Causa C-404/03
Procedimento penale
a carico di
Olivier Dupuy e Hervé Rouvre
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance du Mans)
«Sostanze o preparati pericolosi — Prodotti siccativi contenenti piombo — Divieto di immissione sul mercato — Direttive 76/769/CEE e 94/60/CE»
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze pericolose — Direttiva 76/769, come modificata dalla direttiva 94/60 — Deroga a favore dei «colori per artisti» — Applicazione ai prodotti siccativi — Esclusione
[Direttive del Consiglio 76/769/CEE, allegato I, punto 31, lett. e), come modificata dalla direttiva 94/60/CE, e 88/379/CEE]
Le disposizioni del diritto comunitario relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi, in particolare le disposizioni della direttiva 76/769, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/60, vietano l’immissione sul mercato per la vendita al pubblico dei prodotti siccativi contenenti composti del piombo classificati come tossici per la riproduzione.
In particolare, non può essere applicata a tali prodotti la deroga alle restrizioni in materia di immissione sul mercato prevista nel punto 31, lett. e), dell’allegato I della direttiva 76/769 e riferentesi ai «colori per artisti» di cui alla direttiva 88/379, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, poiché detta deroga non può essere estesa a prodotti che, come i siccativi, sono privi di proprietà colorante.
(v. punti 32, 34 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
16 settembre 2004(1)
«Sostanze o preparati pericolosi – Prodotti siccativi contenenti piombo – Divieto di immissione sul mercato – Direttive 76/769/CEE e 94/60/CE»
Nel procedimento C-404/03,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,dal Tribunal de grande instance du Mans (Francia) con ordinanza 8 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2003, nel procedimento penale a carico di:
Olivier Dupuy
e
Hervé Rouvre,
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,viste le osservazioni presentate:
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e D. Petrausch, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra F. Simonetti e dal sig. U. Wölker, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del punto 31, lett. e), dell’allegato I alla direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/60/CE (GU L 365, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 76/769»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico dei sigg. Dupuy e Rouvre, in merito all’immissione sul mercato di taluni prodotti ad alta percentuale di piombo.
Ambito normativo
La normativa comunitaria
3 Ai sensi del primo ‘considerando’ della direttiva 76/769, «tutte le regolamentazioni concernenti l’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi debbono avere quale obiettivo la salvaguardia della popolazione, soprattutto delle persone che usano detti preparati e sostanze».
4 L’art. 1, nn. 1 e 3, della stessa direttiva così dispone:
«1. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia, la presente direttiva concerne le restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso negli Stati membri della Comunità di sostanze e preparati pericolosi elencati nell’allegato.
(…)
3. A norma della presente direttiva si intendono per:
a) sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali;
b) preparati: i miscugli o soluzioni composti da due o più sostanze».
5 Il punto 31 dell’allegato I alla direttiva 76/769 (introdotto dalla direttiva 94/60) contiene le condizioni di restrizione della commercializzazione di tali sostanze nei seguenti termini:
«Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati
31. Sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate “tossiche per la riproduzione della categoria 1 o della categoria 2” ed etichettate con la frase sul rischio R 60: “Può ridurre la fertilità” e/o R 61 “Può danneggiare i bambini non ancora nati”, riportate come segue:
Tossico per la riproduzione della categoria 1: cfr. elenco 5 in appendice.
Tossico per la riproduzione della categoria 2: cfr. elenco 6 in appendice.
Restrizioni [di tali sostanze]:
Non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico in concentrazione singola uguale o superiore:
– a quella fissata nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE;
– o a quella fissata al punto 6, tabella VI dell’allegato I della direttiva 88/379/CEE, nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE.
(…)
In base a deroga, tale disposizione non si applica:
(…)
e) ai colori per artisti di cui alla direttiva 88/379/CEE».
6 In seguito all’adozione della direttiva della Commissione 26 febbraio 1997, 97/10/CE, che adegua per la terza volta al progresso tecnico [l’]allegato I della direttiva 76/769 (GU L 68, pag. 24), il punto 31, lett. e), dell’allegato I alla direttiva 76/769 è diventato il punto 31, lett. d), e la sua formulazione è rimasta identica.
7 La direttiva del Consiglio 7 giugno 1988, 88/379/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 187, pag. 14), è stata abrogata e sostituita dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 maggio 1999, 1999/45/CE (GU L 200, pag. 1).
