Causa C-165/03
Mathias Längst
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart)
«Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Spese notarili — Notaio pubblico dipendente — Quota forfettaria degli onorari versata allo Stato»
Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate il 18 gennaio 2005
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 giugno 2005
Massime della sentenza
1. Questioni pregiudiziali — Adizione della Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234 CE — Nozione — Giudice tedesco investito di un procedimento avviato da un notaio pubblico dipendente dietro ingiunzione del suo superiore gerarchico — Inclusione
(Art. 234 CE)
2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni generali o ipotetiche — Verifica da parte della Corte della propria competenza — Ambito normativo ipotetico — Modifica legislativa prevista, ma non ancora avvenuta
(Art. 234 CE)
3. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulle raccolte di capitali — Imposizione ai sensi della direttiva 69/335 — Nozione — Diritti riscossi da un notaio pubblico dipendente in occasione di un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva e che alimenta il bilancio dello Stato — Inclusione — Notai non costituiti esclusivamente da pubblici dipendenti e a loro volta creditori — Circostanze non pertinenti
(Direttiva del Consiglio 69/335/CEE)
1. Risulta dall’art. 234 CE che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una controversia e se essi siano chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale.
Ciò si verifica nel caso di un giudice nazionale investito di un procedimento avviato da un notaio pubblico dipendente dietro ingiunzione del suo superiore gerarchico in applicazione della legge federale sulla tassazione degli atti e avente ad oggetto l’ammontare dei diritti riscossi in occasione di un’autentica notarile, dato che, nell’ambito di tale procedimento, tutte le parti interessate sono sentite, la decisione da adottare è diretta a risolvere una controversia e, inoltre, la detta decisione è opponibile tanto al creditore quanto al debitore dei diritti oggetto dell’avviso di liquidazione ed acquista forza di giudicato nei confronti di tutte le parti interessate qualora nessuna di esse la impugni.
(v. punti 25-26)
2. Il procedimento ex art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti. Nell’ambito di tale cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.
Tuttavia, in ipotesi eccezionali, spetta alla Corte esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del procedimento pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga presente la funzione di cui la Corte è investita, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche.
È ipotetica, in questo senso, una questione pregiudiziale diretta a far accertare la compatibilità con una disposizione comunitaria di un ambito normativo nazionale caratterizzato da una modifica della normativa nazionale controversa che sia prevista ma non ancora adottata.
(v. punti 30-34)
3. La direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev’essere interpretata nel senso che i diritti riscossi da un notaio pubblico dipendente per la redazione di un atto notarile che accerta un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva rappresentano un’imposizione ai sensi di quest’ultima quando, conformemente alla normativa nazionale applicabile, i notai pubblici dipendenti sono tenuti a trasferire una quota di tali diritti all’autorità pubblica che impiega tali entrate per finanziare funzioni ad essa incombenti, anche se i notai autorizzati ad esercitare non sono esclusivamente notai pubblici dipendenti e sono essi stessi creditori dei diritti di cui trattasi.
(v. punto 45 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
30 giugno 2005 (*)
«Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Spese notarili – Notaio pubblico dipendente – Quota forfettaria degli onorari versata allo Stato»
Nel procedimento C-165/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Landgericht Stuttgart (Germania) con decisione 7 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 10 aprile 2003, nel procedimento
Mathias Längst,
con l’intervento di:
SABU Schuh & Marketing GmbH,
Präsident des Landgerichts Stuttgart,
Bezirksrevisor des Landgerichts Stuttgart,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e J. Makarczyk, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 novembre 2004,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Längst, da lui medesimo;
– per il Präsident des Landgerichts Stuttgart, dal sig. K. Ehmann, in qualità di agente;
– per il Bezirksrevisor des Landgerichts Stuttgart, dal sig. G. Firnau, Bezirksrevisor;
– per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente;
– per il governo spagnolo, dal sig. E. Braquehais Conesa, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e K. Gross, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 gennaio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva 69/335»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un reclamo presentato dal sig. Längst, notaio pubblico dipendente nel distretto dell’Oberlandesgericht Stuttgart, dietro ingiunzione del Präsident des Landgerichts Stuttgart, suo superiore gerarchico, nei confronti di una nota spese da esso stesso redatta .
