Cause riunite da C-485/03 a C-490/03
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Spagna
«Aiuti di Stato — Regime di aiuti — Incompatibilità con il mercato comune — Termine di esecuzione della decisione della Commissione — Soppressione del regime di aiuti — Sospensione di aiuti non ancora versati — Recupero degli aiuti messi a disposizione — Impossibilità assoluta di esecuzione»
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 dicembre 2006
Massime della sentenza
1. Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato
(Art. 88, n. 2, secondo comma, CE)
2. Ricorso per inadempimento — Inosservanza dell’obbligo di recuperare gli aiuti concessi — Mezzi difensivi
(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, n. 3)
1. Poiché l’art. 88, n. 2, secondo comma, CE, relativo alla procedura di ricorso per inadempimento nel settore degli aiuti di Stato, non prevede una fase precontenziosa, a differenza dell’art. 226 CE, e, di conseguenza, la Commissione non emette un parere motivato che impartisca agli Stati membri un termine per conformarsi alla sua decisione, il termine di riferimento, per l’applicazione della prima disposizione menzionata, può essere solo quello che è stato previsto nella decisione di cui si fa valere la mancata esecuzione o, eventualmente, quello che la Commissione ha fissato successivamente.
(v. punto 53)
2. In caso di decisione negativa in merito ad un aiuto illegittimo, il recupero del medesimo disposto dalla Commissione deve avvenire secondo le modalità previste dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88] CE.
L’unico strumento di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento, proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione che dispone il recupero.
A tal riguardo, la condizione dell’impossibilità assoluta di adempiere non è soddisfatta quando il governo convenuto si limiti a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di ripetere l’aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione che consentano di superare queste difficoltà.
(v. punti 71-72, 74)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 dicembre 2006 (*)
«Aiuti di Stato – Regime di aiuti – Incompatibilità con il mercato comune – Termine di esecuzione della decisione della Commissione – Soppressione del regime di aiuti – Sospensione di aiuti non ancora versati – Recupero degli aiuti messi a disposizione – Impossibilità assoluta di esecuzione»
Nelle cause riunite da C‑485/03 a C‑490/03,
aventi ad oggetto ricorsi per inadempimento ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, proposti il 19 novembre 2003,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. J.L. Buendía Sierra, successivamente dal sig. F. Castillo de la Torre, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Klučka, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. J. Makarczyk e L. Bay Larsen (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento ed in esito all’udienza dell’11 maggio 2006,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con una serie di ricorsi la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni degli artt. 2 e 3 di ciascuna delle seguenti decisioni:
– della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2002, L 296, pag. 1) (causa C‑485/03);
– della Commissione 11 luglio 2001, 2002/892/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (GU 2002, L 314, pag. 1) (causa C‑488/03);
– della Commissione 11 luglio 2001, 2003/27/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese della provincia di Vizcaya sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2003, L 17, pag. 1) (causa C‑487/03);
– della Commissione 11 luglio 2001, 2002/806/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (GU 2002, L 279, pag. 35) (causa C‑490/03);
– della Commissione 11 luglio 2001, 2002/894/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore delle imprese della provincia di Guipúzcoa sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (GU 2002, L 314, pag. 26) (causa C‑486/03), e
– della Commissione 11 luglio 2001, 2002/540/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (GU 2002, L 174, pag. 31) (causa C‑489/03),
ovvero, in ogni caso, non avendo comunicato tali misure alla Commissione in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 di ognuna delle dette decisioni, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi delle decisioni medesime (in prosieguo: le «decisioni controverse») nonché del Trattato CE.
