Causa C-272/03
Hauptzollamt Neubrandenburg
contro
Jens Christian Siig
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)
«Codice doganale comunitario — Nascita del debito doganale — Regime dell’ammissione temporanea — Cambiamento della motrice di un semirimorchio»
Massime della sentenza
Unione doganale — Regime dell’ammissione temporanea in esenzione dai dazi — Ammissione temporanea dei veicoli stradali per uso commerciale — Cambiamento sul territorio doganale della Comunità della motrice nel corso di un trasporto che termina al di fuori del detto territorio — Rifiuto del beneficio del regime dell’ammissione temporanea
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, artt. 670, lett. p), e 718, n. 3, lett. d)]
Gli artt. 718, n. 3, lett. d), e 670, lett. p), del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, che definiscono, quanto all’ultimo, la nozione di «traffico interno» nell’ambito dell’ammissione temporanea in esenzione dai dazi all’importazione e, quanto al primo, una condizione alla quale à subordinato il beneficio del regime dell’ammissione temporanea dei veicoli stradali per uso commerciale, devono essere interpretati nel senso che essi vietano l’utilizzazione di una motrice stradale immatricolata fuori del territorio doganale della Comunità per il trasporto di un semirimorchio da un luogo situato all’interno del territorio doganale della Comunità in cui esso è caricato di merci ad un altro luogo situato all’interno del territorio doganale della Comunità in cui esso è solo parcheggiato per essere successivamente trasportato da un’altra motrice stradale presso il destinatario delle merci, stabilito fuori del territorio doganale della Comunità.
Infatti, il beneficio del regime dell’ammissione temporanea è direttamente in relazione all’effettuazione, da parte del veicolo di cui trattasi, di un’operazione di trasporto ben determinata, cioè un trasporto comprendente l’attraversamento della frontiera esterna del territorio doganale della Comunità da parte del detto veicolo e delle merci o persone trasportate, di modo che ad essere determinante è l’operazione di trasporto in sé, effettuata con il mezzo di trasporto controverso, e non la destinazione finale delle merci o delle persone trasportate.
(v. punti 18, 20, 26 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
15 dicembre 2004(1)
«Codice doganale comunitario – Nascita del debito doganale – Regime dell'ammissione temporanea – Cambiamento della motrice di un semirimorchio»
Nel procedimento C-272/03,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 13 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 2003, nella causa tra
Hauptzollamt Neubrandenburg
e
Jens Christian Siig, che esercita la sua attività sotto il nome commerciale «Internationale Transport» Export-Import,
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,viste le osservazioni presentate:
– per il sig. Christian Siig, dal sig. F. Bähring, Rechtsanwalt;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. de Bellis, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.C. Schieferer, in qualità di agente,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 670, lett. p), e 718, n. 3, lett. d), del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento d’applicazione»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Siig, che esercita le sue attività sotto il nome commerciale «Internationale Transport» Export-Import (in prosieguo: il «sig. Siig»), e lo Hauptzollamt Neubrandenburg (ufficio doganale principale di Neubrandenburg; in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in ordine alla riscossione di dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») all’importazione.
Ambito normativo
3 L’art. 137 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), dispone:
«Il regime dell’ammissione temporanea permette l’utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dai dazi all’importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto».
4 L’art. 141 del codice doganale così recita:
«I casi e le condizioni particolari in cui si può far ricorso al regime dell’ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all’importazione sono stabiliti secondo la procedura del comitato».
5 L’art. 204, n. 1, del codice doganale dispone quanto segue:
«L’obbligazione doganale sorge in seguito:
a) all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale a cui è stata vincolata,
oppure
b) all’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari,
in casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato».
6 Ai sensi dell’art. 239, n. 1, del codice doganale:
«Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:
– da determinarsi secondo la procedura del comitato;
– dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell’interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari».
7 L’art. 670 del regolamento d’applicazione dispone quanto segue:
«Ai sensi del presente capitolo si intende per:
(...)
e) uso commerciale: l’utilizzazione di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito;
(...)
p) traffico interno: il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunità per essere sbarcate o scaricate in tale territorio».
