Causa C‑399/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Aiuti concessi dagli Stati — Regime di aiuti esistente — Regime fiscale dei centri di coordinamento con sede in Belgio — Competenza del Consiglio»
Massime della sentenza
Aiuti concessi dagli Stati — Potere del Consiglio di autorizzare un aiuto a titolo di deroga in considerazione di circostanze eccezionali — Presupposti per l’esercizio
(Artt. 87 CE e 88, n. 2, CE)
Il potere del Consiglio sancito all’art. 88, n. 2, terzo comma, CE, riveste manifestamente carattere di eccezione. Ne consegue che, qualora lo Stato membro interessato non abbia rivolto alcuna domanda al Consiglio, sul fondamento di detta disposizione, prima che la Commissione dichiari l’aiuto incompatibile con il mercato comune, il Consiglio non è più legittimato ad esercitare il potere eccezionale conferitogli dalla suddetta disposizione al fine di dichiarare un siffatto aiuto compatibile con il mercato comune. Una tale interpretazione, la quale consente di evitare che un medesimo aiuto di Stato costituisca oggetto di decisioni contrarie adottate l’una dopo l’altra dalla Commissione e dal Consiglio, contribuisce così alla certezza del diritto.
Peraltro, ammettere che uno Stato membro possa concedere ai beneficiari di un aiuto illegittimo un nuovo aiuto di importo equivalente a quello dell’aiuto illegittimo, diretto a far venire meno l’impatto delle restituzioni cui i suddetti beneficiari sono tenuti in forza della decisione che constata l’incompatibilità dell’aiuto con il mercato comune, equivarrebbe manifestamente a vanificare l’efficacia delle decisioni adottate dalla Commissione ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE. Pertanto il Consiglio, che non può ostacolare una tale decisione della Commissione dichiarando esso stesso l’aiuto compatibile con il detto mercato, non può nemmeno vanificare l’efficacia di tale decisione dichiarando compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 88, n. 2, terzo comma, CE, un aiuto diretto a compensare, a favore dei beneficiari dell’aiuto illegittimo dichiarato incompatibile con il mercato comune, le restituzioni cui questi ultimi sono tenuti ai sensi della decisione di cui trattasi.
Ne consegue che il Consiglio non ha potuto validamente adottare una decisione che considera compatibile con il mercato comune aiuti che lo Stato belga si proponeva di concedere ai centri di coordinamento stabiliti in Belgio, in contrasto con una decisione della Commissione, precedente la domanda inoltrata al Consiglio, vertente su un regime di aiuti identico e che lo ha dichiarato incompatibile con il mercato comune.
(v. punti 24‑30, 36‑37)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
22 giugno 2006 (*)
«Aiuti concessi dagli Stati – Regime di aiuti esistente – Regime fiscale dei centri di coordinamento con sede in Belgio – Competenza del Consiglio»
Nella causa C-399/03,
avente ad oggetto un ricorso d’annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, proposto il 24 settembre 2003,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Rozet, V. Di Bucci e R. Lyal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalla sig.ra A.-M. Colaert e dal sig. F. Florindo Gijón, in qualità di agenti,
convenuto,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, R. Schintgen, P. Kūris (relatore) e J. Klučka, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 settembre 2005,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 febbraio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della decisione del Consiglio 16 luglio 2003, 2003/531/CE, relativa alla concessione da parte del governo belga di un aiuto per taluni centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GU L 184, pag. 17; in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Contesto normativo
2 L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] CE (GU L 83, pag. 1), dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
(…)
b) “aiuti esistenti”:
(…)
ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;
iii) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;
iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 15;
v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;
c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;
(…)».
Decisione impugnata e suo contesto
3 Con regio decreto 30 dicembre 1982, n. 187, relativo all’istituzione di centri di coordinamento (Moniteur belge del 13 gennaio 1983; in prosieguo: il «regio decreto n. 187»), il Regno del Belgio ha previsto un’esenzione fiscale, per una durata di dieci anni, dall’imposta sui redditi dei centri di coordinamento che svolgano, a vantaggio delle imprese del gruppo al quale essi appartengono, un certo numero di funzioni di natura amministrativa, preparatoria o ausiliaria nonché certe attività di centralizzazione finanziaria.
4 Il 3 febbraio 1983, la Commissione ha informato il governo belga che gli interventi previsti da tale regio decreto rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato CEE (divenuto art. 92, n. 1, del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 1, CE), chiedendogli di notificarle tale regime fiscale e di sospenderne immediatamente l’applicazione.
