Causa C‑329/03
Trapeza tis Ellados AE
contro
Banque Artesia
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos)
«Libera circolazione dei capitali — Prima direttiva del Consiglio 11 maggio 1960 — Acquisto di obbligazioni negoziabili in Borsa — Rimpatrio del prodotto della loro liquidazione»
Conclusioni dell’avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 14 aprile 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 ottobre 2005
Massime della sentenza
Libera circolazione dei capitali — Liberazione dei movimenti di capitali — Operazioni che beneficiano di autorizzazioni generali per la conclusione o l’esecuzione delle transazioni e per i trasferimenti fra residenti degli Stati membri in forza dell’art. 2 della direttiva 11 maggio 1960 — Acquisto di obbligazioni negoziate e quotate in Borsa — Inclusione — Sistema di finanziamento dell’acquisto — Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 11 maggio 1960, art. 2 e allegato I, elenco B, voce IV A ed elenco D, voci VI e IX)
Le obbligazioni espresse in moneta nazionale, con un termine di un anno a decorrere dalla loro emissione, negoziate e quotate in Borsa, emesse da una banca con sede in uno Stato membro e appartenente a tale Stato, rientrano nei «titoli negoziati in Borsa» di cui all’allegato I, elenco B, voce IV A, della direttiva 11 maggio 1960, per l’applicazione dell’articolo 67 del Trattato, e non nei «titoli trattati normalmente sul mercato monetario», di cui all’elenco D, voce VI, di questo stesso allegato. L’acquisto di dette obbligazioni nonché il prodotto della loro liquidazione sono disciplinati dall’art. 2 di tale direttiva, che fa riferimento all’allegato I, elenco B, il quale prevede il rimpatrio del detto prodotto.
Ai sensi del detto art. 2, tali titoli possono pertanto beneficiare di un’autorizzazione generale, accordata dallo Stato membro interessato, per la conclusione o l’esecuzione delle transazioni nonché per i trasferimenti fra residenti degli Stati membri.
Il fatto che un acquisto di tali obbligazioni sia stato finanziato con disponibilità in conto corrente o in deposito presso un istituto di credito, anche se rientranti nell’elenco D, voce IX, dello stesso allegato, non può influire sulla classificazione del movimento di capitali di cui trattasi nell’elenco B, voce IV A.
(v. punti 27, 34, 37, dispositivo 1-2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
27 ottobre 2005 (*)
«Libera circolazione dei capitali – Prima direttiva del Consiglio 11 maggio 1960 – Acquisto di obbligazioni negoziabili in Borsa – Rimpatrio del prodotto della loro liquidazione»
Nel procedimento C‑329/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Areios Pagos (Grecia) con decisione 31 marzo 2003, pervenuta in cancelleria il 28 luglio 2003, nella causa tra
Trapeza tis Ellados AE
e
Banque Artesia,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász e M. Ilešič (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 febbraio 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Trapeza tis Ellados AE, dai sigg. I. Soufleros, K. Christodoulou e T. Kontovazainitis, dikigoroi;
– per la Banque Artesia, dal sig. F. Herbert, avocat, e dai sigg. G. Stefanakis e E. Papakonstantinou, dikigoroi;
– per il governo greco, dai sigg. P. Mylonopoulos e M. Apessos, nonché dalla sig.ra V. Pelekou, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H. Støvlbæk e G. Zavvos, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 aprile 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’allegato I, elenco B, voce IV A, ed elenco D, voce VI, della prima direttiva del Consiglio 11 maggio 1960, per l’applicazione dell’articolo 67 del Trattato (GU 1960, n. 43, pag. 921; in prosieguo: la «prima direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata dall’Areios Pagos (Corte di cassazione greca) nell’ambito di una controversia pendente tra la Trapeza tis Ellados AE (in prosieguo: la «Banca di Grecia») e la Banque Artesia (in prosieguo: l’«Artesia»), in merito alla richiesta di quest’ultima di essere risarcita del danno da essa subito a causa del rifiuto della Banca di Grecia di autorizzarla ad accreditare il prodotto della liquidazione di obbligazioni su un conto in dracme greche convertibili.
Causa principale e questioni pregiudiziali
3 L’Artesia, la cui sede sociale è a Bruxelles (Belgio), disponeva di un conto in dracme greche convertibili nella sua succursale di Atene (Grecia).
