Causa C-254/03 P
Eduardo Vieira SA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Pesca — Accordo di pesca con l’Argentina — Contributo finanziario comunitario — Riduzione»
Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate il 16 settembre 2004 ?
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 13 gennaio 2005 ?
Massime della sentenza
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Semplice ripetizione dei motivi e argomenti presentati dinanzi al Tribunale — Irricevibilità — Contestazione dell’interpretazione o dell’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale — Ricevibilità
[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)]
2. Pesca — Politica comune delle strutture — Accordo di pesca tra la CEE e l’Argentina — Contributo finanziario comunitario — Riduzione, sospensione o soppressione del contributo — Applicazione del regolamento n. 4253/88
[Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4253/88, art. 24]
3. Pesca — Politica comune delle strutture — Accordo di pesca tra la CEE e l’Argentina — Contributo finanziario comunitario — Riduzione del contributo — Obbligo delle autorità comunitarie di consultare la commissione paritetica o le autorità argentine — Insussistenza
(Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima)
4. Pesca — Politica comune delle strutture — Contributo finanziario comunitario — Decisione di riduzione del contributo — Consultazione non obbligatoria di un comitato previsto dal regolamento n. 4028/86 — Insufficienza per l’inclusione di questo regolamento nel fondamento normativo della detta decisione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 4028/86]
1. Dal momento che un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere discussi di nuovo nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tal modo l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte di significato. Risulta tuttavia dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura di quest’ultima che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
(v. punti 32-33)
2. Come risulta dall’art. 3, n. 1, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea degli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, e dal titolo dell’art. 24 dello stesso regolamento relativo alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione di un contributo finanziario, rientrano in quest’ultimo non solo i contributi finanziati dai Fondi strutturali, ma anche quelli finanziati per mezzo delle risorse del bilancio comunitario destinate alle altre azioni a finalità strutturale quali i contributi previsti dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle azioni in materia di pesca marittima.
(v. punto 39)
3. La concessione di contributi finanziari agli armatori comunitari per la costituzione di joint venture nell’ambito dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle azioni in materia di pesca marittima è un compito che il detto accordo affida unicamente alle autorità comunitarie. Ora, dato che queste autorità non sono tenute a consultare la commissione paritetica o le autorità argentine per la concessione di questi contributi finanziari, un obbligo di tale natura non sussiste nemmeno per atti contrari.
(v. punti 48-49)
4. La mera consultazione da parte della Commissione di un comitato, prevista dal regolamento n. 4028/86 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l’adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell’acquicoltura, la cui consultazione non è obbligatoria, non è sufficiente, di per sé, a includere tale regolamento nel fondamento giuridico di una decisione di riduzione di un contributo finanziario, emanata a seguito di tale consultazione.
(v. punto 55)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
13 gennaio 2005(1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Pesca – Accordo di pesca con l'Argentina – Contributo finanziario comunitario – Riduzione»
Nel procedimento C‑254/03 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ex art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 13 giugno 2003,
Eduardo Vieira SA , rappresentata dai sigg. J.-R. García‑Gallardo Gil-Fournier e D. Domínguez Pérez, abogados,
ricorrente,
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee , rappresentata dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agente, assistita dai sigg. J. Rivas‑Andres e J. Gutiérrez Gisbert, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 settembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso di impugnazione la Eduardo Vieira SA (in prosieguo: la «SAEV») chiede l’annullamento della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 3 aprile 2003, nelle cause riunite T-44/01, T‑119/01 e T‑126/01, Vieira e a./Commissione (Racc. pag. II‑1209; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), nella misura in cui ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2001, che riduce il contributo accordato al progetto ARG/ESP/SM/26-94 per la costituzione di una società mista nell’ambito dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Contesto normativo
Accordo tra la Comunità e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima
2 L’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima (in prosieguo: l’«accordo di pesca») è stato approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1993, n. 3447 (GU L 318, pag. 1).
3 L’art. 5, nn. 1 e 2, dell’accordo di pesca dispone come segue:
«1. Le parti creano le condizioni propizie all’insediamento in Argentina di imprese con capitale originario di uno o più Stati membri della Comunità, nonché alla costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese nel settore della pesca tra armatori argentini e comunitari, ai fini dello sfruttamento e dell’eventuale trasformazione in comune delle risorse ittiche argentine, alle condizioni stabilite nel protocollo I e negli allegati I e II.
2. L’Argentina autorizza i soggetti di cui al paragrafo 1 ad accedere alle possibilità di pesca specificate nel protocollo I, conformemente alle disposizioni degli allegati da I a IV».
4 L’art. 2, lett. e), dell’accordo di pesca definisce la «società mista» (in prosieguo, anche: la «joint venture») come «una società di diritto privato costituita da uno o più armatori comunitari e da una o più persone fisiche o giuridiche argentine, vincolat[i] da un contratto di società mista, ai fini dello sfruttamento e dell’eventuale trasformazione delle risorse ittiche argentine, nella prospettiva dell’approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità».
5 Ai sensi dell’art. 5, n. 3, del suddetto accordo, la costituzione di una joint venture implica in linea di principio la cessione di un peschereccio comunitario. Tale peschereccio di conseguenza è radiato dal registro comunitario.
