Causa C-295/03 P
Alessandrini Srl e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Banane — Importazione dai paesi terzi — Regolamento (CE) n. 2362/98 — Titoli di importazione di banane provenienti dagli Stati ACP — Misure ai sensi dell’art. 20, lett. d), del regolamento (CEE) n. 404/93 — Responsabilità extracontrattuale della Comunità»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 12 aprile 2005
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 30 giugno 2005
Massime della sentenza
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Insufficienza di motivazione — Ricorso diretto ad accertare la responsabilità extracontrattuale della Comunità — Illegittimità del regolamento n. 2362/98 asseritamente all’origine del danno fatto valere — Sentenza che non esamina la pretesa illegittimità — Ricorso fondato
2. Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illiceità — Danno — Nesso di causalità
(Art. 288, secondo comma, CE)
3. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime delle importazioni — Contingente tariffario — Instaurazione e ripartizione — Delega della competenza di esecuzione alla Commissione comportante un ampio margine discrezionale da parte di quest’ultima — Insussistenza di errore manifesto di valutazione
[Art. 211 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, artt. 19, n. 1, e 20; regolamento (CE) della Commissione n. 2362/98]
4. Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Restrizioni — Ammissibilità — Presupposti — Organizzazione comune dei mercati — Contingenti tariffari in materia d’importazione di banane — Diritto di proprietà — Diritto acquisito — Libero esercizio delle attività professionali — Violazione — Insussistenza
(Art. 33 CE; regolamento del Consiglio n. 404/93; regolamento della Commissione n. 2362/98)
5. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Titoli di importazione — Attribuzione di quantitativi di riferimento — Garanzia della disponibilità dei detti quantitativi di riferimento e del diritto di esportare tali quantitativi — Insussistenza
1. Per poter escludere qualsiasi responsabilità della Commissione, incombe al Tribunale, nell’ambito di un ricorso diretto ad accertare la responsabilità extracontrattuale della Comunità, di verificare se, al di là delle difficoltà incontrate dalle ricorrenti per utilizzare pienamente i loro quantitativi di riferimento e i loro titoli di importazione, la causa del danno da esse lamentato non risieda proprio nella pretesa illegittimità del regolamento n. 2362/98, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 404/93 con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità, e, in particolare, nel metodo di gestione unificata dei contingenti tariffari istituito dalla Commissione, metodo che sarebbe stato direttamente all’origine delle difficoltà commerciali incontrate dagli operatori tradizionali dei paesi terzi, i quali sarebbero stati infine costretti ad importare banane ACP.
Una siffatta verifica si impone al Tribunale tanto più in quanto la pretesa illegittimità del detto regolamento costituisce un elemento essenziale dell’argomento svolto nei rispettivi ricorsi delle ricorrenti, le quali hanno cercato di dimostrare le ripercussioni negative che tale normativa avrebbe prodotto sull’attività economica delle imprese tradizionalmente importatrici di banane di paesi terzi, in considerazione delle difficoltà dalle medesime incontrate nell’approvvigionarsi di banane ACP.
Al riguardo, astenendosi dall’esame se la pretesa illegittimità del regolamento n. 2362/98 possa essere all’origine del danno lamentato, il Tribunale motiva insufficientemente la sua sentenza.
(v. punti 57-59)
2. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato.
(v. punto 61)
3. Dal contesto del Trattato, nel quale l’art. 211 CE deve essere considerato, nonché dalle esigenze concrete risulta che la nozione di attuazione deve essere interpretata in senso lato. Poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l’andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuire alla Commissione ampi poteri. Di conseguenza, i limiti della competenza di questa devono essere definiti, in particolare, con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell’organizzazione di mercato di cui trattasi.
In materia agricola, la Commissione è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per l’attuazione della disciplina di base, purché essi non siano contrastanti con tale disciplina o con le norme di applicazione stabilite dal Consiglio.
Poiché il regolamento n. 2362/98, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 404/93 con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità, è stato adottato dalla Commissione sul fondamento degli artt. 19, n. 1, e 20 del regolamento n. 404/93, che gli conferiscono il compito di stabilire misure di gestione dei contingenti tariffari che tengano conto dei flussi di scambi tradizionali, di adottare le particolari misure che possono rendersi necessarie per agevolare la transizione dal regime di importazione valido dal 1° luglio 1993 al regime introdotto dal titolo IV del regolamento n. 404/93 e di adottare le misure occorrenti per adempiere gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi dalla Comunità conformemente all’art. 300 CE, le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione abbia violato la normativa di base vigente in materia ovvero che, nella scelta delle modalità di applicazione, abbia manifestamente oltrepassato i limiti del potere discrezionale attribuitole dal Consiglio.
(v. punti 74-77, 81)
4. Sia il diritto di proprietà sia la libertà di esercizio delle attività professionali fanno parte dei principi generali del diritto comunitario. Tali principi non costituiscono tuttavia prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all’applicazione del diritto di proprietà e al libero esercizio di un’attività professionale, in particolare nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.
Per quanto attiene, da un lato, al diritto di proprietà degli operatori di banane di paesi terzi, tale diritto non è messo in discussione dall’istituzione del contingente comunitario e dalle regole di ripartizione di quest’ultimo. Infatti, nessun operatore economico può rivendicare un diritto di proprietà su una quota di mercato da esso detenuta in un momento precedente l’istituzione di un’organizzazione comune dei mercati, dato che tale quota di mercato costituiva soltanto una posizione economica temporanea, esposta all’alea di un mutamento di circostanze. Un operatore economico non può, a maggior ragione, far valere un diritto acquisito o persino il legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione in atto che può essere modificata da decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie nell’ambito del loro potere discrezionale.
Per quanto riguarda, d’altro canto, la pretesa violazione del libero esercizio delle attività professionali, l’istituzione di un metodo di gestione unificata dei contingenti tariffari, come quello previsto dal regolamento n. 2362/98, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 404/93 con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità, è effettivamente tale da modificare la posizione concorrenziale degli importatori di banane di paesi terzi tenuto conto che, in applicazione di tale metodo, tutti gli operatori, senza distinzioni, possono importare banane, a prescindere dalla loro origine. Tuttavia, se gli importatori di banane di paesi terzi in tal modo risultano in concorrenza con gli importatori di banane ACP, essi non subiscono più la riduzione del 30% delle loro importazioni, prevista dal regime previgente, a favore degli importatori di banane ACP di categoria B. Inoltre, nell’ambito del nuovo regime è loro parimenti consentito di procurarsi banane ACP dato che le difficoltà invocate nel reperire fornitori capaci di far fronte all’approvvigionamento di banane ACP non sono tali da rimettere in discussione la legittimità di un regime che riconosce loro proprio il diritto di importare tali banane nell’ambito del contingente comunitario. In ogni caso, le restrizioni alla facoltà di importare le banane dai paesi terzi, conseguenti all’apertura di qualsiasi contingente doganale e al suo meccanismo di ripartizione, sono inerenti all’istituzione di un’organizzazione comune di mercato volta a garantire la salvaguardia degli obiettivi sanciti dall’art. 33 CE e l’osservanza degli obblighi internazionali assunti dalla Comunità. Restrizioni siffatte non sono pertanto idonee a pregiudicare indebitamente il libero esercizio delle attività professionali degli operatori tradizionali di banane di paesi terzi.
(v. punti 86, 88-91)
5. Un quantitativo di riferimento attribuito ad un operatore nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato rappresenta il quantitativo massimo a concorrenza del quale tale operatore può presentare, nel corso di un determinato anno, domande di titoli di importazione per beneficiare dei diritti connessi ad un contingente tariffario. L’attribuzione di quantitativi di riferimento non garantisce quindi la disponibilità dei quantitativi medesimi né il diritto per gli operatori di esportare effettivamente verso la Comunità tutti i quantitativi attribuiti nell’ambito del contingente tariffario.