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 Come emerge dal suo primo ‘considerando’, la direttiva 69/335 è diretta a promuovere la libera circolazione dei capitali, ritenuta una delle condizioni essenziali per la creazione di un’unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno.
4 Ai sensi del sesto ‘considerando’ della detta direttiva, il perseguimento di tale obiettivo presuppone, relativamente all’imposizione sulla raccolta di capitali, che le imposte indirette attualmente in vigore negli Stati membri siano eliminate e sostituite da un’imposta riscossa una sola volta nel mercato comune e di pari livello in tutti gli Stati membri.
5 Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della stessa direttiva:
«Sono sottoposte all’imposta sui conferimenti le operazioni seguenti:
a) la costituzione di una società di capitali;
b) la trasformazione in società di capitali di una società, associazione o persona giuridica che non sia una società di capitali;
c) l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura;
d) l’aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, remunerato non con quote rappresentative del capitale o del patrimonio stesso, bensì con diritti della stessa natura di quelli dei soci (...)
(...)».
6 L’art. 4, n. 1, lett. e) - h), della direttiva 69/335 dispone che anche il trasferimento della sede della direzione effettiva o della sede statutaria di una società di capitali da un paese terzo in uno Stato membro o da uno Stato membro in un altro Stato membro è sottoposto all’imposta sui conferimenti.
7 L’art. 4, n. 2, della detta direttiva elenca le varie operazioni che possono essere sottoposte all’imposta sui conferimenti.
8 La stessa direttiva prevede inoltre, conformemente al suo ultimo ‘considerando’, la soppressione di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo sui titoli il cui mantenimento rischia di rimettere in questione le finalità perseguite da tale direttiva. Le dette imposte, la cui riscossione è vietata, sono elencate in particolare all’art. 10 della direttiva 69/335, ai sensi del quale:
«Oltre all’imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:
a) per le operazioni previste all’articolo 4;
b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all’articolo 4;
c) per l’immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica».
9 L’art. 11 della direttiva 69/335 recita:
«Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma:
a) la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;
b) i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili».
10 L’art. 12, n. 1, della detta direttiva ha il seguente tenore letterale:
«Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11:
a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;
(...)
b) diritti di carattere remunerativo;
(...)».
Normativa nazionale
11 Conformemente agli artt. 2 e segg., nonché 53, n. 2, della legge concernente le società a responsabilità limitata (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung) del 20 aprile 1892 (RGBl. 477), nella sua versione applicabile alla causa principale, la decisione dei soci di una «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» (GmbH) che modifica il contratto di società necessita di un’autenticazione notarile.
12 Dall’art. 116 del codice federale del notariato (Bundesnotarordnung) del 24 febbraio 1961 (BGBl. 1961 I, pag. 98), nella sua versione applicabile alla causa principale (in prosieguo: la «BNotO»), letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 2, della legge del Land sulla volontaria giurisdizione (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit) del 12 febbraio 1975 (GBl. pag. 116), altresì nella sua versione applicabile alla causa principale, risulta che, nel distretto dell’Oberlandesgericht Stuttgart, per autenticare un atto si può ricorrere non solo a notai pubblici dipendenti, ma anche a notai che esercitano in qualità di liberi professionisti.
13 L’importo dei diritti che possono essere riscossi dai notai è fissato dalla legge federale sulla tassazione degli atti [Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung)] del 26 luglio 1957 (BGBl. 1957 I, pag. 960), nella sua versione applicabile alla causa principale (in prosieguo: la «KostO»). I detti importi trovano un’applicazione uniforme su tutto il territorio federale e valgono tanto per i notai pubblici dipendenti quanto per i notai liberi professionisti.
14 I notai pubblici dipendenti che esercitano nel distretto dell’Oberlandesgericht Stuttgart percepiscono una retribuzione fissa, determinata secondo gli stessi criteri validi per gli altri funzionari del Land, a cui si aggiunge un importo variabile, pari ad una percentuale dei diritti da essi riscossi. Tuttavia, a differenza dei notai pubblici dipendenti che esercitano nel distretto dell’Oberlandesgericht Karlsruhe, sono essi stessi creditori dei diritti dovuti dai soggetti passivi e devono solo trasferire una quota forfettaria dei detti diritti all’erario del Land. Quest’ultimo può percepire direttamente i diritti solo dopo che, nonostante una messa in mora, la riscossione non sia stata effettuata.
