Causa C-377/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno del Belgio
«Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Carnet TIR non appurati — Mancato o tardivo pagamento delle risorse proprie corrispondenti»
Conclusioni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 26 gennaio 2006
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006
Massime della sentenza
1. Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso
(Art. 226 CE)
2. Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Trasporti effettuati con carnet TIR
(Regolamento della Commissione n. 2454/93, artt. 454, n. 2, e 455, n. 2)
3. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri
(Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, art. 6)
4. Risorse proprie delle Comunità europee – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri
(Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 6, n. 3, lett. b), e 17)
1. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, se è vero che le conclusioni contenute nel ricorso non possono in linea di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nella lettera di diffida e nel dispositivo del parere motivato, ciò nonostante la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificato o abrogato, che siano stati confermati da nuove disposizioni. Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento.
(v. punto 34)
2. Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 454, n. 2, e 455, n. 1, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, nonché dell’art. 11 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, emerge che, in caso di mancato scarico, la richiesta di pagamento del debito doganale deve intervenire, in linea di principio, entro tre anni dalla data di accettazione del carnet TIR, termine questo portato a quattro anni in caso di scarico ottenuto in modo fraudolento. Tuttavia, poiché lo scopo del detto art. 455, n. 1, del regolamento di applicazione è di garantire un’applicazione diligente e uniforme delle disposizioni in materia di riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale nell’interesse di una rapida ed efficace messa a disposizione delle risorse proprie delle Comunità, la comunicazione dell’infrazione o dell’irregolarità deve, in ogni caso, intervenire il più rapidamente possibile, ossia dal momento in cui le autorità doganali sono venute a conoscenza di tale infrazione o irregolarità, e quindi, eventualmente, ben prima della scadenza dei termini massimi, rispettivamente di un anno e, in caso di frode, di due anni, previsti dall’art. 11, n. 1, della convenzione TIR. Per gli stessi motivi, la richiesta di pagamento di cui all’art. 11, n. 2, della convenzione TIR dev’essere inviata non appena le autorità doganali sono in grado di provvedervi, e quindi, eventualmente, prima della scadenza del termine di due anni dalla comunicazione dell’infrazione o dell’irregolarità agli interessati.
(v. punti 68-70)
3. Gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie non appena le rispettive autorità doganali sono in grado di calcolare l’importo dei diritti risultanti da un’obbligazione doganale e di individuare il soggetto passivo e, quindi, a riportare tali diritti nella contabilità in conformità all’art. 6 del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
Gli Stati membri non possono esimersi dall’accertare i crediti, anche se essi li contestano, salvo ammettere che l’equilibrio finanziario della Comunità sia sconvolto a causa del comportamento di uno Stato membro.
Di conseguenza, viene meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell’art. 6 del regolamento n. 1150/2000 uno Stato membro che non procede alla contabilizzazione dell’obbligazione doganale entro il termine previsto dall’art. 6, n. 3, di tale disposizione, ossia dal momento dell’invio delle richieste di pagamento, in applicazione dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR, che presuppone che le autorità doganali siano in grado di calcolare l’importo dei dazi risultanti dalla detta obbligazione e di individuare il soggetto passivo.
(v. punti 75-77)
4. Viola l’obbligo, ad esso incombente in forza dell’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, di adottare le misure necessarie per mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie conformemente a tale regolamento lo Stato membro che decida unilateralmente di riportare i dazi accertati relativi ad operazioni TIR nella contabilità B invece di iscriverli nella contabilità A, per l’importo della copertura massima concordata nel regime TIR, senza che i dazi in questione siano stati contestati dall’associazione garante entro i termini e possano subire variazioni in seguito alle controversie sorte e senza sottoporre alla Commissione i problemi incontrati nell’applicazione del diritto comunitario e malgrado le obiezioni di quest’ultima.
(v. punti 82, 89, 92-93, 95, 105 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
5 ottobre 2006 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Risorse proprie delle Comunità – Carnet TIR non appurati – Mancato o tardivo pagamento delle risorse proprie corrispondenti»
Nella causa C‑377/03,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 9 settembre 2003,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Wilms e C. Giolito, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra E. Dominkovits nonché dai sigg. A. Goldman e M. Wimmer, in qualità di agenti, assistiti dal sig. B. van de Walle de Ghelcke, avocat,
convenuto,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ilešič ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix‑Hackl
cancelliere: sig.ra K. Sztranc‑Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 maggio 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 gennaio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:
– non scaricando correttamente determinati documenti di transito (carnet TIR), con la conseguenza che le risorse proprie da essi derivanti non sono state né correttamente contabilizzate né messe a disposizione della Commissione entro i termini;
– non comunicando alla Commissione tutti gli ulteriori importi doganali non contestati che, in relazione al mancato scarico dei carnet TIR da parte della dogana belga dal 1996, sono stati trattati in modo analogo (iscrizione nella «contabilità B» anziché nella «contabilità A»);
– rifiutandosi di pagare gli interessi di mora maturati sulle somme dovute alla Commissione,
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130, pag. 1), il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), avente identico oggetto.
Contesto normativo
La convenzione TIR
2 La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (in prosieguo: la «convenzione TIR») è stata firmata in Ginevra (Svizzera) il 14 novembre 1975. Il Regno del Belgio è parte in tale convenzione, come pure la Comunità europea che l’ha approvata con regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1978, n. 2112 (GU L 252, pag. 1). Tale convenzione è entrata in vigore per la Comunità il 20 giugno 1983 (GU L 31, pag. 13).
3 La convenzione TIR dispone, in particolare, che le merci trasportate in regime TIR, da essa istituito, non sono soggette all’obbligo di pagamento o di deposito dei dazi e delle tasse all’importazione o all’esportazione presso gli uffici doganali di passaggio.
4 Per accordare tali facilitazioni, la convenzione TIR esige che le merci siano accompagnate, per tutta la durata del trasporto, da un documento uniforme, il carnet TIR, che serve a controllare la regolarità dell’operazione. Essa richiede inoltre che i trasporti siano garantiti da associazioni abilitate dalle parti contraenti, conformemente alle disposizioni del suo art. 6.
5 L’art. 6, n. 1, della convenzione TIR prevede quindi quanto segue:
«Ogni parte contraente può abilitare, secondo le condizioni e garanzie che essa fisserà, delle associazioni a rilasciare carnet TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni corrispondenti, nonché ad assumerne la garanzia».
6 Il carnet TIR si compone di una serie di fogli che comprendono un tagliando n. 1 e un tagliando n. 2 con le corrispondenti matrici sulle quali figurano tutte le informazioni necessarie. Una coppia di tagliandi viene utilizzata per ciascun territorio attraversato. All’inizio dell’operazione di trasporto il tagliando n. 1 è depositato presso l’ufficio doganale di partenza; l’appuramento interviene al ritorno del tagliando n. 2 proveniente dall’ufficio doganale di uscita situato nello stesso territorio doganale. Questo procedimento si ripete per ciascun territorio attraversato, utilizzando le differenti coppie di tagliandi che si trovano nello stesso carnet.
7 I carnet TIR sono stampati e distribuiti dall’International Road Transport Union (Unione internazionale dei trasporti su strada; in prosieguo: l’«IRU»), con sede in Ginevra. La consegna agli utenti è garantita dalle associazioni garanti di ciascuno Stato all’uopo abilitate dalle amministrazioni delle parti contraenti. Il carnet TIR è rilasciato dall’associazione garante del paese di partenza e la garanzia fornita è coperta dall’IRU e da un gruppo di assicuratori con sede in Svizzera (in prosieguo: il «gruppo di assicuratori»).
