Causa C‑230/03
Mehmet Sedef
contro
Freie und Hansestadt Hamburg
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)
«Associazione CEE-Turchia — Libera circolazione dei lavoratori — Art. 6 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Diritto alla proroga del permesso di soggiorno — Presupposti — Cittadino turco che è stato occupato nel settore della navigazione marittima di uno Stato membro per quindici anni — Identità di datore di lavoro per oltre un anno ininterrottamente, ma non fino al termine di un periodo di tre anni — Periodi lavorativi interrotti 17 volte per cause tipiche della professione»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz‑Jarabo Colomer, presentate il 6 settembre 2005
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 gennaio 2006
Massime della sentenza
Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Consiglio di associazione istituito dall’Accordo di associazione CEE‑Turchia — Decisione n. 1/80 — Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Accesso dei cittadini turchi appartenenti al mercato del lavoro regolare di uno Stato membro a un’attività subordinata di loro scelta nel detto Stato membro e correlato diritto di soggiorno
(Decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80, art. 6, nn. 1 e 2)
L’art. 6 della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80 dev’essere interpretato nel senso che:
– l’attribuzione dei diritti conferiti a un lavoratore turco dall’art. 6, n. 1, terzo trattino, ossia che il lavoratore turco ha libero accesso, in uno Stato membro, a qualsiasi attività subordinata di suo gradimento in tale Stato dopo quattro anni di regolare impiego, presuppone, in linea di principio, che l’interessato abbia preventivamente soddisfatto i requisiti di cui al secondo trattino dello stesso numero, ossia che egli abbia lavorato per tre anni presso il medesimo datore di lavoro;
– un lavoratore turco che non è ancora titolare del diritto al libero accesso a qualsiasi attività subordinata di suo gradimento ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, è tenuto a svolgere nello Stato membro ospitante una regolare attività lavorativa ininterrotta, a meno che non possa avvalersi di un legittimo motivo del tipo di quelli previsti dal n. 2 del medesimo articolo, che giustifichi la sua temporanea assenza dal mercato del lavoro;
– quest’ultima disposizione comprende interruzioni dei periodi di regolare attività caratteristiche dell’attività lavorativa esercitata, quando le dette interruzioni sono indipendenti dalla volontà del lavoratore.
(v. punto 69 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
10 gennaio 2006 (*)
«Associazione CEE/Turchia – Libera circolazione dei lavoratori – Art. 6 della decisione n. 1/80 del consiglio d’associazione – Diritto alla proroga del permesso di soggiorno – Presupposti – Cittadino turco che è stato occupato nel settore della navigazione marittima di uno Stato membro per quindici anni – Identità di datore di lavoro per oltre un anno ininterrottamente, ma non fino al termine di un periodo di tre anni – Periodi lavorativi interrotti 17 volte per cause tipiche della professione»
Nel procedimento C-230/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) con decisione 18 marzo 2003, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2003, nella causa
Mehmet Sedef
contro
Freie und Hansestadt Hamburg,
con l’intervento di:
Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore,
considerata la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 30 giugno 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Sedef, dal sig. U. Jacobs, Rechtsanwalt;
– per la Freie und Hansestadt Hamburg, dal sig. A. Feil, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Martin e B. Martenczuk, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, nn. 1 e 2, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio di associazione è stato creato dall’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sottoscritto ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica turca, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che a nome della Comunità è stato concluso, ratificato e confermato con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, L 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«accordo di associazione»).
2 Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. Sedef, cittadino turco, e la Freie und Hansestadt Hamburg (comune della libera città anseatica di Amburgo) in merito a talune decisioni di quest’ultima che negano al sig. Sedef la proroga del permesso di soggiorno in Germania, ordinandone l’espulsione dal territorio del suddetto Stato membro.
Contesto normativo
3 Ai termini dell’art. 6, nn. 1 e 2, della decisione n. 1/80:
«1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
– rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
– candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
– libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego.
2. Le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro, o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente constatati dalle autorità competenti, e le assenze provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
4 Dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio risulta che il sig. Sedef, nato in Turchia nel 1952, dal 1977 vive legalmente in Germania, mentre sua moglie e i suoi figli continuano a risiedere in Turchia.
5 A partire dal mese di agosto 1977 fino al mese di settembre 1992, egli ha lavorato come marinaio su varie navi battenti bandiera tedesca e a tal fine ha ottenuto permessi di soggiorno successivi, rilasciati per una durata determinata e circoscritta all’esercizio di un’attività lavorativa in marina o, eventualmente, alla concessione di indennità di disoccupazione; l’ultimo di questi permessi di soggiorno è scaduto il 9 settembre 1993. Per l’esercizio di tale attività lavorativa subordinata non era richiesto alcun permesso di lavoro.
