Causa C-181/03 P
Albert Nardone
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ex dipendente — Domanda di pensione d’invalidità — Presupposti per la concessione»
Conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 29 giugno 2004 ?
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 13 gennaio 2005 ?
Massime della sentenza
Dipendenti — Pensione d’invalidità — Avvio del procedimento per l’accertamento dell’invalidità — Presupposti
(Statuto del personale, art. 78; allegato VIII, art. 13)
Dalla chiara lettera dell’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto, che, in base all’art. 78 del medesimo, stabilisce le condizioni alle quali è subordinato il diritto del dipendente alla pensione d’invalidità, risulta che solo il dipendente che sia obbligato a sospendere la propria attività per l’impossibilità in cui si trovi di continuare l’attività stessa a causa del proprio stato d’invalidità può costituire oggetto del procedimento di invalidità. Ne consegue che il dipendente il quale abbia cessato di prestare servizio da diversi anni e venga colpito da infermità che lo renderebbe inidoneo ad espletare le sue mansioni se fosse ancora in servizio non ha il diritto di chiedere, per questo solo motivo, che venga instaurato il procedimento per l’accertamento dell’invalidità.
(v. punti 39-40)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
13 gennaio 2005(1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Ex dipendente – Domanda di pensione d'invalidità – Presupposti per la concessione»
Nel procedimento C-181/03 P, avente ad oggetto un ricorso d'impugnazione a norma dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 25 aprile 2003,
Albert Nardone , ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Piétrain (Belgio), rappresentato dal sig. I. Kletzlen, avocat,
ricorrente,
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee , rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dai sigg. S. von Bahr e K. Schiemann, giudici,
avvocato generale: sig. L.M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento ed a seguito dell'udienza del
6 maggio 2004,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 giugno 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso d’impugnazione, il sig. Nardone chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 febbraio 2003, causa T-59/01, Nardone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A-55 e II-323; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stata respinta la domanda di annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 20 marzo 2000, mediante la quale gli è stata negata la concessione di una pensione di invalidità (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Ambito normativo
2 L’art. 78, primo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») così dispone:
«Alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 dell’allegato [VIII], il funzionario ha diritto ad una pensione di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera».
3 L’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto è formulato nel modo seguente:
«Fatte salve le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, il funzionario di età inferiore a 65 anni (…) che, nel periodo in cui matura i diritti a pensione, sia riconosciuto dalla commissione di invalidità colpito da una invalidità permanente, considerata totale e che gli impedisca di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera e sia pertanto costretto a sospendere il servizio presso le Comunità, ha diritto, per tutto il periodo d’inabilità, alla pensione d’invalidità di cui all’articolo 78 dello Statuto.
Il beneficio della pensione di invalidità non è cumulabile con quello della pensione di anzianità».
Fatti all’origine della controversia
4 Il sig. Nardone, entrato in servizio presso l’Alta Autorità della CECA nel 1963 in qualità di agente locale e divenuto in seguito dipendente di ruolo presso la Commissione, si è dimesso dal servizio con lettera datata 18 ottobre 1981, con effetto dal 31 dicembre 1981.
5 Il 18 novembre 1999 egli ha presentato una domanda per la concessione di una pensione di invalidità a norma dell’art. 78, secondo comma, dello Statuto.
6 Con la decisione controversa, la Commissione ha respinto tale domanda senza sottoporla alla commissione di invalidità, in quanto il sig. Nardone non soddisfaceva le condizioni per la concessione di cui all’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto.
7 Il 23 maggio 2000 il sig. Nardone ha presentato reclamo contro la decisione controversa, a norma dell’art. 90 dello Statuto. Questo reclamo formava oggetto di una decisione implicita di rigetto il 23 settembre 2000. La decisione esplicita di rigetto è stata emessa il 15 dicembre 2000.
8 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 marzo 2001, il sig. Nardone ha proposto un ricorso avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento della decisione controversa.
