Cause riunite C‑327/03 e C‑328/03
Repubblica federale di Germania
contro
ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG
e
Firma O2 (Germany) GmbH und Co. OHG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht)
«Servizi di telecomunicazioni — Direttiva 97/13/CE — Art. 11, n. 2 — Diritti per la concessione di nuovi numeri telefonici — Acquisizione a costo zero di numeri a disposizione dell’impresa succeduta all’ex monopolio statale»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 9 dicembre 2004
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 ottobre 2005
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Disciplina comune per le autorizzazioni generali e le licenze individuali — Direttiva 97/13 — Tasse e diritti applicabili alle imprese titolari di licenze individuali — Uso ottimale di risorse rare — Imposizione ai nuovi operatori di un diritto per l’assegnazione di numeri telefonici — Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13/CE, art. 11, n. 2)
L’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, consente di imporre una tassa alle imprese per gestire in modo ottimale una «risorsa rara», purché detta tassa sia non discriminatoria e tenga conto della necessità di promuovere lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza.
Detta disposizione dev’essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede che un nuovo operatore sul mercato delle telecomunicazioni sia tenuto a versare, per l’assegnazione di numeri telefonici una tassa commisurata al valore economico dei numeri concessi, allorché un’impresa di telecomunicazioni, operante sullo stesso mercato in posizione dominante, ha rilevato a costo zero dal proprio predecessore, vale a dire dall’ex impresa statale operante in regime di monopolio, un vastissimo portafoglio di numeri telefonici e la normativa nazionale esclude l’applicazione a posteriori di questa tassa su detto portafoglio.
(v. punti 21, 23, 46 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
20 ottobre 2005 (*)
«Servizi di telecomunicazioni – Direttiva 97/13/CE – Art. 11, n. 2 – Diritti per la concessione di nuovi numeri telefonici – Acquisizione a costo zero di numeri a disposizione dell’impresa succeduta all’ex monopolio statale»
Nei procedimenti riuniti C-327/03 e C-328/03,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisioni 30 aprile 2003, pervenute in cancelleria il 28 luglio 2003, nella causa
Repubblica federale di Germania
contro
ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG, rappresentata dalla ISIS Multimedia Net Verwaltungs GmbH (C-327/03),
Firma O2 (Germany) GmbH und Co. OHG (C-328/03),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, S. von Bahr (relatore), A. Borg Barthet e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 novembre 2004,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Repubblica federale di Germania, dai sigg. S. Prömper e K. Schierloh, in qualità di agenti;
– per la ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG, rappresentata dalla ISIS Multimedia Net Verwaltungs GmbH, dal sig. R. Schütz, Rechtsanwalt;
– per la Firma O2 (Germany) GmbH und Co. OHG, dal sig. M. Hoffmann, Rechtsanwalt;
– per il governo del Regno Unito, dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra S. Moore, barrister;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Schmidt e dal sig. M. Shotter, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 dicembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15).
2 Le dette questioni sono state sottoposte alla Corte nell’ambito di due controversie tra la Repubblica federale di Germania, da una parte, e la ISIS Multimedia Net GmbH und Co. KG, rappresentata dalla ISIS Multimedia Net Verwaltungs GmbH (in prosieguo: la «ISIS Multimedia»), e la Firma O2 (Germany) GmbH und Co. OHG (in prosieguo: la «Firma O2»), dall’altra, riguardo alla tassa richiesta dalla Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (autorità competente in materia di regolamentazione del settore delle poste e delle telecomunicazioni; in prosieguo: l’«autorità di regolamentazione») nel contesto di domande di concessione di numeri telefonici.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 11 della direttiva 97/13 prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione siano esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e l’esecuzione delle relative licenze individuali. I diritti per le licenze individuali sono proporzionati al lavoro che esse comportano e sono pubblicati in maniera appropriata e sufficientemente dettagliata perché possano essere facilmente accessibili.
2. In deroga al paragrafo 1, quando siano utilizzate risorse rare, gli Stati membri possono permettere all’autorità di regolamentazione nazionale di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare l’uso ottimale di tali risorse. I diritti devono essere non discriminatori e tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza».