6 Ai sensi dell’art. 6 dell’accordo di pesca:
«Le parti selezionano i progetti delle associazioni temporanee, delle società con capitale europeo e in sede in Argentina e delle società miste di cui all’articolo 5, che sono autorizzate a catturare le quantità indicate nel protocollo I. Detti progetti vengono selezionati secondo le modalità e i criteri stabiliti nell’allegato III».
7 L’art. 7, n. 1, di tale accordo dispone:
«Al fine di promuovere la creazione di imprese ai sensi dell’articolo 5, i progetti selezionati dalle parti conformemente all’articolo 6 fruiscono di un aiuto finanziario secondo le disposizioni del protocollo I».
8 Il punto 2 dell’allegato III dell’accordo di pesca prevede che i progetti di costituzione di joint venture vengano presentati alla Commissione tramite gli Stati membri «conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria».
9 Conformemente al punto 3 del suddetto allegato, la Comunità trasmette alla commissione paritetica l’elenco dei progetti che possono beneficiare di un contributo finanziario. Ai sensi della medesima disposizione:
«La commissione paritetica valuta i progetti essenzialmente sulla base dei seguenti criteri:
a) tecnologia adatta alle operazioni di pesca previste;
b) specie e zone di cattura;
c) modernità dei pescherecci;
d) costo totale dell’investimento;
e) investimenti a terra;
f) esperienza dell’armatore comunitario e, se del caso, dell’armatore argentino nel settore della pesca».
10 Conformemente ai punti 4 e 5 dell’allegato III dell’accordo di pesca, i progetti vengono approvati su raccomandazione della commissione paritetica da parte «della competente autorità argentina e della Comunità».
11 Il protocollo I dell’accordo di pesca è intitolato «Possibilità di pesca e contributo finanziario (…)». L’art. 1 di quest’ultimo fissa i limiti massimi di cattura annui per le specie eccedenti (nasello di Patagonia, calamaro Illex, baccalà australe e/o granatiere) e non eccedenti (nasello argentino) contemplate dal suddetto accordo.
12 Le joint venture sono autorizzate a catturare le specie eccedenti e non eccedenti indicate entro i limiti massimi fissati dal protocollo I (art. 6 dell’accordo di pesca) e fruiscono di un aiuto finanziario secondo le disposizioni del medesimo protocollo (art. 7 di tale accordo).
13 A tal fine l’art. 3 del protocollo in questione dispone quanto segue:
«1. (...) La Comunità concede un aiuto finanziario alla costituzione di società miste (...).
Detto contributo finanziario (...) è versato all’armatore comunitario a copertura parziale della sua partecipazione finanziaria alla società mista (...) e/o per la radiazione dei relativi pescherecci dal registro comunitario.
2. Al fine di promuovere la costituzione e lo sviluppo di società miste, la Comunità concede alla società mista stabilita in Argentina un contributo pari al 15% dell’importo corrisposto all’armatore comunitario. (...)
(…)
4. Le condizioni relative alla domanda di aiuto e le modalità di pagamento del contributo comunitario a favore dell’armatore comunitario, di cui al paragrafo 1, devono essere conformi alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria. (...)».
(...)».
Normativa comunitaria in materia di società miste nel settore della pesca
14 Il 18 dicembre 1986 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l’adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell’acquicoltura (GU L 376, pag. 7). Tale regolamento, come successivamente modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3944 (GU L 380, pag. 1), 21 settembre 1992, n. 2794 (GU L 282, pag. 3), e 19 dicembre 1992, n. 3946 (GU L 401, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 4028/86»), prevede, agli artt. 21 bis – 21 quinquies, la possibilità per la Commissione di concedere un contributo finanziario ai progetti di joint venture di un importo variabile a seconda della stazza e dell’età dei pescherecci interessati, purché tali progetti rispettino le condizioni che esso stabilisce.
15 La «società mista» è definita, all’art. 21 bis del regolamento n. 4028/86, come una società di diritto privato «che raggruppi uno o più armatori comunitari e uno o più partner di un paese terzo (...), destinata a sfruttare e, se del caso, a valorizzare le risorse ittiche situate nelle acque sotto sovranità e/o giurisdizione di detti paesi terzi, nella prospettiva di approvvigionare in via prioritaria il mercato della Comunità». La Commissione concede un contributo finanziario ai progetti di joint venture «destinato a coprire la partecipazione finanziaria del partner o dei partner comunitari che corrisponde al capitale investito nella società mista» (art. 21 quater, n. 1).
16 L’art. 44 del regolamento n. 4028/86, in vigore fino al 31 dicembre 1993, così recita:
«Per tutta la durata dell’intervento comunitario, l’autorità o l’organismo all’uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di quest’ultima, tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti atti a stabilire che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte. La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 47, può decidere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo:
– se il progetto non viene eseguito come previsto ovvero
– se alcune condizioni prescritte non sono soddisfatte (...)».
17 Con l’adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2080, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 193, pag. 1), e del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1993, n. 3699, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 346, pag. 1), la gestione e il finanziamento delle joint venture sono state integrate nello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Gli Stati membri sono ora responsabili della selezione dei progetti di joint venture da finanziare. Essi sono altresì incaricati della gestione e del controllo dei progetti.
18 In applicazione dell’art. 9, n. 1, del regolamento n. 2080/93, il regolamento n. 4028/86 è stato abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1994. Tuttavia, quest’ultimo e le sue disposizioni d’applicazione sono rimaste applicabili alle domande di contributo finanziario presentate prima di tale data.