Sentenza impugnata
9 Nel procedimento dinanzi al Tribunale il sig. Nardone ha fatto valere che la Commissione era incorsa in uno sviamento di potere nel respingere la sua domanda per la concessione di una pensione di invalidità, datata 18 novembre 1999, senza convocare la commissione di invalidità, unica competente a decidere su simile domanda in forza dell’art. 53 dello Statuto.
10 Peraltro, il ricorrente ha fatto riferimento alla sentenza 17 maggio 1984, causa 12/83, Bähr/Commissione (Racc. pag. 2155), in cui la Corte ha giudicato che il dipendente che abbia cessato di prestare servizio da diversi anni e sia colpito da una malattia che lo renderebbe inidoneo ad espletare le sue mansioni se fosse ancora in servizio non può chiedere, per questo solo motivo, che venga avviato il procedimento d’invalidità. Egli ne ha dedotto che la pensione di invalidità dovrebbe poter essere concessa ad un ex dipendente, malgrado il fatto che si sia dimesso dal servizio, una volta adempiuto l’onere di fornire una giustificazione medica sufficiente.
11 Il sig. Nardone ha inoltre sottolineato che la Corte avrebbe sostenuto, nella stessa sentenza, che la Commissione viene meno all’obbligo di convocare la commissione di invalidità al momento delle dimissioni di un dipendente, qualora sia dimostrato che tra l’invalidità da cui il dipendente è stato da ultimo colpito e le condizioni di salute dello stesso al momento della cessazione del servizio vi sia un nesso causale immediato e diretto.
12 Per giustificare la fondatezza della sua decisione, la Commissione ha fatto valere che nella fattispecie non ricorrevano le condizioni per la concessione di una pensione di invalidità, di cui agli artt. 78 dello Statuto e 13 dell’allegato VIII del medesimo. In particolare, essa ha sostenuto che, in conformità alla lettera delle disposizioni summenzionate ed all’interpretazione che ne hanno dedotto la sentenza Bähr/Commissione, citata, e la sentenza del Tribunale 3 giugno 1999, causa T-295/97, Coussios/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-103 e II-577), «solo il dipendente che sia obbligato a sospendere la propria attività per l’impossibilità in cui si trovi di continuare la stessa a causa del proprio stato d’invalidità può costituire oggetto di un procedimento d’invalidità».
13 Inoltre, essa ha sottolineato che, benché la commissione d’invalidità sia l’unico organo autorizzato a constatare l’esistenza di un’invalidità ai sensi dell’art. 78 dello Statuto, quest’ultima è competente a questo scopo soltanto durante il periodo di attività lavorativa del dipendente.
14 Per quanto riguarda l’asserito sviamento di potere della Commissione, il Tribunale ha constatato, al punto 29 della sentenza impugnata, che la Commissione ha respinto la domanda per la concessione di una pensione di invalidità presentata dal sig. Nardone per ragioni attinenti al fatto che, manifestamente, non ricorrevano le condizioni di diritto relative alla situazione amministrativa, e non medica, dell’interessato. Pertanto, il Tribunale ha giudicato che la Commissione non era incorsa in uno sviamento di potere respingendo la domanda del sig. Nardone senza convocare la commissione di invalidità, dal momento che quest’ultima è competente soltanto a risolvere questioni di ordine medico e non questioni giuridiche.
15 Per quanto riguarda il motivo dedotto dall’interpretazione della citata sentenza Bähr/Commissione, il Tribunale ha sottolineato, al punto 31 della sentenza impugnata, che «risulta dalla lettera dell’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto che solo il dipendente che sia obbligato a sospendere la propria attività per l’impossibilità in cui si trovi di continuare la stessa a causa del proprio stato d’invalidità può costituire oggetto di un procedimento d’invalidità» (sentenze citate Bähr/Commissione, punto 12, e Coussios/Commissione, punto 37).
