Causa C-398/03
Procedimento avviato da E. Gavrielides Oy
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Helsingin hallinto-oikeus)
«Direttiva 90/642/CEE — Quantità massime di residui di antiparassitari — Foglie di vite»
Massime della sentenza
Agricoltura — Ravvicinamento delle legislazioni — Residui di antiparassitari su o in prodotti di origine vegetale — Direttiva 90/642 — Applicabilità ad un prodotto non menzionato negli allegati della direttiva — Condizione — Valutazione scientifica previa — Inapplicabilità della direttiva alle foglie di vite a causa della mancanza di valutazione
(Direttiva del Consiglio 90/642/CE)
Il fatto che un prodotto non sia menzionato negli allegati della direttiva 90/642, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, non esclude, di per sé, che la citata direttiva si applichi a tale prodotto. A questo proposito, occorre esaminare se il prodotto di cui trattasi possa, nell’ambito della normativa sulle quantità massime di residui di antiparassitari, essere equiparato a un prodotto o a un gruppo di prodotti espressamente previsto dalla direttiva 90/642. Un tale esame implica che si debba tener conto dello scopo generale di tale direttiva, che consiste nel conciliare la necessaria ed efficace protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali contro organismi nocivi ed erbe dannose, al fine di garantire il rendimento della produzione vegetale nella Comunità e la produttività dell’agricoltura comunitaria, con la necessità di proteggere la salute delle persone e degli animali nonché l’ambiente contro gli effetti nocivi degli antiparassitari.
L’inclusione di un prodotto non menzionato negli allegati della direttiva 90/642 in un gruppo o in un sottogruppo di prodotti citato in detti allegati presuppone pertanto che tale prodotto non menzionato sia stato previamente oggetto di un’analisi scientifica basata sul contemperamento delle due esigenze risultanti dall’obiettivo generale della detta direttiva e dalla quale emerga che, vista la duplice esigenza suddetta, è consentito applicare al prodotto di cui trattasi le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite per il gruppo o il sottogruppo di prodotti nel quale si intende includerlo.
Ne consegue che la direttiva 90/642 non si applica alle foglie di vite che non figurano fra i prodotti menzionati negli allegati della direttiva, in quanto gli effetti favorevoli e sfavorevoli degli antiparassitari su queste ultime non sono stati fino ad ora oggetto di alcuna analisi scientifica.
(v. punti 22-24, 26)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
2 dicembre 2004(1)
«Direttiva 90/642/CEE – Quantità massime di residui di antiparassitari – Foglie di vite»
Nel procedimento C-398/03,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE,dallo Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia), con decisione 22 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 24 settembre 2003, nella causa promossa da
E. Gavrielides Oy,
LA CORTE (Quarta Sezione),,
composta dal sig. K. Lenaerts (relatore), presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e K. Schiemann, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 16 settembre 2004,viste le osservazioni presentate:
– per la E. Gavrielides Oy, dal sig. E. Gavrielides;
– per il governo ellenico, dalla sig.ra K. Marinou e dal sig. V. Kontolaimos, in qualità di agenti;
– per il governo finlandese, dalla sig.ra A. Guimaraes-Purokoski, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Paasivirta, B. Doherty e P. Aalto, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 settembre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/642/CEE, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 71), come modificata dalla direttiva della Commissione 22 giugno 2000, 2000/42/CE (GU L 158, pag. 51; in prosieguo: la «direttiva 90/642»).
2 Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la società E. Gavrielides Oy (in prosieguo: la «Gavrielides») e l’amministrazione doganale finlandese in merito alle decisioni con le quali quest’ultima si è opposta all’importazione di foglie di vite in Finlandia da parte della Gavrielides.
