Causa C-400/03
Waterman SAS, ex Waterman SA,
contro
Directeur général des douanes et droits indirects
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris)
«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata — Voce doganale — Astucci per penne stilografiche»
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci tariffarie — Note esplicative della nomenclatura combinata — Sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19 — Assenza d’invalidità
Le note esplicative della nomenclatura combinata costituiscono validi strumenti per l’interpretazione di quest’ultima, sempre che il loro contenuto sia conforme alle disposizioni stesse della tariffa doganale comune e non ne modifichi la portata. Tale è il caso delle note esplicative delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19. Esse non sono, infatti, contrarie né alla lettera di tali voci e sottovoci considerate, né alle note applicabili a queste ultime, e neppure alla norma menzionata al punto 6 delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, secondo la quale la classificazione dei prodotti deve avvenire in base ai termini delle sottovoci. Le dette note esplicative, in particolare, costituiscono un’integrazione di tale nota complementare 1 del capitolo 42 della nomenclatura combinata, precisando che, qualora lo strato esterno percepibile ad occhio nudo sia un foglio di plastica, il procedimento con il quale si ottiene questo foglio è irrilevante ai fini della classificazione tariffaria. Inoltre, nel considerare equivalenti due procedimenti tecnici che consentono di ottenere un identico prodotto, vale a dire una superficie esterna di materia plastica, esse sono conformi al criterio decisivo in materia di classificazione doganale, che risiede nelle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto controverso, quali definite nel testo della voce della tariffa doganale comune e delle note della sezione o del capitolo interessate. Ne consegue che non sussiste alcun elemento tale da inficiare la validità delle dette note.
(v. punti 16, 19, 21, 27, 29, 32 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
8 luglio 2004(1)
«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Voce doganale – Astucci per penne stilografiche»
Nel procedimento C-400/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Waterman SAS, ex Waterman SA,
e
Directeur général des douanes et droits indirects,
domanda vertente sulla conformità delle note esplicative delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19 della nomenclatura combinata, contenute nella comunicazione della Commissione intitolata «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» (GU 2000, C 199, pag. 1), alla nomenclatura combinata della tariffa doganale comune figurante nell'allegato I del regolamento del Consiglio (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), quale modificata dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2263 (GU L 264, pag. 1),
LA CORTE (Quarta Sezione),,
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet e K. Lenaerts (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la Waterman SAS, dal sig. F. Goguel, avocat;
– per il governo francese, dalla sig.ra A. Colomb e dal sig. G. de Bergues, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. C. Schieferer e X. Lewis, in qualità di agenti,
sentite le osservazioni orali della Waterman SAS, del governo francese e della Commissione all'udienza del 1° aprile 2004,
vista la decisione presa, sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 21 agosto 2003, pervenuta in cancelleria il 26 settembre 2003, il Tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris (giudice di primo grado del VIIe arrondissement di Parigi) ha proposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sulla conformità delle note esplicative delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19 della nomenclatura combinata, contenute nella comunicazione della Commissione intitolata «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee» (GU 2000, C 199, pag. 1), alla nomenclatura combinata della tariffa doganale comune figurante nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2263 (GU L 264, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la società Waterman SA, nei cui diritti, a seguito di un’operazione di fusione, è subentrata la società Waterman SAS (in prosieguo: la «Waterman»), e il directeur général des douanes et droits indirects (direttore generale delle dogane e delle imposte indirette), in ordine alla classificazione tariffaria di astucci per penne stilografiche importati da tale società nell’Unione europea.
Contesto normativo
3 La versione della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») applicabile all’epoca dei fatti di cui alla causa principale figura nell’allegato I del regolamento n. 2263/2000. La seconda parte di tale allegato comprende un capitolo 42, intitolato «Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella».
4 In questo capitolo si trova, in particolare, la voce 4202, che riguarda tra l’altro gli «astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta».
5 La sottovoce 4202 92 19 si riferisce ai prodotti indicati al precedente punto che si presentano «con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di tessuto». All’epoca dei fatti della causa principale tali prodotti erano soggetti a un dazio convenzionale pari al 9,7%.
