Causa C-378/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno del Belgio
«Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Pagamenti scaglionati da parte del debitore — Riscossione»
Conclusioni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 26 gennaio 2006
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 ottobre 2006
Massime della sentenza
1. Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione durante il procedimento precontenzioso
(Art. 226 CE)
2. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri
[Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 6, n. 3, lett. a) e b), e 10]
3. Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri
[Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 10 e 11]
1. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, se è vero che le conclusioni contenute nel ricorso non possono in linea di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nel dispositivo del parere motivato e nella lettera di diffida, ciò nonostante la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificato o abrogato, che siano stati confermati da nuove disposizioni. Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso a obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento.
(v. punto 21)
2. Qualora sussistano i presupposti perché l’importo dell’obbligazione doganale venga inizialmente registrato nella contabilità separata prevista in particolare per i diritti non riscossi (la contabilità B) dall’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728 relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, le risorse proprie devono essere messe a disposizione della Commissione nel rispetto del termine stabilito dall’art. 10, n. 1, del detto regolamento n. 1150/2000, che decorre dalla loro «riscossione» e non dall’accertamento dei diritti, come invece avviene nel caso degli importi che vanno iscritti nella contabilità A. Obbligare, quindi, le autorità doganali a trasferire nella contabilità A l’importo dei pagamenti scaglionati versato ai fini della liquidazione di un’obbligazione doganale validamente iscritta nella contabilità B avrebbe la conseguenza paradossale di far decorrere nei confronti di questi importi il termine di messa a disposizione applicabile ai diritti iscritti nella contabilità A, cosicché tutti gli importi riscossi dopo la scadenza di tale termine, che decorre dall’accertamento dell’obbligazione doganale, verrebbero necessariamente accreditati tardivamente sul conto della Commissione, sebbene questi stessi importi fossero stati validamente iscritti nella contabilità B prima di essere incassati da parte delle autorità doganali.
(v. punti 43-44)
3. Alla luce della necessità di mettere a disposizione le risorse proprie con rapidità ed efficacia, da un lato, e tenendo debitamente conto della tutela degli interessi finanziari degli Stati membri, dall’altro, l’art. 10 del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728 relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, dev’essere interpretato nel senso che gli importi incassati in caso di pagamento scaglionato dell’obbligazione doganale in forza di una convenzione di conciliazione devono essere considerati riscossi ai sensi di tale disposizione, ragion per cui vanno accreditati sul conto della Commissione entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui sono stati incassati. Ai sensi dell’art. 11 del detto regolamento n. 1150/2000, ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’art. 9, n. 1, dello stesso regolamento dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse di mora, applicabile a tutto il periodo del ritardo. L’interesse di mora è esigibile qualunque sia la ragione per cui l’iscrizione di tali risorse sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo.
(v. punti 51, 53)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
5 ottobre 2006 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Risorse proprie delle Comunità – Pagamenti scaglionati da parte del debitore – Riscossione»
Nella causa C‑378/03,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 9 settembre 2003,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Wilms e C. Giolito, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra E. Dominkovits e dal sig. A. Goldman, in qualità di agenti, assistiti dal sig. B. van de Walle de Ghelcke, avocat,
convenuto,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ilešič ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 maggio 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 gennaio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio, versando con ritardo risorse proprie nel caso ottenga dal debitore pagamenti scaglionati, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 6, 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1), il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), avente identico oggetto.
Contesto normativo
Il regime delle risorse proprie delle Comunità
2 L’art. 2 del regolamento n. 1552/89, contenuto nel titolo I, denominato «Disposizioni generali», così prevede:
«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena il servizio competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia».
3 Tale disposizione è stata modificata, con effetto dal 14 luglio 1996, dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3); il suo contenuto è stato ripreso dall’art. 2 del regolamento n. 1150/2000, che recita quanto segue:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo.
2. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
(…)».
4 L’art. 6, nn. 1 e 2, lett. a) e b), del regolamento n. 1552/89, contenuto nel titolo II, denominato «Contabilizzazione delle risorse proprie» [divenuto art. 6, nn. 1 e 3, lett. a) e b), del regolamento n. 1150/2000], così dispone:
«1. Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l’organismo designato da quest’ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse.