19 L’art. 3, n. 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell’altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2082/93 (GU L 193, pag. 20; in prosieguo: il «regolamento n. 4253/88»), prevede che, nella realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 1 del regolamento n. 2052/88, la Commissione assicuri, nell’ambito della compartecipazione, il coordinamento e la coerenza tra il contributo dei Fondi e l’intervento, per mezzo delle risorse del bilancio comunitario destinate alle altre azioni a finalità strutturale. Ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88 la Commissione, in seguito ad un esame appropriato del caso nel quale «la realizzazione di un’azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato» (n. 1), «può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione» (n. 2).
20 In applicazione dell’art. 54 del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), il regolamento n. 4253/88 è stato abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2000. Tuttavia, tale abrogazione si effettua «senza pregiudizio dell’articolo 52, paragrafo 1». Ai sensi di tale disposizione, il regolamento n. 1260/1999 «non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato (...) dalla Commissione in base a[l] regolament[o] (...) n. 4253/88 (...)».
Contesto fattuale
21 I fatti all’origine del ricorso dinanzi al Tribunale vengono illustrati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
«18 Nell’ambito dell’accordo di pesca la società spagnola [SAEV] presentava un progetto sulla costituzione di una joint venture denominata Vieira Argentina, SA, (in prosieguo: la «VASA»), costituita dalla SAEV e da un armatore argentino. Il progetto prevedeva la pesca della specie austromerluzzo. Il peschereccio comunitario «Ibsa Cuarto», successivamente ribattezzato «Vieirasa XII» doveva essere assegnato al progetto.
19 Con lettera 13 ottobre 1994 la Commissione informava la SAEV che il progetto non poteva essere preso in considerazione in quanto la specie interessata non figurava tra quelle contemplate dall’accordo di pesca.
20 Con lettera 29 ottobre 1994 le autorità spagnole trasmettevano allora alla Commissione i documenti attestanti la variazione di piano di catture che la ricorrente aveva loro comunicato. Tale piano indicava la cattura nella zona economica esclusiva (in prosieguo: la «ZEE») argentina, delle specie eccedenti di cui al protocollo I dell’accordo di pesca: nasello di Patagonia, baccalà australe e granatiere.
21 Con lettera 8 dicembre 1994 la Commissione informava la SAEV che il suo progetto non era stato raccomandato dalla commissione paritetica del 5 e 6 dicembre 1994, dato che “il socio argentino continua[va] a volere mantenere l’austromerluzzo (specie non prevista nell’ambito dell’accordo di pesca) nel piano di catture del progetto presentato alle autorità argentine”.
22 Con telefax 12 dicembre 1994 la SAEV comunicava alla Commissione che il socio argentino aveva “rinunciato, con una lettera trasmessa il 24 novembre 1994 alla direzione generale argentina della pesca e dell’agricoltura, alla pesca dell’austromerluzzo”.
23 Le autorità argentine approvavano il progetto con la deliberazione 14 luglio 1995, n. 14/95, rilasciando un’autorizzazione di pesca al peschereccio Vieirasa XII per le specie eccedenti, sulla scorta della quale il peschereccio poteva catturare t 1 204 di granatiere, t 1 204 di baccalà australe, t 301 di nasello di Patagonia e t 301 di altre specie.
24 Con lettera 18 luglio 1995 la joint venture VASA domandava alle autorità argentine di allegare all’autorizzazione di pesca, concessa sulla base dell’accordo di pesca, un’ulteriore autorizzazione per la cattura dell’austromerluzzo.
25 Con decisione 25 luglio 1995 [in prosieguo: la “decisione di concessione del contributo (…)”] la Commissione approvava la concessione di un contributo finanziario al progetto presentato dalla SAEV (progetto ARG/ESP/SM/26-94) “alle condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall’accordo [di pesca] (...), dalla normativa comunitaria in vigore e dalle disposizione degli allegati” (art. 1).
26 L’allegato I della decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 fissa il contributo finanziario concesso alla SAEV, ovvero ECU 1 881 936. Tale allegato fissa anche l’importo del contributo concesso alla joint venture VASA, la quale riceve un aiuto pari al 15% dell’importo accordato alla SAEV, cioè ECU 282 290,4. L’aiuto complessivo per il progetto ammonta quindi a ECU 2 164 226,4.
27 L’allegato I della decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 prevede inoltre quanto segue:
“Nessuna modifica può essere apportata ai dati contenuti nel presente allegato senza previa autorizzazione delle autorità argentine e della Commissione”.
28 Con deliberazione 14 novembre 1995 le autorità argentine concedevano al peschereccio Vieirasa XII un’autorizzazione di pesca definitiva che riduceva i tonnellaggi delle specie eccedenti a t 750 di granatiere, t 230 di baccalà australe, t 230 di nasello di Patagonia integrandovi una nuova autorizzazione per la pesca di t 1 800 di austromerluzzo.
29 Il 27 giugno 1996 la Commissione erogava la prima parte (80%) del contributo.
30 Il peschereccio Vieirasa XII abbandonava definitivamente le acque argentine il 5 luglio 1996 per andare a pescare in acque internazionali.