5 A seguito della notifica, il 3 aprile 1984, di un progetto di legge recante modifica del regime fiscale dei centri di coordinamento, la Commissione ha deciso, il 2 maggio 1984, che il regime così modificato non conteneva più elementi di aiuto ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato. Il governo belga è stato informato di tale decisione con lettera del 16 maggio 1984.
6 Peraltro, tenuto conto del fatto che le modifiche apportate dalla legge non erano interamente conformi a detto progetto, il 12 dicembre 1985, la Commissione ha iniziato il procedimento previsto all’art. 93, n. 2, del Trattato CEE (divenuto art. 93, n. 2, del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 88, n. 2, CE).
7 A seguito di una nuova modifica legislativa, il 4 agosto 1986, la Commissione ha concluso il procedimento e ha comunicato la sua decisione al governo belga il 9 marzo 1987.
8 Il Consiglio, in primo luogo, ha adottato all’unanimità, il 1° dicembre 1997, una serie di conclusioni nonché una risoluzione concernente un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese. Un rapporto del Consiglio 29 febbraio 2000 ha qualificato le disposizioni belghe relative ai centri di coordinamento come misure fiscali dannose da sopprimere entro il 31 dicembre 2005. Successivamente, il 26 e 27 novembre 2000, il Consiglio «Ecofin» ha deciso che tale data di scadenza degli effetti delle misure dannose sarebbe stata applicabile alle imprese che beneficiavano di tali misure al 31 dicembre 2000. Infine, il 21 gennaio 2003, il Consiglio si è pronunciato a favore del prolungamento degli effetti di certi regimi dannosi oltre il 2005 e, in particolare, per i centri di coordinamento belgi, fino al 31 dicembre 2010.
9 Nell’ambito dell’esame di tutti i regimi fiscali in vigore negli Stati membri, la Commissione ha chiesto al governo belga, il 12 febbraio 1999, di fornirgli informazioni sui centri di coordinamento. Con lettera del 17 luglio 2000, essa ha informato le autorità belghe che sembrava che il regime fiscale dei centri di coordinamento costituisse un aiuto di Stato di cui all’art. 87, n. 1, CE.
10 La Commissione ha adottato, l’11 luglio 2001, proposte di misure mirate che prevedevano, a titolo provvisorio, che i centri di coordinamento riconosciuti prima della data d’accettazione di tali misure potessero continuare a beneficiare di detto regime fiscale fino al 31 dicembre 2005.
11 Con lettera del 27 febbraio 2002, la Commissione ha notificato al Regno del Belgio la sua decisione di iniziare il procedimento d’esame previsto all’art. 88, n. 2, CE, e ha successivamente adottato la decisione 17 febbraio 2003, 2003/757/CE, relativa al regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GU L 282, pag. 25). Quest’ultima decisione ha costituito oggetto di due ricorsi di annullamento davanti alla Corte.
12 A seguito della notifica alla Commissione della bozza di un disegno di legge diretto a modificare il regio decreto n. 187, questa, con lettera del 23 aprile 2003, ha notificato al Regno del Belgio la sua decisione di iniziare un procedimento d’esame concernente una parte della misura in questione.
13 Fin dal 6 marzo 2003, il Regno del Belgio si è diretto simultaneamente alla Commissione e al Consiglio, ai quali ha chiesto che «sia fatto quanto necessario affinché i centri di coordinamento, il cui riconoscimento scade[va] dopo il 17 febbraio 2003, [potessero] beneficiare di una proroga fino al 31 dicembre 2005». Tale richiesta è stata ripetuta il 20 marzo e il 26 maggio 2003 sul fondamento dell’art. 88, n. 2, terzo comma, CE.
14 Il Consiglio, riunito il 16 luglio 2003, ha adottato la decisione impugnata, con la quale considera compatibile con il mercato comune l’aiuto che il Regno del Belgio intendeva concedere alle imprese che beneficiassero al 31 dicembre 2000 di un riconoscimento come centro di coordinamento ai sensi del regio decreto n. 187, che scadesse tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005. Tale aiuto consiste nell’applicazione dell’aliquota normale dell’imposta sulle società su una base imponibile determinata secondo il metodo del «cost plus» [anche, del «costo totale»; N.d.T.], di un’imposta annuale speciale di 10 000 euro per lavoratore dipendente con un massimo di 100 000 euro, dell’esenzione dal «précompte immobilier» (imposta belga sugli immobili societari) sugli immobili di cui i centri sono proprietari, nonché dal «précompte mobilier» (imposta d’acconto belga sui beni mobili societari) sui dividendi, sugli interessi e sui diritti distribuiti dai centri e sui redditi che i centri percepiscono da depositi di denaro, ed inoltre dell’esenzione dall’imposta di registro per i conferimenti e per gli aumenti di capitale statutario.
