Causa C-542/03
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
contro
Milupa GmbH & Co. KG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof)
«Agricoltura — Restituzioni all’esportazione — Prodotti agricoli trasformati e incorporati in merci non ricomprese nell’allegato II del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, allegato I CE) — Dichiarazione inesatta — Sanzione»
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 maggio 2005
Massime della sentenza
1. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Dichiarazione inesatta — Sanzione — Principio di proporzionalità — Violazione — Assenza
(Regolamento della Commissione n. 3665/87, art. 11, n. 1, primo comma, lett. a))
2. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Prodotti di trasformazione che non rientrano nell’allegato II del Trattato — Dichiarazione inesatta — Merci esportate che comprendono un prodotto diverso da quello dichiarato — Prodotto che può essere equiparato a uno di quelli che figurano nell’allegato A del regolamento n. 1222/94 — Diritto alla restituzione all’esportazione
(Regolamento della Commissione n. 1222/94, art. 7, n. 1, primo comma, n. 2, primo comma, e n. 5, e regolamento della Commissione n. 3665/87, art. 11, n. 1)
1. La sanzione prevista dall’art. 11, n. 1, primo comma, lett. a), del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, nel testo risultante dal regolamento n. 2945/94, che si applica all’esportatore il quale, senza aver commesso un errore, abbia chiesto una restituzione superiore a quella applicabile, non viola il principio di proporzionalità, in quanto non la si può ritenere né inidonea a realizzare lo scopo perseguito dalla normativa comunitaria, ossia la lotta contro le irregolarità e le frodi, né esorbitante rispetto ai mezzi necessari per raggiungere tale obiettivo.
(v. punto 26)
2. L’art. 7, n. 1, primo comma, seconda frase, n. 2, primo comma, e n. 5, del regolamento n. 1222/94, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del Trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilire il loro importo nel testo risultante dal regolamento n. 229/96, va interpretato nel senso che un esportatore, qualora abbia dichiarato, in una domanda di restituzione all’esportazione, che, per produrre le merci esportate, è stato utilizzato un prodotto assimilato al latte scremato in polvere del tipo individuato nell’allegato A (PG 2) ai sensi dell’art. 1, n. 2, del detto regolamento, laddove è stato invece utilizzato un altro prodotto, parimenti assimilato al medesimo latte scremato in polvere per forza della medesima disposizione, può pretendere una restituzione all’esportazione, eventualmente rettificata a termini dell’art. 11 del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, nel testo risultante dal regolamento n. 2945/94.
(v. punto 27 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
12 maggio 2005 (*)
«Agricoltura – Restituzioni all’esportazione – Prodotti agricoli trasformati e incorporati in merci non ricomprese nell’allegato II del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, allegato I CE) – Dichiarazione inesatta – Sanzione»
Nel procedimento C-542/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) con decisione 18 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 23 dicembre 2003, nella causa tra
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
e
Milupa GmbH & Co. KG,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la Milupa GmbH & Co. KG, dai sigg. H. Wrobel e F. Boulanger, Rechtsanwälte;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Braun, in qualità di agente,
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, n. 1, primo comma, secondo periodo, n. 2, primo comma, e n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 1994, n. 1222, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del Trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (GU L 136, pag. 5), nel testo risultante dal regolamento (CE) della Commissione 7 febbraio 1996, n. 229 (GU L 30, pag. 24; in prosieguo: il «regolamento n. 1222/94»).
2 La detta domanda è sorta nell’ambito di una controversia tra lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») e la società Milupa GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Milupa») con riguardo al diritto di beneficiare di restituzioni all’esportazione relative ad una merce comprendente una miscela semifinita prodotta non con latte fresco scremato, come indicato dalla Milupa nella dichiarazione di esportazione, bensì con latte scremato concentrato.
Contesto normativo comunitario
Il regolamento (CE) n. 3448/93
3 L’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 6 dicembre 1993, n. 3448, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 318, pag. 18), prevede quanto segue:
«All’atto dell’esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati, conformi ai requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 2 del trattato, possono beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all’organizzazione comune del mercato nei settori interessati.