8 L’art. 8 della convenzione TIR dispone quanto segue:
«1. L’associazione garante s’impegna a pagare i dazi e le tasse all’importazione o all’esportazione esigibili, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali del paese in cui è stata accertata un’irregolarità in correlazione con un’operazione TIR. L’associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme.
2. Allorché le leggi e i regolamenti di una parte contraente non prevedono il pagamento di dazi e tasse all’importazione o all’esportazione nei casi previsti al paragrafo 1 che precede, l’associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all’importo dei tributi d’entrata o d’uscita, più gli eventuali interessi di mora.
3. Ogni parte contraente fissa l’importo massimo, per ogni carnet TIR, delle somme che possono essere richieste dall’associazione garante in virtù delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2.
4. La responsabilità solidale dell’associazione garante verso le autorità del paese nel quale è sito l’ufficio doganale di partenza sorge all’atto in cui il carnet TIR è accettato dall’ufficio doganale. Rispetto agli altri paesi attraverso i quali le merci sono successivamente trasportate nel regime TIR la responsabilità sorge quando le merci sono importate (...).
5. L’associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel carnet TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo menzionate nel carnet TIR, si trovassero nella parte piombata di un veicolo stradale o di un contenitore piombato; essa non è invece tenuta a rispondere di altre merci.
6. Per la determinazione dei dazi e delle tasse di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo fanno stato, fino a prova contraria, le indicazioni contenute nel carnet TIR.
7. Allorché le somme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono esigibili, prima di reclamarle all’associazione garante le autorità competenti devono, nella misura del possibile, chiederne il pagamento alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) a pagarle».
9 Ai sensi dell’art. 11 della convenzione TIR:
«1. Se un carnet TIR non è stato scaricato o è stato scaricato con riserve, le autorità competenti possono esigere dall’associazione garante il pagamento delle somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2 soltanto se, entro un termine di un anno a decorrere dall’accettazione del carnet TIR da parte delle autorità doganali, esse hanno notificato per iscritto all’associazione garante che il carnet non è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve. Detta disposizione è applicabile anche allorché lo scarico è stato ottenuto abusivamente o fraudolentemente, ma in tal caso il termine per la notificazione è di due anni.
2. La richiesta di pagare le somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, dev’essere inviata all’associazione garante al più presto tre mesi o al più tardi due anni dopo, a contare dal giorno in cui l’associazione è stata informata che il carnet non è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve, oppure che l’attestazione di scarico è stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, trattandosi di casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni, la richiesta di pagamento dovrà essere notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.
3. L’associazione garante deve pagare gli importi richiesti entro un termine di tre mesi, a contare dalla data della richiesta di pagamento. Gli importi pagati saranno restituiti all’associazione garante allorché entro un termine di due anni, a decorrere dalla data della richiesta di pagamento, si comprovi a soddisfazione delle autorità doganali che durante la rispettiva operazione di trasporto non è stata commessa nessuna irregolarità».
La normativa doganale comunitaria
10 Ai sensi dell’art. 451 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), applicabile dal 1º gennaio 1994:
«1. Qualora, a norma dell’articolo 91, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 163, paragrafo 2, lettera b), del codice [doganale comunitario,] il trasporto di merci da un punto all’altro del territorio doganale della Comunità sia effettuato:
– in regime di trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR (convenzione TIR),
– con carnet ATA (convenzione ATA),
per quanto riguarda le modalità di utilizzo del carnet TIR e ATA ai fini di tale trasporto, il territorio doganale della Comunità è considerato un unico territorio.
(...)».
11 Ai sensi dell’art. 454 del regolamento di applicazione:
«1. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche della convenzione TIR e della convenzione ATA concernenti la responsabilità delle associazioni garanti nell’utilizzazione del carnet TIR o del carnet ATA.
2. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR, o di un’operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un’infrazione o un’irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l’esercizio di azioni penali.
3. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata commessa, si considera che essa sia stata commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, a meno che, nel termine di cui all’articolo 455, paragrafo 1, non venga fornita la prova, ritenuta sufficiente dall’autorità doganale, della regolarità dell’operazione ovvero del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa.
(…)».
12 L’art. 455, nn. 1 e 2, dello stesso regolamento dispone quanto segue:
«1. Quando si accerti un’infrazione o un’irregolarità commessa nel corso o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR o di un’operazione di transito effettuata con un carnet ATA, l’autorità doganale provvede ad informare di ciò il titolare del carnet TIR o del carnet ATA e l’associazione garante nei termini previsti, secondo i casi, all’articolo 11, paragrafo 1 della convenzione TIR o all’articolo 6, paragrafo 4 della convenzione ATA.
2. La prova della regolarità dell’operazione effettuata con un carnet TIR o con un carnet ATA, ai sensi dell’articolo 454, paragrafo 3, primo comma, deve essere fornita nel termine previsto, secondo i casi, all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione TIR o all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della convenzione ATA».
13 Dal 1º gennaio 1992 al 31 dicembre 1993, erano applicabili, da un lato, l’art. 10, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1991, n. 719, relativo all’utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito (GU L 78, pag. 6), la cui formulazione è sostanzialmente identica a quella dell’art. 454, nn. 1 e 2, del regolamento di applicazione e, dall’altro, l’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1991, n. 1593, recante modalità di applicazione del regolamento n. 719/91 (GU L 148, pag. 11), redatto in termini identici a quelli dell’art. 455, nn. 1 e 2, del regolamento di applicazione.
14 L’art. 457 del regolamento di applicazione dispone quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4 della convenzione TIR, qualora una spedizione entri nel territorio doganale della Comunità o cominci in un ufficio doganale di partenza situato nel territorio doganale della Comunità, l’associazione garante diventa o è responsabile nei confronti dell’autorità doganale di ciascuno degli Stati membri attraversati dalla spedizione TIR fino al punto di uscita dal territorio doganale della Comunità o fino all’ufficio doganale di destinazione situato in questo territorio».
Il regime delle risorse proprie delle Comunità
15 L’art. 2 del regolamento n. 1552/89, contenuto nel titolo I, denominato «Disposizioni generali», così prevede:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia.
(…)».
16 Tale disposizione è stata modificata, con effetto dal 14 luglio 1996, dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3); il suo contenuto è stato ripreso dall’art. 2 del regolamento n. 1150/2000, che recita quanto segue:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
2. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
(…)».
17 L’art. 6, nn. 1 e 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1552/89, contenuto nel titolo II, denominato «Contabilizzazione delle risorse proprie» [divenuto art. 6, nn. 1 e 3, lett. a) e b), del regolamento n. 1150/2000], così dispone:
«1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l’organismo designato da quest’ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.
2. a) Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all’articolo 2 sono riportati nella contabilità [comunemente denominata “contabilità A”] al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento.
b) I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata [comunemente denominata “contabilità B”] entro il termine previsto alla lettera a). Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte».
18 L’art. 9 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000, contenuto nel titolo III, denominato «Messa a disposizione delle risorse proprie», prevede quanto segue:
«1. Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese.
2. Le somme iscritte sono convertite dalla Commissione e riportate nella sua contabilità (…)».
19 Ai sensi dell’art. 10, n. 1, dei regolamenti, rispettivamente, nn. 1552/89 e 1150/2000, parimenti all’interno del titolo III:
«Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3 [delle decisioni, rispettivamente, 88/376 e 94/728], l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) [di tali decisioni], ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2.
Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità [B] conformemente [agli articoli, rispettivamente, 6, n. 2, lett. b), e 6, n. 3, lett. b)], l’iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti».