Sul ricorso
15 La Commissione solleva quattro motivi a sostegno del suo ricorso concernenti, rispettivamente, l’incompetenza del Consiglio, lo sviamento di potere e di procedura, la violazione del Trattato e di diversi principi generali e, in subordine, un manifesto errore di valutazione.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
16 Con il suo primo motivo la Commissione sostiene che il Consiglio non era competente ad adottare la decisione impugnata.
17 Essa considera, in primo luogo, che le disposizioni del Trattato e del regolamento n. 659/1999 conferiscono esclusivamente ad essa la competenza ad adottare una decisione quale quella impugnata. Il Consiglio avrebbe in questo settore esclusivamente un potere di natura eccezionale, il cui esercizio dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo a pena di generare un rischio di conflitto di competenze tra le due istituzioni. Per di più, nella fattispecie il Consiglio avrebbe perso la propria competenza ratione temporis, in quanto si erano realizzati i presupposti per la decadenza previsti dall’art. 88, n. 2, CE.
18 In secondo luogo, la Commissione sostiene che la decisione impugnata è diretta a mantenere gli effetti del regime fiscale la cui compatibilità con il mercato comune ha dato luogo ai dubbi che essa ha espresso nella sua lettera del 23 aprile 2004, e che tale decisione concerne non un regime di nuovi aiuti o di misure individuali quanto piuttosto di aiuti considerati esistenti ai sensi del Trattato.
19 Il Consiglio ritiene che la soluzione adottata nella sentenza 29 giugno 2004, causa C-110/02, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I-6333) non possa essere applicata nella presente fattispecie dal momento che esso ha autorizzato un aiuto nuovo, diverso da quello dichiarato dalla Commissione incompatibile con il mercato comune.
20 A tal fine, il Consiglio sostiene che gli aiuti autorizzati, istituiti attraverso disposizioni normative nuove, sono attribuiti ad un numero ristretto di imprese, tutte identificabili, ovvero una trentina di centri di coordinamento il cui riconoscimento sarebbe venuto meno in un periodo compreso tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005. Inoltre, tale decisione avrebbe avuto un effetto limitato nel tempo, poiché non si protraeva oltre il 31 dicembre 2005. Detti aiuti sono, secondo il Consiglio, meno vantaggiosi per le imprese rispetto al regime preesistente.
21 Peraltro, il Consiglio considera che la decisione impugnata autorizzi il Regno del Belgio non a mantenere il regime dichiarato incompatibile dalla Commissione ma piuttosto ad adottare un nuovo atto giuridico.
22 Per ciò che riguarda il termine trascorso tra la presentazione da parte del Regno del Belgio di una richiesta ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE e l’adozione della decisione impugnata, il Consiglio sostiene che la lettera del 20 marzo 2003 del rappresentante permanente di detto Regno costituiva solo un documento di natura preparatoria destinato a facilitare le traduzioni, affinché potessero essere intraprese le discussioni sulle misure in preparazione. La richiesta del Regno del Belgio gli sarebbe stata presentata dunque solo il 26 maggio 2003.
Giudizio della Corte
23 Occorre ricordare che la Corte ha precisato, nella summenzionata sentenza Commissione/Consiglio, le condizioni alle quali il Consiglio può adottare una decisione di autorizzazione di un aiuto di Stato, quando la Commissione abbia adottato una decisione che stabilisca il carattere incompatibile di tale aiuto con il mercato comune.
24 In primo luogo, nel punto 31 di tale sentenza la Corte ha interpretato la portata dell’art. 88, n. 2, terzo comma, CE, considerando che il potere del Consiglio riveste manifestamente carattere di eccezione. La Corte ne deduce che, qualora lo Stato membro interessato non abbia rivolto alcuna domanda al Consiglio, sul fondamento di detta disposizione, prima che la Commissione dichiari l’aiuto incompatibile con il mercato comune, il Consiglio non è più legittimato ad esercitare il potere eccezionale conferitogli dalla suddetta disposizione al fine di dichiarare un siffatto aiuto compatibile con il mercato comune (sentenza Commissione/Consiglio, cit., punto 33).
25 La Corte considera che una tale interpretazione, la quale consente di evitare che un medesimo aiuto di Stato costituisca oggetto di decisioni contrarie adottate successivamente dalla Commissione e dal Consiglio, contribuisce così alla certezza del diritto (sentenza Commissione/Consiglio, cit., punto 35).
26 Successivamente, la Corte ha esaminato se tale incompetenza del Consiglio implicasse che quest’ultimo fosse anche incompetente a statuire in merito ad un aiuto che avesse per oggetto l’attribuzione, ai beneficiari di un aiuto illegittimo previamente dichiarato incompatibile con decisione della Commissione, di una somma destinata a compensare le restituzioni cui questi sono tenuti in applicazione di tale decisione.