4 Tra il 28 aprile 1981 e il 30 luglio 1982 l’Artesia ha acquistato dalla Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptixeos (ETVA) Anonimos Etairia (Banca greca di sviluppo industriale SpA, in prosieguo: la «ETVA»), le cui azioni appartengono allo Stato greco, talune obbligazioni da essa emesse, espresse in moneta nazionale, con termine di un anno a decorrere dalla loro emissione, negoziate e quotate in Borsa. Tali obbligazioni erano state pagate dal conto in dracme greche convertibili dell’Artesia. Affinché l’importo corrispondente alle dette obbligazioni fosse sempre convertibile, era necessaria un’autorizzazione speciale della Banca di Grecia.
5 Il 24 agosto 1982 l’Artesia ha chiesto a tale banca di autorizzarla ad accreditare sul suo conto in dracme greche convertibili il prodotto della liquidazione delle obbligazioni di cui trattasi, per farlo rientrare in Belgio. Tra il 25 agosto 1982 ed il 23 novembre 1986 la Banca di Grecia ha respinto a più riprese tale richiesta. Essa l’ha invece accolta il 24 novembre 1986. Pare che il suo rifiuto fosse motivato, almeno in parte, dal fatto che l’uso del conto dell’Artesia in dracme greche convertibili per l’acquisto iniziale delle obbligazioni di cui trattasi non era stato oggetto di un’autorizzazione e che, pertanto, tale conto non era più convertibile.
6 Ritenendo di aver subito un danno, nel periodo tra il 30 settembre 1982 e l’11 dicembre 1986, dovuto al rifiuto opposto dalla Banca di Grecia, il 28 aprile 1987 l’Artesia ha proposto un ricorso per risarcimento nei confronti di tale banca. Essa ha fatto valere che il suo acquisto delle obbligazioni rientrava nell’allegato I, elenco B, voce IV A, della prima direttiva, di modo che gli Stati membri erano tenuti a prevedere la concessione dell’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 2 della detta direttiva. La causa è stata decisa dal Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunale collegiale di primo grado di Atene), dall’Efeteio Athinon (Corte d’appello di Atene) e infine dall’Areios Pagos (Corte di cassazione greca), che ha rinviato la causa dinanzi all’Efeteio Athinon. Il 27 luglio 2001 quest’ultimo ha condannato la Banca di Grecia a risarcire l’Artesia. Tale giudice ha considerato che l’operazione in questione rientrava nell’ambito di applicazione dell’art. 2 e dell’allegato I, elenco B, della prima direttiva.
7 Poiché la Banca di Grecia ha proposto ricorso per cassazione, l’Areios Pagos ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Si chiede, con riferimento alla disposizione dell’elenco D, che fa riferimento all’art. 4 della prima direttiva (…), e della categoria della nomenclatura VI, che riguarda gli “Investimenti a breve termine in Buoni del Tesoro e altri titoli trattati normalmente sul mercato monetario”, se – secondo lo spirito di tale disposizione e lo scopo da essa perseguito, o interpretandola alla luce della prassi comune eventualmente esistente nelle transazioni internazionali, in base alla quale titoli come le controverse obbligazioni dell’ETVA, della durata di un anno, sono considerati investimenti a breve termine – siano soggette a tale disposizione: a) obbligazioni emesse da una banca avente la forma giuridica di società per azioni, le cui azioni appartengono allo Stato, della durata di un anno dall’emissione, negoziabili e quotate in Borsa, o b) obbligazioni emesse da una banca avente la forma giuridica di società per azioni, della durata di un anno dall’emissione, negoziabili e trattate in Borsa.
2) Si chiede inoltre, riguardo alla disposizione dell’elenco D, che fa riferimento all’art. 4 della [prima] direttiva, (…) e della categoria della nomenclatura IX, che riguarda la “Costituzione e alimentazione di conti correnti e di deposito, rimpatrio o impiego di disponibilità in conto corrente o in deposito presso istituti di credito”, se alla luce dello spirito di tale disposizione e dello scopo da essa perseguito, sia soggetto alla disciplina di questa disposizione l’impiego presso una banca, in quanto istituto di credito, delle disponibilità di un conto di deposito, alimentato come prevede la decisione del Comitato monetario 1097/1959, menzionata nella presente sentenza (mediante il prodotto di valute estere importate ecc.) e consistente in depositi espressi in moneta nazionale, convertibile in valuta estera».
