Causa C-157/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Spagna
«Inadempimento di uno Stato — Direttive 68/360/CEE, 73/148/CEE, 90/365/CEE e 64/221/CEE — Diritto di soggiorno — Permesso di soggiorno — Cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino comunitario — Termine per il rilascio di un permesso di soggiorno»
Conclusioni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 9 novembre 2004
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 aprile 2005.
Massime della sentenza
1. Libera circolazione delle persone — Diritto di soggiorno dei cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino comunitario — Normativa nazionale che subordina la concessione di un permesso di soggiorno all’ottenimento di un visto di soggiorno prima dell’entrata nel territorio nazionale — Inammissibilità
(Direttive del Consiglio 68/360/CEE, 73/148/CEE e 90/365/CEE)
2. Libera circolazione delle persone — Deroghe — Decisioni in materia di polizia degli stranieri — Inosservanza del termine per l’adozione della decisione sul rilascio del permesso di soggiorno — Inammissibilità — Diritto di risiedere provvisoriamente nel territorio nazionale in attesa della decisione — Ininfluenza
(Direttiva del Consiglio 64/221/CEE)
1. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle direttive 68/3601, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità; 73/148, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, e 90/365, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale, uno Stato membro che imponga ai cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, l’obbligo di ottenere un visto di soggiorno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
È vero che, ai sensi dell’art. 3, n. 2, delle medesime direttive, qualora un cittadino di uno Stato membro si sposti all’interno della Comunità al fine di esercitare i diritti che gli sono conferiti dal Trattato e dalle dette direttive, gli Stati membri possono imporre un visto d’ingresso o un obbligo equivalente ai familiari del predetto che non possiedono la cittadinanza di uno di tali Stati. Tuttavia, i detti Stati devono accordare a tali persone ogni agevolazione per l’ottenimento dei visti ad essi necessari. In proposito, a pena di disconoscere la piena efficacia delle disposizioni delle direttive 68/360 e 73/148, il rilascio del visto deve avvenire nel più breve termine e, nella misura del possibile, nei luoghi di ingresso nel territorio nazionale.
(v. punti 32-33, 36, 38, 49 e dispositivo)
2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 64/221, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, uno Stato membro che non conceda il permesso di soggiorno nel più breve termine e al più tardi entro sei mesi dalla presentazione della relativa domanda ai cittadini di un paese terzo familiari di un cittadino comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.
Poco importa, a questo proposito, il fatto che gli interessati possano risiedere provvisoriamente nel territorio nazionale, in attesa della decisione relativa alla concessione o al diniego del permesso di soggiorno. Infatti, la questione se il superamento del termine costituisca un ostacolo alla residenza o all’esercizio di un’attività è priva di rilevanza.
(v. punti 47, 49 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 aprile 2005 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttive 68/360/CEE, 73/148/CEE, 90/365/CEE e 64/221/CEE – Diritto di soggiorno – Permesso di soggiorno – Cittadino di un paese terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario – Termine per il rilascio di un permesso di soggiorno»
Nella causa C-157/03,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 7 aprile 2003,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. O’Reilly e dal sig. L. Escobar Guerrero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, J. Makarczyk (relatore), P. Kūris e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 novembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CE, in quanto il detto Stato membro – in violazione delle disposizioni della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14), e della direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (GU L 180, pag. 28) – ha imposto ai cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, l’obbligo di ottenere un visto di soggiorno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, e – in violazione delle disposizioni della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850) – non ha concesso il permesso di soggiorno nel più breve termine ed al più tardi entro sei mesi dalla relativa domanda
Contesto normativo
Diritto comunitario
Disposizioni in materia di ingresso e soggiorno
2 L’art. 1 della direttiva 68/360 prevede la soppressione delle restrizioni al trasferimento ed al soggiorno dei cittadini degli Stati membri e dei membri delle loro famiglie ai quali si applica il regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
3 L’art. 1 della direttiva 73/148 prevede in particolare la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno per i cittadini degli Stati membri che si siano stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività indipendente, o che desiderino effettuarvi una prestazione di servizi, nonché per i coniugi di tali lavoratori, qualunque sia la loro cittadinanza.
4 A norma dell’art. 1 della direttiva 90/365, gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai cittadini di uno Stato membro che hanno esercitato nella Comunità un’attività come lavoratori salariati o non salariati nonché ai loro familiari, a condizione che essi beneficino di una pensione di invalidità, di un pensionamento anticipato o di una pensione di vecchiaia oppure di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale di livello sufficiente per evitare che, durante il loro soggiorno, costituiscano un onere per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante e a condizione che dispongano di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.
