Cause riunite C-281/03 e C-282/03
Cindu Chemicals BV e altri
e
Arch Timber Protection BV
contro
College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Direttiva 76/769/CEE — Sostanze pericolose — Possibilità per gli Stati membri di porre condizioni supplementari per l’immissione sul mercato e l’uso di un prodotto biocida il cui principio attivo costituisce oggetto di limitazioni di uso da parte della direttiva — Prodotti preservanti del legno contenenti distillato di olio di catrame (carbolinoleo e creosoto) — Prodotti preservanti del legno contenenti rame, cromo e arsenico»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 17 marzo 2005
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 settembre 2005
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Limitazione dell’immissione sul mercato e dell’uso di sostanze e preparati pericolosi — Direttiva 76/769 — Carattere esaustivo delle disposizioni — Impossibilità per uno Stato membro di stabilire altre condizioni — Eccezioni possibili in caso di applicazione di disposizioni comunitarie specifiche
(Direttiva del Consiglio 76/769, come modificata dalla direttiva 94/60/CE)
La direttiva 76/769, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/60, deve essere interpretata nel senso che non consente ad uno Stato membro di assoggettare a condizioni diverse da quelle che essa prevede l’immissione sul mercato e l’uso di un biocida il cui principio attivo figura nel suo allegato I, con riserva dell’applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia che prevedono condizioni specifiche per questo prodotto.
(v. punto 49 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
15 settembre 2005 (*)
«Direttiva 76/769/CEE – Sostanze pericolose – Possibilità per gli Stati membri di porre condizioni supplementari per l’immissione sul mercato e l’uso di un prodotto biocida il cui principio attivo costituisce oggetto di limitazioni di uso da parte della direttiva – Prodotti preservanti del legno contenenti distillato di olio di catrame (carbolinoleo e creosoto) – Prodotti preservanti del legno contenenti rame, cromo e arsenico»
Nei procedimenti riuniti C-281/03 e C-282/03,
aventi ad oggetto domande di pronunce pregiudiziali proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) con decisioni 26 giugno 2003, pervenute in cancelleria il 30 giugno 2003, nelle cause tra
Cindu Chemicals BV (C-281/03),
Rütgers VFT AG,
Touwen & Co. BV,
Pearl Paint Holland BV,
Elf Atochem Nederland BV,
Zijlstra & Co. Verf BV,
Chemische Producten Struyk & Co. BV,
Van Swaay Schijndel BV,
Houtbereiding G. Rozendaal BV,
Arch Timber Protection BV (C-282/03)
e
College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen,
in presenza di:
Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris e G. Arestis (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 gennaio 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Cindu Chemicals BV e a., dal sig. N.S.J. Koeman, advocaat;
– per l’Arch Timber Protection BV, dai sigg. J.P.L. van Marissing e N.G. Engering, advocaten;
– per il College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, dal sig. R.J.M. van den Tweel, advocaat;
– per la Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal, dal sig. F.F. Scheffer, advocaat;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle H.G. Sevenster e J.G.M. van Bakel, in qualità di agenti;
– per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra F. Simonetti e dal sig. M. van Beek, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/60/CE (GU L 365, pag. 1).
2 Queste domande sono state presentate nell’ambito di controversie che oppongono, da un lato, Cindu Chemicals BV, Rütgers VFT AG, Touwen & Co. BV, Pearl Paint Holland BV, Elf Atochem Nederland BV, Zijlstra & Co. Verf BV, Chemische Producten Struyk & Co. BV, Van Swaay Schijndel BV, Houtbereiding G. Rozendaal BV e, dall’altro, Arch Timber Protection BV al College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (organismo preposto all’autorizzazione degli antiparassitari; in prosieguo: il «CTB») relativamente a decisioni di autorizzazione di immissione sul mercato e di uso di sostanze pericolose.
Ambito normativo
La normativa comunitaria
La direttiva 76/769
3 La direttiva 76/769, adottata sulla base dell’art. 100 del Trattato CEE (divenuto art. 100 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 94 CE), stabilisce norme che limitano l’immissione sul mercato e l’uso di talune sostanze e preparati pericolosi. In base ai ‘considerando’ dal primo al quinto, questa direttiva persegue diversi obiettivi, ossia la salvaguardia della popolazione ed in particolare delle persone che usano queste sostanze, la protezione dell’ambiente e della qualità della vita dell’essere umano, nonché la soppressione degli ostacoli agli scambi che derivano dalle regolamentazioni nazionali esistenti in materia le quali, poiché presentano differenze per quanto riguarda le condizioni di immissione sul mercato e di uso delle dette sostanze, hanno un’incidenza diretta sull’istituzione e sul funzionamento del mercato interno.