8 All’art. 2 di quest’ultima direttiva sono definite varie nozioni, in particolare quelle di «sostanze» e di «preparati», al n. 1, nonché quella di «pericolosi», al n. 2. Tuttavia, non viene fornita alcuna definizione per quanto riguarda la nozione di «colori per artisti».
La normativa nazionale
9 Le disposizioni francesi relative all’utilizzazione delle sostanze pericolose figurano nel decreto interministeriale 7 agosto 1997, relativo alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di taluni prodotti contenenti sostanze pericolose (JORF 17 agosto 1997, pag. 12218). L’art. 1 di tale decreto, come modificato dal decreto interministeriale 13 ottobre 1998, relativo alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di sostanze e preparati pericolosi (JORF 6 novembre 1998, pag. 16772), dispone quanto segue:
«Disposizioni particolari relative alle sostanze e ai preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione.
a) Ambito di applicazione:
Sono vietate l’immissione sul mercato e l’importazione, a destinazione del pubblico, delle sostanze e dei preparati definiti di seguito:
– le sostanze classificate come cancerogene della categoria 1 o 2 di cui all’allegato I del presente decreto;
– le sostanze classificate come mutagene della categoria 1 o 2 di cui all’allegato II del presente decreto;
– le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione della categoria 1 o 2, di cui all’allegato III del presente decreto;
– i preparati che contengono una o più sostanze cancerogene o/e mutagene o/e tossiche per la riproduzione, citate precedentemente, in concentrazione singola uguale o superiore a quella fissata all’allegato I del decreto 20 aprile 1994 (…) o a quella stabilita dalla tabella VI del decreto 21 febbraio 1990 (…) nel caso in cui non figuri alcun limite di concentrazione nel decreto 20 aprile 1994 (…).
Tale divieto di immissione sul mercato e d’importazione, a destinazione del pubblico, non riguarda i prodotti destinati ad essere impiegati nell’ambito di un’attività professionale.
(…)
Fatte salve le altre disposizioni relative all’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, l’imballaggio delle sostanze e dei preparati suddetti deve riportare la seguente dicitura leggibile e indelebile:
“riservato agli utilizzatori professionali (…)”.
b) Deroga:
Tale divieto di immissione sul mercato e d’importazione, a destinazione del pubblico, non si applica ai prodotti seguenti, nella fase conclusiva, destinati all’utilizzatore finale:
(…)
5º Ai colori per artisti».
Causa principale e questione pregiudiziale
10 I sigg. Dupuy e Rouvre, imputati nella causa principale, sono rispettivamente il responsabile e il direttore amministrativo e finanziario della società Colart International (in prosieguo: la «COLART»), con sede in Le Mans (Francia).
11 In seguito a indagini svolte il 23 novembre 1999, il 3, il 29 e il 30 marzo 2000, nonché il 19 aprile 2000, gli agenti delle directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Nord, de l’Oise et de la Sarthe (in prosieguo: le «DDCCRF») hanno constatato che tre prodotti fabbricati dalla COLART e denominati «Siccatif de Courtrai blanc» (siccativo bianco di Courtrai), «Siccatif de Courtrai brun» (siccativo bruno di Courtrai) e «Huile Noire» (olio nero) erano fabbricati e immessi sul mercato a destinazione del pubblico, pur contenendo una percentuale di piombo che ne giustificava la classificazione nella categoria dei preparati tossici per la riproduzione.
12 Le DDCCRF ritengono che questi tre prodotti non possano, in alcun modo, essere destinati alla vendita al pubblico e che la loro commercializzazione debba essere esclusivamente riservata ai professionisti.
13 Agli imputati nella causa principale viene contestato non soltanto il fatto di aver immesso sul mercato a destinazione del pubblico i prodotti in questione, ma anche di aver truffato taluni loro clienti presentando questi prodotti come oggetto di un mero divieto di vendita al grande pubblico nei self-service, mentre ne era del tutto vietata l’immissione sul mercato.
14 Dalla decisione di rinvio risulta che gli imputati nella causa principale non contestano che i preparati di cui trattasi nella causa principale contengano effettivamente piombo, né che vadano classificati nella categoria dei preparati tossici per la riproduzione, ma sostengono che i reati loro addebitati non sussistono, giacché, pur se è vero che per tali prodotti è vietata la vendita al pubblico nei self-service, l’art. 1 del decreto interministeriale 7 agosto 1997 prevede una deroga a favore dei «colori per artisti», i quali possono essere venduti al pubblico con riserva di talune restrizioni alla commercializzazione previste dal codice della sanità pubblica.