15 Conformemente all’art. 156, n. 1, della KostO, le obiezioni al calcolo dei costi, comprese quelle relative all’obbligo di pagamento e all’esecuzione della clausola esecutoria, devono essere comunicate con denuncia al Landgericht del distretto in cui ha sede il notaio. Prima di prendere la sua decisione, tale Landgericht deve sentire le parti e l’autorità gerarchica del notaio. Se il soggetto passivo contesta il calcolo dei costi svolto dal notaio, quest’ultimo può chiedere un arbitraggio al detto Landgericht.
16 L’art. 156, n. 6, della KostO prevede che l’autorità alla quale è subordinato il notaio possa eventualmente ingiungergli di ottenere una decisione dal Landgericht e di proporre un ricorso nei confronti di tale decisione. La decisione giurisdizionale che ne risulta può altresì condurre ad un aumento della nota spese.
Controversia principale e questione pregiudiziale
17 In qualità di notaio pubblico dipendente, il sig. Längst ha autenticato talune decisioni relative alla società SABU Schuh & Marketing GmbH (in prosieguo: la «SABU»). Le spese e i diritti relativi hanno formato oggetto di un avviso di liquidazione pari a EUR 2 892,46 (in prosieguo: l’«avviso di liquidazione»).
18 Gli atti di cui si chiedeva l’autenticazione consistevano nel raggruppamento delle quote di una società in un’unica quota, nella conversione in euro del capitale sociale e delle quote della detta società, nell’aumento del capitale della società mediante integrazione di risorse proprie e nella modifica del nome della società.
19 Conformemente all’avviso di liquidazione, la SABU deve procedere al pagamento di EUR 2 493,50, IVA esclusa, per i diritti e le spese dovuti per l’autenticazione degli atti. Tale importo comprende un diritto cosiddetto «di decisione», fissato in EUR 1 584 – su un valore complessivo di EUR 484 007 – corrispondente all’aumento del capitale, nonché alla modifica dello statuto. La quota del detto importo spettante allo Stato è pari a EUR 1 183,83 e quella spettante al notaio è pari a EUR 400,17.
20 Ritenendo che l’ordinanza 21 marzo 2002, causa C-264/00, Gründerzentrum (Racc. pag. I-3333), relativa ai notai pubblici dipendenti che esercitano nel distretto dell’Oberlandesgericht Karlsruhe, fosse applicabile anche ai notai pubblici dipendenti che esercitano nel distretto dell’Oberlandesgericht Stuttgart, il Präsident des Landgerichts Stuttgart ha considerato che l’avviso di liquidazione era contrario alla direttiva 69/335, per quanto riguarda l’aumento del capitale e la modifica dello statuto. Esso ha quindi ingiunto al sig. Längst di adire il Landgericht Stuttgart, in applicazione dell’art. 156, n. 6, della KostO, per ottenerne una decisione sulla legittimità dell’avviso di cui trattasi, e gli ha chiesto di ridurre il detto avviso a EUR 1 465,66.
21 Il sig. Längst si è adeguato a tale ingiunzione ed ha adito il Landgericht Stuttgart. Dinanzi a tale giudice egli ha fatto valere che l’avviso di liquidazione è giustificato e che la KostO, nonché la BNotO, gli vietano di ridurre i diritti all’importo richiesto dal Präsident des Landgerichts Stuttgart. Egli considera inoltre che l’ordinanza Gründerzentrum, citata, non è applicabile ai diritti riscossi dai notai pubblici dipendenti che esercitano nel distretto dell’Oberlandesgericht Stuttgart.