(v. punto 87)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
30 giugno 2005 (*)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Banane – Importazione dai paesi terzi – Regolamento (CE) n. 2362/98 – Titoli di importazione di banane provenienti dagli Stati ACP – Misure ai sensi dell’art. 20, lett. d), del regolamento (CEE) n. 404/93 – Responsabilità extracontrattuale della Comunità»
Nel procedimento C‑295/03 P,
avente ad oggetto un ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 2 luglio 2003,
Alessandrini Srl, con sede in Treviso,
Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc, con sede in Brescia,
Arpigi SpA, con sede in Padova,
Bestfruit Srl, con sede in Milano,
Co-Frutta SpA, con sede in Padova,
Co-Frutta Soc. coop. arl, con sede in Padova,
Dal Bello SIFE Srl, con sede in Padova,
Frigofrutta Srl, con sede in Palermo,
Garletti Snc, con sede in Bergamo,
London Fruit Ltd, con sede in Londra (Regno Unito),
rappresentate dagli avv.ti W. Viscardini Donà e G. Donà, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado.
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), G. Arestis e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 febbraio 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 aprile 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso, le società Alessandrini Srl, Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc, Arpigi SpA, Bestfruit Srl, Co-Frutta SpA, Co-Frutta Soc. coop. arl, Dal Bello SIFE Srl, Frigofrutta Srl, Garletti Snc e London Fruit Ltd chiedono alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 aprile 2003, cause riunite T‑93/00 e T‑46/01, Alessandrini e a./Commissione (Racc. pag. II‑1635; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stato respinto il ricorso, proposto dalle dette società, diretto all’annullamento, da un lato, della lettera della Commissione delle Comunità europee 26 gennaio 2000, n. 02418, nonché al risarcimento del danno subìto per effetto della lettera medesima (causa T‑93/00) e, dall’altro, della lettera della Commissione 8 dicembre 2000, AGR 030905, nonché al risarcimento del danno loro derivato per effetto della lettera stessa (causa T‑46/01).
Contesto normativo
Il regolamento (CEE) n. 404/93
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), sostituiva, al titolo IV, a decorrere dal 1º luglio 1993, un regime comune di scambi con i paesi terzi ai diversi regimi nazionali. Veniva effettuata una distinzione tra le «banane comunitarie», raccolte nella Comunità, e le «banane di paesi terzi», provenienti da paesi terzi diversi dagli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP»), le «banane ACP tradizionali» e le «banane ACP non tradizionali». Le banane ACP tradizionali e le banane ACP non tradizionali (in prosieguo: le «banane ACP») corrispondevano ai quantitativi di banane esportate dai paesi ACP che, rispettivamente, non eccedevano o superavano i quantitativi esportati tradizionalmente da ciascuno di questi Stati, quali stabiliti in allegato al detto regolamento.
3 Ai sensi dell’art. 17, primo comma, del regolamento n. 404/93, l’importazione di banane nella Comunità è soggetta alla presentazione di un certificato d’importazione. Questo certificato è rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità, fatte salve particolari disposizioni adottate per l’applicazione degli artt. 18 e 19.
4 L’art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93 prevedeva l’apertura di un contingente tariffario annuale di 2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell’ambito di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette all’imposizione di un dazio pari a 100 ECU/t e le importazioni di banane ACP non tradizionali erano esenti da dazio. Il n. 2 dello stesso articolo prevedeva che le importazioni di banane ACP non tradizionali e di banane di paesi terzi, effettuate al di fuori del detto contingente, fossero soggette ad un’imposizione pari a, rispettivamente, ECU 750/t ed ECU 850/t.
5 Il successivo art. 19, n. 1, effettuava una ripartizione del contingente tariffario, aprendolo a concorrenza del 66,5% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali (categoria A), del 30% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali (categoria B) e del 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che avevano iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali (categoria C).
6 L’art. 19, n. 2, prima frase, del regolamento n. 404/93 così dispone:
«Sulla base dei calcoli effettuati separatamente per ciascuna categoria di operatori [A e B], ogni operatore riceve certificati di importazione in funzione dei quantitativi medi di banane che ha venduto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici».
Il regolamento (CEE) n. 1442/93
7 Il 10 giugno 1993 la Commissione adottava il regolamento (CEE) n. 1442, recante modalità d’applicazione del regime d’importazione delle banane nella Comunità (GU L 142, pag. 6; in prosieguo: il «regime 1993»). Tale regime rimaneva in vigore fino al 31 dicembre 1998.
8 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1442/93, le autorità competenti degli Stati membri dovevano calcolare, ogni anno, per ogni operatore delle categorie A e B registrato presso le stesse autorità, la media dei quantitativi commercializzati nei tre anni anteriori all’anno precedente quello per il quale era aperto il contingente, ripartiti secondo la natura delle funzioni esercitate dall’operatore a norma dell’art. 3, n. 1, dello stesso regolamento. Tale media era denominata «quantitativo di riferimento».
9 L’art. 14, n. 2, del regolamento n. 1442/93, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 ottobre 1994, n. 2444 (GU L 261, pag. 3), così recita:
«Le domande di titolo d’importazione vengono presentate alle autorità competenti dello Stato membro nei primi sette giorni dell’ultimo mese del trimestre precedente il trimestre con riferimento al quale vengono rilasciati i titoli».
Il regolamento (CE) n. 1637/98
10 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637, che modifica il regolamento n. 404/93 (GU L 210, pag. 28), ha apportato, con effetto dal 1º gennaio 1999, modifiche notevoli all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Tali modifiche riguardano, in particolare, gli artt. 16-20 del regolamento n. 404/93, contenuti nel titolo IV del medesimo, intitolato «Regime degli scambi con i paesi terzi».
11 L’art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, nel testo modificato dal regolamento n. 1637/98 (in prosieguo: «il regolamento n. 404/43»), prevedeva l’apertura di un contingente tariffario annuale di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell’ambito di tale contingente tariffario, le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette all’imposizione di un dazio doganale pari a ECU 75/t, mentre le importazioni di banane ACP non tradizionali erano esenti da dazio.
12 L’art. 18, n. 2, del regolamento n. 404/93 prevedeva l’apertura di un contingente tariffario annuale supplementare di 353 000 tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell’ambito di questo contingente tariffario le importazioni di banane di paesi terzi erano parimenti soggette all’imposizione di un dazio doganale pari a ECU 75/t e le importazioni di banane ACP non tradizionali erano esenti da dazio.
13 A termini dell’art. 19, n. 1, primo comma, del regolamento n. 404/93:
«La gestione dei contingenti tariffari di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2 e le importazioni di banane ACP tradizionali vengono espletate secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali (metodo noto come “tradizionali/nuovi arrivati”)».
14 Ai sensi dell’art. 20, lett. d) ed e), del regolamento n. 404/93, la Commissione ha il potere di adottare, conformemente al sistema del comitato di gestione previsto all’art. 27 dello stesso regolamento, le modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all’art. 18, modalità che comprendono segnatamente «le particolari misure che possono rendersi necessarie per agevolare la transizione dal regime d’importazione valido dal 1° luglio 1993 al regime introdotto dal (...) titolo IV [del regolamento n. 404/93]» e «le misure occorrenti per adempiere gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi dalla Comunità conformemente all’articolo [300 CE]».
Il regolamento (CE) n. 2362/98
15 Il 28 ottobre 1998 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2362, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 404/93 con riguardo al regime d’importazione delle banane nella Comunità (GU L 293, pag. 32). Ai sensi dell’art. 31 del regolamento n. 2362/98, il regolamento n. 1442/93 è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 1999. Le nuove disposizioni relative alla gestione dei titoli di importazione nell’ambito dei contingenti tariffari sono contenute nei titoli I, II e IV del regolamento n. 2362/98 (in prosieguo: il «regime 1999»).
