine al lavoro di gruppo.
FORMAZIONE E CONOSCENZE RICHIESTE:
– Studi universitari attestati da un diploma o esperienza professionale equipollente;
– ottima conoscenza della struttura istituzionale dell’Unione europea e delle sue attività;
– attitudine ad effettuare, sulla base di direttive generali, attività di concetto, di analisi e di sintesi;
– conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e buona conoscenza di un’altra di tali lingue.
QUALIFICHE PARTICOLARI:
Per ragioni di servizio sono richieste:
– la conoscenza approfondita della lingua olandese e una buona conoscenza della lingua tedesca e francese o inglese; sarà presa parimenti in considerazione la conoscenza di altre lingue comunitarie;
– buona conoscenza della struttura e delle attività delle istituzioni dell’Unione europea;
– conoscenza e cultura delle finalità programmatiche e attività del gruppo PPE‑DE e della politica comunitaria; verrà valutata positivamente la conoscenza della politica agricola dell’UE e/o un’esperienza professionale in tale settore;
– una comprovata esperienza professionale di 2 anni consentirà l’assunzione nel grado A7/A6».
7 Un annuncio relativo a tale posto veniva parimenti pubblicato in vari giornali di lingua olandese.
8 Con lettera 21 giugno 2000 la ricorrente presentava la propria candidatura per il posto controverso, candidatura che veniva dichiarata ammissibile.
9 La ricorrente partecipava alle prove scritte di selezione il 9 ottobre 2000, quindi a quelle orali il 19 ottobre seguente.
10 Il comitato ad hoc, previsto dall’art. 8 del regolamento 15 marzo 1989, quale commissione giudicatrice ai sensi del punto 5 del documento relativo alla procedura di assunzione del PPE‑DE (in prosieguo: la «commissione giudicatrice»), comunicava in data 19 ottobre 2000 la propria relazione in ordine alla copertura del posto controverso. In tale relazione si legge segnatamente quanto segue:
«Redazione di un elenco di idonei
In esito ai propri lavori, la [commissione giudicatrice] ha deciso di inserire nell’elenco [degli idonei] i candidati seguenti:
– sig.ra Hectors Chantal (83,50 punti)
– sig.ra L. (73,50 punti)
– sig. B. (65,25 punti)
Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 9 del [regolamento 15 marzo 1989], decisioni relative alla scelta del candidato per il posto di cui trattasi sono lasciate all’autorità del gruppo “partito popolare europeo e democratici europei” autorizzata a concludere i contratti di assunzione degli agenti temporanei».
11 Il 7 novembre 2000 ognuno dei tre candidati selezionati svolgeva un colloquio con quattro membri della delegazione olandese del gruppo del PPE‑DE.
12 Il 22 novembre 2000 il presidente della commissione giudicatrice comunicava alla ricorrente che essa figurava nell’elenco degli idonei.
13 Non avendo ricevuto comunicazione in ordine all’esito della procedura di assunzione di cui trattasi, il 16 gennaio 2001 la ricorrente si rivolgeva per iscritto al presidente della commissione giudicatrice.
14 Con lettera 31 gennaio 2001 il presidente della commissione giudicatrice comunicava alla ricorrente che era stato prescelto il sig. B. In tale lettera veniva inoltre precisato quanto segue:
«Nelle prove orali e scritte del 9 e 19 ottobre, Lei ha ottenuto 83,5 punti (su 100) risultando, di conseguenza, la prima in graduatoria.
Come di norma, la commissione giudicatrice ha trasmesso i nominativi dei tre candidati figuranti nei primi posti in graduatoria alla presidenza del gruppo [parlamentare] che ha deciso nei termini che Le ho già esposto.
Riporto, per Sua informazione, la seguente disposizione:
In conformità con l’art. 9 [del regolamento interno 15 marzo 1989], la scelta compete all’autorità del gruppo “partito popolare europeo e democratici europei” autorizzata a concludere i contratti di assunzione degli agenti temporanei».