6 La sottovoce 4202 99 00 riguarda i prodotti menzionati al precedente punto 4 che non presentano né una superficie esterna di cuoio naturale, ricostituito o verniciato, né una superficie esterna di fogli di materie plastiche o di tessuto. All’epoca dei fatti di cui alla causa principale tali prodotti erano soggetti a un dazio convenzionale pari al 3,7%.
7 La nota complementare 1 del capitolo 42 della NC precisa che «[s]i intende per ‘superficie esterna’ ai sensi delle sottovoci della voce 4202 la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto».
8 La nota esplicativa delle sottovoci 4202 92 11‑4202 92 19, che figura nella comunicazione della Commissione menzionata al precedente punto 1, rinvia alle note esplicative delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19 (in prosieguo: le «note esplicative controverse»), che contengono le seguenti indicazioni relativamente all’espressione «di fogli di materie plastiche»:
«(…) qualora la superficie esterna di un prodotto sia costituita da un materiale stratificato il cui strato esterno visibile ad occhio nudo è un foglio di plastica (per esempio: tessuto ricoperto da un foglio di plastica), è irrilevante ai fini della classificazione in queste sottovoci che il foglio sia stato realizzato anteriormente alla fabbricazione del materiale stratificato o che lo strato di materia plastica risulti ottenuto per spalmatura o ricopertura di una materia (per esempio: tessuto) con della materia plastica, a condizione che lo strato esterno visibile presenti un aspetto simile a quello di un foglio di materia plastica applicato».
La causa principale e la questione pregiudiziale
9 L’11 aprile 2001, la Waterman ha presentato all’amministrazione francese delle dogane una domanda di informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: la «ITV») ai fini della classificazione di un astuccio per penne stilografiche, l’astuccio «Man Bille Coverlux», descritto nella sua domanda come segue:
«Involucro (base e coperchio) di materie plastiche
Cerniera a molla d’acciaio
Rivestimento interno di raso
Imbottitura spugnosa sul coperchio
Rivestimento esterno del cofanetto in Coverlux
(…)
Fodero esterno in cartone neutro».
10 Nella sua domanda la Waterman ha chiesto la classificazione del prodotto nella sottovoce 4202 99 00.
11 Il 28 giugno 2001, l’amministrazione francese delle dogane ha rilasciato una ITV, con il n. FR‑E4‑2001‑001470, classificando il prodotto controverso nella sottovoce 4202 92 19. Basandosi su due analisi del laboratorio interregionale delle dogane di Parigi, la detta amministrazione ha rilevato che l’astuccio in parola ha una superficie esterna costituita da un foglio di plastica con uno spessore medio di 0,12 millimetri. A sostegno della ITV, essa ha richiamato, in particolare, le note esplicative controverse.
12 L’11 settembre 2001, la Waterman ha convenuto il direttore generale delle dogane e delle imposte indirette dinanzi al Tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris per far annullare la ITV e far dichiarare che il prodotto interessato rientra nella sottovoce 4202 99 00.
13 Con sentenza 5 febbraio 2002, il detto Tribunale ha chiesto alla commission de conciliation et d’expertise douanière (commissione di conciliazione e di accertamento doganale) di specificare e descrivere la composizione e il procedimento di fabbricazione della superficie esterna del detto prodotto. In un parere del 22 maggio 2002, tale commissione ha concluso che «la superficie esterna degli astucci sottoposti ad esame [era] costituita da polimero acrilico amalgamato con pigmenti di colore e che tale composto è stato portato allo stato semiliquido mediante un rullo e prima che fossero realizzati gli astucci».
14 Di fronte alla questione se un materiale così composto, ottenuto con un tale procedimento, rientrasse nella sottovoce 4202 92 19 come sostenuto dall’amministrazione francese delle dogane sulla base delle note esplicative controverse, il Tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nota esplicativa della nomenclatura combinata relativa alle voci 4202 12 11 e 4202 12 19, nel precisare i termini “di fogli di materie plastiche” nel seguente modo: “(…) qualora la superficie esterna di un prodotto sia costituita da un materiale stratificato il cui strato esterno visibile ad occhio nudo è un foglio di plastica (per esempio: tessuto ricoperto da un foglio di plastica), è irrilevante ai fini della classificazione in queste sottovoci che il foglio sia stato realizzato anteriormente alla fabbricazione del materiale stratificato o che lo strato di materia plastica risulti ottenuto per spalmatura o ricopertura di una materia (per esempio: tessuto) con della materia plastica, a condizione che lo strato esterno visibile presenti un aspetto simile a quello di un foglio di materia plastica applicato”, violi la tariffa».