La normativa nazionale
4 La normativa nazionale pertinente comprende l’art. 43, n. 3, della legge 25 luglio 1996 in materia di telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz, BGBl.1996 I, pag. 1120; in prosieguo: il «TKG») e il regolamento 16 agosto 1999 in materia di tasse applicabili ai numeri telefonici (Telekommunikations-Nummerngebührenverordnung, BGBl. 1999 I, pag. 1887; in prosieguo: la «TNGebV»).
5 L’art. 43 della TKG prevede che l’autorità di regolamentazione assuma gli oneri relativi alla gestione dei numeri e che la decisione di concessione di un numero di telefono, in esito ad una domanda, dia luogo alla percezione di una tassa. I fatti generatori della tassa ed il relativo importo sono determinati con regolamento, conformemente alla legge relativa agli oneri di natura amministrativa 23 giugno 1970 (Verwaltungskostengesetz, BGBl. 1970 I, pag. 821).
6 L’art. 1 della TNGebV, in combinato disposto con il punto B 1 dell’allegato alla disposizione medesima, nel suo testo iniziale, prevede che la concessione di un blocco di 1 000 numeri di telefono a 10 cifre nel settore delle reti locali implichi il versamento di una tassa di DEM 1 000 (circa EUR 500). Nell’ipotesi in cui la domanda di numeri telefonici venga respinta, viene percepita una tassa il cui importo è pari a un quarto di quella percepita per la concessione dei numeri, nella specie DEM 250 (circa EUR 125).
Cause principali e questioni pregiudiziali
7 La ISIS Multimedia e la Firma O2 sono due imprese di telecomunicazioni che hanno richiesto all’autorità di regolamentazione la concessione di numeri telefonici.
8 La ISIS Multimedia otteneva 37 blocchi di 1 000 numeri a 10 cifre sui 43 richiesti. La Firma O2 otteneva 2 303 blocchi di 1 000 numeri a 10 cifre sui 2 324 richiesti. In tale occasione, veniva imposta alle dette due imprese una tassa pari, rispettivamente, a DEM 38 500 e a circa DEM 2,3 milioni.
9 L’importo delle dette tasse è di oltre quindici volte superiore a quello degli oneri amministrativi relativi alla concessione di numeri telefonici, e di oltre tre volte superiore a quello degli oneri inerenti al diniego di una domanda di numeri. L’importo della tassa per numero concesso corrisponde peraltro a circa lo 0,1% del fatturato annuale realizzabile con un numero.
10 La Deutsche Telekom AG (in prosieguo: la «Deutsche Telekom»), che è succeduta all’operatore storico detentore del monopolio in materia di telecomunicazioni in Germania, beneficia di un portafoglio di 400 milioni di numeri di telefono, ottenuti a costo zero. Secondo il Bundesverwaltungsgericht, il legislatore nazionale aveva previsto di assoggettare la detta impresa al versamento della tassa determinata dalla TNGebV, quale corrispettivo per la concessione del detto portafoglio, ma ciò non è stato possibile, non avendo la Deutsche Telekom presentato alcuna domanda di concessione di numeri, con conseguente inapplicabilità dell’art. 43 della TKG.
11 La ISIS Multimedia e la Firma O2 proponevano ricorso avverso le decisioni dell’autorità di regolamentazione che imponevano loro il pagamento della tassa. I loro ricorsi venivano respinti in primo grado, ma venivano successivamente accolti in appello. L’autorità di regolamentazione ricorreva quindi per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesverwaltungsgericht.
12 Il detto giudice fa presente che il TKG e la TNGebV sono conformi alla Costituzione tedesca osservando, del pari, che l’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13 consente di imporre una tassa per la concessione di numeri di telefono, i quali costituirebbero una risorsa rara. Il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se sia conforme alla detta disposizione, segnatamente alla necessità di incoraggiare la concorrenza, l’applicazione alle nuove imprese di telecomunicazioni di una tassa che rispecchi parzialmente il valore economico dei numeri concessi, mentre, secondo la normativa nazionale, risulta impossibile imporre la medesima tassa alla Deutsche Telekom per il portafoglio di numeri di cui essa beneficia. Secondo il Bundesverwaltungsgericht, ove debba tenersi conto della situazione della concorrenza sul mercato, questa tassa risulterebbe probabilmente contraria al detto art. 11, n. 2.