Non possono essere concesse restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli, incorporati nelle merci, non soggetti ad un’organizzazione comune del mercato che prevede la concessione di restituzioni in caso di esportazione sotto forma di tali merci».
Il regolamento n. 1222/94
4 Il detto regolamento fissa le modalità comuni di applicazione del regime di concessione delle restituzioni applicabili all’esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, allegato I CE) e i cui prodotti di base sono elencati negli allegati di uno dei regolamenti di base recanti organizzazione comune dei mercati nei settori del latte e dei prodotti lattiero‑caseari, delle uova, del riso, dello zucchero e dei cereali. Il regolamento n. 1222/94 è applicabile ai prodotti di base di cui all’allegato A, ai prodotti di trasformazione di cui agli allegati B o C e ai prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni di cui all’art. 1, n. 2, del regolamento medesimo.
5 L’allegato A del regolamento n. 1222/94 comprende, segnatamente, il prodotto di base recante il codice NC ex 0402 10 19 e indicato come «Latte in polvere di fabbricazione spray senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, avente un tenore in peso di materie grasse pari o inferiore all’1,5% e un tenore in peso di acqua inferiore al 5% (PG 2)».
6 L’art. 1, n. 2, del regolamento n. 1222/94 prevede l’assimilazione di un certo numero di prodotti ad altri. Così, l’art. 1, n. 2, lett. c), primo trattino, e lett. f), primo trattino, del detto regolamento, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 1995, n. 2915 (GU L 305, pag. 33), prevede quanto segue:
«Per l’applicazione del presente regolamento:
(...)
c) – il latte ed i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0403 10 22, 0403 90 51, 0404 90 11 e 0404 90 31 non concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, anche se congelati, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, inferiore o uguale allo 0,1%,
(...)
sono assimilati al latte scremato in polvere di cui all’allegato A (PG 2);
(...)
f) – il latte e la crema di latte e i prodotti di cui ai codici NC da 0403 10 22 a 0403 10 26, dei codici NC da 0403 90 51 a 0403 90 59 e di cui ai codici NC da 0404 90 11 a 0404 90 39, concentrati, non in polvere, granulati o sotto altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
(…)
sono assimilati:
i) al latte scremato in polvere di cui all’allegato A (PG 2) per quanto riguarda la parte non grassa del tenore di materia secca del prodotto assimilato
e
ii) al burro di cui all’allegato A (PG 6) per quanto riguarda il tenore di materia grassa butirrica del prodotto assimilato».
7 L’art. 3 del regolamento n. 1222/94 prevede diverse disposizioni relative alla determinazione del quantitativo dei prodotti di base da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo della restituzione. Il n. 2 di tale articolo prevede, segnatamente, che, dati alcuni presupposti, detti quantitativi possono essere determinati, d’intesa con le autorità competenti, o sulla base della formula di fabbricazione delle merci o sulla base dei quantitativi medi dei prodotti impiegati durante un periodo determinato, nella fabbricazione di un dato quantitativo di tali merci.
8 L’art. 7 del regolamento n. 1222/94 prevede quanto segue:
«1. Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87. Inoltre, all’atto dell’esportazione delle merci, l’interessato deve dichiarare le quantità dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulta dalle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, che sono stati effettivamente impiegati nella fabbricazione delle merci stesse, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, per la fabbricazione di suddette merci, per i quali sarà richiesta la concessione di una restituzione, o far riferimento a questa composizione se quest’ultima è stata stabilita in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma.
(...)
2. L’interessato, se non effettua la dichiarazione di cui al paragrafo 1, oppure non fornisce le informazioni sufficienti a giustificazione della propria dichiarazione, non potrà beneficiare della restituzione.
(…)
5. Nel documento comprovante l’esportazione sono indicate sia le quantità di merci esportate, che le quantità dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma o riferimento alla composizione stabilita in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, terzo comma. Tuttavia, in caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, secondo comma del presente articolo, nel documento sono indicate, al posto di queste ultime quantità, quelle dei prodotti di base che figurano nella colonna 4 dell’allegato D corrispondente ai dati forniti dall’analisi della merce esportata.
(...)»