2. a) Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all’articolo 2 sono riportati nella contabilità [comunemente denominata “contabilità A”] al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento.
b) I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata [comunemente denominata «contabilità B»] entro il termine previsto alla lettera a). Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte».
5 L’art. 9 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000, contenuto nel titolo III, denominato «Messa a disposizione delle risorse proprie», prevede quanto segue:
«1. Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese.
2. Le somme iscritte sono convertite dalla Commissione e riportate nella sua contabilità (…)».
6 Ai sensi dell’art. 10, n. 1, dei regolamenti, rispettivamente, nn. 1552/89 e 1150/2000, parimenti all’interno del titolo III:
«Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3 [delle decisioni, rispettivamente, 88/376 e 94/728], l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) [di tali decisioni], ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell’articolo 2.
Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità [B] conformemente [agli articoli, rispettivamente, 6, n. 2, lett. b) e 6, n. 3, lett. b)], l’iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti».
7 In forza dell’art. 11 dei regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000, anch’esso rientrante nel detto titolo III:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
La normativa nazionale
8 L’art. 263 della legge generale 18 luglio 1977 sulle dogane e accise (Moniteur belge del 21 settembre 1977), confermata dalla legge 6 luglio 1978 (Moniteur belge del 12 agosto 1978), così dispone:
«Può procedersi a conciliazione, da parte dell’amministrazione o previa sua autorizzazione, per quanto riguarda l’ammenda, la confisca, il provvedimento di chiusura di fabbriche, officine o laboratori, con riferimento a qualunque infrazione alla presente legge, nonché alle leggi speciali in materia di riscossione delle accise, ogni qual volta si sia in presenza di circostanze attenuanti, sempreché si possa ragionevolmente supporre che l’infrazione dipenda da colpa o da errore piuttosto che da un intento fraudolento».
9 L’art. 264 della detta legge prevede quanto segue:
«La conciliazione è vietata qualora si debba ritenere che l’infrazione possa essere sufficientemente provata in giudizio e qualora l’intento fraudolento sia fuor di dubbio».
10 Ai sensi dell’art. 281, nn. 1 e 2, della stessa legge:
«1. Le azioni relative a contravvenzioni, frodi o delitti, per i quali le leggi in materia di dogane e accise comminano pene, sono esercitate in primo grado dinanzi al Tribunale penale e, in caso di appello, dinanzi alla Corte d’appello del circondario, per esservi istruite e giudicate conformemente al codice di procedura penale.
2. Tutte le azioni summenzionate, dirette all’irrogazione di ammende, confische o provvedimenti di chiusura di fabbriche o officine, sono esercitate dall’amministrazione o a suo nome dinanzi ai detti Tribunali, i quali, in ogni caso, si pronunciano in merito solo dopo aver sentito le conclusioni del Pubblico Ministero. Tuttavia, su richiesta scritta da parte di un funzionario dell’amministrazione delle dogane e accise che rivesta almeno il grado di direttore, il Pubblico Ministero può richiedere al giudice istruttore di procedere all’istruzione, restando per il resto l’esercizio dell’azione pubblica riservato all’amministrazione».
Procedimento precontenzioso
11 Come risulta dalla relazione della Commissione 29 settembre 1997, n. 96‑0‑1, relativa a un controllo delle risorse proprie tradizionali effettuato in Belgio dal 19 al 23 novembre 1996, il 10 maggio 1994 le autorità belghe hanno redatto un verbale nei confronti di una società importatrice di prodotti tessili provenienti dal Bangladesh e muniti di certificati d’origine non validi. Le autorità doganali hanno iscritto i dazi doganali di cui trattatavasi, per un importo di BEF 2 011 294, nella contabilità B del secondo trimestre dell’anno 1993, dopo aver dichiarato la frode alla Commissione per il primo semestre dello stesso anno.
12 Al fine di dirimere la controversia senza avviare un procedimento giudiziario, il 31 agosto 1993 le autorità belghe hanno concesso al debitore agevolazioni di pagamento scaglionando il suo debito in rate mensili di BEF 100 000. L’importo totale del debito coperto dalla convenzione di conciliazione ammontava a BEF 2 223 710, nei quali erano ricompresi i citati dazi doganali. La convenzione di conciliazione conteneva una clausola risolutiva, in forza della quale restava impregiudicato il diritto di esercitare l’azione pubblica, cosicché le autorità doganali, ove l’autore dell’infrazione alla legislazione doganale non si fosse conformato ai suoi obblighi, mantenevano il diritto di agire in giudizio. La detta convenzione prevedeva altresì che gli importi già versati dal debitore rimanessero «depositati» presso l’amministrazione doganale per il caso in cui il debitore smettesse di adempiere i propri obblighi di pagamento e le autorità competenti decidessero di intentare un’azione per il pagamento nei suoi confronti.