16 Occorre ricordare le seguenti differenze tra il regime 1993 e il regime 1999:
– il regime 1999 non contiene più distinzioni a seconda delle funzioni svolte dagli operatori;
– esso tiene conto dei quantitativi di banane importati;
– i contingenti tariffari e la parte attribuita ai nuovi operatori sono stati ivi aumentati;
– la gestione dei titoli d’importazione, in applicazione del regime 1999, viene effettuata senza riferimento all’origine (ACP o paesi terzi) delle banane;
17 L’art. 2 del regolamento n. 2362/98 prevede, in particolare, che i contingenti tariffari e le banane ACP tradizionali di cui, rispettivamente, all’art. 18, nn. 1 e 2, e all’art. 16 del regolamento n. 404/93 sono aperti secondo la ripartizione seguente:
– 92% agli operatori tradizionali ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 2362/98;
– 8% agli operatori nuovi arrivati ai sensi dell’art. 7 del regolamento medesimo.
18 L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 2362/98 dispone che ogni operatore tradizionale, registrato in uno Stato membro, ottenga per ogni anno, per l’insieme delle origini indicate nell’allegato I di tale regolamento, un quantitativo di riferimento unico determinato in base ai quantitativi di banane che ha effettivamente importato durante il periodo di riferimento. Secondo il n. 2 dello stesso articolo, per le importazioni effettuate nel 1999 il periodo di riferimento era costituito dagli anni 1994, 1995 e 1996.
19 A termini dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 2362/98, «[e]ntro il 30 settembre, ultimati i controlli e le verifiche necessarie, le autorità competenti stabiliscono conformemente agli articoli 3, 4 e 5, ogni anno per ciascun operatore tradizionale un quantitativo di riferimento unico provvisorio, in base alla media delle quantità di banane effettivamente importate dalle origini indicate nell’allegato I durante il periodo di riferimento». Il quantitativo di riferimento viene fissato in base a una media triennale, anche se l’operatore non ha effettuato importazioni durante una parte del periodo di riferimento. Ai sensi del n. 2, prima frase, dello stesso articolo, le autorità competenti comunicano ogni anno alla Commissione l’elenco degli operatori tradizionali registrati presso le autorità medesime, nonché il totale dei quantitativi di riferimento provvisori loro attribuiti.
20 Le modalità di rilascio dei titoli d’importazione sono disciplinate dagli artt. 14-22 del regolamento n. 2362/98.
21 L’art. 14, n. 1, di tale regolamento stabilisce che, «[p]er i primi tre trimestri, può essere fissato per il rilascio dei titoli d’importazione un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell’allegato I».
22 Ai sensi dell’art. 15, n. 1, del detto regolamento, «[l]e domande di titoli d’importazione sono presentate, per ciascun trimestre, alle autorità competenti dello Stato membro nel quale gli operatori sono registrati, nel corso dei primi sette giorni del mese che precede il trimestre per il quale vengono rilasciati i titoli».
23 L’art. 17 del succitato regolamento stabilisce che, «[s]e per un trimestre e per una o più origini indicate nell’allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente il quantitativo indicativo eventualmente fissato, in applicazione dell’articolo 14 o superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande».
24 L’art. 18 del regolamento n. 2362/98 così recita:
«1. Se per una o più origini determinate viene fissata una percentuale di riduzione in applicazione dell’articolo 17, l’operatore che ha presentato una domanda di titolo d’importazione per le citate origini ha l’alternativa seguente:
a) rinunciare ad utilizzare il titolo mediante comunicazione indirizzata all’autorità competente per il rilascio dei titoli, entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione; in tal caso, la cauzione relativa al titolo è svincolata immediatamente;
b) nel limite globale di un quantitativo pari o inferiore al quantitativo non attribuito della domanda, presentare una o più altre domande di titolo per le origini in relazione alle quali la Commissione ha pubblicato quantitativi disponibili. Siffatta domanda è presentata entro il termine indicato alla lettera a) e nel rispetto di tutte le condizioni previste per la presentazione di una domanda di titolo.
2. La Commissione determina senza indugio i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per le origini considerate».
25 L’art. 19, n. 1, primo comma, del regolamento medesimo precisa, in particolare, che «[l]e autorità competenti rilasciano i titoli d’importazione entro il 23 dell’ultimo mese di ogni trimestre per il trimestre successivo».
26 L’art. 20, n. 1, del medesimo regolamento dispone quanto segue:
«I quantitativi non utilizzati di un titolo vengono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario, nel corso di un trimestre successivo ma comunque nel corso dell’anno di rilascio del primo titolo. La cauzione resta incamerata proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati».
27 Il titolo V del regolamento n. 2362/98 contiene un certo numero di disposizioni transitorie per il 1999. Ai sensi dell’art. 28, n. 1, di tale regolamento, le domande di registrazione per il 1999 dovevano essere presentate dagli operatori entro il 13 novembre 1998. Queste domande dovevano essere accompagnate, in particolare, per gli operatori tradizionali, dall’indicazione dei quantitativi totali di banane effettivamente importate in ciascuno degli anni del periodo di riferimento 1994-1996, dall’indicazione dei numeri di tutti i titoli e dei relativi estratti utilizzati per queste importazioni e dai riferimenti di tutti i documenti giustificativi del pagamento dei dazi.
28 L’allegato I del regolamento n. 2362/98 stabilisce la ripartizione dei contingenti tariffari di cui all’art. 18, nn. 1 e 2, del regolamento n. 404/93 nonché il quantitativo tradizionale ACP (857 000 tonnellate).
Il regolamento (CE) n. 250/2000
29 Il regolamento (CE) della Commissione 1° febbraio 2000, n. 250, relativo all’importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali e che fissa le quantità indicative per il secondo trimestre del 2000 (GU L 26, pag. 6), mira, come emerge dal primo ‘considerando’ nonché dall’art. 1 del medesimo, a «garantire la continuità dell’approvvigionamento del mercato comunitario e degli scambi commerciali», nell’attesa della riforma del regime di importazione di banane nella Comunità, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 2362/98, in particolare per quanto attiene agli operatori tradizionali registrati per l’esercizio 1999 ai sensi dell’art. 5 di quest’ultimo regolamento.
Il regolamento (CE) n. 216/2001
30 Il 29 gennaio 2001, il Consiglio dell’Unione europea ha emanato il regolamento (CE) n. 216/2001, che modifica il regolamento n. 404/93 (GU L 31, pag. 2). L’art. 1, punto 1, del regolamento n. 216/2001 ha modificato gli artt. 16-20 del regolamento n. 404/93.
31 Le modalità di applicazione del titolo IV del regolamento n. 404/93, così modificato, sono state fissate dal regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento n. 404/93 in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (GU L 126, pag. 6). A termini dell’art. 32, secondo comma, del regolamento n. 896/2001, tali modalità si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.
I fatti all’origine delle controversie
32 I fatti all’origine delle controversie sono stati riassunti nella sentenza impugnata nei termini seguenti:
«29 Le ricorrenti sono importatrici di banane di origine latino-americana. Registrate come operatori tradizionali presso le autorità nazionali competenti (Italia e, per quanto riguarda la London Fruit Ltd, Regno Unito), esse hanno ottenuto da tali autorità quantitativi di riferimento individuali provvisori per il 1999. Esse hanno così potuto ottenere titoli di importazione di banane di paesi terzi per i tre primi trimestri del 1999.