20 In forza dell’art. 11 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000, anch’esso rientrante nel detto titolo III:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
21 L’art. 17, nn. 1 e 2, degli stessi regolamenti, che ricade nel titolo VII, denominato «Disposizioni relative al controllo», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’articolo 2 siano messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri sono dispensati dall’obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore. Inoltre, in casi particolari, gli Stati membri sono dispensati dal mettere tali importi a disposizione della Commissione, quando, dopo attento esame di tutti i dati pertinenti del caso, risulta definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non potrebbero essere loro imputabili. (…)».
Procedimento precontenzioso
22 Gli agenti della Commissione hanno effettuato due controlli delle risorse proprie tradizionali in Belgio dal 18 al 22 novembre 1996 nonché dal 1º al 5 dicembre 1997. Dalle relative relazioni di controllo emerge che, nell’ambito del regime doganale di transito, sono state riscontrate alcune irregolarità in merito all’accertamento, alla contabilizzazione e alla messa a disposizione delle risorse proprie nonché all’applicazione del regime TIR. Tali irregolarità consisterebbero in casi di mancato o tardivo pagamento delle risorse proprie alla Commissione a causa della violazione delle norme contabili previste dall’art. 6, n. 2, del regolamento n. 1552/89.
23 Per quanto concerne il controllo del 1996, le irregolarità menzionate nella relazione di controllo sono state nuovamente segnalate dalla Commissione alle autorità belghe con lettera del 12 maggio 1999. Per quanto riguarda il controllo del 1997, la Commissione ha rilevato che, relativamente ai fascicoli menzionati nelle tabelle 1 e 2 della relazione di controllo in merito ai carnet TIR non appurati, le autorità belghe non avevano proceduto ad alcuna contabilizzazione delle somme accertate, coperte da garanzie e non contestate. Dopo il controllo della Commissione, tali somme sarebbero state iscritte nella contabilità B in ragione del fatto che l’associazione garante avrebbe contestato gli obblighi ad essa ascritti.
24 Non essendo tali somme contestate dal soggetto passivo, la Commissione, con lettera del 2 febbraio 2000, ha chiesto che esse venissero riportate nella contabilità A. Essa chiedeva inoltre alle autorità belghe di fornirle un resoconto, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 1° dicembre 1997, di tutti i carnet TIR non appurati, con i dati relativi al loro accertamento e alla loro contabilizzazione, ed altresì che queste procedessero a riportare d’ufficio nella contabilità A tutte le somme garantite e non contestate.
25 Nelle proprie lettere di risposta, del 12 febbraio 2001 relativamente al controllo del 1996 e del 31 maggio 2000 relativamente al controllo del 1997, le autorità belghe respingevano gli addebiti della Commissione.
26 Il 23 ottobre 2001 la Commissione, non essendo persuasa degli argomenti addotti dal Regno del Belgio, inviava a tale Stato membro una lettera di diffida in cui esponeva nuovamente la sua posizione, invitando le autorità belghe a presentare le loro osservazioni in merito. Le autorità belghe rispondevano con lettera del 17 gennaio 2002 in cui contestavano nuovamente l’argomentazione sviluppata dalla Commissione.
27 Il 26 giugno 2002 la Commissione, insoddisfatta di tale risposta, inviava al Regno del Belgio un parere motivato, invitandolo a prendere i provvedimenti necessari per conformarvisi entro il termine di due mesi dalla ricezione dello stesso. Le autorità belghe rispondevano con lettera del 6 settembre 2002, in cui restavano sulle loro posizioni.
28 È in tale contesto che la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
29 Innanzi tutto, il Regno del Belgio sostiene che, nell’ambito del presente procedimento, la Commissione non può invocare motivi relativi ad una violazione delle disposizioni del regolamento n. 1150/2000, fondate sul regolamento n. 1552/89, quale modificato dal regolamento n. 1355/96, applicabile dal 14 luglio 1996. Motivi del genere sarebbero irricevibili in quanto non fondati sulle disposizioni del regolamento n. 1552/89 nella sua versione iniziale, le quali erano applicabili ai fatti di cui al caso di specie, considerato che gli inviti a pagare relativi a tutti i carnet TIR in questione sono stati emessi prima del 14 luglio 1996.
30 In secondo luogo, il ricorso sarebbe rimasto privo di oggetto, e sarebbe quindi irricevibile, nella parte relativa all’iscrizione tardiva delle somme nella contabilità B. Infatti, tale contabilizzazione sarebbe stata effettuata in seguito alla trasmissione della relazione di controllo da parte della Commissione, ossia prima dell’invio del parere motivato. Pertanto, l’omissione di una tale contabilizzazione non può più formare l’oggetto di un ricorso per inadempimento.
31 Per quanto riguarda il primo motivo di irricevibilità, la Commissione sostiene che i presupposti per l’insorgere di un diritto delle Comunità su un’obbligazione doganale sono restati identici prima e dopo la codificazione operata dal regolamento n. 1150/2000, dato che le disposizioni del regolamento n. 1552/89, per come risultano modificate dal regolamento n. 1355/96, non incidono sulle disposizioni applicabili alla presente controversia. Tale opinione sarebbe peraltro condivisa dal Regno del Belgio, il quale riconoscerebbe che l’art. 2 del regolamento n. 1150/2000 prevede quattro condizioni identiche a quelle previste dall’art. 2 del regolamento n. 1552/89. Il primo motivo d’irricevibilità sarebbe quindi infondato.
32 Relativamente all’asserita irricevibilità parziale del ricorso per quanto riguarda l’iscrizione tardiva delle somme nella contabilità B, la Commissione ricorda che, nella maggior parte dei 33 casi in questione, all’epoca del controllo del novembre 1996 non risultava alcuna contabilizzazione nella contabilità B né, a fortiori, nella contabilità A da parte delle autorità belghe. Le somme controverse sarebbero state riportate nella contabilità B solo nel dicembre 1997. Orbene, poiché il Regno del Belgio si rifiuta di trasmettere gli altri fascicoli simili, non si può escludere che esistano altri casi in cui non vi è stata alcuna contabilizzazione. Inoltre, l’erronea iscrizione nella contabilità B, anziché nella A, produrrebbe le conseguenze di una contabilizzazione tardiva che farebbe sorgere l’obbligazione di versare gli interessi di mora.
Giudizio della Corte
33 Per quanto riguarda il primo motivo d’irricevibilità, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE dev’essere valutata alla luce della normativa comunitaria in vigore alla scadenza del termine che la Commissione ha imposto allo Stato membro di cui trattasi per conformarsi al suo parere motivato (v., in particolare, sentenze 10 settembre 1996, causa C‑61/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3989, punto 42, e 9 novembre 1999, causa C‑365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑7773, punto 32).
34 Se è vero che le conclusioni contenute nel ricorso non possono in linea di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nella lettera di diffida e nel dispositivo del parere motivato, ciò nonostante la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificato o abrogato, che siano stati confermati da nuove disposizioni. Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso ad obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento (v., in tal senso, sentenza 12 giugno 2003, causa C‑363/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5767, punto 22).
35 Di conseguenza, la Commissione è legittimata a far constatare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000.
36 Quanto al secondo motivo d’irricevibilità, occorre dichiarare che sussiste un nesso indissolubile tra l’obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, quello di accreditarle sul conto della Commissione entro i termini impartiti e, infine, quello di versare interessi di mora (v., in particolare, sentenza 16 maggio 1991, causa C‑96/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑2461, punto 38).
37 Pertanto, nell’ipotesi in cui la censura sollevata dalla Commissione relativamente ad un’errata contabilizzazione dell’obbligazione doganale e di una messa a disposizione tardiva delle risorse proprie corrispondenti fosse fondata, non può escludersi che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non siano state eliminate tutte le conseguenze dell’inadempimento, con particolare riferimento al versamento degli interessi di mora di cui al regolamento n. 1150/2000. Pertanto, sussiste un interesse alla constatazione dell’eventuale inadempimento fatto valere (v., in tal senso, sentenza 14 aprile 2005, causa C‑104/02, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑2689, punti 45 e 46).