16 A questo proposito il Tribunale ha ricordato, al punto 32 della sentenza impugnata, che «il dipendente il quale abbia cessato di prestare servizio da diversi anni e venga colpito da un’infermità che lo renderebbe inidoneo ad espletare le sue mansioni se fosse ancora in servizio non ha il diritto di chiedere, per questo solo motivo, che venga instaurato il procedimento per l’accertamento dell’invalidità» (v. citate sentenze Bähr/Commissione, punto 13, e Coussios/Commissione, punto 38). Il Tribunale ha poi constatato che il ricorrente, che si è dimesso nel 1981 ed ha presentato la sua domanda per la concessione di una pensione di invalidità nel 1999, si trovava in questa situazione di fatto.
17 D’altra parte, il Tribunale ha giudicato, al punto 33 della sentenza impugnata, che il sig. Nardone, essendosi dimesso dal servizio nel 1981, non soddisfaceva neppure la seconda delle due condizioni cumulative stabilite dall’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto, secondo cui il dipendente può chiedere la concessione di una pensione di invalidità solo se sta maturando diritti pensionistici nel momento in cui la commissione di invalidità lo riconosce colpito da invalidità permanente considerata totale.
18 Coerentemente, il Tribunale ha deciso, al punto 34 della sentenza impugnata, che non ricorrendo nessuna delle due condizioni stabilite dall’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto, in linea di principio la domanda di annullamento della decisione controversa doveva essere respinta.
19 Inoltre, il Tribunale ha constatato, al punto 36 della sentenza impugnata, che le circostanze della controversia che ha dato luogo alla citata sentenza Bähr/Commissione erano assai diverse da quelle della fattispecie in esame. Il sig. Bähr, infatti, aveva conservato la qualifica di «dipendente» dopo la cessazione dal servizio, in base al regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 4 dicembre 1972, n. 2530, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l’assunzione di funzionari delle Comunità europee in conseguenza dell’adesione di nuovi Stati membri nonché per la cessazione definitiva dal servizio per taluni funzionari di queste Comunità (GU L 272, pag. 1). Così, a differenza del sig. Nardone, il sig. Bähr continuava, in conformità alle disposizioni del regolamento n. 2530/72, a versare contributi al fine di acquistare diritti pensionistici (v. sentenza Bähr/Commissione, citata, punti 5 e 8) e, pertanto, ad integrare tale condizione di applicazione dell’art. 13 dell’allegato VIII allo Statuto.
20 Al punto 37 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che, in ogni caso, alla Commissione non incombeva nessun obbligo di far verificare lo stato di salute del ricorrente da parte della commissione di invalidità quando questi ha presentato le dimissioni ed ha cessato il servizio presso le Comunità.
21 A tal proposito il Tribunale ha osservato, al punto 38 della sentenza impugnata, che né dalla citata sentenza Bähr/Commissione, né da alcuna altra fonte di diritto comunitario deriva un obbligo generale per un’istituzione comunitaria di verificare l’idoneità al lavoro di un dipendente in caso di dimissioni volontarie.
22 Peraltro, al punto 39 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, considerato che nella citata sentenza Bähr/Commissione la Corte ha precisato che è al momento della cessazione dalle funzioni che l’istituzione avrebbe l’obbligo, all’occorrenza, di convocare una commissione di invalidità, la questione se si dovesse o no convocare la commissione di invalidità nel caso del ricorrente deve essere valutata in funzione dei soli elementi di cui l’istituzione disponeva all’epoca delle sue dimissioni, cioè nel 1981.