15 L’11 aprile 2001 la ricorrente proponeva reclamo avverso le decisioni recanti, da un lato, la nomina del sig. B. e, dall’altro, il rigetto della propria candidatura. In tale reclamo si legge, in particolare, quanto segue:
«Con lettera 31 gennaio 2001 il presidente della [commissione giudicatrice] mi ha comunicato che la [commissione giudicatrice] mi ha collocato al primo posto nella graduatoria dei candidati idonei (con un punteggio di 83,5 punti su 100), ma che il [gruppo del] PPE‑DE ha assunto, ai fini della copertura del detto posto, il sig. [B.]. Non è stata fornita alcuna motivazione né riguardo alla decisione, né per quanto concerne la mancata concordanza con l’ordine di graduatoria fissato.
A mio avviso, quando l’autorità che ha il potere di nomina decide di ricorrere ad una procedura di selezione ai fini dell’assunzione di un agente per un posto specifico, anche quando si tratti di un posto temporaneo, la costante giurisprudenza del Tribunale di primo grado è nel senso che l’autorità che ha il potere di nomina è obbligata a rispettare il risultato di tale selezione, nonché la graduatoria fissata dalla [commissione giudicatrice], salvo circostanze eccezionali debitamente motivate che consentano di agire diversamente».
16 Con lettera 28 maggio 2001 il presidente del gruppo del PPE‑DE respingeva tale reclamo, osservando, in particolare, quanto segue:
«Prendo atto di tutti i rilievi e considerazioni da Lei svolti; mi richiamo tuttavia all’[articolo] 30 dello Statuto il quale stabilisce che, per ogni concorso, l’autorità che ha il potere di nomina designa una commissione giudicatrice, la quale fissa un elenco di candidati idonei, spettando a detta autorità scegliere coloro che saranno nominati per i posti vacanti. Di conseguenza, la graduatoria dei candidati non è vincolante [per l’autorità che ha il potere di nomina, in prosieguo: l’“APN”].
Ciò premesso, Lei comprenderà che il suo reclamo non ha ragion d’essere e che deve essere respinto».
Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 agosto 2001, la sig.ra Hectors proponeva ricorso diretto all’annullamento delle decisioni contestate.
8 A sostegno del ricorso di annullamento la ricorrente deduceva un motivo di forma, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, nonché quattro motivi di merito, relativi, in primo luogo, ad un manifesto errore di valutazione e ad un errore di diritto, al mancato rispetto dell’interesse del servizio ed alla violazione dell’art. 12 del RAA, in secondo luogo, alla violazione degli artt. 29 e 30 dello Statuto, alla violazione dell’avviso di posto vacante ed alla violazione del principio patere legem quam ipse fecisti, in terzo luogo, alla violazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne e, in quarto luogo, alla violazione del principio dell’obbligo di sollecitudine. La ricorrente deduceva, peraltro, che tali illegittimità le avevano causato un danno materiale e morale, costituendo quindi altrettanti illeciti che giustificavano il risarcimento.
9 Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva il ricorso in toto, dopo aver respinto, in quanto infondati, i motivi dedotti dalla ricorrente.
10 Quanto al primo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale rilevava ai punti 35‑46 della sentenza impugnata, che la decisione di non accogliere la candidatura della ricorrente era sufficientemente motivata, atteso che la ricorrente stessa era stata informata in ordine alle varie fasi della procedura di nomina seguita e, quindi, agli elementi da cui risultava la regolarità della procedura medesima. Il Tribunale riteneva quindi che la decisione recante la nomina del sig. B., che non richiedeva alcuna motivazione specifica oltre a quella contenuta nella prima decisione, fosse pertanto parimenti sufficientemente motivata.
11 Nel giungere a tali conclusioni, il Tribunale ricordava, anzitutto ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, che, in caso di decisioni che implichino una scelta tra più candidati, all’ADCA incombe l’obbligo di motivazione, quantomeno nella fase in cui viene respinto il reclamo proposto dal candidato escluso (sentenze del Tribunale 3 marzo 1993, causa T‑25/92, Vela Palacios/CES, Racc. pag. II‑201, punto 22, e 26 gennaio 1995, causa T‑60/94, Pierrat/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑77), e che la portata di tale obbligo di motivazione deve essere valutata, caso per caso, in considerazione delle circostanze concrete della specie.