38 Inoltre, come ricordato dalla Corte al punto 47 della citata sentenza 12 giugno 2003, Commissione/Italia, l’inosservanza da parte di uno Stato membro di un obbligo imposto da una norma comunitaria costituisce di per sé un inadempimento ed è irrilevante la considerazione che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi, al pari della considerazione che essa non ha procurato vantaggi per lo Stato membro di cui trattasi.
39 Tale motivo deve quindi essere parimenti respinto.
Nel merito
Sulla prima censura, concernente alcune irregolarità relative a determinati carnet TIR, che hanno comportato la contabilizzazione sia erronea che tardiva di talune risorse proprie
Argomenti delle parti
40 La Commissione sostiene che, in occasione di alcuni controlli effettuati in Belgio nei mesi di novembre 1996 e di dicembre 1997, gli agenti della Commissione hanno constatato alcune irregolarità in merito all’accertamento, alla contabilizzazione e alla messa a disposizione delle risorse proprie nonché all’applicazione del regime di transito comunitario TIR, relativamente ad operazioni la cui accettazione da parte degli uffici doganali belgi risaliva agli anni dal 1992 al 1994.
41 Per le irregolarità constatate nel 1996, su 33 operazioni TIR non appurate, le autorità belghe avrebbero proceduto in 20 casi all’iscrizione dei diritti accertati nella contabilità B solo un anno dopo il controllo effettuato dagli agenti della Commissione. Inoltre, in due casi sarebbe intervenuta la prescrizione dell’obbligazione doganale in quanto le autorità doganali non avrebbero proceduto entro i termini alle comunicazioni prescritte, ossia, rispettivamente, la notifica di mancato appuramento del carnet TIR all’associazione garante e la richiesta di pagamento al soggetto passivo e/o all’associazione garante. In questi due casi le autorità belghe avevano accettato di versare una certa somma, maggiorata degli interessi di mora, sul conto della Commissione, ma tale versamento non avrebbe avuto luogo.
42 In altri casi, nonostante i carnet TIR accettati nel 1993 fossero coperti da garanzia, le autorità belghe avrebbero iscritto gli importi corrispondenti nella contabilità A oltre il termine fissato dall’art. 6, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1552/89 [divenuto art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000], dopo avere ottenuto, nell’agosto 1999, il versamento dei detti importi da parte dell’associazione garante. Ai sensi degli artt. 455 del regolamento di applicazione e 11 della convenzione TIR, le autorità belghe avrebbero dovuto accertare le risorse proprie in questione al più tardi 15 mesi dopo l’accettazione dei carnet TIR e riportarle nella contabilità A al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento.
43 Infine, per quanto riguarda diversi carnet TIR corrispondenti ad un importo totale superiore a 156 milioni di franchi belgi (BEF), parimenti garantiti e che non sarebbero stati oggetto di alcuna contestazione da parte del soggetto passivo, le autorità belghe non avrebbero riportato gli importi corrispondenti nella contabilità A per la ragione che l’associazione garante aveva impugnato le misure vincolanti adottate nei suoi confronti. In tali circostanze, sarebbe stato chiesto alle autorità belghe di conformare, in maniera più generale, la propria posizione in materia di contabilizzazione dei carnet TIR non appurati alle condizioni ricordate al punto 42 della presente sentenza nonché di iscrivere d’ufficio tutte le somme garantite e non contestate nella contabilità A, e ciò entro i termini previsti dalla normativa comunitaria.
44 In occasione del controllo effettuato nel 1997, gli agenti della Commissione avrebbero constatato che le autorità belghe non avevano effettuato alcuna contabilizzazione relativamente ai fascicoli menzionati nelle tabelle 1 e 2 della relativa relazione in merito ai carnet TIR non appurati, ancorché si trattasse di somme accertate, coperte da garanzie e non contestate dal soggetto passivo. Successivamente a tale controllo, le autorità belghe avrebbero iscritto tali somme nella contabilità B, invocando il ricorso presentato dall’associazione garante contro gli obblighi ad essa ascritti.
45 Nella sua replica, la Commissione precisa meglio gli addebiti mossi al Regno del Belgio nel presente procedimento, contestandogli di aver accertato i diritti solamente un anno dopo i controlli da essa effettuati, benché le autorità di tale Stato membro fossero a conoscenza delle irregolarità ben prima dei detti controlli; di non aver iscritto le somme in questione nella contabilità A, nonostante queste fossero garantite e non contestate, prima della scadenza del termine per l’iscrizione obbligatoria previsto dall’art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000; di non avere versato tali somme alla Commissione ai sensi degli artt. 9 e 10, n. 1, dello stesso regolamento; di non aver versato l’importo relativo a due casi di violazione riconosciuti dalle dette autorità, e di non averle comunicato i dati relativi ad altri fascicoli simili.
46 La Commissione respinge le ragioni addotte dal governo belga per giustificare le irregolarità e i ritardi di contabilizzazione riscontrati nel corso dei due controlli in questione. Tali ritardi supererebbero di molto i termini previsti dall’art. 6, n. 3, del regolamento n. 1150/2000, sia per quanto riguarda l’iscrizione nella contabilità A, sia relativamente all’iscrizione nella contabilità B. La tardiva registrazione nella contabilità A avrebbe comportato un ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie in questione e, di conseguenza, sarebbero dovuti interessi di mora.
47 L’argomentazione delle autorità belghe, secondo cui l’assenza di un termine per la contestazione dell’obbligazione doganale, sia nell’ambito del diritto comunitario che nel diritto belga, giustificherebbe la possibilità di presentare una contestazione oltre il termine previsto dal regolamento n. 1150/2000 per la contabilizzazione di tale debito, non sarebbe accettabile. Infatti, un tale ragionamento avrebbe come conseguenza di annullare l’effetto utile dell’art. 6, n. 3, di tale regolamento, il cui scopo sarebbe di garantire il buon funzionamento del sistema delle risorse proprie delle Comunità. Secondo la Commissione, l’automatismo relativo al pagamento di interessi di mora, previsto all’art. 11 del detto regolamento, si applica dal momento in cui lo Stato membro interessato accusa un ritardo nella contabilizzazione.
48 Peraltro, di per sé il mancato pagamento dei diritti dovuti non può essere considerato una «contestazione» ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000, in quanto tale mancato pagamento da parte del soggetto passivo potrebbe essere dovuto a ragioni diverse, quali un errore o una dimenticanza. Del resto, le autorità belghe non avrebbero fornito alcun elemento che dimostri che i diritti accertati siano stati oggetto di una contestazione che potrebbe portare all’annullamento del debito.
49 Relativamente alla questione se occorra considerare i diritti doganali oggetto del controllo effettuato nel 1997 come coperti da una garanzia globale, la Commissione ritiene che le garanzie bastino, almeno in parte, a coprire le obbligazioni in questione. Non sarebbe fatta alcuna distinzione sulla base della qualità della garanzia, di modo che le somme interessate e coperte da garanzia avrebbero dovuto essere parimenti iscritte nella contabilità A e versate alla Commissione entro i termini prescritti.
50 La Commissione rifiuta anche la tesi secondo cui la mera contestazione da parte delle associazioni garanti possa giustificare l’iscrizione dei diritti in questione nella contabilità B. Per quanto riguarda i fascicoli TIR menzionati nella relazione relativa al controllo del novembre 1996, le condizioni di cui all’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000 non sarebbero state soddisfatte né per quanto riguarda i carnet TIR per i quali le autorità belghe hanno nel frattempo versato i diritti, né per quelli che sono ancora iscritti nella contabilità B. Lo stesso varrebbe per un certo numero di fascicoli TIR oggetto del controllo risalente al dicembre 1997. In tutti questi casi, ai sensi degli artt. 455 del regolamento di applicazione e 11 della convenzione TIR, le autorità belghe avrebbero dovuto accertare le risorse proprie in questione al più tardi 15 mesi (12 + 3) dopo l’accettazione dei carnet TIR interessati e registrarli nella contabilità A entro i termini, in quanto si trattava di somme coperte da garanzia e non contestate dal soggetto passivo.