5 Gli artt. 3 e 4 della direttive 68/360 dispongono quanto segue:
« Articolo 3
1. Gli Stati membri ammettono sul loro territorio le persone di cui all’articolo 1 dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi.
2. Non può essere imposto alcun visto d’ingresso né [alcun] obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. Gli Stati membri accordano a tali persone ogni agevolazione per l’ottenimento dei visti ad esse necessari.
Articolo 4
1. Gli Stati membri riconoscono il diritto di soggiorno sul loro territorio alle persone di cui all’articolo 1, che siano in grado di esibire i documenti indicati al paragrafo 3.
2. Il diritto di soggiorno viene comprovato con il rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE”. Tale documento deve contenere la menzione che esso è stato rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 1612/68 e delle disposizioni adottate dagli Stati membri in applicazione della presente direttiva. Il testo di questa menzione figura in allegato alla presente direttiva.
3. Per il rilascio della carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE, gli Stati membri possono esigere soltanto la presentazione dei documenti qui di seguito indicati:
(…)
– dai membri della famiglia:
c) il documento in forza del quale sono entrati nel loro territorio;
d) un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza attestante l’esistenza del vincolo di parentela;
e) nei casi contemplati dall’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato d’origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico del lavoratore o che con esso convivono in detto paese.
4. Ai membri della famiglia che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro è rilasciato un documento di soggiorno di validità uguale a quello rilasciato al lavoratore da cui dipendono».
6 Gli artt. 3 e 6 della direttiva 73/148 prevedono quanto segue:
«Articolo 3
1. Gli Stati membri ammettono nel rispettivo territorio le persone di cui all’articolo 1 dietro semplice presentazione di una carta d’identità o di un passaporto validi.
2. Non può essere imposto alcun visto d’ingresso né obbligo equivalente, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri. Gli Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione per l’ottenimento dei visti eventualmente necessari.
(…)
Articolo 6
Per il rilascio della carta e del permesso di soggiorno lo Stato membro può esigere dal richiedente soltanto:
a) l’esibizione del documento in forza del quale egli è entrato nel suo territorio;
b) la prova che egli rientra in una delle categorie di cui agli articoli 1 e 4».
7 L’art. 2, nn. 1 e 2, della direttiva 90/365 è così formulato:
«1. Il diritto di soggiorno è constatato mediante il rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CEE”, la cui validità può essere limitata a cinque anni e che è rinnovabile. Tuttavia gli Stati membri, allorché lo ritengano necessario, possono esigere che la validità della carta sia riconfermata al termine dei primi due anni del soggiorno. Al familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, viene rilasciato un documento di soggiorno avente la medesima validità di quello rilasciato al cittadino da cui dipende.
Per il rilascio della carta di soggiorno o del documento di soggiorno, lo Stato membro può soltanto esigere dal richiedente di presentare una carta d’identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che egli soddisfa le condizioni previste all’articolo 1.
2. Gli articoli 2 e 3, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e il paragrafo 2, nonché l’articolo 9 della direttiva 68/360/CEE sono applicabili, per analogia, ai beneficiari della presente direttiva.
(…)».
8 L’art. 5, n. 1, della direttiva 64/221 così dispone:
«La decisione relativa alla concessione o al diniego del primo permesso di soggiorno deve essere presa nel più breve termine, ed al più tardi entro sei mesi dalla domanda.
L’interessato è autorizzato a dimorare provvisoriamente sul territorio fino a quando non intervenga la decisione di rilascio o di diniego del permesso di soggiorno».
Disposizioni in materia di visti
9 L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81, pag. 1), dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento, per “visto” si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria ai fini:
– dell’ingresso per un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi,
– dell’ingresso per il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito aeroportuale».