Contesto normativo
3 La direttiva 90/642 prevede, all’art. 1, n. 1, primo comma:
«La presente direttiva riguarda i prodotti che rientrano nei gruppi di prodotti elencati nella prima colonna dell’allegato e di cui sono indicati esempi nella seconda colonna, nella misura in cui i prodotti di questi gruppi, o le relative parti descritte nella terza colonna, possano contenere taluni residui di antiparassitari».
4 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 90/642:
«I prodotti, o, qualora ciò sia previsto, le loro parti ai sensi dell’articolo 1, non devono contenere, dal momento in cui sono messi in circolazione, quantità di residui di antiparassitari superiori alle quantità massime figuranti nell’elenco di cui [all’allegato II]».
5 L’allegato I della direttiva 90/642 include un elenco dei gruppi di prodotti e dei prodotti previsti all’art. 1 di detta direttiva.
6 Nella prima colonna di tale allegato sono inclusi, in particolare, il gruppo delle «bacche e piccola frutta». Tra i prodotti di questo gruppo la seconda colonna menziona le uve da tavola e da vino. Secondo la terza colonna le quantità massime di residui di antiparassitari si applicano al «prodotto intero, previa rimozione di calice ed eventuale peduncolo».
7 Nella prima colonna di detto allegato compare anche il gruppo degli ortaggi a foglia ed erbe fresche. Tra i prodotti rientranti in tale gruppo sono menzionati, alla seconda colonna, le erbe fresche. Secondo la terza colonna le quantità massime di residui di antiparassitari si applicano al «prodotto intero, previa rimozione delle foglie esterne guaste, delle radici e dei detriti terrosi eventuali».
8 L’allegato II della direttiva 90/642 stabilisce le quantità massime di residui di antiparassitari per i diversi prodotti o parti di prodotti previsti dall’art. 1 della citata direttiva. Vi sono in particolare menzionati, nel gruppo delle bacche e piccola frutta, le uve da tavola e da vino, nonché, nel gruppo degli ortaggi a foglia ed erbe fresche, il sottogruppo delle erbe fresche. Quest’ultimo comprende l’elenco di una serie di prodotti tra cui il cerfoglio, l’erba cipollina, il prezzemolo e le foglie di sedano, nonché una voce «Altri».
9 In tale allegato II la quantità massima consentita di clorpirifos ammonta, per le uve da tavola e da vino, a 0,5 mg/kg e, per le erbe fresche, a 0,05 mg/kg.
10 Nello stesso allegato la quantità massima consentita di fenarimol, per le uve da tavola e da vino, è di 0,3 mg/kg e, per le erbe fresche, di 0,02 mg/kg.
11 Le disposizioni della direttiva 90/642 sono state recepite nel diritto finlandese con il decreto n. 896/99 del Ministero finlandese del Commercio e dell’Industria sulla quantità massima di antiparassitari nella frutta e negli ortaggi, nei cereali nonché nelle uova e nei prodotti a base di uova.
12 L’art. 3, n. 1, di tale decisione rinvia, per la determinazione delle quantità massime di residui di antiparassitari, ad un elenco di sostanze allegate a detta decisione, il quale riprende i tassi indicati ai punti 9 e 10 della presente sentenza per quanto riguarda le quantità massime di clorpirifos e di fenarimol consentite, rispettivamente, per le uve e per le erbe fresche.
Fatti all’origine della controversia e questioni pregiudiziali
13 Nel marzo 2002 la Gavrielides intendeva importare in Finlandia una partita di foglie di vite farcite e, nel luglio 2002, una partita di foglie di vite conservate in salamoia.
14 Nel laboratorio dell’amministrazione doganale finlandese venivano analizzati campioni di tali prodotti per determinarne il tasso di residui di antiparassitari. Dall’analisi risultava per le foglie di vite farcite un valore di 0,28 mg/kg di clorpirifos, per le foglie di vite in salamoia un valore di 0,11 mg/kg di clorpirifos e di 0,14 mg/kg di fenarimol.
