Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 23 febbraio 2006 – Commissione / Spagna
(causa C-546/03)
«Inadempimento di uno Stato — Risorse proprie delle Comunità — Codice doganale comunitario — Procedure intese alla riscossione dei dazi all’importazione o all’esportazione — Versamento tardivo delle risorse proprie relative a tali dazi e mancato pagamento degli interessi moratori»
Risorse proprie delle Comunità europee — Constatazione e messa a disposizione da parte degli Stati membri (Regolamenti del Consiglio n. 1552/89, art. 11, n. 1854/89, art. 5, n. 1150/2000, art. 11, e n. 2913/92, art. 220, n. 1) (v. punti 28, 32, 35 e disp.)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Art. 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), e art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da un’obbligazione doganale (GU L 186, pag. 1) – Versamento tardivo di una parte delle risorse proprie delle Comunità europee in caso di riscossione a posteriori dei dazi doganali – Rifiuto di pagare gli interessi moratori dovuti in conseguenza del ritardo nelle iscrizioni sul conto della Commissione
Dispositivo
a)
Non rispettando i termini per la contabilizzazione a posteriori dell’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale, previsti dall’art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da un’obbligazione doganale, e, a partire dal 1° gennaio 1994, previsti dall’art. 220, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, determinando così un ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie, e
b)
non versando alla Commissione delle Comunità europee gli interessi connessi a tale ritardo in applicazione dell’art. 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e, a partire dal 31 maggio 2000, in applicazione dell’art. 11 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
Il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’insieme delle dette disposizioni.
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia ed il Regno di Svezia sopportano le proprie spese.
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