6 Nel corso di tale periodo di oltre 15 anni, l’interessato ha effettivamente lavorato per oltre otto anni e mezzo complessivi, senza contare le interruzioni dei periodi lavorativi dovute a malattia e a disoccupazione involontaria debitamente accertate dalle autorità competenti.
7 È appurato che i periodi di attività del sig. Sedef sono stati interrotti 17 volte, di durata compresa da 1 a 70 giorni e per un totale di circa 13 mesi, per motivi che non fossero ferie annuali, malattia o un periodo di disoccupazione debitamente accertato nello Stato membro ospitante. L’interessato qualifica tali interruzioni come «ferie non retribuite». A suo dire, durante questi intervalli di durata variabile tra due contratti di lavoro a tempo determinato nella marina mercantile, egli rimaneva in Germania, nei casi di interruzioni brevi, per aspettare l’arrivo (in certi casi ritardato) della nave per la quale disponeva già di un nuovo ingaggio, cosicché riteneva inutile fare le pratiche di iscrizione di disoccupazione, oppure approfittava dei periodi di interruzioni più lunghi, di durata superiore a tre settimane circa, per andare a trovare la sua famiglia che risiedeva in Turchia. Secondo il giudice del rinvio, interruzioni di tal sorta sono tipiche degli impieghi nell’ambito della navigazione marittima.
8 In seguito ad un infortunio sul lavoro verificatosi su una nave nel corso del 1979, il sig. Sedef ha dovuto sottoporsi a numerose operazioni che hanno comportato incapacità lavorative più o meno prolungate.
9 Dal 18 gennaio 1993 il sig. Sedef non è più idoneo, per ragioni di salute, a svolgere attività lavorativa in mare, senza essere peraltro completamente inabile al lavoro. Risulta infatti dai certificati medici che egli è in grado di svolgere un’attività sulla terraferma giacché quest’ultima non richiede sforzi fisici troppo prolungati.
10 Il 22 gennaio 1992 il sig. Sedef ha richiesto la concessione di un permesso di soggiorno non limitato all’attività di marinaio, per poter cercare un impiego subordinato sulla terraferma. A tal fine egli ha sostenuto che, da un lato, soddisfaceva i presupposti di cui all’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, avendo svolto un’attività lavorativa per oltre quattro anni su navi battenti bandiera tedesca, e che, dall’altro, la sua situazione costituiva un caso eccezionale, perché il suo stato di salute non gli permetteva più di continuare a svolgere il mestiere di marinaio. Egli ha aggiunto di non aver potuto accettare le offerte di lavoro sulla terraferma che gli erano state fatte, perché non era più in possesso del permesso di soggiorno necessario.
11 Sia tale richiesta sia il seguente reclamo del sig. Sedef sono stati respinti dalla Freie und Hansestadt Hamburg, che ha minacciato di espellerlo nel caso in cui non avesse lasciato la Germania entro tre settimane. Ciò nonostante si è proceduto alla sospensione dell’esecuzione della decisione d’espulsione, cosicché l’interessato continua a risiedere legalmente in Germania.
12 Il 10 dicembre 1996 il Verwaltungsgericht Hamburg (Tribunale amministrativo di Amburgo) ha accolto il ricorso del sig. Sedef e ha ingiunto alla Freie und Hansestadt Hamburg di rilasciargli il permesso di soggiorno richiesto.
13 Secondo tale giurisdizione, il sig. Sedef ha diritto al libero accesso a qualsiasi attività subordinata di suo gradimento ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, sicché lo Stato membro ospitante non è più legittimato a sottoporre a condizioni l’accesso dell’interessato ad un’occupazione né il relativo esercizio. Le varie interruzioni che hanno caratterizzato lo svolgimento della sua carriera non devono arrecargli pregiudizio, poiché, conformemente al n. 2 del detto art. 6, le ferie annuali e le assenze per infortunio sul lavoro o per malattia di breve durata sono assimilate ai periodi di occupazione, mentre i periodi di disoccupazione involontaria, per le quali il sig. Sedef ha peraltro beneficiato di indennità di disoccupazione, e le assenze dovute ad una malattia di lunga durata non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore. Ai brevi periodi di inattività intercorsi tra due contratti di lavoro occorrerebbe riservare il medesimo trattamento di quello accordato alle ferie legali o contrattuali, poiché sarebbero tipici delle attività nell’ambito della navigazione marittima.
14 La Freie und Hansestadt Hamburg ha proposto impugnazione avverso tale pronuncia dinanzi allo Hamburgisches Oberverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo di secondo grado di Amburgo), sostenendo che il periodo di quattro anni di regolare impiego di cui all’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 deve essere ininterrotto, mentre i diversi contratti lavorativi stipulati dal sig. Sedef non sarebbero costitutivi di un siffatto periodo continuato.