4 L’art. 1 di questa direttiva precisa che, fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia, tale direttiva concerne le restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso di sostanze e preparati pericolosi il cui elenco figura nel suo allegato I. L’art. 2 della detta direttiva stabilisce che «gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché le sostanze e i preparati pericolosi elencati in allegato possano essere immessi sul mercato od utilizzati soltanto alle condizioni ivi previste».
5 L’allegato I della direttiva 76/769 elenca le sostanze e i preparati pericolosi nonché le restrizioni all’immissione sul mercato o all’uso di questi. Tale allegato è stato modificato più volte, in particolare altre sostanze e preparati pericolosi vi sono stati aggiunti.
6 La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/677/CEE, recante ottava modifica della direttiva 76/769 (GU L 398, pag. 19), ha aggiunto a tale allegato I, punto 20, i componenti dell’arsenico. Questi ultimi, in forza di questo punto 20, n. 1, lett. b), non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nella protezione del legno. In questo caso, il divieto non si applica tuttavia alle soluzioni di sali inorganici del tipo RCA (rame‑cromo‑arsenico) utilizzati negli impianti industriali per l’impregnazione del legno sottovuoto o sottopressione. Inoltre, gli Stati membri possono autorizzare, sul proprio territorio, l’uso di preparati DFA (dinitrofenolo‑fluoruro‑arsenico) per il ritrattamento in situ dei pali di legno già installati delle linee aeree. Tali preparati devono essere messi in opera sotto vuoto o sotto pressione da utilizzatori professionali. Infine, il detto punto 20, n. 2, precisa che questi stessi componenti «non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione».
7 La direttiva 94/60 ha aggiunto all’allegato I, punto 32, della direttiva 76/769 le sostanze e preparati contenenti creosoto, olio di creosoto o distillati di catrame o di carbone. Il punto 32.1 di questo allegato prevede che queste sostanze non possono essere utilizzate per il trattamento del legno se contengono una concentrazione di benzo‑a‑pirene superiore allo 0,005% in massa e/o una concentrazione di fenoli estraibili in acqua superiore al 3% in massa. Inoltre, è vietata l’immissione sul mercato del legno trattato con queste sostanze. In deroga, queste sostanze possono, in forza di questo punto 32.1, sub i), essere utilizzate per il trattamento del legno in impianti industriali se contengono concentrazioni di benzo‑a‑pirene e di fenoli estraibili in acqua inferiori ai limiti sopra menzionati. Infine, in base al detto punto 32.1, sub ii), il legno trattato in conformità a questo stesso punto, sub i), e che viene immesso sul mercato per la prima volta può essere impiegato solo per usi professionali e industriali, ad esempio nel settore delle ferrovie.
La direttiva 98/8/CE
8 La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1) mira ad istituire un quadro regolamentare relativo all’autorizzazione e all’immissione sul mercato di biocidi negli Stati membri nonché, a livello comunitario, un elenco positivo di principi attivi che possono essere usati nei biocidi.
9 Al ventiseiesimo ‘considerando’ della direttiva 98/8 si precisa che «per la piena attuazione della presente direttiva, in particolare del programma di riesame, saranno necessari alcuni anni; che nel frattempo la direttiva 76/769/CEE fornisce un quadro per integrare la compilazione dell’elenco positivo, limitando l’immissione sul mercato e l’impiego di alcuni prodotti e principi attivi o gruppi di essi».
10 L’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 98/8 definisce «i biocidi», ai fini di tale direttiva, come «i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi presenti nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici». Questa disposizione prevede inoltre che nell’allegato V di tale direttiva figura un elenco esauriente di 23 tipi di prodotti, corredato di una serie indicativa di descrizioni per ogni tipo.
11 L’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 98/8 stabilisce che gli Stati membri autorizzano un biocida soltanto «se il suo o i suoi principi attivi sono elencati negli allegati I o I A e i requisiti ivi stabiliti sono soddisfatti».