15 A seguito dei risultati di tale analisi e in considerazione del fatto che, per l’applicazione della normativa sulle quantità massime di residui di antiparassitari, le foglie di vite rientravano nel gruppo degli ortaggi a foglia delle erbe fresche, nell’ambito del quale esse dovevano essere equiparate alle erbe fresche, l’amministrazione doganale finlandese vietava, con decisioni 29 luglio e 12 agosto 2002 l’importazione, l’esportazione, il possesso ai fini della vendita, l’offerta ed ogni altra forma di cessione di tali prodotti, poiché le quantità di residui di antiparassitari rilevate su tali prodotti eccedevano il tasso massimo stabilito per i residui di clorpirifos e di fenarimol relativo alle erbe fresche.
16 Avverso tali decisioni dell’amministrazione doganale finlandese la Gavrielides ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi allo Helsingin hallinto-oikeus.
17 Constatando che la normativa nazionale è identica a quella comunitaria in materia, lo Helsingin hallinto-oikeus considera che la soluzione della controversia principale dipenda dalla questione se la direttiva 90/642 debba essere interpretata nel senso che stabilisce in modo imperativo le quantità massime di residui di clorpirifos e di fenarimol per le foglie di vite.
18 In mancanza di giurisprudenza su tale questione, lo Helsingin hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/642/CEE, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, con le successive modifiche, vada interpretato nel senso che la direttiva si applica alle foglie di vite.
2) Qualora la direttiva si applichi alle foglie di vite:
a) Se l’allegato I della direttiva vada interpretato nel senso che le foglie di vite vanno classificate nella categoria di prodotti “ortaggi a foglia ed erbe fresche” e l’allegato II nel senso che le foglie di vite vanno classificate sotto la voce Altri “[erbe]”.
b) Qualora le foglie di vite non vadano classificate sotto la voce “Altri [erbe,]”, si desidera sapere in quale categoria di prodotti e sotto quale voce vadano classificate».
Giudizio della Corte
19 È pacifico che le foglie di vite non sono menzionate né nella direttiva 90/642 né nei suoi allegati.
20 Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, nonostante non le menzioni, la direttiva 90/642 debba essere interpretata nel senso che si applica alle foglie di vite e, in caso di risposta affermativa, quali sono le categorie di prodotti e sotto quale voce vanno classificati.
21 A tale proposito occorre rilevare che l’art. 1, n. 1, della direttiva 90/642, che ne definisce l’ambito di applicazione, qualifica «esempi» i prodotti che rientrano nei gruppi elencati all’allegato I di tale direttiva. Inoltre, nell’allegato II della stessa direttiva, la prima colonna è intitolata «Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui» e un gran numero di gruppi o di sottogruppi di prodotti menzionati in tale allegato contengono, alla fine di un elenco di prodotti, una voce «Altri».
22 Ne consegue che, come affermato dal governo finlandese e dalla Commissione delle Comunità europee, e contrariamente a quanto sostenuto in via principale dalla Gavrielides e dal governo ellenico, il fatto che un prodotto non sia menzionato negli allegati della direttiva 90/642 non esclude, di per sé, che la citata direttiva si applichi a tale prodotto. Si deve, tuttavia, ulteriormente esaminare se il prodotto di cui trattasi possa, nell’ambito della normativa sulle quantità massime di residui di antiparassitari, essere equiparato ad un prodotto o ad un gruppo di prodotti espressamente previsto dalla direttiva 90/642.
23 Un tale esame implica che si debba tener conto dello scopo generale di tale direttiva, che consiste, secondo i sei primi ‘considerando’ della stessa, e come l’avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 32 e 33 delle sue conclusioni, nel conciliare la necessaria ed efficace protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali contro organismi nocivi ed erbe dannose, al fine di garantire il rendimento della produzione vegetale nella Comunità e la produttività dell’agricoltura comunitaria con la necessità di proteggere la salute delle persone e degli animali nonché l’ambiente contro gli effetti nocivi degli antiparassitari.