15 Lo Hamburgisches Oberverwaltungsgericht, con sentenza 13 dicembre 2000, ha annullato la sentenza di primo grado, considerando che il sig. Sedef non può invocare il detto art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, non potendo vantare un periodo quadriennale di occupazione ininterrotta, come previsto da tale disposizione. Le interruzioni del rapporto di lavoro accertate nella fattispecie non costituirebbero né ferie né periodi di disoccupazione ai sensi del n. 2 del detto articolo, che, secondo tale giudice, contiene un elenco esaustivo delle cause di discontinuità di un rapporto di lavoro. Le dette interruzioni comporterebbero dunque la perdita dei diritti anteriormente acquisiti, poiché l’interessato sarebbe stato senza lavoro senza farsi registrare come disoccupato. Qualsiasi altra interpretazione rischierebbe di generare abusi. Peraltro, la normativa tedesca terrebbe sufficientemente conto delle peculiarità delle attività della gente di mare.
16 Investito di un ricorso in cassazione («Revision») proposto dal sig. Sedef, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è conforme al diritto tedesco, ma si è chiesto se dall’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 non si possa inferire una soluzione più favorevole per l’interessato.
17 A questo proposito, nella decisione di rinvio la detta giurisdizione ha constatato quanto segue:
– il sig. Sedef ha svolto, per oltre 15 anni, un regolare impiego, ai sensi del detto art. 6, n. 1, lavorando nell’ambito della navigazione marittima di uno Stato membro, e quindi è inserito nel mercato regolare del lavoro dello Stato membro ospitante, ai sensi di tale disposizione;
– egli ha più volte occupato un siffatto regolare impiego presso lo stesso datore di lavoro ininterrottamente per oltre un anno e quindi soddisfa i presupposti del primo trattino della detta disposizione;
– l’interessato non è più idoneo, per ragioni di salute, a svolgere attività lavorativa in mare, ma continua a essere inserito nel regolare mercato del lavoro in Germania, dato che l’infortunio sul lavoro da lui subìto non ha determinato un’inabilità permanente al lavoro (v., in tal senso, sentenza 6 giugno 1995, causa C‑434/93, Bozkurt, Racc. pag. I‑1475, punti 37‑40) e che egli si tiene a disposizione dei servizi di collocamento per l’attività su terraferma richiesta. Il fatto che egli non abbia più esercitato un’attività professionale dal 1993 è dovuto, almeno in parte, alla circostanza di non essere in possesso di un permesso di soggiorno e non può essergli opposto.
18 Tuttavia, in primo luogo, sussisterebbero dubbi circa il fatto se i periodi d’interruzione, indicati dalla sig. Sedef quali «ferie non retribuite», abbiano inciso sui diritti dal medesimo anteriormente acquisiti ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 e se tali periodi risultino impeditivi anche all’acquisizione di un diritto ai sensi del terzo trattino del medesimo numero.
19 Da un lato, la Corte non avrebbe avuto ancora modo di pronunciarsi espressamente in merito a simili interruzioni. Dall’altro, il Bundesverwaltungsgericht sino ad oggi avrebbe dichiarato che l’elencazione delle cause di interruzione dell’attività lavorativa indicate all’art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 possiede carattere esaustivo.
20 Sarebbe tuttavia dubbio che quest’ultimo orientamento possa essere mantenuto, alla luce delle sentenze 17 aprile 1997, causa C‑351/95, Kadiman (Racc. pag. I‑2133, in particolare punti 47-48), nonché 10 febbraio 2000, causa C‑340/97, Nazli (Racc. pag. I‑957).
21 Alla stregua delle cause che hanno dato luogo a queste due sentenze, sarebbe possibile nella fattispecie fondarsi sul fatto che il sig. Sedef ha interrotto ogni volta l’attività nell’ambito della navigazione marittima tedesca solo transitoriamente senza mai abbandonare definitivamente il mercato del lavoro tedesco. Infatti, come ha accertato lo Hamburgisches Oberverwaltungsgericht, di solito egli ha trovato un nuovo impiego rapidamente e senza alcun problema dopo ciascuna di tali interruzioni.
22 Nel caso in cui tuttavia si ritenga che siffatte interruzioni facciano di regola venir meno i diritti maturati dal lavoratore interessato, rimarrebbe ancora da accertare se occorra consentire deroghe a tale regola quando le interruzioni sono tipiche di una data professione, quale, come nella causa in esame, l’attività subordinata di marinaio, che si distingue da un impiego sulla terraferma perché implica, da un lato, ingaggi a tempo determinato con datori di lavoro in successione e, dall’altro, periodi d’attesa o di interruzione, dovuti ad esempio al ritardo dell’arrivo in porto di una nave per la quale sia stata prospettata al lavoratore la conclusione di un rapporto di lavoro.