Le decisioni controverse
2 In data 11 luglio 2001, la Commissione emanava le decisioni controverse i cui rispettivi artt. 1 così recitano:
– decisione 2002/820:
«L’aiuto di Stato, sotto forma di credito fiscale del 45%, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nella provincia di Álava, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], tramite la Norma Foral 22/1994 del 20 dicembre 1994, la quinta disposizione aggiuntiva della Norma Foral 33/1995 del 20 dicembre 1995, la sesta disposizione aggiuntiva della Norma Foral 31/1996 del 18 dicembre 1996, modificata in virtù della disposizione in deroga della Norma Foral 24/1996 del 5 luglio 1996 relativa all’imposta sulle società, l’undicesima disposizione aggiuntiva della Norma Foral 33/1997 del 19 dicembre 1997 e la settima disposizione aggiuntiva della Norma Foral 36/1998 del 17 dicembre 1998, è incompatibile con il mercato comune»;
– decisione 2002/892:
«L’aiuto di Stato, sotto forma di riduzione della base imponibile, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nel territorio storico di Álava, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], tramite l’articolo 26 della legge provinciale 24/1996 del 5 luglio 1996, è incompatibile con il mercato comune»;
– decisione 2003/27:
«L’aiuto di Stato, sotto forma di credito fiscale del 45% agli investimenti, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nel territorio storico di Vizcaya, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], tramite la quarta disposizione aggiuntiva della Norma Foral 7/1996 del 26 dicembre 1996, prorogata sine die dalla seconda disposizione della Norma Foral 4/1998 del 2 aprile 1998, è incompatibile con il mercato comune»;
– decisione 2002/806:
«L’aiuto di Stato, sotto forma di riduzione della base imponibile, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nel territorio storico di Vizcaya, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], tramite l’articolo 26 della Norma Foral 3/1996 del 26 giugno 1996, è incompatibile con il mercato comune»;
– decisione 2002/894:
«L’aiuto di Stato, sotto forma di credito fiscale del 45% agli investimenti, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nel territorio storico di Guipúzcoa, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], tramite la decima disposizione aggiuntiva della Norma Foral 7/1997 del 22 dicembre 1997, è incompatibile con il mercato comune»;
– decisione 2002/540:
«L’aiuto di Stato, sotto forma di riduzione della base imponibile, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione nel territorio storico di Guipúzcoa, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], tramite l’articolo 26 della Norma Foral 7/1996 del 4 luglio, è incompatibile con il mercato comune».
3 I rispettivi artt. 2 delle singole decisioni controverse ingiungono al Regno di Spagna di sopprimere il relativo regime di aiuti qualora fosse ancora in vigore.
4 I rispettivi artt. 3 e 4 delle decisioni medesime così dispongono:
«Articolo 3
1. La Spagna adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.
La Spagna annulla ogni pagamento in relazione agli aiuti non ancora versati.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.
Articolo 4
Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi».
Il ricorso proposto avverso le decisioni controverse
5 Con ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 25 settembre 2001, la Diputación Foral de Álava e il Gobierno del País Vasco proponevano congiuntamente, nei confronti della Commissione, due ricorsi di annullamento, rispettivamente, delle decisioni 2002/820 (causa T‑227/01) e 2002/892 (causa T‑230/01). Con ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 2001, la Confederación Empresarial Vasca (Confebask; in prosieguo: la «Confebask») proponeva parimenti, nei confronti della Commissione, due ricorsi di annullamento attinenti alle stesse decisioni (rispettivamente, cause T‑265/01 e T‑267/01).
6 Con ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2001, la Diputación Foral de Vizcaya e il Gobierno del País Vasco proponevano congiuntamente, nei confronti della Commissione, due ricorsi di annullamento, rispettivamente, delle decisioni 2003/27 (causa T‑228/01) e 2002/806 (causa T‑231/01). Con ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 22 ottobre seguente, la Confebask proponeva parimenti nei confronti della Commissione due ricorsi di annullamento attinenti alle decisioni medesime (rispettivamente, cause T‑266/01 e T‑268/01).
7 Con ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2001, la Diputación Foral de Guipúzcoa e il Gobierno del País Vasco proponevano congiuntamente, nei confronti della Commissione, due ricorsi di annullamento, rispettivamente, delle decisioni 2002/894 (causa T‑229/01) e 2002/540 (causa T‑232/01). Con ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 22 ottobre seguente, la Confebask proponeva parimenti nei confronti della Commissione due ricorsi di annullamento attinenti alle decisioni medesime (rispettivamente, cause T‑270/01 e T‑269/01).
8 I menzionati procedimenti sono tuttora pendenti dinanzi al Tribunale.
I fatti delle controversie sottoposte al giudizio della Corte
9 Le singole decisioni controverse venivano notificate al Regno di Spagna con lettera 12 luglio 2001.
10 La Commissione riteneva che il termine di due mesi indicato negli artt. 4 delle decisioni medesime fosse scaduto il 13 settembre 2001, senza che essa fosse stata informata in merito all’adozione di misure di esecuzione.
11 Il 12 ottobre 2001, la Commissione inviava alla Rappresentanza permanente del Regno di Spagna presso l’Unione europea lettere redatte nei seguenti termini:
«Con lettera datata 12 luglio 2001, la Commissione ha informato il vostro governo in merito alla decisione relativa al summenzionato regime di aiuti.
L’art. 4 della detta decisione prevede l’obbligo per il vostro governo di informare la Commissione, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di notificazione della decisione medesima, in ordine alle misure prese per conformarvisi.