24 Di conseguenza, l’inclusione di un prodotto non menzionato negli allegati della direttiva 90/642 in un gruppo o un sottogruppo di prodotti citato in quest’ultima presuppone, come afferma la Commissione nelle sue osservazioni scritte, che tale prodotto non menzionato sia stato previamente oggetto di un’analisi scientifica basata sul bilanciamento delle due esigenze menzionate al punto precedente della presente sentenza e dalla quale emerga che, vista la duplice esigenza suddetta, è consentito applicare al prodotto di cui trattasi le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite per il gruppo o il sottogruppo di prodotti nel quale si intende includerlo.
25 Tale necessità di una previa valutazione scientifica è confermata dal tredicesimo ‘considerando’ della direttiva 90/642, secondo il quale la fissazione di quantità massime obbligatorie di residui di antiparassitari «esige un lungo esame tecnico».
26 Per quanto riguarda la causa principale si deve rilevare che, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione, gli effetti favorevoli e sfavorevoli degli antiparassitari sulle foglie di vite non sono stati fino ad ora oggetto di alcuna analisi scientifica, di modo che non è consentito classificare tali foglie sotto la voce «Altri» del sottogruppo delle erbe fresche all’interno del gruppo ortaggi a foglia ed erbe fresche, come auspicato dal governo finlandese, o nel sottogruppo delle uve da tavola o da vino nel gruppo bacche e piccola frutta, come fatto valere, in subordine, dalla Gavrielides e dal governo ellenico.
27 Per quanto riguarda l’asserita possibile inclusione delle foglie di vite nel sottogruppo delle erbe fresche, si deve aggiungere che dette foglie presentano, rispetto agli esempi di erbe fresche menzionati agli allegati I e II della direttiva 90/642, ossia il cerfoglio, l’erba cipollina, il prezzemolo e le foglie di sedano, differenze sul piano della morfologia, delle modalità di consumazione e delle condizioni di coltivazione e di esposizione agli organismi nocivi che impediscono, in assenza di un attuale fondamento scientifico, di applicare loro le quantità massime di residui di antiparassitari stabiliti per le erbe fresche.
28 A sostegno del suo argomento il governo finlandese fa riferimento ad un documento intitolato «Classification of (minor) crops not listed in the Appendix of Council Directive 90/642/EEC» [Classificazione delle colture (minori) non elencate nell’allegato della direttiva del Consiglio 90/642/CEE], alle cui pagine 107 e 108 le foglie di vite sono equiparate alle erbe fresche.
29 Tale documento costituisce un allegato di un documento di orientamento della Commissione datato 22 luglio 1997 e intitolato «Guidelines for the generation of data concerning residues as provided in Annex II, part A, section 6 and Annex III, part A, section 8 of Directive 91/414/ECC concerning the placing of plant protection products on the market» (Orientamenti per la produzione di dati riguardanti i residui di cui all’allegato II, parte A, punto 6, e all’allegato III, parte A, punto 8, della direttiva 91/414/CEE relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari).
30 Tuttavia il documento cui fa riferimento il governo finlandese non può rimettere in discussione l’analisi suesposta.
31 Infatti, come emerge dalle indicazioni fornite dalla Commissione, tale documento esprime unicamente il punto di vista dei servizi della Commissione e non quello del comitato fitosanitario permanente, che non si è ancora pronunciato a tale proposito. L’equiparazione così proposta non si basa, di conseguenza, su alcuna valutazione specifica.
32 Inoltre, come emerge dal titolo degli orientamenti del 22 luglio 1997, al quale il documento invocato è allegato, detta equiparazione rientra in un ambito giuridico preciso, ossia quello della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).