12 Il Tribunale rilevava, quindi, da un lato, che, in considerazione del punto 6 del documento relativo alla procedura di assunzione del PPE‑DE, in caso di sussistenza di una sola vacanza, la presidenza del gruppo, nella sua qualità di ADCA, avrebbe proceduto alla scelta di uno tra i primi tre candidati iscritti nell’elenco degli idonei redatto dalla commissione giudicatrice incaricata di elaborare le relative proposte. Dall’altro, il Tribunale riteneva che l’assunzione di un agente temporaneo da parte di un gruppo politico del Parlamento, ai sensi dell’art. 2, lett. c), del RAA, presupponesse, essenzialmente, un rapporto di mutua fiducia.
13 Il Tribunale ne deduceva, ai punti 41‑45 della sentenza impugnata, che, trattandosi di un posto di agente temporaneo presso un gruppo politico del Parlamento per ricoprire il quale la presidenza del gruppo medesimo dispone di completa libertà tra i candidati iscritti nell’elenco degli idonei, la motivazione poteva limitarsi all’osservanza dei requisiti legali cui è subordinata la regolarità della procedura di nomina. Orbene, secondo il Tribunale, tali informazioni erano state ben comunicate alla ricorrente, anzitutto con la lettera del presidente della commissione giudicatrice 21 gennaio 2001 e, successivamente, con la lettera del presidente del gruppo del PPE‑DE 28 maggio 2001, recante rigetto del reclamo.
14 Per quanto attiene al secondo motivo, il Tribunale riteneva, ai punti 65‑78 della sentenza impugnata, che la presidenza del gruppo del PPE‑DE, nella sua qualità di ADCA, non fosse incorsa in alcun errore manifesto di valutazione non accogliendo la candidatura del ricorrente, bensì quella del sig. B., né, a fortiori, in una violazione dell’interesse di servizio o, ancora, dell’art. 12, n. 1, del RAA.
15 Rammentando che l’ADCA dispone, per l’assunzione degli agenti temporanei, di una discrezionalità ancor maggiore rispetto a quella dell’APN, che non ha alcun obbligo di rispettare la graduatoria precisa dei candidati iscritti in un elenco di idonei, il Tribunale riteneva che la presidenza del gruppo potesse legittimamente, nell’esercizio della propria libera scelta del candidato selezionato, tener maggiormente conto dell’esperienza professionale dei candidati riconosciuti idonei a ricoprire il posto di cui trattasi.
16 Il Tribunale affermava conseguentemente che l’ADCA, ritenendo che il sig. B. disponesse di una sufficiente esperienza in relazione alle problematiche europee nonché un’esperienza professionale più ampia, rispetto alla ricorrente, nel settore della politica agricola comune, non aveva oltrepassato i limiti del suo ampio potere discrezionale, ancorché la ricorrente avesse conseguito una valutazione superiore in esito alle prove scritte di selezione.
17 Ai punti 93‑107 della sentenza impugnata il Tribunale respingeva parimenti il terzo motivo dedotto dalla ricorrente.
18 Per quanto attiene alla pretesa violazione degli artt. 29 e 30 dello Statuto, il Tribunale affermava che la procedura di assunzione degli agenti temporanei ricade unicamente nelle pertinenti disposizioni del RAA e nelle normative interne di esecuzione adottate dal Parlamento e non nelle norme dello Statuto relative all’assunzione dei dipendenti di ruolo.
19 Il Tribunale rilevava che la circostanza che la decisione di rigetto del reclamo nonché la lettera 14 giugno 2001 del presidente del Parlamento al presidente della commissione relativa alla procedura di assunzione degli agenti temporanei presso i gruppi politici facessero rispettivamente riferimento all’art. 30 dello Statuto e all’assunzione degli agenti temporanei «secondo procedure analoghe a quelle previste per l’assunzione dei dipendenti di ruolo» non consentiva di affermare che le pertinenti disposizioni dello Statuto siano applicabili agli agenti temporanei.
20 Quanto ai colloqui svoltisi tra i membri della delegazione olandese e i candidati iscritti nell’elenco degli idonei – cosa che, secondo la ricorrente, si porrebbe in contrasto tanto con le norme dello Statuto quanto con le normative interne di esecuzione del Parlamento – il Tribunale riteneva che l’ADCA disponesse della facoltà di organizzare tali colloqui.