13 Il pagamento delle rate pattuito si è interrotto alla fine dell’agosto 1997, quando era già stato versato un importo totale di BEF 1 818 710. Le autorità belghe hanno adito il competente Tribunale per ottenere un titolo esecutivo nei confronti della società importatrice. Con sentenza 30 settembre 1998, quest’ultima è stata condannata a versare il saldo del debito per mezzo di rate mensili, la prima delle quali è stata versata il 22 ottobre 1998. Il citato importo di BEF 1 818 710 è stato iscritto nella contabilità A il 22 gennaio 1998.
14 Con lettera del 12 maggio 1999, la Commissione ha ricordato al governo belga che, in caso di pagamento dell’obbligazione doganale sotto forma di versamenti scaglionati, tutte le somme riscosse devono essere iscritte nella contabilità A al momento dell’incasso e messe a disposizione della Commissione secondo le modalità previste dall’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1552/89. Di conseguenza, con lettera del 18 novembre 1999, la Commissione ha invitato le autorità belghe a pagare l’importo di BEF 959 144 a titolo di interessi di mora.
15 Poiché, con lettere del 15 marzo 2000 e del 12 febbraio 2001, le autorità belghe hanno contestato la tesi sostenuta dalla Commissione, quest’ultima, il 18 luglio 2001, ha inviato al Regno del Belgio una lettera di diffida. Considerato che quest’ultimo, nella sua risposta a tale lettera, si era mantenuto sulla propria posizione, l’11 aprile 2002 la Commissione ha emesso un parere motivato. Lo Stato membro è stato invitato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro due mesi a decorrere dalla ricezione di quest’ultimo.
16 Dopo aver ottenuto un termine supplementare di due mesi per rispondere al parere motivato, in data 16 settembre 2002 le autorità belghe hanno dichiarato che si sarebbero attenute al punto di vista innanzi esposto.
17 In tale contesto, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
18 Secondo il Regno del Belgio, la Commissione non può invocare, nell’ambito della presente causa, motivi vertenti su una violazione delle disposizioni del regolamento n. 1150/2000, a loro volta fondate sul regolamento n. 1552/89, quale modificato dal regolamento n. 1355/96, applicabile dal 14 luglio 1996. Motivi del genere sarebbero irricevibili in quanto non fondati sulle disposizioni del regolamento n. 1552/89 nella sua versione iniziale, le quali erano applicabili ai fatti di cui al caso di specie, considerato che gli inviti a pagare relativi ai certificati d’origine in questione sono stati emessi prima del 14 luglio 1996.
19 La Commissione rileva che il regolamento n. 1150/2000 costituisce la mera codificazione del regolamento n. 1552/89 e dei regolamenti che lo hanno successivamente modificato. Il regolamento n. 1150/2000 non avrebbe apportato alcuna modifica alle disposizioni cui le parti si richiamano nella presente causa.
Giudizio della Corte
20 Secondo la giurisprudenza della Corte, l’esistenza di un inadempimento nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE dev’essere valutata alla luce della normativa comunitaria in vigore alla scadenza del termine che la Commissione ha imposto allo Stato membro di cui trattasi per conformarsi al suo parere motivato (v., in particolare, sentenze 10 settembre 1996, causa C‑61/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑3989, punto 42, e 9 novembre 1999, causa C‑365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑7773, punto 32).
21 Se è vero che le conclusioni contenute nel ricorso non possono in linea di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nel dispositivo del parere motivato e nella lettera di diffida, ciò nonostante la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificato o abrogato, che siano stati confermati da nuove disposizioni. Per contro, l’oggetto della controversia non può essere esteso a obblighi derivanti da nuove disposizioni che non trovino equivalenti nella versione iniziale dell’atto di cui trattasi, salvo incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l’inadempimento (v., in tal senso, sentenza 12 giugno 2003, causa C‑363/00, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑5767, punto 22).