23 In caso di soluzione affermativa a una delle due parti della prima questione, il giudice del rinvio si chiede, in secondo luogo, se, come la giurisprudenza della Corte sembra indicare (v. sentenze 23 gennaio 1997, causa C‑171/95, Tetik, Racc. pag. I‑329, punto 39; 29 maggio 1997, causa C‑386/95, Eker, Racc. pag. I‑2697, punti 23 e 25, nonché 30 settembre 1997, causa C‑98/96, Ertanir, Racc. pag. I‑5179, punti 31 e 35), il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisone n. 1/80 presuppone che il lavoratore abbia precedentemente soddisfatto i requisiti previsti dal secondo trattino del medesimo numero.
24 Si potrebbe anche considerare che il detto terzo trattino va ritenuto un requisito autonomamente costitutivo dei diritti del lavoratore interessato.
25 Secondo il giudice del rinvio, qualora fosse deciso che il detto art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisone n. 1/80 non attribuisce di regola nessun diritto al sig. Sedef, dal momento che questi non può far valere un’attività lavorativa triennale ininterrotta presso lo stesso datore di lavoro, resterebbe ancora da precisare se occorra tenere conto in via eccezionale del fatto che cambiare datore di lavoro prima del decorso di tre anni è tipico della professione di marinaio.
26 Ritenendo, quindi, che la soluzione della controversia di cui è investito dipenda dall’interpretazione del diritto comunitario, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 6, nn. 1, terzo trattino, e 2, della decisione (…) n. 1/80 sia da interpretare nel senso che un lavoratore turco, dal 1977 regolarmente occupato, per un periodo superiore a 15 anni e senza necessità di permesso di lavoro, presso diversi datori di lavoro, nella specie imprese di navigazione appartenenti al regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, realizzando in tale periodo i requisiti previsti dall’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80, possa legittimamente pretendere la concessione di un permesso di soggiorno, qualora l’attività lavorativa nel settore della navigazione marittima sia stata interrotta – oltre a varie interruzioni dovute a malattia e a disoccupazione non imputabile all’interessato ed accertata dall’ufficio competente – tra 2 contratti di lavoro per 17 volte con durata da 1 a 70 giorni (pari a un periodo complessivo di circa 13 mesi) ed il medesimo lavoratore turco abbia trascorso i periodi di maggiore durata, secondo quanto dal medesimo affermato, presso la famiglia di appartenenza in Turchia, senza che in tal modo abbia potuto essere accertato lo stato di disoccupazione involontaria. Se, in tale contesto, rilevi la circostanza che le interruzioni dell’attività lavorativa siano tipiche del settore (nella specie: navigazione marittima).
2) Se il diritto alla concessione di un permesso di soggiorno presupponga, ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, che il lavoratore turco sia già in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, n. 1, secondo trattino, della decisione medesima. Se, in tale contesto, rilevi la circostanza che il cambiamento del datore di lavoro prima del decorso di 3 anni sia tipico del settore (nella specie: navigazione marittima)».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
27 Si deve rilevare che la causa principale riguarda la situazione di un cittadino turco che, per lungo periodo, ha occupato un regolare impiego in uno Stato membro e ivi richiede la proroga del suo permesso di soggiorno avvalendosi del diritto di libero accesso ad ogni attività salariata di suo gradimento conferito dall’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80, con la motivazione che il cumulo dei periodi di impiego precedenti alla sua domanda configura una durata superiore a quattro anni.
28 Il giudice del rinvio ha accertato al riguardo che il sig. Sedef aveva lavorato, a più riprese, per lo stesso datore di lavoro ininterrottamente per oltre un anno e che, perciò, soddisfa i requisiti previsti all’art. 6, n. 1, primo trattino, della detta decisione.
29 Per contro, con la seconda questione formulata, tale giudice si chiede se l’interessato possa validamente avvalersi del terzo trattino della detta disposizione, non avendo egli mai lavorato per lo stesso datore di lavoro per un periodo ininterrotto di tre anni, come previsto dal secondo trattino della medesima disposizione.
30 Inoltre, con la prima questione, il detto giudice chiede quale sia l’impatto di determinate interruzioni sui periodi di lavoro espletati dal sig. Sedef, dal momento che costui non si è fatto registrare come disoccupato durante tali interruzioni.
31 Si deve inoltre precisare che, nel caso di specie, è pacifico che il sig. Sedef è un lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e vi ha esercitato una regolare attività lavorativa ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
32 Restano quindi solo le questioni se i periodi di impiego dell’interessato soddisfino i requisiti di durata previsti all’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, nonché, in particolare, se le interruzioni considerate dalla decisione di rinvio siano tali da pregiudicare i detti periodi e quali siano i criteri adeguati ai fini dell’interpretazione di tale articolo in una situazione analoga a quella della causa principale.