21 Il Tribunale osservava, infatti, che tale facoltà, che non è prescritta dalle disposizioni del regolamento 15 marzo 1989 né dal documento relativo alla procedura di assunzione del PPE‑DE, deriva dall’ampia discrezionalità di cui l’ADCA dispone nella scelta delle modalità di organizzazione del procedimento di selezione e nella condotta del medesimo. Tale discrezionalità, conforme all’esigenza di un rapporto di mutua fiducia sotteso all’assunzione di un agente temporaneo da parte di un gruppo politico del Parlamento ai sensi dell’art. 2, lett. c), del RAA, non potrebbe d’altronde porsi in contrasto con le disposizioni dello Statuto relative all’assunzione dei dipendenti di ruolo, non essendo queste ultime applicabili agli agenti temporanei.
22 Inoltre, quanto al preteso omesso esame comparativo delle qualifiche dei candidati da parte della presidenza del gruppo, il Tribunale rilevava che, alla luce delle affermazioni del Parlamento secondo cui l’ADCA aveva emanato la sua decisione sulla base di tutti gli atti della commissione giudicatrice, degli atti di candidatura e della raccomandazione della delegazione olandese, nonché in assenza di elementi di prova o indiziari forniti dalla ricorrente a sostegno delle proprie tesi, non poteva ritenersi che l’ADCA si fosse limitata a far propria la proposta della detta delegazione senza procedere a tale esame comparativo.
23 Il Tribunale osservava infine che gli elementi invocati dalla ricorrente relativi allo svolgimento del colloquio con la delegazione nazionale, vale a dire l’assenza di un membro del comitato del personale o l’assenza di un verbale o di una relazione motivata in esito alla discussione, ricadevano parimenti nella libertà di scelta di cui l’ADCA dispone nella definizione delle modalità di organizzazione del procedimento di selezione e nella condotta del medesimo. Non si tratterebbe, pertanto, di formalità sostanziali che presentano un’incidenza decisiva sullo svolgimento del procedimento di assunzione.
24 Per quanto attiene al quarto motivo relativo alla violazione del principio di parità tra uomini e donne, il Tribunale osservava, ai punti 117‑125 della sentenza impugnata, che la ricorrente non era riuscita a dimostrare una presunzione di discriminazione diretta o indiretta, ragion per cui non spettava al convenuto provare l’assenza di violazioni del principio di parità di trattamento tra uomini e donne. Infatti, l’unico elemento dedotto dalla sig.ra Hectors, vale a dire la circostanza di essere in stato interessante di sei mesi al momento dei fatti di causa, di cui la delegazione olandese sarebbe stata informata, non consentirebbe di presumere l’esistenza di una discriminazione.
25 Il Tribunale riteneva peraltro che, in ogni caso, l’ADCA non aveva violato il principio di parità di trattamento tra uomini e donne, non avendo commesso errori manifesti di valutazione nell’accogliere la candidatura del sig. B.
26 Quanto al quinto motivo, il Tribunale affermava, ai punti 131‑135 della sentenza impugnata, che l’ADCA non era venuta meno al proprio obbligo di sollecitudine. Esso rammentava che gli eventuali limiti ai doveri derivanti da tale obbligo non possono impedire all’amministrazione di disporre i provvedimenti relativi alla destinazione dei dipendenti e degli agenti che essa ritenga necessari nell’interesse del servizio.
27 Il Tribunale rilevava che, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui l’ADCA dispone nella valutazione di tale interesse quando si assumono agenti temporanei, il proprio sindacato doveva limitarsi alla questione se tale valutazione si fosse mantenuta entro limiti ragionevoli e se la discrezionalità della detta autorità non fosse stata utilizzata in modo manifestamente erroneo. Orbene, considerato che il Parlamento, non nominando la sig.ra Hectors al posto di cui trattasi, non era incorso in un manifesto errore di valutazione, la nomina del sig. B. avrebbe risposto all’interesse del servizio, atteso che gli interessi della ricorrente non potevano prevalere su quelli del servizio.