Sulla questione pregiudiziale
15 In via preliminare occorre rilevare che la questione posta non riguarda l’interpretazione delle sottovoci 4202 92 19 e 4202 99 00 della NC, richiamate rispettivamente dall’amministrazione francese delle dogane e dalla Waterman ai fini della classificazione tariffaria degli astucci per penne stilografiche importati da quest’ultima nell’Unione europea, bensì la validità delle note esplicative controverse, applicabili alle sottovoci 4202 92 11‑4202 92 19 della NC.
16 Al riguardo si deve ricordare che le note esplicative della NC costituiscono validi strumenti per l’interpretazione di quest’ultima, sempre che il loro contenuto sia conforme alle disposizioni stesse della tariffa doganale comune e non ne modifichi la portata (v. sentenza 11 luglio 1980, causa 798/79, Chem‑Tec, Racc. pag. 2639, punti 11 e 12).
17 Nella fattispecie, le note esplicative interessate precisano che, qualora la superficie esterna di un contenitore sia costituita da un materiale stratificato il cui strato esterno visibile ad occhio nudo è un foglio di plastica, non rileva, ai fini della classificazione tariffaria, che questo foglio sia stato realizzato anteriormente alla fabbricazione del materiale stratificato del quale esso rappresenta lo strato esterno visibile o che lo strato di plastica sia stato ottenuto per spalmatura o ricopertura di una materia (per esempio: tessuto) con della materia plastica, a condizione che tale secondo procedimento di fabbricazione conduca ad un risultato di aspetto analogo a quello derivante dal primo procedimento.
18 Di conseguenza tali note, al fine dell’interpretazione dell’espressione «di fogli di materie plastiche» ai sensi della NC, considerano lo strato di plastica ottenuto per spalmatura o ricopertura di una materia con della materia plastica pari ad un foglio di plastica realizzato prima della sua apposizione al contenitore, con la condizione della somiglianza d’aspetto. Le dette note ritengono equivalenti, a tale condizione, due procedimenti che permettono di ottenere una superficie esterna di materia plastica per contenitori rientranti nella voce 4202 della NC, vale a dire il procedimento che consiste nell’applicare un foglio di plastica prefabbricato e quello consistente nella spalmatura o ricopertura di un materiale (per esempio: tessuto) con materia plastica.
19 Tenuto conto della giurisprudenza ricordata al precedente punto 16, occorre esaminare la conformità delle note esplicative controverse al testo delle voci e sottovoci considerate, alle note applicabili a queste ultime, nonché alla norma menzionata al punto 6 delle regole generali per l’interpretazione della NC, che figura nel titolo primo della prima parte di quest’ultima, e alla quale, secondo la Waterman, le dette note esplicative contravverrebbero.
20 Riguardo al testo delle dette voci e sottovoci, vale a dire la voce 4202 e le sottovoci 4202 92 11‑4202 92 19 della NC, occorre rilevare ch’esso non precisa cosa si debba intendere per «fogli di materie plastiche».
21 Con riferimento al fatto che, come sostenuto dalla Waterman nelle sue osservazioni scritte, le note esplicative interessate utilizzano indifferentemente i termini «foglio» e «strato», mentre il secondo non compare nelle voci e sottovoci controverse e non è sinonimo del primo nel linguaggio corrente, esso non permette di considerare le dette note come contrarie alla lettera di tali voci e sottovoci, nonché alla norma menzionata al punto 6 delle regole generali di interpretazione della NC, secondo la quale la classificazione dei prodotti deve avvenire in base ai termini delle sottovoci.
22 Infatti il termine «strato» serve, nelle note esplicative controverse, a designare il prodotto di un procedimento tecnico che, da un lato, dev’essere «di materia plastica» e del quale, dall’altro, le dette note consentono la comparazione ad un foglio di materie plastiche ai sensi delle sottovoci 4202 92 11‑4202 92 19 della NC soltanto a condizione che esso abbia l’aspetto di un siffatto foglio.
