Causa C‑170/03
Staatssecretaris van Financiën
contro
J.H.M. Feron
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)
«Regolamento (CEE) n. 918/83 — Franchigie doganali — Nozioni di “beni personali” e di “possesso” — Autoveicolo messo a disposizione di un dipendente dal suo datore di lavoro»
Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 19 maggio 2004
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 marzo 2005.
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Franchigia dai dazi all’importazione — Nozione di bene personale — Autovettura messa a disposizione di una persona fisica dal suo datore di lavoro e utilizzata tanto a fini professionali quanto a fini privati — Inclusione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 918/83, artt. 1, n. 2, lett c), 2 e 3]
Gli artt. 1, n. 2, lett. c), 2 e 3 del regolamento n. 918/83, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, devono essere interpretati nel senso che un’autovettura messa a disposizione di una persona fisica dal suo datore di lavoro e utilizzata da tale persona fisica tanto a fini professionali quanto a fini privati può essere considerata come un bene personale idoneo a beneficiare della franchigia doganale ai sensi degli artt. 2 e 3 del detto regolamento.
Infatti, dalla lettura combinata di tali disposizioni risulta che per poter beneficiare di detta franchigia doganale il bene personale deve in particolare essere stato in possesso dell’interessato e da questo utilizzato, in quanto bene personale, per almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la residenza normale nel paese di provenienza.
Ora, per un verso, in assenza di un’esplicita disposizione in tal senso, un uso personale esclusivo non può essere ritenuto necessario in tutte le circostanze perché un bene venga considerato bene personale, di modo che un’autovettura usata sia a fini privati sia a fini professionali deve poter essere considerata come un bene personale dello stesso genere.
Per altro verso, la nozione di «possesso» di cui all’art. 3 del detto regolamento implica che la franchigia non deve essere limitata ai beni che avevano fatto parte del patrimonio dell’interessato per almeno sei mesi prima del cambio di residenza, ma riguarda anche gli altri beni sui quali l’interessato, durante questo stesso periodo, aveva esercitato un controllo effettivo e reale.
(v. punti 14, 21-22, 27, 29, 32 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
17 marzo 2005(1)
«Regolamento (CEE) n. 918/83 – Franchigie doganali – Nozioni di “beni personali” e di “possesso” – Autoveicolo messo a disposizione di un dipendente dal suo datore di lavoro»
Nel procedimento C-170/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione 11 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il 14 aprile 2003, nella causa
Staatssecretaris van Financiën
contro
J. H. M. Feron,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr (relatore) e K. Schiemann, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del
18 marzo 2004,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra S. Terstal, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e H. van Vliet, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 maggio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 1, n. 2, lett. c), e 3, primo comma, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 105, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Feron allo Staatssecretaris van Financiën, che gli ha negato l’esenzione di imposta per un’autovettura messa a sua disposizione dal datore di lavoro.
Causa principale e contesto normativo
3 Secondo l’ordinanza di rinvio, il sig. Feron ha lavorato in Austria come lavoratore subordinato presso l’Océ Österreich GmbH (in prosieguo: il «datore di lavoro»). Dal 18 ottobre 1996 al 14 dicembre 1997 tale datore di lavoro gli metteva a disposizione, a titolo esclusivo, un’autovettura sia per suo uso personale sia per le attività che svolgeva per il detto datore di lavoro, il quale durante tale periodo era proprietario dell’autovettura. Tuttavia il sig. Feron, nell’ambito del suo trasferimento nei Paesi Bassi il 15 dicembre 1997, si avvaleva del diritto di prelazione concessogli allorché la detta autovettura era stata posta in servizio e la riscattava dal suo datore di lavoro. Nel gennaio 1998 il sig. Feron lasciava la sua residenza in Austria e il 10 febbraio 1998 si iscriveva come residente nel Comune di Venlo (Paesi Bassi). Le autorità olandesi rifiutavano di riconoscergli l’esenzione d’imposta sulle autovetture e sui motoveicoli («belasting van personenauto’s en motorrijwielen»; in prosieguo: la «BPM») per la detta autovettura. Il Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch, adito in appello, annullava la detta decisione di rifiuto e concedeva al sig. Feron un’esenzione dalla BPM. Lo Staatssecretaris van Financiën impugnava tale decisione e ricorreva in cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden.
4 Quest’ultimo rileva che secondo l’art. 1, n. 2, della Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (legge in materia di imposta sulle autovetture e sui motoveicoli) del 24 dicembre 1992 la BPM è dovuta all’atto dell’iscrizione di un’autovettura o di un motoveicolo nel registro delle immatricolazioni in virtù della Wegenverkeerswet (legge sulla circolazione stradale) del 1994. Dal combinato disposto dell’art. 14 di tale legge e degli artt. 2, n. 2, e 4, nn. 1 e 4, dell’Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto’s en motorrijwielen (decreto recante esecuzione in materia di imposta sulle autovetture e sugli autoveicoli) del 24 dicembre 1992, come modificato con decreto 14 novembre 1997, risulta che la franchigia dall’imposta dovuta all’atto dell’immatricolazione di autovetture e di motoveicoli provenienti dall’estero, in particolare da un altro Stato membro, è concessa nel caso in cui tale veicolo benefici, in occasione della sua immissione in libera pratica, di una franchigia doganale ai sensi del regolamento n. 918/83.