28 Il Tribunale respingeva infine la domanda di risarcimento del danno, rilevando che dall’esame della domanda di annullamento emergeva che la ricorrente non aveva dimostrato le pretese illegittimità commesse dall’ADCA.
Conclusioni delle parti
29 L’impugnazione della ricorrente è diretta, da un lato, all’annullamento della sentenza impugnata e delle decisioni controverse e, dall’altro, alla condanna del Parlamento al pagamento del risarcimento del danno in misura di euro 60 554,70, fatta salva una misura maggiore, nonché delle spese sostenute tanto nel primo grado di giudizio quanto nell’ambito dell’impugnazione.
30 Il Parlamento chiede il rigetto dell’impugnazione.
Sull’impugnazione
31 A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, sostanzialmente, quattro motivi relativi, il primo, alla violazione dei principi di legittimità e di certezza del diritto nonché ad un’irregolarità procedurale, il secondo, alla violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo, alla violazione dell’art. 12 del RAA e della nozione di interesse del servizio, il quarto, alla violazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.
Sul motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
32 La ricorrente contesta al Tribunale di aver violato il principio di motivazione non avendo sanzionato il difetto di motivazione dell’ADCA. Quest’ultima sarebbe tenuta a motivare le proprie decisioni in maniera specifica qualora si discosti dalla graduatoria redatta da un comitato di selezione in un elenco di candidati idonei per un posto di agente temporaneo.
33 Secondo la ricorrente, tale obbligo emergerebbe da costante giurisprudenza, in particolare dalla sentenza 9 luglio 1987, cause riunite 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, Hochbaum & Rawes/Commissione (Racc. pag. 3259), nonché dalle sentenze Pierrat/Corte di giustizia (citata supra, punti 38 e 39), e 20 febbraio 2002, causa T‑117/01, Roman Parra/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑121, punto 31). Tale giurisprudenza imporrebbe all’ADCA di fornire una motivazione specifica che vada al di là di una motivazione generica o di un riferimento alla regolarità del procedimento. Quindi, nel caso della ricorrente, che nel suo reclamo aveva fatto presente di essere prima in graduatoria nell’elenco degli idonei e che il candidato prescelto aveva ottenuto un risultato inferiore, l’ADCA avrebbe dovuto motivare specificamente la propria decisione.
34 La ricorrente sostiene parimenti che la necessità di un rapporto di mutua fiducia tra l’assumendo agente temporaneo ed i membri del gruppo politico nazionale resta irrilevante riguardo all’obbligo di motivazione specifica incombente all’ADCA.
35 Il Parlamento sottolinea che le menzionate sentenze Hochbaum & Rawes/Commissione e Pierrat/Corte di giustizia non sono pertinenti nella specie, vertendo su fattispecie differenti, vale a dire, la prima, su un procedimento di promozione che presentava vari vizi procedurali e, la seconda, su una decisione dell’APN con cui era stata assunta una persona non compresa nell’elenco degli idonei.
36 Per contro, riguardo alla presente controversia, la normativa interna del gruppo PPE‑DE preciserebbe espressamente che l’ADCA può scegliere uno tra i primi tre candidati sull’elenco degli idonei, ragion per cui la motivazione della decisione adottata nella specie poteva limitarsi all’osservanza dei requisiti legali cui era subordinata la regolarità del procedimento di nomina, come legittimamente riconosciuto dalla sentenza impugnata.
37 Sarebbe peraltro pacifico che una motivazione insufficiente della risposta al reclamo può essere integrata mediante spiegazioni fornite in sede contenziosa. Orbene, il Parlamento avrebbe dedotto dinanzi al Tribunale che la nomina del sig. B. era stata determinata dalla più ampia esperienza da questo posseduta nel settore della politica agricola comune.
Giudizio della Corte
38 Ai termini dell’art. 11, terzo comma, del RAA, le decisioni individuali riguardanti gli agenti temporanei sono pubblicate alle condizioni di cui all’art. 25, secondo comma, dello Statuto, il quale così recita: «[o]gni decisione individuale resa in applicazione del presente Statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate».