30 I fatti all’origine della causa T‑93/00 si riferiscono al quarto trimestre del 1999. Per tale trimestre, le ricorrenti hanno presentato alle autorità nazionali competenti alcune domande di titoli d’importazione per il saldo del loro quantitativo di riferimento individuale provvisorio. Le loro domande sono state accolte nel limite dei quantitativi disponibili all’importazione di banane di paesi terzi, pubblicati nell’allegato al regolamento (CE) della Commissione 20 agosto 1999, n. 1824, recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/1999 che fissa taluni quantitativi all’importazione di banane nella Comunità per il quarto trimestre del 1999, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP (GU L 221, pag. 6).
31 Per la parte di queste domande che non ha potuto essere accolta, le ricorrenti disponevano ancora della facoltà di chiedere titoli d’importazione per un quantitativo di 308 978,252 tonnellate di banane ACP tradizionali, quantitativo fissato dal regolamento (CE) della Commissione 17 settembre 1999, n. 1998, relativo al rilascio dei titoli d’importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il quarto trimestre 1999 e alla presentazione di nuove domande (GU L 247, pag. 10). Esse hanno in tal modo chiesto alcuni titoli di importazione di banane ACP nei limiti dei quantitativi residui di cui potevano disporre, conformemente all’art. 18, n. 1, del regolamento n. 2362/98. I titoli di importazione per le quantità residue del loro rispettivo quantitativo di riferimento erano ripartiti come segue:
Alessandrini Srl kg 2 050
Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc kg 1
Arpigi Spa kg 757
Bestfruit Srl kg 2 637
Co-Frutta Spa kg 209 392
Co-Frutta soc. coop. arl kg 30 207
Dal Bello SIFE Srl kg 1 533
Frigofrutta Srl kg 2 990
Garletti Snc kg 4 419
London Fruit Ltd kg 286 004.
32 In data 13 ottobre 1999 le autorità nazionali competenti hanno rilasciato alle ricorrenti titoli di importazione di banane ACP per l’intero quantitativo così richiesto.
33 Nonostante ripetuti tentativi, le ricorrenti non sono riuscite a rifornirsi di banane ACP.
34 In tali circostanze, il 18 novembre 1999 le ricorrenti, ai sensi dell’art. 232 CE, hanno richiesto alla Commissione di:
1) prendere gli opportuni provvedimenti affinché le ricorrenti potessero utilizzare i titoli del quarto trimestre rilasciati per le importazioni da paesi ACP per effettuare importazioni di banane da paesi latino-americani o da altri paesi terzi;
2) disporre, in ogni caso, che le cauzioni relative ai titoli in oggetto, qualora rimaste inutilizzate, fossero svincolate, la mancata utilizzazione non essendo imputabile ai loro titolari.
35 Non avendo ricevuto risposta a questa domanda, le ricorrenti, con telefax 22 dicembre 1999, hanno fatto notare alla Commissione che i titoli in questione sarebbero scaduti il 7 gennaio 2000 e l’hanno invitata a prendere posizione sulle loro domande.
36 Con lettera 26 gennaio 2000, n. 02418 (…), inviata al legale delle ricorrenti, la Commissione ha risposto nei seguenti termini:
“Nella Sua lettera del 22 dicembre 1999 Lei ha fatto riferimento a talune difficoltà incontrate da alcuni operatori nell’utilizzare i certificati d’importazione di banane rilasciati a titolo del quarto trimestre 1999, segnatamente per l’importazione di banane originarie dei paesi ACP.
In primo luogo è opportuno costatare che la natura del problema è essenzialmente commerciale e, come tale, è riconducibile unicamente alla sfera di attività dell’operatore economico. In effetti, il problema sollevato riguarda la ricerca di partners commerciali per l’acquisto ed il trasporto di alcuni prodotti e, più in particolare, nel caso di cui trattasi, di banane originarie dei paesi ACP. Per quanto spiacevole, il fatto che i Suoi clienti non abbiano potuto concludere dei contratti di fornitura di banane ACP costituisce parte del rischio commerciale che è normalmente assunto dagli operatori.
Infine, devo osservare che tali difficoltà non riguardano che alcuni operatori, la cui configurazione non è peraltro precisata, e che un intervento della Commissione rischierebbe di favorire taluni operatori a scapito di altri che hanno assunto i rischi legati agli obblighi che hanno contratto”.
37 Per di più, le competenti autorità nazionali hanno incamerato le cauzioni prestate dalle ricorrenti ritenendo che i motivi fatti valere dalle medesime per ottenere il rimborso di tali cauzioni non costituissero una causa di forza maggiore, unica ipotesi che consente il rimborso.
38 I fatti all’origine della causa T-46/01 si riferiscono al quarto trimestre del 2000. Per tale trimestre, il saldo del quantitativo di riferimento individuale disponibile per ciascuna delle ricorrenti era di:
Alessandrini Srl kg 5 667
Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc kg 5 140
Arpigi Spa kg 15 792
Bestfruit Srl kg 7 290
Co-Frutta SpA kg 236 746
Co-Frutta soc. coop. arl kg 80 301
Dal Bello SIFE Srl kg 4 110
Frigofrutta Srl kg 8 266
Garletti Snc kg 7 329
London Fruit Ltd kg 324 124
39 Poiché le domande di titoli per le banane di paesi terzi sono risultate superiori ai quantitativi disponibili, il regolamento (CE) della Commissione 18 settembre 2000, n. 1971, relativo al rilascio dei titoli d’importazione per le banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il quarto trimestre 2000 e alla presentazione di nuove domande (GU L 235, pag. 10), ha stabilito i quantitativi di banane ancora disponibili per l’importazione per l’ultimo trimestre del 2000. Ai sensi dell’allegato di questo regolamento potevano ancora essere rilasciati titoli di importazione per banane ACP tradizionali fino a 329 787,675 tonnellate.
40 Le ricorrenti non hanno chiesto titoli di importazione per queste banane di origine ACP.
41 Il 10 ottobre 2000 le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione, ai sensi dell’art. 232 CE, in via principale, di prendere i provvedimenti di cui all’art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 affinché potessero ottenere, per il quarto trimestre 2000, titoli per effettuare importazioni di banane di paesi terzi corrispondenti ai residui quantitativi di riferimento individuali che erano stati loro attribuiti. In subordine, esse hanno chiesto alla Commissione di risarcire il lucro cessante derivante dall’impossibilità di importare e commercializzare tali banane.
42 Con lettera 8 dicembre 2000, n. AGR 030905 (…), inviata al legale delle ricorrenti, la Commissione ha respinto queste domande nei termini seguenti:
“Nella Sua lettera del 10 ottobre 2000 Lei informa la Commissione di difficoltà incontrate da alcuni operatori per trovare banane al fine di utilizzare interamente nel quarto trimestre i quantitativi di riferimento che sono stati loro notificati a titolo dell’anno 2000, nell’ambito del regime dei contingenti tariffari all’importazione.
Le difficoltà cui Lei fa riferimento sono essenzialmente di natura commerciale. Devo purtroppo sottolineare che la regolamentazione comunitaria non accorda alcuna competenza alla Commissione in materia. D’altronde, Lei stessa lo riconosce allorquando afferma che gli operatori, che non abbiano rapporti abituali con i produttori di banane ACP, incontrano difficoltà ad accedere a tali merci.
Lei afferma, d’altronde, che gli operatori che Lei rappresenta si trovano nell’impossibilità di utilizzare completamente i quantitativi di riferimento che sono stati loro concessi.
Tengo a precisarLe che in diritto i quantitativi di riferimento costituiscono soltanto opportunità per gli operatori, determinate sulla base della loro attività anteriore, in applicazione della regolamentazione comunitaria, e che conferiscono agli interessati soltanto il diritto di presentare domande per ottenere certificati d’importazione al fine di poter effettuare le operazioni commerciali che abbiano potuto concludere con fornitori dei paesi produttori.