22 È pacifico che gli obblighi risultanti dagli artt. 6, n. 3, lett. a) e b), 9, n. 1, 10, n. 1, e 11 del regolamento n. 1150/2000 erano già applicabili in forza degli artt. 6, n. 2, lett. a) e b), 9, n. 1, 10, n. 1, e 11 del regolamento n. 1552/89 (v., con riferimento ai citati artt. 9, n. 1, e 11, sentenza 12 giugno 2003, Commissione/Italia, cit., punto 23).
23 Di conseguenza, la Commissione è legittimata a far dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 6, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000.
Nel merito
Argomenti delle parti
24 La Commissione sostiene che l’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000 consente di iscrivere nella contabilità B i diritti accertati che non siano ancora riscossi, qualora non sia stata fornita alcuna garanzia. Lo stesso varrebbe nel caso dei diritti accertati per i quali è stata fornita una garanzia, allorché tali diritti formano oggetto di contestazione che potrebbe determinare una modifica del loro valore.
25 La Commissione osserva che il mancato versamento delle rate mensili pattuite nell’ambito di una convenzione di conciliazione, volta a porre fine a una contestazione o a prevenirne l’insorgere, non può essere equiparato a una contestazione dei diritti ai sensi del citato art. 6, n. 3, lett. b), dovendo quest’ultima rivestire la forma scritta. Peraltro, il pagamento sarebbe una delle forme di estinzione dell’obbligazione e il debitore che versa una rata mensile in applicazione di una convenzione di conciliazione non avrebbe l’intento di costituire una garanzia, bensì soltanto quello di ridurre l’importo del proprio debito.
26 Di conseguenza, l’art. 6, n. 3, lett. b), del regolamento n. 1150/2000 non sarebbe affatto applicabile, nemmeno per analogia, nel caso di pagamento parziale effettuato dal debitore sulla base di una convenzione di conciliazione che comporti un accordo di pagamento scaglionato. Questi importi, a parte la quota corrispondente ad eventuali ammende inflitte dalle autorità nazionali, devono, secondo la Commissione, essere trasferiti dalla contabilità B alla contabilità A man mano che le rate vengono versate dal debitore e non, come sostiene il governo belga, previo incasso dell’importo globale dell’obbligazione doganale. In caso contrario, sarebbero dovuti gli interessi di mora ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000, senza che occorra esaminare i motivi del ritardo. La prassi attuale delle autorità belghe avrebbe la conseguenza di annullare l’efficacia pratica dell’art. 6, n. 3, lett. a), dello stesso regolamento, il cui scopo sarebbe quello di garantire il buon funzionamento del sistema delle risorse proprie delle Comunità.
27 L’obiettivo in vista del quale è stato introdotto il sistema della contabilità B, consistente nel permettere alla Commissione di seguire più da vicino l’azione degli Stati membri in materia di riscossione delle risorse proprie, non sarebbe neanch’esso conseguito qualora ogni Stato membro fosse libero di determinare in base al proprio diritto interno il momento in cui un importo va considerato «riscosso» ai sensi del detto regolamento.
28 Secondo la Commissione, la distinzione accolta dal diritto belga tra la nozione di «deposito» e quella di «riscossione» non ha alcuna influenza sulle obbligazioni in materia di versamento delle risorse proprie in forza del diritto comunitario. L’oggetto stesso di una conciliazione consisterebbe nell’evitare una controversia o nel porvi fine definitivamente. Quando il debitore versa gli importi dovuti, lo fa incondizionatamente e proprio perché non contesta l’obbligazione doganale. Questi diritti dovrebbero quindi essere considerati riscossi ai sensi dell’art. 10 del regolamento n. 1150/2000, quand’anche successivamente gli obblighi derivanti dalla conciliazione non vengano integralmente adempiuti e, conformemente al diritto belga, venga ridato impulso all’azione pubblica. Il diritto comunitario dovrebbe essere applicato in modo effettivo ed uniforme al fine di rendere rapidamente disponibili le risorse proprie delle Comunità.