39 L’obbligo di motivazione sancito dall’art. 25, secondo comma, dello Statuto e, quanto alle decisioni adottate a seguito di un reclamo, dall’art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto medesimo è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare la fondatezza della decisione e l’opportunità di agire in sede giurisdizionale per contestarne la legittimità e, dall’altro, a consentire al giudice di esercitare il proprio sindacato (v., in particolare, sentenza 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Rac. pag. 2861, punto 22).
40 Come giustamente rilevato dal Tribunale ai punti 36 e 37 della sentenza impugnata, l’ADCA, per analogia all’APN, è soggetta all’obbligo di motivazione, quantomeno nella fase di rigetto del reclamo proposto dal candidato escluso avverso la decisione recante rigetto della sua candidatura e/o avverso quella recante la nomina di un altro candidato (v., segnatamente, riguardo al rigetto della candidatura di un dipendente di ruolo, sentenza 9 dicembre 1993, causa C‑115/92 P, Parlamento/Volger, Racc. pag. I‑6549, punto 22). La portata di tale obbligo di motivazione deve essere valutata di volta in volta alla luce delle circostanze concrete della specie (v. sentenza 13 dicembre 1989, causa C‑169/88, Prelle/Commissione, Racc. pag. 4335, punto 9).
41 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che l’ADCA poteva limitarsi a che la motivazione della propria decisione riguardasse l’osservanza dei presupposti legali cui è subordinata la regolarità del procedimento di nomina, in considerazione della libertà di scelta tra uno dei candidati iscritti nell’elenco degli idonei di cui essa disponeva. Così facendo, il Tribunale ha implicitamente applicato nella specie la propria giurisprudenza relativa al procedimento di promozione secondo cui, quando la promozione viene effettuata in base a selezione, è sufficiente che il rigetto del reclamo sia motivato riguardo all’esistenza dei presupposti legali cui lo Statuto subordina la regolarità del procedimento (v., segnatamente, le menzionate sentenze del Tribunale Vela Palacios/CES, punto 22, e Roman Parra/Commissione, punto 27).
42 Nella specie, il procedimento di assunzione dell’agente temporaneo è certamente fondato, in definitiva, sulla libera scelta dell’ADCA secondo le norme interne del gruppo del PPE‑DE di cui al punto 6 del documento relativo alla procedura di assunzione dello stesso PPE‑DE. Tale procedimento non può essere tuttavia assimilato, per quanto attiene all’obbligo di motivazione, al procedimento di promozione di un dipendente di ruolo, previsto dall’art. 45 dello Statuto, che viene effettuato «esclusivamente a scelta».
43 Infatti, la procedura di selezione dell’agente temporaneo, quale risulta dalle norme del gruppo PPE‑DE, prevede la preselezione di candidati invitati a partecipare a prove orali e scritte, l’elaborazione da parte della commissione giudicatrice dell’elenco degli idonei in base ai risultati di tali prove e, quindi, l’esame comparativo da parte dell’ADCA degli atti di candidatura e degli elenchi redatti dalla commissione giudicatrice.
44 La decisione dell’ADCA, fondata in linea di principio su una valutazione comparativa di natura soggettiva, si basa quindi parimenti su dati oggettivi, vale a dire il raffronto degli atti di candidatura con le qualifiche richieste dall’avviso di posto vacante e la presa in considerazione della proposta della commissione giudicatrice in esito ai risultati delle prove.
45 L’ADCA disponeva quindi di un parere della commissione giudicatrice sulle capacità e sull’idoneità dei candidati riguardo alle qualifiche richieste, parere diretto a fornire alla detta autorità una base di raffronto dei meriti dei candidati, in quanto tale parere fa parte degli elementi sui quali l’autorità medesima ha fondato la propria valutazione dei candidati.
46 Orbene, considerato che l’ADCA si è discostata dal parere della commissione giudicatrice e, pertanto, dalla graduatoria basata sui risultati delle prove di selezione e comunicata alla ricorrente, una motivazione generica o sotto forma di semplice riferimento alla regolarità del procedimento di assunzione non consentiva alla ricorrente stessa di conoscere i motivi della sua esclusione.