Atteso che la Commissione non ha ricevuto a tutt’oggi risposta alcuna in merito, vi prego di voler rammentare tale obbligo alle vostre autorità e di comunicare alla Commissione le misure adottate per dare esecuzione alla decisione entro il termine di 20 giorni a decorrere dalla data della presente».
12 Il Regno di Spagna rispondeva con lettere 3 e 23 ottobre 2001, trasmettendo comunicazioni delle autorità provinciali (in prosieguo, congiuntamente: le «comunicazioni delle autorità provinciali»), in cui venivano posti due quesiti alla Commissione in ordine alla possibilità di applicazione della regola de minimis e – quanto ai regimi di credito fiscale del 45% degli investimenti – agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9; in prosieguo: gli «orientamenti»).
13 La Commissione proponeva quindi alle autorità spagnole di organizzare una riunione al fine di fornire chiarimenti. Tale proposta veniva accolta dalle autorità spagnole con lettera 21 gennaio 2002.
14 La riunione si svolgeva il 18 aprile 2002.
15 Con lettere 3 giugno 2002, la Commissione:
– forniva al Regno di Spagna indicazioni, segnatamente, in merito alla possibilità di applicazione al recupero degli aiuti del regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 69, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis») (GU L 10, pag. 30);
– rilevava che non le era stata sino a quel momento trasmessa la relazione relativa al recupero degli aiuti;
– chiedeva al Regno di Spagna di comunicarle, entro il termine di 20 giorni, le misure prese per conformarsi alle decisioni controverse.
16 Il 27 agosto 2002, la Commissione trasmetteva alla Rappresentanza permanente del Regno di Spagna presso l’Unione europea una lettera in cui, dopo aver rammentato l’obbligo previsto dall’art. 4 delle singole decisioni controverse, dichiarava quanto segue:
«Tuttavia, malgrado il sollecito inviato in data 3 giugno 2002, abbiamo dovuto constatare che il vostro governo non ha trasmesso le informazioni necessarie relative al recupero dell’aiuto.
Per tale motivo vi saremmo riconoscenti di voler insistere presso le vostre autorità affinché esse comunichino alla Commissione le misure adottate entro il termine di 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data della presente.
In difetto di risposta entro il termine impartito, ci vedremo obbligati a proporre alla Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia ai sensi dell’art. 88, n. 2, [CE]».
17 Il 26 settembre 2002, il Regno di Spagna chiedeva una proroga del termine sino all’8 ottobre 2002.
18 La Commissione accoglieva la domanda con lettera 3 ottobre 2002, sottolineando che, decorso il termine dell’8 ottobre 2002, non avrebbe concesso altre proroghe.
19 Con lettera 25 ottobre 2002, con cui venivano trasmesse le relazioni delle autorità provinciali interessate (in prosieguo: la «lettera 25 ottobre 2002»), il Regno di Spagna deduceva che l’esecuzione delle decisioni controverse aveva avuto inizio conformemente alla normativa nazionale applicabile in materia di declaratoria di illegittimità di atti nulli, atteso che l’ordinamento giuridico interno non prevedeva espressamente, nel caso di atti amministrativi definitivi, meccanismi di ripetizione di aiuti illegittimi e incompatibili, manifestando il proprio fermo intendimento di informare la Commissione in merito all’esecuzione delle decisioni controverse.
20 Il 24 febbraio 2003, la Commissione faceva presente al Regno di Spagna che la lettera 25 ottobre 2002 non costituiva la relazione relativa al recupero richiesta, che essa non dimostrava l’avvio di un recupero effettivo degli aiuti illegittimi e incompatibili e che non forniva alcun elemento preciso in ordine all’identità dei beneficiari, né la data di avvio del procedimento di esecuzione ovvero dei provvedimenti emanati o emanandi per consentire l’effettiva ripetizione degli aiuti. La Commissione aggiungeva che, in assenza di concrete informazioni sul procedimento di recupero, essa si sarebbe vista obbligata a proporre ricorso dinanzi alla Corte ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
21 Ritenendo che il Regno di Spagna non le avesse, allo stato, mai fornito informazioni relative all’esecuzione delle decisioni controverse, la Commissione decideva infine di proporre i presenti ricorsi per inadempimento.
Il procedimento dinanzi alla Corte
22 Con ordinanza del presidente della Corte 22 marzo 2004 venivano dichiarate irricevibili, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, le domande di intervento a sostegno della ricorrente presentate, nelle singole cause da C‑485/03 a C‑490/3, dalla Comunidad Autónoma de La Rioja.
