Causa C-375/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Granducato di Lussemburgo
«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 2000/30/CE»
Massime della sentenza
Ricorso per inadempimento — Esame nel merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato
(Art. 226 CE)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
1° aprile 2004(1)
«Inadempimento di uno Stato – Mancata trasposizione della direttiva 2000/30/CE»
Nella causa C-375/03,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Wils, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. S. Schreiner, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 giugno 2000, 2000/30/CE, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203, pag. 1), e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),,
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. K. Schiemann, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l’8 settembre 2003, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 giugno 2000, 2000/30/CE, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203, pag. 1), e, in ogni caso, non avendogliele comunicate, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2 L’art. 12, n. 1, della direttiva 2000/30 prevede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa entro il 10 agosto 2002 e che ne informino immediatamente la Commissione.
3 Poiché il Granducato di Lussemburgo non le ha fornito informazioni in merito alle disposizioni adottate per garantire il recepimento della direttiva 2000/30 nel suo ordinamento giuridico interno entro il termine stabilito dalla detta direttiva, la Commissione ha dato avvio al procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 CE. Dopo aver diffidato il tale Stato membro, ingiungendogli di presentare le sue osservazioni, il 19 dicembre 2002 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando il detto Stato ad adottare, entro un termine di due mesi dalla notifica, i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva. Nella risposta dell’11 marzo 2003, il Granducato di Lussemburgo ha dichiarato alla Commissione che era in corso la stesura della motivazione relativa al progetto di legge di modifica della legge 14 febbraio 1955 sulla regolamentazione della circolazione su tutte le strade pubbliche e quella relativa al progetto di regolamento granducale per l’introduzione dei controlli tecnici su strada. Non avendo ricevuto successivamente nuove informazioni da parte del detto Stato membro, la Commissione ha presentato il ricorso in esame.
4 La Commissione sostiene che, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/30 o, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle pertinenti disposizioni della stessa.
5 Il Granducato di Lussemburgo non contesta l’omesso recepimento della citata direttiva. Afferma tuttavia che il 3 novembre 2003 il Consiglio di Governo ha approvato un progetto di legge e un progetto di regolamento granducale che recepiscono la detta direttiva. Tali due progetti sono stati trasmessi al Consiglio di Stato, alla Camera dell'Agricoltura, alla Camera di Commercio e alla Camera dell’Artigianato per ottenerne un parere. Il 2 dicembre 2003 il progetto di legge è stato depositato presso la Camera dei Deputati.
6 Occorre constatare che il Granducato di Lussemburgo non contesta il fatto che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, le misure necessarie per il recepimento della direttiva 2000/30 non fossero ancora state adottate e di essersi limitato, sotto questo profilo, ad esporre lo stato di avanzamento della procedura diretta a garantire tale recepimento.
7 Ebbene, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., tra le altre, sentenza 6 marzo 2003, causa C-211/02, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-2429, punto 6).
8 Nel caso di specie, è evidente che alla scadenza del termine impartito nel parere motivato non era stata adottata alcuna misura volta a garantire il recepimento della direttiva 2000/30 nell’ordinamento giuridico lussemburghese.
9 Il ricorso della Comissione dev’essere quindi considerato fondato.
10 Conseguentemente, si deve dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, omettendo di adottare entro i termini impartiti nel parere motivato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/30, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce
1) Non avendo adottato entro i termini impartiti nel parere motivato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 giugno 2000, 2000/30/CE, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
Rosas
Colneric
Schiemann
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, l' 1° aprile 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Terza Sezione
R. Grass
A. Rosas
1 – Lingua processuale: il francese.
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