Il regolamento (CEE) n. 3665/87
9 L’art. 3, n. 5, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), nel testo risultante dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945 (GU L 310, pag. 57; in prosieguo: il «regolamento n. 3665/87»), così dispone:
«5. Il documento utilizzato all’atto dell’esportazione per beneficiare di una restituzione deve recare tutti i dati necessari per il calcolo dell’importo della restituzione, in particolare:
a) la designazione dei prodotti secondo la nomenclatura utilizzata per le restituzioni;
b) la massa netta dei prodotti o eventualmente la quantità espressa nell’unità di misura da prendere in considerazione per calcolare la restituzione;
c) qualora risulti necessario per il calcolo della restituzione, la composizione dei prodotti in causa o un riferimento a tale composizione.
Qualora il documento contemplato nel presente paragrafo sia la dichiarazione di esportazione, quest’ultima deve recare anche le indicazioni suddette nonché la dicitura “Codice restituzione”».
10 L’art. 11 del regolamento n. 3665/87, applicabile alle esportazioni per le quali le formalità di cui all’art. 3 del regolamento medesimo siano state adempiute a decorrere dal 1º aprile 1995, così dispone:
«1. Qualora si constati che, per ottenere una restituzione all’esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante, la restituzione dovuta è quella relativa all’effettiva esportazione ridotta di un importo pari:
a) a metà della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione relativa all’effettiva esportazione;
b) al doppio della differenza tra la restituzione richiesta e la restituzione dovuta, qualora l’esporta[tore] abbia fornito deliberatamente false informazioni.
Si considera restituzione richiesta l’importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell’articolo 3 o dell’articolo 25, paragrafo 2. (…)
La sanzione di cui alla lettera a) non si applica:
(…)
– qualora la restituzione richiesta sia conforme al regolamento (CE) n. 1222/94 […], in particolare all’articolo 3, paragrafo 2, e sia stata calcolata in base alla media dei quantitativi utilizzati nel corso di un dato periodo;
(...)
3. Fatto salvo l’obbligo di versare eventuali importi negativi, di cui al paragrafo 1, quarto comma, in caso di pagamento indebito di una restituzione il destinatario è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti – incluse eventuali sanzioni in forza del paragrafo 1, primo comma – maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso.
(...)»
Il regolamento (CEE) n. 3846/87
11 Il regolamento (CEE) della Commissione 17 dicembre 1987, n. 3846, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (GU L 366, pag. 1), prevede, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione.
12 L’art. 3 di tale regolamento così recita:
«La nomenclatura delle restituzioni è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri per l’applicazione delle misure comunitarie relative alle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, e i codici numerici debbono essere indicati sui documenti previsti a questo effetto.
(…)
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee la versione completa della nomenclatura delle restituzioni applicabile a partire dal 1º gennaio di ogni anno, quale risultante dalle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli».
La causa principale e la questione pregiudiziale
13 Nel 1996, la Milupa esportava in Turchia alcune merci non ricomprese nell’allegato II del Trattato ed otteneva, su sua richiesta, una restituzione all’esportazione. Nella dichiarazione di esportazione e nell’esemplare di controllo T 5, essa dichiarava, sulla base delle dichiarazioni fornite dal fabbricante delle merci stesse, che come prodotto intermedio era stata utilizzata una miscela semifinita prodotta con latte scremato fresco avente un tenore di materia grassa dello 0,05%.
14 Nel dicembre del 1996, la Milupa veniva informata del fatto che la miscela era stata prodotta con latte scremato concentrato avente un tenore di materia grassa del latte compresa fra lo 0,14 e lo 0,19% in peso, e un tenore di materia secca non grassa del 29,31% in peso. Con lettera 22 gennaio 1997, la Milupa comunicava, a sua volta, allo Hauptzollamt tali dati rettificati. Con decisioni 11 e 12 febbraio 1998, lo Hauptzollamt chiedeva alla Milupa la restituzione delle somme concesse a titolo di restituzione all’esportazione.