5 Il giudice a quo osserva che, in applicazione dell’art. 2 del detto regolamento, la franchigia dalla BPM viene concessa, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. c), del medesimo regolamento, per un’autovettura ad uso privato importata dall’estero da una persona fisica che trasferisca la sua residenza normale nei Paesi Bassi, in quanto tale veicolo sia stato in possesso dell’interessato e da questo usato per almeno sei mesi prima della data alla quale ha cessato di avere nel paese di provenienza la sua residenza normale, ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. a), del regolamento n. 918/83, e in quanto l’autoveicolo di cui trattasi sia destinato ad essere usato agli stessi fini nel luogo della nuova residenza normale dell’interessato, conformemente all’art. 3, primo comma, lett. b), del medesimo regolamento.
6 Secondo lo Hoge Raad der Nederlanden, dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 918/83 risulta che la franchigia si applica ai beni che sono stati in possesso dell’interessato come beni personali per almeno sei mesi.
7 Il giudice a quo considera che la prima questione che si pone è se un bene usato contemporaneamente per fini professionali e privati debba essere considerato bene personale.
8 Fa presente che si pone anche la questione circa il significato della nozione di «possesso» ai sensi dell’art. 3, primo comma, lett. a), del regolamento n. 918/83. Vuole in particolare sapere se in tale nozione rientra il caso in cui si possa disporre del bene di cui trattasi in forza di un rapporto giuridico con un’altra persona che ne è il proprietario e che ha messo tale bene a disposizione nell’ambito della sua impresa, pur autorizzandone l’uso privato.
Le questioni pregiudiziali
9 Con ordinanza 11 aprile 2003, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un’autovettura messa a disposizione di una persona fisica dal suo datore di lavoro e utilizzata da tale persona fisica tanto a fini professionali quanto a fini privati debba essere considerata bene personale ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.
2) Se la disposizione di cui all’art. 3, lett. a), di tale regolamento, che esige che un bene sia stato in possesso dell’interessato per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale nel paese terzo di provenienza, debba essere interpretata nel senso che l’interessato che ha avuto a disposizione il bene, dietro corrispettivo o meno, nell’ambito dell’esercizio di attività professionali svolte per il proprietario di detto bene, ne sia in possesso ai sensi della disposizione in precedenza menzionata.
3) Se ai fini della soluzione della questione sub 2) abbia rilevanza il fatto che l’interessato durante l’intero periodo di sei mesi avesse o meno la possibilità di acquistare la detta autovettura».
Sulle questioni pregiudiziali
10 Il regolamento n. 918/83, menzionato nelle questioni sollevate, riguarda la franchigia dai dazi comunitari all’importazione da paesi terzi e non si applica direttamente alla controversia di cui alla causa principale. Infatti, le disposizioni del detto regolamento si applicano a tale controversia solo in forza delle norme di diritto olandese, il quale fa rinvio a quelle del diritto comunitario.
11 A questo proposto è sufficiente ricordare che la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire su domande di pronuncia pregiudiziale aventi ad oggetto disposizioni comunitarie in situazioni dove i fatti di cui alla causa principale erano estranei al campo di applicazione del diritto comunitario, ma dove le dette disposizioni erano state rese applicabili dal diritto nazionale (v., in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C‑28/95, Leur‑Bloem, Racc. pag. I-4161, punto 27; causa C-130/95, Giloy, Racc. pag. I‑4291, punto 23, e 3 dicembre 1998, causa C‑247/97, Schoonbroodt, Racc. pag. I‑8095, punto 14).
12 Le questioni sollevate vanno pertanto risolte.
13 Con le tre questioni sollevate, che vanno esaminate assieme, lo Hoge Raad der Nederlanden vuole sapere se un’autovettura, quale quella di cui alla causa principale, possa essere considerata un bene personale, conformemente all’art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento n. 918/83, idoneo a beneficiare di una franchigia doganale ai sensi degli artt. 2 e 3 del detto regolamento.
14 Si deve a questo proposito ricordare che dalla lettura combinata di tali disposizioni risulta che per poter beneficiare della detta franchigia doganale il bene personale deve, in linea generale, essere stato in possesso dell’interessato e da questo utilizzato, in quanto bene personale, per almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la residenza normale nel paese di provenienza. Inoltre, il bene personale deve essere destinato allo stesso uso nel luogo della nuova residenza normale dell’interessato.