8 L’art. 718 del regolamento d’applicazione prevede:
«1. Il beneficio del regime dell’ammissione temporanea si applica ai veicoli stradali per uso commerciale.
2. Ai fini del presente articolo, per “veicoli” si intendono tutti i veicoli stradali, compresi i rimorchi che possono essere agganciati ai veicoli stessi.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, il beneficio del regime dell’ammissione temporanea previsto al paragrafo 1 è subordinato alla condizione che i veicoli siano:
(...)
d) utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità.
(…)
5. I veicoli di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità, alle condizioni di cui al paragrafo 3, per il tempo necessario ad effettuare le operazioni per le quali è chiesta l’ammissione temporanea, quali l’inoltro, lo sbarco o l’imbarco dei passeggeri, lo scarico e il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione.
(…)
7. In deroga al paragrafo 3:
(...)
c) i veicoli per uso commerciale [possono essere] utilizzati per il traffico interno, quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti, relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi, lo prevedano».
Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale
9 Il sig. Siig, che gestisce in qualità di singolo imprenditore un’impresa di trasporti in Polonia, dispone di tre motrici stradali. Il 25 maggio 2000 il Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (Ministero federale dei Trasporti, dell’Edilizia e dell’Alloggio) gli rilasciava un’autorizzazione per il trasporto internazionale di merci tra la Germania e la Polonia nonché per il transito, attraverso il territorio tedesco, della motrice recante il numero di immatricolazione polacco GWN 3247. Tale autorizzazione indicava come data di entrata il 4 giugno 2000, come luogo di scarico Viborg in Danimarca, come data del tragitto di ritorno il 6 giugno 2000 e come paese di scarico la Polonia.
10 La detta motrice e il semirimorchio recante il numero di immatricolazione polacco VB 4064 venivano introdotti il 4 giugno 2000 nel territorio doganale della Comunità. Le merci trasportate erano destinate ad un acquirente stabilito in Danimarca. Scaricate le merci, il semirimorchio veniva caricato, il 6 giugno 2000, a Flensburg (Germania) di merci destinate ad un’impresa stabilita a Varsavia (Polonia). Il 7 giugno 2000 il semirimorchio veniva parcheggiato sul terreno della società Agroservice a Penkun (Germania) e la motrice recante il numero di immatricolazione polacco GWN 3247 lasciava, senza tale semirimorchio, il territorio doganale della Comunità in direzione della Polonia. L’8 giugno 2000 un’altra motrice, recante il numero di immatricolazione polacco SML 3525, veniva introdotta nel territorio della Comunità. Tale motrice recuperava il semirimorchio di cui trattasi e lo trasportava, il 9 giugno 2000, attraverso l’ufficio doganale di Eberswalde (Germania), a Varsavia, ove esso giungeva presso il destinatario il 12 giugno 2000.
11 Con avviso di accertamento del 18 agosto 2000 lo Hauptzollamt chiedeva al sig. Siig, sulla base di una valutazione del valore della motrice recante il numero di immatricolazione polacco GWN 3247, dazi doganali dell’ammontare di DEM 2 240 e un’imposta sulla cifra d’affari all’importazione di DEM 2 598,40 per aver effettuato, il 7 giugno 2000, un trasporto di merci sul territorio tedesco. Essendo stata respinta la sua opposizione contro tale avviso di accertamento, il sig. Siig proponeva ricorso dinanzi al Finanzgericht (Germania). Quest’ultimo accoglieva tale ricorso in quanto il sig. Siig non aveva violato alcuno degli obblighi derivanti dal regime doganale dell’ammissione temporanea sotto il quale la motrice e il semirimorchio di cui trattasi erano stati posti separatamente attraversando la frontiera del territorio doganale della Comunità.