15 Essi aggiungono che tale deroga, sancita dal detto decreto, corrisponde alla trasposizione nell’ordinamento interno delle disposizioni delle direttive comunitarie vigenti in materia ed in particolare dell’allegato I alla direttiva 76/769.
16 I detti imputati sostengono che i prodotti siccativi controversi devono considerarsi ricompresi nella deroga prevista dalla direttiva 76/769 a favore dei «colori per artisti». Essi indicano, infatti, che tali prodotti devono essere necessariamente incorporati nei suddetti colori, al momento del loro uso da parte dei pittori, e che costituiscono quindi un ingrediente vero e proprio e non un prodotto «additivo» considerato isolatamente.
17 Il Pubblico Ministero, pur non contestando che i prodotti controversi debbano essere mischiati ai colori per essere utilizzati, ritiene tuttavia che le disposizioni applicabili vadano interpretate in senso restrittivo e che i siccativi non rientrino nella categoria dei colori, bensì in quella degli additivi.
18 Alla luce di ciò, il Tribunal de grande instance du Mans ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni del diritto comunitario relative alla limitazione dell’immissione sul mercato di sostanze o preparati pericolosi, in particolare le disposizioni delle direttive 76/769 e 94/60 (…), vietino l’immissione sul mercato per la vendita al pubblico dei prodotti siccativi contenenti composti del piombo classificati tossici per la riproduzione, ovvero consentano di applicare ai suddetti prodotti la deroga prevista in materia per i “colori per artisti”».
Sulla questione pregiudiziale
19 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se i prodotti siccativi contenenti composti del piombo classificati come tossici per la riproduzione possano beneficiare della qualificazione di «colori per artisti» rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 76/769 e, di conseguenza, della deroga ad essa collegata riguardo al divieto di commercializzazione a destinazione del grande pubblico dei prodotti tossici per la riproduzione.
Osservazioni presentate alla Corte
20 La Commissione rileva anzitutto che la nozione di «colori per artisti» oggetto della deroga dev’essere interpretata nel senso che riguarda preparati utilizzati dagli artisti, che presentano già le caratteristiche essenziali della vernice, in particolare il suo potere colorante. Sarebbe ipotizzabile che tali preparati siano ancora oggetto di un’aggiunta effettuata dallo stesso artista, sempreché tale aggiunta non riguardi le caratteristiche essenziali della vernice. La Commissione sostiene pertanto che i «colori per artisti», ai sensi del punto 31 dell’allegato I alla direttiva 76/769, ricomprendono i preparati che contengono già l’elemento pigmentante che costituisce una caratteristica essenziale della vernice.
21 Secondo la Commissione, i siccativi sono preparati contenenti composti metallici aggiunti per indurre, accelerare o forzare l’assorbimento di ossigeno da parte della pellicola di vernice o per eliminare le condizioni che ne impediscono l’indurimento. I siccativi sarebbero utilizzati essenzialmente nelle vernici ad olio di cui diminuiscono il tempo di essiccazione accelerando il processo di ossidazione dell’olio. La scelta del siccativo e la concentrazione utilizzata sarebbero elementi importanti per una buona conservazione dello strato di vernice.
22 A parere della Commissione, i siccativi non conferiscono alla vernice utilizzata dall’artista un potere colorante e non sono sistematicamente utilizzati per la pittura artistica. Tuttavia, essi potrebbero rivelarsi indispensabili per l’uso di alcuni colori, in particolare dei colori scarsamente siccativi.
23 Alla luce di tali osservazioni e conformemente al principio d’interpretazione restrittiva delle deroghe, la Commissione afferma che i siccativi sono additivi che non possono essere equiparati ad un «colore per artisti» e beneficiare quindi della relativa deroga e che essi sono riservati ai professionisti.
