Causa C-310/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Granducato di Lussemburgo
«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 1999/44/CE»
Massime della sentenza
Ricorso per inadempimento — Esame sul merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
19 febbraio 2004(1)
«Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 1999/44/CE»
Nella causa C-310/03,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Martin, in qualità di agente,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),,
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 23 luglio 2003, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2 La direttiva 1999/44 dispone, all'art. 11, n. 1, che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 1° gennaio 2002 e che ne informano immediatamente la Commissione.
3 Non essendole state comunicate le misure prese per assicurare l’attuazione della direttiva 1999/44 in diritto lussemburghese nel termine previsto dalla detta direttiva, la Commissione ha avviato il procedimento di inadempimento di cui all'art. 226 CE. Dopo aver invitato il Granducato di Lussemburgo a presentare le proprie osservazioni, il 19 dicembre 2002 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla data della sua notifica. Poiché il Granducato di Lussemburgo non ha risposto a tale parere, la Commissione ha presentato il presente ricorso.
4 La Commissione sostiene che, non adottando le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/44, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni pertinenti di quest’ultima.
5 Il Granducato di Lussemburgo non contesta la mancata attuazione della detta direttiva. Esso segnala tuttavia che il 27 giugno 2003 il governo in sede di Consiglio dei Ministri ha adottato un progetto di legge. Tale progetto è stato depositato l’8 agosto 2003 presso la Camera dei deputati e inviato per parere al Consiglio di Stato.
6 Occorre constatare che il Granducato di Lussemburgo non nega che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i provvedimenti necessari per recepire la direttiva 1999/44 non erano ancora stati adottati e che, a questo proposito, esso si limita a esporre lo stato di avanzamento del procedimento per assicurare tale attuazione.
7 Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 16 gennaio 2003, causa C‑63/02, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑821, punto 11).
8 Nel caso di specie, è pacifico che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non era stata ancora adottata alcuna misura diretta ad assicurare l’attuazione della direttiva 1999/44 nell’ordinamento giuridico lussemburghese.
9 Pertanto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
10 Di conseguenza, occorre constatare che, non adottando nel termine fissato nel parere motivato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/44, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non adottando nel termine fissato nel parere motivato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
Rosas
Schintgen
Colneric
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 febbraio 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Terza Sezione
R. Grass
A. Rosas
1 – Lingua processuale: il francese.
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