Sulla domanda di riapertura della fase orale
8 Con domanda depositata nella cancelleria della Corte l’8 luglio 2005, la Banca di Grecia ha chiesto la riapertura della fase orale del procedimento.
9 A tale riguardo occorre rammentare che la Corte può ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, se ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (sentenze 10 febbraio 2000, cause riunite C‑270/97 e C‑271/97, Deutsche Post, Racc. pag. I‑929, punto 30, e 18 giugno 2002, causa C‑299/99, Philips, Racc. pag. I‑5475, punto 20).
10 Nel caso di specie, la Corte non ritiene necessario riaprire la fase orale del procedimento. Di conseguenza la domanda diretta a fare ordinare una tale riapertura dev’essere respinta.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
11 L’art. 67 del Trattato CEE (divenuto art. 67 del Trattato CE, abrogato dal Trattato di Amsterdam) prevede:
«1. Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei capitali.
2. I pagamenti correnti che concernono i movimenti di capitali fra gli Stati membri sono liberati da qualsiasi restrizione al più tardi entro la fine della prima tappa».
12 Secondo il ‘considerando’ della prima direttiva, la realizzazione degli obiettivi del Trattato CEE esige la libertà più ampia possibile dei movimenti di capitali fra gli Stati membri e, di conseguenza, la più estesa e sollecita liberazione di tali movimenti di capitali.
13 Ai sensi degli artt. 1, n. 1, e 3, n. 1, della detta direttiva, gli Stati membri accordano ogni autorizzazione di cambio necessaria per la conclusione o l’esecuzione delle transazioni e per i trasferimenti tra residenti degli Stati membri, aventi per oggetto i movimenti di capitali specificati negli elenchi A e, a talune condizioni, C dell’allegato I della stessa direttiva.
14 L’art. 2, n. 1, della prima direttiva dispone che «[g]li Stati membri accordano delle autorizzazioni generali per la conclusione o l’esecuzione delle transazioni e per i trasferimenti tra residenti degli Stati membri, aventi per oggetto i movimenti di capitali specificati nell’elenco B dell’allegato I [a tale] direttiva».
15 Un siffatto obbligo di concedere un’autorizzazione non è invece previsto per i movimenti di capitali specificati nell’elenco D dello stesso allegato. Gli Stati membri restano liberi di confermare le loro restrizioni relative a tali transazioni.
16 L’art. 4 della prima direttiva recita:
«Il Comitato monetario esamina almeno una volta l’anno le restrizioni a cui sono soggetti i movimenti di capitali specificati negli elenchi dell’allegato I alla presente direttiva e prospetta alla Commissione quali restrizioni potrebbero essere abolite».
17 Tra i movimenti di capitali specificati nell’allegato I, elenco B, voce IV A, della prima direttiva, relativo ai «[m]ovimenti di capitali di cui all’articolo 2 della direttiva», figurano, in particolare, «[l]’acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali trattati in Borsa (escluse le quote di fondi comuni di investimento) e il rimpatrio del prodotto della loro liquidazione», a cui corrisponde la voce IV A della nomenclatura. Quest’ultima comprende, in particolare, al punto 3, lett. i), l’acquisto di obbligazioni «stilate in moneta nazionale» e, al punto 4, il «Rimpatrio della liquidazione di obbligazioni».
18 Per quanto riguarda i movimenti di capitali specificati all’allegato I, elenco D, della prima direttiva, relativo ai «[m]ovimenti di capitali di cui all’articolo 4 della direttiva», tra questi ultimi figurano:
– gli «[i]nvestimenti a breve termine in buoni del tesoro e in altri titoli trattati normalmente sul mercato monetario», a cui corrisponde la voce VI della nomenclatura. Questa voce comprende in particolare gli investimenti a breve termine da parte di non residenti sul mercato monetario nazionale ed il rimpatrio del prodotto della loro liquidazione;
– la «[c]ostituzione e [l’]alimentazione di conti correnti e di deposito, [il] rimpatrio o [l’]impiego di disponibilità in conto corrente o in deposito presso istituti di credito», a cui corrisponde la voce IX della nomenclatura. Questa voce comprende in particolare le transazioni di non residenti presso istituti di credito nazionali e si applica ai conti ed averi espressi in moneta nazionale o estera.