33 Prima di esaminare uno dopo l’altro questi tre aspetti, occorre rammentare che, in seguito alla decisione n. 2/76, relativa all’attuazione dell’art. 12 dell’accordo di associazione, adottata dal consiglio di associazione il 20 dicembre 1976, le disposizioni sociali della decisione n. 1/80 costituiscono un’ulteriore tappa verso la graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori turchi nella Comunità europea. In particolare, l’art. 6, n. 1, di quest’ultima decisione riconosce ai lavoratori migranti turchi che ne soddisfano le condizioni precisi diritti in materia di esercizio di un’attività lavorativa. Come risulta da una giurisprudenza costante, quest’ultima norma, a cui è stato riconosciuta un’efficacia diretta, conferisce agli interessati un diritto individuale in materia di lavoro e un correlativo diritto di soggiorno (v. sentenza 2 giugno 2005, causa C‑136/03, Dörr e Ünal, Racc. pag. I‑4759, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).
Sulle esigenze del sistema di graduale integrazione dei lavoratori turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante
34 La Corte ha più volte dichiarato, da un lato, che i diritti in materia di lavoro e, correlativamente, di soggiorno, che sono conferiti ai lavoratori turchi dalle disposizioni enunciate ai tre trattini dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, si estendono gradualmente in funzione della durata dell’esercizio di una regolare attività lavorativa subordinata e sono finalizzati al progressivo consolidamento della situazione dell’interessato nello Stato membro ospitante. Dall’altro, sempre secondo una giurisprudenza costante, le autorità nazionali non possono subordinare a condizioni né limitare l’applicazione di siffatti diritti, salvo privare di ogni efficacia pratica la detta decisione (v. sentenze 30 settembre 1997, causa C-36/96, Günaydin, Racc. pag. I-5143, punti 37‑40 e 50; 26 novembre 1998, causa C‑1/97, Birden, Racc. pag. I‑7747, punto 19; 19 novembre 2002, causa C‑188/00, Kurz, Racc. pag. I‑10691, punto 26, e 21 ottobre 2003, cause riunite C‑317/01 e C‑369/01, Abatay e a., Racc. pag. I‑12301, punto 78).
35 Più in particolare, come emerge dalla formulazione stessa dei tre trattini dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, i diritti di cui possono avvalersi i lavoratori turchi ai sensi di tali disposizioni variano e sono soggetti a condizioni differenti a seconda della durata del periodo in cui il lavoratore ha svolto regolare attività lavorativa nello Stato membro ospitante (v. sentenza 5 ottobre 1994, causa C‑355/93, Eroglu, Racc. pag. I‑5113, punto 12, nonché citate sentenze Tetik, punto 23; Eker, punto 21; Günaydin, punto 25, e Ertanir, punto 25).
36 Quindi, risulta dalle dette disposizioni che, dopo un anno di regolare impiego, il lavoratore turco ha il diritto di continuare ad esercitare un’attività lavorativa subordinata presso lo stesso datore di lavoro (primo trattino). Dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri, egli ha il diritto di candidarsi ad un altro posto di lavoro offerto da un datore di lavoro di suo gradimento, nella stessa professione (secondo trattino). Dopo quattro anni di regolare impiego, egli ha il diritto incondizionato di cercare qualsiasi attività salariata liberamente scelta e di accedervi (terzo trattino) (v. citate sentenze Eroglu, punto 12; Tetik, punto 26, e Nazli, punto 27).
37 Orbene, discende dall’economia e dall’effetto utile di tale sistema di progressiva integrazione dei lavoratori turchi nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante, istituito dall’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, che i requisiti enunciati rispettivamente ai tre trattini di tale disposizione devono essere soddisfatti dall’interessato in successione. Qualsiasi altra soluzione sconvolgerebbe la coerenza del sistema istituito dal consiglio di associazione finalizzato al progressivo consolidamento della situazione dei lavoratori turchi nello Stato membro ospitante.
38 Del resto, tale interpretazione discende da una consolidata giurisprudenza della Corte.
39 Infatti, ai punti 13‑15 della citata sentenza Eroglu, la Corte ha considerato che l’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 mira unicamente a garantire la continuità dell’impiego presso lo stesso datore di lavoro e che quindi tale disposizione non trova applicazione laddove il lavoratore turco, alla fine di un anno di regolare attività lavorativa, abbia cambiato datore di lavoro e chieda la proroga del permesso di lavoro al fine di esercitare di nuovo un’attività salariata nell’azienda del suo primo datore di lavoro.
40 Del pari, ai punti 30 e 31 della citata sentenza Eker, essa ha dichiarato che la detta disposizione non conferisce diritti ad un lavoratore turco che ha cambiato datore di lavoro prima della scadenza del primo anno di attività lavorativa nello Stato membro ospitante e chiede la proroga del suo permesso di soggiorno per continuare a lavorare alle dipendenze del suo nuovo datore di lavoro, prima ancora di aver compiuto, presso quest’ultimo, un periodo di regolare attività lavorativa di un anno.