22 Secondo il giudice del rinvio, la situazione giuridica dei notai pubblici dipendenti che esercitano nel distretto dell’Oberlandesgericht Stuttgart diverge sotto due profili da quella dei notai pubblici dipendenti di cui trattasi nell’ordinanza Gründerzentrum, citata. Da un lato, nel distretto di tale Oberlandesgericht, sarebbe possibile ricorrere non solo a notai pubblici dipendenti, bensì anche a notai liberi professionisti, di modo che i detti diritti non giungano obbligatoriamente al Land. Dall’altro, la normativa riguardante i crediti sui diritti di cui trattasi sarebbe diversa e giustificherebbe un’altra soluzione. Infatti, contrariamente alla situazione esistente nel distretto dell’Oberlandesgericht Karlsruhe, nel distretto di quello Stuttgart il creditore dei diritti da riscuotere sarebbe il notaio pubblico dipendente. Quest’ultimo trasferirebbe all’erario una quota forfettaria di tali diritti solo dopo averli riscossi. Solo in via eccezionale l’erario potrebbe riscuotere direttamente i diritti di cui trattasi.
23 Alla luce di quanto sopra, il Landgericht Stuttgart ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, a differenza della fattispecie all’origine dell’ordinanza (…) Gründerzentrum, [citata,] debbano essere considerati imposte ai sensi della direttiva 69/335, nella versione modificata, i diritti da versare per la certificazione notarile di un negozio giuridico che rientra nella sfera di applicazione della detta direttiva, certificazione effettuata da un notaio pubblico funzionario in un ordinamento giuridico come quello della regione del Württemberg (Land Baden-Württemberg, distretto dell’Oberlandesgericht Stuttgart), nel quale esercitano tanto notai pubblici funzionari quanto notai liberi professionisti, che comunque percepiscono i diritti, ma in cui, nel caso di attività svolta dai notai pubblici funzionari, questi ultimi, ai sensi di una legge del Land, devono versare una quota forfettaria dei diritti allo Stato, al quale sono subordinati e che li utilizza per finanziare le sue funzioni.
2) In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1), se venga meno il carattere tributario della percezione dei diritti ove lo Stato rinunci a far valere la sua quota relativa al negozio giuridico, non applicando la norma dell’ordinamento del Land che dispone il versamento allo Stato di una quota dei diritti».
Sulla competenza della Corte
24 Il sig. Längst ed il Bezirksrevisor des Landgerichts Stuttgart hanno formulato perplessità in merito alla competenza della Corte a pronunciarsi, ai sensi dell’art. 234 CE, su un ricorso in via pregiudiziale proposto nell’ambito di un procedimento avviato in applicazione dell’art. 156, n. 6, della KostO da un notaio pubblico dipendente dietro ingiunzione del suo superiore gerarchico. A loro avviso, il procedimento nell’ambito del quale è chiamato a pronunciarsi il giudice del rinvio non costituisce un procedimento contraddittorio ai sensi della giurisprudenza della Corte (sentenza 19 ottobre 1995, causa C‑111/94, Job Centre, Racc. pag. I-3361, e ordinanza 22 gennaio 2002, causa C‑447/00, Holto, Racc. pag. I-735). Il Landgericht Stuttgart non dovrebbe risolvere una vera controversia ai sensi di tale giurisprudenza.
25 Al riguardo si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza consolidata, risulta dall’art. 234 CE che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una controversia e se essi siano chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (v., segnatamente, ordinanze 18 giugno 1980, causa 138/80, Borker, Racc. pag. 1975, punto 4; 5 marzo 1986, causa 318/85, Greis Unterweger, Racc. pag. 955, punto 4, e Holto, citata, punto 17).
26 Ora, dalla normativa nazionale applicabile, nonché dalle precisazioni fornite, su richiesta della Corte, dal giudice del rinvio, emerge che, nell’ambito del procedimento di cui è adito tale giudice, tutte le parti interessate sono state sentite e la decisione da adottare è diretta a risolvere una controversia. Inoltre, la detta decisione è opponibile tanto al creditore quanto al debitore dei diritti oggetto dell’avviso di liquidazione ed acquista forza di giudicato nei confronti di tutte le parti interessate qualora nessuna di esse la impugni dinanzi all’Oberlandesgericht Stuttgart; tale impugnazione può essere fondata solo su motivi di diritto e deve essere autorizzata dal giudice del rinvio.
27 Alla luce di queste caratteristiche non si può validamente sostenere che nella causa principale il giudice del rinvio non è investito di una controversia e che la decisione che esso deve adottare non ha carattere giurisdizionale.