15 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento n. 918/83 si intendono per «beni personali» i beni destinati all’uso personale degli interessati o ai bisogni della loro famiglia, segnatamente gli autoveicoli per uso privato.
16 Nella specie, l’autovettura è stata messa a disposizione del sig. Feron dal suo datore di lavoro dal 18 ottobre 1996 al 14 dicembre 1997 contemporaneamente per il suo uso personale e per le attività che egli esercitava per il detto datore di lavoro.
17 Dal regolamento n. 918/83 non è stato esplicitamente risolta la questione se un bene utilizzato per entrambi i detti fini per un periodo di sei mesi prima del trasferimento della residenza del sig. Feron possa essere considerato bene personale.
18 Orbene, una siffatta eventualità non è in contrasto con l’economia e con gli obiettivi del detto regolamento.
19 Da un lato, l’art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento n. 918/83 prevede esplicitamente che taluni beni necessari all’esercizio della professione dell’interessato possono essere considerati beni personali.
20 Dall’altro, secondo questa stessa disposizione, è anzitutto essenziale che i beni personali non rivelino, per la loro natura o quantità, alcun interesse di carattere commerciale.
21 In assenza di un’esplicita disposizione in tal senso, un uso personale esclusivo non può pertanto essere ritenuto necessario in tutte le circostanze perché un bene venga considerato bene personale ai sensi del regolamento n. 918/83.
22 Un’autovettura come quella di cui alla causa principale, usata sia a fini privati sia a fini professionali, deve poter essere considerata anch’essa come un bene personale dello stesso genere.
23 Del resto, il 15 dicembre 1997 il sig. Feron ha riscattato dal suo datore di lavoro l’autovettura oggetto della causa principale, che secondo l’ordinanza di rinvio, dopo l’importazione nel nuovo Stato di residenza del sig. Feron, è stata destinata a uso personale esclusivo di quest’ultimo.
24 Ne consegue che un’autovettura come quella oggetto della causa principale deve essere considerata bene personale usato dall’interessato per almeno sei mesi prima della data di cessazione della sua residenza normale nel paese di provenienza e destinato ad essere utilizzato per lo stesso uso nel luogo della nuova residenza normale dell’interessato, ai sensi del regolamento n. 918/83.
25 Si deve esaminare se un’autovettura come quella di cui alla causa principale possa considerarsi essere stata in possesso dell’interessato durante il detto periodo di sei mesi.
26 A questo proposito, tanto l’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto il principio d’uguaglianza esigono che una disposizione del diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e la sua portata deve normalmente dar luogo nell’intera Comunità ad un’interpretazione autonoma ed uniforme (sentenze 18 gennaio 1984, Ekro, causa 327/82, Racc. pag. 107, punto 11; 19 settembre 2000, causa C-287/98, Linster, Racc. pag. I-6917, punto 43, e 9 novembre 2000, causa C-357/98, Yiadom, Racc. pag. I‑9265, punto 26).
27 Da ciò consegue che la nozione di «possesso» di cui all’art. 3 del regolamento n. 918/83 deve costituire oggetto di interpretazione autonoma.
28 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni la detta nozione si caratterizza nei vari sistemi giuridici, segnatamente, per il controllo esercitato da una persona su un oggetto, indipendentemente dal fatto che questa persona ne sia o no il proprietario.
29 L’uso di tale termine nel regolamento n. 918/83 implica che la franchigia non deve essere limitata ai beni che avevano fatto parte del patrimonio dell’interessato per almeno sei mesi prima del cambio di residenza, ma riguarda anche gli altri beni sui quali l’interessato, durante questo stesso periodo, aveva esercitato un controllo effettivo e reale.
30 Nella specie, il datore di lavoro aveva messo l’autovettura di cui trattasi a intera ed esclusiva disposizione dal sig. Feron e gli aveva concesso un diritto di prelazione su tale autovettura.
31 Alla luce di quanto considerato, risulta che il sig. Feron esercitava un controllo effettivo e concreto sulla detta autovettura e che questa era stata pertanto in suo possesso per almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la residenza normale nel paese di provenienza.
32 Tenuto conto di quanto precede, le questioni sollevate vanno risolte nel senso che un’autovettura quale quella di cui alla causa principale è considerata come un bene personale, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento n. 918/83, idoneo a beneficiare della franchigia doganale ai sensi degli artt. 2 e 3 di tale regolamento.
33 Tenuto conto della soluzione data alle questioni sollevate, non è necessario esaminare l’applicabilità della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro (GU L 105, pag. 64) invocata dalla Commissione.
Sulle spese
34 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Un’autovettura quale quella di cui alla causa principale è considerata come un bene personale, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, idoneo a beneficiare della franchigia doganale ai sensi degli artt. 2 e 3 di tale regolamento.
Firme
1 – Lingua processuale: l'olandese.
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