23 Con ordinanza del presidente della Corte 22 febbraio 2006 veniva disposta, ai termini dell’art. 43 del regolamento di procedura, la riunione delle sei cause ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.
24 In data 14 marzo 2006, la Corte respingeva le domande presentate, nelle cause in oggetto, dal Regno di Spagna ai sensi dell’art. 82 bis del regolamento di procedura, dirette alla sospensione del procedimento sino alla pronuncia delle sentenze nelle cause pendenti dinanzi al Tribunale.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
Argomenti della Commissione
25 A parere della Commissione, il termine di due mesi impartito dalle decisioni controverse è scaduto il 13 settembre 2001, senza che il Regno di Spagna abbia adottato e comunicato le misure necessarie per conformarvisi e, in assenza, senza che abbia chiesto alla Commissione una proroga di tale termine anteriormente alla sua scadenza.
26 Nessuna delle lettere della Commissione potrebbe essere interpretata nel senso di una modificazione dei termini fissati ai fini dell’esecuzione delle decisioni controverse. La lettera 3 ottobre 2002, con cui veniva concessa proroga del termine sino all’8 ottobre 2002, riguarderebbe solamente una domanda formulata in tal senso dal Regno di Spagna in risposta ad un sollecito della Commissione contenente una richiesta di informazioni in ordine ai provvedimenti adottati ai fini del recupero degli aiuti. In ogni caso, anche alla data dell’8 ottobre 2002, lo Stato membro convenuto non avrebbe comunque né adottato né comunicato i provvedimenti necessari.
27 Malgrado i reiterati solleciti della Commissione, il Regno di Spagna si sarebbe limitato ad inviare tardivamente informazioni incomplete, generiche e totalmente ambigue.
28 La Commissione deduce che il Regno di Spagna non ha rispettato né l’obbligo di procedere all’eliminazione dei regimi di aiuti laddove producano ancora effetti né l’obbligo di sospendere gli aiuti non ancora versati, obblighi previsti, rispettivamente, agli artt. 2 e 3, n. 1, secondo comma, delle singole decisioni controverse.
29 Le misure comunicate alla Commissione al punto 3 delle singole lettere delle autorità provinciali sembrerebbero voler evitare che, in futuro, altre imprese, che non abbiano precedentemente beneficiato del sistema, possano avvalersi dei vantaggi fiscali di cui trattasi.
30 Tuttavia, le autorità spagnole non avrebbero indicato se ed in qual modo esse avessero proceduto alla sospensione degli stessi vantaggi con riguardo alle imprese beneficiarie dei medesimi anteriormente all’adozione delle decisioni controverse. Nei confronti di tali imprese sarebbe stato probabilmente necessario procedere ad un annullamento degli atti di concessione dei benefici.
31 Né il punto 3 né alcun altro punto delle singole lettere delle autorità provinciali conterrebbero informazioni utili. La Commissione non saprebbe tuttora quale tipo di atto avrebbe potuto essere comunicato alle imprese che non potevano più continuare a beneficiare delle misure fiscali. Essa ignorerebbe parimenti se un’eventuale azione in tal senso abbia prodotto effetti concreti, se vi siano imprese che abbiano proposto azioni giudiziarie e se queste abbiano effetti sospensivi. Infine, la Commissione non avrebbe ricevuto la minima informazione quanto all’identità delle imprese interessate ed al volume degli aiuti non ancora versati.
32 Per quanto attiene alla sospensione dei vantaggi fiscali delle imprese beneficiarie degli aiuti anteriormente alle decisioni controverse, il Regno di Spagna sarebbe quindi venuto meno, da un lato, all’obbligo, imposto dall’art. 2 delle singole decisioni controverse, di adottare le misure necessarie per evitare che i regimi di aiuti continuassero a produrre effetti e, dall’altro, all’obbligo, sancito dall’art. 3, n. 1, secondo comma, delle decisioni medesime, di sospendere gli aiuti non ancora versati.
33 A parere della Commissione, il Regno di Spagna ha parimenti omesso di rispettare l’obbligo di recupero «immediato» e «senza indugio» degli aiuti già messi a disposizione, obbligo previsto dall’art. 3, n. 1, primo comma, e n. 2, delle singole decisioni controverse.
34 L’unico motivo di difesa che uno Stato membro può invocare sarebbe quello relativo all’impossibilità assoluta di dare corretta esecuzione alla decisione. Tale condizione non ricorrerebbe, in quanto il governo convenuto si limiterebbe a far presente alla Commissione difficoltà di ordine giuridico, politico o pratico nell’esecuzione della decisione stessa.