41 Tale interpretazione dell’art. 6, n. 1, primo trattino, della decisione n. 1/80 è stata confermata anche nelle sentenze 5 giugno 1997, causa C‑285/95, Kol (Racc. pag. I‑3069, punti 19 e 20), nonché Birden, citata (punti 44, 62 e 69).
42 Per motivi identici a quelli spiegati ai punti 39‑41 della presente sentenza, queste stesse considerazioni devono valere per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 6, n. 1, secondo trattino, della detta decisione.
43 Ne consegue che l’attribuzione dei diritti conferiti a un lavoratore turco dall’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 presuppone in linea di principio che l’interessato abbia preventivamente soddisfatto i requisiti di cui al secondo trattino dello stesso numero.
44 Ciò premesso, un lavoratore migrante turco non può, come regola generale, avvalersi di un diritto ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 solo perché ha esercitato regolarmente un’attività salariata nello Stato membro ospitante per oltre quattro anni, se egli non ha lavorato, in un primo momento, per oltre un anno per lo stesso datore di lavoro e, in un secondo momento, per ulteriori due anni presso quest’ultimo.
Sulle interruzioni dei periodi di regolare attività lavorativa prestati dal lavoratore turco
45 A questo proposito, secondo una giurisprudenza costante, occorre operare una distinzione fondamentale tra la fase di costituzione dei diritti progressivamente più estesi in funzione della durata di esercizio di una regolare attività subordinata, enunciati nei tre trattini dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, da un lato, e l’ipotesi in cui il lavoratore turco ha già soddisfatto tali requisiti in successione e pertanto, alla scadenza del periodo di quattro anni di cui al terzo trattino di tale disposizione, ha diritto di accedere a qualsivoglia attività lavorativa subordinata liberamente scelta, dall’altro (citate sentenze Tetik, punto 26; Nazli, punto 27, e 7 luglio 2005, causa C‑383/03, Dogan, Racc. pag. I‑6237, punto 13).
46 Quindi, la situazione di un lavoratore turco che, nel passato, ha soddisfatto i requisiti previsti dall’art. , 6, n. 1, terzo trattino, della detta decisione non dipende più dal mantenimento dei requisiti d’accesso ai diritti enunciati ai tre trattini del detto numero. Infatti, un simile lavoratore deve essere considerato come sufficientemente integrato nello Stato membro ospitante per poter interrompere temporaneamente il suo rapporto di lavoro. Qualsiasi altra interpretazione priverebbe della sua essenza il diritto di tale lavoratore al libero accesso a qualsiasi attività salariata di suo gradimento (v. citate sentenze Tetik, punto 31, e Dogan, punti 14, 18 e 19).
47 Per contro, un lavoratore turco che non beneficia ancora del diritto previsto al detto terzo trattino è tenuto a svolgere una regolare attività lavorativa per uno, tre o quattro anni, rispettivamente, in linea di principio senza alcuna interruzione (v. sentenza Dogan, citata, punto 18).
48 Per mitigare il rigore di quest’ultima regola l’art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 elenca determinate cause legittime d’interruzione dell’attività salariata ai fini del calcolo dei vari periodi di regolare occupazione necessari alla costituzione dei diritti progressivamente più estesi enunciati al n. 1, primo-terzo trattino, del medesimo articolo (citate sentenze Bozkurt, punto 38; Tetik, punto 36; Nazli, punto 40, e Dogan, punto 15).
49 Il detto art. 6, n. 2, opera una distinzione a seconda del tipo e della durata di tali periodi di inattività del lavoratore turco.
50 Infatti, la prima frase di tale disposizione riguarda i periodi d’inattività del lavoratore, generalmente di breve durata, quali le assenze per ferie annuali, maternità, infortunio sul lavoro o malattia di breve durata, che rappresentano eventi che si devono considerare come facenti normalmente parte di ogni rapporto di lavoro. Le assenze di questo tipo del lavoratore sono pertanto considerate come se si trattasse di periodi di regolare occupazione ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80.
51 Quanto alla seconda frase del detto n. 2, essa si riferisce ai periodi di inattività dovuti ad una malattia di lunga durata o a disoccupazione involontaria. Tale disposizione prevede che i periodi di inattività di questo tipo, che determinano un’assenza più grave o la cui durata non è prevedibile, sebbene non possano essere equiparati a periodi di regolare occupazione, non debbano però privare il lavoratore dei diritti acquisiti in forza dei periodi precedenti di regolare attività lavorativa.
52 La detta disposizione ha pertanto lo scopo di evitare che un lavoratore turco che ricomincia a lavorare dopo essere stato costretto a interrompere temporaneamente le sue attività professionali per una causa legittima sia obbligato a ricominciare, alla stregua di un cittadino turco che non ha ancora svolto un’attività lavorativa salariata nello Stato membro interessato, i regolari periodi di attività lavorativa prescritti dall’art. 6, n. 1, primo‑terzo trattino, della decisione n. 1/80.