12 L’art. 16, n. 1, della detta direttiva che istituisce un regime transitorio è così formulato:
«In ulteriore deroga all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafi 2 e 4, e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, uno Stato membro può, per un periodo di 10 anni [dal 14 maggio 2000] continuare ad applicare la sua disciplina o la sua prassi vigenti in materia di immissione di biocidi sul mercato. Esso può, in particolare, secondo le norme nazionali, autorizzare l’immissione sul mercato nel proprio territorio di biocidi contenenti principi attivi non elencati nell’allegato I o I A per il tipo di prodotto in questione. Tali principi attivi devono trovarsi già in commercio [al 14 maggio 2000] quali principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli definiti nell’articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d)».
La normativa nazionale
13 La legge olandese del 1962 sui pesticidi (Bestrijdingsmiddelenwet 1962, Stb. 1962, n. 288; in prosieguo: la «legge del 1962») prevede un regime di autorizzazione per l’immissione sul mercato e l’uso dei pesticidi. A tal riguardo il suo art. 1b istituisce il CTB, organo amministrativo autonomo, che ha come compito quello di statuire, in applicazione della detta legge, sulle domande di autorizzazione di pesticidi e, eventualmente, di determinare la durata di validità delle autorizzazioni concesse.
14 Ai sensi dell’art. 2 della legge del 1962, è vietato fornire, detenere o avere in magazzino, introdurre o usare sul territorio del Regno dei Paesi Bassi un pesticida che non risulta essere autorizzato in forza di tale legge. L’art. 3 della detta legge precisa che un pesticida è autorizzato solo se soddisfa i requisiti indicati dettagliatamente in tale articolo e all’art. 3a della stessa legge.
15 In forza dell’art. 4 della legge del 1962, la presentazione di una domanda di autorizzazione o di proroga di autorizzazione di un pesticida deve rispettare talune regole formali riportate essenzialmente nel regolamento del 1995 relativo all’autorizzazione dei pesticidi (Regeling toelating bestrijdingsmiddelen 1995, Stcrt. 1995, n. 41) e questa domanda viene esaminata solo se è corredata da un fascicolo completo, in base ai criteri determinati da questa legge e in forza di quest’ultima.
16 Sulla base dell’art. 7 della legge del 1962, il CTB decide di revocare l’autorizzazione di cui all’art. 4 di questa legge in particolare quando non sono o non sono più soddisfatti i requisiti indicati dagli artt. 3 e 3a della detta legge o in forza degli stessi. Tuttavia, ai sensi dell’art. 8 della stessa legge, gli interessati possono presentare un ricorso contro una tale decisione dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven.
17 Infine, il decreto che disciplina le condizioni in materia di autorizzazione ambientale dei biocidi (Besluit milieutoelatingseisen niet-landbouwbestrijdingsmiddelen, Stb. 1998, n. 499), adottato nel 1998 sulla base dell’art. 3a della legge del 1962, richiede che il principio attivo di un biocida sia assoggettato ad una valutazione dei rischi in modo da prendere i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’ambiente.
Le cause principali e la questione pregiudiziale
18 La controversia all’origine della causa C‑281/03 riguarda biocidi, ossia pesticidi per uso non agricolo, contenenti distillati di olio di catrame di litantrace (carbolinoleo e creosoto) come principio attivo, i quali sono utilizzati come preservanti del legno. Distillati di olio di catrame sono menzionati all’allegato I, punto 32, della direttiva 76/769, come modificata dalla direttiva 94/60 (in prosieguo: la «direttiva 76/769»).
19 Nel febbraio 1996, il CTB ha comunicato ai ricorrenti nella causa principale, titolari di autorizzazioni relative a biocidi contenenti distillati di olio di catrame, il suo intento, da un lato, di porre fine, alla scadenza di un termine di tre anni, all’autorizzazione rilasciata per quanto riguarda i preservanti del legno nel caso in cui il legno trattato potesse entrare in diretto contatto con l’acqua (in particolare con le acque sotterranee) e, dall’altro, di prorogare di cinque anni l’autorizzazione concessa per gli altri usi in ambiente asciutto, a condizione che dati più precisi gli fossero trasmessi dai titolari delle dette autorizzazioni. Successivamente, i ricorrenti nella causa principale hanno presentato al CTB domande di proroga di talune autorizzazioni in scadenza.