35 Orbene, il Regno di Spagna non avrebbe mai sostenuto che l’esecuzione delle decisioni controverse fosse assolutamente impossibile. Esso si sarebbe limitato ad invocare la complessità derivante da varie difficoltà interne di ordine amministrativo, in particolare derivanti dall’assenza, nell’ordinamento giuridico interno, di un meccanismo di esecuzione in caso di atti amministrativi definitivi.
Argomenti del governo spagnolo
36 Il termine rilevante nella specie ai fini della valutazione dell’esistenza di un inadempimento non sarebbe scaduto il 13 settembre 2001, come sostenuto dalla Commissione, bensì l’8 ottobre 2002.
37 Qualora la Commissione fissi un nuovo termine per fornire informazioni, distinto da quello indicato nella decisione dichiarativa dell’incompatibilità degli aiuti, tale nuovo termine costituirebbe quello pertinente.
38 Il governo spagnolo rileva che vi è stato scambio di corrispondenza e che, inoltre, il 18 aprile 2002 si è svolta una riunione diretta, in particolare, a chiarire due questioni sollevate nelle lettere delle autorità provinciali in ordine alla questione se, nell’esecuzione delle decisioni controverse, fosse possibile applicare la regola de minimis e, con riguardo ai regimi di credito fiscale del 45% degli investimenti, gli orientamenti.
39 In tal senso, considerato che, nel corso dell’aprile del 2002, si sarebbe ancora proceduto al chiarimento di questioni relative all’esecuzione di tali decisioni, il termine in esse fissato non sarebbe stato già più pertinente.
40 La Commissione stessa avrebbe riconosciuto tale situazione fissando, con lettera 3 ottobre 2002, un nuovo termine, con scadenza l’8 ottobre 2002.
41 In ogni caso, non sarebbe sussistito alcun inadempimento al momento della proposizione del ricorso. Infatti, a tale data, le azioni necessarie per conformarsi alle decisioni controverse sarebbero state già avviate, cosa di cui la Commissione sarebbe stata informata con lettere delle autorità provinciali e, successivamente, con la lettera 25 ottobre 2002.
42 Per quanto attiene agli obblighi previsti dagli artt. 2 e 3, n. 1, secondo comma, delle singole decisioni controverse, il governo spagnolo sostiene che esse sono state rispettate.
43 Esso fa valere, innanzi tutto, che la Commissione riconosce di essere stata informata, nel mese di ottobre 2001, in merito alla futura eliminazione dei regimi di aiuti di cui trattasi.
44 Quanto all’addebito relativo alla sospensione degli aiuti concessi anteriormente alle decisioni controverse suscettibili di produrre ulteriori effetti successivamente, il governo spagnolo sottolinea che le misure fiscali qualificate come aiuti incompatibili con il mercato comune non consistevano in pagamenti da parte dell’amministrazione, ipotesi che avrebbe consentito la sospensione pura e semplice di qualsiasi versamento.
45 Il detto governo rileva che si trattava di misure che consentivano all’operatore economico di dedurre l’aiuto all’atto dell’assolvimento dei suoi obblighi fiscali.
46 Con riguardo alle dette misure, l’atto adeguato e necessario per conformarsi alle decisioni controverse sarebbe consistito nell’informare immediatamente le imprese interessate che esse non avrebbero potuto più continuare a beneficiare delle misure fiscali oggetto delle decisioni controverse.
47 Orbene, tale azione informativa sarebbe stata comunicata alla Commissione al punto 2 delle singole lettere delle autorità provinciali.
48 Per quanto attiene all’obbligo di ripetizione degli aiuti già concessi, sarebbe sussistita una situazione totalmente eccezionale, connessa alla circostanza che l’ordinamento giuridico interno non prevedrebbe alcuna procedura ai fini dell’esecuzione di una decisione comunitaria che disponga il recupero di aiuti di Stato. Il Regno di Spagna avrebbe rimediato a tale situazione per mezzo della proposizione di procedimenti nazionali di declaratoria di illegittimità di atti nulli, di cui la Commissione sarebbe stata informata con lettera 25 ottobre 2002.
49 In ogni caso, la Commissione non avrebbe rispettato un obbligo che essa avrebbe assunto in occasione della riunione del 18 aprile 2002.