La normativa nazionale
19 La decisione del comitato monetario 23 maggio 1959, n. 1097, relativa all’applicazione in Grecia del sistema di convertibilità limitata (FEK A’ 109 del 16 giugno 1959), prevedeva, alla data dei fatti di causa, due categorie di conti di deposito presso la Banca di Grecia e nelle altre banche autorizzate che potevano essere aperti a nome di soggetti aventi la loro residenza permanente all’estero, cioè i conti in dracme greche convertibili ed i conti in valuta estera.
20 In forza di tale decisione, i conti in dracme greche convertibili potevano essere impiegati solo con talune finalità ed essere alimentati solo in talune forme tassativamente elencate. La detta decisione disponeva che, qualora fossero state utilizzate dracme greche con una finalità diversa da quelle previste e senza un’autorizzazione speciale della Banca di Grecia, esse non sarebbero più state convertibili.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
21 Con la prima questione, l’Areios Pagos chiede, in sostanza, se l’acquisto di obbligazioni espresse in moneta nazionale, con termine di un anno a decorrere dalla loro emissione, negoziate e quotate in Borsa, emesse da una banca con sede in uno Stato membro e appartenente a tale Stato, sia un «acquisto di titoli nazionali negoziati in Borsa» ai sensi dell’allegato I, elenco B, voce IV A, della prima direttiva oppure un «investimento a breve termine in buoni del tesoro e in altri titoli trattati normalmente sul mercato monetario» ai sensi dell’elenco D, voce VI, di questo stesso allegato.
22 È pacifico tra le parti nella causa principale che, ai sensi della prima direttiva, l’Artesia è una banca «non residente», che ha acquistato in Grecia le obbligazioni di cui trattasi e che ha voluto rimpatriare in Belgio il prodotto della loro liquidazione. È altresì pacifico che tali obbligazioni sono «titoli nazionali», espressi in moneta nazionale, con un termine di un anno a decorrere dalla loro emissione, che sono stati negoziati e quotati in Borsa.
23 L’Artesia e la Commissione delle Comunità europee fanno valere che le dette obbligazioni rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I, elenco B, voce IV A, della prima direttiva. Al contrario, la Banca di Grecia ed il governo ellenico sostengono che esse rientrano nell’elenco D, voce VI, di questo stesso allegato.
24 La controversia principale ha quindi origine in una diversa interpretazione dei criteri che si ricollegano alle obbligazioni di cui trattasi. Tale controversia attiene all’interpretazione delle nozioni di «titoli negoziati in Borsa» e di «titoli trattati normalmente sul mercato monetario». Essa mira altresì a stabilire se il termine delle obbligazioni di cui trattasi sia un criterio determinante per definirle. Secondo la Banca di Grecia ed il governo ellenico, le obbligazioni in questione sono «titoli trattati normalmente sul mercato monetario» ai sensi dell’allegato I, elenco D, voce VI, della prima direttiva, indipendentemente dal fatto che siano state negoziate in Borsa.
25 Ai sensi dell’art. 67 del Trattato, la libera circolazione dei capitali comporta la soppressione delle restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri nonché le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei capitali. La prima direttiva prevede, per l’applicazione del detto art. 67, la completa liberalizzazione di taluni movimenti di capitali e mira ad eliminare gli ostacoli amministrativi che, pur non imponendo autorizzazioni di cambio e non pregiudicando l’acquisto di titoli esteri, rappresentano pur sempre un intralcio alla più ampia libertà possibile dei movimenti di capitali necessari, secondo il preambolo della prima direttiva, per la realizzazione degli obiettivi della Comunità europea (v. sentenza 24 giugno 1986, causa 157/85, Brugnoni e Ruffinengo, Racc. pag. 2013, punti 21 e 22).
26 A tale riguardo, anche se nell’elenco D, voce VI, del detto allegato figura la nozione di «titoli trattati normalmente sul mercato monetario», la prima direttiva non prevede alcuna definizione di tale nozione. Al contrario, tale direttiva fa riferimento alla nozione di «titoli negoziati in Borsa» nell’elenco B, voce IV A, dello stesso allegato, nonché nelle sue note esplicative, che ne riportano una definizione. Secondo tali note, che devono essere considerate parte integrante della detta direttiva (v. sentenza 4 febbraio 1988, causa 143/86, East e a., Racc. pag. 625, punto 11), i «titoli negoziati in Borsa» sono «titoli che formano oggetto di transazioni regolamentate ed i cui corsi sono sistematicamente pubblicati, sia da organi borsistici ufficiali (titoli quotati ufficialmente), sia da altri organi collegati alla Borsa come, ad esempio, le commissioni bancarie (titoli non quotati ufficialmente)». Come rilevato dalla Commissione, tale definizione comporta che il legislatore comunitario ha riconosciuto l’importanza delle regole di funzionamento della Borsa, in particolare sulla base delle disposizioni che garantiscono la trasparenza del funzionamento della Borsa e la pubblicazione dei prezzi dei titoli oggetto delle trattative.