29 Il Regno del Belgio rileva che la contabilità B è stata istituita al fine di permettere agli Stati membri di differire la messa a disposizione dei diritti accertati fino alla loro effettiva riscossione. I diritti all’importazione controversi sarebbero stati iscritti nella contabilità B in quanto non era stata fornita alcuna garanzia e i dazi doganali non erano stati incassati. Il governo belga osserva che questa registrazione iniziale degli importi di cui trattasi nella contabilità B non è stata contestata dalla Commissione; a suo parere, a torto quest’ultima ritiene che successivamente lo Stato belga avrebbe dovuto trasferire alla contabilità A gli acconti versati sotto forma di rate mensili e depositati presso le autorità nazionali e avrebbe dovuto metterli a disposizione della Commissione.
30 Secondo il governo belga, la legislazione comunitaria non contiene alcuna disposizione in merito al trasferimento tra le contabilità B e A, cosicché i pagamenti scaglionati possono essere registrati soltanto a seguito dell’adempimento integrale degli obblighi derivanti dalla conciliazione o a seguito di un’esecuzione forzata.
31 La nozione di «riscossione» ai sensi della normativa comunitaria dovrebbe, nel caso di una conciliazione, far riferimento a un pagamento che comporti effettivamente un trasferimento di proprietà incondizionato, il che si spiegherebbe con il fatto che gli importi versati come risorse proprie costituiscono una parte disponibile del bilancio delle Comunità. Di conseguenza, i pagamenti «depositati» presso l’amministrazione delle dogane per conto del debitore dovrebbero essere iscritti nella contabilità B.
32 Invero, nell’ambito di conciliazioni comportanti una dilazione nei pagamenti, come nella fattispecie, il trasferimento di proprietà avrebbe luogo o all’atto del pagamento integrale dell’obbligazione doganale, nonché dell’estinzione dell’azione penale, o al momento dell’accertamento dell’obbligazione doganale e dell’attribuzione degli importi in deposito allo Stato belga da parte di un Tribunale, adito a seguito della cessazione dei pagamenti. Soltanto in questo caso si verificherebbe il trasferimento di proprietà allo Stato belga e, di conseguenza, una riscossione effettiva ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 1552/89.
33 La tesi secondo la quale i pagamenti messi in deposito costituiscono pagamenti definitivi e non provvisori sarebbe incompatibile con il contenuto dell’accordo stipulato tra la Stato belga e il debitore ed implicherebbe l’estinzione parziale dell’azione pubblica, il che sarebbe inconcepibile dal punto di vista del diritto penale belga, poiché l’azione pubblica non può estinguersi se non con il pagamento integrale dell’importo dovuto.
34 L’inserimento di una condizione risolutiva nella convenzione di conciliazione sarebbe necessario in quanto consentirebbe alle autorità di svincolarsi dal loro impegno di rinunciare ad esercitare l’azione pubblica. La sentenza del Tribunale adito a seguito della cessazione dei pagamenti costituirebbe il solo titolo esecutivo valido per i diritti e le ammende da pagare. Qualora, sulla scorta della preminenza del diritto comunitario, la condizione risolutiva dovesse essere considerata inesistente, ogni conciliazione diverrebbe, in definitiva, impossibile.
35 Il governo belga aggiunge che, se, contrariamente alla sua opinione e a quella della Commissione, il pagamento scaglionato dovesse essere equiparato ad una garanzia ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1552/89 e non considerato soltanto un’esecuzione provvisoria e parziale degli impegni assunti in sede di conciliazione, sicché un’iscrizione nella contabilità B non sarebbe giustificata ai sensi di tale disposizione, in ogni caso la cessazione dei pagamenti scaglionati, che determina la risoluzione della convenzione di conciliazione, configurerebbe una situazione equivalente a una contestazione dell’obbligazione ai sensi di questa stessa norma e giustificherebbe quindi un’iscrizione nella contabilità B, in quanto costringe lo Stato belga ad agire in giudizio per ottenere un titolo esecutivo sull’intero importo dovuto.
36 Il Regno del Belgio deduce infine che, nella fattispecie, si potrebbe parlare di riscossione effettiva soltanto al momento della sentenza pronunciata il 30 settembre 1998, data in cui l’obbligazione doganale è stata definitivamente accertata. Lo Stato belga, avendo iscritto nella contabilità A e messo a disposizione della Commissione un importo corrispondente all’obbligazione doganale di cui trattasi fin dal gennaio 1998, vale a dire prima dell’incasso definitivo di tale importo, non avrebbe agito con ritardo rispetto al termine previsto dall’art. 11 del regolamento n. 1552/89, cosicché non sarebbero dovuti gli interessi di mora.