50 A tal riguardo il Regno di Spagna sottolinea che, nel corso della detta riunione, vertente essenzialmente sulla seconda questione sollevata nelle lettere delle autorità provinciali con riguardo agli orientamenti, la Commissione ha precisato che era possibile tener conto, nell’ambito della ripetizione degli aiuti, del fatto che i progetti di investimento rispondevano a tutti i requisiti sostanziali indicati dagli orientamenti, ragion per cui vi sarebbe stata la possibilità di non procedere, nei confronti dei beneficiari, al recupero degli aiuti effettivamente ottenuti o di escluderne quanto meno una parte.
51 La Commissione si sarebbe inoltre impegnata ad inviare, successivamente alla riunione, una risposta scritta al secondo quesito, cosa che essa avrebbe omesso di fare.
52 La Commissione non potrebbe invocare quindi la sussistenza di inadempimenti.
Giudizio della Corte
Sulla data pertinente ai fini della valutazione degli inadempimenti
53 Poiché l’art. 88, n. 2, secondo comma, CE non prevede una fase precontenziosa, a differenza dell’art. 226 CE, e, di conseguenza, la Commissione non emette un parere motivato che impartisca agli Stati membri un termine per conformarsi alla sua decisione, il termine di riferimento, per l’applicazione della prima disposizione menzionata, può essere solo quello che è stato previsto nella decisione di cui si fa valere la mancata esecuzione o, eventualmente, quello che la Commissione ha fissato successivamente (sentenze 3 luglio 2001, causa C‑378/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑5107, punto 26, e 1° aprile 2004, causa C‑99/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑3353, punto 24).
54 L’art. 4 delle singole decisioni controverse ha imposto al Regno di Spagna un termine di due mesi per conformarvisi, termine decorrente dalla notificazione delle decisioni medesime.
55 Le decisioni controverse sono state notificate con lettera 12 luglio 2001.
56 Si deve rilevare che le lettere della Commissione 12 ottobre 2001 e 27 agosto 2002, se è pur vero che impartiscono un termine per la risposta, non costituiscono altro che lettere di sollecito che sottolineano il ritardo nel rispetto dei termini previsti dall’art. 4 delle singole decisioni controverse. Esse non contengono minimamente una proroga del termine impartito ai fini dell’adozione stessa delle misure necessarie per conformarsi alle dette decisioni.
57 Parimenti, la comunicazione della Commissione 3 giugno 2002 contiene principalmente un sollecito, accompagnato dall’indicazione di un termine di risposta di 20 giorni, pur contenendo, peraltro, il parere della Commissione richiesto dal Regno di Spagna in ordine alla possibilità di applicazione al recupero degli aiuti del regolamento n. 69/2001.
58 Per quanto attiene alla lettera 3 ottobre 2002, essa contiene unicamente l’accettazione, da parte della Commissione, della proroga all’8 ottobre 2002, chiesta dal Regno di Spagna, della data di scadenza del termine impartito ai fini della risposta alla lettera di sollecito 27 agosto 2002.
59 Quanto alla riunione del 18 aprile 2002, organizzata nell’ambito della cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, essa non può essere considerata nel senso che implicasse, di per sé, una proroga del termine previsto ai fini dell’adozione delle misure di esecuzione, in assenza di altri elementi che dimostrino un’intenzione della Commissione in tal senso.
60 Dagli atti di causa non emergono, quindi, elementi che consentano di ritenere che la Commissione, successivamente alle decisioni controverse, abbia fissato un nuovo termine sostitutivo di quello di due mesi fissato dall’art. 4 delle singole decisioni controverse.
Sull’esistenza degli inadempimenti
61 Occorre accertare se, alla scadenza del termine di due mesi imposto dalle decisioni controverse a decorrere dalla loro notificazione con le lettere 12 luglio 2001, il Regno di Spagna si fosse conformato alle disposizioni delle decisioni medesime invocate dalla Commissione.
– Sugli addebiti relativi agli obblighi di futura eliminazione degli effetti dei regimi di aiuto e di sospensione di aiuti non ancora versati
62 L’art. 2 delle singole decisioni controverse impone al Regno di Spagna di eliminare i regimi di aiuto di cui trattasi laddove possano produrre ancora effetti. L’art. 3, n. 1, secondo comma, delle singole decisioni prescrive la sospensione degli aiuti non ancora versati.