53 Risulta da quanto precede che un lavoratore turco che non è ancora titolare del diritto al libero accesso a qualsiasi attività subordinata di suo gradimento ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 è, in linea di principio, tenuto a svolgere nello Stato membro ospitante una regolare attività lavorativa ininterrotta durante il periodo richiesto, a meno che non possa avvalersi di un legittimo motivo d’interruzione dei periodi di occupazione, analogo a quelli previsti al n. 2 del detto articolo.
54 Per contro, a partire dal momento in cui il lavoratore turco soddisfa i requisiti enunciati al terzo trattino del detto n. 1, l’effetto utile del diritto incondizionato riconosciutogli da tale disposizione di accedere liberamente a qualsiasi attività salariata di suo gradimento implica necessariamente il diritto di tale lavoratore di cessare temporaneamente l’esercizio di un’attività professionale e di ricercarne un’altra entro un termine ragionevole, sicché il n. 2 del medesimo art. 6 non trova più applicazione in un simile caso (v. citata sentenza Dogan, punti 16, 18 e 19).
55 Per quanto riguarda in particolare le 17 interruzioni del rapporto di lavoro del sig. Sedef, descritte in modo circostanziato dal giudice del rinvio nella sua prima questione, non pare possibile assimilarle a cause legittime d’interruzione dei periodi di impiego analoghe a quelle indicate all’art. 6, n. 2, prima frase, della decisione n. 1/80.
56 Tuttavia, tenuto conto delle circostanze di fatto specifiche della causa principale evidenziate nella domanda di pronuncia pregiudiziale, nulla osta a che il giudice del rinvio consideri le dette interruzioni come periodi di disoccupazione involontaria, ai sensi dell’art. 6, n. 2, seconda frase, della detta decisione, anche se l’interessato non si è registrato come disoccupato secondo quanto imposto in linea di principio da tale disposizione.
57 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 53‑56 delle conclusioni, in un caso come quello del sig. Sedef, tali interruzioni si rivelano essere indipendenti dalla volontà di quest’ultimo, tenuto conto del fatto che egli è stato ingaggiato solo mediante una successione di contratti di durata determinata.
58 Inoltre, il fatto che il sig. Sedef abbia sfruttato le interruzioni più prolungate − dell’ordine di qualche settimana − della sua attività professionale per andare a trovare la sua famiglia di appartenenza, che continua a risiedere in Turchia, non può essere considerato una circostanza idonea ad influenzare in modo pertinente la sua posizione rispetto alle disposizioni dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, giacche è pacifico che siffatte assenze temporanee dal territorio dello Stato membro ospitante si fondano su un motivo legittimo e che la loro durata è sempre stata ragionevole.
59 La Corte ha peraltro già dichiarato, a proposito dell’art. 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 che impone il requisito della regolare residenza di una determinata durata, paragonabile a quella di una regolare attività lavorativa di cui all’art. 6, n. 1, della medesima decisione, che l’obbligo per il familiare del lavoratore turco di risiedere in linea di principio ininterrottamente durante i primi tre anni presso quest’ultimo non impedisce che l’interessato si assenti dalla residenza comune per un periodo ragionevole e per motivi legittimi, ad esempio per visitare la propria famiglia nel paese d’origine (v. sentenza Kadiman, citata, punti 47 e 48).
60 Inoltre, risulta dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio che le assenze del sig. Sedef non hanno rimesso in discussione l’integrazione di quest’ultimo nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Al contrario, dopo gli spostamenti in Turchia, il sig. Sedef è tornato ogni volta in Germania per riprendervi la propria attività professionale.
61 La circostanza che le interruzioni del rapporto di lavoro non siano state debitamente accertate come periodi di disoccupazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante è, nella fattispecie, priva di pertinenza. Infatti, l’interessato poteva legittimamente considerarsi dispensato dall’adempimento delle formalità necessarie per mettersi a disposizione dei servizi nazionali di collocamento, dal momento che si evince dal detto fascicolo che, nella maggior parte dei casi, il sig. Sedef era già titolare di nuovo contratto di lavoro, che tuttavia produceva effetti solo più tardi, o che, almeno, egli aveva reali prospettive di essere ingaggiato e che, nei fatti, egli ha sempre ripreso le sue attività professionali poco tempo dopo aver terminato il suo precedente contratto. Di conseguenza, non risulta che l’iscrizione del sig. Sedef come disoccupato possa essere considerata, in tali circostanze, utile alla sua situazione, caratterizzata da interruzioni ripetute, ma brevi, dell’attività lavorativa.