12 Secondo il Finanzgericht, il sig. Siig aveva rispettato l’art. 718, n. 3, lett. d), del regolamento d’applicazione, dato che l’elemento determinante per valutare la legittimità dell’attività considerata è il trasporto della merce per la quale il mezzo di trasporto è utilizzato. Infatti, conformemente all’art. 670, lett. p), del regolamento d’applicazione, si dovrebbe intendere, per «traffico interno», il trasporto di merci caricate all’interno del territorio doganale della Comunità per essere scaricate all’interno di questo stesso territorio. Ora, la motrice sarebbe stata utilizzata, con il semirimorchio, per effettuare, da una parte, un trasporto iniziato al di fuori del territorio doganale della Comunità e terminato in quest’ultimo e, dall’altra, un trasporto iniziato in tale territorio e terminato al di fuori di quest’ultimo. Il fatto che il semirimorchio sia stato parcheggiato per due giorni su un terreno a Penkun avrebbe solo brevemente interrotto il regime dell’ammissione temporanea.
13 Lo Hauptzollamt ha proposto un ricorso in cassazione («Revision») contro tale decisione facendo valere che, contrariamente alla tesi sostenuta dal Finanzgericht, il criterio determinante non è la sorte finale delle merci trasportate, ma il mezzo di trasporto concretamente utilizzato. Lo scarico di una motrice sarebbe determinato dal suo modo di costruzione specifico: si scaricherebbe il semirimorchio ovvero si staccherebbe quest’ultimo con le merci che esso contiene. Sarebbe vero che, nella fattispecie, il trasporto è stato solo interrotto per quanto riguarda il semirimorchio. Tuttavia, la motrice sarebbe stata scaricata a Penkun e sarebbe stata quindi utilizzata in violazione dell’art. 718, n. 3, lett. d), del regolamento d’applicazione.
14 Ritenendo che la controversia dinanzi ad esso pendente richiedesse l’interpretazione del regolamento di applicazione, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 718, n. 3, lett. d), in combinato disposto con l’art. 670, lett. p), del regolamento [d’applicazione] debba essere interpretato nel senso che vieta l’utilizzazione di una motrice stradale immatricolata al di fuori del territorio doganale della Comunità per il trasporto di un semirimorchio da un luogo situato all’interno del territorio doganale della Comunità in cui esso è caricato di merci ad un altro luogo situato all’interno del territorio doganale della Comunità in cui esso è solo parcheggiato per essere successivamente trasportato da un’altra motrice stradale presso il destinatario delle merci, stabilito al di fuori del territorio doganale della Comunità».
Sulla questione pregiudiziale
15 Al fine di rispondere alla questione proposta occorre rilevare, innanzi tutto, che l’art. 718, n. 3, lett. d), del regolamento d’applicazione figura sotto il punto a), intitolato «Mezzi di trasporto stradale», della sottosezione 1, «Casi e condizioni in cui può essere concessa l’ammissione temporanea in esonero totale», della sezione 3, «Ammissione temporanea dei mezzi di trasporto», del capitolo 5, dal titolo «Ammissione temporanea», mentre l’art. 670, lett. p), di questo stesso regolamento figura sotto la sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», del detto capitolo 5.
16 Ne discende che l’art. 718 del regolamento d’applicazione deve essere considerato come una disposizione speciale (lex specialis) rispetto all’art. 670 dello stesso regolamento, di modo che la prima disposizione prevale sulla seconda nelle situazioni che essa è specificamente diretta a disciplinare, ossia l’applicazione del regime dell’ammissione temporanea ad un mezzo di trasporto come quello di cui trattasi nella causa principale.
17 È importante ricordare poi che l’art. 718, n. 3, lett. d), del regolamento d’applicazione prevede che, perché un mezzo di trasporto stradale possa beneficiare del regime dell’ammissione temporanea, occorre che sia esclusivamente utilizzato per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità.
18 È chiaro quindi che il beneficio del regime dell’ammissione temporanea è direttamente in relazione all’effettuazione, da parte del veicolo di cui trattasi, di un’operazione di trasporto ben determinata, cioè un trasporto comprendente l’attraversamento della frontiera esterna del territorio doganale della Comunità da parte del detto veicolo e delle merci o persone trasportate.
19 Tale interpretazione è corroborata dagli artt. 718, n. 5, 722, n. 2 (per quanto riguarda i trasporti aerei), e 723, n. 2 (per quanto riguarda i trasporti marittimi), del regolamento d’applicazione da cui risulta che l’ammissione temporanea di un mezzo di trasporto è concessa solo per la durata necessaria alla realizzazione dell’operazione di trasporto per cui essa è stata richiesta.
