Causa C‑437/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica d’Austria
«Inadempimento di uno Stato — Direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE — Dentisti»
Conclusioni dell’avvocato generale A. Tizzano, presentate il 17 marzo 2005
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 ottobre 2005
Massime della sentenza
1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Dentisti — Riconoscimento dei diplomi e dei titoli — Direttiva 78/686 — Coordinamento delle disposizioni nazionali — Direttiva 78/687 — Misure transitorie concernenti l’Austria — Autorizzazione data ai medici specialisti in odontoiatria di fregiarsi del titolo di «Facharzt für Zah-, Mund- und Kieferheilkunde» — Ammissibilità
(Direttive del Consiglio 78/686/CEE, artt. 1 e 19 ter, e 78/68/CEE7, art. 1)
2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Dentisti — Riconoscimento dei diplomi e dei titoli — Direttiva 78/686 — Coordinamento delle disposizioni nazionali — Direttiva 78/687 — Misure transitorie concernenti l’Austria — Autorizzazione data ai «Dentisten» di fregiarsi del titolo di «Zahnarzt» e di invocare la deroga prevista dalla direttiva 78/686 senza soddisfare le condizioni previste dalla direttiva 78/687 — Inammissibilità
(Direttive del Consiglio 78/686, artt. 1 e 19 ter, e 78/687, art. 1)
1. Autorizzando i medici specialisti in odontoiatria a fregiarsi del titolo di «Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde» la Repubblica d’Austria non è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 1 e 19 ter della direttiva 78/686, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, come modificata dalla direttiva 2001/19, e dall’art. 1 della direttiva 78/687, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista, come modificata dalla direttiva 2001/19.
Da un lato, infatti, la Repubblica d’Austria non ha in tal modo creato una nuova categoria di odontoiatri, ma ha semplicemente mantenuto una categoria esistente. D’altra parte, i medici specialisti in odontoiatria non costituiscono una categoria di odontoiatri non prevista dalle direttive 78/686 e 78/687. Al contrario, essi sono specificamente contemplati all’art. 19 della prima di tali direttive.
(v. punti 31, 42-43)
2. Consentendo ai dentisti («Dentisten») di esercitare la loro attività con la denominazione di «Zahnarzt» (odontoiatra) o di «Zahnarzt (Dentist)» [odontoiatra (dentista)] e d’invocare la disciplina derogatoria prevista all’art. 19 ter della direttiva 78/686, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, come modificata dalla direttiva 2001/19, benché essi non soddisfino le condizioni minime previste dall’art. 1 della direttiva 78/687, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista, come modificata dalla direttiva 2001/19, per rientrare nell’ambito di applicazione della normativa figurante in dette direttive, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 1 e 19 ter della direttiva 78/686 e dall’art. 1 della direttiva 78/687.
(v. punto 44 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
27 ottobre 2005 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE – Dentisti»
Nella causa C-437/03,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 16 ottobre 2003,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle C. Schmidt e C. Tufvesson, nonché dal sig. A. Manville, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica d’Austria, rappresentata dal sig. E. Riedl, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. K. Schiemann (relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. K. Lenaerts e E. Juhász, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in esame la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:
– la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 1 e 19 ter della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE (GU L 206, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva sul riconoscimento»), e dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233, pag. 10), come modificata dalla direttiva 2001/19 (in prosieguo: la «direttiva sul coordinamento»), avendo consentito ai dentisti («Dentisten») considerati agli artt. 6 e 4, n. 3, della legge sui dentisti (Dentistengesetz, BGBl. 90/1949) di esercitare le loro attività con la denominazione di «Zahnarzt» (odontoiatra) o di «Zahnarzt (Dentist)» [odontoiatra (dentista)] e d’invocare la disciplina derogatoria prevista all’art. 19 ter della direttiva sul riconoscimento, benché essi non soddisfino le condizioni minime previste all’art. 1 della direttiva sul coordinamento per rientrare nel campo d’applicazione delle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento;
– la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 1 e 19 ter della direttiva sul riconoscimento avendo consentito, ai sensi degli artt. 17 e 23 della legge 10 novembre 1998, sui medici (Ärztegesetz, BGBl. I, 169/1998), ai medici specialisti in odontoiatria (Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde) di continuare, in violazione dell’art. 19 ter della direttiva sul riconoscimento, ad esercitare le loro attività con la denominazione di «Fachärzte für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde», in mancanza di un’assimilazione agli odontoiatri di questi medici specialisti, i quali hanno il diritto di svolgere la loro attività alle stesse condizioni dei titolari dei diplomi, certificati o altri titoli previsti nell’allegato A di tale direttiva (odontoiatri).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
Le disposizioni di portata generale
2 Le direttive sul riconoscimento e sul coordinamento sono state adottate, in particolare, sulla base delle disposizioni del Trattato CE dirette a realizzare la libera circolazione dei lavoratori e ad abolire le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi.