31 Il 25 febbraio 1997 la SAEV presentava una domanda di pagamento del saldo del contributo.
32 Con lettera 21 aprile 1998 la Commissione informava la SAEV che avrebbe potuto essere avviata la procedura di riduzione del contributo comunitario in caso di risposta insoddisfacente da parte della detta società. In tale lettera la Commissione riteneva che l’uscita del peschereccio dalle acque argentine, avvenuta il 5 luglio 1996, costituisse una violazione dell’art. 5, n. 1, dell’accordo di pesca e dell’art. 3, n. 1, del protocollo I di tale accordo in quanto le joint venture sono costituite allo scopo di sfruttare e, eventualmente, trasformare le risorse ittiche argentine.
33 Il 19 maggio 1998 la SAEV presentava le sue osservazioni. In tale lettera essa esponeva i motivi per i quali riteneva che le condizioni di concessione del contributo non fossero state violate.
34 Con lettera 9 giugno 1999 la Commissione comunicava alla SAEV che “le spiegazioni fornite nel[la] lettera 19 maggio 1998 non permett[eva]no di concludere che la normativa comunitaria in materia fosse stata rispettata, ma conferma[va]no che il peschereccio ha abbandonato le acque argentine il 5 luglio 1996”. Per questo motivo la Commissione spiegava di aver “deciso di ridurre l’aiuto concesso a tale progetto”. La lettera esponeva il metodo di calcolo della riduzione e concludeva che le doveva essere rimborsato l’importo di EUR 355 477. In mancanza di accordo da parte della SAEV sulla soluzione proposta, la Commissione segnalava che sarebbe stata obbligata a “proseguire la procedura di riduzione e di recupero in atto”.
35 A tale lettera seguiva uno scambio di corrispondenza tra la SAEV (lettere 16 luglio 1999, 21 dicembre 1999 e 5 aprile 2000) e i servizi della Commissione (lettere 23 settembre 1999 e 28 febbraio 2000). Si svolgevano altresì riunioni fra rappresentanti della SAEV e i servizi della Commissione.
36 Con lettera 14 settembre 2000 la Commissione informava la SAEV che a seguito di un nuovo calcolo dovevano esserle rimborsati EUR 419 446.
37 La SAEV, ritenendo che la Commissione avesse illecitamente mancato di versarle il saldo del contributo comunitario, con lettera 21 settembre 2000 invitava formalmente la Commissione a provvedere a tal fine.
38 Con lettera 16 ottobre 2000 la Commissione informava la SAEV che era in atto la procedura di riduzione del contributo concesso all’armatore comunitario e che previa consultazione del comitato permanente delle strutture della pesca sarebbe stata adottata una decisione in merito.
39 Con la decisione [impugnata], indirizzata al Regno di Spagna e alla SAEV, la Commissione riduceva il contributo finanziario che era stato concesso a tale società. L’art. 2 della decisione ordina alla SAEV di rimborsare EUR 419 446. Tale decisione non si pronuncia su un’eventuale riduzione del contributo concesso alla joint venture VASA.
40 I motivi della decisione [impugnata] così recitano:
«2. Ai sensi dell’art. 1 della (...) decisione [di concessione del contributo 25 luglio 1995], il contributo era concesso alle condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall’accordo [di pesca] (...), dalla normativa comunitaria in vigore e dalle disposizione degli allegati.
3. L’accordo di pesca, e in particolare l’art. 5, n. 1, dispone che la costituzione di joint venture in Argentina ha lo scopo di sfruttare le risorse ittiche argentine alle condizioni stabilite nel protocollo I e negli allegati I e II; ai sensi dell’art. 6, le società miste sono autorizzate a catturare i quantitativi indicati nel protocollo I.
4. Al punto 3.2.1 della parte B del modulo di domanda di contributo comunitario compilato e firmato dalla [SAEV] è espressamente indicato che la Commissione concede un contributo finanziario solamente ai progetti diretti allo sfruttamento delle risorse ittiche nelle acque sotto sovranità o giurisdizione del paese terzo in questione.
5. (...)
6. Di conseguenza, la concessione del contributo comunitario per la costituzione della joint venture di cui trattasi si applicava unicamente alle catture effettuate dal peschereccio ‘Ibsa Cuarto’ delle specie citate negli allegati della decisione [di concessione del contributo 25 luglio 1995], ovverosia il granatiere, il merluzzo di Patagonia e il baccalà australe, e situate in acque argentine.
7. Dal 5 luglio 1996 il peschereccio ‘Ibsa Cuarto’ ha cessato le sue attività di pesca nella ZEE argentina e ha ricominciato a operare in acque internazionali pescando austromerluzzo senza averne preventivamente informato la Commissione e senza avere ottenuto l’autorizzazione da parte di quest’ultima”.
41 Dopo aver ricordato di avere avuto conoscenza di tale situazione il 2 luglio 1997, la Commissione conclude, al punto 9 della decisione [impugnata], che la SAEV non ha rispettato le condizioni di concessione del contributo finanziario. Essa procede poi, ai punti 10‑13 di tale decisione, al calcolo della riduzione del contributo in parola. Essa constata innanzi tutto che la SAEV ha diritto, applicando il limite massimo fissato dal regolamento n. 3699/93, a un aiuto di EUR 688 187 per la definitiva cessione del peschereccio Vieirasa XII alla joint venture. Il saldo dell’aiuto accordatole con la decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 ammonta dunque a EUR 1 193 749 (1 881 936 – 688 187). Poiché il peschereccio Vieirasa XII è stato in attività solo dodici mesi (sui trentasei previsti) in acque argentine, la Commissione conclude che la SAEV ha diritto solamente a un terzo degli EUR 1 193 749 previsti, ovvero a EUR 397 916. L’importo totale del contributo così ridotto ammonta dunque, secondo la Commissione, a EUR 1 086 103 (397 916 + 688 187). La SAEV, che aveva già ricevuto l’80% del contributo (EUR 1 505 549), è dunque tenuta a rimborsare alla Commissione EUR 419 446».