Infine devo aggiungere che, sulla base delle informazioni che Lei ha inviato alla Commissione, sembra che le difficoltà a cui Lei fa riferimento non hanno un ‘carattere transitorio’, nel senso che abbiano la loro origine nel passaggio dal regime precedente al 1999 a quello applicato a partire da questa data. La disposizione dell’articolo 20, lettera d), del regolamento (CE) n. 404/93 non permette dunque alla Commissione di adottare le misure specifiche, come Lei chiede”».
Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
33 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, in data, rispettivamente, 19 aprile 2000 e 1° marzo 2001, le ricorrenti proponevano ricorso diretto all’annullamento, rispettivamente, della lettera 26 gennaio 2000 e di quella 8 dicembre 2000 (in prosieguo, congiuntamente, gli «atti impugnati»), nonché al risarcimento del preteso danno loro derivato.
34 Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 15 ottobre 2002, le cause T‑93/00 e T‑46/01, risultando connesse, venivano riunite ai fini della fase orale e della sentenza.
35 A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti deducevano, a titolo di eccezione, tre motivi attinenti all’illegittimità del regolamento n. 2362/98, relativi alla violazione, in primo luogo, del regolamento n. 404/93, in secondo luogo, del diritto di proprietà nonché del principio di libera iniziativa economica e, in terzo luogo, del principio di non discriminazione. Inoltre, esse deducevano un quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.
36 Ai punti 76-81 della sentenza impugnata il Tribunale respingeva i motivi relativi all’illegittimità del regolamento n. 2362/98, rilevando che le ricorrenti non avevano dimostrato l’esistenza di un nesso giuridico diretto tra gli atti contestati, da un lato, e, dall’altro, le disposizioni del regolamento medesimo di cui era stata dedotta l’illegittimità a titolo di eccezione.
37 Quanto al motivo attinente alla violazione dell’art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93, il Tribunale rilevava, ai punti 85-96 della sentenza impugnata, che la Commissione, negando l’accoglimento delle domande delle ricorrenti dirette a che venissero emanate misure ai sensi della menzionata disposizione per rimediare alle pretese difficoltà dalle medesime incontrate per effetto del passaggio dal regime del 1993 a quello del 1999, non aveva oltrepassato i limiti del proprio potere discrezionale.
38 Conseguentemente, le domande di annullamento dedotte dalle ricorrenti nelle cause T‑93/00 e T‑46/01 venivano respinte.
39 Quanto alle domande dirette all’ottenimento del risarcimento del preteso danno subìto dalle ricorrenti, il Tribunale rilevava quanto segue:
«106 Secondo una costante giurisprudenza, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che ricorra un insieme di condizioni per quanto riguarda l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni comunitarie, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato (v. sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa C‑87/89, Sonito e a./Commissione, Racc. pag. I‑1981, punto 16, e sentenza del Tribunale 29 ottobre 1998, causa T‑13/96, TEAM/Commissione, Racc. pag. II‑4073, punto 68).
107 Se una delle tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità non è soddisfatta, il ricorso dev’essere respinto interamente senza che sia necessario esaminare le altre condizioni (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C‑146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑4199, punto 81).
108 Nel caso di specie è giocoforza constatare che la condizione relativa al nesso di causalità non è soddisfatta. Nella causa T‑93/00, infatti, il danno lamentato trae origine dal fatto secondo il quale le ricorrenti non sono state in grado di trovare fornitori idonei a rifornirle di banane ACP nel corso del quarto trimestre del 1999. Quanto alla causa T‑46/01, il lucro cessante lamentato dalle ricorrenti è direttamente imputabile alla loro negligenza. Esse non hanno cercato di ottenere titoli di importazione per banane ACP per il quarto trimestre del 2000, alle condizioni previste dal regolamento n. 1971/2000, una volta che i quantitativi di banane [di] paesi terzi si erano esauriti. D’altra parte, nonostante i problemi incontrati nel corso del quarto trimestre del 1999, esse non hanno cercato di allacciare contatti con fornitori di banane ACP nel corso del 2000 per poter essere in condizione di rifornirsi durante il quarto trimestre di tale anno.
109 Poiché manca una delle condizioni necessarie per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, occorre respingere le domande di risarcimento danni nelle cause T‑93/00 e T‑46/01».
Il ricorso avverso la sentenza del Tribunale
40 Con il loro ricorso avverso la sentenza del Tribunale, le ricorrenti chiedono alla Corte:
– di annullare parzialmente la sentenza impugnata, nella parte in cui è stata respinta la domanda diretta all’ottenimento del risarcimento dei pretesi danni subiti dalle medesime;
– di condannare la Commissione a risarcire il danno loro derivato per effetto della mancata attribuzione di titoli di importazione di banane di paesi terzi;
– di condannare la Commissione alle spese del procedimento sia dinanzi al Tribunale sia nell’ambito del presente ricorso.
41 La Commissione chiede alla Corte:
− di respingere il ricorso;
– in subordine, nell’ipotesi in cui dovesse essere disposto l’annullamento parziale della sentenza impugnata, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sul merito della domanda risarcitoria;
– in via di ulteriore subordine, respingere la domanda medesima nel merito, e
– in ogni caso, condannare le ricorrenti alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
42 A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono due motivi. Con il primo motivo, esse affermano che il Tribunale ha omesso di valutare gli argomenti di diritto sui quali si fondano le domande di risarcimento del danno subìto. Con il secondo motivo, esse contestano al Tribunale di aver preso in considerazione domande parzialmente differenti da quelle formulate nei rispettivi ricorsi.
Sul ricorso avverso la sentenza del Tribunale
Argomenti delle parti
43 In primo luogo, le ricorrenti deducono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, al punto 108 della sentenza impugnata, che il preteso danno da esse subìto risulterebbe dal fatto che esse non sarebbero riuscite ad importare banane ACP.
44 Orbene, nei rispettivi ricorsi le ricorrenti avrebbero censurato, in realtà, il fatto di non aver potuto pienamente utilizzare i titoli di importazione come loro quantitativi di riferimento, esclusivamente basati su importazioni di banane di paesi terzi, pur avendone diritto. Tale circostanza sarebbe imputabile al regolamento n. 2362/98, il quale avrebbe penalizzato in modo arbitrario gli importatori tradizionali di banane di paesi terzi.
45 Le ricorrenti, pur condividendo il giudizio del Tribunale secondo cui non sussisterebbe un nesso giuridico diretto tra il regolamento n. 2362/98 e gli atti contestati – il che avrebbe indotto il Tribunale, al punto 81 della sentenza impugnata, a dichiarare per tale motivo irricevibili le eccezioni di illegittimità sollevate nell’ambito dei ricorsi di annullamento diretti avverso i detti atti – ritengono che erroneamente il Tribunale, nel verificare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta contestata alla Commissione ed il pregiudizio da esse lamentato, avrebbe fatto astrazione dalla pretesa illegittimità del detto regolamento.
46 In secondo luogo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver parzialmente snaturato, ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata, le domande formulate negli atti introduttivi del procedimento, ritenendo che le ricorrenti chiedessero il risarcimento del danno causato dagli atti contestati, laddove dalle dette domande risulterebbe chiaramente che la causa principale del pregiudizio lamentato risiederebbe nell’illegittimità del regolamento n. 2362/98.
47 La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso in toto. A suo parere, le ricorrenti cercano di modificare l’oggetto della controversia già sottoposta all’esame del Tribunale, inducendo in tal modo la Corte a pronunciarsi direttamente sulla responsabilità extracontrattuale della Commissione derivante unicamente dall’adozione del regolamento n. 2362/98.