3 Ai sensi del suo quarto ‘considerando’, la prima di queste direttive è volta al reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di dentista che danno accesso all’esercizio della odontoiatria nonché dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di dentista specialista.
4 Dal sesto ‘considerando’ della direttiva sul riconoscimento e dal primo ‘considerando’ della direttiva sul coordinamento risulta che l’obiettivo di quest’ultima è di coordinare il numero delle specializzazioni di odontoiatria nonché i modi o la durata della formazione ai fini del loro conseguimento, per consentire agli Stati membri di procedere al reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati o degli altri titoli prescritto dalla direttiva sul riconoscimento.
5 A tenore dell’art. 1, n. 1, della direttiva sul coordinamento, gli Stati membri subordinano l’accesso alle attività di dentista esercitate con i titoli previsti dall’art. 1 della direttiva sul riconoscimento, e l’esercizio di dette attività, al possesso di un diploma, di un certificato o di altro titolo previsto all’allegato A della stessa direttiva, comprovante che l’interessato ha acquisito nel corso dell’intero ciclo di formazione le conoscenze e l’esperienza adeguate prescritte dalla direttiva sul coordinamento. L’art. 1, n. 2, di quest’ultima direttiva chiarisce, in particolare, che tale formazione comprende almeno cinque anni di studi a tempo pieno.
6 L’art. 1 della direttiva sul riconoscimento contiene un elenco di titoli di dentista. Detto articolo è stato completato dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1) con l’aggiunta, in particolare, della seguente menzione:
«in Austria: l’Austria notificherà agli Stati membri ed alla Commissione il titolo entro il 31 dicembre 1998».
7 L’allegato A della direttiva sul riconoscimento, inserito dalla direttiva 2001/19, contiene un elenco di diplomi, di certificati e di altri titoli di dentista. Per quanto riguarda la Repubblica d’Austria, tale allegato menziona il diploma intitolato «Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades “Doktor der Zahnheilkunde”» (decisione sul conferimento del titolo universitario di «dottore in odontoiatria») e rilasciato dalle facoltà di medicina delle università.
Le disposizioni transitorie riguardanti la Repubblica d’Austria
8 L’art. 19 ter della direttiva sul riconoscimento dispone quanto segue:
«A decorrere dalla data in cui l’Austria prende le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri riconoscono, ai fini dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 della presente direttiva, i diplomi, certificati ed altri titoli di medico rilasciati in Austria a persone che hanno iniziato la loro formazione universitaria di medico prima del 1° gennaio 1994, accompagnati da un’attestazione rilasciata dalle competenti autorità austriache da cui risulti che queste persone si sono dedicate in Austria effettivamente, lecitamente e a titolo principale [ad] attività [di prevenzione, diagnosi e cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti] durante un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell’attestazione e che queste persone sono abilitate ad esercitare le attività in questione alle stesse condizioni cui sono soggetti i titolari di diplomi, certificati o altri titoli di cui all’allegato A.
Sono dispensate dalla condizione della pratica triennale effettiva di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, la cui equivalenza alla formazione di cui all’articolo 1 della direttiva sul coordinamento sia attestata dalle autorità competenti».
Le disposizioni sull’uso del titolo di formazione
9 L’art. 8 della direttiva sul riconoscimento costituisce l’unica disposizione del capitolo V di tale direttiva, rubricato «Uso del titolo di formazione». Esso stabilisce quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 17, gli Stati membri ospitanti fanno sì che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli articoli (…) 19 ter sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo, qualora non sia identico al titolo professionale – ed eventualmente della relativa abbreviazione – dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che esso sia seguito dal nome e luogo dell’istituto o della commissione che ha rilasciato tale titolo.