Normativa nazionale
10 L’art. 10, n. 3, del regio decreto 26 giugno 1992, n. 766/1992, in materia di ingresso e soggiorno in Spagna di cittadini degli Stati membri delle Comunità europee (Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas; BOE n. 156 del 30 giugno 1992, pag. 22275), come modificato dai regi decreti 5 maggio 1995, n. 737/1995 (BOE n. 133 del 5 giugno 1995, pag. 16547), 14 novembre 1997, n. 1710/97 (BOE n. 274 del 15 novembre 1997, pag. 33549), stabilisce quanto segue:
«Gli interessati, ove siano familiari delle persone indicate ai punti precedenti, secondo quanto stabilito dall’art. 2, sono tenuti a presentare i documenti rilasciati dalle autorità competenti atti a comprovare:
a) il rapporto di parentela;
b) il fatto che essi vivono a spese ovvero sono a carico del cittadino con il quale sussiste il rapporto di parentela, nei casi in cui possa essere richiesto;
c) ove si tratti di familiari dei residenti contemplati dal paragrafo 1, lett. e), f) o g), il fatto che le risorse e l’assicurazione malattia ivi indicate saranno sufficienti per il titolare ed i suoi familiari ai sensi della disciplina ivi dettata;
d) i familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro delle Comunità europee dovranno presentare, oltre ai documenti suddetti, il visto di soggiorno apposto sul passaporto, salva la possibilità di una dispensa da tale presentazione in casi eccezionali».
11 Gli artt. 23 e 28 del regio decreto 2 febbraio 1996, n. 155/1996, recante approvazione del regolamento di esecuzione della legge organica n. 7/1985 (Real Decreto 155/1996 de 2 de febrero 1996, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985; BOE n. 47 del 23 febbraio 1996, pag. 6949), sono così formulati:
«Articolo 23
Categorie di visti di soggiorno
(…)
2. I visti di soggiorno per ricongiungimento familiare potranno essere concessi, previa attestazione favorevole della competente autorità di governo, agli stranieri che si trovino in una delle situazioni contemplate dall’art. 54 del presente regolamento e che ne facciano richiesta ai fini del ricongiungimento con un familiare residente in Spagna. La detta attestazione avrà valore vincolante con riguardo ai presupposti che il richiedente deve soddisfare, in conformità dell’art. 28, n. 1, del presente regolamento.
(…)
6. I visti di soggiorno per attività non lucrative potranno essere concessi ai pensionati stranieri, titolari di una pensione di vecchiaia o di una rendita, ovvero agli stranieri in età lavorativa che non eserciteranno in Spagna un’attività necessitante di un permesso di lavoro o esonerata dall’obbligo di ottenere un tale permesso.
(…)
Articolo 28
Documentazione specifica richiesta per i visti di soggiorno
1. Qualora venga richiesto un visto di soggiorno per ricongiungimento familiare, la persona residente in Spagna che procede al ricongiungimento dovrà, prima della presentazione della domanda, richiedere un’attestazione all’autorità di governo della provincia di residenza, atta a comprovare che egli soddisfa le condizioni previste dall’art. 56, nn. 5 e 7, del presente regolamento e che è altresì titolare di un permesso di soggiorno già rinnovato. Il familiare rientrante in uno dei casi contemplati dall’art. 54, n. 2, del presente regolamento dovrà presentare, insieme alla domanda di visto, una copia della richiesta di attestazione, registrata dall’autorità di governo suddetta, nonché i documenti comprovanti il rapporto di parentela ed eventualmente la situazione di dipendenza giuridica ed economica.
(…)
6. Qualora venga richiesto un visto di soggiorno per attività non lucrative, il cittadino straniero dovrà presentare documenti che provino che egli dispone dei necessari mezzi di sussistenza ovvero che percepirà redditi regolari, sufficienti ed adeguati per lui ed i suoi familiari a carico. I mezzi di sussistenza necessari ovvero i redditi regolari dovranno essere sufficienti per l’alloggio, il mantenimento e l’assistenza sanitaria del richiedente e dei suoi familiari a carico».
Fatti e procedimento precontenzioso
12 La presente procedura per inadempimento trae origine da due denunce depositate dinanzi alla Commissione da cittadini comunitari che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione riconosciuto loro dal Trattato CE e le cui mogli si sono viste a rifiutare un permesso di soggiorno in Spagna per il fatto che esse avrebbero dovuto previamente richiedere un visto di soggiorno al consolato spagnolo del loro ultimo domicilio. I fatti lamentati nelle denunce di cui sopra si sono verificati rispettivamente nel 1998, nel caso della sig.ra Weber, e nel 1999, nel caso della sig.ra Rotte Ventura.
13 A questo proposito, il 26 aprile 1999 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità spagnole, le quali, il 5 luglio successivo, hanno risposto confermando che il visto di soggiorno era necessario per il prosieguo della procedura di rilascio del permesso di soggiorno.