51 Secondo la Commissione, la contestazione dell’associazione garante riguardava innanzi tutto la sua accettazione dei debiti e non la validità di questi ultimi. In ogni caso, una tale contestazione non sarebbe decisiva nel caso di specie, essendo intervenuta dopo la data in cui i diritti in questione avrebbero dovuto essere iscritti nella contabilità A e messi a disposizione della Commissione.
52 Il governo belga invocherebbe mere ipotesi senza mettere in luce la ragione o le ragioni della contestazione dei crediti da parte dell’associazione garante ancorché l’onere della prova di tali ragioni spetti alle autorità di tale Stato membro. Sulla base degli accertamenti della Commissione, in alcuni casi, la contestazione dei detti crediti da parte di tale associazione si è limitata ad un ricorso contro la citazione, notificata mesi, se non un anno dopo, l’invio dell’avviso di pagamento. Orbene, la Commissione ricorda che le somme coperte dalla garanzia TIR e non contestate avrebbero dovuto essere riportate nella contabilità A e quindi essere versate alla Commissione ben prima del recesso dal contratto di riassicurazione da parte del gruppo di assicuratori.
53 Per quanto riguarda i crediti che emergono dai fascicoli esaminati in occasione del controllo del 1996, la Commissione conferma che la data determinante è quella in cui ha avuto inizio il procedimento TIR e in cui è stata fornita la garanzia. Poiché alla data in cui tali diritti dovevano essere messi a disposizione della Commissione tali fascicoli non formavano l’oggetto di nessuna contestazione, tali somme avrebbero dovuto essere iscritte nella contabilità A. Il fatto che tali fascicoli siano stati riesaminati nel procedimento arbitrale instaurato dall’IRU nei confronti del gruppo di assicuratori nulla cambierebbe rispetto in merito all’assenza di contestazione di tali crediti al momento in cui essi erano esigibili. Quanto ai crediti emersi dai fascicoli esaminati in occasione del controllo del 1997, non si può invocare il recesso di tale gruppo dal contratto d’assicurazione, in quanto, per tutti i fascicoli in questione, era stata fornita, nell’ambito del regime TIR, una garanzia che non è stata messa in discussione dal detto recesso.
54 Il regolamento n. 1150/2000 non opererebbe alcuna distinzione tra le garanzie «effettive» e «non effettive», «personali» o «reali». Gli Stati membri sarebbero liberi di determinare quale tipo di garanzia richiedere, con la sola condizione che tale garanzia sia effettiva e sufficiente, altrimenti le conseguenze ricadrebbero sullo Stato membro e non sulla Comunità.
55 La Commissione precisa che l’iscrizione delle risorse proprie ai sensi dell’art. 10 del regolamento n. 1150/2000 è indissolubilmente legata al loro accertamento, il quale non presuppone che le somme interessate siano state riscosse, ma semplicemente che esse siano state registrate. L’obbligo di contabilizzare gli importi sussisterebbe anche qualora gli Stati non avessero riscosso i fondi in questione.
56 La Commissione rileva infine che le autorità belghe sembrano sostenere che i 72 fascicoli in questione costituivano casi di frode. Orbene, essa disporrebbe di informazioni solo relativamente ai 33 casi su cui verteva la relazione relativa al controllo effettuato nel 1996. Per tutti gli altri casi simili, essa avrebbe chiesto alle autorità belghe di mettere a disposizione le somme in questione. Le autorità belghe non avrebbero trasmesso tutte le informazioni richieste in occasione dei controlli effettuati e sono quindi venute meno al loro obbligo di leale cooperazione.
57 Le autorità belghe avrebbero anche sostenuto di non aver voluto compromettere, con un’azione di recupero, l’indagine penale relativa ad alcuni frodatori. Tali autorità cercherebbero quindi di giustificare, sulla base dell’art. 11, n. 1, della convenzione TIR, che per tutti i fascicoli varrebbe un termine più lungo, di due anni, per la notifica di mancato appuramento. Orbene, per 31 dei 33 fascicoli controllati, la comunicazione delle autorità belghe all’associazione garante avrebbe già avuto luogo in un termine molto più breve, compreso tra un giorno e qualche mese. Inoltre, il preteso desiderio di non compromettere l’indagine penale non giustificherebbe un’inattività prolungata delle autorità belghe relativamente al recupero nei confronti del titolare o dell’associazione garante. Il termine di due anni al quale si riferiscono le autorità belghe gioverebbe solo all’associazione garante che può fornire la prova della regolarità della transazione TIR entro un tale termine più lungo, mentre nelle relazioni con il soggetto passivo si applicherebbe il termine di un anno.
58 Secondo il Regno del Belgio, la presente controversia trova la sua origine nella crisi strutturale in cui si sarebbe trovato il regime di trasporto con il carnet TIR tra il 1995 e il 1997 a causa del recesso, intervenuto alla fine del 1994, del gruppo di assicuratori dal suo contratto di assicurazione con l’IRU e le associazioni garanti e del rifiuto, opposto dallo stesso gruppo a partire da tale data, di pagare le obbligazioni doganali sorte prima della fine del 1994. Tutti questi fascicoli sarebbero stati riesaminati nel procedimento arbitrale instaurato dall’IRU nei confronti del gruppo di assicuratori al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute per via giudiziaria. In circa un terzo dei 3 000 casi, il giudice arbitrale si sarebbe pronunciato a favore del detto gruppo, dato che quest’ultimo non era più responsabile del pagamento dei debiti doganali sorti prima della fine del 1994. L’IRU avrebbe proposto appello.
59 Quanto ai carnet TIR non appurati accettati dagli uffici doganali belgi, non sarebbe stato possibile ottenere il pagamento volontario del soggetto passivo né dell’associazione garante, essendosi quest’ultima opposta ad ogni credito derivante da un carnet TIR. Potendo tale situazione comportare modifiche nel valore del credito, un’iscrizione delle somme controverse nella contabilità B sarebbe conforme alla normativa comunitaria.
60 Ad eccezione di due carnet TIR per i quali il Regno del Belgio avrebbe ammesso il carattere tardivo della richiesta di pagamento, la Commissione non avrebbe sostenuto che l’accertamento del credito non era conforme all’art. 2 del regolamento n. 1552/89. Le condizioni necessarie a tale accertamento sarebbero soddisfatte solo dal momento in cui l’associazione garante è invitata a pagare. Contrariamente alla Commissione, il Regno del Belgio sostiene che l’art. 11, n. 1, della convenzione TIR, letto in combinato disposto con il suo n. 2, dispone in modo chiaro che lo Stato membro deve far pervenire la sua richiesta di pagamento all’associazione garante al più tardi entro tre anni (1 + 2) dall’accettazione del carnet TIR, salvo che, come nel caso di specie, l’appuramento sia stato ottenuto fraudolentemente o irregolarmente, nel qual caso il termine massimo è di 4 anni (2 + 2). Per tutti i carnet TIR in questione, che sono stati appurati fraudolentemente o irregolarmente, l’accertamento del credito, effettuato entro il termine legale in seguito a lunghe indagini volte a determinare l’importo e l’identità dei soggetti passivi, indispensabile ai fini del detto accertamento, sarebbe avvenuto in un momento in cui il vecchio gruppo di assicuratori non rispondeva più delle sue obbligazioni.