20 Il 1° ottobre 1999, il CTB ha deciso di prorogare fino al 1° luglio 2001 le autorizzazioni relative agli usi in ambiente asciutto dei preservanti del legno a base di carbolinoleo e creosoto.
21 Nel corso del 2000, il CTB ha comunicato ai ricorrenti nella causa principale, da un lato, che la valutazione dell’ammissibilità dei detti prodotti doveva essere il più possibile conforme a quella effettuata a livello comunitario nell’ambito della direttiva 98/8 e, dall’altro, che, per ottenere una proroga delle autorizzazioni relative a queste sostanze oltre il 1° luglio 2001, le imprese interessate dovevano trasmettergli un fascicolo completo contenente dati più precisi relativi sia agli effetti di questi prodotti sull’ambiente e alla tossicologia umana sia ai rischi incorsi dagli utilizzatori delle dette sostanze.
22 Il 27 luglio 2001, il CTB ha deciso, con effetto retroattivo al 1° luglio dello stesso anno, di prorogare fino al 1° novembre 2001 le autorizzazioni concesse per quanto riguarda i biocidi a base di distillati di olio di catrame.
23 Il 25 ottobre 2001, il CTB ha adottato, in forza della legge del 1962, decisioni con cui venivano archiviate le domande di proroga delle autorizzazioni relative a taluni prodotti preservanti del legno a base di carbolinoleo e di creosoto, poiché i relativi fascicoli erano incompleti. Con lettera 9 novembre 2001, i ricorrenti nella causa principale hanno impugnato le dette decisioni dinanzi al CTB facendo valere principalmente il motivo basato sul fatto che la procedura relativa alla domanda di proroga delle autorizzazioni, prevista da questa legge, è incompatibile con la direttiva 76/769.
24 Con decisione 28 giugno 2002, il CTB ha respinto in quanto infondati i reclami presentati contro le sue decisioni del 25 ottobre 2001 dai ricorrenti nella causa principale interessati. Il 7 agosto 2002, i detti ricorrenti hanno presentato un ricorso contro questa decisione di rigetto dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven, il quale ha adito la Corte in via pregiudiziale.
25 La controversia all’origine della causa C‑282/03 riguarda un biocida utilizzato per la protezione del legno, denominato «Superwolmanzout‑CO», contenente componenti di RCA, per il quale il CTB aveva concesso alla Arch Timber Protection BV un’autorizzazione valida fino al 1° giugno 2005. Questi componenti sono menzionati nell’allegato I, punto 20, della direttiva 76/769.
26 Con decisioni 31 agosto e 14 settembre 2001, il CTB, sulla base dell’art. 7 della legge del 1962, ha revocato a decorrere dal 14 marzo 2002 l’autorizzazione rilasciata a questa società per quanto riguarda il Superwolmanzout‑CO e ha respinto la domanda di proroga dell’autorizzazione relativa a questo prodotto presentata nel 1997 dalla detta società. Con lettera 11 ottobre 2001, quest’ultima ha impugnato queste decisioni dinanzi al CTB.
27 Il 2 agosto 2002, il CTB ha respinto in quanto infondati i reclami presentati dalla Arch Timber Protection BV contro queste decisioni del 31 agosto e 14 settembre 2001. Il 6 agosto 2002, l’interessata ha presentato un ricorso contro questa decisione di rigetto dinanzi al College van Beroep voor het bedrijfsleven, il quale ha adito la Corte in via pregiudiziale.
28 Nelle due cause principali, i ricorrenti sostengono che, poiché i prodotti in questione soddisfano le condizioni di immissione sul mercato e di uso stabilite dalla direttiva 76/769, tale direttiva conferisce loro un diritto a beneficiare di un’autorizzazione relativamente a questi prodotti. Secondo il giudice del rinvio, con questo argomento viene sollevata la questione se la detta direttiva preveda regole esaurienti concernenti le sostanze che essa riguarda o, invece, lasci agli Stati membri la possibilità di stabilire in materia condizioni aggiuntive a livello nazionale, quali quelle previste dalla legge del 1962.
29 Ritenendo che la direttiva 76/769 non risolva chiaramente la questione se gli Stati membri possano imporre, per l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze menzionate all’allegato I della detta direttiva, requisiti diversi da quelli previsti da questa stessa direttiva, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha deciso, in ciascuna delle presenti cause, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la direttiva [76/769] consenta ad uno Stato membro di stabilire requisiti supplementari per l’immissione sul mercato e l’impiego di un biocida la cui sostanza attiva è contemplata dall’allegato I di detta direttiva».