Giudizio della Corte
37 Occorre rilevare che la liquidazione dell’obbligazione doganale controversa, della quale non sono contestati né l’an né il quantum, ha costituito oggetto di una convenzione di conciliazione, in forza della quale il debitore ha ottenuto agevolazioni di pagamento sotto forma di pagamenti scaglionati (v. punto 12 della presente sentenza).
38 Con il presente ricorso, la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi derivanti, da un lato, dagli artt. 6 e 10 del regolamento n. 1150/2000, non avendo trasferito dalla contabilità B alla contabilità A l’importo dei pagamenti scaglionati man mano che venivano effettuati e, d’altro lato, dagli artt. 10 e 11 dello stesso regolamento, non avendo messo a disposizione della Commissione gli importi di cui trattasi entro i termini prescritti e non avendo versato i conseguenti interessi di mora.
Sul preteso errore nella contabilizzazione dei pagamenti scaglionati
39 Nella presente causa, la Commissione non contesta al governo belga di aver iscritto l’importo dell’obbligazione doganale nella contabilità B subito dopo l’accertamento della stessa. La sua censura consiste nel sostenere che gli importi oggetto dei pagamenti scaglionati concordati nell’ambito della convenzione di conciliazione avrebbero dovuto essere trasferiti dalla contabilità B alla contabilità A man mano che venivano incassati dalle autorità doganali.
40 Occorre rilevare che, per quanto riguarda la contabilizzazione delle risorse proprie, l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 impone agli Stati membri di tenere una contabilità di tali risorse presso il Tesoro o l’organismo da essi designato. Ai sensi del n. 3, lett. a) e b), della stessa norma, gli Stati membri sono tenuti a riportare nella contabilità A i diritti accertati conformemente al citato art. 2, al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l’accertamento, fatta salva la facoltà di iscrivere, entro lo stesso termine, nella contabilità B i diritti accertati che non siano ancora stati riscossi e per i quali non sia stata fornita alcuna garanzia, nonché i diritti accertati e «coperti da garanzie, [che] formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte».
41 Ai fini della messa a disposizione delle risorse proprie, l’art. 9, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 dispone che ogni Stato membro accredita le risorse proprie sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione secondo le modalità definite all’art 10 dello stesso regolamento. Conformemente al n. 1 di quest’ultima disposizione, dopo la deduzione delle spese di riscossione, l’iscrizione delle risorse proprie ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato «constatato» in conformità dell’art. 2 dello stesso regolamento, fatta eccezione per i diritti contemplati nella contabilità B conformemente all’art. 6, n. 3, lett. b), del medesimo regolamento, per i quali l’iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della «riscossione».
42 Come giustamente afferma il governo belga, il regolamento n. 1150/2000 non contiene alcuna disposizione che preveda il trasferimento di diritti sulle risorse proprie dalla contabilità B alla contabilità A.
43 Qualora sussistano i presupposti perché l’importo dell’obbligazione doganale venga inizialmente registrato nella contabilità B – come la Commissione ammette che avvenga nella fattispecie, in quanto l’obbligazione doganale non è coperta da garanzia –, le risorse proprie devono essere messe a disposizione della Commissione nel rispetto del termine stabilito dall’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1150/2000, che decorre dalla loro «riscossione» e non dall’accertamento dei diritti, come invece avviene nel caso degli importi che vanno iscritti nella contabilità A.
44 Obbligare, quindi, come vorrebbe la Commissione, le autorità doganali a trasferire nella contabilità A l’importo dei pagamenti scaglionati versato ai fini della liquidazione di un’obbligazione doganale validamente iscritta nella contabilità B avrebbe la conseguenza paradossale di far decorrere nei confronti di questi importi il termine di messa a disposizione applicabile ai diritti iscritti nella contabilità A, cosicché tutti gli importi riscossi dopo la scadenza di tale termine, che decorre dall’accertamento dell’obbligazione doganale, verrebbero necessariamente accreditati tardivamente sul conto della Commissione, sebbene questi stessi importi fossero stati validamente iscritti nella contabilità B prima di essere incassati da parte delle autorità doganali.