15 In esito a ricorso della Milupa, il Finanzgericht Hamburg annullava le decisioni impugnate nella parte in cui lo Hauptzollamt chiedeva alla detta società un importo pari alla restituzione all’esportazione che avrebbe dovuto essere concessa nell’ipotesi di utilizzazione di latte scremato concentrato per la produzione delle merci esportate. Il Finanzgericht motivava la propria decisione rilevando che era sufficiente che l’interessato fornisse una dichiarazione sostanzialmente esatta. La perdita totale del diritto al beneficio di una restituzione all’esportazione, nel caso di divergenze puramente minori tra le caratteristiche dei prodotti utilizzati per la produzione delle merci esportate indicate nella richiesta di restituzione e le loro caratteristiche effettive, non costituirebbe una sanzione proporzionata, né sarebbe necessaria per impedire abusi, dal momento che l’interessato, se le dichiarazioni fossero state corrette, avrebbe ottenuto una restituzione praticamente di pari importo.
16 Lo Hauptzollamt ricorreva per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Ciò premesso, il Bundesfinanzhof sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 7, n. 1, primo comma, secondo periodo, n. 2, primo comma, e n. 5, del regolamento (CE) n. 1222/94, nel testo risultante dal regolamento CE n. 229/96, vada interpretato nel senso che l’interessato non ha diritto alla concessione di una restituzione all’esportazione, qualora per la produzione della merce esportata non sia stato utilizzato il prodotto da lui stesso dichiarato, prodotto che, ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. c), primo trattino, del regolamento CE n. 1222/94, è assimilato al latte scremato in polvere del tipo individuato nell’allegato A (PG 2), bensì un altro prodotto, che, per quanto riguarda il tenore di materia secca non grassa, per effetto dell’art. 1, n. 2, lett. f), primo trattino, del regolamento n. 1222/94 è parimenti assimilato al latte scremato in polvere del tipo individuato nell’allegato A (PG 2)».
Sulla questione pregiudiziale
17 Con la questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 7 del regolamento n. 1222/94 vada interpretato nel senso che, nelle circostanze della specie della causa principale, l’interessato non ha diritto ad una restituzione all’esportazione.
18 Sia la Milupa sia la Commissione sostengono che l’esportatore non può essere privato di qualsivoglia restituzione. Mentre, secondo la Milupa, l’art. 7 del regolamento n. 1222/94 non osta ad una siffatta restituzione, la Commissione deduce, da parte sua, che l’art. 11 del regolamento n. 3665/87 prevede tale restituzione.
19 La Milupa fa valere, più specificamente, di aver indicato un prodotto assoggettato alla stessa regola di assimilazione del prodotto realmente utilizzato e che la restituzione precedentemente concessale era di un importo più o meno pari a quello cui aveva diritto. A suo avviso, pertanto, il mantenimento del diritto alla restituzione non si porrebbe in contrasto con l’art. 7, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1222/94. La soppressione totale della restituzione non sarebbe né utile né necessaria, e violerebbe il principio di proporzionalità.
20 A tal riguardo, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 7, n. 1, primo comma, primo periodo, del regolamento n. 1222/94, il regolamento n. 3665/87 si applica con riguardo alle restituzioni richieste per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del Trattato e ricompresi nel regolamento n. 1222/94.
21 Il detto art. 7 del regolamento n. 1222/94 contiene, peraltro, talune disposizioni speciali, relative alla natura dei prodotti ricompresi dal regolamento medesimo. Così, l’art. 7, n. 1, primo comma, secondo periodo, del detto regolamento prevede che, all’atto dell’esportazione delle merci, l’interessato è tenuto a dichiarare i quantitativi dei prodotti di base, dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione o dei prodotti la cui assimilazione ad una di queste due categorie risulti dalle disposizioni dell’art. 1, n. 2, che siano stati effettivamente impiegati nella fabbricazione delle merci stesse, ai sensi dell’art. 3, n. 2, per la fabbricazione di suddette merci, per i quali sarà richiesta la concessione di una restituzione, ovvero a far riferimento a tale composizione se quest’ultima sia stata stabilita in applicazione dell’art. 3, n. 2, terzo comma.
