Causa C-51/03
Procedimento penale
contro
Nicoleta Maria Georgescu
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Löbau)
«Regolamento (CE) n. 539/2001 — Paesi per i quali l’applicazione dell’abolizione del visto obbligatorio è sospesa fino a una successiva decisione del Consiglio — Portata della sospensione — Incompetenza della Corte»
Massime dell’ordinanza
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Atto adottato sul fondamento del titolo IV della terza parte del Trattato — Regolamento n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo — Giudici nazionali legittimati ad adire la Corte in via pregiudiziale — Giudici che pronunciano decisioni non impugnabili mediante rimedi giurisdizionali di diritto interno
[Artt. 62, punto 2, lett. b), sub i), CE e 68, n. 1, CE; regolamento del Consiglio (CE) n. 539/2001]
ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
31 marzo 2004(1)
«Regolamento (CE) n. 539/2001 – Paesi per i quali l'applicazione dell'abolizione del visto obbligatorio è sospesa fino a una successiva decisione del Consiglio – Portata della sospensione – Incompetenza della Corte»
Nel procedimento C-51/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Amtsgericht Löbau (Germania) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di
Nicoleta Maria Georgescu,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81, p. 1),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di sezione, dal sig. J.-P. Puissochet e dalla sig.ra F. Macken, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con ordinanza 21 ottobre 2002, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2003, l’Amtsgericht Löbau (pretore di Löbau) ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di procedimenti penali promossi a carico della sig.ra Georgescu, cittadina rumena, per violazione della normativa tedesca in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 539/2001, entrato in vigore il 10 aprile 2001, ha per oggetto, come indicato dal titolo, la compilazione dell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere muniti di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (art. 1, n. 1, e allegato I) e dell’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi (art. 1, n. 2, e allegato II).
4 La Romania figura nel citato elenco dell’allegato II, ma un asterisco segnala che la posizione giuridica dei cittadini rumeni presenta talune peculiarità e rinvia all'art. 8, n. 2, del medesimo regolamento, il quale recita come segue:
«Tuttavia, la messa in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, per i cittadini del paese figurante nell'allegato II contraddistinto da un asterisco verrà decisa in seguito dal Consiglio, che delibera a norma dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato, in base alla relazione di cui è fatta menzione nel secondo comma.
A tal fine la Commissione chiederà al paese interessato di precisare gli impegni che è disposto a sottoscrivere in materia di immigrazione clandestina e di soggiorno illegale, compreso il rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente provenienti da tale paese ed essa ne riferirà poi al Consiglio. La Commissione presenterà al Consiglio, entro il 30 giugno 2001, una prima relazione corredata di qualsivoglia raccomandazione utile.
In attesa dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto relativo alla decisione summenzionata, l'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applica ai cittadini di tale paese. Gli articoli da 2 a 6 del presente regolamento sono pienamente applicabili».
5 Si evince dal secondo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 7 dicembre 2001, n. 2414, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 (GU L 327, pag. 1), che la Commissione, nella relazione 29 giugno 2001, da un lato, constata i progressi innegabili compiuti dalla Romania in materia d’immigrazione illegale proveniente dal suo paese, di politica dei visti e di controlli alle frontiere, dall’altro, censisce gli impegni sottoscritti dalla Romania in tale campo. In conclusione alla detta relazione, la Commissione raccomanda al Consiglio di applicare l’esonero dall’obbligo del visto per i cittadini rumeni a decorrere dal 1° gennaio 2002.
6 Il terzo ‘considerando’ del regolamento n. 2414/2001 enuncia che, «[a]l fine di rendere applicabile l'esenzione dall'obbligo del visto nei confronti dei cittadini rumeni, è necessario abrogare le disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 che mantengono temporaneamente l'obbligo del visto».
7 Pertanto il regolamento n. 2414/2001 prevede, in particolare, da un lato, la soppressione, nell’allegato II del regolamento n. 539/2001, dell’asterisco a lato della menzione della Romania, nonché la nota infra pagina che si riferisce all'art. 8, n. 2, di quest’ultimo regolamento e, dall’altro, la sostituzione dell'art. 8 di tale regolamento con una nuova disposizione che prevede che il regolamento n. 539/2001 entri in vigore il ventunesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
8 Poiché il regolamento n. 2414/2001 è stato pubblicato il 12 dicembre 2001, esso è entrato in vigore, ai sensi del suo art. 2, il 1° gennaio 2002, di modo che, a decorrere da tale giorno, i cittadini rumeni sono esenti dall’obbligo di visto per i soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi.
