Causa C‑499/03 P
Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH
e
Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Tariffa doganale comune — Recupero dei dazi all’importazione — Rinuncia ai diritti al recupero — Presupposti — Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 — Errore delle autorità doganali — Errore rilevabile — Nomenclatura combinata — Menzioni — Portata»
Conclusioni dell’avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 14 ottobre 2004
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 marzo 2005.
Massime della sentenza
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Valutazione erronea dei fatti — Irricevibilità — Rigetto — Qualificazione giuridica dei fatti — Ricevibilità
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
2. Risorse proprie delle Comunità europee — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione — Condizioni per non procedere alla contabilizzazione dei dazi all’importazione menzionate all’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92 — Errore dell’amministrazione che non ha potuto «essere ragionevolmente rilevato dal debitore» — Criteri di valutazione — Regolamento n. 1359/95 contenente disposizioni considerabili come complesse
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 220, n. 2, lett. b), e (CE) n. 1359/95]
1. Risulta dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia che l’impugnazione è limitata ai soli motivi di diritto. Il Tribunale, conseguentemente, è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di questi elementi, una questione di diritto come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Per contro, una volta che il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte, in virtù dell’art. 225 CE, è competente ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti, nonché sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto. Siffatta operazione di qualificazione costituisce infatti una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata dinanzi alla Corte nell’ambito di un ricorso di annullamento di una sentenza.
(v. punti 40-41)
2. Ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori di dazi all’importazione, qualora ricorrano tre condizioni cumulative, e cioè che i dazi non siano stati riscossi a seguito di un errore delle autorità competenti stesse, che l’errore commesso da queste ultime sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e che quest’ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana.
Per quanto riguarda la rilevabilità di un errore commesso dalle autorità doganali competenti, essa deve essere valutata tenendo conto della natura dell’errore, dell’esperienza professionale degli operatori interessati e della diligenza di cui questi ultimi hanno dato prova. Per quanto attiene alla natura dell’errore, la si deve valutare alla luce della complessità ovvero della sufficiente semplicità della normativa di cui trattasi e del lasso di tempo durante il quale le autorità hanno perseverato nel loro errore.
A questo proposito, talune disposizioni del regolamento n. 1359/95, che ha modificato gli allegati I e II del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, e ha abrogato il regolamento n. 802/80, creano una situazione che non è abbastanza semplice da far rilevare agevolmente che l’impiego, a partire dal 1° luglio 1995, dei contingenti tariffari riferentisi a talune merci resta assoggettato alla condizione, prevista dal regolamento n. 1431/94, che stabilisce le modalità d’applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d’importazione di cui al regolamento n. 774/94, di produrre un titolo d’importazione. Pertanto, tale normativa può essere obiettivamente considerata complessa e gli errori commessi dalle autorità doganali modificando la loro tariffa d’uso senza precisare che l’importazione delle dette merci era subordinata alla produzione di un siffatto titolo sono di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevati dagli operatori economici.
(v. punti 46-48, 54-56)
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
3 marzo 2005(1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Tariffa doganale comune – Recupero dei dazi all'importazione – Rinuncia ai diritti al recupero – Presupposti – Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 – Errore delle autorità doganali – Errore riconoscibile – Nomenclatura combinata – Menzioni – Portata»
Nel procedimento C-499/03 P, avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 25 novembre 2003,
Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania) , Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH, con sede in Langen (Germania),rappresentate dai sigg. K. Landry e L. Harings, Rechtsanwälte,
ricorrenti,
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europeee, rappresentata dai sigg. X. Lewis e J. Schieferer, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),,
composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, e dai sigg. J.‑P. Puissochet e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del
16 settembre 2004,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 ottobre 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il loro ricorso la Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH e la Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH (in prosieguo: rispettivamente, la «Biegi» e la «Commonfood», e, congiuntamente, le «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2003, cause riunite T‑309/01 e T‑239/02, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione (Racc. pag. II‑3147; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto, da un lato, il ricorso della Biegi diretto all’annullamento parziale della decisione della Commissione 14 agosto 2001, C (2001) 2533, (REC 4/00), che dichiara giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione non riscossi per le importazioni di carni di pollame provenienti dalla Thailandia nel periodo dal 13 al 18 luglio 1995 e dal 4 al 22 settembre 1995, e, dall’altro, il ricorso della Commonfood diretto all’annullamento della decisione della Commissione 5 marzo 2002, C (2002) 857, (REC 4/01), che dichiara giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione non riscossi per l’importazione di carni di pollame provenienti dalla Thailandia avvenuta il 24 luglio 1995 (in prosieguo: le «decisioni controverse»).