28 Si deve pertanto constatare che la Corte è competente a risolvere i quesiti posti dal Landgericht Stuttgart nella sua ordinanza di rinvio 7 aprile 2003.
Sulla ricevibilità della seconda questione
29 Nelle osservazioni presentate alla Corte dalle parti della causa principale, dai governi tedesco e spagnolo, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, è stata posta in dubbio la ricevibilità della seconda questione, in quanto di natura ipotetica. Il Land non avrebbe ancora rinunciato a prelevare la sua parte dei diritti di cui trattasi e la seconda questione riguarderebbe quindi una situazione giuridica ancora inesistente.
30 Al riguardo occorre rammentare come, secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex art. 234 CE costituisca uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (v., segnatamente, sentenze 16 luglio 1992, causa C-83/91, Meilicke, Racc. pag. I-4871, punto 22, e 5 febbraio 2004, causa C‑380/01, Schneider, Racc. pag. I-1389, punto 20).
31 Nell’ambito di tale cooperazione, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza Schneider, citata, punto 21 e giurisprudenza citata).
32 Tuttavia, la Corte ha parimenti affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza Schneider, citata, punto 22).
33 Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del procedimento pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga presente la funzione di cui la Corte è investita, che è quella di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche (sentenza Schneider, citata, punto 23).
34 Ora, nel caso di specie emerge dall’ordinanza di rinvio, nonché dalle osservazioni presentate alla Corte dal governo tedesco, che è prevista, ma non è ancora stata adottata, una modifica della normativa nazionale in esame, nel senso che il Land rinuncerebbe a riscuotere la quota dei diritti percepiti dai notai pubblici dipendenti per l’autenticazione di atti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 69/335. Ne consegue che l’ambito normativo che forma oggetto della seconda questione sottoposta è ipotetico.
35 Si deve quindi constatare che tale questione è irricevibile.
Sulla prima questione
36 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 69/335 debba essere interpretata nel senso che i diritti riscossi da un notaio per la redazione di un atto notarile che accerta un’operazione menzionata da tale direttiva costituiscono un’imposizione ai sensi della detta direttiva qualora, conformemente alla normativa nazionale applicabile, da un lato, i notai autorizzati ad esercitare non siano esclusivamente notai pubblici dipendenti e siano essi stessi creditori dei diritti di cui trattasi, nonché, dall’altro, i notai pubblici dipendenti siano tenuti a trasferire una quota dei detti diritti alla pubblica autorità, che impiega tali entrate per finanziare talune sue funzioni.
37 Per risolvere in modo utile tale questione, si deve rammentare che, al punto 34 dell’ordinanza Gründerzentrum, citata, la Corte ha dichiarato che la direttiva 69/335 dev’essere interpretata nel senso che i diritti dovuti per la redazione di un atto notarile attestante un’operazione prevista dalla stessa direttiva, in una situazione caratterizzata dal fatto che i notai sono dipendenti pubblici e che i diritti sono in parte versati alla pubblica amministrazione che li gestisce e li utilizza per finanziare talune sue funzioni, come nel caso del sistema vigente nel distretto dell’Oberlandesgericht Karlsruhe, costituiscono un’imposizione ai sensi della direttiva stessa.
38 Poiché il sistema di cui trattasi nella causa principale è sostanzialmente identico a quello oggetto dell’ordinanza Gründerzentrum, citata, occorre esaminare se le differenze tra il sistema applicabile nel distretto dell’Oberlandesgericht Karlsruhe e quello in vigore nel distretto dell’Oberlandesgericht Stuttgart, di cui fa parte il giudice del rinvio, siano tali da giustificare nel caso di specie una diversa soluzione del quesito posto rispetto a quella fornita nella detta ordinanza.