Normativa nazionale
9 Conformemente all'art. 3, n. 1, prima frase, dell’Ausländergesetz (legge sugli stranieri; in prosieguo: l’«AuslG»), per l’ingresso e il soggiorno in Germania gli stranieri devono essere muniti di un permesso di soggiorno.
10 L'art. 58, n. 1, punto 1), dell'AuslG è così formulato:
«L'ingresso di uno straniero nel territorio federale non è consentito, qualora
1. non sia in possesso del necessario permesso di soggiorno (…)».
11 L’art. 92, n. 1, punti 1) e 6), dell’AuslG dispone quanto segue:
«È punito con una pena detentiva fino ad un anno o con una pena pecuniaria colui che:
1. in violazione dell'art. 3, n. 1, prima frase, soggiorna senza il relativo permesso nel territorio federale e non beneficia di un permesso provvisorio [Duldung]
(…)
6. in violazione dell'art. 58, n. 1, punti 1) o 2), è entrato nel territorio federale (…)».
12 Ai sensi dell'art. 2, nn. 3 e 4, dello Strafgesetzbuch (codice penale tedesco; in prosieguo: il «codice penale)»:
«3. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato viene modificata prima della decisione, si applica la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.
4. Una legge, che deve valere solo per un tempo determinato, si applica a reati commessi durante il suo periodo di validità anche se è stata abrogata. Questo non vale, allorché una legge prevede diversamente».
13 L’art. 407 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale tedesco) dispone quanto segue:
«1. Nel procedimento dinanzi al giudice penale e nel procedimento che rientra nella competenza del giudice popolare, per i reati, le conseguenze di legge del reato possono, su richiesta scritta del pubblico ministero, essere stabilite senza dibattimento mediante un decreto penale scritto. Il pubblico ministero presenta tale richiesta qualora, dalle risultanze dell’istruttoria, egli non consideri necessario il dibattimento. La richiesta deve essere diretta a specifiche conseguenze di legge. Essa promuove l’azione penale.
2. Con decreto penale possono essere disposte solo le seguenti conseguenze di legge, da sole o congiuntamente:
1. la pena pecuniaria, l’avvertimento con riserva di pena, il divieto di guida, il sequestro del profitto illecito, la confisca, la distruzione, il fatto di rendere inutilizzabile, la pubblicazione della condanna e l’ammenda contro una persona giuridica o un’associazione di persone,
2. il ritiro della patente che non prevede un’interdizione di guida superiore a due anni,
3. la rinuncia alla pena.
Se l’accusato ha un difensore, può essere inflitta una pena restrittiva della libertà fino a un anno, ove sia disposta la sospensione condizionale della sua esecuzione.
3. Non è necessaria la preventiva audizione dell’accusato da parte del giudice (art. 33, comma 3)».
14 Conformemente all'art. 408, nn. 2 e 3, del medesimo codice:
«2. Se il giudice considera che i sospetti contro l’imputato non sono sufficienti, egli si rifiuta di emanare il decreto penale di condanna. Il suo rifiuto equivale alla decisione con cui ha rifiutato di avviare il procedimento principale (artt. 204, 210, secondo comma, e 211).
3. Il giudice deve conformarsi alla richiesta del pubblico ministero se non sussistono obiezioni all’emanazione del decreto penale di condanna. Egli fissa un’udienza per il dibattimento se vi sono obiezioni, senza che debba pronunciarsi su di esse, o se intende discostarsi dalla qualificazione giuridica formulata nella richiesta di decreto oppure optare per una conseguenza di legge diversa da quella richiesta e il pubblico ministero persiste nella sua posizione (…)».
15 Conformemente all'art. 210, n. 2, del codice di procedura penale:
«Il pubblico ministero può proporre immediatamente ricorso avverso la decisione con cui è stato rifiutato l’avvio del procedimento principale o è stato disposto il trasferimento a un tribunale di rango inferiore contrariamente alla richiesta del pubblico ministero».