Contesto normativo
2 Al punto 1 della sentenza impugnata il Tribunale ha precisato quanto segue:
«1 L’art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 29 marzo 1994, n. 774, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (GU L 91, pag. 1), ha aperto, a partire dal [1º luglio 1994], un contingente tariffario comunitario annuo di carni di galli o di galline dei codici NC 0207 41 10, 0207 41 41 e 0207 41 71 per un volume totale di 15 000 t. Nell’ambito di tale contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0%. Il medesimo contingente comunitario annuo a dazio zero è mantenuto dall’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 18 settembre 1995, n. 2198, che modifica il regolamento n. 774/94 (GU L 221, pag. 3), il quale, ai sensi del suo art. 2, è applicabile a partire dal 1º luglio 1995».
3 L’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 22 giugno 1994, n. 1431, che stabilisce le modalità d’applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d’importazione di cui al regolamento n. 774/94 (GU L 156, pag. 9), entrato in vigore, come previsto dall’art. 8, il 26 giugno 1994, dispone quanto segue:
«Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi di cui all’allegato I, effettuate nell’ambito dei contingenti tariffari aperti a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento (...) n. 774/94, sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.
Il quantitativo di prodotti che beneficia di questo regime e l’aliquota del prelievo sono precisati, per ciascun gruppo, nell’allegato I».
4 Nell’allegato I del regolamento n. 1431/94 è stata applicata un’aliquota di prelievo dello 0% per un quantitativo fino a 5 100 t annue di carni di pollo dei codici NC 0207 41 10, 0207 41 41 e 0207 41 71 provenienti dalla Thailandia (gruppo 2). La stessa aliquota di prelievo è stata applicata per un quantitativo annuo di 7 100 t di carni di pollo dei suddetti codici NC, provenienti dal Brasile (gruppo 1) e un quantitativo annuo di 3 300 t delle stesse carni provenienti da altri paesi terzi (gruppo 3).
5 L’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), ha introdotto una nuova nomenclatura delle merci (denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). La nomenclatura combinata è ripresa all’allegato I di tale regolamento, nel quale sono altresì fissate le aliquote dei dazi applicabili e gli altri elementi richiesti.
6 Il regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 1995, n. 1359, ha modificato gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2658/87 e abrogato il regolamento (CEE) n. 802/80 (GU L 142, pag. 1). Ai sensi del suo art. 3, il regolamento n. 1359/95 è entrato in vigore il 1º luglio 1995.
7 Nella versione così modificata la nomenclatura combinata conteneva, nella parte terza «Allegati tariffari», Sezione III «Contingenti», un allegato 7, intitolato «Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire». Al numero d’ordine 18 di quest’ultimo allegato viene riportato quanto segue:
Numero
d’ordine
Codice NC
Designazione delle merci
Contingenti
Aliquota dei dazi (%)
Altre condizioni
1
2
3
4
5
6
...
...
...
...
...
...
18
Pezzi di galli o di galline congelati:
15 500 t
0
0207 41 10
Disossati
0207 41 41
Petti e loro pezzi
0207 41 71
Altri
8 L’art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «CDC»), così recita:
«2. (...) non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:
(...);
b) l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana».
9 In conformità dell’art. 871 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1):
«(...) quando l’autorità doganale ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice o abbia dei dubbi sulla portata dei criteri di questa disposizione in ordine al caso considerato, tale autorità lo sottopone alla Commissione affinché sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 (...)».
10 Ai sensi dell’art. 873 dello stesso regolamento:
«Previa consultazione di un gruppo di esperti, composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nel quadro del comitato per esaminare il caso in oggetto, la Commissione decide se si debba procedere o meno alla contabilizzazione a posteriori dei dazi non riscossi. (...)».
Fatti all’origine della controversia
11 I fatti che sono all’origine della lite sono enunciati nella sentenza impugnata come segue:
«8 La (...) Biegi e la Commonfood (...) sono società di diritto tedesco, collegate tra loro, attive nel settore del commercio delle carni di pollame. Le ricorrenti sono tra le principali importatrici di carni di pollo in Germania.
9 Con decreto 29 giugno 1995 (detto “Eilverteiler”), il Ministero federale delle Finanze tedesco ha modificato la tariffa d’uso delle dogane tedesche, inserendovi, in particolare, il contingente tariffario K 4047 (carni di pollo) a dazio zero, a decorrere dal 1º luglio 1995. Tale contingente corrisponde ai suddetti codici NC 0207 41 10, 0207 41 41 e 0207 41 71. L’Eilverteiler non conteneva alcuna indicazione in merito alla necessità di un titolo d’importazione per l’importazione di prodotti appartenenti al detto contingente tariffario.
10 Nei periodi dal 13 al 18 luglio 1995 e dal 4 al 22 settembre 1995, la Biegi ha dichiarato all’importazione, in varie spedizioni, parti congelate di pollame (codice NC 0207 41 10) provenienti dalla Thailandia. Il 24 luglio 1995 la Commonfood ha dichiarato all’importazione, in varie spedizioni, parti di pollo congelate dello stesso codice, provenienti dalla Thailandia. Le ricorrenti non hanno allegato titoli d’importazione alle loro dichiarazioni in dogana.