13 Ciò premesso, il Bundesverwaltungsgericht decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate nei medesimi termini nelle cause C‑327/03 e C‑328/03:
«1) Se la direttiva 97/13/CE (…) debba essere interpretata nel senso che possa essere legittimamente riscossa, per la concessione di numeri telefonici da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione del settore, una tassa commisurata al valore economico dei numeri concessi, ancorché un’impresa di telecomunicazioni, operante sullo stesso mercato in posizione dominante, abbia rilevato a costo zero dal proprio predecessore, vale a dire dall’ex impresa statale operante in regime di monopolio, un vastissimo portafoglio di numeri telefonici e la normativa nazionale escluda l’applicazione a posteriori di tasse su tale portafoglio.
In caso di soluzione affermativa alla prima questione:
2) Se, in una fattispecie così delineata, le nuove imprese che entrano sul mercato possano essere assoggettate, per ottenere la concessione di un numero telefonico – a prescindere dagli altri costi di accesso al mercato su di esse gravanti ed in assenza di una connessa analisi delle loro possibilità concorrenziali nei confronti dell’impresa dominante sul mercato stesso –, ad una tassa una tantum pari ad una determinata percentuale (nella specie, lo 0,1%) del fatturato annuo stimato realizzabile in caso di ulteriore cessione del numero medesimo ad un utente finale».
14 Con ordinanza del presidente della Corte 16 settembre 2003, i procedimenti C‑327/03 e C‑328/03 sono stati riuniti ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della decisione.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, in base alla quale un nuovo operatore sul mercato delle telecomunicazioni è tenuto a versare una tassa per la concessione di numeri telefonici, in considerazione del valore economico dei detti numeri, quand’anche un’impresa di telecomunicazioni operante sullo stesso mercato in posizione dominante abbia rilevato a costo zero dal proprio predecessore, vale a dire dall’ex impresa statale operante in regime di monopolio, un vastissimo portafoglio di numeri telefonici e la normativa nazionale escluda l’applicazione a posteriori di tasse su tale portafoglio.
Osservazioni sottoposte alla Corte
16 La ISIS Multimedia, la Firma O2 e la Commissione delle Comunità europee ritengono che l’obbligo imposto ai nuovi operatori di versare la tassa prevista dalla TNGebV per la concessione dei numeri telefonici necessari per offrire ai propri clienti servizi di telefonia vocale nel settore del traffico locale – laddove la Deutsche Telekom, per il medesimo servizio, beneficia gratuitamente di un vastissimo portafoglio di numeri telefonici – sia discriminatoria e costituisca un ostacolo allo sviluppo della concorrenza. Una normativa come quella su cui si fonda la detta tassa sarebbe pertanto contraria ai requisiti previsti dall’art. 11, n. 2, secondo periodo, della direttiva 97/13.
17 Per contro, il governo tedesco deduce, anzitutto, che una normativa di tal genere non è discriminatoria, dal momento che la Deutsche Telekom, come i suoi concorrenti, deve versare una tassa per la concessione di nuovi numeri telefonici.
18 Riguardo, quindi, al portafoglio di numeri telefonici che la Deutsche Telekom ha rilevato dal proprio predecessore, il detto governo sostiene che, quando tale portafoglio è stato costituito, non era prevista alcuna tassa, né in forza della normativa nazionale, né dal diritto comunitario. Pertanto, non si potrebbe esigere a posteriori il versamento della detta tassa riguardo a tale portafoglio, pagamento che, in ogni caso, non sarebbe ammissibile secondo il diritto nazionale.