48 Orbene, da un lato, dai ricorsi in primo grado emergerebbe chiaramente che la causa del preteso danno non sarebbe derivata né principalmente né esclusivamente dal regolamento n. 2362/98, bensì sarebbe consistita nel fatto che la Commissione non aveva emanato le misure richieste per porre rimedio alle pretese conseguenze che l’applicazione del detto regolamento avrebbe implicato per le ricorrenti, alle quali era stato negato il beneficio di misure ai sensi dell’art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93. In altri termini, le ricorrenti avrebbero messo in discussione la legittimità del regolamento n. 2362/98 solamente nella parte in cui tale regolamento era, a loro parere, all’origine degli atti contestati con cui era stato negato loro il beneficio di misure transitorie.
49 Dall’altro, la Commissione rileva che le ricorrenti, sia nella causa T‑93/00 sia nella causa T‑46/01, si sono limitate a chiedere al Tribunale di «condannare la Commissione al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 235 e 288, secondo comma, del Trattato CE», come emerge dal punto 2 delle conclusioni formulate negli atti introduttivi delle due menzionate cause. Le ricorrenti non avrebbero contestato la sintesi delle loro conclusioni contenuta nella relazione d’udienza relativa alle dette cause, sintesi ripresa in termini identici nella sentenza impugnata.
50 In subordine, la Commissione ritiene che il ricorso debba essere respinto in quanto infondato.
51 Quanto al primo motivo, la Commissione sostiene che né l’attribuzione di un quantitativo di riferimento né il possesso di titoli di importazione corrispondenti implicano una disponibilità effettiva di banane sino a concorrenza del quantitativo medesimo. Infatti, il quantitativo di riferimento individuale dell’operatore costituirebbe il quantitativo massimo sino a concorrenza del quale quest’ultimo può presentare, nel corso di un determinato anno, domande di titoli di importazione al fine di beneficiare dei diritti riconosciuti nell’ambito dei contingenti tariffari, senza tuttavia avere la certezza che tale quantitativo sarà effettivamente disponibile.
52 Limitandosi all’esame del requisito relativo al nesso di causalità tra la condotta contestata alla Commissione e il preteso pregiudizio, il Tribunale avrebbe ritenuto, al punto 108 della sentenza impugnata, che, se le ricorrenti non hanno importato banane, ciò sarebbe da ricondursi alle difficoltà, di ordine commerciale, nel reperire fornitori, se non nella loro stessa negligenza, considerato che esse non si sarebbero adoperate per reperire sul mercato i quantitativi di banane desiderati; ciò non sarebbe invece riconducibile alla condotta della Commissione e, in particolare, al suo diniego di adottare misure transitorie a seguito di passaggio dal regime di importazione del 1993 a quello del 1999. Tali considerazioni, contenute parimenti nei punti 88-90, 95 e 96 della sentenza impugnata, non sarebbero state contestate in sede di impugnazione e sarebbero ormai definitive. Ciò premesso, la pretesa illegittimità del regolamento n. 2362/98 non sarebbe pertinente ai fini della valutazione delle domande di risarcimento del danno.
53 Quanto al secondo motivo, la Commissione deduce che il Tribunale non ha fatto altro che sintetizzare le domande delle ricorrenti alla luce di tutti gli argomenti dalle medesime dedotti, sia per iscritto sia oralmente. A suo parere, da tali argomenti risulta che la causa del preteso danno consiste nel fatto che l’istituzione non avrebbe adottato le misure idonee a porre rimedio alle conseguenze derivanti, ad avviso delle ricorrenti, dall’applicazione del regolamento n. 2362/98. In tale prospettiva, sarebbe stato del tutto normale affermare un nesso tra il preteso danno e gli atti contestati. La Commissione si richiama parimenti alla sintesi delle conclusioni contenuta nella relazione d’udienza che le ricorrenti non avrebbero mai contestato.
54 La Commissione aggiunge che il Tribunale, ove avesse ritenuto che la domanda di risarcimento del danno fosse fondata esclusivamente sugli atti contestati di cui aveva precedentemente riconosciuto la legittimità, non sarebbe passato all’esame del nesso di causalità, in quanto, in assenza di condotta illecita, la responsabilità dell’istituzione sarebbe stata in ogni caso esclusa.
Giudizio della Corte
55 Sia il primo sia il secondo motivo dedotti dalle ricorrenti a sostegno dell’impugnazione si fondano sulla censura secondo cui il Tribunale non avrebbe esaminato la legittimità del regolamento n. 2362/98, in particolare, con riguardo al regolamento n. 404/93, al diritto fondamentale di proprietà, al diritto di libero esercizio di un’attività economica e al principio di non discriminazione.
56 Ciò premesso, si deve rilevare che, per poter negare, al punto 108 della sentenza impugnata, la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta contestata alla Commissione ed il preteso pregiudizio, il Tribunale non poteva limitarsi a rilevare, quanto alla causa T‑93/00, che l’origine del danno risiedeva nella circostanza che «le ricorrenti non sono state in grado di trovare fornitori idonei a rifornirle di banane ACP nel corso del quarto trimestre del 1999» e, quanto alla causa T‑46/01, che il danno era «direttamente imputabile alla (…) negligenza» delle ricorrenti.
57 Infatti, per poter escludere qualsiasi responsabilità della Commissione, incombeva al Tribunale di verificare se, al di là delle difficoltà incontrate dalle ricorrenti per utilizzare pienamente i loro quantitativi di riferimento e i loro titoli di importazione, la causa del danno da esse lamentato non risiedesse proprio nella pretesa illegittimità del regolamento n. 2362/98 e, in particolare, nel metodo di gestione unificata dei contingenti tariffari istituito dalla Commissione, metodo che sarebbe stato direttamente all’origine delle difficoltà commerciali incontrate dagli operatori tradizionali dei paesi terzi, i quali sarebbero stati infine costretti ad importare banane ACP.
58 Il Tribunale era tanto più tenuto ad operare tale verifica in quanto la pretesa illegittimità del regolamento n. 2362/98 costituiva un elemento essenziale dell’argomento svolto nei rispettivi ricorsi delle ricorrenti, le quali hanno cercato di dimostrare le ripercussioni negative che tale normativa avrebbe prodotto sull’attività economica delle imprese tradizionalmente importatrici di banane di paesi terzi, in considerazione delle difficoltà dalle medesime incontrate nell’approvvigionarsi di banane ACP.
59 Conseguentemente, astenendosi dall’esame se la pretesa illegittimità del regolamento n. 2362/98 potesse essere all’origine del danno lamentato dalle ricorrenti, il Tribunale ha insufficientemente motivato la sentenza impugnata, che deve essere pertanto annullata.
60 A termini dell’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Tale ipotesi ricorre nella specie.
Sul merito
61 Secondo costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l’illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato (v., segnatamente, sentenze 7 maggio 1992, cause riunite C‑258/90 e C‑259/90, Pesquerias De Bermeo e Naviera Laida/Commissione, Racc. pag. II‑2901, punto 42, e KYDEP/Consiglio e Commissione, citata supra, punto 19).
62 A tal riguardo occorre esaminare, in primo luogo, la censura relativa all’illiceità del comportamento contestato alla Commissione.
63 Come già rilevato supra al punto 55, le ricorrenti contestano la legittimità del regolamento n. 2362/98 sulla base dei tre motivi dedotti, a titolo di eccezione, a sostegno della domanda di annullamento degli atti contestati.
64 Con il primo motivo, le ricorrenti ritengono che la Commissione, emanando il regolamento n. 2362/98, abbia oltrepassato i poteri attribuitile dal regolamento n. 404/93.
65 Con il secondo motivo, le ricorrenti deducono che l’impossibilità di utilizzare pienamente i loro quantitativi di riferimento per l’importazione di banane dai paesi terzi deriva unicamente dalla decisione della Commissione, che si asserisce illegittima e arbitraria, di unificare la gestione dei contingenti tariffari dei paesi terzi e del contingente tariffario ACP. Così facendo, la Commissione avrebbe violato il loro diritto fondamentale di proprietà e di libera iniziativa economica.