62 Ciò premesso, ai fini del calcolo dei periodi di regolare occupazione di cui all’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, non si può ritenere che interruzioni del rapporto di lavoro quali quelle contenute nella prima questione della decisione di rinvio possano aver determinato la perdita dei diritti acquisiti dal cittadino turco interessato in virtù dei precedenti periodi di regolare occupazione.
63 Si deve aggiungere che la Corte ha dovuto più volte prendere in considerazione il comportamento delle autorità nazionali competenti per interpretare le disposizioni sociali della decisione n. 1/80, fondandosi in particolare sulla circostanza che tali autorità non avevano contestato la regolarità del soggiorno del cittadino turco sul territorio dello Stato membro ospitante (v., in tal senso, per quanto riguarda l’art. 6, n. 1, della detta decisione, sentenza Ertanir, citata, punti 67 e 69, nonché, per analogia, per quanto riguarda l’art. 7, primo comma, della medesima decisione, sentenze Kadiman, citata, punti 52 e 54; 16 marzo 2000, causa C‑329/97, Ergat, Racc. pag. I‑1487, punto 51, e 22 giugno 2000, causa C‑65/98, Eyüp, Racc. pag. I‑4747, punti 35 e 36).
64 Orbene, risulta dal fascicolo della causa principale che le autorità nazionali competenti hanno rilasciato permessi di soggiorno al sig. Sedef più volte e senza soluzione di continuità per oltre 15 anni.
65 Secondo quanto precisato nella decisione di rinvio, le medesime autorità hanno cambiato parere soltanto quando il cittadino turco interessato ha chiesto l’autorizzazione per lavorare sulla terraferma.
66 Tenuto conto di tali particolari circostanze, le dette autorità nazionali non possono essere legittimate a rimettere in discussione lo status del sig. Sedef nello Stato membro ospitante.
67 Un siffatto approccio è fondato a maggior ragione nel caso di specie, in quanto il sig. Sedef si vede ormai costretto a richiedere un permesso di soggiorno per poter esercitare un’attività lavorativa sulla terraferma per la sola ragione che si trova nell’incapacità di proseguire la propria attività professionale in mare a causa di un infortunio sul lavoro di cui è stato vittima su una nave.
68 Ciò premesso, l’art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 comprende interruzioni, analoghe a quelle controverse nella causa principale, dei periodi di regolare attività lavorativa prestati dal lavoratore interessato e le autorità nazionali competenti non sono legittimate a rimettere in discussione il soggiorno dell’interessato nello Stato membro ospitante. Il detto lavoratore può pertanto validamente fondarsi sull’art. 6, n. 1, terzo trattino, della medesima decisione al fine di ottenere la proroga del suo permesso di soggiorno per continuare a esercitare la sua attività lavorativa subordinata in tale Stato membro.
69 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni sottoposte dichiarando che l’art. 6 della decisione n. 1/80 dev’essere interpretato nel senso che:
– l’attribuzione dei diritti conferiti a un lavoratore turco dall’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 presuppone, in linea di principio, che l’interessato abbia preventivamente soddisfatto i requisiti di cui al secondo trattino dello stesso numero;
– un lavoratore turco che non è ancora titolare del diritto al libero accesso a qualsiasi attività subordinata di suo gradimento ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 è tenuto a svolgere nello Stato membro ospitante una regolare attività lavorativa ininterrotta, a meno che non possa avvalersi di un legittimo motivo del tipo di quelli previsti al n. 2 del medesimo articolo, che giustifichi la sua temporanea assenza dal mercato del lavoro;
– quest’ultima disposizione comprende interruzioni dei periodi di regolare attività lavorativa analoghe a quelle controverse nella causa principale e le autorità nazionali competenti non possono contestare, nel caso di specie, il soggiorno del lavoratore turco nello Stato membro ospitante.
Sulle spese
70 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 6 della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal consiglio di associazione istituito dall’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev’essere interpretato nel senso che:
– l’attribuzione dei diritti conferiti a un lavoratore turco dall’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 presuppone, in linea di principio, che l’interessato abbia preventivamente soddisfatto i requisiti di cui al secondo trattino dello stesso numero;
– un lavoratore turco che non è ancora titolare del diritto al libero accesso a qualsiasi attività subordinata di suo gradimento ai sensi dell’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 è tenuto a svolgere nello Stato membro ospitante una regolare attività lavorativa ininterrotta, a meno che non possa avvalersi di un legittimo motivo del tipo di quelli previsti al n. 2 del medesimo articolo, che giustifichi la sua temporanea assenza dal mercato del lavoro;
– quest’ultima disposizione comprende interruzioni dei periodi di regolare attività lavorativa analoghe a quelle controverse nella causa principale e le autorità nazionali competenti non possono contestare, nel caso di specie, il soggiorno del lavoratore turco nello Stato membro ospitante.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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