23 Sotto questo profilo il Tribunale, ai punti 40 e 41 della sentenza impugnata, ha dichiarato quanto segue:
«40 Se un dipendente ritiene che il suo stato di salute gli imponga di abbandonare il servizio, è suo onere presentare, prima delle dimissioni, una domanda, in conformità all’art. 90 dello Statuto, mirante alla concessione di una pensione di invalidità a norma dell’art. 78 dello stesso Statuto. Nella fattispecie, dall’atto introduttivo si ricava che il ricorrente era fortemente preoccupato per il suo stato di salute fin dagli anni ‘70 e che si è dimesso nel 1981, in particolare perché era persuaso che le sue condizioni di lavoro insalubri fossero nocive per lui. Poiché si suppone che i dipendenti conoscano le disposizioni dello Statuto (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 17 ottobre 2000, causa T-27/99, Drabbe/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-213 e II-955), il dipendente che si trovi in una simile situazione deve avvalersi di tale facoltà se desidera beneficiare di una pensione di invalidità. Se omette di farlo viene meno alla diligenza richiesta, tanto più che, in teoria, conosce meglio dell’istituzione a cui appartiene la propria anamnesi medica e le proprie condizioni di salute al momento delle dimissioni. Ne consegue che, salvo circostanze eccezionali, non si può rimproverare a un’istituzione, almeno nel caso di un dipendente che lasci volontariamente il servizio senza che le sue dimissioni siano sollecitate dalla stessa istituzione, di non aver convocato d’ufficio la commissione d’invalidità, quando nemmeno lo stesso interessato abbia fatto domanda in questo senso.
41 I precedenti clinici gravissimi del sig. Bähr, cioè il primo infarto di cui era stato vittima sei anni prima della sua cessazione dal servizio, erano un fatto pacifico nella causa che lo riguardava (sentenza Bähr/Commissione, citata, punto 14, in fine). Nella presente fattispecie, benché dal fascicolo si desuma che il ricorrente si era lamentato presso il medico di fiducia dell’istituzione del suo stato di salute, e in particolare delle frequenti bronchiti di cui sarebbe stato vittima, oltre che dell’insalubrità delle sue condizioni di lavoro, è giocoforza constatare che la Commissione non aveva conoscenza di nessun precedente clinico che lo riguardasse, che fosse di gravità paragonabile al primo infarto del sig. Bähr e che permettesse al Tribunale di giudicare che essa avrebbe dovuto convocare d’ufficio la commissione di invalidità al momento delle dimissioni dell’interessato, malgrado l’assenza di una domanda in questo senso da parte del medesimo (sentenza Bähr/Commissione, citata, punto 15). In proposito occorre osservare che l’avvocato del ricorrente ha affermato in udienza che lo stesso interessato ignorava, nel 1981, l’importanza degli effetti sulla sua salute della polvere che aveva inspirato e che tale inconsapevolezza è durata fino al 1992».
24 Infine, al punto 42 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che, anche ipotizzando che sia provata l’esistenza di un nesso tra lo stato di salute del ricorrente al momento in cui ha presentato la sua domanda del 18 novembre 1999 ed il suo stato di salute all’epoca della cessazione dal servizio, ciò non può costituire prova sufficiente del fatto che la Commissione avrebbe dovuto convocare la commissione di invalidità nel 1981.
25 Considerato quanto precede, il Tribunale ha deciso che la domanda di annullamento della decisione controversa doveva essere respinta, poiché la pensione di invalidità richiesta non poteva essere concessa al ricorrente nelle circostanze di specie.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
26 Con domanda depositata presso la cancelleria il 25 aprile 2003, il sig. Nardone ha chiesto il beneficio del gratuito patrocinio previsto dall’art. 76 del regolamento di procedura della Corte.
27 Con ordinanza 6 febbraio 2004, la Corte ha accolto la sua domanda.
28 Il sig. Nardone chiede che la Corte voglia:
in via principale:
– dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;
– annullare integralmente la sentenza impugnata;
in subordine:
– annullare la decisione esplicita dell’Autorità avente il potere di nomina 15 dicembre 2000, recante rigetto del reclamo presentato dal sig. Nardone il 23 maggio 2000, riguardante la concessione di una pensione di invalidità;
– annullare la decisione controversa, recante rigetto della domanda del sig. Nardone del 18 novembre 1999, riguardante la concessione di una pensione di invalidità, in applicazione dell’art. 78, secondo comma, dello Statuto;
in ogni caso:
– decidere sulle spese in conformità alle disposizioni applicabili del regolamento di procedura.