24 Il governo francese osserva che la deroga applicabile ai «colori per artisti» ai sensi della direttiva 76/769 costituisce un’eccezione e, conformemente alla giurisprudenza della Corte, dev’essere interpretata in maniera restrittiva. Una simile interpretazione è imposta anche dall’obiettivo di sanità pubblica perseguito in particolare dalla direttiva 76/769. Pertanto, in mancanza di indicazioni supplementari di tale direttiva, la deroga può essere applicata solo per i «colori per artisti», senza possibilità di estendere tale deroga ai prodotti che consentono l’utilizzazione di tali colori.
Giudizio della Corte
25 Dal punto 31 dell’allegato I alla direttiva 76/769 risulta che le «[s]ostanze elencate nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE classificate “tossiche per la riproduzione della categoria 1 o della categoria 2”» non si possono ammettere nelle sostanze e nei preparati immessi sul mercato e destinati alla vendita al pubblico quando superano determinate concentrazioni.
26 Dal punto citato risulta altresì che, in base a deroga, tale disposizione non si applica ai «colori per artisti» di cui alla direttiva 88/379.
27 Tuttavia, né quest’ultima direttiva né la direttiva 1999/45, che l’ha sostituita, precisano il significato da attribuire alla nozione di «colori per artisti».
28 Ciò premesso, occorre anzitutto determinare la caratteristica essenziale che conferisce ad una sostanza o ad un preparato la qualità di colore. Come la Commissione ha giustamente osservato, la nozione di «colori per artisti» dev’essere interpretata nel senso che riguarda i preparati utilizzati dagli artisti, che presentano già le caratteristiche essenziali della vernice, in particolare il suo potere colorante.
29 Orbene, ai prodotti siccativi, che non contengono alcun elemento pigmentante né possiedono alcuna proprietà colorante e la cui sola utilità consiste nell’accelerare il processo di ossidazione dell’olio, non può essere attribuita la qualità di «colori per artisti» ai sensi del punto 31 dell’allegato I alla direttiva 76/769. La deroga prevista nel detto allegato riguarda unicamente i preparati contenenti già l’elemento pigmentante che costituisce una caratteristica essenziale della vernice.
30 Va poi sottolineato che tale deroga costituisce un’eccezione al divieto generale di vendita al grande pubblico dei prodotti classificati come «tossici per la riproduzione della categoria 1 o della categoria 2».
31 Orbene, dalla giurisprudenza della Corte si evince che, in considerazione dell’obiettivo di tutela della sanità pubblica perseguito dalla direttiva 76/769, il divieto che tale direttiva prevede in merito ai prodotti classificati «tossici per la riproduzione della categoria 1 o della categoria 2» dev’essere interpretato in senso ampio e deve essere interpretata restrittivamente l’eccezione da essa prevista in relazione ai «colori per artisti» (v., in tal senso, sentenza 1° aprile 2004, causa C‑286/02, Bellio F.lli, Racc. pag. I‑3465, punto 46).
32 In mancanza di una menzione specifica dei siccativi nell’ambito delle deroghe previste dal punto 31 dell’allegato I alla direttiva 76/769 e di precisazioni supplementari nella stessa direttiva, la deroga può essere applicata solo ai prodotti che rientrano nella nozione di «colori per artisti» e non può essere estesa ai prodotti privi di proprietà colorante o che abbiano il solo scopo di consentire l’utilizzazione di tali colori.
33 La detta interpretazione restrittiva della portata della deroga è confermata dall’obiettivo fondamentale perseguito dalla direttiva 76/769, come enunciato al primo ‘considerando’ della stessa. Poiché tale obiettivo consiste nella salvaguardia della popolazione, soprattutto delle persone che usano le sostanze e i preparati pericolosi, il principio generale che deve ispirare l’attuazione della direttiva 76/769 è quello di vietare qualsiasi prodotto che abbia effetti nocivi per la salute, principio che ammette soltanto determinate deroghe specificamente previste nella direttiva citata.
34 Alla luce di quanto sopra, occorre risolvere la questione sollevata nel senso che le disposizioni del diritto comunitario relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi, in particolare le disposizioni della direttiva 76/769, vietano l’immissione sul mercato per la vendita al pubblico dei prodotti siccativi contenenti composti del piombo classificati come tossici per la riproduzione.
Sulle spese
35 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
Le disposizioni del diritto comunitario relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi, in particolare le disposizioni della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/60/CE, vietano l’immissione sul mercato per la vendita al pubblico dei prodotti siccativi contenenti composti del piombo classificati come tossici per la riproduzione.
Firme
1 – Lingua processuale: il francese.
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