45 Questa parte della censura della Commissione dev’essere pertanto respinta.
Sull’asserita tardività nella messa a disposizione delle risorse proprie
46 Come risulta da quanto precede, poiché, nella fattispecie, l’importo dell’obbligazione doganale è stato validamente iscritto nella contabilità B, le risorse proprie devono essere messe a disposizione della Commissione, al più tardi, il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della «riscossione».
47 Occorre quindi verificare se, come sostiene la Commissione, gli importi incassati in caso di pagamenti scaglionati sulla base di una convenzione di conciliazione come quella oggetto della presente causa debbano essere considerati «riscossi» ai sensi dell’art. 10, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1150/2000, e vadano pertanto accreditati sul conto della Commissione entro il termine previsto da tale norma man mano che vengono incassati.
48 In proposito occorre anzitutto rilevare che la normativa in materia di riscossione dell’obbligazione doganale dev’essere interpretata alla luce dell’obiettivo consistente nel far sì che le risorse proprie della Comunità siano messe a disposizione con rapidità ed efficacia (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 14 novembre 2002, causa C‑112/01, SPKR, Racc. pag. I‑10655, punto 34, e 14 aprile 2005, causa C‑460/01, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑2613, punti 60, 63, 69 e 70).
49 Peraltro, come l’avvocato generale ha spiegato ai paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni, l’istituzione della contabilità B mira, oltre che a consentire alla Commissione di seguire più da vicino l’attività degli Stati membri nel campo della riscossione delle risorse proprie, come indica il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 1552/89 (undicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1150/2000), anche a tener conto del rischio finanziario nel quale essi incorrono.
50 Orbene, come risulta dal punto 12 della presente sentenza, conformemente alla convenzione di conciliazione le rate mensili versate dal debitore restavano «depositate» presso l’amministrazione doganale per il caso in cui l’interessato non avesse più adempiuto le proprie obbligazioni e le autorità competenti avessero intentato un’azione di pagamento nei suoi confronti.
51 Ciò considerato, alla luce della necessità di mettere a disposizione le risorse proprie con rapidità ed efficacia, da un lato, e tenendo debitamente conto della tutela degli interessi finanziari degli Stati membri, dall’altro, l’art. 10 del regolamento n. 1150/2000 dev’essere interpretato nel senso che gli importi incassati in caso di pagamento scaglionato dell’obbligazione doganale in forza di una convenzione di conciliazione come quella di cui trattasi devono essere considerati riscossi ai sensi di tale disposizione, ragion per cui vanno accreditati sul conto della Commissione entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui sono stati incassati.
52 Contrariamente alla tesi del governo belga, sinteticamente illustrata ai punti 33 e 34 della presente sentenza, quest’interpretazione della normativa doganale comunitaria in materia di riscossione delle risorse proprie non impedisce alle autorità doganali di esercitare l’azione pubblica in caso di interruzione dei versamenti pattuiti, se non altro perché la detta interpretazione non ha alcuna incidenza sulla qualificazione dei versamenti ai sensi del diritto belga e della convenzione di conciliazione.
Sul mancato versamento degli interessi di mora
53 Ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000, ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’art. 9, n. 1, dello stesso regolamento dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse di mora, applicabile a tutto il periodo del ritardo. L’interesse di mora è esigibile qualunque sia la ragione per cui l’iscrizione di tali risorse sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo (v., segnatamente, sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 91).
54 Di conseguenza, poiché da quanto precede risulta che l’accredito dell’importo delle rate mensili incassate in forza della convenzione di conciliazione sul conto della Commissione è stato tardivo, conformemente all’art. 11 del regolamento n. 1150/2000 sono dovuti gli interessi di mora, interessi dei quali il Regno del Belgio non contesta il mancato pagamento.
55 Alla luce di quanto precede si deve concludere che il Regno del Belgio, versando con ritardo risorse proprie nel caso ottenga dal debitore pagamenti scaglionati, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000 il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1552/89, avente identico oggetto.
Sulle spese
56 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto essenzialmente soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il Regno del Belgio, versando con ritardo risorse proprie nel caso ottenga dal debitore pagamenti scaglionati, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 10 e 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, il quale, a decorrere dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, avente identico oggetto.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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