39 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento secondo cui i diritti di cui trattasi non giungono obbligatoriamente allo Stato, in quanto i notai autorizzati ad esercitare nel distretto dell’Oberlandesgericht Stuttgart non sono esclusivamente notai pubblici dipendenti, bensì anche notai liberi professionisti o avvocati-notai, è giocoforza constatare che dal punto 13 dell’ordinanza Gründerzentrum, citata, emerge che il sistema oggetto del rinvio pregiudiziale nella detta causa era simile, dato che, in forza dei due sistemi, da un lato, chiunque voglia far redigere un atto pubblico può rivolgersi a un qualsiasi notaio, dipendente pubblico o libero professionista, che rogiti sul territorio tedesco, e, dall’altro la validità dell’atto così redatto deve essere riconosciuta nell’intero territorio nazionale.
40 Ne consegue che il primo argomento fatto valere dal giudice del rinvio non può giustificare una diversa valutazione del sistema di cui trattasi nella causa principale rispetto a quello oggetto del rinvio pregiudiziale nell’ordinanza Gründerzentrum, citata.
41 Per Per quanto attiene, in secondo luogo, alla circostanza che i notai pubblici dipendenti che esercitano nel distretto dell’Oberlandesgericht Stuttgart sono essi stessi creditori dei diritti di cui trattasi, a differenza dei loro colleghi che esercitano nel distretto di Karlsruhe, si deve ricordare, come fatto dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, che, secondo una giurisprudenza costante, gli onorari percepiti da notai pubblici dipendenti per un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 69/335 rappresentano un’imposizione ai sensi di quest’ultima, qualora vengano versati, fosse anche solo in parte, all’autorità pubblica che impiega i notai pubblici dipendenti ed utilizzati per finanziare le funzioni che incombono a tale autorità (v., segnatamente, sentenze 29 settembre 1999, causa C-56/98, Modelo, detta «Modelo I», Racc. pag. I-6427, punto 23; 21 settembre 2000, causa C-19/99, Modelo, detta «Modelo II», Racc. pag. I-7213, punto 23, e ordinanza Gründerzentrum, citata, punto 34).
42 Emerge da tale giurisprudenza che non è tanto l’identità di chi riscuote o del creditore iniziale ad essere determinante per qualificare gli onorari come imposizione ai sensi della direttiva 69/335, quanto l’identità del loro destinatario finale. Infatti, nelle citate sentenze I, Modelo II e Gründerzentrum, gli onorari erano riscossi, in un primo momento, dai notai pubblici dipendenti per essere poi trasferiti all’autorità pubblica che impiega i detti notai. Sono tali trasferimenti, nonché l’uso di tali onorari o di una loro quota ad essere determinanti per qualificare i detti onorari alla luce della direttiva 69/335.
43 Ora, è giocoforza constatare che, nella causa principale, se è vero che i notai pubblici dipendenti sono i creditori dei diritti di cui trattasi, essi hanno ciononostante l’obbligo di trasferire una parte dei detti diritti all’autorità pubblica da cui dipendono e quest’ultima impiega tali importi per finanziare funzioni ad essa incombenti.
44 Ne discende che, su questo punto, una normativa come quella vigente nel distretto dell’Oberlandesgericht Stuttgart non diverge da quella di cui la Corte si è occupata nella causa Gründerzentrum, citata.
45 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che la direttiva 69/335 dev’essere interpretata nel senso che i diritti riscossi da un notaio pubblico dipendente per la redazione di un atto notarile che accerta un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva rappresentano un’imposizione ai sensi di quest’ultima quando, conformemente alla normativa nazionale applicabile, da un lato, i notai autorizzati ad esercitare non sono esclusivamente notai pubblici dipendenti e sono essi stessi creditori dei diritti di cui trattasi e, dall’altro, i notai pubblici dipendenti sono tenuti a trasferire una quota di tali diritti all’autorità pubblica che impiega tali entrate per finanziare funzioni ad essa incombenti.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, dev’essere interpretata nel senso che i diritti riscossi da un notaio pubblico dipendente per la redazione di un atto notarile che accerta un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva rappresentano un’imposizione ai sensi di quest’ultima quando, conformemente alla normativa nazionale applicabile, da un lato, i notai autorizzati ad esercitare non sono esclusivamente notai pubblici dipendenti e sono essi stessi creditori dei diritti di cui trattasi e, dall’altro, i notai pubblici dipendenti sono tenuti a trasferire una quota di tali diritti all’autorità pubblica che impiega tali entrate per finanziare funzioni ad essa incombenti.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy