Causa C-374/03
Gaye Gürol
contro
Bezirksregierung Köln
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen)
«Accordo di associazione CEE‑Turchia — Art. 9 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Effetto diretto — Accesso all’insegnamento dei figli di un lavoratore turco appartenente al mercato regolare del lavoro — Figli residenti con i loro genitori — Sussidio alla formazione»
Conclusioni dell’avvocato generale L. A. Geelhoed, presentate il 2 dicembre 2004
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 7 luglio 2005
Massime della sentenza
1. Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione CEE‑Turchia — Decisione n. 1/80 — Accesso dei figli di cittadini turchi all’insegnamento e alla formazione professionale e beneficio delle agevolazioni nazionali (art. 9) — Effetto diretto — Beneficio di un sussidio per gli studi seguiti all’estero — Studi seguiti in Turchia — Ininfluenza
(Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 9)
2. Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE‑Turchia — Consiglio di associazione istituito dall’accordo di associazione CEE‑Turchia — Decisione n. 1/80 — Accesso dei figli di cittadini turchi all’insegnamento e alla formazione professionale (art. 9, prima frase) — Requisito della residenza «con i genitori» — Nozione — Figlio avente la sua residenza principale in una città universitaria e solo una residenza secondaria presso i genitori — Inclusione
(Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 9)
1. Ha effetto diretto negli Stati membri l’art. 9 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, che sancisce il diritto dei figli di cittadini turchi residenti regolarmente in uno Stato membro della Comunità con i loro genitori, che vi sono o vi sono stati regolarmente occupati, di essere ammessi in detto Stato membro ai corsi di insegnamento generale, di tirocinio e di formazione professionale in base alle stesse qualifiche, in fatto d’istruzione previa, richieste ai figli dei cittadini di detto Stato membro e di beneficiare in tale ambito delle agevolazioni accordate dalla normativa nazionale.
Tale disposizione comporta, infatti, l’obbligo di parità di trattamento nell’accesso ai corsi di insegnamento e di formazione professionale in base alle stesse qualifiche e con il beneficio delle agevolazioni accordate nel detto settore, che per definizione può essere fatto valere da un singolo dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale affinché questa disapplichi le disposizioni discriminatorie della normativa di uno Stato membro che assoggetti la concessione di un diritto o di un’agevolazione ad una condizione non imposta ai cittadini nazionali, senza che risulti necessaria a tal fine l’adozione di misure di applicazione integrative.
Poiché l’accesso non discriminatorio in materia di sussidi alla formazione è dunque garantito ai figli dei cittadini turchi, qualora lo Stato membro ospitante offra ai propri cittadini la possibilità di beneficiare di un sussidio alla formazione per gli studi seguiti all’estero, i figli dei cittadini turchi, tenuto conto del testo dell’art. 9 della decisione n. 1/80 e al fine di preservare pari opportunità fra gli studenti, devono beneficiare della stessa agevolazione se intendono seguire studi al di fuori di detto Stato membro. A questo riguardo, nulla giustifica l’esclusione dal beneficio della parità di trattamento dei figli dei cittadini turchi solo perché decidono di seguire la detta formazione nello Stato di origine della loro famiglia.
(v. punti 22-23, 26, 42-45, dispositivo 1 e 3)
2. Il requisito della residenza con i genitori, ai sensi dell’art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, è soddisfatto nel caso di un figlio di un cittadino turco che, dopo aver risieduto regolarmente con i suoi genitori nello Stato membro ospitante, stabilisce la sua residenza principale nel luogo, situato nello stesso Stato, in cui egli segue una formazione universitaria, mentre ha dichiarato di risiedere presso i suoi genitori soltanto a titolo di residenza secondaria.
Infatti, detta disposizione non subordina il beneficio del diritto alla parità di trattamento nell’accesso all’insegnamento e alla formazione professionale né a modalità particolari di residenza presso i genitori durante il periodo di insegnamento, quale l’esistenza di una convivenza sotto lo stesso tetto, né ad un tipo particolare di residenza durante il detto periodo, quale una residenza principale invece di una residenza secondaria. Inoltre, tale interpretazione è necessaria al fine di garantire la piena realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla detta disposizione, che consiste nel consentire ai figli di cittadini turchi di beneficiare di un insegnamento e di una formazione professionale nel paese ospitante dei loro genitori senza limitare la scelta degli interessati quanto al tipo di insegnamento o di formazione forniti.
(v. punti 30-31, 33, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
7 luglio 2005 (*)
«Accordo di associazione CEE‑Turchia – Art. 9 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 – Effetto diretto – Accesso all’insegnamento dei figli di un lavoratore turco appartenente al mercato regolare del lavoro – Figli residenti con i loro genitori – Sussidio alla formazione»
Nel procedimento C‑374/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania) con decisione 31 luglio 2003, pervenuta in cancelleria l’8 settembre 2003, nella causa tra
Gaye Gürol
e
Bezirksregierung Köln,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. K. Lenaerts, J.N. Cunha Rodrigues (relatore), E. Juhász e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 21 ottobre 2004,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra Gürol, dalla sig.ra I. Baysu, Rechtsanwältin;
– per la Bezirksregierung Köln, dal sig. R. Bongs e dalla sig.ra E. Frings‑Schäfer, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, dal sig. C.‑D. Quassowski e dalla sig.ra A. Tiemann, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. B. Martenczuk e D. Martin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 dicembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 9 della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»). Il Consiglio di associazione è stato istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione del Consiglio 28 dicembre 1963 (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«accordo di associazione»).
2 Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Gürol, cittadina turca, e la Bezirksregierung Köln in merito ad una domanda di un sussidio alla formazione in forza della legge federale relativa agli incentivi alla formazione (Bundesausbildungsförderungsgesetz; in prosieguo: il «BAföG»).
Ambito normativo
L’associazione CEE‑Turchia
3 L’art. 12 dell’accordo di associazione recita:
«Le Parti contraenti convengono di ispirarsi agli artt. 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori».
4 Ai termini dell’art. 36 del Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato in nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo addizionale»):
«La libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e la Turchia sarà realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all’articolo 12 dell’accordo di associazione, fra la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno dopo l’entrata in vigore del detto accordo.
Il Consiglio di associazione deciderà le modalità necessarie all’uopo».
5 L’art. 9 della decisione n. 1/80 è redatto come segue:
«I figli dei lavoratori turchi che sono o sono stati regolarmente occupati in uno Stato membro della Comunità, regolarmente residenti con i loro genitori, sono ammessi in tale Stato ai corsi di insegnamento generale, di tirocinio e di formazione professionale alle stesse condizioni di ammissione richieste, in fatto di istruzione previa, ai figli dei cittadini degli Stati membri. In detto Stato essi possono beneficiare dei vantaggi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale».
La regolamentazione nazionale
6 Ai sensi dell’art. 1 del BAföG:
«In forza della presente legge, sussiste il diritto al sussidio alla formazione per una formazione corrispondente agli interessi, alle capacità e ai risultati se lo studente non dispone altrimenti dei mezzi necessari al suo mantenimento e alla sua formazione».
7 L’art. 5 del BaföG, intitolato «Formazione all’estero», prevede al n. 2:
«Un sussidio alla formazione viene concesso agli studenti che abbiano il domicilio permanente nel territorio nazionale e che compiano studi presso un istituto di insegnamento con sede al di fuori del medesimo territorio, a condizione che:
– tali studi presentino un’utilità per gli interessati allo stato attuale della loro formazione e almeno parte di questa formazione possa essere riconosciuta come parte del curriculum richiesto o abituale della formazione da compiere, o
– nell’ambito della cooperazione transfrontaliera tra un istituto di formazione tedesco ed uno straniero vengano offerti alternativamente dagli stessi istituti corsi tra loro collegati e fungibili per una formazione unitaria, o
– una formazione intrapresa presso un istituto nazionale venga proseguita per almeno un anno presso un istituto in uno Stato membro dell’Unione europea,
e sempreché gli interessati siano in possesso delle necessarie conoscenze linguistiche. Per gli istituti professionali il punto 1 si applica unicamente quando il programma di studi richiede tale soggiorno nel paese al fine di acquisire conoscenze linguistiche. La formazione deve durare almeno sei mesi o un semestre; se essa si svolge nell’ambito di una cooperazione con l’istituto straniero, deve durare almeno 12 settimane. Il punto 1 si applica ai cittadini menzionati all’art. 8, n. 2, del BAföG soltanto quando il soggiorno all’estero è prescritto dalle disposizioni relative alla formazione come parte della formazione che deve svolgersi necessariamente all’estero».
8 L’art. 8, n. 1, del BAföG dispone:
«Un sussidio alla formazione viene erogato:
1. ai cittadini tedeschi ai sensi della Costituzione (Grundgesetz);
2. agli apolidi ai sensi della legge sulla situazione giuridica degli apolidi nel territorio federale;
3. agli stranieri che dimorano abitualmente in Germania e sono stati riconosciuti come rifugiati ai sensi della legge sull’asilo politico;
4. agli stranieri che dimorano abitualmente in Germania e sono stati riconosciuti come profughi ai sensi dell’art. 1 della legge sulle misure a favore dei profughi accolti nell’ambito di azioni di aiuto umanitario;
5. agli stranieri che dimorano abitualmente in Germania e sono stati riconosciuti come profughi e sono autorizzati a soggiornare in Germania non solo in via transitoria;
6. agli stranieri che dimorano abitualmente in Germania e nei confronti dei quali è stata accertata l’esistenza di un ostacolo all’espulsione ai sensi dell’art. 51‑I della legge sugli stranieri;
7. agli stranieri che risiedono stabilmente nel territorio in cui vige il BAföG, qualora uno dei genitori sia un cittadino tedesco ai sensi della Costituzione;
8. agli studenti ai quali, in quanto figli, viene garantita la libera circolazione dalla legge sul soggiorno dei cittadini della Comunità e che, pertanto, godono del diritto di soggiorno nella loro qualità di figli, ovvero agli studenti ai quali la libera circolazione e il diritto di soggiorno sono negati dalla stessa legge per detta qualità solo perché maggiori di anni 21, o che non ricevono dai loro genitori o dal loro coniuge un assegno di mantenimento;
9. agli studenti che hanno la cittadinanza di un altro Stato membro della CE o di un altro Stato appartenente allo Spazio economico europeo e che avevano stipulato un contratto di lavoro in Germania prima dell’inizio della formazione; tra l’attività svolta in tale rapporto di lavoro e l’oggetto della formazione deve sussistere in linea di principio un nesso».
9 Conformemente al n. 2, punto 2, della stessa disposizione:
«Il sussidio alla formazione viene concesso agli altri stranieri qualora almeno uno dei genitori abbia soggiornato e sia stato regolarmente occupato in Germania per almeno tre anni nell’arco dei sei anni precedenti l’inizio della parte della formazione finanziabile».
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 La sig.ra Gürol, ricorrente nella causa principale, è cittadina turca, nata in Germania, i cui genitori, anch’essi cittadini turchi, vivono in detto Stato membro, al pari della loro figlia, e vi sono regolarmente occupati.
11 Dall’anno accademico 1995‑1996, la sig.ra Gürol segue studi di economia politica, opzione «studi regionali», presso l’Università di Tübingen (Germania). Per lo svolgimento di tale ciclo di studi, essa ha fruito di un sussidio alla formazione in applicazione del BAföG.
12 All’inizio dei suoi studi universitari, la sig.ra Gürol aveva stabilito la sua residenza principale a Tübingen, pur dichiarando che la sua residenza secondaria si trovava presso i suoi genitori, residenti a Philippsburg (Germania). Nell’ambito dello stesso ciclo di studi, l’interessata ha seguito un corso presso l’Università di Bogazici a Istanbul (Turchia), dall’ottobre 1999 al settembre 2000. Per la durata di tale soggiorno, essa ha dichiarato come residenza principale quella dei suoi genitori. Dopo il suo ritorno in Germania, essa ha nuovamente stabilito la sua residenza principale a Tübingen e ha dichiarato quella dei suoi genitori come residenza secondaria.
13 Il 13 agosto 1999 la sig.ra Gürol ha presentato al Landesamt für Ausbildungsförderung Nordrhein-Westfalen (servizio di aiuto alla formazione del Land della Renania settentrionale‑Vestfalia), cui è subentrata nel frattempo la Bezirksregierung Köln, una domanda di sussidio alla formazione per il suo soggiorno di studio ad Istanbul.
14 Con provvedimento del 2 settembre 1999 tale domanda è stata rigettata dalla convenuta nella causa principale, in applicazione del disposto dell’art. 5, n. 2, del BAföG. Questa ha infatti ritenuto che la sig.ra Gürol dovesse essere considerata come straniera ai sensi dell’art. 8, n. 2, punto 2, della stessa legge, di modo che, contrariamente in particolare ai cittadini tedeschi, essa avrebbe diritto, a norma dell’art. 5, n. 2, quarta frase, del BaföG, a un sussidio all’estero «solo qualora il soggiorno all’estero sia prescritto dalle disposizioni in materia di formazione come parte della formazione che deve svolgersi necessariamente all’estero». Orbene, ciò non si verificherebbe per quanto riguarda il ciclo di studi principale scelto dalla sig.ra Gürol.
15 Infatti, il programma di studi di tale ciclo indicherebbe solamente che un soggiorno di studi in un’università al di fuori della Germania per uno o due semestri costituisce una buona opportunità per gli studenti che abbiano scelto l’opzione «studi regionali» di approfondire le loro conoscenze linguistiche e culturali della regione interessata e di acquisire un’esperienza, in particolare in vista delle future opportunità professionali. Si tratterebbe di una mera raccomandazione e non si farebbe menzione della necessità di un soggiorno in un’università straniera al fine di svolgere la formazione di cui trattasi, benché, con lettera del 9 agosto 1999, l’Università di Tübingen abbia certificato che un soggiorno all’estero era richiesto insistentemente dalla facoltà di scienze economiche di detta università. Inoltre, il regolamento degli esami applicabile a detta formazione non menzionerebbe il soggiorno di studi all’estero come una condizione per ottenere il diploma considerato.
16 Il reclamo presentato il 29 settembre 1999 dalla sig.ra Gürol contro la precitata decisione è stato respinto con decisione 17 dicembre 1999.
17 Il giudice del rinvio, investito della causa con ricorso proposto il 2 febbraio 2000, rileva che, sebbene nessun diritto al sussidio richiesto discenda, in particolare, dal BAföG, tale diritto potrebbe, eventualmente, basarsi sull’art. 9 della decisione n. 1/80.
18 In tali circostanze il Verwaltungsgericht Sigmaringen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 9, prima frase, della decisione del Consiglio di associazione CEE/Turchia n. 1/80 sia direttamente applicabile negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri della Comunità europea, di modo che i figli di cittadini turchi che sono o sono stati regolarmente occupati in uno Stato membro della Comunità, regolarmente residenti con i loro genitori, abbiano il diritto di essere ammessi in tale Stato ai corsi di insegnamento generale, di tirocinio e di formazione professionale alle stesse condizioni di ammissione richieste ai figli dei cittadini del detto Stato membro.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):
Se soddisfino il requisito della “residenza regolare con i loro genitori” i figli di lavoratori turchi che dimostrano e mantengono la loro residenza principale nel luogo della loro formazione universitaria ed hanno presso i loro genitori solo una residenza secondaria.
3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2):
Se l’art. 9, prima frase, della decisione del Consiglio di associazione CEE/Turchia n. 1/80 comprenda, accanto ad un diritto dei soggetti interessati ad un accesso a condizioni di parità agli istituti di istruzione, anche il diritto, su basi paritarie, alle prestazioni statali erogate dallo Stato membro allo scopo di agevolare lo svolgimento della formazione, ovvero se l’art. 9, prima frase, in combinato disposto con la seconda frase della detta decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che agli Stati membri è riservata la possibilità di subordinare ad altre condizioni l’erogazione ai soggetti interessati dalla prima frase di prestazioni sociali nell’ambito della formazione, ovvero di limitare tali prestazioni.
4) In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 2) e sub 3):
Se ciò possa essere applicato ai soggetti in questione anche nel caso di una formazione universitaria nel paese d’origine (Turchia)».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
19 Con tale questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80 sia direttamente applicabile nel territorio degli Stati membri.
20 Secondo costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di una decisione del Consiglio di associazione CEE/Turchia va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, nonché dello scopo e della natura della decisione di cui fa parte e dell’accordo cui si collega, tale disposizione implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all’adozione di alcun atto ulteriore (v. in tal senso, in particolare, sentenze 20 settembre 1990, causa C‑192/89, Sevince, Racc. pag. I‑3461, punto 15, e 8 maggio 2003, causa C‑171/01, Wählergruppe Gemeinsam, Racc. pag. I-4301, punti 53 e 54).
21 Come hanno ammesso tutti gli intervenuti nel procedimento in esame, l’art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80 risponde a detti requisiti.
22 Quanto al testo di detta disposizione, va rilevato che essa sancisce il diritto dei figli di cittadini turchi residenti regolarmente in uno Stato membro della Comunità con i loro genitori, che vi sono o vi sono stati regolarmente occupati, di essere ammessi in detto Stato membro ai corsi di insegnamento generale, di tirocinio e di formazione professionale in base alle stesse qualifiche, in fatto d’istruzione previa, richieste ai figli dei cittadini di detto Stato membro.
23 L’art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80 comporta l’obbligo di parità di trattamento nell’accesso ai corsi di insegnamento e di formazione professionale in base alle stesse qualifiche che per definizione può essere fatto valere da un singolo dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale affinché questa disapplichi le disposizioni discriminatorie della normativa di uno Stato membro che assoggetta la concessione di un diritto ad una condizione non imposta ai cittadini nazionali, senza che risulti necessaria a tal fine l’adozione di misure di applicazione integrative (v., per analogia, sentenza 4 maggio 1999, causa C‑262/96, Sürül, Racc. pag. I‑2685, punto 63).
24 Tale conclusione è corroborata dal fatto che l’art. 9 della decisione n. 1/80 costituisce soltanto l’attuazione e il concretizzarsi, nel settore particolare dell’accesso all’insegnamento e alla formazione professionale nello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenza 19 novembre 1998, causa C‑210/97, Akman, Racc. pag. I‑7519, punto 41), del principio generale di non discriminazione in base alla cittadinanza iscritto all’art. 9 dell’accordo di associazione, disposizione che opera un rinvio all’art. 7 del Trattato CEE (divenuto art. 6 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) (v., per analogia, precitata sentenza Wählergruppe Gemeinsam, punto 59).
25 La constatazione secondo la quale il principio di non discriminazione enunciato all’art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80 può disciplinare direttamente la situazione dei singoli non è contraddetta neanche dallo scopo e dalla natura di questa decisione e dall’accordo di associazione cui essa si collega (v. precitata sentenza Wählergruppe Gemeinsam, punti 60‑64).
26 In tali circostanze, si deve risolvere la prima questione nel senso che l’art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80 è direttamente applicabile negli Stati membri.
Sulla seconda questione
27 Dalla motivazione dell’ordinanza di rinvio risulta che con tale questione il giudice del rinvio mira in sostanza a stabilire se il requisito della residenza con i genitori, ai sensi dell’art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80, sia soddisfatto nel caso di un figlio di un cittadino turco che, dopo aver risieduto regolarmente con i suoi genitori nello Stato membro ospitante, stabilisce la sua residenza principale nel luogo, situato nello stesso Stato, in cui segue una formazione universitaria, mentre egli ha dichiarato di risiedere presso i suoi genitori soltanto a titolo di residenza secondaria.
28 Il giudice del rinvio si chiede in particolare se il requisito della residenza enunciato all’art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80 implichi l’esistenza di una convivenza sotto lo stesso tetto o se l’esistenza di una residenza comune sia sufficiente e, in quest’ultimo caso, se detto requisito sia soddisfatto mantenendo una residenza secondaria presso i genitori.
29 Il figlio di un cittadino turco che, come nella causa principale, risieda regolarmente nello Stato membro ospitante con i suoi genitori e trasferisca, al momento in cui inizia i suoi studi, la sua residenza principale dal luogo in cui risiedono questi ultimi verso quello in cui si trova il centro di insegnamento o di formazione, situato nello stesso Stato, pur dichiarando la sua residenza secondaria presso i suoi genitori, soddisfa il requisito di residenza di cui all’art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80.
30 Da un lato, detta disposizione non subordina il beneficio del diritto alla parità di trattamento nell’accesso all’insegnamento e alla formazione professionale né a modalità particolari di residenza presso i genitori durante il periodo di insegnamento, quale l’esistenza di una convivenza sotto lo stesso tetto, né ad un tipo particolare di residenza durante il detto periodo, quale una residenza principale invece di una residenza secondaria.
31 D’altro lato, tale interpretazione è necessaria al fine di garantire la piena realizzazione dell’obiettivo perseguito da detta disposizione, che consiste nel consentire ai figli di cittadini turchi di beneficiare di un insegnamento e di una formazione professionale nel paese ospitante dei loro genitori senza limitare la scelta degli interessati quanto al tipo di insegnamento o di formazione forniti.
32 Infatti, tutti i tipi d’insegnamento e di formazione non sono necessariamente tenuti nelle vicinanze della residenza dei genitori dell’interessato, di modo che soltanto il diritto di quest’ultimo di stabilirsi in un luogo diverso da quello della residenza dei genitori può, se del caso, essere in grado di garantire ai figli di cittadini turchi, al pari dei figli dei cittadini dello Stato membro ospitante, il beneficio effettivo derivante dalla scelta dell’insegnamento o della formazione che essi intendono seguire.
33 Di conseguenza, la seconda questione va risolta come segue: il requisito della residenza con i genitori, ai sensi dell’art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80, è soddisfatto nel caso di un figlio di un cittadino turco che, dopo aver risieduto regolarmente con i suoi genitori nello Stato membro ospitante, stabilisce la sua residenza principale nel luogo, situato nello stesso Stato, in cui egli segue una formazione universitaria, mentre ha dichiarato di risiedere presso i suoi genitori soltanto a titolo di residenza secondaria.
Sulla terza e quarta questione
34 Con tali questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 9, prima e seconda frase, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che garantisce alle persone cui essa si riferisce un diritto di accesso non discriminatorio ad un sussidio alla formazione, come quello previsto dalla normativa di cui trattasi nella causa principale, e se, in caso di soluzione affermativa, tale diritto si applichi anche quando si tratta di una formazione a livello dell’insegnamento superiore seguita in Turchia.
35 Si deve constatare che il sussidio alla formazione che in applicazione dell’art. 1 del BAföG viene concesso agli studenti che non dispongono di altri mezzi necessari al loro mantenimento e alla loro formazione, è accordato, in forza dell’art. 5, n. 2, della stessa legge, agli studenti turchi che desiderino svolgere una formazione all’estero soltanto quando questa è prescritta «dalle disposizioni in materia di formazione come parte della formazione che deve svolgersi necessariamente all’estero». Per contro, i cittadini tedeschi hanno diritto a detto sussidio qualora gli studi all’estero siano «utili» alla loro formazione al suo stato attuale e se parte almeno di quest’ultima può essere riconosciuta come elemento del curriculum richiesto o abituale della formazione.
36 L’art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80 garantisce ai figli turchi un diritto di accesso non discriminatorio ai corsi di insegnamento generale, di tirocinio e di formazione professionale nello Stato membro ospitante. La parità di accesso all’insegnamento ai sensi della detta disposizione si estende così a qualsiasi forma di insegnamento, ivi compresi i corsi di scienze economiche tenuti all’università, quali quelli di cui trattasi nella causa principale (v., per analogia, sentenza 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echternach e Moritz, Racc. pag. 723, punti 29 e 30).
37 La seconda frase dello stesso articolo precisa che i figli turchi «possono beneficiare, nello [Stato membro ospitante], delle agevolazioni previste in questa materia dalla legislazione nazionale».
38 Tale precisazione deve essere intesa nel senso che, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante preveda agevolazioni nel settore dell’insegnamento, quale il sussidio controverso, destinato a coprire le spese di accesso all’insegnamento e di mantenimento dello studente, i cittadini turchi possono beneficiarne allo stesso modo dei cittadini di detto Stato membro.
39 Infatti, l’accesso non discriminatorio dei figli turchi ai corsi di insegnamento e di formazione, compresi quelli che, come nella causa principale, sono forniti all’estero, rischierebbe di rimanere ampiamente virtuale se non fosse loro garantito un pari diritto alle agevolazioni, quale il sussidio controverso.
40 Tale interpretazione è anche l’unica che consente di realizzare pienamente l’obiettivo perseguito dall’art. 9 della decisione n. 1/80, consistente nel garantire pari opportunità tra i figli dei cittadini turchi e quelli dei cittadini dello Stato membro ospitante in materia di insegnamento e di formazione professionale. Infatti, se il principio di parità di trattamento non si applicasse agli studi seguiti all’estero, i figli dei cittadini dello Stato membro ospitante potrebbero aver accesso a corsi che sono utili alla loro formazione, mentre i figli dei cittadini turchi rischierebbero di essere privati di tali corsi, anche se altrettanto utili alla loro formazione, solo perché non sarebbero indispensabili per il compimento della formazione scelta.
41 Peraltro, la seconda frase di detto art. 9 sarebbe priva di effetto utile se, come sostengono la Bezirksregierung Köln nonché i governi tedesco e austriaco, essa mirasse semplicemente ad autorizzare lo Stato membro ospitante ad accordare agevolazioni previste dalla sua legislazione nazionale a favore dei figli dei cittadini turchi, dato che detto Stato non ha affatto bisogno di siffatta autorizzazione.
42 La detta disposizione comporta quindi, così come l’art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80, un obbligo di parità di trattamento quanto al beneficio delle agevolazioni accordate nel settore dell’insegnamento e della formazione professionale che può, in buona sostanza, essere fatto valere da un singolo dinanzi ad un’autorità giudiziaria nazionale affinché questa disapplichi le disposizioni discriminatorie di una normativa di uno Stato membro che assoggettino la concessione di un diritto ad una condizione non imposta ai cittadini nazionali, senza che risulti necessaria a tal fine l’adozione di misure di applicazione integrative.
43 In tali circostanze, e tenuto conto delle considerazioni svolte ai punti 24 e 25 della presente sentenza, l’art. 9, seconda frase, della decisione n. 1/80 è direttamente applicabile negli Stati membri.
44 Poiché l’accesso non discriminatorio in materia di sussidi alla formazione è dunque garantito ai figli dei cittadini turchi e lo Stato membro ospitante offre ai propri cittadini la possibilità di beneficiare di un sussidio alla formazione per gli studi seguiti all’estero, i figli dei cittadini turchi, tenuto conto del testo dell’art. 9, seconda frase, della decisione n. 1/80 e al fine di preservare la parità delle opportunità fra gli studenti, devono beneficiare della stessa agevolazione se intendono seguire studi al di fuori di detto Stato membro. A questo riguardo, nulla giustifica l’esclusione dal beneficio della parità di trattamento dei figli dei cittadini turchi solo perché decidono di seguire la detta formazione nello Stato di origine della loro famiglia.
45 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre risolvere la terza e la quarta questione nel senso che l’art. 9, seconda frase, della decisione n. 1/80 è direttamente applicabile negli Stati membri. Tale disposizione garantisce ai figli di cittadini turchi un diritto di accesso non discriminatorio ad un sussidio alla formazione, come quello previsto dalla normativa di cui trattasi nella causa principale, diritto di cui questi ultimi beneficiano anche quando seguono una formazione a livello dell’insegnamento superiore in Turchia.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 9, prima frase, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, è direttamente applicabile negli Stati membri.
2) Il requisito della residenza con i genitori, ai sensi dell’art. 9, prima frase, della decisione n. 1/80, è soddisfatto nel caso di un figlio di un cittadino turco che, dopo aver risieduto regolarmente con i suoi genitori nello Stato membro ospitante, stabilisce la sua residenza principale nel luogo, situato nello stesso Stato, in cui egli segue una formazione universitaria, mentre ha dichiarato di risiedere presso i suoi genitori soltanto a titolo di residenza secondaria.
3) L’art. 9, seconda frase, della decisione n. 1/80 è direttamente applicabile negli Stati membri. Tale disposizione garantisce ai figli di cittadini turchi un diritto di accesso non discriminatorio ad un sussidio alla formazione, come quello previsto dalla normativa di cui trattasi nella causa principale, diritto di cui questi ultimi beneficiano anche quando seguono una formazione a livello dell’insegnamento superiore in Turchia.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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