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
22 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2001, la SAEV ha proposto un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione impugnata.
23 Mediante la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese.
Le conclusioni del ricorso in esame
24 La SAEV conclude che la Corte voglia:
– dichiarare il presente ricorso ricevibile,
– annullare la sentenza impugnata,
– condannare la Commissione alla totalità delle spese sostenute, sia dinanzi alla Corte sia dinanzi al Tribunale.
25 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– dichiarare che il primo motivo, il secondo motivo nella sua seconda parte, nonché il terzo e il quinto motivo del ricorso sono manifestamente irricevibili,
– respingere il ricorso in toto o, se del caso, la parte di quest’ultimo dichiarata ricevibile,
– condannare la ricorrente alle spese dell’istanza.
Quanto al ricorso d’impugnazione
26 A sostegno del suo ricorso, la SAEV solleva sei motivi relativi a violazioni del diritto comunitario:
– violazione dell’accordo di pesca per quanto riguarda il fondamento giuridico della decisione impugnata;
– violazione dell’accordo di pesca per quanto riguarda il ruolo della commissione paritetica e delle autorità argentine;
– violazione dell’accordo di pesca per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 44 del regolamento n. 4028/86 durante la procedura di riduzione del contributo finanziario;
– violazione dell’accordo di pesca per quanto riguarda l’applicazione del regolamento n. 3699/93 nel calcolare l’importo relativo alla riduzione del contributo finanziario;
– violazione dell’accordo di pesca per quanto riguarda la forza maggiore;
– violazione dell’accordo di pesca per quanto attiene alla necessità di ottenere l’autorizzazione della Commissione a poter lasciare la zona di pesca argentina.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
27 La SAEV contesta il giudizio del Tribunale, espresso al punto 94 della sentenza impugnata, secondo cui, «[p]oiché la concessione del contributo è stata basata, a giusto titolo, fra l’altro, sul regolamento n. 4253/88, la Commissione era materialmente competente a fondare le decisioni impugnate anche su tale regolamento, e in particolare sul suo art. 24».
28 In merito a tale punto, la SAEV sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo che la decisione di concessione di contributo è fondata sul regolamento n. 4253/88, dal momento che l’art. 1 di tale decisione fa riferimento alla «normativa comunitaria applicabile».
29 Secondo la SAEV, l’accordo di pesca non contiene alcuna disposizione specifica relativa a una possibile riduzione o abolizione di un contributo finanziario. La ricorrente osservava che nell’ambito della motivazione della decisione di concessione del contributo medesimo si menziona solo il regolamento n. 3447/93 e non è indicata alcun’altra norma comunitaria. L’accordo di pesca sembrerebbe quindi essere, in linea di principio, l’unico fondamento giuridico di tale decisione.
30 La Commissione ritiene che tale argomento sia irricevibile in quanto è fondamentalmente identico a quello che è stato illustrato nel primo grado di giudizio.
31 Nel merito, essa rileva segnatamente che, come ha statuito il Tribunale, il rinvio alla normativa comunitaria applicabile dovrebbe essere interpretato, in particolare, come un rinvio al regolamento n. 4253/88. Quest’ultimo, conformemente all’art. 3, n. 1, terzo trattino, si applica ai vari interventi per mezzo delle risorse del bilancio comunitario destinate alle altre azioni a finalità strutturale. Ora, i contributi finanziari concessi per la costituzione di joint venture nel contesto dell’accordo di pesca avrebbero una finalità di tale natura.
Giudizio della Corte
– Quanto alla ricevibilità del motivo
32 Occorre rilevare che, dal momento che un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere discussi di nuovo nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tal modo l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v. ordinanza 11 novembre 2003, causa C‑488/01 P, Martinez/Parlamento, Racc. pag. I‑0000, punto 39 e giurisprudenza menzionata).
33 Risulta tuttavia dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura di quest’ultima che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v. ordinanza Martinez/Parlamento, cit., punto 40 e giurisprudenza menzionata).
34 Nella fattispecie, il primo motivo mira a mettere in discussione la posizione assunta dal Tribunale in merito a una questione di diritto sottoposta a quest’ultimo, ossia l’interpretazione da darsi alle disposizioni, da un lato, dell’accordo di pesca e, dall’altro, della decisione relativa alla concessione del contributo. La SAEV ha identificato in modo preciso l’errore di diritto contestato al Tribunale e censurato l’interpretazione del diritto comunitario che quest’ultimo ha assunto a fondamento della propria decisione.
35 Il primo motivo è quindi ricevibile.
– Sulla fondatezza del motivo
36 L’art. 3, n. 4, del protocollo I dell’accordo di pesca enuncia che le condizioni relative alle modalità di pagamento del contributo comunitario a favore dell’armatore comunitario, di cui al n. 1 di tale norma, devono essere conformi alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria.
37 Parimenti, l’art. 1, n. 1, della decisione di concessione di contributo dispone che quest’ultimo è concesso alle condizioni stabilite, segnatamente, dalla normativa comunitaria applicabile.