66 Con il terzo motivo, le ricorrenti ritengono che, concedendo agli operatori importatori di banane tradizionali ACP la possibilità di far valere le loro importazioni complessive di tali banane e di banane di paesi terzi per ottenere titoli di importazione di banane di paesi terzi, la Commissione abbia creato, a favore di tali operatori, presupposti più favorevoli per l’approvvigionamento rispetto a quelli previsti per gli operatori tradizionali di banane di paesi terzi.
Sul primo motivo
67 Il primo motivo si articola su due capi.
68 In primo luogo, le ricorrenti contestano alla Commissione di aver assunto, all’art. 4, n. 2, del regolamento n. 2362/98, quale periodo di riferimento ai fini dell’attribuzione dei quantitativi di riferimento agli operatori tradizionali, il periodo triennale 1994-1996, nel corso del quale era in vigore il regolamento n. 404/93. La Commissione avrebbe in tal modo mantenuto e consolidato la posizione favorevole di cui avrebbero beneficiato, con riguardo alle disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, gli operatori della categoria B prima che nel 1997 venissero messi in discussione, da parte degli organi dell’Organizzazione mondiale del commercio, taluni elementi del regime degli scambi con i paesi terzi istituito dal regolamento n. 404/93.
69 A tal riguardo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 80 delle proprie conclusioni, laddove le ricorrenti si richiamano all’impossibilità per le medesime – non avendo potuto concludere contratti di fornitura di banane ACP – di utilizzare i titoli di importazione per i quantitativi di riferimento loro concessi ed imputano tale pretesa disfunzione al sistema di gestione unificata dei contingenti tariffari e alla globalizzazione dei quantitativi di riferimento istituita dal regolamento n. 2362/98, le censure formulate in merito alle modalità di previa ripartizione dei quantitativi di riferimento, che sono estranee all’utilizzazione dei titoli di importazione, devono essere respinte in quanto manifestamente non pertinenti.
70 In secondo luogo, le ricorrenti contestano l’adozione da parte della Commissione di un metodo di gestione unificata dei contingenti tariffari che, unitamente alla globalizzazione dei quantitativi di riferimento, avrebbe consentito il rafforzamento della posizione privilegiata degli importatori di banane ACP.
71 A loro parere, una gestione unificata dei contingenti tariffari riduce le possibilità di importazione di banane dai paesi terzi laddove, per contro, per quanto attiene agli operatori di banane ACP, tali possibilità risultano incrementate.
72 La Commissione ritiene, al contrario, che una gestione comune dei contingenti tariffari favorisca una maggiore fluidità degli scambi nonché una libertà probabilmente più ampia per gli operatori rispetto a quella garantita dal regime precedente, in particolare in quanto consente agli importatori di banane ACP ed a quelli di banane di paesi terzi di importare indifferentemente banane dell’una o dell’altra provenienza.
73 La Commissione aggiunge che la mancata utilizzazione di un determinato quantitativo di banane ACP, nel 1999 e nel 2000, non costituisce elemento idoneo a dimostrare che il nuovo sistema di ripartizione dei contingenti favorisca gli importatori di banane ACP. Tale circostanza potrebbe essere conseguenza di fattori economici connessi a scelte di mercato.
74 A tal riguardo si deve rammentare, in limine, che, secondo costante giurisprudenza, dal contesto del Trattato, nel quale l’art. 211 CE deve essere considerato, nonché dalle esigenze concrete risulta che la nozione di attuazione deve essere interpretata in senso lato. Poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l’andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuire alla Commissione ampi poteri. Di conseguenza, i limiti della competenza di questa devono essere definiti, in particolare, con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell’organizzazione di mercato di cui trattasi (v. sentenza 30 settembre 2003, causa C‑239/01, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑10333, punto 54, e la giurisprudenza ivi richiamata).
75 In tal senso la Corte ha affermato che, in materia agricola, la Commissione è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari o utili per l’attuazione della disciplina di base, purché essi non siano contrastanti con tale disciplina o con le norme di applicazione stabilite dal Consiglio (v., segnatamente, le sentenze 15 maggio 1984, causa 121/83, Zuckerfabrik Franken, Racc. pag. 2039, punto 13; 17 ottobre 1995, causa C‑478/93, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑3081, punto 31; 6 luglio 2000, causa C‑356/97, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, Racc. pag. I‑5461, punto 24, e Germania/Commissione, citata supra, punto 55).
76 Nella specie, il regolamento n. 2362/98 è stato adottato dalla Commissione sulla base dell’art. 20 del regolamento n. 404/93. Tale articolo autorizza l’istituzione a stabilire le modalità di applicazione del titolo IV del menzionato regolamento, che implicano in particolare, ai sensi dell’articolo medesimo, lett. d) ed e), le «particolari misure che possono rendersi necessarie per agevolare la transizione dal regime di importazione valido dal 1° luglio 1993 al regime introdotto dal (...) titolo IV [del regolamento n. 404/93]» e «le misure occorrenti per adempiere gli obblighi derivanti dagli accordi conclusi dalla Comunità conformemente all’art. [300] del Trattato».
77 Per quanto attiene, più in particolare, alla gestione dei contingenti tariffari di cui all’art. 18, nn. 1 e 2, del regolamento n. 404/93 e alle importazioni di banane tradizionali ACP, il fondamento normativo del regolamento n. 2362/98 è parimenti costituito dall’art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93. Tale disposizione attribuisce alla Commissione il compito di stabilire le modalità di applicazione necessarie per la gestione di contingenti tariffari, precisando che il metodo scelto «tiene conto dei flussi di scambi tradizionali».
78 Orbene, le ricorrenti non hanno provato, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 75 della presente sentenza, che il metodo di gestione dei contingenti tariffari adottato nel regolamento n. 2362/98 sia contrario alla normativa di base di cui tale metodo costituisce attuazione. È pacifico, infatti, che tale metodo tiene conto dei flussi di scambi tradizionali e consente la gestione dei contingenti e delle importazioni di banane tradizionali ACP, come previsto, per quanto attiene ai primi, all’art. 18, nn. 1 e 2, del regolamento n. 404/93 e, quanto alle seconde, dall’art. 16 del regolamento medesimo.
79 Inoltre, la normativa di base non vieta che la gestione di titoli di importazione venga effettuata senza riferimento all’origine (Stati ACP o paesi terzi) delle banane.
80 Per quanto attiene, più in particolare, all’argomento secondo cui il metodo di gestione di cui trattasi avrebbe rafforzato la posizione privilegiata degli importatori di banane ACP, occorre esaminarlo in prosieguo, nell’ambito dell’esame del terzo motivo delle ricorrenti, relativo alla violazione del principio di non discriminazione.
81 Ciò premesso, non essendo stato dimostrato che la Commissione abbia violato la normativa di base vigente in materia ovvero che, nella scelta delle modalità di applicazione, abbia manifestamente oltrepassato i limiti del potere discrezionale attribuitole dal Consiglio, il secondo capo del primo motivo deve essere respinto, con riserva di ulteriore esame dell’argomento menzionato al punto precedente.
82 Conseguentemente, il primo motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno del ricorso deve essere respinto.
Sul secondo motivo
83 Le ricorrenti sostengono che l’impossibilità per le medesime di avvalersi pienamente dei loro quantitativi di riferimento ai fini dell’ottenimento di titoli di importazione effettivamente utilizzabili per tutti i detti quantitativi è conseguenza della decisione, adottata dalla Commissione, di unificare la gestione dei contingenti tariffari relativi alle banane di paesi terzi ed alle banane ACP. Tale decisione avrebbe di fatto azzerato le possibilità offerte agli importatori di banane di paesi terzi di commercializzare i quantitativi di banane annualmente attribuiti.