29 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– dichiarare irricevibile o quantomeno infondato il ricorso proposto dal sig. Nardone contro la sentenza impugnata;
– condannare il ricorrente alle spese del giudizio d’impugnazione.
Sull’impugnazione
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
30 Con il suo primo motivo, il sig. Nardone censura il Tribunale per aver deciso che egli, avendo presentato le dimissioni nel 1981 e la domanda di concessione di una pensione di invalidità nel 1999, non si trovava nella situazione, di cui all’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto, di dipendente costretto a sospendere l’esercizio delle sue funzioni per l’impossibilità di continuare ad esercitarle a causa del suo stato di invalidità.
31 Egli ritiene che il Tribunale non abbia interpretato correttamente la citata sentenza Bähr/Commissione e asserisce di aver diritto attualmente all’instaurazione di un procedimento per l’accertamento dell’invalidità, poiché alcune sue patologie che sono state ritenute, per di più, malattie professionali lo renderebbero inabile ad esercitare le sue mansioni se egli fosse ancora in servizio.
32 Infatti, malgrado il procedimento per l’accertamento dell’invalidità previsto agli artt. 78 dello Statuto e 13 dell’allegato VIII del medesimo non sia stato instaurato al momento della cessazione dal servizio a causa della mancata conoscenza, all’epoca, del suo stato di salute, il ricorrente sostiene che il fattore giuridico determinante per l’instaurazione del detto procedimento risiede nel nesso di causalità esistente tra lo stato di salute del dipendente durante il periodo in cui egli era in servizio e lo stato di salute del medesimo in un momento successivo alla cessazione definitiva dal servizio.
33 La Commissione ritiene che la tesi del ricorrente disconosca i termini chiari e precisi dell’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto. Secondo questa disposizione, la pensione di invalidità di cui all’art. 78 del medesimo Statuto può essere concessa soltanto al dipendente colpito da un’invalidità permanente considerata totale che lo ponga nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera, se tale dipendente sia costretto per questo motivo a sospendere il servizio presso le Comunità.
34 Sottolineando che il ricorrente ha posto fine all’esercizio delle sue funzioni nel 1981, la Commissione fa valere che, anche in presenza di un’invalidità permanente considerata totale, è impossibile che egli sia attualmente «costretto a sospendere il servizio presso le Comunità», poiché tale servizio è già terminato definitivamente.
35 Secondo la Commissione, dalla citata sentenza Bähr/Commissione, letta in combinato disposto con l’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto, deriva che un dipendente che abbia cessato di svolgere le sue funzioni da diversi anni e sia colpito da una malattia che lo renderebbe inabile a svolgere le sue mansioni se fosse ancora in servizio non ha il diritto, per questo solo motivo, di chiedere l’instaurazione di un procedimento per l’accertamento dell’invalidità. Sarebbe inoltre necessario che egli fosse «costretto a sospendere il servizio presso le Comunità».
36 Essa fa valere che è al momento della cessazione dalle funzioni che l’istituzione avrebbe l’obbligo, all’occorrenza, di convocare la commissione di invalidità. Pertanto, tale questione, nel caso del ricorrente, doveva essere valutata in funzione dei soli elementi di cui l’istituzione disponeva all’epoca delle sue dimissioni, cioè nel 1981. Orbene, la Commissione sostiene che, nel 1981, al tempo delle dimissioni del richiedente, essa non doveva e non poteva convocare la commissione di invalidità poiché lo stato di salute del medesimo all’epoca non giustificava simile misura. Essa osserva a questo proposito che il richiedente stesso riconosce che nel 1981 egli ignorava le patologie che potevano compromettere il suo stato di salute. A fortiori non poteva esserne informata la Commissione, che non aveva alcuna ragione di convocare a tale data la commissione di invalidità.
Giudizio della Corte
37 Occorre osservare preliminarmente che il ricorrente non contesta la sentenza impugnata nella parte in cui decide che la Commissione non era venuta meno ad un suo obbligo, omettendo di convocare la commissione di invalidità al momento della cessazione dalle funzioni, nel 1981.