2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospitante con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d’origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo Stato ospitante».
10 L’art. 17, n. 1, della detta direttiva così recita:
«Quando in uno Stato membro ospitante l’uso del titolo professionale concernente una delle attività di cui all’articolo 1 è disciplinato, i cittadini degli altri Stati membri che soddisfano le condizioni previste dall’articolo (…) 19 ter usano il titolo professionale corrispondente, nello Stato membro ospitante, alle predette condizioni di formazione, e fanno uso della sua abbreviazione».
La normativa nazionale
Le disposizioni sulla professione di «Dentist»
11 Fino al 31 dicembre 1975 in Austria esisteva un percorso formativo specifico che consentiva l’accesso alla professione definita «Dentist». Gli esercenti tale professione, che svolgono una parte delle attività degli odontoiatri, hanno seguito un percorso formativo non universitario della durata di tre anni e, secondo il governo austriaco, non possono essere assimilati ai medici. L’esercizio della professione di «Dentist» è disciplinato dalla legge sui dentisti. La versione di tale legge applicabile ai fatti di specie è quella risultante dalle modifiche apportate alla legge federale 10 marzo 1999 (BGBl. I, 45/1999).
12 Ai sensi dell’art. 6, n. 1, della legge sui dentisti, il «Dentist» è autorizzato ad esercitare la sua professione con il titolo professionale di «Zahnarzt» e ad aggiungere ad esso il titolo indicante la sua formazione di «Dentist» tra parentesi.
13 In forza dell’art. 4, n. 3, della stessa legge, l’ordine professionale dei «Dentisten» (Dentistenkammer) rilascia a questi ultimi, su domanda, l’attestazione prevista dall’art. 19 ter della direttiva sul riconoscimento per consentire loro di esercitare la professione di odontoiatri negli altri Stati membri.
Le disposizioni relative alla professione di «Facharzt für Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde»
14 Al momento dell’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione europea, in tale Stato membro per gli odontoiatri non esisteva alcun percorso formativo che soddisfacesse le condizioni previste dall’art. 1 della direttiva sul coordinamento. Le cure dentistiche erano affidate a medici che, dopo la conclusione dei loro studi di medicina generale, avevano conseguito una specializzazione post-laurea come odontoiatra e che esercitavano la loro professione con il titolo di «Facharzt für Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde».
15 Quindi, per conformarsi alle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento, la Repubblica d’Austria, dopo la sua adesione all’Unione, ha dovuto istituire un nuovo sistema formativo per l’accesso alla specializzazione in odontoiatria. A tal fine è stata adottata una legge sui medici. La versione di quest’ultima applicabile alla fattispecie è quella risultante dalle modifiche introdotte dalla legge federale 10 agosto 2001 (BGBl. I, 110/2001).
16 La legge sui medici ha istituito un nuovo percorso formativo di odontoiatra («Zahnarzt»), entrato in vigore il 1° agosto 1998. I percorsi formativi di specializzazione in odontoiatria destinati ai medici laureati sono stati simultaneamente aboliti con effetto dalla fine dell’anno accademico 2000/2001.
17 In virtù dell’art. 17, n. 1, di tale legge, l’esercizio, come lavoro autonomo, delle attività di odontoiatra è riservato agli odontoiatri («Zahnärzte») e ai medici specialisti in odontoiatria («Fachärzte für Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde»).
18 L’art. 23 della detta legge, rubricato «Definizioni» e figurante nella sua terza sezione, dispone quanto segue:
«Fatte salve norme che dispongano diversamente, nella presente sezione:
1) il termine generico “medico” (“medico [aggettivo]”) si riferisce a tutti i medici, a prescindere dal fatto che siano autorizzati ad esercitare la professione in qualità di “medico generico” [“Arzt für Allgemeinmedizin”], “medico abilitato” [“approbierter Arzt”], “medico specialista” [“Facharzt”], “odontoiatra” [“Zahnarzt”] o “medico praticante” [“Turnusarzt”],
2) il termine “médecin spécialiste” [“Facharzt”] riguarda tutti i medici specialisti, compresi i medici specialisti in odontoiatria [“Facharzt für Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde”]».
19 L’uso di titoli professionali di medico è disciplinato dagli artt. 43 e 44 della legge sui medici. L’art. 43, n. 7, così recita:
«I medici specialisti in odontoiatria (“Fachärzte für Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde”) possono usare il titolo professionale sia di “medico specialista in odontoiatria” (“Facharzt für Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde”) sia di “odontoiatra” (“Zahnarzt”)».