11 Tuttavia, in seguito alla modifica della tariffa d’uso delle dogane tedesche introdotta dall’Eilverteiler, il competente ufficio doganale ha utilizzato il suddetto contingente tariffario comunitario e ha concesso alle ricorrenti il beneficio dell’esenzione dai dazi doganali.
12 Nell’agosto 1995 le ricorrenti, nutrendo dubbi in merito ai dazi applicati in occasione delle operazioni di sdoganamento del luglio 1995, hanno contattato telefonicamente, tramite il loro responsabile della gestione dei titoli d’importazione, il Ministero federale delle Finanze, nonché il servizio centrale per il controllo dei contingenti tariffari, per ottenere precisazioni in ordine al regime applicabile alle importazioni dei prodotti in questione. In un primo tempo, i servizi interpellati avrebbero dichiarato, per telefono, che i dazi applicati erano esatti, anche in mancanza della presentazione di titoli d’importazione a sostegno delle dichiarazioni in dogana. Le ricorrenti hanno allora richiesto una conferma scritta di tale informazione.
13 Tuttavia, la risposta scritta dell’amministrazione delle dogane tedesca, inviata alle ricorrenti con lettera 22 agosto 1995, ha indicato che l’utilizzo del contingente richiedeva la presentazione di un titolo d’importazione a sostegno della dichiarazione in dogana. Lo stesso giorno, il Ministero federale delle Finanze ha modificato, con effetto retroattivo, la tariffa d’uso delle dogane tedesche. Tale modifica ha reso necessaria la presentazione di un titolo d’importazione per l’utilizzo del contingente tariffario in questione a partire dal 1º luglio 1995.
14 Con due decisioni fiscali modificative, adottate il 12 e il 13 agosto 1996, il competente ufficio doganale, ossia lo Hauptzollamt Bremen-Freihafen, ha pertanto intrapreso il recupero dei dazi all’importazione, vale a dire, per le importazioni della Commonfood, di un importo complessivo di 222 116,06 marchi tedeschi (DEM) (decisione 12 agosto 1996) e, per le importazioni della Biegi, di un importo complessivo di DEM 259 270,23, di cui DEM 218 605,64 per le importazioni del luglio 1995 e DEM 40 664,59 per le importazioni del settembre 1995 (decisione 13 agosto 1996).
15 Facendo valere la propria buona fede, l’errore delle autorità tedesche e il fatto che esso non fosse rilevabile, le ricorrenti hanno chiesto che i dazi all’importazione non venissero contabilizzati a posteriori.
16 Poiché le loro domande sono state respinte il 30 aprile 1997 dal competente ufficio doganale, le ricorrenti hanno adito il Finanzgericht Bremen (Sezione tributaria del Tribunale di Brema, Germania). Come emerge dal verbale dell’udienza svoltasi il 14 dicembre 1999, dopo l’istruzione della causa, tale giudice ha ritenuto che, per quanto riguardava le dichiarazioni in dogana della Biegi del settembre 1995, tale ricorso avesse poche probabilità di successo, dato che tale società era stata debitamente informata della corretta situazione giuridica con la citata lettera 22 agosto 1995 dell’amministrazione delle dogane tedesche. Il Finanzgericht Bremen ha quindi raccomandato alla Biegi di prendere in considerazione l’eventualità di un ritiro del proprio ricorso limitatamente a tali dichiarazioni. Per contro, quanto alle dichiarazioni in dogana del luglio 1995, lo stesso giudice ha ritenuto, in via provvisoria, che fosse possibile concedere alle ricorrenti la tutela del loro legittimo affidamento, ai sensi dell’art. 220, n. 2, del CDC, e ha proposto al competente ufficio doganale di verificare se era possibile ritirare le suddette decisioni fiscali modificative 12 e 13 agosto 1996 per quanto riguarda le dichiarazioni in questione.
17 In conformità all’art. 871 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, (...), la Repubblica federale di Germania, con lettere 2 agosto 2000 e 17 aprile 2001, ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, se fosse giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione nelle controversie che vedevano opposte l’amministrazione alla Biegi e alla Commonfood.
18 Ritenendo che dalle circostanze delle cause non emergessero errori delle autorità doganali non riconoscibili da un operatore in buona fede, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, la Commissione, con decisioni adottate il 14 agosto 2001 (causa T‑309/01) e il 5 marzo 2002 (causa T‑239/02) (...), ha deciso che i dazi all’importazione oggetto delle dette domande della Repubblica federale di Germania dovevano essere contabilizzati».
Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
12 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2001 e l’8 agosto 2002, le ricorrenti hanno proposto due ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni controverse.