38 Al suo secondo ‘considerando’, la suddetta decisione di concessione richiama gli obiettivi della politica strutturale della Comunità nel settore della pesca. Il rinvio alla normativa comunitaria applicabile figurante all’art. 1 della decisione in parola deve, pertanto, essere inteso come un rinvio alla normativa relativa alle azioni aventi una finalità strutturale.
39 L’art. 24 del regolamento n. 4253/88, intitolato «Riduzione, sospensione o soppressione del contributo», riguarda in particolare i contributi finanziari a finalità strutturale. Come risulta dal titolo e dall’art. 3, n. 1, del suddetto regolamento, rientrano nell’art. 24 non solo i contributi finanziati dai Fondi strutturali, ma anche quelli finanziati per mezzo delle risorse del bilancio comunitario destinate alle altre azioni a finalità strutturale quali i contributi di cui trattasi nella fattispecie.
40 Il Tribunale ha quindi correttamente statuito, al punto 92 della sentenza impugnata, che il riferimento alla «normativa comunitaria in vigore» va inteso in particolare come un riferimento al regolamento n. 4253/88.
41 Da quanto precede risulta che il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
42 Il secondo motivo si suddivide in due parti.
43 Con la sua prima parte la SAEV rileva che il Tribunale ha violato il diritto comunitario e l’accordo di pesca considerando che la Commissione non era tenuta a consultare la commissione paritetica. Essa contesta la valutazione del Tribunale, risultante ai punti 104 e 106 della sentenza impugnata, secondo la quale «l’accordo di pesca si suddivide in due componenti: la componente internazionale, cioè la cooperazione tra la Comunità e la Repubblica argentina, e la componente comunitaria, che comprende in particolare il finanziamento accordato dalla Commissione agli armatori comunitari per la costituzione di joint venture nell’ambito dell’accordo di pesca» e ai sensi della quale «la concessione del contributo finanziario agli armatori comunitari per i progetti selezionati è un atto unilaterale della Comunità e pertanto fa parte della componente comunitaria dell’accordo di pesca». La SAEV rinvia a tale proposito a un altro accordo di pesca concluso dalla Comunità che prevedrebbe, contrariamente all’accordo in questione, competenze ben più riduttive della commissione paritetica. Essa conclude che, almeno a titolo consultivo, la partecipazione di quest’ultima non può essere esclusa.
44 La Commissione replica, segnatamente, che né l’accordo di pesca, né il regolamento n. 3447/93, né la normativa comunitaria applicabile contengono una qualsivoglia disposizione che richieda la consultazione obbligatoria della commissione paritetica per la riduzione o l’abolizione di contributi finanziari concessi dalla Comunità.
45 Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente rileva che il Tribunale ha violato il diritto comunitario e l’accordo di pesca avendo considerato che la Commissione non era tenuta a consultare l’autorità argentina prima di ridurre il contributo finanziario. Essa si fonda pertanto sulla nota a piè di pagina n. 1 di cui all’allegato I della decisione di concessione del contributo secondo cui «senza una previa autorizzazione delle autorità argentine e della Commissione non può essere apportata alcuna modifica ai dati contenuti nel presente allegato». Orbene, tale avvertenza riguarderebbe anche l’importo del contributo concesso.
46 La Commissione reputa che tale parte sia irricevibile in quanto la ricorrente si limiterebbe a ribadire gli argomenti presentati dinanzi al Tribunale, e in ogni caso la ritiene infondata.
Giudizio della Corte
47 Senza che sia necessario statuire sulla ricevibilità di tale motivo, si deve constatare che esso è in ogni caso infondato.
48 Come ha giustamente rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 52‑56 e 62 delle sue conclusioni, la concessione del contributo finanziario costituisce una missione che l’accordo di pesca attribuisce solo alle autorità comunitarie.
49 Atteso che per quanto riguarda tale concessione non esiste alcun obbligo di consultazione della commissione paritetica o delle autorità argentine, non si può sostenere la sussistenza di un obbligo di tale natura per atti contrari.
50 Di conseguenza, il secondo motivo deve essere respinto.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
51 Con il suo terzo motivo la SAEV rileva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo il motivo d’annullamento relativo all’applicazione della normativa in materia di riduzione dei contributi finanziari. Essa sostiene che la Commissione ha applicato l’art. 44 del regolamento n. 4028/86, abrogato dal regolamento n. 2080/93 (entrato in vigore il 1° gennaio 1994). Infatti il 20 novembre 2000 la Commissione ha consultato il comitato permanente delle strutture di pesca in forza degli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86. Sull’ordine del giorno del suddetto comitato appariva il punto dal titolo «Discussione e parere con voto – procedura di cui all’art. 44 del regolamento (CE) n. 4028/86 (comitato di gestione)». Tale titolo sarebbe in totale contrasto con le conclusioni del Tribunale che, al punto 158 della sentenza impugnata, ha dichiarato che «[i]l fatto che la Commissione abbia consultato un comitato la cui consultazione è prevista dal regolamento n. 4028/86 non dimostra che la decisione impugnata (…) fosse fondata su tale regolamento».
52 La Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile in quanto la ricorrente, da un lato, ribadisce gli argomenti sottoposti al Tribunale e, dall’altro, ha fornito nuovamente un presunto elemento di prova, la nota relativa all’ordine del giorno, che è già stato oggetto di valutazione da parte del Tribunale.
53 Quanto al merito, la Commissione constata che il ricorso alla procedura prevista all’art. 44 del regolamento n. 4028/86 è stato volontario, non ha causato danni alla ricorrente e costituiva un’ulteriore garanzia di imparzialità.