23 Come osserva il governo francese, occorre inoltre rilevare che la nota complementare 1 del capitolo 42 della NC (v. precedente punto 7), che riguarda tra l’altro i contenitori con superficie esterna di fogli di materie plastiche di cui alle sottovoci 4202 92 11‑4202 92 19 della NC, utilizza altresì il termine «strato» per precisare la nozione di «superficie esterna» ai sensi, in particolare, di tali sottovoci.
24 Per quanto riguarda le note applicabili alla voce e alle sottovoci interessate, occorre rilevare che la sezione VIII della NC, alla quale appartiene il capitolo 42, non ha note. Quanto a detto capitolo, esso contiene tre note e una nota complementare.
25 Le note 1 e 2 escludono una serie di prodotti rientranti, rispettivamente, nel capitolo 42 e nella voce 4202 della NC, mentre la nota 3 riguarda la voce 4203. Nessuna di tali note è pertanto rilevante al fine di accertare la validità delle note esplicative controverse.
26 La nota complementare 1, riportata al precedente punto 7, precisa che, ai sensi delle sottovoci di cui alla voce 4202 della NC, la qualificazione della superficie esterna del contenitore come uno dei tipi di superficie indicati in tali sottovoci deve avvenire in considerazione della materia percepibile ad occhio nudo, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto.
27 Le note esplicative controverse costituiscono un’integrazione di tale nota complementare, precisando che, in una delle ipotesi previste da quest’ultima, vale a dire qualora lo strato esterno percepibile ad occhio nudo sia un foglio di plastica, il procedimento con il quale si ottiene questo foglio è irrilevante ai fini della classificazione tariffaria.
28 Per quanto riguarda la nota 10 del capitolo 39 della NC, invocata dalla Waterman, essa non è rilevante al fine di accertare la validità delle note esplicative controverse, dal momento che queste ultime riguardano sottovoci rientranti nel capitolo 42. Inoltre questa nota non contiene alcuna definizione di foglio di materia plastica, con cui le dette note esplicative potrebbero entrare in conflitto.
29 Occorre altresì sottolineare che, nel considerare equivalenti due procedimenti tecnici che consentono di ottenere un identico prodotto, vale a dire una superficie esterna di materia plastica, le note esplicative controverse sono conformi alla giurisprudenza ai sensi della quale il criterio decisivo in materia di classificazione doganale risiede nelle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto controverso, quali definite nel testo della voce della tariffa doganale comune e delle note della sezione o del capitolo interessate (sentenze 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber, Racc. pag. 3363, punto 13; 19 maggio 1994, causa C‑11/93, Siemens Nixdorf, Racc. pag. I‑1945, punto 11, e 19 ottobre 2000, causa C‑339/98, Peacock, Racc. pag. I‑8947, punto 9).
30 Al riguardo occorre sottolineare che, contrariamente alla posizione difesa dalla Waterman nelle sue osservazioni scritte, e come tale società ha d’altronde ammesso in udienza, nessun elemento contenuto nelle note esplicative controverse consente di ritenere che la Commissione in tali note compari uno strato di vernice ad un foglio di plastica.
31 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Waterman, la condizione della somiglianza di aspetto enunciata nelle note esplicative controverse non può essere interpretata quale elemento che evidenzia una preferenza della Commissione per il criterio dell’apparenza ad onta del criterio giurisprudenziale ricordato al precedente punto 29. Infatti l’applicazione di tale condizione presuppone che il prodotto risultato del procedimento di spalmatura o ricopertura sia uno strato «di materia plastica».
32 Tenuto conto di quanto precede, si deve rispondere al giudice del rinvio che l’esame della questione posta non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità delle note esplicative controverse.
Sulle spese
33 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal d’instance du VIIe arrondissement de Paris con sentenza 21 agosto 2003, dichiara:
L’esame della questione posta non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità delle note esplicative delle sottovoci 4202 12 11 e 4202 12 19 della nomenclatura combinata, contenute nella comunicazione della Commissione intitolata «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee».
Cunha Rodrigues
Puissochet
Lenaerts
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Quarta Sezione
R. Grass
J.N. Cunha Rodrigues
1 – Lingua processuale: il francese.
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