61 Il governo belga sostiene anche, da un lato, che ai fini dell’iscrizione nella contabilità A non basta che sia istituita una garanzia, indipendentemente dalla sua qualità, e, dall’altro, che un’iscrizione nella contabilità B è possibile anche se il titolare del carnet TIR non contesta formalmente l’obbligazione doganale.
62 Poiché l’art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1522/89 avrebbe lo scopo di evitare che lo Stato membro debba sopportare in prima persona i diritti non riscossi, una garanzia ai sensi di tale disposizione dovrebbe essere realizzabile entro il termine ivi menzionato. In ogni caso, la notifica di riscossione sarebbe stata inviata all’associazione garante prima del luglio 1996 e, per tutti i carnet TIR in questione, tale termine per la registrazione dell’importo dell’obbligazione doganale nella contabilità delle risorse proprie scadeva nel momento in cui il gruppo di assicuratori era già recesso dal contratto di riassicurazione. Pertanto, il riporto di tali somme nella contabilità B era debitamente giustificato fino alla riscossione effettiva, qualora avvenuta, della garanzia.
63 Ad ogni modo, la distinzione operata dalla Commissione relativamente alla registrazione nella contabilità B, a seconda che la richiesta di pagamento sia contestata dalla persona direttamente responsabile o dall’associazione garante, non sarebbe fondata. Inoltre, la tesi di tale istituzione, secondo cui la contestazione dovrebbe intervenire, per iscritto, entro il termine previsto per la registrazione nella contabilità delle risorse proprie (il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso dell’accertamento), violerebbe il diritto comunitario e, in particolare, il regolamento n. 1552/89 e la convenzione TIR.
Giudizio della Corte
64 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 49‑51 delle sue conclusioni, la prima censura del ricorso si divide in più parti. Innanzi tutto, si tratta di far dichiarare che le autorità belghe non hanno provveduto alle comunicazioni necessarie per quanto riguarda le obbligazioni doganali inerenti a due dei carnet TIR in questione nel presente procedimento (v. punto 41 della presente sentenza) e, di conseguenza, l’inadempimento non contestato del Regno del Belgio rispetto ai suoi obblighi derivanti dal regolamento n. 1150/2000. In secondo luogo, si chiede alla Corte di dichiarare, alla luce dei risultati dei due controlli sulle risorse proprie effettuati dalla Commissione relativamente ad ulteriori operazioni di trasporto di merci accompagnate da carnet TIR accettati nel corso degli anni 1992‑1994, che, almeno in alcuni casi, il Regno del Belgio ha, da un lato, contabilizzato tardivamente le risorse proprie derivanti da carnet TIR non scaricati regolarmente e, dall’altro, iscritto tali risorse proprie nella contabilità B, anziché nella contabilità A, con la conseguenza che le risorse proprie non sono state messe a disposizione della Commissione se non tardivamente. Al riguardo è pacifico che gli importi dei crediti relativi ai carnet TIR accettati negli anni dal 1992 al 1994, oggetto del presente ricorso, sono stati riportati nella contabilità B un anno dopo i controlli effettuati nel 1996 e nel 1997.
65 Occorre innanzi tutto rilevare che, poiché il Regno del Belgio riconosce di non aver proceduto entro i termini prescritti alle notifiche richieste dalla normativa doganale relativamente alle obbligazioni inerenti ai due carnet TIR in questione nel presente procedimento, il che ha avuto come conseguenza la prescrizione dell’obbligazione doganale e, quindi, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento n. 1150/2000, tale parte della prima censura è fondata.
– Sulla contabilizzazione asseritamente tardiva dei diritti
66 Ai sensi dell’art. 454, n. 2, del regolamento di applicazione, qualora si accerti che, durante o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR, è stata commessa un’infrazione o un’irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l’esercizio di azioni penali. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 455, n. 1, dello stesso regolamento, l’autorità doganale provvede ad informare di ciò il titolare del carnet TIR e l’associazione garante nel termine previsto all’art. 11, n. 1, della convenzione TIR, ossia, nel caso di mancato scarico, entro il termine di un anno a decorrere dall’accettazione del carnet TIR da parte di tale autorità. Tale termine è portato a due anni in caso di scarico ottenuto abusivamente o fraudolentemente.
67 Ai sensi dell’art. 11, n. 2, della convenzione TIR, la richiesta di pagare le somme dev’essere inviata all’associazione garante al più presto tre mesi o al più tardi due anni dalla notifica del mancato scarico o dello scarico ottenuto abusivamente o fraudolentemente, salvo che per i casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni. In quest’ultimo caso la richiesta di pagamento dovrà essere notificata entro il termine di un anno a decorrere dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.
68 Dal combinato disposto delle precedenti disposizioni emerge che, in caso di mancato scarico, la richiesta di pagamento del debito doganale deve intervenire, in linea di principio, entro tre anni dalla data di accettazione del carnet TIR, termine questo portato a quattro anni in caso di scarico ottenuto in modo fraudolento.
69 Occorre tuttavia precisare che, avendo l’art. 455, n. 1, del regolamento di applicazione lo scopo di garantire un’applicazione diligente e uniforme delle disposizioni in materia di riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale nell’interesse di una rapida ed efficace messa a disposizione delle risorse proprie delle Comunità (v. per analogia, in particolare, sentenza 14 aprile 2005, causa C‑460/01, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑2613, punti 60, 63, 69 e 70), la comunicazione dell’infrazione o dell’irregolarità deve, in ogni caso, intervenire il più rapidamente possibile, ossia dal momento in cui le autorità doganali sono venute a conoscenza di tale infrazione o irregolarità, e quindi, eventualmente – come nel caso di specie in almeno 31 casi –, ben prima della scadenza dei termini massimi, rispettivamente di un anno e, in caso di frode, di due anni, previsti dall’art. 11, n. 1, della convenzione TIR.
70 Per gli stessi motivi, la richiesta di pagamento di cui all’art. 11, n. 2, della convenzione TIR dev’essere inviata non appena le autorità doganali sono in grado di provvedervi, e quindi, eventualmente – come nella fattispecie per la maggior parte dei casi relativi al controllo del 1996, relativamente ai quali la Commissione dispone delle informazioni pertinenti –, prima della scadenza del termine di due anni dalla comunicazione dell’infrazione o dell’irregolarità agli interessati, ossia dal febbraio 1995.
71 Poiché la Commissione non mira a far dichiarare un inadempimento rispetto alle disposizioni della convenzione TIR e a quelle del regolamento di applicazione, bensì una violazione dell’art. 6 del regolamento n. 1150/2000, relativo alla contabilizzazione delle risorse proprie, occorre verificare se il Regno del Belgio, avendo contabilizzato gli importi controversi solo un anno dopo i controlli effettuati dalla Commissione nel 1996 e nel 1997, abbia violato tale disposizione.
72 L’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 dispone che gli Stati membri devono tenere presso il Tesoro o un organismo da essi designato una contabilità delle risorse proprie. Ai sensi del n. 3, lett. a) e b), dello stesso articolo, gli Stati membri devono riportare i diritti «accertati conformemente all’articolo 2» dello stesso regolamento, al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento, nella contabilità A o, in presenza di determinate condizioni, nella contabilità B.
73 Ai sensi dell’art. 2, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1150/2000, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie è «accertato» non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la «registrazione» dell’importo del diritto e la «comunicazione» del medesimo al soggetto passivo. La data da considerare per l’accertamento di cui al detto paragrafo 1 è la data della «registrazione» prevista dalla normativa doganale.