Giudizio della Corte
54 Con il suo terzo motivo la SAEV tenta di rimettere in discussione il giudizio del Tribunale, risultante al punto 158 della sentenza impugnata, il quale, per il fatto di trarre una conclusione giuridica da un fatto, deve essere considerato una qualificazione giuridica soggetta al controllo della Corte.
55 Orbene, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto statuendo che la mera consultazione di un comitato, prevista dal regolamento n. 4028/86, non è sufficiente, di per sé, a includere tale regolamento nel fondamento giuridico della decisione impugnata, emanata a seguito di tale consultazione.
56 Il terzo motivo deve essere pertanto respinto in quanto infondato.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
57 Con il suo quarto motivo, la SAEV sostiene che il Tribunale, al punto 159 della sentenza impugnata, ha riconosciuto che la Commissione ha applicato la tabella relativa al limite massimo degli aiuti di cui al regolamento n. 3699/93. Tuttavia, secondo la SAEV, la Commissione non si è ispirata in via analogica alle disposizioni del suddetto regolamento, come afferma il Tribunale al punto 163 della sua sentenza, ma l’ha direttamente applicato. Di conseguenza, la Commissione avrebbe applicato due distinti regolamenti: il regolamento n. 4028/86, nella fattispecie l’art. 44, per quanto riguarda la procedura, e il regolamento n. 3699/93 per il calcolo dell’importo della riduzione. Orbene, essa avrebbe dovuto calcolare una riduzione ispirata alla tabella di cui al regolamento n. 3699/93, ma restando sempre nel contesto dell’accordo di pesca e tenendo conto delle tabelle relative al limite massimo previste da quest’ultimo.
58 L’applicazione della tabella contenuta nel regolamento n. 3699/93 alle società soggette al regime instaurato dall’accordo di pesca creerebbe una discriminazione, qualora, per le joint venture, si partisse da un limite massimo stabilito dalla tabella di gran lunga inferiore a quello stabilito dall’accordo di pesca.
59 Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto laddove ha rifiutato di ammettere che la Commissione avrebbe dovuto calcolare la riduzione sulla base dell’aiuto concesso alla joint venture in forza dell’accordo di pesca e ridurre il relativo importo del 50% analogamente a quanto previsto dal regolamento n. 3699/93, e non avrebbe dovuto applicare direttamente quest’ultimo.
60 L’applicazione della tabella di cui al regolamento n. 3699/93 imporrebbe una sanzione supplementare alla beneficiaria.
61 La Commissione non sarebbe stata legittimata ad applicare tale tabella, dal momento che l’accordo di pesca non prevedeva alcun rinvio alla normativa generale in merito a tale punto specifico.
62 La Commissione rammenta che il Tribunale, al punto 157 della sentenza impugnata, ha concluso che «né il regolamento n. 4028/86 né il regolamento n. 3699/93 costituiscono il fondamento normativo della decisione impugnata». La Commissione non avrebbe applicato tali regolamenti, ma si sarebbe solo ispirata agli stessi in via analogica.
Giudizio della Corte
63 Con il suo quarto motivo, la SAEV rileva in sostanza che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto rifiutando di ammettere che la Commissione non avrebbe dovuto optare per un’applicazione diretta del regolamento n. 3699/93.
64 Tuttavia la SAEV non contesta il giudizio del Tribunale, figurante al punto 163 della sentenza impugnata, secondo il quale la Commissione era vincolata solamente al rispetto del principio di proporzionalità ai fini del calcolo dell’importo definitivo del contributo dovuto alla ricorrente.
65 È quindi esclusivamente in funzione del principio di proporzionalità che il Tribunale ha constatato che la Commissione ha potuto, giustamente, ispirarsi in via analogica alle disposizioni del regolamento n. 3699/93 al fine di quantificare l’importo dovuto alla ricorrente a titolo di cessione del peschereccio.
66 Ora, sebbene la SAEV affermi che, ammettendo che la Commissione fosse legittimata ad applicare la tabella di cui al regolamento n. 3699/93, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, essa tuttavia non ha illustrato in che misura una siffatta applicazione costituirebbe una violazione del principio di proporzionalità.
67 Il quarto motivo deve essere pertanto respinto.
Sul sesto motivo
Argomenti delle parti
68 Con il suo sesto motivo, che occorre esaminare prima del quinto, la SAEV contesta al Tribunale di aver violato l’accordo di pesca, avendo dichiarato ai punti 124 e 125 della sentenza impugnata che sulla ricorrente gravava l’obbligo di informare la Commissione dei problemi incontrati nell’esecuzione dei progetti e che essa avrebbe dovuto ottenere la previa autorizzazione della Commissione prima di abbandonare la zona di pesca argentina, anche se aveva ricevuto l’espressa autorizzazione dell’autorità argentina competente, tenuta ad informare la Commissione in merito a tale situazione durante le riunioni della commissione paritetica.
69 L’asserzione del Tribunale, formulata al punto 124 della sentenza impugnata, secondo cui una corretta informazione avrebbe consentito alla Commissione di adottare eventuali misure allo scopo di conformare l’accordo di pesca alle nuove circostanze, secondo quanto dispone l’art. 9, n. 1, del medesimo, non sarebbe accettabile. Infatti, la Commissione sarebbe stata perfettamente a conoscenza delle circostanze e delle misure di conservazione adottate dall’autorità argentina in quanto l’associazione delle società miste in questione aveva presentato una domanda al Consiglio e alla Commissione affinché venissero adottate misure di tale natura.