19 Il governo tedesco aggiunge, infine, che il mancato pagamento della tassa da parte della Deutsche Telekom per il portafoglio di numeri telefonici di cui beneficia trova giustificazione nei pesanti oneri che gravano sulla detta impresa per il servizio universale, nonché a seguito della riassunzione di un numero elevato di dipendenti e del conseguente obbligo di garantire il pagamento delle relative pensioni.
20 Il governo del Regno Unito sostiene, da parte sua, che l’obbligo di versare una tassa commisurata al valore commerciale dei numeri telefonici concessi consente di gestire la risorsa rara costituita dai numeri medesimi, conformemente al disposto dell’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13.
Giudizio della Corte
21 A termini dell’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13, la tassa deve soddisfare tre requisiti. Anzitutto, deve consentire di assicurare l’uso ottimale della risorsa rara. Inoltre, deve essere non discriminatoria. Infine, deve tener conto della necessità di promuovere lo sviluppo di servizi innovativi e la concorrenza.
22 Riguardo al primo requisito, relativo alla gestione ottimale della risorsa rara, il governo tedesco e quello del Regno Unito sostengono che i numeri telefonici utilizzabili esistono in quantità limitata e che il primo requisito, pertanto, risulta soddisfatto.
23 A tale riguardo, si deve rammentare che l’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13 consente di imporre il versamento di una tassa ai fini della gestione ottimale di una «risorsa rara», ma tale nozione non è definita dalla detta disposizione.
24 Occorre pertanto fare riferimento alle disposizioni che precedono il detto articolo, in particolare all’art. 10, n. 1, della direttiva medesima. A termini di tale disposizione, gli Stati membri possono limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazione solo per consentire la concessione di numeri in misura sufficiente. Ne consegue che il legislatore comunitario ha in tal modo riconosciuto che i numeri telefonici possono sussistere in quantità limitata, e, di conseguenza, costituire una risorsa rara.
25 L’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13 deve essere pertanto interpretato nel senso che gli Stati membri possono imporre il versamento di una tassa alle imprese di telecomunicazioni ai fini della gestione ottimale dell’attribuzione dei numeri telefonici.
26 Ne consegue che il primo requisito previsto dalla detta disposizione risulta soddisfatto nella parte in cui l’obbligo di versare una tassa come quella prevista dalla normativa oggetto della causa principale concerne la concessione di numeri telefonici.
27 Per contro, nell’ipotesi di diniego di una domanda di concessione di numeri telefonici, che non implica, per definizione, alcun uso dei numeri, né, di conseguenza, alcuna diminuzione del quantitativo di numeri disponibili, le disposizioni dell’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13 non sono applicabili. In tale caso, si deve applicare la regola generale prevista dal n. 1 del detto articolo, a termini della quale la tassa richiesta alle imprese per le procedure di autorizzazione deve essere esclusivamente intesa a coprire i costi amministrativi sostenuti per il trattamento della richiesta di numeri. Pertanto, l’obbligo di versare una tassa pari a oltre il triplo dell’importo degli oneri amministrativi sostenuti è in contrasto con tale regola.
28 Resta da verificare se l’obbligo di versare, per la concessione di numeri telefonici, una tassa come quella prevista dalla normativa oggetto della causa principale soddisfi gli altri due requisiti previsti dall’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13.
29 Riguardo al principio di non discriminazione, si deve ricordare che esso impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, a meno che la differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata (v., in particolare, sentenza 23 novembre 1999, causa C‑149/96, Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I‑8395, punto 91).
30 A tale riguardo, si deve rilevare che la ISIS Multimedia e la Firma O2, al pari della Deutsche Telekom, sono imprese di telecomunicazioni che operano nel settore del traffico locale. Al fine di offrire i loro servizi, queste ultime devono necessariamente disporre di numeri telefonici per poterli concedere ai loro clienti. Le dette imprese si trovano, pertanto, in una situazione analoga sotto il profilo dell’offerta di servizi. Orbene, è pacifico che la ISIS Multimedia, la Firma O2, nonché tutti i nuovi operatori devono versare la tassa prevista dall’art. 1 della TNGebV, in combinato disposto con il punto B 1 dell’allegato alla disposizione medesima, per ottenere numeri telefonici e accedere al mercato dei servizi di telefonia vocale nel settore del traffico locale, mentre la Deutsche Telekom dispone di un portafoglio considerevole di numeri che le consente di essere operativa sul detto mercato e per ottenere il quale non ha versato alcuna tassa.