Procedimento precontenzioso
20 Il 26 luglio 1999 la Repubblica d’Austria ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’art. 1 della direttiva sul riconoscimento, i titoli di «Zahnarzt», di «Zahnarzt (Dentist)», nonché di «Facharzt für Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde». Essa ha altresì notificato alla Commissione e agli altri Stati membri il diploma che conclude il percorso formativo di «Dentist» per la sua iscrizione nell’allegato A della direttiva sul riconoscimento. Tale diploma è intitolato: «Prüfungszeugnis über die staatliche Dentistenprüfung, ausgestellt von der Österreichischen Dentistenkammer, Lehrinstitut für Dentisten, und Bescheinigung über die einjährige Tätigkeit als Dentistenassistent» (certificato d’esame di Stato in odontoiatria, rilasciato dall’ordine dei dentisti austriaci, istituto di studi in odontoiatria, e attestato di attività di un anno in qualità di assistente dentista).
21 Ritenendo che le disposizioni del diritto austriaco relative all’esercizio della professione di «Dentist» e di medico specialista in odontoiatria non fossero compatibili con le direttive sul riconoscimento e sul coordinamento, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento di cui all’art. 226, primo comma, CE. Dopo aver intimato alla Repubblica d’Austria di presentare le sue osservazioni, il 18 luglio 2001 la Commissione ha emesso un parere motivato in cui ha invitato tale Stato membro a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi dalla sua notifica. Considerando che, nonostante le osservazioni comunicate dalle autorità austriache in risposta a tale parere motivato, la situazione rimanesse insoddisfacente, la Commissione ha deciso di presentare il ricorso in esame.
Sul ricorso
Per quanto riguarda la prima censura, relativa alla professione di «Dentist»
22 Questa censura si divide in due parti, che vanno analizzate separatamente.
Sull’art. 6, n. 1, della legge sui dentisti
23 Con la prima parte della prima censura la Commissione afferma, in sostanza, che l’art. 6, n. 1, della legge sui dentisti, autorizzando i «Dentisten» ad esercitare la loro professione con il titolo professionale di «Zahnarzt», è contrario all’art. 1 della direttiva sul coordinamento in quanto i «Dentisten» non soddisfano i requisiti relativi alla formazione imposta da quest’ultimo articolo per l’esercizio della professione di odontoiatra con i titoli contemplati all’art. 1 della direttiva sul riconoscimento, tra i quali figura, per la Repubblica d’Austria, quello di «Zahnarzt».
24 Nelle sue osservazioni il governo austriaco non si è pronunciato su questa parte della prima censura.
25 È pacifico che il percorso formativo seguito dai «Dentisten» non è di tipo universitario e dura solo tre anni, quindi non soddisfa i requisiti posti dall’art. 1, n. 2, della direttiva sul coordinamento. Di conseguenza la Commissione ha giustamente considerato che il diploma conseguito al termine di tale percorso formativo, notificato dalla Repubblica d’Austria, non poteva essere inserito nell’allegato A della direttiva sul riconoscimento.
26 L’art. 6, n. 1, della legge sui dentisti è quindi in contrasto con l’art. 1 della direttiva sul coordinamento in quanto rende possibile esercitare la professione di odontoiatra con il titolo di «Zahnarzt» a soggetti che non soddisfano i requisiti formativi posti da quest’ultimo articolo per l’esercizio di tale professione con tale titolo.
27 Pertanto, la prima parte della prima censura della Commissione è fondata.
Sull’art. 4, n. 3, della legge sui dentisti
28 Con la seconda parte della prima censura la Commissione afferma, in sostanza, che l’art. 4, n. 3, della legge sui dentisti è in contrasto con l’art. 19 ter della direttiva sul riconoscimento in quanto prevede la concessione dell’attestato previsto da tale art. 19 ter, nonostante non siano soddisfatte le condizioni poste da quest’ultimo articolo.
29 Il governo austriaco riconosce che i «Dentisten» non entrano nell’ambito di applicazione dell’art. 19 ter della direttiva sul riconoscimento dato che non posseggono «titoli di medico» e non hanno seguito una «formazione universitaria».