70 A tale proposito la Commissione rammenta la formulazione dell’art. 24 del regolamento n. 4253/88, secondo cui quest’ultima può ridurre o sospendere il contributo finanziario se l’esame rivela l’esistenza di un’irregolarità o di una modifica importante per la quale non sia stata chiesta la sua approvazione. Anche se dall’accordo di pesca si deducesse che la Commissione risulterebbe in definitiva informata dalle autorità argentine, in occasione delle riunioni della commissione paritetica, in merito all’uscita di un peschereccio dalle acque argentine, la ricorrente avrebbe violato gli obblighi di informazione e di correttezza che spettano ai beneficiari di contributi comunitari.
Giudizio della Corte
71 Dall’allegato I della decisione di concessione del contributo emerge che nessuna modifica può essere apportata ai dati contenuti in detto allegato senza previa autorizzazione delle autorità argentine e della Commissione.
72 Rientra nel suddetto allegato il riferimento al progetto modificato (ARG/ES/SM/26-94) di costituzione di una joint venture presentato dalla SAEV, che prevede esplicitamente lo sfruttamento o la trasformazione delle risorse ittiche argentine.
73 Il Tribunale ha quindi correttamente deciso, al punto 125 della sentenza impugnata, che i pescherecci utilizzati dalle joint venture non dovevano abbandonare la ZEE argentina senza la previa autorizzazione della Commissione.
74 Pertanto, il sesto motivo deve essere respinto.
Sul quinto motivo
Argomenti delle parti
75 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato gli obblighi della Commissione per quanto riguarda la qualificazione giuridica di alcuni fatti come casi di forza maggiore.
76 Il Tribunale avrebbe considerato, al punto 45 della sentenza impugnata, che la Commissione non era obbligata a tener conto dell’esaurimento delle risorse ittiche nelle decisioni impugnate, ma che le ricorrenti avrebbero dovuto domandare la previa autorizzazione alla Commissione prima di abbandonare le acque argentine.
77 Tale affermazione sarebbe contraria alla sentenza del Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T‑61/00 e T‑62/00, APOL e AIPO/Commissione (Racc. pag. II-635, punto 72), secondo la quale l’esistenza di una prassi amministrativa per mezzo della quale la Commissione esamina se esista un caso di forza maggiore che dovrebbe condurla a rinunciare alla revoca di contributi è idonea a vincolare tale istituzione ogni volta che essa è chiamata a pronunciarsi su un caso di forza maggiore, anche se tale prassi non risulta da alcun documento.
78 La ricorrente sostiene che, nella sua lettera 28 febbraio 2000, la Commissione sembra riconoscere l’esistenza di un’ipotesi di forza maggiore. Osserva che la stessa Commissione ha indicato che avrebbe potuto, infatti, assimilare il periodo d’inattività del peschereccio Vieirasa XII nelle acque argentine, compreso tra il 5 luglio 1996 (uscita dalle acque argentine) e il 31 dicembre 1996 (termine del riposo biologico dell’austromerluzzo), a un periodo di attività. L’uscita dell’imbarcazione dalla ZEE argentina sarebbe stata unicamente ed esclusivamente motivata da ragioni di forza maggiore.
79 La Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile in quanto in nessuna occasione sarebbe stata invocata in primo grado l’esistenza di un’ipotesi di forza maggiore.
80 Quanto al merito, la Commissione deduce di non aver mai lasciato intravedere l’eventualità di una forza maggiore. Essa ritiene che l’abbandono delle acque argentine da parte del peschereccio non soddisfi i presupposti richiesti per poterla considerare giustificata da eventuali ragioni di forza maggiore in quanto non sarebbe stata dimostrata l’esistenza di circostanze «anormali e imprevedibili». In ogni caso, l’esaurimento degli stock di cui trattasi non potrebbe essere considerato una circostanza imprevedibile.
Giudizio della Corte
81 Il motivo è ricevibile. Infatti, al punto 105 dell’atto introduttivo, la SAEV ha eccepito, nel contesto del motivo intitolato «Problemi posti dall’applicazione sussidiaria della regolamentazione generale sulle società miste», l’esistenza di una contraddizione tra il metodo utilizzato per calcolare la riduzione del contributo e il fatto che, nel corso della procedura, la Commissione avrebbe ammesso che l’uscita dalle acque argentine al momento dei divieti di pesca unilateralmente imposti dalle autorità argentine integrasse un’ipotesi di forza maggiore.
82 Nel merito, il Tribunale ha giustamente ritenuto che la Commissione non fosse obbligata a tener conto dell’esaurimento delle risorse ittiche nella zona interessata. A tale proposito ha rammentato che, comunque, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere la previa autorizzazione alla Commissione prima di abbandonare le acque argentine. Come emerge dall’esame del sesto motivo, tale constatazione è esatta. Ciò varrebbe anche se le circostanze invocate dalla SAEV costituissero un’ipotesi di forza maggiore.
83 Il quinto motivo deve essere pertanto respinto.
Sulle spese
84 L’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura stabilisce che, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del suddetto regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell’art. 118 di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la SAEV, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese del presente grado di giudizio.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Eduardo Vieira SA è condannata alle spese.
Firme
1 – Lingua processuale: lo spagnolo.
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