16 L’art. 410 di tale codice dispone quanto segue:
«1. L’accusato può fare opposizione avverso il decreto penale di condanna entro due mesi dalla notifica dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto penale di condanna, per scritto o con dichiarazione verbalizzata dal cancelliere. Si applicano gli artt. 297‑300 e l’art. 302, primo comma, prima frase, e secondo comma.
2. L’opposizione può essere limitata a censure determinate.
3. Ove non sia stata fatta tempestiva opposizione contro un decreto penale di condanna, questo equivale a una pronuncia avente autorità di cosa giudicata».
17 L’art. 411 del medesimo codice prevede quanto segue:
«1. Se viene fatta opposizione tardiva o se essa è irricevibile per altra ragione, essa è respinta con decisione, senza dibattimento; contro la decisione il ricorso immediato è ricevibile. Negli altri casi, è fissata l’udienza per il dibattimento.
2. L’accusato può farsi rappresentare al dibattimento da un difensore munito di procura scritta. Si applica l'art. 420.
3. L’accusa e l’opposizione possono essere ritirate fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Si applica per analogia l'art. 303. L’accusa non può essere ritirata se il decreto penale di condanna è emesso ai sensi dell'art. 408 a.
4. Nel pronunciare la sentenza il tribunale non è vincolato alla decisione contenuta nel decreto penale di condanna ove sia stata fatta opposizione».
Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale
18 Risulta dall’ordinanza di rinvio che, con memoria 1° marzo 2002, pervenuta al giudice del rinvio il 6 marzo seguente, la Staatsanwaltschaft Görlitz (procura di Görlitz) (Germania) ha chiesto l’emanazione di un decreto penale di condanna («Strafbefehl») nei confronti dell’imputata nella causa principale.
19 La procura di Görlitz addebita all’interessata di essere entrata e di aver soggiornato nel territorio federale il 15 novembre 2001, in violazione degli artt. 3, n. 1, prima frase, 55, n. 1, 58, n. 1, 92, n. 1, punto 1), e 6 dell’AuslG, nonché dell'art. 52 del codice penale. Poiché l’ingresso e il soggiorno illegali costituiscono un concorso formale di infrazioni, la detta procura chiede che alla sig.ra Georgescu sia inflitta una pena pecuniaria di 40 unità giornaliere ciascuna di EUR 9.
20 Secondo il giudice del rinvio, è certo che, alla data del suo ingresso in territorio tedesco, l’imputata nella causa principale era soggetta all’obbligo di visto per entrare e soggiornare in Germania, anche in forza delle disposizioni del regolamento n 539/2001. Stabilire se il comportamento contestato sia ancora punibile dipenderebbe dalla soluzione della questione pregiudiziale sottoposta alla Corte.
21 L’art. 2, n. 3, del codice penale prevedrebbe il principio del trattamento più favorevole, in forza del quale l’autore di una violazione non è punito, o è punito in maniera meno grave, se, nel frattempo, la legge penale è stata abrogata o modificata a suo favore. Nel caso di disposizioni quadro quali l'art. 92, n. 1, punti 1) e 6), dell’AuslG, le norme che le integrano sarebbero assimilate alla legge. Ciò si verificherebbe per la normativa comunitaria che esenta i cittadini di taluni paesi terzi dall’obbligo di un permesso di soggiorno, cosicché, nel giorno della pronuncia della sentenza, il comportamento dell’imputata nella causa principale non sarebbe, di norma, più punibile in base al principio di retroattività della legge penale più favorevole.
22 Il giudice del rinvio aggiunge che l'art. 2, n. 4, del codice penale deroga tuttavia a tale principio per le leggi limitate nel tempo. Una legge del genere si applicherebbe quando, mediante l’indicazione di un termine o in altro modo, il legislatore avrebbe manifestato la volontà che la normativa da esso predisposta si applichi solo per un periodo determinato. Per quanto riguarda il regolamento n. 539/2001, la deroga potrebbe essere costituita dal fatto che la Romania era già stata inserita nell’elenco degli Stati i cui cittadini beneficiavano dell’esenzione, la cui l’applicazione della stessa era semplicemente rimandata.