20 Ne consegue che ad essere determinante è l’operazione di trasporto in sé, effettuata con il mezzo di trasporto controverso, e non la destinazione finale delle merci o delle persone trasportate.
21 Se è vero, come rileva la Commissione, che dalla definizione della nozione di «traffico interno», di cui all’art. 670, lett. p), del regolamento d’applicazione, risulta che la destinazione finale delle merci o delle persone trasportate attraverso un mezzo di trasporto è determinante per stabilire se si è in presenza di traffico interno, non è meno vero che il criterio pertinente per l’attribuzione del regime dell’ammissione temporanea a tale mezzo di trasporto resta, come risulta dall’art. 718, n. 3, lett. d), del regolamento d’applicazione, l’effettuazione di un trasporto transfrontaliero per mezzo del veicolo di cui trattasi.
22 A questo proposito, occorre precisare che, dato che l’ammissione temporanea è concessa per un’operazione di trasporto determinata da effettuarsi attraverso il veicolo che beneficia di tale misura, non basta che il detto veicolo provveda unicamente alla parte del tragitto da percorrere relativa al territorio doganale della Comunità. Tale veicolo deve provvedere all’attraversamento della frontiera del territorio doganale della Comunità da parte delle merci o delle persone trasportate e non può limitarsi all’inoltro delle dette merci o persone sino a tale frontiera.
23 Si deve constatare, infine, che l’interpretazione opposta, secondo la quale il criterio determinante per stabilire se il trasporto effettuato da un veicolo beneficiario dell’ammissione temporanea sia un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità dipende unicamente dalla circostanza che la merce, trasportata ad un dato momento dal veicolo di cui trattasi, abbia effettivamente attraversato la frontiera di tale territorio indipendentemente da tale veicolo e non è in relazione al simultaneo attraversamento di tale frontiera da parte del veicolo e della merce trasportata, priverebbe l’art. 718, n. 3, lett. d), del regolamento d’applicazione del suo effetto utile.
24 Infatti, nulla impedirebbe a un trasportatore di introdurre una motrice sotto il regime dell’ammissione temporanea e di utilizzarla esclusivamente per effettuare trasporti all’interno del territorio doganale della Comunità a partire dal momento in cui è certo che i semirimorchi trainati nonché il loro carico sono vuoi in provenienza dal territorio non comunitario vuoi a destinazione di esso.
25 Tuttavia, occorre aggiungere, da una parte, che in applicazione dell’art. 204 del codice doganale non sorge alcun debito doganale se è accertato che il comportamento imputato al dichiarante è rimasto senza alcuna conseguenza reale sul corretto funzionamento del regime doganale controverso. D’altra parte, anche nel caso in cui un debito doganale sorga in applicazione di tale disposizione, il codice doganale prevede, all’art. 239, una procedura che consente ad un dichiarante come quello di cui trattasi nella causa principale di ottenere, a talune condizioni, lo sgravio o il rimborso dei dazi controversi.
26 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che gli artt. 718, n. 3, lett. d), e 670, lett. p), del regolamento d’applicazione devono essere interpretati nel senso che vietano l’utilizzazione di una motrice stradale immatricolata fuori del territorio doganale della Comunità per il trasporto di un semirimorchio da un luogo situato all’interno del territorio doganale della Comunità in cui esso è caricato di merci ad un altro luogo situato all’interno del territorio doganale della Comunità in cui esso è solo parcheggiato per essere successivamente trasportato da un’altra motrice stradale presso il destinatario delle merci, stabilito fuori del territorio doganale della Comunità.
Sulle spese
27 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
Gli artt. 718, n. 3, lett. d), e 670, lett. p), del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993 n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che vietano l’utilizzazione di una motrice stradale immatricolata fuori del territorio doganale della Comunità per il trasporto di un semirimorchio da un luogo situato all’interno del territorio doganale della Comunità in cui esso è caricato di merci ad un altro luogo situato all’interno del territorio doganale della Comunità in cui esso è solo parcheggiato per essere successivamente trasportato da un’altra motrice stradale presso il destinatario delle merci, stabilito fuori del territorio doganale della Comunità.
Firme
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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