31 Si deve pertanto necessariamente rilevare che la Deutsche Telekom ed i suoi concorrenti non ricevono il medesimo trattamento per l’accesso al mercato di cui trattasi.
32 La circostanza che la Deutsche Telekom debba versare la tassa per ottenere nuovi numeri non modifica affatto tale rilievo, che verte sull’accesso degli operatori al mercato.
33 Peraltro, tale rilievo non è modificato neanche dal fatto che la Deutsche Telekom abbia ottenuto il portafoglio di numeri telefonici dell’impresa cui è legittimamente succeduta secondo il diritto tedesco e secondo la normativa comunitaria applicabile all’epoca del trasferimento del detto portafoglio.
34 Si pone tuttavia la questione se la differenza di trattamento dei nuovi operatori rispetto ad un’impresa come la Deutsche Telekom, succeduta all’ex impresa statale operante in regime di monopolio, possa risultare giustificata ovvero se essa costituisca una discriminazione in contrasto con l’art. 11, n. 2, della direttiva.
35 Il governo tedesco deduce che il mancato pagamento della tassa da parte della Deutsche Telekom per il portafoglio di numeri telefonici di cui tale impresa beneficia si giustifica in quanto essa deve svolgere compiti propri di un servizio universale e deve parimenti garantire il pagamento delle pensioni dei dipendenti che ha riassunto.
36 A tale riguardo, si deve rilevare che il governo tedesco non ha prodotto dati numerici a sostegno della propria deduzione secondo cui la concessione gratuita del detto portafoglio costituisce una compensazione per gli oneri che gravano sulla Deutsche Telekom per i suoi obblighi di servizio universale ovvero in ragione del pagamento delle pensioni dei dipendenti dalla medesima riassunti. Orbene, come la Corte ha già affermato, l’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13 introduce un’eccezione rispetto alla disposizione generale contenuta nel n. 1 dello stesso articolo, e richiede quindi un’interpretazione restrittiva (v. sentenza 18 settembre 2003, cause riunite C‑292/01 e C‑293/01, Albacom e Infostrada, Racc. pag. I‑9449, punti 33 e 34). Conseguentemente, giustificazioni fondate sul detto n. 2 non possono essere sostenute in termini meramente generici.
37 Con riserva di un chiarimento che consenta di giustificare la differenza di trattamento degli operatori, deve rilevarsi che l’obbligo di versare una tassa per la concessione di numeri telefonici, quale quello imposto ai nuovi operatori dalla normativa di cui alla causa principale – pagamento che costituisce la condizione necessaria per l’ingresso di questi ultimi sul mercato dei servizi di telefonia vocale nel settore del traffico locale – sebbene l’impresa succeduta all’ex impresa statale operante in regime di monopolio possa operare sul detto mercato disponendo a costo zero di un vasto portafoglio di numeri, costituisce una discriminazione nei confronti dei nuovi operatori, in contrasto con l’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13.
38 Anche se il governo tedesco giungesse a dimostrare il carattere asseritamente non discriminatorio del portafoglio di numeri telefonici di cui beneficia la Deutsche Telekom, occorrerebbe verificare se, conformemente al terzo requisito previsto dal detto art. 11, n. 2, il versamento della tassa nell’ipotesi di concessione di numeri tenga conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della concorrenza.
39 A tale riguardo si deve ricordare che un sistema di concorrenza non alterata può garantirsi solo qualora venga assicurata l’uguaglianza delle opportunità tra i vari operatori economici (v. sentenza 22 maggio 2003, causa C‑462/99, Connect Austria, Racc. pag. I‑5197, punto 83).