63 Dai punti 7 e seguenti delle decisioni controverse emerge che, nell’ambito dei singoli regimi di cui trattasi:
– il beneficio dell’aiuto era subordinato ad una decisione amministrativa;
– il credito fiscale pari al 45% degli investimenti, deducibile dall’importo finale dell’imposta da versare, consentiva di effettuare le relative detrazioni nel corso di vari esercizi, eventualmente anche successivamente alle decisioni controverse, nel caso in cui le detrazioni fossero risultate inapplicabili per insufficienza dell’importo finale dell’imposta da versare;
– gli aiuti a favore delle imprese di nuova creazione consistevano in riduzioni, rispettivamente, del 99%, 75%, 50% e 25% della base imponibile positiva nel corso di quattro esercizi fiscali consecutivi al primo, nel corso del quale fosse stata ottenuta tale base positiva entro i quattro anni successivi all’avvio dell’attività commerciale.
64 Inoltre, per effetto del regime di aiuti di cui trattasi, le decisioni amministrative di concessione effettivamente adottate potevano o dovevano produrre effetti successivamente alle decisioni controverse, in assenza di misure nazionali concrete di esecuzione delle medesime.
65 Le operazioni di detrazione di crediti fiscali e riduzione della base imponibile che esse consentivano per il periodo successivo alle decisioni controverse costituiscono gli aiuti non ancora versati ai sensi dell’art. 3, n. 1, secondo comma, delle singole decisioni.
66 Orbene, si deve necessariamente rilevare che il Regno di Spagna non ha dimostrato l’adozione di misure idonee ad impedire che decisioni di concessione anteriori continuino a produrre effetti.
67 Anche ammesso, come sostiene il detto Stato membro, che l’atto adeguato e necessario rispetto al diritto nazionale per conformarsi alle decisioni controverse consistesse semplicemente nell’informare le imprese interessate che non avrebbero potuto più continuare a beneficiare delle misure fiscali oggetto delle decisioni controverse, si deve inoltre rilevare che non è stata nemmeno dimostrata l’effettuazione di una siffatta azione informativa presso le imprese beneficiarie degli aiuti.
68 Infatti, il punto 2 delle singole lettere delle autorità provinciali fa solamente riferimento, in termini generici, ad iniziative prese dall’amministrazione nei confronti dei contribuenti interessati «al fine di ottenere le informazioni necessarie all’esecuzione» delle decisioni controverse.
69 Si deve pertanto ritenere, in conclusione, che, alla scadenza del termine impartito dalle decisioni controverse, il Regno di Spagna non aveva dato esecuzione all’obbligo di sospensione degli aiuti concessi anteriormente alle dette decisioni e suscettibili di produrre ancora effetti successivamente alle decisioni medesime.
70 Ciò premesso, i corrispondenti addebiti formulati dalla Commissione in ordine al mancato rispetto degli artt. 2 e 3, n. 1, secondo comma, delle singole decisioni controverse sono fondati.
– Sugli addebiti relativi all’obbligo di ripetizione degli aiuti già messi a disposizione delle imprese
71 In caso di decisione negativa in merito ad un aiuto illegittimo, il recupero del medesimo disposto dalla Commissione deve avvenire secondo le modalità previste dall’art. 14, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), ai termini del quale:
«(…) il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».
72 Secondo costante giurisprudenza, l’unico strumento di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento, proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione che dispone il recupero (v., in particolare, sentenze 26 giugno 2003, causa C‑404/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑6695, punto 45; Commissione/Italia, cit., punto 16, e 12 maggio 2005, causa C‑415/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑3875, punto 35).
73 Nell’ambito dei presenti procedimenti, il Regno di Spagna ha anzitutto invocato, con le lettere delle autorità provinciali, la «complessità di talune questioni» connesse all’esecuzione delle decisioni controverse, complessità derivante, in particolare, dalla necessità di annullare atti amministrativi divenuti definitivi in base alla legge nazionale, fattispecie per la quale l’ordinamento nazionale non prevedrebbe soluzione. Inoltre, con lettera 25 ottobre 2002, il detto Stato membro ha sostenuto che la situazione cui l’amministrazione nazionale si trovava confrontata era «del tutto eccezionale», considerato che l’ordinamento giuridico interno non avrebbe previsto disposizioni espresse che indichino o stabiliscano una procedura concreta di esecuzione di una decisione che disponga il recupero di aiuti incompatibili. Con la stessa lettera il Regno di Spagna ha precisato che l’annullamento d’ufficio di atti individuali di concessione era stata infine ritenuta pertinente a tal fine.
74 A tal riguardo si deve rammentare che la condizione dell’impossibilità assoluta di adempiere non è soddisfatta quando il governo convenuto si limiti a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di ripetere l’aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione che consentano di superare le difficoltà segnalate (v., in particolare, le menzionate sentenze Commissione/Spagna, punto 47; Commissione/Italia, punto 18, e Commissione/Grecia, punto 43).