13 A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti deducono tre motivi, relativi alla violazione, in primo luogo, dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, in secondo luogo, del principio di proporzionalità e, in terzo luogo, dei principi di buona amministrazione e della parità di trattamento.
14 Con la sentenza impugnata, essendo state riunite le cause T‑309/01 e T‑239/02, il Tribunale ha respinto integralmente i ricorsi di cui era investito, dopo aver dichiarato infondati tutti i motivi sollevati dalle ricorrenti.
15 Riguardo al primo motivo, nel punto 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la Commissione avesse a giusto titolo ritenuto che, nella fattispecie, la seconda delle condizioni cumulative di cui all’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, relativa alla non riconoscibilità, da parte di professionisti esperti, dell’errore commesso dalle autorità doganali, non fosse soddisfatta e che fosse corretto procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione per le importazioni di cui trattasi.
16 Per pervenire a tale constatazione, il Tribunale, dopo aver ricordato la giurisprudenza pertinente, ha constatato, nel punto 56 della sentenza impugnata, che nel caso di specie erano pacifici due errori commessi dalle autorità doganali tedesche, vale a dire la pubblicazione di una versione errata dell’Eilverteiler e lo sdoganamento delle merci importate dalle ricorrenti nel luglio 1995 con la concessione della preferenza tariffaria senza presentazione di un titolo d’importazione.
17 Per contro, il Tribunale ha considerato insussistente un ulteriore errore dedotto dalle ricorrenti e consistente in un’asserita comunicazione di informazioni telefoniche errate, da parte di un funzionario del servizio centrale per il controllo dei contingenti tariffari ad un loro collaboratore, il sig. Steiner, prima del 13 luglio 1995, quindi prima delle importazioni controverse. Ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata il Tribunale ha stabilito che, indipendentemente dalla loro produzione tardiva e dalla loro pertinenza, contestata dalla Commissione, tali informazioni telefoniche non erano per nulla dimostrate dai documenti allegati al fascicolo.
18 Per smentire la complessità della normativa applicabile il Tribunale ha quindi rilevato, al punto 63 della sentenza impugnata, che risultava chiaramente dall’art. 1 del regolamento n. 1431/94 che tutte le importazioni effettuate nell’ambito del contingente tariffario pluriennale contestato erano subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione
19 Il Tribunale ha inoltre osservato, ai punti 65-67 della sentenza impugnata, che il regolamento n. 1359/95, relativo a una nuova versione della nomenclatura combinata delle merci applicabile a partire dal 1º luglio 1995, ha istituito, al suo allegato 7, un elenco di contingenti tariffari dell’Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l’«OMC») che le competenti autorità comunitarie devono aprire e che i riferimenti ad altre disposizioni doganali, ivi riportati, avevano peraltro mero valore declaratorio. Così, il regolamento n. 1359/95 non aveva aperto, a partire dal 1º luglio1995, un nuovo contingente tariffario preferenziale asseritamente indipendente da quello di cui al regolamento n. 774/94, come modificato dal regolamento n. 2198/95.
20 Il Tribunale ha del pari tenuto conto della circostanza che le competenti autorità doganali non hanno perseverato nel loro errore e lo hanno corretto entro un termine molto breve, vale a dire un mese dopo averlo commesso.
21 Esso ha inoltre rilevato ai punti 70 e 71 della sentenza impugnata che le ricorrenti rientravano nella categoria di operatori economici esperti e che erano a conoscenza dell’importanza del titolo d’importazione per poter godere del beneficio del contingente tariffario pluriennale.
22 Per considerare infine che le ricorrenti non avevano dato prova della diligenza ad esse incombente, il Tribunale ha ritenuto, al punto 75 della sentenza impugnata, che un operatore economico, la cui attività consista essenzialmente in operazioni di importazione e di esportazione e che possieda già una certa esperienza in materia, deve accertarsi, mediante la lettura delle Gazzette ufficiali pertinenti, del diritto comunitario applicabile alle operazioni da esso effettuate. Esso ne ha dedotto che tale operatore, per determinare l’aliquota del dazio applicabile, non può basarsi solamente sulle indicazioni contenute in una tariffa di uso nazionale. Il Tribunale ha inoltre considerato ai punti 76-81 della sentenza impugnata che le ricorrenti non potevano neppure basarsi su mere informazioni telefoniche, né affermare di non aver avuto a disposizione il tempo necessario per chiedere per iscritto alle autorità competenti chiarimenti in merito alla situazione giuridica considerata.
23 Per respingere il secondo motivo il Tribunale ha dichiarato, al punto 88 della sentenza impugnata, che nel caso di specie, poiché le condizioni d’applicazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC non erano soddisfatte, la contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione relativi alle importazioni di cui trattasi effettuata con le decisioni controverse non può costituire, di per sé, una violazione del principio di proporzionalità.