14 In conformità della procedura prevista dall’art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver messo il Regno di Spagna in condizione di presentare le proprie osservazioni, ha inviato al detto Stato membro, con lettera 3 aprile 2002, un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi che gli derivano dalle direttive 68/360, 73/148, 90/365 e 64/221 entro un termine di due mesi a partire dalla notifica del detto parere. La Commissione, insoddisfatta della risposta delle autorità spagnole, ha deciso di presentare l’odierno ricorso.
Sul ricorso
Quanto alla prima censura, relativa all’incompatibilità della normativa spagnola con le direttive 68/360, 73/148 e 90/365, per quanto riguarda le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno in Spagna ai cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini comunitari che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione
Argomenti delle parti
15 Con la sua prima censura, la Commissione addebita al Regno di Spagna di aver violato le disposizioni delle direttive 68/360, 73/148 e 90/365, imponendo ai cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino comunitario, l’obbligo di ottenere un visto di soggiorno ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno.
16 Dopo aver ricordato che il Trattato e il diritto comunitario derivato garantiscono ai cittadini comunitari il diritto alla libera circolazione, la Commissione fa valere che anche alcuni familiari di tali cittadini beneficiano, indipendentemente dalla loro cittadinanza, di diritti derivanti dal diritto comunitario.
17 A suo avviso, l’obbligo per i detti familiari di ottenere un visto di soggiorno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno costituisce non soltanto una limitazione dei diritti loro conferiti dalle norme comunitarie, bensì anche una restrizione indiretta del diritto alla libera circolazione del cittadino comunitario stesso.
18 La Commissione riconosce che, sebbene gli Stati membri possano pretendere dai cittadini dei paesi terzi un visto di ingresso, l’ottenimento di quest’ultimo deve essere agevolato qualora si tratti di familiari di cittadini comunitari, considerato che il rilascio del visto non deve portare a sottoporre tali persone ad una procedura di immigrazione prima dell’ingresso nel territorio di uno Stato membro.
19 Ad avviso della Commissione, la sola condizione preliminare che gli Stati membri possono imporre in materia di diritto di ingresso nel loro territorio ai beneficiari del diritto comunitario è la presentazione dei documenti elencati all’art. 3 delle direttive 68/360 e 73/148. Essa precisa che il visto di ingresso che i detti Stati possono esigere all’atto dell’ingresso nel loro territorio è una nozione che deve essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente al visto di breve durata di tre mesi.
20 Di conseguenza, è soltanto al momento del rilascio del permesso di soggiorno, in conformità dell’art. 2 della direttiva 90/365 e dell’art. 6 della direttiva 73/148, che i cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino comunitario, debbono provare che soddisfano le condizioni fissate dalla normativa comunitaria.
21 Da ciò deriva che, secondo la Commissione, è contrario alla normativa ed alla giurisprudenza comunitaria (sentenza 25 luglio 2002, causa C‑459/99, MRAX, Racc. pag. I-6591) instaurare un regime che obblighi il cittadino di un paese terzo a sottoporsi ad una procedura di immigrazione, al fine di ottenere un permesso di soggiorno il cui rilascio è fondato essenzialmente sulla prova della qualità di membro della famiglia di un cittadino comunitario.
22 Il governo spagnolo sostiene che, in conformità dell’art. 3, n. 2, delle direttive 68/360 e 73/148, qualora un cittadino comunitario si sposti all’interno della Comunità e benefici dei diritti conferitigli dal Trattato e dalle direttive, gli Stati membri possono pretendere un visto di ingresso o imporre qualsiasi altro obbligo equivalente ai membri della sua famiglia che non possiedono la cittadinanza di uno dei detti Stati.
23 Secondo il detto governo, ai sensi dell’art. 4, n. 3, della direttiva 68/360 e dell’art. 6, lett. a), della direttiva 73/148, gli Stati membri possono pretendere la presentazione del documento sulla base del quale l’interessato è entrato nel territorio nazionale.
24 Il governo spagnolo, sottolineando la differenza tra i visti di ingresso e i visti di soggiorno, fa valere che il regolamento n. 539/2001 riguarda soltanto i visti di breve durata. Infatti, gli Stati membri sarebbero competenti quanto alla normativa relativa ai visti di lunga durata o di soggiorno.