47 Nella specie, una motivazione specifica era ancor più necessaria per rispondere al reclamo della ricorrente se si considera che quest’ultima aveva partecipato ad un colloquio individuale che non era inizialmente previsto, che non aveva ricevuto alcuna informazione quanto all’esito del procedimento di assunzione prima di farne essa stessa richiesta e che, nel reclamo dell’11 aprile 2001, aveva fatto espresso riferimento al contenuto dell’elenco degli idonei ed alla graduatoria ivi fissata.
48 Orbene, dai fatti accertati dal Tribunale risulta che, da un lato, la risposta del 31 gennaio 2001 del presidente della commissione giudicatrice alla lettera della ricorrente 16 gennaio 2001 si limitava a comunicare a quest’ultima la procedura seguita dall’ADCA nell’effettuazione della propria scelta. Dall’altro, la lettera 28 maggio 2001 del presidente del gruppo del PPE‑DE, recante rigetto del reclamo della ricorrente, si limitava a indicare le fasi della procedura di nomina seguita.
49 Nel corso della fase precontenziosa del procedimento la ricorrente non ha quindi ricevuto alcun elemento informativo specifico in ordine alla sua situazione, bensì unicamente considerazioni generiche quanto alla procedura seguita.
50 Dal momento che la totale carenza di motivazione anteriormente alla proposizione di un ricorso non può essere sanata per mezzo di spiegazioni fornite in sede giurisdizionale dall’ADCA, per analogia all’APN (v., in tal senso, sentenza 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione, Racc. pag. I‑225, punto 15), si deve rilevare che l’ADCA è venuta meno al proprio obbligo di motivazione.
51 Conseguentemente, rilevando, al punto 41 della sentenza impugnata, che la motivazione della decisione di non accogliere la candidatura della ricorrente poteva limitarsi alla sola osservanza dei relativi presupposti legali e ritenendo, quindi, al successivo punto 46, che tale decisione fosse sufficientemente motivata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto. Per tale motivo, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza necessità di procedere all’esame degli altri motivi sollevati dalla ricorrente.
Sul merito
52 A termini dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, atteso che lo stato degli atti lo consente, occorre pronunciarsi sul merito della domanda della ricorrente diretta all’annullamento delle decisioni controverse ed alla condanna del Parlamento al risarcimento del danno.
Sulla domanda diretta all’annullamento delle decisioni controverse
53 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rilevare che l’ADCA è venuta meno all’obbligo di motivazione cui era soggetta, atteso che la sua risposta al reclamo della ricorrente non conteneva alcuna motivazione.
54 Ne consegue che il motivo della ricorrente relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione deve essere accolto. La decisione di rigetto del reclamo della ricorrente deve essere pertanto annullata nonché, conseguentemente, le altre decisioni controverse, senza necessità di procedere all’esame degli altri motivi.
Sulla domanda di risarcimento del danno
Argomenti delle parti
55 La ricorrente deduce di aver subito un danno materiale e morale a causa delle pretese illegittimità che costituirebbero altrettanti illeciti che legittimerebbero il risarcimento. Il danno materiale consisterebbe nel negato accesso alla funzione pubblica, laddove l’ADCA non poteva che assegnarle il posto di cui trattasi. La ricorrente avrebbe in tal modo perduto tutti i diritti e gli interessi connessi ad una carriera nell’ambito della funzione pubblica comunitaria. Pur riconoscendo che il fatto di essere iscritti in un elenco di idonei non implica, automaticamente, una nomina, la ricorrente afferma peraltro che, in considerazione della propria situazione personale, non poteva non essere nominata.
56 Quanto al danno morale, esso deriverebbe, secondo la ricorrente, dalla totale assenza di trasparenza nel procedimento di nomina. Mentre il Parlamento si sarebbe rifiutato di notificarle le decisioni di assunzione prese e di motivare il rigetto della sua candidatura, l’ADCA non avrebbe, dal canto suo, risposto al reclamo della ricorrente, costringendola pertanto ad agire dinanzi al Tribunale.