27 Per quanto riguarda i «titoli negoziati in Borsa» di cui all’allegato I, elenco B, voce IV A, della prima direttiva, il legislatore comunitario ha ritenuto che i titoli negoziati in un ambiente regolamentato come la Borsa possano beneficiare, ai sensi dell’art. 2 della prima direttiva, di un’autorizzazione generale, accordata dallo Stato membro di cui trattasi, per la conclusione o l’esecuzione delle transazioni nonché per i trasferimenti tra residenti degli Stati membri.
28 Al contrario, il mercato monetario menzionato nell’allegato I, elenco D, voce VI, della prima direttiva è meno regolamentato della Borsa. Infatti, le transazioni sul mercato monetario sono concluse, di regola, in seguito a trattative private, in un ambiente meno trasparente rispetto alla Borsa. Tale affermazione è confermata altresì dal fatto che il carattere fondamentale dei «titoli trattati normalmente sul mercato monetario» risiede nel fatto che i loro prezzi non sono oggetto di una quotazione pubblica, di modo che le autorità pubbliche possono trovare necessario stimarne il valore per evitare qualsiasi frode dovuta a prezzi fittizi. Ciò non si verifica, invece, con i «titoli negoziati in Borsa», come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni.
29 Risulta dal fascicolo che i titoli, anche se non negoziati in Borsa, sono stati in realtà acquistati presso l’ETVA. Tuttavia, contrariamente a quanto fatto valere dalla Banca di Grecia durante l’udienza, tale circostanza non modifica la natura delle obbligazioni di cui trattasi. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, la prima direttiva non prevede che il luogo della trattativa sui titoli e quello del loro acquisto debbano corrispondere. L’allegato I, elenco B, della prima direttiva comprende l’«acquisto (…) di titoli (…) negoziati in Borsa» e non è necessario che l’acquisto dei titoli sia avvenuto in Borsa. Il criterio decisivo è che essi siano negoziati in tale ambito. Come rilevato altresì dall’avvocato generale al detto paragrafo, tale interpretazione è confermata dall’analisi di tutte le versioni linguistiche della prima direttiva.
30 Anche se il termine dei titoli può essere determinante per quelli che rientrano nell’allegato I, elenco D, della prima direttiva e che sono soggetti a restrizioni ai sensi dell’art. 4 di tale direttiva, cioè gli «investimenti a breve termine in buoni del Tesoro e in altri titoli normalmente trattati sul mercato monetario», ciò non si verifica per i «titoli negoziati in Borsa», che figurano soltanto nell’elenco B, voce IV A, dell’allegato medesimo nonché nelle note esplicative della prima direttiva. Queste ultime fanno riferimento espresso alla detta voce IV e prevedono esclusivamente la natura dell’ente che emette le obbligazioni, cioè tanto «enti privati che pubblici». Sono le direttive del Consiglio 17 novembre 1986, 86/566/CEE, che modifica la prima direttiva (GU L 332, pag. 22), e 24 giugno 1988, 88/361/CEE, per l’attuazione dell’articolo 67 del Trattato (GU L 178, pag. 5), che prevedono una definizione delle obbligazioni a breve termine, direttive che non hanno applicazione retroattiva. Allo stesso modo, dall’allegato I, elenco B, voce IV A, della prima direttiva emerge che il legislatore comunitario ha inteso definire i «titoli negoziati in Borsa» secondo criteri diversi dal loro termine.
31 Da quanto precede risulta che le obbligazioni di cui trattasi sono titoli negoziati in Borsa ai sensi dell’allegato I, elenco B, voce IV A, e delle note esplicative della prima direttiva.