30 Ne consegue che anche la seconda parte della prima censura della Commissione è fondata.
Sulla seconda censura presentata dalla Commissione, relativa alla professione di medico specialista in odontoiatria
31 La Commissione afferma, in sostanza, che il fatto che in Austria i medici specialisti in odontoiatria siano autorizzati ad avvalersi del titolo di «Facharzt für Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde» e che, di conseguenza, essi non siano tenuti ad avvalersi di quello di «Zahnarzt» è in contrasto con l’art. 19 ter della direttiva sul riconoscimento.
32 In via preliminare occorre rilevare che, nonostante nel ricorso la Commissione citi gli artt. 17 e 23 della legge sui medici, è chiaro che l’autorizzazione ai medici specialisti in odontoiatria ad avvalersi del titolo di «Facharzt für Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde» contestata dalla Commissione risulta dall’art. 43, n. 7, di detta legge.
33 La Commissione fonda il suo argomento sull’interpretazione letterale dell’art. 19 ter della direttiva sul riconoscimento. Essa osserva che i «titolari di diplomi, certificati o altri titoli di cui l’allegato A», menzionati al primo comma di tale articolo, sono gli odontoiatri e che essi possono avvalersi solo del titolo di «Zahnarzt». La Commissione ne deduce che, per soddisfare la condizione posta dal detto articolo, secondo cui i soggetti interessati devono essere autorizzati ad esercitare le loro attività «alle medesime condizioni», anche i medici specialisti in odontoiatria devono potersi avvalere solo di tale titolo, ad esclusione di qualsiasi altro.
34 Il governo austriaco si limita a ricordare che i medici specialisti in odontoiatria sono autorizzati ad esercitare la loro attività con il titolo di «Zahnarzt».
35 A tale riguardo occorre constatare che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il disposto dell’art. 19 ter della direttiva sul riconoscimento non è determinante ai fini della questione se i medici di cui a tale articolo debbano obbligatoriamente portare lo stesso titolo degli odontoiatri o se debbano solo essere autorizzati a portarlo. La condizione secondo cui le persone interessate devono essere «autorizzate ad esercitare dette attività alle medesime condizioni» degli odontoiatri può dare adito a due interpretazioni. Da un lato, come sostiene la Commissione, l’art. 19 ter può essere interpretato nel senso che pone una condizione in base alla quale le attività in causa devono essere esercitate «alle medesime condizioni», il che sarebbe incompatibile con la circostanza che le due categorie professionali interessate non sono soggette alle stesse modalità di autorizzazione in materia di uso dei titoli in Austria. Dall’altro, dando maggior rilievo all’utilizzo del verbo «autorizzare», la stessa disposizione può essere interpretata come se richiedesse solo che i medici specialisti in odontoiatria siano, come lo sono in forza dell’art. 43, n. 7, della legge sui medici, «autorizzati» ad avvalersi dello stesso titolo degli odontoiatri e quindi «autorizzati» – senza esservi tenuti – ad esercitare alle medesime condizioni di essi, con il titolo di «Zahnarzt».
36 Dato che il disposto dell’art. 19 ter non consente di risolvere la detta questione, tale disposizione va interpretata alla luce delle altre disposizioni delle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento. In proposito, occorre rilevare che la prima di esse agli artt. 8 e 17 contiene specifiche disposizioni in materia di uso dei titoli che dimostrano come, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il legislatore comunitario non abbia inteso imporre un uso uniforme dei titoli nel settore dentistico. Tale conclusione è ulteriormente confermata dal fatto che l’elenco che compare all’art. 1 della direttiva sul riconoscimento contiene, per quanto riguarda taluni Stati membri, più di un titolo.
37 È vero che le direttive sul riconoscimento e sul coordinamento mirano ad una separazione netta delle professioni di odontoiatra e di medico, tuttavia la Commissione non ha prodotto alcun elemento idoneo a dimostrare che l’autorizzazione, concessa ai medici di cui all’art. 19 ter, a continuare ad esercitare la loro professione con il titolo professionale di «Facharzt für Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde» dia luogo ad un reale rischio di confusione tra i medici specialisti in odontoiatria e gli altri medici.
38 In ogni caso è evidente che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, né l’art. 19 ter della direttiva sul riconoscimento, né i suoi artt. 8 e 17 contengono limitazioni relative alla precisa formulazione dei titoli professionali che gli Stati membri possono autorizzare nel loro territorio.