33 L’allegato I di tale direttiva contiene un elenco delle sostanze attive la cui incorporazione è autorizzata nei prodotti fitofarmaceutici. A differenza della direttiva 90/642, essa però non stabilisce le quantità massime di residui di sostanze attive alle quali si applica. Come fa valere la Commissione nelle sue osservazioni scritte, la direttiva 91/414 contiene, all’art. 4, n. 1, il principio per cui l’immissione in commercio di prodotti fitofarmaceutici contenenti tali sostanze è subordinata alla previa autorizzazione dello Stato membro interessato il quale, se ha determinato provvisoriamente limiti massimi di residui, è tenuto a notificarli alla Commissione ai fini di verificare se sono accettabili.
34 In tale contesto, l’equiparazione delle foglie di vite alle erbe fresche, proposta dal documento menzionato al punto 28 della presente sentenza, riguarda, come emerge dal titolo degli «Orientamenti» ai quali detto documento è allegato, la comunicazione – al momento di presentare una richiesta per ottenere l’inserimento di una nuova sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414 o l’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitofarmaceutico – di informazioni, raccolte durante esami controllati, sul comportamento dei residui della sostanza o del prodotto in esame nei o sui prodotti trattati, sugli alimenti per l’uomo e gli animali, ai sensi dell’allegato II, parte A, punto 6, e dell’allegato III, parte A, punto 8, della direttiva 91/414.
35 Una tale equiparazione, prevista solo al fine della raccolta, nel contesto della direttiva 91/414, di informazioni sui risultati di prove relative al comportamento di residui di sostanze attive o di prodotti fitofarmaceutici su alimenti o prodotti trattati non può, in mancanza di un fondamento scientifico, essere estesa alla fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari oggetto della direttiva 90/642.
36 Ne consegue che, nell’ambito della direttiva 90/642, le foglie di vite non possono essere equiparate alle erbe fresche.
37 Relativamente all’asserita possibilità di equiparare le foglie di vite alle uve, occorre ancora rilevare, in primo luogo, che il sottogruppo delle «uve da tavola e da vino» comprende le «uve da tavola», da un lato, e le «uve da vino», dall’altro. Esso non prevede una voce «Altri», il che induce a considerare che l’elenco dei prodotti inclusi in tale sottogruppo abbia carattere esaustivo, che impedisce l’inserimento nello stesso di altri prodotti, quali le foglie di vite.
38 In secondo luogo, si deve osservare che, relativamente al gruppo delle «bacche e piccola frutta», in cui è incluso il sottogruppo delle «uve da tavola e da vino», le quantità massime di residui di antiparassitari si applicano al «prodotto intero», ai sensi della colonna 3 dell’allegato I della direttiva 90/642. Tale precisazione osta all’inclusione, nel gruppo dei prodotti citati, delle parti di una pianta, quali le foglie di vite, che sarebbero separate dalla bacca o dalla piccola frutta interessata.
39 In terzo luogo, tale interpretazione è confermata dalle diversità esistenti tra le foglie di vite e le uve. Infatti, oltre al fatto che le loro modalità di consumazione differiscono notevolmente, tali due prodotti si distinguono, come fa valere la Commissione nelle sue osservazioni scritte, per la loro morfologia e, quindi, per la loro capacità di ritenzione dei residui di antiparassitari, nonché per le condizioni della loro raccolta e, pertanto, la durata della loro esposizione agli organismi nocivi.
40 Ne consegue che, nell’ambito della direttiva 90/642, le foglie di vite non possono essere equiparate alle uve da tavola o da vino.
41 Alla luce di quanto esposto si deve considerare che la direttiva 90/642 non è applicabile alle foglie di vite.
42 La questione sollevata dal giudice del rinvio deve pertanto essere risolta nel senso che la direttiva 90/642 non è applicabile alle foglie di vite.
Sulle spese
43 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
La direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/642/CEE, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, come modificata dalla direttiva della Commissione 22 giugno 2000, 2000/42/CE, non è applicabile alle foglie di vite.
Firme
1 – Lingua processuale: il finlandese.
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