32 Di conseguenza, non è necessario esaminare se tali obbligazioni soddisfino al contempo i criteri dell’elenco D, voce VI, dello stesso allegato. Anche se così fosse, ciò non potrebbe influire sul fatto che i movimenti di capitali di cui trattasi beneficiano del regime liberalizzato previsto dall’art. 2 della prima direttiva, dato che soddisfano i criteri dell’allegato I, elenco B, della prima direttiva. Nessuna disposizione di tale direttiva limita la liberalizzazione di cui godono i movimenti capitali ai sensi dell’art. 2 di quest’ultima per il solo fatto che gli stessi movimenti di capitali soddisfano anche i criteri dell’allegato I, elenco D, della detta direttiva. Alla stessa conclusione si giunge con un’interpretazione della prima direttiva alla luce del suo obiettivo, enunciato al suo unico ‘considerando’, che consiste nella più ampia libertà possibile dei movimenti di capitali fra gli Stati membri e, di conseguenza, la più estesa e sollecita liberalizzazione di tali movimenti di capitali.
33 Si deve aggiungere che la natura delle obbligazioni di cui trattasi nella causa principale non è modificata dal fatto che esse sono titoli emessi da una banca che ha forma di società per azioni detenuta dallo Stato. A tale proposito, le note esplicative allegate alla prima direttiva precisano che tali obbligazioni possono essere emesse tanto da enti privati quanto da enti pubblici, come rilevato al punto 30 della presente sentenza.
34 Considerato quanto precede, si deve risolvere la prima questione dichiarando che le obbligazioni espresse in moneta nazionale, con un termine di un anno a decorrere dalla loro emissione, negoziate e quotate in Borsa, emesse da una banca con sede in uno Stato membro e appartenente a tale Stato, rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I, elenco B, voce IV A, della prima direttiva. Il loro acquisto, nonché il prodotto della loro liquidazione sono disciplinati dall’art. 2 di tale direttiva, che fa riferimento all’allegato I, elenco B, della stessa direttiva, il quale prevede il rimpatrio del detto prodotto.
Sulla seconda questione
35 Con la seconda questione, l’Areios Pagos chiede, in sostanza, se l’impiego, per acquistare obbligazioni come quelle descritte nella prima questione, di disponibilità in conto corrente o in deposito presso un istituto di credito rientri nell’ambito di applicazione dell’allegato I, elenco D, voce IX, della prima direttiva.
36 I movimenti di capitali devono necessariamente essere considerati nel loro complesso ai fini della prima direttiva e, considerato che la destinazione di un movimento rientra in una delle categorie liberalizzate, in linea di principio, ed alla luce delle considerazioni svolte al punto 32 della presente sentenza, l’origine di un tale movimento non può influire su tale classificazione. Inoltre, gli acquisti di titoli rientranti in una delle categorie liberalizzate sarebbero seriamente ostacolati qualora gli Stati membri rimanessero liberi di limitare l’impiego di disponibilità in conto corrente o in deposito ai fini di tali acquisti.
37 Occorre quindi risolvere la seconda questione dichiarando che il fatto che l’acquisto di obbligazioni rientranti nell’allegato I, elenco B, voce IV A, della prima direttiva sia stato finanziato con disponibilità in conto corrente o in deposito presso un istituto di credito, anche se rientranti nell’elenco D, voce IX, dello stesso allegato, non può influire sulla classificazione del movimento di capitali di cui trattasi nell’elenco B, voce IV A, del detto allegato.
Sulle spese
38 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altre parti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Le obbligazioni espresse in moneta nazionale, con un termine di un anno a decorrere dalla loro emissione, negoziate e quotate in Borsa, emesse da una banca con sede in uno Stato membro e appartenente a tale Stato, rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato I, elenco B, voce IV A, della prima direttiva. Il loro acquisto nonché il prodotto della loro liquidazione sono disciplinati dall’art. 2 di tale direttiva, che fa riferimento all’allegato I, elenco B, della stessa direttiva, il quale prevede il rimpatrio del detto prodotto.
2) Il fatto che l’acquisto di obbligazioni rientranti nell’allegato I, elenco B, voce IV A, della prima direttiva sia stato finanziato con disponibilità in conto corrente o in deposito presso un istituto di credito, anche se rientranti nell’elenco D, voce IX, dello stesso allegato, non può influire sulla classificazione del movimento di capitali di cui trattasi nell’elenco B, voce IV A, del detto allegato.
Firme
* Lingua processuale: il greco.
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