Causa C-371/03
Siegfried Aulinger
contro
Bundesrepublik Deutschland
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln)
«Politica estera e di sicurezza — Politica commerciale comune — Embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro — Regolamento (CEE) n. 1432/92 — Trasporto di persone»
Conclusioni dell’avvocato generale F. G. Jacobs, presentate il 17 novembre 2005
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 marzo 2006
Massime della sentenza
Politica commerciale comune — Scambi con i paesi terzi — Misure d’embargo nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) — Regolamento n. 1432/92
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1432/92, art. 1, lett. d)]
L’art. 1, lett. d), del regolamento 1432/92, che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro, dev’essere interpretato nel senso che era vietato il trasporto di persone a titolo commerciale verso la Serbia e il Montenegro e viceversa, effettuato mediante trasporto frazionato.
Per «trasporto frazionato» deve intendersi il trasporto di persone verso il territorio soggetto ad embargo o viceversa, effettuato mediante la cooperazione tra un’impresa con sede in uno Stato membro della Comunità ed un’altra con sede nel territorio soggetto ad embargo, ove la prima provvedeva al trasporto sino nelle vicinanze del confine del territorio soggetto ad embargo, la seconda al trasporto da quel punto sino al territorio soggetto ad embargo o viceversa (con trasbordo dei viaggiatori).
(v. punto 36 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
9 marzo 2006 (*)
«Politica estera e di sicurezza – Politica commerciale comune – Embargo nei confronti delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro – Regolamento (CEE) n. 1432/92 – Trasporto di persone»
Nel procedimento C‑371/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Oberlandesgericht Köln (Germania) con decisione 21 agosto 2003, pervenuta in cancelleria il 1° settembre 2003, nella causa
Siegfried Aulinger
contro
Repubblica federale di Germania,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, J.‑P. Puissochet (relatore), S. von Bahr e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 ottobre 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. Aulinger, dal sig. R. Karpenstein, Rechtsanwalt;
– per la Repubblica federale di Germania, convenuta nella causa principale, dal sig. A. Friesen, Rechtsanwalt;
– per il governo tedesco, dal sig. W.D. Plessing, successivamente dalle A. Tiemann e C. Schulze‑Bahr, in qualità di agenti, assistiti dal sig. A. Frieser, Rechtsanwalt;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. zur Hausen, successivamente dal sig. F. Hoffmeister, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1° giugno 1992, n. 1432, che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro (GU L 151, pag. 4).
2 La detta domanda è stata sottoposta alla Corte nell’ambito di una controversia tra il sig. Aulinger e la Repubblica federale di Germania, la quale aveva obbligato quest’ultimo a interrompere le proprie attività di trasporto in autobus per passeggeri che intendevano recarsi in Serbia e in Montenegro, in base ad un’interpretazione del regolamento n. 1432/92 che il sig. Aulinger ritiene errata.
Contesto normativo
3 Nel contesto dei conflitti sorti con il conseguimento dell’indipendenza da parte di varie repubbliche dell’ex Repubblica federale di Iugoslavia, in particolare dei conflitti che hanno colpito la Bosnia‑Erzegovina nel 1992, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, agendo in forza del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, adottava, il 30 maggio 1992, la risoluzione 757 (1992), recante un embargo economico nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro). Tale embargo riguardava, in primo luogo, gli scambi di prodotti di base e di merci.
4 I paragrafi 5 e 7 della risoluzione 757 (1992) prevedevano quanto segue:
«5. (…) tutti gli Stati si asterranno dal mettere a disposizione delle autorità della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) o di qualsiasi impresa commerciale, industriale o di pubblici servizi avente sede nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) fondi o altre risorse finanziarie o economiche e impediranno ai loro cittadini ed a qualsiasi persona presente nel loro territorio di trasferire dal loro territorio o di mettere altrimenti a disposizione delle dette autorità o delle dette imprese tali fondi o risorse e di versare qualsiasi altro fondo a persone fisiche o giuridiche che si trovino nella Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), ad eccezione dei pagamenti relativi esclusivamente a forniture strettamente mediche o umanitarie e a forniture di generi alimentari;
(…)
7. (…) tutti gli Stati:
a) Rifiuteranno a qualsiasi aeromobile l’autorizzazione a decollare dal loro territorio, di atterrarvi o di sorvolarlo qualora il detto aeromobile sia in volo per atterrare sul territorio della Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) ovvero sia in provenienza dalla detta Repubblica, salvo che il volo di tale aeromobile non sia stato approvato, in ragione di considerazioni di ordine umanitario o di altro genere, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio, dal Comitato del Consiglio di sicurezza istituito con la risoluzione 724 (1991).
(…)».
5 La Comunità economica europea ed i suoi Stati membri hanno fatto ricorso ad uno strumento comunitario per assicurare, in particolare, l’applicazione uniforme nella Comunità di alcune misure prescritte dalla risoluzione 757 (1992). In tal senso, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato il regolamento n. 1432/92.
6 L’art. 1 del detto regolamento così recita:
«Dal 31 maggio 1992 sono vietate:
a) l’introduzione nel territorio della Comunità di qualsiasi prodotto originario o in provenienza dalle Repubbliche di Serbia e di Montenegro;
b) l’esportazione verso le Repubbliche di Serbia e di Montenegro di qualsiasi prodotto originario o in provenienza dalla Comunità;
c) qualsiasi attività avente per oggetto o per effetto di promuovere, direttamente o indirettamente, le transazioni di cui alle lettere a) e b);
d) la prestazione di servizi non finanziari aventi per oggetto o per effetto di promuovere, direttamente o indirettamente, l’economia delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, in particolare quei servizi non finanziari forniti:
i) ai fini di qualsiasi attività economica svolta nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro oppure a partire da queste Repubbliche,
ii) oppure alle persone od organismi seguenti:
– qualsiasi persona fisica nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro,
– qualsiasi persona giuridica costituita o registrata secondo la legislazione delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro,
– qualsiasi organismo esercitante un’attività economica (nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o altrove), controllato da persone od organismi con residenza nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro oppure costituiti o registrati secondo la legislazione di una di queste Repubbliche.
Le condizioni di applicazione di questo divieto al trasporto aereo sono definite nell’allegato».
7 L’art. 5 del detto regolamento precisa:
«Il presente regolamento è applicabile nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e ad ogni aereo o nave soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro e ad ogni persona, ovunque si trovi, che sia cittadino di uno Stato membro o qualsiasi ente, ovunque si trovi, che sia eretto o costituito a norma della legge di uno Stato membro».
Fatti e questioni pregiudiziali
8 Il sig. Aulinger è un conducente di autobus con sede in Germania. Durante la vigenza dell’embargo nei confronti della Serbia e del Montenegro, effettuava il trasporto di lavoratori migranti, in particolare di cittadini serbi e montenegrini diretti verso la Serbia o il Montenegro ovvero che ne facevano ritorno, sino alle vicinanze del confine con il territorio soggetto ad embargo ovvero a partire da tale zona. Per lo più, il sig. Aulinger operava in qualità di subappaltatore di un’agenzia di viaggi, parimenti avente sede in Germania, la quale organizzava l’intero viaggio dai luoghi di partenza siti in Germania fino ai punti d’arrivo siti sul territorio delle Repubbliche sottoposte a embargo e viceversa, avvalendosi di conducenti di autobus con sede in tali ultime repubbliche per la parte del tragitto da effettuare sul loro territorio. L’agenzia rilasciava ai passeggeri un biglietto unico per tali trasporti, detti «frazionati» (in prosieguo: i «trasporti frazionati».
9 Dopo essere stato penalmente perseguito per infrazione al regolamento n. 1432/92, il sig. Aulinger cessava praticamente di prendere parte a tali trasporti frazionati nel 1993.
10 Il procedimento penale avviato a carico del sig. Aulinger veniva tuttavia archiviato a seguito della sentenza del Bundesgerichtshof (Suprema Corte federale) del 21 aprile 1995, in cui si stabiliva che la risoluzione 757 (1992) non vietava il trasporto di privati nel territorio sottoposto a embargo e che non sarebbe stato necessario pronunciarsi sulla questione se il regolamento n. 1432/92 prevedesse tale divieto, dal momento che le procedure nazionali necessarie ai fini della sanzione penale della violazione di tale regolamento non erano state seguite.
11 Il sig. Aulinger chiedeva pertanto il risarcimento per i danni che asseriva di aver subìto. Da una parte, otteneva un risarcimento per l’azione penale cui era stato assoggettato. Dall’altra, chiedeva alla convenuta nella causa principale (in prosieguo: la «Repubblica federale di Germania») la somma di DEM 500 000 a titolo di risarcimento per la perdita della sua principale fonte di reddito, dovuta alla pressoché totale interruzione delle sue attività di trasporto frazionato verso il confine della zona sottoposta ad embargo e viceversa. A sostegno della sua domanda, faceva valere che il regolamento n. 1432/92 non vietava tali attività. A tal riguardo, faceva riferimento al fatto che la stessa Commissione delle Comunità europee non avrebbe ritenuto tale trasporto vietato e che le autorità tedesche avrebbero dovuto consultare gli Stati membri prima di assumere la loro posizione su questo punto, essenziale per la sopravvivenza di molti titolari d’imprese di autobus. Gli altri Stati membri avrebbero allora condiviso l’analisi della Commissione.
12 Secondo la Repubblica federale di Germania, il trasporto frazionato mirava ad eludere il divieto di trasporto diretto di persone nella zona dell’embargo e tale tipo di trasporto era, conseguentemente, parimenti vietato dal regolamento n. 1432/92. Ritenendo in ogni caso difendibile la propria interpretazione del regolamento, la Repubblica federale di Germania ne ha dedotto che non sussistesse il requisito della colpa previsto dall’art. 839 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile) per far sorgere la responsabilità dello Stato. Ha aggiunto che non era tenuta a consultare altri Stati membri e/o la Commissione, poiché l’interpretazione e l’applicazione del diritto comunitario sono competenze, in linea di principio, degli Stati membri. Tuttavia, vi sarebbe stato accordo tra gli Stati membri nell’ambito del comitato (ovvero a suo margine) durante le riunioni con la Commissione.
13 Il Landegericht, adito della controversia, accoglieva le ragioni della Repubblica federale di Germania, fondando la propria decisione, in particolare, sulla tesi di quest’ultima secondo cui non poteva ritenersi sussistente, a suo carico, alcuna colpa tale da far sorgere la sua responsabilità ai sensi dell’art. 839 del codice civile.
14 L’Oberlandesgericht Köln, adito in appello dal sig. Aulinger, decideva di sospendere il procedimento principale e di chiedere alla Corte chiarimenti in merito alle seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 1, lett. d), del regolamento [n. 1432/92] debba essere interpretato nel senso che il trasporto di persone a titolo commerciale verso il territorio soggetto ad embargo e viceversa, effettuato mediante il cosiddetto “trasporto frazionato”, fosse consentito ovvero vietato.
Per ‘trasporto frazionato’ deve intendersi il trasporto di persone verso il territorio soggetto ad embargo o viceversa, effettuato mediante una cooperazione tra un’impresa con sede in uno Stato membro della Comunità ed un’impresa con sede nel territorio soggetto ad embargo, ove la prima provvede al trasporto sino nelle vicinanze del confine del territorio soggetto ad embargo, la seconda al trasporto da quel punto sino al territorio soggetto ad embargo (con trasbordo dei viaggiatori).
2) Nell’ipotesi in cui la Corte di giustizia dichiari che il trasporto frazionato era consentito, se dagli artt. 10 CE o 297 CE ovvero da altre norme di diritto comunitario si evinca l’obbligo di uno Stato membro di consultare altri Stati membri e/o la Commissione prima di adottare provvedimenti nazionali contro la presunta illiceità del trasporto frazionato».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Osservazioni sottoposte alla Corte
15 Il sig. Aulinger ritiene che occorra distinguere tra la questione se fosse vietato il trasporto frazionato verso l’area soggetta all’embargo e viceversa e quella se la parziale fornitura di servizi che contribuiscono all’effettuazione di tale trasporto, come nel caso delle prestazioni dal medesimo effettuate, fosse parimenti vietata. Egli sottolinea di non aver organizzato il trasporto frazionato, ma di essersi limitato ad effettuare una prestazione per un’agenzia di viaggi su territori non soggetti ad embargo.
16 A tal riguardo, il sig. Aulinger fornisce alcuni esempi volti a dimostrare, a suo avviso, che il regolamento n. 1432/92 non potesse vietare una prestazione come la sua senza comportare, come conseguenza assurda, il divieto di qualsiasi atto che contribuisse indirettamente alla realizzazione del trasporto frazionato. In tal modo, colui che avesse venduto i biglietti unici ai passeggeri, persino i passeggeri che avessero fornito il loro contribuito pagando il prezzo del biglietto dell’autobus o il benzinaio che avesse riempito di carburante il serbatoio dell’autobus avrebbero parimenti violato l’embargo. Egli aggiunge che l’embargo ha natura economica, e non è finalizzato a vietare i viaggi personali o il trasporto di persone.
17 Secondo il sig. Aulinger, la medesima conclusione varrebbe con riguardo al trasporto frazionato complessivamente inteso. La questione se il detto trasporto fosse vietato dall’art. 1, lett. d), del regolamento n. 1432/92 dovrebbe essere interpretata alla luce della risoluzione 757 (1992). Orbene, il paragrafo 5 di tale risoluzione si limiterebbe a vietare di mettere a disposizione delle autorità o di qualsiasi impresa con sede nella Repubblica federale di Iugoslavia fondi o altre «risorse economiche». Anche nel caso in cui la nozione di «risorse economiche» dovesse comprendere la prestazione di servizi alle dette autorità o imprese, il trasbordo di passeggeri sino al luogo del loro trasporto da parte di imprese di trasporto serbe e montenegrine non potrebbe essere considerato come fornitura di servizi a tali imprese e, conseguentemente, come disponibilità di risorse economiche a loro profitto. Gli unici destinatari dei servizi in oggetto sarebbero i passeggeri.
18 Secondo il sig. Aulinger, il regolamento n. 1432/92 non mirava ad istituire alcuna sanzione supplementare rispetto a quelle previste dalla risoluzione 757 (1992). Tale regolamento avrebbe avuto l’unico scopo di garantire un’attuazione uniforme in tutta la Comunità delle sanzioni decise dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite. Il sig. Aulinger fonda il proprio argomento sul decimo ‘considerando’ del detto regolamento, nonché sulla sentenza 14 gennaio 1997, causa C‑124/95, Centro‑Com (Racc. pag. I‑81). Conseguentemente, a suo avviso, il regolamento non poteva vietare in modo autonomo il trasporto delle persone sino al luogo del loro trasporto da parte di conducenti di autobus serbi e montenegrini nel contesto del trasporto frazionato.
19 La Repubblica federale di Germania, il governo tedesco e la Commissione si richiamano, anzitutto, al tenore letterale dell’art. 1, lett. d), del regolamento n. 1432/92. A loro avviso, il trasporto commerciale di persone costituisce un «servizio» ai sensi della detta disposizione. Che tale servizio sia stato fornito in forma di trasporto diretto ovvero di trasporto frazionato, sarebbe irrilevante. La Repubblica federale di Germania sottolinea che i termini impiegati nella disposizione in oggetto dimostrerebbero l’ampia sfera di applicazione del divieto in essa contenuto. Più precisamente, i tragitti effettuati sotto forma di trasporti frazionati avrebbero l’effetto di promuovere, quantomeno indirettamente, l’economia delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.
20 La Repubblica federale di Germania e la Commissione muovono, infatti, dal principio secondo cui il trasporto diretto verso la zona dell’embargo e viceversa costituiva una violazione dell’embargo stesso, in quanto tale trasporto avrebbe avuto come effetto di mettere a disposizione dell’economia dei paesi sottoposti a embargo veicoli della Comunità e di consentire in tali paesi l’importazione di valute da parte delle persone trasportate. A loro avviso, lo stesso ragionamento vale per il trasporto frazionato. Secondo il governo tedesco e la Commissione, l’unica eccezione da accogliere sarebbe quella dei viaggi effettuati in vetture private, a titolo non commerciale, accettabili per ragioni umanitarie ed anche perché, in tal caso, non vi sarebbe fornitura di «servizi» ai sensi dell’art. 1, lett. d), del regolamento n. 1432/92.
21 La Repubblica federale di Germania ed il governo tedesco aggiungono che la ratio e la finalità del regolamento n. 1432/92 confermerebbero l’interpretazione letterale precedentemente riportata in sintesi.
22 Il governo tedesco si richiama, del pari, al regolamento (CEE) del Consiglio 26 aprile 1993, n. 990, relativo agli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro) (GU L 102, pag. 14), che ha sostituito il regolamento n. 1432/92.
23 Il detto governo rileva che l’art. 1, n. 1, lett. e), del regolamento n. 990/93 prevede il divieto di fornire servizi diversi da quelli finanziari, con le deroghe previste dal n. 2 del regolamento medesimo, ove tali deroghe riguardano, in particolare, i transiti attraverso il territorio della Repubblica federale di Iugoslavia e l’ingresso nelle sue acque territoriali. Secondo il governo tedesco, tali deroghe sarebbero state prive di senso se i trasporti in partenza o a destinazione nella zona sotto embargo non fossero stati vietati. Tale regolamento confermerebbe, in tal modo, la propria interpretazione del regolamento n. 1432/92.
24 Secondo la Repubblica federale di Germania, non occorre accertare se la risoluzione 757 (1992) vietasse, di per sé, il trasporto frazionato, poiché il legislatore comunitario poteva, se del caso, decidere un embargo più severo in considerazione della vicinanza geografica della Comunità rispetto alla zona dell’embargo. Il regolamento n. 1432/92, di conseguenza, dovrebbe essere interpretato autonomamente, come sostanzialmente asserito, per gli stessi motivi, dalla Commissione.
25 La Repubblica federale di Germania e il governo tedesco, inoltre, sostengono che l’obbligo di garantire l’effetto utile del regolamento n. 1432/92 implichi di ritenere che esso vietasse il trasporto frazionato. Diversamente ragionando, a parere della Repubblica federale di Germania, le disposizioni del detto regolamento avrebbero potuto essere in tal modo facilmente eluse favorendo la cooperazione tra imprese (di conducenti di mezzi pesanti) con sede in Serbia o in Montenegro. Il governo tedesco si richiama, in particolare, alla sentenza della Corte 30 luglio 1996, causa C‑84/95, Bosphorus (Racc. pag. I‑3953, punti 3 e 18).
26 La Repubblica federale di Germania sottolinea, infine, richiamandosi alla medesima sentenza, che il divieto di trasporto frazionato non era in contrasto con i diritti fondamentali delle imprese interessate.
27 La Commissione, tuttavia, ritiene che, se il trasporto fosse stato assicurato solo sino al confine della zona di embargo, senza che fosse previsto l’ulteriore trasbordo dei passeggeri nella detta zona, non sarebbe stato possibile provare che tale operazione avrebbe avuto come effetto di promuovere l’economia serba e montenegrina. In tal caso, la detta economia non avrebbe beneficiato della fornitura di un mezzo di trasporto della Comunità e tale operazione non avrebbe comportato, di per sé, il trasporto delle persone interessate in Serbia e in Montenegro.
28 La Commissione riconosce che il fatto di trasportare persone sino al confine schiude loro la possibilità di recarsi, con i propri mezzi, nella zona d’embargo e che le valute trasportate rafforzano l’economia di tali zone, ma ritiene tale interpretazione dell’embargo troppo estensiva. La prestazione del trasportatore «comunitario» sarebbe una mera operazione preliminare e il rafforzamento dell’economia delle repubbliche interessate dall’embargo sarebbe conseguito dai viaggiatori stessi e non dai trasportatori che li conducono sino alle vicinanze della zona dell’embargo.
29 La Commissione aggiunge che, nel contesto di un vero trasporto frazionato, come quello di cui alla causa principale, spetta al giudice del rinvio stabilire chi abbia fornito la prestazione di servizi vietata. A tale giudice, infatti, spetterebbe determinare in qual misura un subappaltatore, quale il sig. Aulinger, che abbia collaborato all’attuazione del trasporto frazionato, eventualmente senza essere direttamente responsabile della sua elaborazione ed attuazione, abbia violato l’art. 1, lett. d), del regolamento n. 1432/92.
Giudizio della Corte
30 Il regolamento n. 1432/92, ai termini del suo decimo ‘considerando’, ha per oggetto, in particolare, la garanzia di un’applicazione uniforme nella Comunità di talune misure della risoluzione 757 (1992). Conseguentemente, ai fini dell’interpretazione di tale regolamento occorre tener conto del tenore letterale e della finalità della detta risoluzione (v. in tal senso sentenza Bosphorus, cit., punti 13 e 14). Pertanto, il regolamento n. 1432/92 non deve essere oggetto di un’interpretazione in contrasto con le disposizioni della risoluzione 757 (1992).
31 Orbene, nessuna disposizione del regolamento n. 1432/92, al pari, d’altronde, della risoluzione 757 (1992), vieta la circolazione delle persone tra gli Stati membri della Comunità e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro.
32 Tuttavia, correttamente il governo tedesco e la Commissione sostengono che l’art. 1, lett. d), del regolamento n. 1432/92 vieti il trasporto commerciale diretto di persone tra un punto situato sul territorio degli Stati membri e un punto situato in Serbia o in Montenegro da parte di trasportatori stabiliti in altri Stati membri. Infatti, tale prestazione di servizi non finanziari è ricompresa nella detta disposizione in quanto parzialmente corrispondente ad un’«attività economica svolta nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro» e, parzialmente, ad una prestazione di servizi fornita a «person[e] fisic[che] nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro», quali espressamente menzionate dall’art. 1, lett. d), del regolamento n. 1432/92 come esempi di prestazioni di servizi non finanziari vietate.
33 Il ragionamento non può non essere il medesimo con riguardo a prestazioni di trasporti fornite tra i medesimi punti di partenza e di arrivo e organizzati mediante cooperazione tra un’impresa stabilita in uno Stato membro e un’altra avente la propria sede nella zona d’embargo, ove la prima si occupi del trasporto a destinazione delle vicinanze del confine della zona dell’embargo o viceversa e la seconda del trasporto da tale punto alla zona dell’embargo o viceversa (con cambiamento di veicolo per i passeggeri). A tal riguardo, non rileva che la prestazione sia effettuata da diversi trasportatori successivi o ad essi subappaltata.
34 Senza tale interpretazione, l’effetto utile del regolamento n. 1432/92 potrebbe, inoltre, essere agevolmente rimesso in discussione mediante accordi di cooperazione conclusi tra imprese comunitarie e imprese serbe o montenegrine.
35 Pertanto, un conducente di autobus che, durante la vigenza del regolamento n. 1432/92, abbia partecipato, ancorché in qualità di subappaltatore, ad un trasporto frazionato di persone tra il territorio di uno Stato membro e la Comunità e quelli delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro ha violato le disposizioni di tale regolamento. Per contro, poteva continuare ad effettuare prestazioni di trasporto a titolo commerciale di persone sino alle vicinanze della zona dell’embargo, purché tale prestazione non si inserisse nel contesto di un trasporto frazionato.
36 La prima questione deve essere pertanto risolta nel senso che l’art. 1, lett. d), del regolamento n. 1432/92 deve essere interpretato nel senso che era vietato il trasporto di persone a titolo commerciale verso la Serbia e il Montenegro e viceversa, effettuato mediante trasporto frazionato. Per «trasporto frazionato» deve intendersi il trasporto di persone verso il territorio soggetto ad embargo o viceversa, effettuato mediante la cooperazione tra un’impresa con sede in uno Stato membro della Comunità ed un’altra con sede nel territorio soggetto ad embargo, ove la prima provvedeva al trasporto sino nelle vicinanze del confine del territorio soggetto ad embargo, la seconda al trasporto da quel punto sino al territorio soggetto ad embargo o viceversa (con trasbordo dei viaggiatori).
Sulla seconda questione
37 Alla luce della soluzione della prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda.
Sulle spese
38 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 1, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 1° giugno 1992, n. 1432, che proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro, deve essere interpretato nel senso che era vietato il trasporto di persone a titolo commerciale verso la Serbia e il Montenegro e viceversa, effettuato mediante trasporto frazionato.
Per «trasporto frazionato» deve intendersi il trasporto di persone verso il territorio soggetto ad embargo o viceversa, effettuato mediante la cooperazione tra un’impresa con sede in uno Stato membro della Comunità ed un’altra con sede nel territorio soggetto ad embargo, ove la prima provvedeva al trasporto sino nelle vicinanze del confine del territorio soggetto ad embargo, la seconda al trasporto da quel punto sino al territorio soggetto ad embargo o viceversa (con trasbordo dei viaggiatori).
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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