24 Per respingere il terzo motivo il Tribunale ha considerato, ai punti 93 e 96 della sentenza impugnata, che, da un lato, la censura relativa all’asserita violazione del principio di buona amministrazione non era in alcun modo dimostrata e che, dall’altro, la censura relativa alla violazione del principio di parità di trattamento, tenuto conto della non comparabilità delle situazioni fatte valere dalle ricorrenti a sostegno della loro censura, era priva di pertinenza.
Conclusioni delle parti
25 La Biegi e la Commonfood concludono che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– annullare parzialmente la decisione della Commissione 14 agosto 2001, C (2001) 2533, (REC 4/00), nella parte in cui si constata che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione per un importo di DEM 218 605,65;
– annullare la decisione della Commissione 5 marzo 2002, C (2002) 857, (REC 4/01), che constata che è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione per un importo di DEM 222 116,06;
– condannare la Commissione alle spese.
26 La Commissione conclude che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione;
– condannare le ricorrenti alle spese.
Sul ricorso dinanzi alla Corte
27 A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono due motivi relativi, il primo, ad una violazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, il secondo, ad un vizio procedurale.
28 La Commissione sostiene, in via principale, che tali motivi sono irricevibili. In subordine, essa sostiene che sono infondati.
Sul motivo relativo ad una violazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC
Argomenti delle parti
29 Le ricorrenti lamentano che il Tribunale, nel respingere i loro ricorsi fondandosi sulla riconoscibilità, da parte loro, dell’errore commesso dalle autorità doganali, ha esagerato gli obblighi di diligenza gravanti sugli operatori economici e non ha tenuto conto della complessità della normativa applicabile.
30 Secondo le ricorrenti, l’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC deve essere interpretato, in conformità della giurisprudenza della Corte, alla luce della finalità di tale disposizione, che è quella di tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell’insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali (sentenza 14 novembre 2002, causa C‑251/00, Ilumitrónica, Racc. pag. I‑10433, punto 39). Pur se, secondo la giurisprudenza, la natura dell’errore dipende dalla complessità della normativa di cui trattasi e dal detto lasso di tempo durante il quale le autorità hanno perseverato nel loro errore, detto lasso di tempo costituirebbe solo un mero indizio, ma non una condizione autonoma necessaria per ammettere la non riconoscibilità del detto errore. Nella fattispecie i due servizi tedeschi competenti avrebbero commesso un errore continuo e ripetuto. La complessità della normativa risulterebbe dall’applicazione di diversi regolamenti che si combinano senza precisarlo chiaramente e la lettura della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee non sarebbe sufficiente ad individuare concretamente il diritto applicabile.
31 Le ricorrenti sostengono che, al momento in cui hanno preso le loro decisioni, l’Eilverteiler non menzionava alcun obbligo di presentare un titolo d’importazione e rinviava al regolamento n. 1359/95 il cui allegato, al numero d’ordine 18 riguardante i nuovi contingenti tariffari dell’OMC di cui trattasi, non riportava alcuna menzione alla colonna 6, mentre quest’ultima colonna precisava per la maggior parte degli altri contingenti tariffari che l’ammissione al beneficio di questi ultimi era subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie dettate in materia. Tale omissione, al numero d’ordine 18, avrebbe indotto le autorità tedesche e le ricorrenti a concludere che i due contingenti tariffari per le carni di pollame stabiliti nell’ambito degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994), conclusi a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1), erano contingenti tariffari non subordinati alla presentazione di titoli d’importazione.
32 Secondo le ricorrenti il Tribunale ha commesso un errore nella valutazione dei fatti nel considerare breve il lasso di tempo di circa due mesi durante il quale le massime autorità doganali tedesche erano incorse in errore nella loro attività normativa. La circostanza che siffatte autorità abbiano commesso detto errore sarebbe sufficiente a dimostrare che quest’ultimo non era riconoscibile da professionisti esperti, giacché, per di più, esso si riferiva a nuovi contingenti tariffari che non rientravano nell’ambito di disposizioni comunitarie precedenti.
33 Quanto ai loro obblighi di diligenza, le ricorrenti sostengono che sono state proprio le loro ripetute domande presso diversi servizi interessati, vertenti unicamente sulla necessità di produrre un titolo d’importazione, ad aver indotto le autorità doganali a correggere l’errore da cui era inficiato l’Eilverteiler. Per quanto riguarda l’affermazione del Tribunale secondo cui le ricorrenti avrebbero avuto a disposizione un termine sufficiente per rivolgersi per iscritto alla Commissione, esse rinviano agli argomenti svolti nella loro memoria di replica depositata in primo grado. Aggiungono inoltre che l’attuazione del diritto doganale incombe alle autorità doganali degli Stati membri e che l’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC sarebbe privo di qualsiasi portata laddove le imprese dovessero informarsi presso la Commissione.