30 Con ordinanza del presidente della Corte 28 agosto 2003, le cause C‑281/03 e C‑282/03 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulla questione pregiudiziale
31 È pacifico che i biocidi di cui trattasi nella causa principale rientrano nei punti 20 e 32 dell’allegato I della direttiva 76/769.
32 Tuttavia, il CTB, la Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal (fondazione Maas e Waal per la conservazione dell’ambiente vivente e della natura; in prosieguo: la «fondazione»), nonché i governi olandese e danese sostengono che l’uso dei biocidi di cui trattasi nella causa principale è disciplinato dalla direttiva 98/8, la quale, poiché costituisce una lex specialis che prevale sulla direttiva 76/769 di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, consente agli Stati membri di porre, in ogni caso, condizioni più restrittive per l’immissione sul mercato e l’uso dei prodotti di cui trattasi.
33 In quanto la direttiva 76/769 contiene disposizioni relative ai biocidi di cui trattasi nella causa principale, che rispondono alla definizione di cui all’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 98/8 e per i quali quest’ultima costituisce, infatti, una disciplina specifica, spetta alla Corte pronunciarsi, in via preliminare, sul nesso esistente tra queste due direttive e, in particolare, determinare l’incidenza che avrebbe, nella fattispecie, la seconda di queste direttive sull’applicazione della prima.
34 A tal riguardo, occorre ricordare che l’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 98/8 prevede che gli Stati membri autorizzano un biocida solo se il suo o i suoi principi attivi sono elencati negli allegati I o I A di tale direttiva e i requisiti stabiliti nei detti allegati sono soddisfatti.
35 Ora, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, è accertato che, alle date dei fatti di cui alla causa principale, gli allegati I e I A della direttiva 98/8 non erano stati ancora adottati. Di conseguenza, gli Stati membri non potevano in alcun modo disciplinare l’autorizzazione dei biocidi di cui trattasi basandosi su tale direttiva, in quanto l’armonizzazione prevista da quest’ultima non era stata ancora pienamente realizzata a tali date (v., in tal senso, sentenza 15 luglio 2004, causa C‑443/02, Schreiber, Racc. pag. I‑7275, punto 20).
36 Per il resto, anche se l’art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 prevede un periodo transitorio di dieci anni durante il quale gli Stati membri possono continuare ad applicare il loro regime vigente di immissione sul mercato dei biocidi, tuttavia questi Stati devono anche continuare a rispettare le altre disposizioni del diritto comunitario. A tal riguardo, dal ventiseiesimo considerando della direttiva risulta che, in attesa dell’attuazione integrale di quest’ultima, prevista su diversi anni, la direttiva 76/769 fornisce un quadro complementare per la compilazione di un elenco positivo dei principi attivi che possono essere utilizzati in biocidi limitando la commercializzazione e l’uso di taluni di essi nonché di taluni prodotti. Inoltre, l’art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 98/8 prevede che quest’ultima si applica «fatte salve le pertinenti disposizioni comunitarie o le misure adottate in conformità di queste ultime, in particolare [della direttiva 76/769]».
37 Ne deriva che, durante questo periodo transitorio, se uno Stato membro intende disciplinare l’immissione sul mercato o l’uso di prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 76/769, le sue norme interne devono essere conformi a questa direttiva.
38 Da tutto quanto precede deriva che, contrariamente a quanto sostengono il CTB, la fondazione, nonché i governi olandese e danese, la direttiva 98/8 non può, nella fattispecie, avere incidenza sull’applicazione della direttiva 76/769.
39 Occorre quindi, come chiede il giudice del rinvio, analizzare il grado di armonizzazione realizzato dalla direttiva 76/769 al fine di determinare se quest’ultima autorizzi gli Stati membri a fissare condizioni aggiuntive a livello nazionale, quali quelle previste dalla legge del 1962, per l’immissione sul mercato e l’uso di un biocida il cui principio attivo figura nell’allegato I di questa direttiva.
40 Secondo la fondazione e i governi olandese e danese, la detta direttiva, che opera unicamente un’armonizzazione minima, consente agli Stati membri di imporre requisiti supplementari.