27 La Corte ha rilevato che, secondo una giurisprudenza costante, ammettere che uno Stato membro possa concedere ai beneficiari di un tale aiuto illegittimo un nuovo aiuto di importo equivalente a quello dell’aiuto illegittimo, diretto a far venire meno l’impatto delle restituzioni cui i suddetti beneficiari sono tenuti in forza della detta decisione, significherebbe manifestamente vanificare l’efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù degli artt. 87 CE e 88 CE (sentenza Commissione/Consiglio, cit., punto 43).
28 La Corte ha allora giudicato che il Consiglio, che non può ostacolare una decisione della Commissione che constati l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune dichiarando esso stesso l’aiuto compatibile con detto mercato, non può nemmeno vanificare l’efficacia di una siffatta decisione dichiarando compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’art. 88, n. 2, terzo comma, CE, un aiuto diretto a compensare, a favore dei beneficiari dell’aiuto illegittimo dichiarato incompatibile con il mercato comune, le restituzioni cui questi ultimi sono tenuti ai sensi della decisione di cui trattasi (sentenza Commissione/Consiglio, cit., punti 44 e 45).
29 Alla luce di tale giurisprudenza, occorre concludere che il Consiglio non poteva adottare validamente la decisione impugnata.
30 Infatti, in primo luogo, è accertato che il Consiglio è stato adito dal Regno del Belgio successivamente alla decisione 2003/757, che dichiarava incompatibili con il mercato comune gli aiuti attribuiti dallo Stato belga ai centri di coordinamento.
31 In secondo luogo, occorre esaminare se gli aiuti descritti all’art. 1 del dispositivo della decisione impugnata e quelli oggetto della decisione 2003/757 siano identici.
32 A tal riguardo, risulta dagli atti di causa, in particolare dalla nota inviata dal Regno del Belgio al Consiglio il 6 marzo 2003, che il regime di aiuti che il Consiglio doveva dichiarare compatibile con il mercato comune era quello che era stato oggetto della decisione 2003/757.
33 Inoltre, la nota datata 26 maggio 2003, nella quale il rappresentante permanente del Regno del Belgio presso l’Unione europea ha descritto il contenuto dell’aiuto, non lascia alcun dubbio sulla coincidenza delle misure interessate.
34 Infine, la decisione impugnata autorizza misure che consistono nell’applicazione di metodi di determinazione degli utili imponibili e della tassa esigibile, in funzione del numero di dipendenti, che sono gli stessi di quelli previsti nel regime fiscale dei centri di coordinamento. Sono poi previste le stesse esenzioni sul «précompte mobilier», sul «précompte immobilier», nonché sulle imposte sui conferimenti.
35 In terzo luogo, occorre determinare gli effetti della decisione impugnata. È sufficiente constatare che risulta dai termini stessi della motivazione di detta decisione che essa ha per oggetto di mitigare gli effetti della decisione 2003/757 per ciò che riguarda i centri di coordinamento, il cui riconoscimento è scaduto tra il 17 febbraio 2003 e il 31 dicembre 2005.
36 Pertanto, la decisione impugnata è stata adottata in contrasto con la decisione 2003/757. La circostanza che essa interessi solo un numero ristretto di imprese e che riguardi solo un periodo limitato non ha alcuna incidenza sulla constatazione che essa sia in contraddizione con la decisione 2003/757, la quale, al suo art. 2, dispone che, a partire dalla sua notificazione, il beneficio del regime in questione non potrà essere prorogato attraverso il rinnovo di riconoscimenti esistenti e che, se il riconoscimento scade prima del 31 dicembre 2010, il beneficio di tale regime non può essere più concesso, neanche provvisoriamente.
37 Risulta da quanto precede che il Consiglio non poteva adottare validamente la decisione impugnata.
38 Ne consegue che il primo motivo invocato dalla Commissione a sostegno del suo ricorso, relativo all’incompetenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata, è fondato e che quest’ultima, di conseguenza, dev’essere annullata.
Sugli altri motivi di ricorso
39 Poiché il primo motivo della Commissione è stato accolto e la decisione impugnata dev’essere annullata per questo motivo, non è necessario esaminare gli altri motivi invocati dalla Commissione a sostegno del suo ricorso.
Sulle spese
40 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Consiglio, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) È annullata la decisione del Consiglio 16 luglio 2003, 2003/531/CE, relativa alla concessione da parte del governo belga di un aiuto per taluni centri di coordinamento stabiliti in Belgio.
2) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: il francese.
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