39 Inoltre, il fatto di obbligare i medici rientranti nel regime transitorio dell’art. 19 ter della direttiva sul riconoscimento ad abbandonare il loro titolo professionale di «Facharzt für Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde» per quello di «Zahnarzt» equivarrebbe ad obbligarli a definirsi, nei confronti dei pazienti, come dentisti e a non menzionare la loro formazione e la loro attitudine principale di medico generico, il che nuocerebbe all’esercizio della loro professione (v., in questo senso, sentenza 29 novembre 2001, causa C-202/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-9319, punto 51).
40 Infine, la possibilità lasciata dall’art. 43, n. 7, della legge sui medici ai medici specialisti in odontoiatria di continuare a fregiarsi del titolo professionale di «Facharzt für Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde» risulta giustificata per considerazioni di trasparenza, dato che consente ai pazienti di distinguere i dentisti che hanno seguito un intero percorso formativo di odontoiatra istituito dalla legge sui medici («Zahnarzt») dai medici generici che hanno conseguito una specializzazione post universitaria di odontoiatra («Facharzt für Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde»).
41 Il fatto che il titolo di «Facharzt für Zahn‑, Mund‑ und Kieferheilkunde» non possa figurare all’art. 1 della direttiva sul riconoscimento perché il percorso formativo seguito da tali odontoiatri non soddisfa i criteri posti dall’art. 1 della direttiva sul coordinamento è privo di pertinenza dato che l’art. 19 ter della direttiva sul riconoscimento è stato inserito in quest’ultima direttiva, come riconosce la Commissione, per consentire ai medici specialisti in odontoiatria di continuare ad esercitare la loro professione.
42 Pertanto occorre rilevare che la Commissione ha fatto valere a torto la giurisprudenza in base alla quale non spetta agli Stati membri creare una categoria di dentisti che non corrisponda ad alcuna delle categorie previste dalle direttive in materia (sentenza 1° giugno 1995, causa C‑40/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑1319, punto 24). Diversamente dallo Stato membro interessato da tale sentenza, la Repubblica d’Austria, da una parte, non ha creato una nuova categoria di odontoiatri, ma semplicemente mantenuto una categoria esistente e, dall’altra, i medici specialisti in odontoiatria non costituiscono una categoria di odontoiatri non prevista dalle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento. Al contrario, essi sono specificamente contemplati all’art. 19 ter della prima di tali direttive.
43 Alla luce del complesso di tali considerazioni, occorre respingere la seconda censura della Commissione.
44 Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare che la Repubblica d’Austria, consentendo ai dentisti («Dentisten») di cui agli artt. 4, n. 3, e 6 della legge sui dentisti di esercitare le loro attività con la denominazione di «Zahnarzt» (odontoiatra) o «Zahnarzt (Dentist)» [odontoiatra (dentista)] e d’invocare la disciplina derogatoria prevista all’art. 19 ter della direttiva sul riconoscimento, benché non soddisfino le condizioni minime previste all’art. 1 della direttiva sul coordinamento per rientrare nel campo d’applicazione della normativa di cui a queste due direttive, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 1 e 19 ter della direttiva sul riconoscimento e dell’art. 1 della direttiva sul coordinamento. Per il resto occorre respingere il ricorso.
Sulle spese
45 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Repubblica d’Austria non ha domandato che la Commissione fosse condannata alle spese. Tuttavia, secondo l’art. 69, n. 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché la Repubblica d’Austria e la Commissione sono risultate parzialmente soccombenti, deve disporsi che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Consentendo ai dentisti («Dentisten») di cui agli artt. 4, n. 3, e 6 della legge sui dentisti (Dentistengesetz)
– di esercitare la loro attività con il titolo di «Zahnarzt» (odontoiatra) o di «Zahnarzt (Dentist)» [odontoiatra (dentista)] e
– d’invocare la disciplina derogatoria prevista all’art. 19 ter della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CEE,
benché essi non soddisfino le condizioni minime previste all’art. 1 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista, come modificata dalla direttiva 2001/19, per rientrare nel campo d’applicazione della normativa di cui a queste direttive,
la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 1 e 19 ter della direttiva 78/686 e dell’art. 1 della direttiva 78/687.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Repubblica d’Austria e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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