41 A tal riguardo occorre ricordare, da un lato, che la direttiva 76/769 è basata sull’art. 100 del Trattato CEE e che le modifiche successivamente apportate a quest’ultima dalle direttive 89/677 e 94/60, che inseriscono nel suo allegato I i punti 20 e 32 concernenti l’arsenico e il creosoto, hanno rispettivamente come fondamento normativo l’art. 100 A del Trattato CEE (divenuto art. 100 A del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE) e l’art. 100 A del Trattato CE. Questi articoli mirano all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri al fine dell’istituzione e del funzionamento del mercato interno.
42 D’altra parte, dal quarto e quinto ‘considerando’ della direttiva 76/769 risulta che quest’ultima costituisce una misura di armonizzazione mirante ad eliminare gli ostacoli agli scambi che derivano dall’esistenza di regolamentazioni nazionali divergenti in materia che hanno un’incidenza diretta sull’istituzione e sul funzionamento del mercato interno.
43 Pertanto, sia dal suo fondamento normativo sia dai suoi ‘considerando’ risulta che la detta direttiva ha come obiettivo l’eliminazione degli ostacoli agli scambi delle sostanze di cui trattasi nelle cause principali nell’ambito del mercato interno.
44 Ora, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, l’obiettivo della direttiva 76/769 non potrebbe essere realizzato se gli Stati membri fossero liberi di ampliare gli obblighi da essa previsti. Le disposizioni di questa direttiva hanno un carattere esauriente e il mantenimento o l’adozione da parte degli Stati membri di misure diverse da quelle previste dalla detta direttiva sono incompatibili con l’obiettivo di quest’ultima (v., in tal senso, sentenze 5 aprile 1979, causa 148/78, Ratti, Racc. pag. 1629, punti 25‑27, e 14 ottobre 1987, causa 278/85, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 4069, punto 22).
45 Una tale interpretazione della direttiva 76/769 è del resto corroborata dall’art. 2 di quest’ultima, che stabilisce che «gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché le sostanze e i preparati pericolosi elencati in allegato possano essere immessi sul mercato od utilizzati soltanto alle condizioni ivi previste». Dalla formulazione di quest’articolo risulta pertanto che, qualora una sostanza o un prodotto figuri nell’allegato della detta direttiva, i soli requisiti ai quali gli Stati membri possono assoggettare la loro commercializzazione o il loro impiego sono quelli fissati nel detto allegato.
46 Tuttavia, secondo il suo art. 1, la direttiva 76/769 riguarda le restrizioni apportate alla commercializzazione e all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi cui essa si riferisce, «fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia». Di conseguenza, qualora si applichino altre disposizioni comunitarie che prevedono requisiti specifici relativi all’immissione sul mercato e all’uso delle dette sostanze e preparati, occorre prenderle in considerazione.
47 Infine, va precisato che, nel caso di una direttiva basata sull’art. 95 CE, se uno Stato membro intende tuttavia mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla direttiva di armonizzazione che riguardano, in particolare, la tutela dell’ambiente, esso ha la possibilità, in forza dei nn. 4 o 5 di tale articolo, di notificare alla Commissione delle Comunità europee queste disposizioni e i motivi del loro mantenimento o della loro introduzione.
48 Ora, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 76 delle sue conclusioni, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto e ottenuto due volte dalla Commissione che essa adotti, in applicazione dell’art. 95 CE, decisioni concernenti taluni aspetti della sua normativa sul creosoto, anche se estranei alle disposizioni nazionali di cui trattasi nella causa principale.
49 In tale contesto, occorre risolvere la questione posta dichiarando che la direttiva 76/769 dev’essere interpretata nel senso che non consente ad uno Stato membro di assoggettare a condizioni diverse da quelle che essa prevede l’immissione sul mercato e l’uso di un biocida il cui principio attivo figura nel suo allegato I, con riserva dell’applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia che prevedono condizioni specifiche per questo prodotto.
Sulle spese
50 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
La direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/60/CE, deve essere interpretata nel senso che non consente ad uno Stato membro di assoggettare a condizioni diverse da quelle che essa prevede l’immissione sul mercato e l’uso di un biocida il cui principio attivo figura nel suo allegato I, con riserva dell’applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia che prevedono condizioni specifiche per questo prodotto.
Firme
* Lingua processuale: l'olandese.
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