57 Alla data della replica dinanzi al Tribunale, vale a dire al 10 dicembre 2001, la ricorrente invoca un danno materiale corrispondente alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire ove fosse stata prescelta, pari a euro 5 055,47 (retribuzione mensile) × 10 (considerato che il sig. B. è stato assunto dal febbraio 2001), somma alla quale dovrebbe aggiungersi un’ulteriore mensilità. A titolo di risarcimento del danno morale chiede la corresponsione della somma di euro 10 000.
58 Secondo il Parlamento, la ricorrente non ha diritto al risarcimento. L’ADCA non sarebbe incorsa in alcun illecito ed avrebbe sufficientemente motivato la decisione di cui trattasi, motivazione integrata del resto nel corso del procedimento di primo grado.
59 In subordine, il Parlamento si richiama alla giurisprudenza del Tribunale secondo cui l’annullamento dell’atto di cui trattasi costituisce un adeguato risarcimento del danno (sentenze del Tribunale 21 marzo 1996, causa T‑376/94, Otten/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑401, punto 55, e 5 dicembre 2000, causa T‑136/98, Campogrande/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑267 e II‑1225, punto 68).
60 Il Parlamento deduce parimenti che la ricorrente ha quantificato il danno materiale solamente nella replica, il che sarebbe in contrasto con l’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, atteso che essa avrebbe potuto farlo sin dal momento della proposizione del ricorso e che essa non dedurrebbe circostanze particolari a giustificazione di tale omissione. A tal riguardo, il Parlamento si richiama alla sentenza 20 settembre 1990, causa T‑37/89, Hanning/Parlamento (Racc.pag. II‑463, punto 82).
Giudizio della Corte
61 Da un lato, per quanto attiene al danno morale risultante dal difetto di motivazione delle decisioni contestate, si deve rilevare che il loro annullamento costituisce di per sé un adeguato risarcimento del danno subito dalla ricorrente nella specie. La domanda di risarcimento del danno a tal titolo dedotta deve essere conseguentemente respinta (v., in tal senso, la menzionata sentenza Hochbaum & Rawes/Commissione, punto 22).
62 Dall’altro, per quanto attiene al lamentato danno materiale, si deve rilevare che la ricorrente non ha precisato nel ricorso l’entità del preteso danno subito, bensì solamente nella replica, venendo in tal modo meno agli obblighi stabiliti dall’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. È pur vero che la Corte ha riconosciuto che, in taluni casi particolari, segnatamente quando è difficile quantificare il danno lamentato, non è indispensabile precisare nel ricorso la sua entità esatta né quantificare l’importo del risarcimento richiesto (v., segnatamente, sentenze 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione, Racc. pag. 533, e 28 marzo 1979, causa 90/78, Granaria/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1081, in particolare pag. 1090). Tuttavia, nella specie, la ricorrente non ha dimostrato e nemmeno dedotto l’esistenza di circostanze particolari che giustifichino la mancata quantificazione, nel ricorso, di tale capo della domanda di risarcimento. Conseguentemente, la domanda diretta al risarcimento del danno materiale è irricevibile e dev’essere respinta.
63 Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda del risarcimento del danno non può trovare accoglimento.
Sulle spese
64 Ai termini dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento medesimo, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto del successivo art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Parlamento, essendo rimasto sostanzialmente soccombente, ad esclusione della domanda diretta al risarcimento del danno, ed avendone la ricorrente chiesto la condanna alle spese, deve essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, tutte le spese sostenute dalla sig.ra Hectors dinanzi alla Corte nonché la metà delle spese dalla medesima sostenute dinanzi al Tribunale.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 gennaio 2003, causa T‑181/01, Hectors/Parlamento, è annullata.
2) Le decisioni dell’autorità delegata alla conclusione dei contratti di assunzione recante la nomina del sig. B. al posto di amministratore di lingua olandese presso il gruppo del partito popolare europeo (democratici cristiani) e democratici europei del Parlamento europeo e recante rigetto della candidatura della sig.ra Hectors a tale posto nonché la decisione di rigetto del reclamo della medesima sono parimenti annullate.
3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
4) Il Parlamento è condannato alle spese relative al giudizio di impugnazione e, oltre alle proprie spese, alla metà di quelle sostenute dalla sig.ra Hectors dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
Firme
1 – Lingua processuale: il francese.
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