75 Il Regno di Spagna non può utilmente sostenere che, in ogni caso, non sussistesse alcun inadempimento al momento della proposizione dei ricorsi, in quanto le azioni necessarie per conformarsi alle decisioni controverse sarebbero state già avviate e comunicate alla Commissione con lettere delle autorità provinciali e, successivamente, con lettera 25 ottobre 2002.
76 Infatti, la sussistenza degli inadempimenti dev’essere valutata con riferimento alla data di scadenza del termine impartito al Regno di Spagna per conformarsi alle decisioni controverse.
77 Orbene, le lettere invocate dallo Stato membro convenuto non dimostrano minimamente l’effettiva attuazione, entro i detti termini, di misure che consentissero, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, l’esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni controverse, atteso che:
– nelle lettere delle autorità provinciali si parla unicamente di «iniziative (…) avviate nei confronti dei contribuenti interessati dalle decisioni al fine di ottenere le informazioni necessarie all’esecuzione» delle decisioni controverse;
– le relazioni trasmesse con lettera 25 ottobre 2002, vale a dire oltre quindici mesi dopo le decisioni controverse, si limitano ad indicare che «[l’]esecuzione delle decisioni della Commissione (…) è stata avviata ed è attualmente in corso, conformemente alle disposizioni dell’ordinamento giuridico interno in materia di declaratoria di illegittimità di atti nulli», senza essere accompagnate da alcun elemento probatorio, segnatamente, in ordine all’effettivo avvio di procedimenti ed in ordine allo stato dei medesimi, in ordine all’identità dei beneficiari degli aiuti, peraltro indicati nelle decisioni individuali nominative di concessione ipotetica, né in ordine all’importo degli aiuti concessi.
78 Il Regno di Spagna non può infine contestare la possibilità per la Commissione di far valere gli inadempimenti in base al rilievo che essa non avrebbe rispettato l’impegno, assunto in occasione della riunione 18 aprile 2002, di fornirgli risposta scritta ai quesiti dal medesimo sollevati in occasione della riunione stessa, in particolare in ordine alla possibilità di applicazione degli orientamenti.
79 Infatti, tale contestazione si fonda sulla deduzione di un elemento non pertinente ratione temporis, vale a dire un impegno successivo di oltre sette mesi alla data di scadenza del termine impartito al Regno di Spagna per conformarsi alle decisioni controverse, data con riferimento alla quale dev’essere valutata la sussistenza degli inadempimenti.
80 Ciò premesso, gli addebiti formulati dalla Commissione relativi al mancato rispetto dell’art. 3, nn. 1, primo comma, e 2, delle singole decisioni controverse sono fondati.
81 Dalle suesposte considerazioni emerge che i ricorsi sono fondati nella parte in cui la Commissione contesta al Regno di Spagna di non aver adottato, da un lato, le misure necessarie per sospendere gli aiuti concessi anteriormente alle decisioni controverse e suscettibili di ulteriore produzione di effetti successivamente alle decisioni medesime e, dall’altro, le misure necessarie per il recupero degli aiuti già messi a disposizione.
82 La Corte non è tenuta ad esaminare il capo della domanda diretto ad ottenere la condanna del Regno di Spagna per non aver comunicato alla Commissione le misure indicate al punto precedente, atteso che il detto Stato membro non ha, appunto, proceduto a tale esecuzione entro i termini prescritti (v. sentenza 4 aprile 1995, causa C‑348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑673, punto 31).
83 Si deve quindi rilevare che, non avendo adottato entro il termine previsto tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni degli artt. 2 e 3 delle singole decisioni controverse, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti per effetto delle dette decisioni.
Sulle spese
84 Ai termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla Commissione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni degli artt. 2 e 3 delle decisioni:
– della Commissione 11 luglio 2001, 2002/820/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di Álava sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (causa C‑485/03);
– della Commissione 11 luglio 2001, 2002/892/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (causa C‑488/03);
– della Commissione 11 luglio 2001, 2003/27/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese della provincia di Vizcaya sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (causa C‑487/03);
– della Commissione 11 luglio 2001, 2002/806/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (causa C‑490/03);
– della Commissione 11 luglio 2001, 2002/894/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore delle imprese della provincia di Guipúzcoa sotto forma di credito fiscale del 45% degli investimenti (causa C‑486/03), e
– della Commissione 11 luglio 2001, 2002/540/CE, relativa al regime di aiuti di Stato applicato dalla Spagna a favore di alcune imprese di recente creazione nella provincia di Guipúzcoa (causa C‑489/03),
il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma delle decisioni medesime.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.
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