25 Il governo spagnolo rileva infine come non esista, a livello comunitario, alcuna armonizzazione per quanto riguarda il rilascio dei visti di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. Posto che il Consiglio non ha adottato le misure relative alle politiche di immigrazione per i settori ricadenti sotto l’art. 63, primo comma, punto 3, lett. a) e b), CE, gli Stati membri rimarrebbero competenti in materia.
Giudizio della Corte
26 Si deve ricordare, in via preliminare, che il legislatore comunitario ha riconosciuto l’importanza di garantire la tutela della vita familiare dei cittadini degli Stati membri al fine di eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (sentenze 11 luglio 2002, causa C-60/00, Carpenter, Racc. pag. I-6279, punto 38, e MRAX, cit., punto 53).
27 In tale ottica, l’art. 1 delle direttive 68/360, 73/148 e 90/365 estende l’applicazione del diritto comunitario in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri ai coniugi dei cittadini di tali Stati ricadenti sotto le dette disposizioni, indipendentemente dalla loro cittadinanza.
28 A questo proposito, il diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro concesso al cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino di uno Stato membro, deriva dal solo legame familiare. Infatti, il rilascio di un permesso di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino di uno Stato membro, deve essere considerato non come un atto costitutivo di diritti, bensì come un atto finalizzato alla constatazione, da parte di uno Stato membro, della posizione individuale di un cittadino di un paese terzo rispetto alle norme di diritto comunitario (v. sentenza MRAX, cit., punto 74).
29 Quanto alla procedura per ottenere un permesso di soggiorno, è importante rilevare come le condizioni alle quali uno Stato membro può subordinare il rilascio di tale documento siano previste dall’art. 4, n. 3, lett. c), d) ed e), della direttiva 68/360, dall’art. 6 della direttiva 73/148 e dall’art. 2 della direttiva 90/365.
30 Le dette condizioni hanno carattere limitativo (v., in tal senso, sentenze 8 aprile 1976, causa 48/75, Royer, Racc. pag. 497, punto 37; 5 febbraio 1991, causa C‑363/89, Roux, Racc. pag. I-273, punti 14 e 15, nonché 5 marzo 1991, causa C‑376/89, Giagounidis, Racc. pag. I-1069, punto 21).
31 Occorre sottolineare che, a norma dell’art. 3, n. 1, delle direttive 68/360 e 73/148, gli Stati membri ammettono nel loro territorio i cittadini di tali Stati, nonché i loro familiari ricadenti nell’ambito di applicazione delle dette direttive, dietro semplice presentazione di un carta di identità o di un passaporto in corso di validità.
32 Nondimeno, ai sensi dell’art. 3, n. 2, delle medesime direttive 68/360 e 73/148, qualora un cittadino di uno Stato membro si sposti all’interno della Comunità al fine di esercitare i diritti che gli sono conferiti dal Trattato e dalle dette direttive, gli Stati membri possono imporre un visto d’ingresso o un obbligo equivalente ai familiari del predetto che non possiedono la cittadinanza di uno di tali Stati. L’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri è stato stabilito dal regolamento (CE) del Consiglio 25 settembre 1995, n. 2317, che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (GU L 234, pag. 1), sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 12 marzo 1999, n. 574 (GU L 72, pag. 2), a sua volta sostituito dal regolamento n. 539/2001 (sentenza MRAX, cit., punto 56).
33 Tuttavia, i detti Stati devono accordare ai familiari che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri ogni agevolazione per l’ottenimento dei visti ad essi necessari. Al riguardo la Corte ha già statuito che, a pena di disconoscere la piena efficacia delle disposizioni delle direttive 68/360 e 73/148, il rilascio del visto deve avvenire nel più breve termine e, nella misura del possibile, nei luoghi di ingresso nel territorio nazionale (sentenza MRAX, cit., punto 60).
34 L’art. 2 del regolamento n. 539/2001 definisce il visto come un’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro, necessaria ai fini dell’ingresso per un soggiorno per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi.
35 Ai sensi della normativa spagnola riguardante i presupposti per l’ottenimento di un permesso di soggiorno, i familiari di cittadini comunitari che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro debbono presentare, tra l’altro, un visto di soggiorno per ricongiungimento familiare apposto sul loro passaporto.
36 I detti familiari sono dunque tenuti ad espletare le formalità di soggiorno prima di entrare nel territorio spagnolo, a pena di vedersi rifiutare il rilascio del permesso di soggiorno.