34 Per la Commissione tale primo motivo è irricevibile in quanto costituisce essenzialmente una mera ripetizione dei motivi e argomenti presentati dinanzi al Tribunale o riguarda elementi di fatto. Per quanto riguarda le offerte di prova che il Tribunale non avrebbe ritenuto necessario esaminare, l’impugnazione verterebbe su una questione di fatto e riguarderebbe in realtà una mera ripetizione del ricorso. Siffatta ripetizione dovrebbe essere constatata per quanto riguarda l’argomento dell’impugnazione relativo alla complessità della normativa, alla non riconoscibilità degli errori delle autorità doganali in taluni casi e al dovere di diligenza delle imprese. La censura relativa all’errata valutazione da parte del Tribunale delle circostanze che lo hanno portato a considerare come breve il lasso di tempo in cui l’errore è stato commesso verterebbe su una valutazione dei fatti.
35 In subordine, la Commissione sostiene che il motivo relativo alla violazione del diritto comunitario è infondato. Essa sottolinea che la citata sentenza Ilumitrónica, ricordata dalle ricorrenti, riguardava un errore commesso dalle autorità turche per oltre vent’anni e una normativa più complessa, in quanto frammentaria, precedente al CDC e all’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, sottoscritto ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, d’altro lato, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685), non essendo state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le decisioni di cui trattasi del consiglio d’associazione, istituito con il detto accordo. La complessità di tale caso non sarebbe in alcun modo comparabile alla presente fattispecie.
36 La Commissione sostiene che la non riconoscibilità dell'errore non è in alcun modo dimostrata, non avendo le ricorrenti giustificato le loro affermazioni secondo cui le autorità doganali tedesche avrebbero più volte confermato telefonicamente che non era necessario un titolo d’importazione. La complessità della normativa non potrebbe essere utilmente fatta valere nella fattispecie, giacché l’obbligo, per beneficiare dei contingenti tariffari, di presentare siffatto titolo, che alla data delle importazioni controverse esisteva da più di un anno, non poteva manifestamente essere rimesso in discussione dal regolamento n. 1359/95, relativo alla sola nomenclatura tariffaria e statistica. I rinvii da parte di quest’ultima ad altre norme del diritto doganale avrebbero carattere meramente declaratorio e l’assenza di qualsiasi riferimento non potrebbe in alcun modo fornire un indizio dell’inapplicabilità di tali norme. La tariffa doganale d’uso tedesca rappresenterebbe unicamente un mero manuale diretto ad agevolare il lavoro.
Giudizio della Corte
– Sulla ricevibilità del primo motivo
37 Riguardo alla ricevibilità di tale motivo, si deve ricordare, in primo luogo, che dagli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che un ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze 6 marzo 2003, causa C‑41/00 P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I‑2125, punto 15, e 29 aprile 2004, causa C‑496/99 P, Commissione/CAS Succhi di Frutta, Racc. pag. I‑3801, punto 48).
38 Non risponde ai requisiti di motivazione stabiliti da queste disposizioni un ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi (v., in particolare, le citate sentenze Interporc/Commissione, punto 16, e Commissione/CAS Succhi di Frutta, punto 49).
39 Tuttavia, ove un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse basare in tal modo l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v., in particolare, le citate sentenze Interporc/Commissione, punto 17, e Commissione/CAS Succhi di Frutta, punto 50).
40 Occorre ricordare, in secondo luogo, che, come risulta dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata ai soli motivi di diritto. In forza di una costante giurisprudenza, il Tribunale, conseguentemente, è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di questi elementi, una questione di diritto come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., in particolare, sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I‑1981, punti 47-49, e 29 aprile 2004, causa C‑470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a., Racc. pag. I‑4167, punto 40).
41 Per contro, è pacifico che, una volta che il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte, in virtù dell’art. 225 CE, è competente ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti, nonché sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto. Come la Corte ha più volte dichiarato, siffatta operazione di qualificazione costituisce infatti una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata dinanzi alla Corte nell’ambito di un ricorso di annullamento di una sentenza (v., in particolare, sentenze 19 ottobre 1995, causa C‑19/93 P, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. I‑3319, punto 26, Parlamento/Ripa di Meana e a., cit., punto 41).
42 Nella fattispecie la Biegi e la Commonfood sostengono che il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario nel giudicare che gli errori commessi dalle autorità doganali tedesche fossero rilevabili dalle ricorrenti. Queste ultime imputano più in particolare al Tribunale di aver esagerato, così facendo, nell’attuare l’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, quale interpretato dalla Corte, gli obblighi di diligenza che gravano sugli operatori economici interessati e di aver valutato in maniera errata la complessità della normativa doganale di cui trattasi.