74 Per quanto riguarda la «registrazione» e la «comunicazione» dell’importo del diritto al soggetto passivo, l’art. 2 del regolamento n. 1150/2000 rinvia alla normativa doganale, ossia al regolamento di applicazione, alla convenzione TIR e al regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»). Quindi, la richiesta di pagamento di cui all’art. 11, n. 2, della convenzione TIR dev’essere considerata una «comunicazione» ai fini dell’art. 2 del regolamento n. 1150/2000.
75 Come rilevato dalla Corte al punto 59 della sentenza 15 novembre 2005, causa C‑392/02, Commissione/Danimarca (Racc. pag. I‑9811), dagli artt. 217, 218 e 221 del codice doganale emerge che le condizioni summenzionate sono soddisfatte quando le autorità doganali dispongono degli elementi necessari e, pertanto, sono in grado di calcolare l’importo dei dazi che risulta dall’obbligazione doganale e di determinare l’identità del soggetto passivo (v., in tal senso, citate sentenze 14 aprile 2005, Commissione/Paesi Bassi, punto 71, e Commissione/Germania, punto 80). Gli Stati membri non possono esimersi dall’accertare i crediti, anche se essi li contestano, salvo ammettere che l’equilibrio finanziario della Comunità sia sconvolto a causa del comportamento di uno Stato membro (sentenza Commissione/Danimarca, cit., punto 60).
76 Ne consegue che gli Stati membri sono tenuti ad accertare il diritto delle Comunità sulle risorse proprie non appena le rispettive autorità doganali sono in grado di calcolare l’importo dei diritti risultanti da un’obbligazione doganale e di individuare il soggetto passivo (sentenza Commissione/Danimarca, cit., punto 61) e, quindi, a riportare tali diritti nella contabilità in conformità all’art. 6 del regolamento n. 1150/2000.
77 Nel caso di specie, è pacifico che le autorità belghe hanno contabilizzato l’obbligazione doganale solo un anno dopo i controlli effettuati dalla Commissione nel 1996 e nel 1997 e che le relative richieste di pagamento, il cui invio fa supporre che le autorità belghe fossero in grado di calcolare l’importo dei dazi risultanti dalla detta obbligazione e di individuare il soggetto passivo, sono state inviate ben prima di tali controlli. In tale contesto, la contabilizzazione, che andava fatta entro il termine previsto dall’art. 6, n. 3, del regolamento n. 1150/2000, ossia dal momento dell’invio delle richieste di pagamento, è manifestamente avvenuta tardivamente.
– Sull’iscrizione asseritamente erronea dei diritti nella contabilità B
78 Come ha ricordato la Corte al punto 66 della citata sentenza Commissione/Danimarca, ai termini dell’art. 17, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1150/2000, gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure necessarie affinché gli importi corrispondenti ai diritti accertati in conformità dell’art. 2 del regolamento medesimo siano messi a disposizione della Commissione. Gli Stati membri sono dispensati da tale obbligo soltanto se la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore ovvero quando risulti definitivamente impossibile procedere alla riscossione per motivi che non sono loro imputabili.
79 Per quanto riguarda la contabilizzazione delle risorse proprie, l’art. 6, n. 3, lett. a) e b), del regolamento n. 1150/2000 enuncia che gli Stati membri devono riportare nella contabilità A i diritti accertati conformemente all’art. 2 dello stesso regolamento al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento, fatta salva la possibilità di riportare nella contabilità B, entro lo stesso termine, i diritti accertati che «non sono stati ancora riscossi» e per i quali «non è stata fornita alcuna garanzia», nonché i diritti accertati e «coperti da garanzie [che] formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte».
80 Ai fini della messa a disposizione delle risorse proprie, l’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 enuncia che ogni Stato membro accredita le risorse proprie sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione secondo le modalità definite dall’art. 10 del detto regolamento. Conformemente al n. 1 di quest’ultima disposizione, dopo la deduzione delle spese di riscossione, l’iscrizione delle risorse proprie ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’art. 2 dello stesso regolamento, ad eccezione dei diritti contemplati nella contabilità B conformemente all’art. 6, n. 3, lett. b), di tale regolamento, per i quali l’iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della «riscossione».
81 Al riguardo, il governo belga sostiene, da un lato, che, essendo i dazi oggetto del presente procedimento «contestati» ai sensi dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000, le somme di cui trattasi potevano essere validamente riportate nella contabilità B.
82 È vero che, come sostiene giustamente il governo belga, le associazioni garanti, che, ai sensi dell’art. 8, n. 1, della convenzione TIR, sono tenute a pagare i dazi doganali esigibili in solido con il titolare del carnet TIR, possono, così come il detto titolare, proporre una contestazione relativamente agli stessi dazi (v., in tal senso, riguardo alla prova del luogo dell’irregolarità, sentenza 23 settembre 2003, causa C‑78/01, BGL, Racc. pag. I‑9543, punti 50‑53). Tuttavia, la Commissione sostiene che le controversie invocate dal governo belga vertono sull’esecuzione delle garanzie e non sull’esistenza o sull’ammontare dei crediti controversi. Orbene, il governo belga non è riuscito a dimostrare che, nel caso di specie, le condizioni richieste dall’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000 sono riunite, ossia che i dazi di cui trattasi nel presente procedimento sono stati contestati dalle dette associazioni entro i termini e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte.
83 Il governo belga sostiene, d’altra parte, che i dazi non riscossi in questione potevano essere a ragione registrati nella contabilità B non essendo in realtà coperti da una garanzia ai sensi del citato art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000. Esso fa valere che, tenuto conto del fallimento del sistema di garanzia su cui si basa il regime di transito con carnet TIR a partire dal 1993, conseguente al rifiuto del gruppo di assicuratori di rimborsare le associazioni garanti belghe, tali garanzie non risultavano realizzabili a causa dell’insolvenza del garante, per cui i dazi in questione dovevano essere riportati nella contabilità B in quanto crediti non garantiti.
84 Si deve constatare che i diritti e gli obblighi dell’associazione garante prevista nell’ambito della convenzione TIR sono disciplinati contemporaneamente dalla detta convenzione, dal diritto comunitario e dal contratto di garanzia, soggetto al diritto belga, che tale associazione ha concluso con il Regno del Belgio (v., in tal senso, sentenza BGL, cit., punto 45).
85 In forza dell’art. 193 del codice doganale, la garanzia richiesta per assicurare l’adempimento di un’obbligazione doganale può essere costituita da una fideiussione e, conformemente all’art. 195 del medesimo codice, il fideiussore si obbliga per iscritto a pagare in solido con il debitore l’importo garantito dell’obbligazione doganale allorché essa diviene esigibile.
86 Per quanto riguarda, in particolare, il trasporto di merci con carnet TIR, previsto all’art. 91, n. 2, lett. b), del codice doganale, emerge dall’art. 8, n. 1, della convenzione TIR che, con il contratto di garanzia, le associazioni garanti si impegnano parimenti a pagare i dazi doganali dovuti dai soggetti passivi e rispondono in solido con questi ultimi al pagamento di tali importi, anche se, ai sensi del n. 7 del medesimo articolo, le autorità competenti devono, nella misura del possibile, chiederne il pagamento alla persona direttamente tenuta a pagarle prima di reclamarle all’associazione garante.
87 Ciò premesso, non si può contestare che la garanzia fornita dalle associazioni garanti nell’ambito di un’operazione TIR rientri nella nozione di «garanzia» ai fini dell’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000.
88 Occorre tuttavia precisare che, conformemente all’art. 8, n. 3, della convenzione TIR, spetta agli Stati membri stabilire l’importo massimo, per ogni carnet TIR, delle somme che possono essere richieste all’associazione garante.
89 Di conseguenza, come ammette peraltro la Commissione, i dazi accertati relativi ad operazioni TIR vanno, in linea di principio, riportati nella contabilità A e messi a disposizione della Commissione conformemente all’art. 10 del regolamento n. 1150/2000 per l’importo della copertura massima concordata nel regime TIR, anche qualora l’importo del debito doganale superi eventualmente il detto importo.