40 La Corte ha già avuto modo di esaminare la questione di diritto della concorrenza inerente ad una normativa che preveda la concessione a costo zero, ad un’impresa pubblica in posizione dominante, di talune facilitazioni – nella specie ulteriori frequenze in un settore della telefonia mobile numerica – laddove un nuovo operatore aveva dovuto versare una tassa per l’acquisto di una licenza relativa al medesimo settore. A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che una normativa del genere, nell’estendere o nel rafforzare la posizione dominante della detta impresa, può costituire una violazione dell’art. 82 CE. Tuttavia, la Corte ha precisato che le norme relative alla concorrenza non ostano ad una tale normativa se la tassa precedentemente versata dall’impresa pubblica in posizione dominante per ottenere una licenza nel settore della telefonia mobile, nonché l’attribuzione a costo zero di frequenze complementari sembrano equivalenti, in termini economici, alla tassa imposta al concorrente (v. sentenza Connect Austria, cit., punti 85‑90).
41 Si deve pertanto effettuare un esame comparativo analogo riguardo alle tasse applicate all’impresa in posizione dominante e ad i suoi concorrenti per la concessione di numeri telefonici.
42 A tale riguardo si deve necessariamente rilevare che l’impresa in posizione dominante, vale a dire la Deutsche Telekom, non ha versato alcuna tassa per la concessione di un quantitativo estremamente elevato di numeri telefonici e che alla detta impresa viene imposto il pagamento di una tassa esclusivamente per la concessione di nuovi numeri, laddove i suoi concorrenti, i nuovi operatori, devono versare una tassa sin dalla concessione del primo numero.
43 Orbene, è pacifico che la detta tassa, calcolata in funzione del valore commerciale dei numeri concessi, costituisce un onere significativo per le imprese di telecomunicazioni. Nell’ipotesi dei nuovi operatori, il detto onere grava sul loro bilancio sin dalla fase iniziale di inserimento nel settore del traffico locale.
44 Ne consegue che i nuovi operatori non sono posti su un piano di parità rispetto all’impresa in posizione dominante per l’ottenimento di numeri telefonici e che la concorrenza sul mercato dei servizi di telefonia vocale nel settore del traffico locale risulta, conseguentemente, falsata.
45 Invece di facilitare in misura significativa l’ingresso di nuovi operatori sul mercato, come precisato dal quinto ‘considerando’ della direttiva 97/13 (v. sentenza Albacom e Infostrada, cit., punto 35), attenuando le disparità in materia di concorrenza tra l’impresa in posizione dominante e i nuovi operatori sul mercato delle telecomunicazioni, una normativa come quella oggetto della causa principale ha come effetto di mantenere dette disparità. Essa costituisce un ostacolo all’ingresso di questi ultimi sul detto mercato e, conseguentemente, un freno allo sviluppo della concorrenza ed alla promozione di servizi innovativi, in contrasto con il terzo requisito previsto dall’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13.
46 La prima questione deve essere pertanto risolta dichiarando che l’art. 11, n. 2, della direttiva 97/13 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, la quale prevede che un nuovo operatore sul mercato delle telecomunicazioni sia tenuto a versare per l’assegnazione di numeri telefonici una tassa commisurata al valore economico dei numeri concessi, allorché un’impresa di telecomunicazioni, operante sullo stesso mercato in posizione dominante, ha rilevato a costo zero dal proprio predecessore, vale a dire dall’ex impresa statale operante in regime di monopolio, un vastissimo portafoglio di numeri telefonici e la normativa nazionale esclude l’applicazione a posteriori di questa tassa su detto portafoglio.
Sulla seconda questione
47 Alla luce della soluzione della prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 11, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, la quale prevede che un nuovo operatore sul mercato delle telecomunicazioni sia tenuto a versare, per l’assegnazione di numeri telefonici, una tassa commisurata al valore economico dei numeri concessi, allorché un’impresa di telecomunicazioni, operante sullo stesso mercato in posizione dominante, ha rilevato a costo zero dal proprio predecessore, vale a dire dall’ex impresa statale operante in regime di monopolio, un vastissimo portafoglio di numeri telefonici e la normativa nazionale esclude l’applicazione a posteriori di questa tassa su detto portafoglio.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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