43 Le ricorrenti contestano pertanto la soluzione fornita dal Tribunale per una questione di qualificazione giuridica dei fatti e sottopongono così al controllo della Corte una questione di diritto.
44 Ne consegue che il primo motivo è ricevibile.
– Sulla fondatezza del primo motivo
45 Occorre preliminarmente ricordare, come ha osservato il Tribunale al punto 56 della sentenza impugnata, che sono pacifici nella fattispecie due errori commessi dalle autorità doganali tedesche, vale a dire la pubblicazione di una versione errata dell’Eilverteiler e lo sdoganamento delle merci importate dalle ricorrenti nel luglio 1995 con la concessione della preferenza tariffaria senza presentazione di un titolo d’importazione.
46 Ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC, le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione qualora ricorrano tre condizioni cumulative. Occorre, anzitutto, che i dazi non siano stati riscossi a seguito di un errore delle autorità competenti stesse, che l’errore commesso da queste ultime sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (v., per analogia, sentenze 12 luglio 1989, causa 161/88, Binder, Racc. pag. 2415, punti 15 e 16; 14 maggio 1996, cause riunite C‑153/94 e C‑204/94, Faroe Seafood e a., Racc. pag. I‑2465, punto 83; ordinanze 9 dicembre 1999, C‑299/98 P, CPL Imperial 2 e Unifrigo/Commissione, Racc. pag. I‑8683, punto 22, e 11 ottobre 2001, causa C‑30/00, William Hinton & Sons, Racc. pag. I‑7511, punti 68, 69, 71 e 72).
47 Per quanto riguarda la seconda delle condizioni sopra menzionate, la sola controversa nella presente impugnazione, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la rilevabilità di un errore commesso dalle autorità doganali competenti deve essere valutata tenendo conto della natura dell’errore, dell’esperienza professionale degli operatori interessati e della diligenza di cui questi ultimi hanno dato prova (v. citate sentenze Faroe Seafood e a., punto 99, e Ilumitrónica, punto 54).
48 Per quanto attiene alla natura dell’errore, la si deve valutare alla luce della complessità ovvero della sufficiente semplicità della normativa di cui trattasi (v. sentenze 16 luglio 1992, causa C‑187/91, Belovo, Racc. pag. I‑4937, punto 18, e Faroe Seafood e a., punto 100) e del lasso di tempo durante il quale le autorità hanno perseverato nel loro errore (v. sentenze 12 dicembre 1996, causa C‑38/95, Foods Import, Racc. pag. I‑6543, punto 30, e Ilumitrónica, cit., punto 56).
49 Nella fattispecie, il Tribunale, per escludere la complessità della normativa di cui trattasi, si è basato, al punto 63 della sentenza impugnata, sulla circostanza che le norme applicabili all’utilizzo del contingente tariffario comunitario controverso erano definite dai testi normativi vertenti sull’apertura e sulle modalità di gestione del detto contingente che fissavano le modalità d’applicazione di quest’ultimo, vale a dire il regolamento n. 774/94, come modificato dal regolamento n. 2198/95, e il regolamento n. 1431/94, il quale al suo art. 1 disponeva chiaramente che tutte le importazioni nella Comunità, effettuate nell’ambito di tale contingente tariffario pluriennale, erano subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione.
50 Va tuttavia rilevato che, con il regolamento n. 1359/95, la Commissione ha pubblicato una nuova versione della nomenclatura combinata delle merci, applicabile a partire dal 1º luglio 1995, che contiene, al suo allegato 7, un elenco dei contingenti tariffari dell’OMC che le competenti autorità comunitarie dovevano aprire. La colonna 6, intitolata «Altre condizioni», del detto allegato 7, riprodotto al punto 7 della presente sentenza, al numero d’ordine 18 riguardante la nomenclatura combinata delle merci di cui trattasi nella fattispecie, non contiene nessuna menzione, mentre, nella stessa colonna, è precisato per altre merci che «l’ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia».
51 Da tali considerazioni risulta, da un lato, che, per la prima volta dal 1º luglio 1995, la nomenclatura combinata risultante dal regolamento n. 1359/95 faceva apparire distintamente i contingenti tariffari dell’OMC che le autorità comunitarie competenti dovevano aprire. Pertanto poteva sembrare che il detto regolamento, il cui terzo ‘considerando’ precisava che era necessario integrare, con effetto al 1° luglio 1995, certe misure tariffarie, in particolare per i prodotti agricoli come definiti nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round, comportasse l’apertura in tale data di nuovi contingenti tariffari, diversi da quelli che erano stati aperti a partire dal 1º gennaio 1994 dal regolamento n. 774/94. Inoltre, è solo in forza del regolamento 18 settembre 1995, n. 2198/95, successivo alle importazioni controverse, che sono stati aperti retroattivamente al 1° luglio 1995, gli stessi contingenti tariffari concernenti le merci che sono state oggetto delle dette importazioni.