90 Tale interpretazione è conforme agli obiettivi perseguiti con l’introduzione della contabilità B, che è volta, oltre che, come indica l’undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1150/2000, a consentire alla Commissione di seguire più da vicino l’attività degli Stati membri nel campo della riscossione delle risorse proprie, a prendere in considerazione il rischio finanziario in cui questi incorrono.
91 L’argomento del governo belga, secondo cui la crisi del regime TIR che ha comportato il collasso del sistema di garanzia su cui tale regime si fonda avrebbe avuto la conseguenza che, a partire dal 1993, i crediti controversi in realtà non erano più garantiti, per cui gli importi corrispondenti dovevano essere riportati nella contabilità B, non può essere accolto.
92 Senza che occorra verificare se il sistema di garanzia introdotto dalla convenzione TIR non abbia più funzionato correttamente all’epoca controversa, risulta che, come ha fatto valere la Commissione, la decisione unilaterale delle autorità belghe di riportare tali dazi nella contabilità B viola l’obbligo incombente agli Stati membri, in forza dell’art. 17, n. 1, del regolamento n. 1150/2000, di adottare le misure necessarie per mettere a disposizione della Commissione le risorse proprie alle condizioni previste da tale regolamento.
93 Infatti, tale art. 17, n. 1, costituisce un’espressione specifica dell’obbligo di leale cooperazione risultante dall’art. 10 CE, secondo cui gli Stati membri, da una parte, devono sottoporre alla Commissione i problemi incontrati nell’applicazione del diritto comunitario (v., per analogia, segnatamente, sentenza 2 luglio 2002, causa C‑499/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑6031, punto 24) e, dall’altra, non sono autorizzati ad emanare provvedimenti di conservazione nazionali adottati in spregio di obiezioni, riserve o condizioni da parte della Commissione (v., per analogia, sentenza 5 maggio 1981, causa 804/79, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 1045, punto 32). Orbene, nella fattispecie, è pacifico che il Regno del Belgio ha agito in modo unilaterale, senza sottoporre alla Commissione i problemi riscontrati nell’applicazione del diritto comunitario, e ciò perfino dopo che quest’ultima aveva formulato le sue obiezioni.
94 Tale obbligo è tanto più importante in quanto, come ha rilevato la Corte al punto 54 della citata sentenza Commissione/Danimarca, le entrate insufficienti con riferimento ad una risorsa propria dovranno essere compensate da un’altra risorsa propria oppure da un adeguamento delle spese.
95 Peraltro, il governo belga non può invocare l’esistenza di un caso di forza maggiore ai sensi dell’art. 17, n. 2, del regolamento n. 1150/2000. Secondo una costante giurisprudenza, la nozione di «forza maggiore» deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, indipendenti dall’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l’uso della massima diligenza (v., in particolare, sentenza 5 febbraio 1987, causa 145/85, Denkavit, Racc. pag. 565, punto 11). Orbene, con la sua decisione unilaterale di riportare i diritti controversi nella contabilità B senza sottoporre la questione alla Commissione e malgrado le obiezioni di quest’ultima, il Regno del Belgio non ha usato la massima diligenza per evitare le conseguenze dedotte.
96 L’iscrizione tardiva ed erronea dei diritti nella contabilità B comporta la registrazione tardiva delle risorse proprie corrispondenti sul conto della Commissione, che, ai sensi degli artt. 9 e 10 del regolamento n. 1150/2000, deve intervenire entro lo stesso termine previsto ai fini dell’iscrizione dei detti diritti nella contabilità A in applicazione dell’art. 6, n. 3, lett. a), del medesimo regolamento.
97 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, le varie parti della prima censura sono fondate.
Sulla seconda censura, relativa alla mancata comunicazione alla Commissione di altre somme riportate erroneamente nella contabilità B
98 Occorre constatare, da un lato, che né nel ricorso né nella replica la Commissione esplicita tale capo delle sue conclusioni e, dall’altro, che le conclusioni della Commissione mirano a far dichiarare l’inadempimento rispetto ai soli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000.
99 Alla luce di ciò, si deve respingere la seconda censura.
Sulla terza censura, relativa al mancato pagamento degli interessi di mora sulle somme dovute alla Commissione
Argomenti delle parti
100 La Commissione sostiene che, poiché le autorità belghe non hanno ancora messo a disposizione una gran parte delle somme dovute e quelle messe a disposizione lo sono state tardivamente, sono dovuti interessi di mora in applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000. Secondo la Commissione, tali interessi riguardano tutte le somme coperte dalla garanzia, che avrebbero dovuto essere iscritte nella contabilità A.
101 Il governo belga sostiene invece che, poiché relativamente ai 66 carnet in questione nel presente procedimento le autorità belghe non hanno ancora avuto la possibilità di procedere alla riscossione effettiva, il termine per la messa a disposizione di tali dazi nei confronti delle Comunità non ha ancora iniziato a decorrere, il che comporta che non sono configurabili gli interessi di mora. Quanto ai dazi doganali riscossi nel 1999 in seguito al pagamento da parte del gruppo di assicuratori, essi sarebbero stati messi a disposizione della Commissione entro i termini prescritti. In via subordinata, il governo belga fa valere che la Commissione calcola in maniera erronea tali interessi di mora, in quanto, sui sei carnet TIR in questione, la cui garanzia è stata eseguita dal detto gruppo nel 1999, lo Stato belga ha in realtà pagato un importo superiore al dovuto. Invece la Commissione sembra sostenere che l’importo di base sul quale calcolare gli interessi di mora è l’importo che lo Stato belga ha versato e non quello di cui questo era debitore.
Giudizio della Corte
102 Ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000, ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’art. 9, n. 1, dello stesso regolamento dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse di mora applicabile a tutto il periodo di ritardo. L’interesse di mora è esigibile qualunque sia la ragione per cui l’iscrizione di tali risorse sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo (v., in particolare, sentenza 14 aprile 2005, Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 91).
103 Di conseguenza, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000, l’omissione e i ritardi nell’iscrizione delle risorse proprie sul conto della Commissione, che sono stati constatati nell’ambito della prima censura, danno diritto ad interessi di mora, il cui mancato versamento non è contestato dal Regno del Belgio. Di conseguenza, la terza censura risulta fondata.
104 Considerato che, con il presente ricorso, la Commissione non mira a far dichiarare un inadempimento rispetto a ciascuno dei carnet TIR menzionati dinanzi alla Corte e in assenza di una richiesta in cifre, ai fini del presente procedimento non occorre determinare l’importo degli interessi di mora dovuti.
105 Alla luce di quanto precede si deve concludere che:
– omettendo di contabilizzare o avendo contabilizzato tardivamente le risorse proprie derivanti da carnet TIR non scaricati regolarmente, in quanto iscritti nella contabilità B anziché nella contabilità A, con la conseguenza che le risorse proprie derivatene non sono state messe a disposizione della Commissione entro i termini;
– rifiutandosi di pagare gli interessi di mora sulle somme dovute alla Commissione,
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000, il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1552/89, avente identico oggetto.
Sulle spese
106 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto essenzialmente soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Omettendo di contabilizzare o avendo contabilizzato tardivamente le risorse proprie derivanti da carnet TIR non scaricati regolarmente, in quanto iscritti nella contabilità B anziché nella contabilità A, con la conseguenza che le risorse proprie derivatene non sono state messe a disposizione della Commissione delle Comunità europee entro i termini;
rifiutandosi di pagare gli interessi di mora sulle somme dovute alla Commissione delle Comunità europee,
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, avente identico oggetto.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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