38 Rimane da stabilire se, come sostiene il ricorrente, fosse necessario sottoporre il caso a tale commissione dopo la cessazione dalle funzioni, al momento della presentazione della domanda di pensione di invalidità, nel 1999.
39 A questo proposito, dalla chiara lettera dell’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto, che, in base all’art. 78 del medesimo, stabilisce le condizioni alle quali è subordinato il diritto del dipendente alla pensione d’invalidità, risulta che solo il dipendente che sia obbligato a sospendere la propria attività per l’impossibilità in cui si trovi di continuare l’attività stessa a causa del proprio stato d’invalidità può costituire oggetto del procedimento d’invalidità (sentenza Bähr/Commissione, citata, punto 13).
40 Ne consegue che il dipendente il quale abbia cessato di prestare servizio da diversi anni e venga colpito da un’infermità che lo renderebbe inidoneo ad espletare le sue mansioni se fosse ancora in servizio non ha il diritto di chiedere, per questo solo motivo, che venga instaurato il procedimento per l’accertamento dell’invalidità (sentenza Bähr/Commissione, citata, punto 13).
41 Nella fattispecie, il Tribunale ha constatato che il sig. Nardone si è dimesso volontariamente dal servizio con lettera datata 18 ottobre 1981, senza dichiarare problemi di salute né chiedere un esame del suo stato di salute da parte della commissione di invalidità. Soltanto 18 anni più tardi, nel 1999, il ricorrente ha presentato una domanda di pensione di invalidità.
42 Considerata questa situazione di fatto, il Tribunale, ai punti 30-32 della sentenza impugnata, ha deciso giustamente che il ricorrente non si trovava nella situazione, di cui all’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto, di un dipendente costretto a sospendere il servizio per l’impossibilità in cui si trovi di continuare a svolgerlo a causa del suo stato di invalidità.
43 Alla luce di ciò, il primo motivo dev’essere pertanto respinto.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
44 Con il secondo motivo il sig. Nardone fa valere che il Tribunale ha deciso a torto che egli non soddisfaceva neppure la seconda delle due condizioni stabilite dall’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto, secondo cui il dipendente può chiedere la concessione di una pensione di invalidità solo se sta maturando diritti pensionistici. Infatti, il ricorrente ritiene di stare maturando diritti pensionistici, ai sensi dell’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto, in quanto, all’atto della cessazione dal servizio, ha beneficiato di un’indennità una tantum, in conformità all’art. 12 dell’allegato VIII dello Statuto.
45 La Commissione contesta la ricevibilità di questo motivo, presentato, a suo avviso, per la prima volta dinanzi alla Corte di giustizia.
46 Inoltre, la Commissione ritiene che questo motivo sia destituito di fondamento.
Giudizio della Corte
47 Occorre osservare, come ha fatto il Tribunale al punto 33 della sentenza impugnata, che l’art. 13 dell’allegato VIII dello Statuto impone due condizioni cumulative. Ne deriva che, constatando, al medesimo punto 33, che il ricorrente non soddisfaceva la seconda di queste condizioni dopo aver dimostrato, ai punti 30-32, che egli non soddisfaceva la prima, il Tribunale ha statuito in via ultronea.
48 La seconda censura del ricorrente, essendo diretta contro un elemento inserito in via ultronea nella motivazione della sentenza impugnata, dev’essere quindi respinta in quanto irrilevante (v., in particolare, sentenza 22 dicembre 1993, causa C-244/91 P, Pincherle/Commissione, Racc. pag. I-6965, punti 25 e 31, e ordinanza 12 dicembre 1996, causa C-49/96 P, Progoulis/Commissione, Racc. pag. I-6803, punto 27).
Sulle spese
49 A norma dell’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, risulta dall’art. 122, secondo comma, del detto regolamento che l’art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte da un dipendente o altro agente di un’istituzione contro quest’ultima. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Nardone è condannato alle spese.
Firme
1 – Lingua processuale: il francese.
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