52 D’altro canto, tenuto conto delle menzioni fatte per altre merci, la mancanza, nella nuova nomenclatura combinata, di qualsiasi altra precisazione riguardo alle condizioni cui era subordinata l’ammissione del beneficio dei contingenti riguardanti le merci di cui trattasi nella presente causa poteva anche far presumere che l’utilizzo dei contingenti tariffari di cui trattasi non fosse assoggettato ad alcuna condizione.
53 Infine il regolamento n. 1359/95 non conteneva alcuna menzione che potesse consentire agli operatori di considerare che le informazioni contenute nei suoi allegati avessero valore meramente declaratorio.
54 Da tali considerazioni si deve dedurre che, di per sé, il regolamento n. 1359/95 comportava un’ambiguità quanto alla portata effettiva dei suoi elementi riguardanti i contingenti tariffari dell’OMC, in particolare nella parte che riguardava le merci classificate alle voci NC 0207 41 10, 0207 41 41 e 0207 41 71. In particolare, la combinazione del titolo e delle diverse menzioni di cui alla colonna 6 dell’allegato 7 del detto regolamento creava una situazione che non era abbastanza semplice da far rilevare agevolmente che l’impiego, a partire dal 1º luglio 1995, dei contingenti tariffari riferentisi alle dette merci restava assoggettato alla condizione, prevista dal regolamento n. 1431/94, di produrre un titolo d’importazione. La normativa applicabile alla fattispecie può quindi essere obiettivamente considerata complessa (v., per esempio, sentenza Ilumitrónica, cit., punto 57).
55 Tale qualificazione discende quindi direttamente dal contenuto dell’allegato 7 del regolamento n. 1359/95, il quale, solo pochi giorni prima delle operazioni d’importazione di cui trattasi, faceva comparire separatamente per la prima volta nella nomenclatura combinata i contingenti tariffari dell’OMC. L’esperienza degli operatori interessati nell’ambito del commercio delle merci di cui trattasi non può pertanto, nella fattispecie, essere presa in considerazione per ritenere che essi potessero facilmente riconoscere l’errore contenuto dall’Eilverteiler. Tale errore peraltro è stato commesso dalle massime autorità doganali tedesche stesse che, modificando la loro tariffa d’uso per tener conto del regolamento n. 1359/95, non hanno precisato che l’importazione delle merci classificate alle voci sopra menzionate era subordinata alla produzione di un titolo d’importazione. Tale errore, inoltre, è stato corretto solo diverse settimane dopo la pubblicazione di tale documento e a seguito dei passi compiuti, in modo appropriato, dagli operatori presso tali autorità per assicurarsi della regolarità delle loro operazioni d’importazione. In proposito, non può essere contestato ai detti operatori di non aver dato prova della diligenza ad essi incombente per non essersi rivolti per iscritto alle autorità competenti prima di procedere alle importazioni controverse.
56 Risulta dal complesso delle considerazioni che precedono che il Tribunale ha a torto stabilito che gli errori commessi dalle autorità doganali non fossero di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevati dalle ricorrenti. Queste ultime possono pertanto a giusto titolo sostenere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto procedendo a siffatta qualificazione e giudicando, di seguito, che la seconda delle condizioni cumulative previste all’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC non ricorresse nella fattispecie. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata per tale motivo senza che sia necessario esaminare l’altro motivo avanzato dalle ricorrenti.
Nel merito
57 Conformemente all’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia, poiché lo stato degli atti lo consente, va statuito nel merito sulle conclusioni delle ricorrenti dirette all’annullamento delle decisioni controverse.
58 Alla luce delle precedenti considerazioni si deve constatare che la Commissione a torto ha ritenuto che, per giustificare con le decisioni controverse il fatto che si sia proceduto alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione nelle cause che vedono opposte le ricorrenti all’amministrazione doganale tedesca, le circostanze delle fattispecie non mostrassero errori delle autorità tedesche non riconoscibili da un operatore in buona fede ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del CDC.
59 Ne consegue che il motivo delle ricorrenti relativo a una violazione del detto articolo deve essere accolto. Pertanto le decisioni controverse devono essere annullate senza che sia necessario procedere all’esame degli altri motivi.
Sulle spese
60 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Biegi e la Commonfood hanno concluso in tal senso, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 settembre 2003, cause riunite T‑309/01 e T‑239/02, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione, è annullata.
2) La decisione della Commissione 14 agosto 2001, C (2001) 2533, (REC 4/00), nella parte in cui impone la contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione dovuti dalla Biegi Nahrungsmittel GmbH per l’importo di DEM 218 605,64 è annullata.
3) La decisione della Commissione 5 marzo 2002, C (2002) 857, (REC 4/01), che impone la contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione dovuti dalla Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH per l’importo di DEM 222 116,06, è annullata.
4) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
Firme
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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