22 L’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1222/94 prevede che, «[l]’interessato, se non effettua la dichiarazione (…) oppure non fornisce le informazioni sufficienti a giustificazione della propria dichiarazione, non potrà beneficiare della restituzione». Non sembra, tuttavia, che la Milupa si trovi nell’ipotesi prevista da tale disposizione.
23 Per contro, secondo il dettato dell’art. 11, n. 1, del regolamento n. 3665/87, applicabile, a termini dell’art. 7, n. 1, primo comma, primo periodo, del regolamento n. 1222/94, richiamato supra, al punto 20, la sanzione prevista dalla detta disposizione si applica «qualora si constati che, per ottenere una restituzione all’esportazione, un esportatore ha chiesto una restituzione superiore a quella spettante». Tale disposizione non contiene, evidentemente, alcun riferimento alle regole di assimilazione di cui all’art. 1, n. 2, del regolamento n. 1222/94.
24 Peraltro, se è pur vero che l’art. 7 del regolamento n. 1222/94 contiene talune disposizioni speciali relative alla natura dei prodotti ricompresi dal regolamento medesimo, deve rilevarsi che nessuna di tali disposizioni si pone in contrasto con l’art. 11 del regolamento n. 3665/87 con riguardo all’applicazione della detta disposizione nella fattispecie di cui alla causa principale.
25 L’art. 11, n. 1, terzo comma, quarto trattino, del regolamento n. 3665/87 prevede che la sanzione prevista dall’articolo medesimo non si applica qualora la restituzione richiesta sia conforme al regolamento n. 1222/94. Da tale disposizione può pertanto dedursi che la detta sanzione si applica qualora una domanda di restituzione superiore alla restituzione applicabile, presentata in forza del regolamento n. 1222/94, non sia conforme a quest’ultimo.
26 Per quanto attiene alla valutazione, alla luce del principio di proporzionalità, della medesima sanzione, applicabile all’esportatore che, senza aver commesso un errore, abbia chiesto una restituzione superiore a quella applicabile, la Corte ha già affermato che tale sanzione non viola il principio di proporzionalità, in quanto non la si può ritenere né inidonea a realizzare lo scopo perseguito dalla normativa comunitaria, ossia la lotta contro le irregolarità e le frodi, né esorbitante rispetto ai mezzi necessari per raggiungerlo (sentenza 11 luglio 2002, causa C‑210/00, Käserei Champignon Hofmeister, Racc. pag. I‑6453, punto 68).
27 La questione sottoposta alla Corte deve pertanto essere risolta nel senso che l’art. 7, n. 1, primo comma, secondo periodo, n. 2, primo comma, e n. 5, del regolamento n. 1222/94 va interpretato nel senso che un esportatore, qualora abbia dichiarato, in una domanda di restituzione all’esportazione, che, per produrre le merci in oggetto, è stato utilizzato un prodotto assimilato al latte scremato in polvere del tipo individuato nell’allegato A (PG 2) ai sensi dell’art. 1, n. 2, del detto regolamento, laddove sia stato invece utilizzato un altro prodotto, parimenti assimilato al medesimo latte scremato in polvere in forza della medesima disposizione, può pretendere una restituzione all’esportazione, eventualmente rettificata a termini dell’art. 11 del regolamento n. 3665/87.
Sulle spese
28 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 7, n. 1, primo comma, secondo periodo, n. 2, primo comma, e n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 30 maggio 1994, n. 1222, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato II del Trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all’esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, nel testo risultante dal regolamento (CE) della Commissione 7 febbraio 1996, n. 229, va interpretato nel senso che un esportatore, qualora abbia dichiarato, in una domanda di restituzione all’esportazione, che, per produrre le merci in oggetto, è stato utilizzato un prodotto assimilato al latte scremato in polvere del tipo individuato nell’allegato A (PG 2) ai sensi dell’art. 1, n. 2, del detto regolamento, laddove è stato invece utilizzato un altro prodotto, parimenti assimilato al medesimo latte scremato in polvere in forza della medesima disposizione, può pretendere una restituzione all’esportazione, eventualmente rettificata a termini dell’art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, nel testo risultante dal regolamento (CE) della Commissione 2 dicembre 1994, n. 2945.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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