84 Alla fine del 1999, il contingente tariffario di banane ACP sarebbe stato l’unico a non essere esaurito senza essere peraltro effettivamente disponibile. Nel corso del 2000, le ricorrenti avrebbero rinunciato, a fronte delle stesse difficoltà di approvvigionamento di banane ACP, a chiedere titoli per l’importazione di tali banane.
85 Ciò premesso, la Commissione, adottando il metodo di gestione unificata dei contingenti tariffari, avrebbe violato il diritto fondamentale di proprietà e di libera iniziativa economica.
86 A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, sia il diritto di proprietà sia la libertà di esercizio delle attività professionali fanno parte dei principi generali del diritto comunitario. Tali principi non costituiscono tuttavia prerogative assolute, ma vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all’applicazione del diritto di proprietà e al libero esercizio di un’attività professionale, in particolare nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v. le sentenze 13 dicembre 1979, causa 44/79, Hauer, Racc. pag. 3727, punto 32; 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder, Racc. pag. 2237, punto 15, e 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609, punti 17 e 18). È alla luce di tali criteri che occorre valutare la compatibilità del metodo di gestione unificata dei contingenti tariffari con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali invocati dalle ricorrenti.
87 In considerazione di quanto dedotto dalle ricorrenti, occorre anzitutto precisare che un quantitativo di riferimento attribuito ad un operatore nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato rappresenta il quantitativo massimo a concorrenza del quale tale operatore può presentare, nel corso di un determinato anno, domande di titoli di importazione per beneficiare dei diritti connessi ad un contingente tariffario. L’attribuzione di quantitativi di riferimento non garantisce quindi la disponibilità dei quantitativi medesimi né il diritto per gli operatori di esportare effettivamente verso la Comunità tutti i quantitativi attribuiti nell’ambito del contingente tariffario.
88 Per quanto attiene, da un lato, al diritto di proprietà degli operatori di banane di paesi terzi, la Corte ha già avuto modo di affermare che tale diritto non è messo in discussione dall’istituzione del contingente comunitario e dalle regole di ripartizione di quest’ultimo. Infatti, nessun operatore economico può rivendicare un diritto di proprietà su una quota di mercato da esso detenuta in un momento precedente l’istituzione di un’organizzazione comune dei mercati, dato che tale quota di mercato costituiva soltanto una posizione economica temporanea, esposta all’alea di un mutamento di circostanze (v. sentenze 5 ottobre 1994, causa C‑280/93, Racc. pag. I‑4973, punto 79, e 10 marzo 1998, causa C‑122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑973, punto 77).
89 Un operatore economico non può, a maggior ragione, far valere un diritto acquisito o persino il legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione in atto che può essere modificata da decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie nell’ambito del loro potere discrezionale (sentenze 28 ottobre 1982, causa 52/81, Faust/Commissione, Racc. pag. 3745, punto 27; 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I‑395, punti 33 e 34, e 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio, citata supra, punto 89). Ciò vale a maggior ragione quando la situazione esistente debba essere modificata per rispettare gli obblighi derivanti da accordi internazionali conclusi dalla Comunità.
90 Per quanto riguarda, d’altro canto, la pretesa violazione del libero esercizio delle attività professionali, si deve rilevare che l’istituzione di un metodo di gestione unificata dei contingenti tariffari, come quello previsto dal regolamento n. 2362/98, è effettivamente tale da modificare la posizione concorrenziale degli importatori di banane di paesi terzi tenuto conto che, in applicazione di tale metodo, tutti gli operatori, senza distinzioni, possono importare banane, a prescindere dalla loro origine. Si deve tuttavia rilevare che gli importatori di banane di paesi terzi, se è pur vero che, in tal modo, risultano in concorrenza con gli importatori di banane ACP, non subiscono più, come correttamente rilevato dalla Commissione, la riduzione del 30% delle loro importazioni, prevista dal regime previgente, a favore degli importatori di banane ACP di categoria B. Inoltre, nell’ambito del nuovo regime è loro parimenti consentito di procurarsi banane ACP. Le difficoltà invocate dalle ricorrenti nel reperire fornitori capaci di far fronte all’approvvigionamento di banane ACP non sono tali da rimettere in discussione la legittimità di un regime che riconosce loro proprio il diritto di importare tali banane nell’ambito del contingente comunitario.
91 In ogni caso, dalla giurisprudenza della Corte emerge che le restrizioni alla facoltà di importare le banane dai paesi terzi, conseguenti all’apertura di qualsiasi contingente doganale e al suo meccanismo di ripartizione, sono inerenti all’istituzione di un’organizzazione comune di mercato volta a garantire la salvaguardia degli obiettivi sanciti dall’art. 33 CE e l’osservanza degli obblighi internazionali assunti dalla Comunità. Restrizioni siffatte non sono pertanto idonee a pregiudicare indebitamente il libero esercizio delle attività professionali degli operatori tradizionali di banane di paesi terzi (v. le menzionate sentenze 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio, punti 82 e 87, nonché 10 marzo 1998, Germania/Consiglio, punto 77).
92 Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno dei loro ricorsi deve essere respinto.
Sul terzo motivo
93 Le ricorrenti sostengono che, concedendo agli importatori di banane ACP la possibilità di far valere, ai fini della determinazione dei loro quantitativi di riferimento e del rilascio dei titoli che consentano l’importazione di banane di paesi terzi, le importazioni di tali banane ACP e, al tempo stesso, quelle di banane di paesi terzi, il regolamento n. 2362/98 ha previsto per tali operatori modalità di approvvigionamento più favorevoli rispetto a quelle di cui beneficiano gli importatori tradizionali di banane di paesi terzi.
94 Prevedendo un metodo di gestione unificata dei contingenti tariffari applicabili ai paesi terzi ed agli Stati ACP, nonché la globalizzazione dei quantitativi di riferimento, la Commissione avrebbe in tal modo violato il principio di non discriminazione.
95 A tal riguardo è sufficiente rilevare che, considerato che tutti gli operatori economici possono effettuare importazioni, nei limiti dei loro quantitativi di riferimento, di qualsivoglia origine e sono in tal modo collocati in una situazione identica, il principio di non discriminazione vieta proprio un loro diverso trattamento al momento dell’attribuzione dei titoli di importazione.
96 Conseguentemente, il terzo motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno dei loro ricorsi deve essere parimenti respinto.
97 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che non può trovare accoglimento alcuno dei motivi di illegittimità dedotti, a titolo di eccezione, avverso il regolamento n. 2362/98.
98 Atteso che, pertanto, non sussiste il primo requisito cui è subordinato il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, i ricorsi devono essere respinti in toto, senza necessità di esaminare se sussistano gli altri requisiti necessari perché sorga la responsabilità extracontrattuale della Comunità, vale a dire l’effettività del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra il medesimo e la condotta contestata all’istituzione interessata.
Sulle spese
99 A termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto dell’art. 118 del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere pertanto condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 aprile 2003, cause riunite T‑93/00 e T‑46/01, Alessandrini e a./Commissione, è annullata.
2) I ricorsi proposti dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee ai numeri di ruolo T‑93/00 e T‑46/01 sono respinti.
3) Le società Alessandrini Srl, Anello Gino di Anello Luigi & C. Snc, Arpigi SpA, Bestfruit Srl, Co-Frutta SpA, Co-Frutta Soc. coop. arl, Dal Bello SIFE Srl, Frigofrutta Srl, Garletti Snc e London Fruit Ltd sono condannate alle spese relative sia al giudizio di primo grado sia a quello di impugnazione.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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