37 Inoltre, tra le condizioni che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari di cittadini comunitari, previste dalle direttive 68/360, 73/148 e 90/365, non figura il tipo di visto richiesto dalla normativa spagnola (v., in tal senso, sentenza MRAX, cit., punto 56).
38 Pertanto, il presupposto costituito dal visto di soggiorno, previsto dalla normativa spagnola e necessario per l’ottenimento del permesso di soggiorno, e di conseguenza il rifiuto di rilasciare tale titolo al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino comunitario, per il fatto che egli avrebbe previamente dovuto richiedere un visto di soggiorno al consolato spagnolo del suo ultimo domicilio, costituisce una misura contraria alle disposizioni delle direttive 68/360, 73/148 e 90/365.
39 Da quanto sopra consegue che la prima censura dedotta dalla Commissione è fondata.
Quanto alla seconda censura, relativa alla violazione della direttiva 64/221
Argomenti delle parti
40 Con la sua seconda censura, la Commissione fa valere che, in base all’economia generale del regime comunitario di rilascio dei titoli di soggiorno e, in particolare, alla luce dell’art. 5 della direttiva 64/221, lo Stato membro deve adottare una decisione in merito al permesso di soggiorno nel più breve termine e al più tardi entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
41 La Commissione, pur ammettendo la conformità delle norme spagnole alla direttiva 64/221 quanto ai termini previsti per il rilascio delle carte di soggiorno, addebita al Regno di Spagna di non aver rispettato il termine fissato all’art. 5 della detta direttiva nello specifico caso della sig.ra Rotte Ventura, la quale ha ricevuto il proprio permesso di soggiorno soltanto al termine di un procedimento durato dieci mesi.
42 Le autorità spagnole ritengono che la Commissione non possa addebitare al Regno di Spagna, partendo da un caso isolato, il mancato rispetto in generale della normativa comunitaria, tanto più che, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, l’interessata poteva risiedere nel territorio del detto Stato membro.
Giudizio della Corte
43 In via preliminare, occorre ricordare che l’obbligo, imposto da una direttiva agli Stati membri, di conseguire il risultato che essa si prefigge, come pure il dovere ad essi incombente, ex art. 10 CE, di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l’adempimento dell’obbligo suddetto, valgono per tutti gli organi degli Stati membri (sentenza 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc. pag. 3969, punto 12).
44 La Corte ha già statuito che la Commissione può domandarle di constatare un inadempimento consistente nel non aver raggiunto, in un caso determinato, il risultato previsto da una direttiva (sentenza 10 aprile 2003, cause riunite C-20/01 e C-28/01, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3609, punto 30).
45 Occorre sottolineare che, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 64/221, lo Stato membro deve adottare una decisione sul rilascio del permesso di soggiorno nel più breve termine e al più tardi entro sei mesi dalla presentazione della domanda.
46 Orbene, nella fattispecie, è pacifico che la sig.ra Rotte Ventura, cittadina di un paese terzo e moglie di un cittadino comunitario che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, ha ottenuto il permesso di soggiorno soltanto al termine di un procedimento durato dieci mesi, in contrasto con le prescrizioni della detta direttiva.
47 Poco importa, a questo proposito, il fatto che la ricorrente potesse risiedere provvisoriamente nel territorio nazionale, in attesa della decisione relativa alla concessione o al diniego del permesso di soggiorno. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, la questione se il superamento del termine costituisca un ostacolo alla residenza o all’esercizio di un’attività è priva di rilevanza.
48 Di conseguenza, la seconda censura della Commissione è fondata.
49 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che:
– non avendo trasposto correttamente nel proprio ordinamento giuridico interno le direttive 68/360, 73/148 e 90/365, segnatamente imponendo ai cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, l’obbligo di ottenere un visto di soggiorno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, e
– non concedendo, in violazione delle disposizioni della direttiva 64/221, il permesso di soggiorno nel più breve termine e al più tardi entro sei mesi dalla presentazione della relativa domanda,
il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle dette direttive.
Sulle spese
50 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) – Non avendo trasposto correttamente nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all’interno della Comunità, la direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all’interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, e la direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale, segnatamente imponendo ai cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, l’obbligo di ottenere un visto di soggiorno ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, e
– non concedendo, in violazione delle disposizioni della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, il permesso di soggiorno nel più breve termine e al più tardi entro sei mesi dalla presentazione della relativa domanda,
il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza delle dette direttive.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.
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