23 Il giudice del rinvio osserva tuttavia che, in un’ordinanza 10 febbraio 2002, l’Amtsgericht Görlitz ha dichiarato che il regolamento n. 539/2001 non consente di discernere una volontà sufficientemente determinata del legislatore di assoggettare i cittadini rumeni all’obbligo di visto solo per un periodo determinato.
24 Nell’ambito del ricorso proposto contro la detta ordinanza, la procura di Görlitz, per parte sua, avrebbe sostenuto che l'art. 8, n. 2, del regolamento n. 539/2001 esprime la volontà del legislatore di assoggettare i cittadini rumeni all’obbligo di visto solo per un periodo determinato e che, inserendo la Romania nell’elenco dei paesi privilegiati, il Consiglio ha preso posizione in favore di un immediato esonero dei cittadini rumeni dall’obbligo di visto. Tale tesi sarebbe confortata dal preambolo del regolamento n. 2414/2001, da cui risulterebbe che la normativa in materia di esenzione dai visti in favore dei cittadini rumeni è già stata adottata con il regolamento n. 539/2001 e che solo la sua applicazione sarebbe stata temporaneamente ritardata per un periodo breve e determinato.
25 Infine, in un’ordinanza 9 aprile 2002, l’Oberlandesgericht Dresden (Corte di appello di Dresda) (Germania) avrebbe, quanto ad esso, dichiarato che i regolamenti nn. 539/2001 e 2414/2001 non miravano chiaramente a modificare la situazione giuridica relativamente ai reati commessi prima dell’adozione del secondo di tali regolamenti.
26 Il giudice del rinvio rileva che, se la Corte dovesse risolvere la questione pregiudiziale in senso affermativo, l’imputata nella causa principale sarebbe ancora adesso punibile, contrariamente a quanto avverrebbe se la Corte risolvesse in senso negativo tale questione.
27 Tenuto conto di tali circostanze, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il combinato disposto dell'art. 1, n. 2, e dell'art. 8, n. 2, nonché dell'allegato II del regolamento [n. 539/2001] debba essere interpretato nel senso che i cittadini rumeni a decorrere dall'entrata in vigore del menzionato regolamento necessitino ancora solo per un periodo determinato di un visto all'ingresso e per un soggiorno non superiore a tre mesi negli Stati membri dell'Unione europea».
Sulla competenza della Corte
28 Ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un atto introduttivo o quando l'atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
29 Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 68, n. 1, CE, «l'articolo 234 si applica al presente titolo [titolo IV concernente “Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”], nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata (…) una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione».
30 Il regolamento n. 539/2001, proprio come peraltro il regolamento n. 2414/2001, è stato adottato sul fondamento dell'art. 62, punto 2, lett. b), sub i), CE, contenuto nella parte III, titolo IV, del Trattato CE. Alla luce di ciò, solo una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, può chiedere alla Corte di pronunciarsi su una questione d’interpretazione di tali regolamenti.
31 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che l’Amtsgericht Löbau agisce nell'ambito di un procedimento penale di urgenza relativo alla richiesta della procura che può terminare o con l’emanazione di un decreto penale di condanna, decisione contro cui l’imputato può fare opposizione dando avvio a un procedimento penale ordinario di primo grado, o con un rifiuto da parte del tribunale di emanare il decreto penale di condanna richiesto dalla procura, decisione che può essere immediatamente impugnata da parte della procura.
32 Quindi, è palese che la Corte non è competente a pronunciarsi sulla questione presentata dall’Amtsgericht Löbau in quanto contro la decisione nella causa principale potrà proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno.
33 Tenuto conto di tali circostanze, occorre applicare l'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura e dichiarare d’ufficio l’incompetenza della Corte.
Sulle spese
34 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
così provvede:
La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere la questione proposta dall’Amtsgericht Löbau (Germania) con la sua ordinanza di rinvio 21 ottobre 2002.
Lussemburgo, 31 marzo 2004
Il cancelliere
il presidente della Quarta Sezione
R. Grass
J. N. Cunha Rodrigues
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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