Causa C-69/03
Caseificio Cooperativo di Cornedo Soc. coop. a r.l.
contro
Ministero delle Finanze
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Venezia)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Regolamenti (CEE) nn. 1079/77 e 1822/77 – Prelievo di corresponsabilità sul latte bovino – Nozione di “consegna ad un acquirente”»
Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 8 gennaio 2004
Massime dell'ordinanza
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Latte e latticini – Prelievo di corresponsabilità – Ambito di applicazione – Insieme dei trasferimenti da un produttore a un terzo, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che ha dato luogo a tali trasferimenti
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1079/77, art. 1, n. 1; regolamento (CEE) della Commissione n. 1822/77, art. 1, n. 2] I regolamenti n. 1079/77, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e n. 1822/77, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, si applicano su tutti i trasferimenti di latte bovino, dal produttore a soggetto terzo, quale che sia la forma giuridica con cui detti trasferimenti vengano attuati.v. punto 23 e dispositivo
ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
8 gennaio 2004 (1)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Regolamenti (CEE) nn. 1079/77 e 1822/77 – Prelievo di corresponsabilità sul latte bovino – Nozione di consegna ad un acquirente»
Nel procedimento C-69/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Corte d'appello di Venezia nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Caseificio Cooperativo di Cornedo Soc. coop. a r.l.
e
Ministero delle Finanze,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 131, pag. 6), e del regolamento (CEE) della Commissione 5 agosto 1977, n. 1822, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 203, pag. 1),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. V. Skouris, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
informato il giudice del rinvio dell'intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata in conformità dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, invitati gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in merito, sentito l'avvocato generale, ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con ordinanza 6 novembre 2002, pervenuta alla cancelleria il 17 febbraio 2003, la Corte d'appello di Venezia ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 131, pag. 6), e del regolamento (CEE) della Commissione 5 agosto 1977, n. 1822, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 203, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento di appello avente ad oggetto l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia 30 gennaio 1987, relativa ad un'ingiunzione notificata alla Caseificio Cooperativo di Cornedo Soc. coop. a r.l. (in prosieguo: il Caseificio Cooperativo) dal Ministero delle Finanze per il pagamento di un prelievo di corresponsabilità sul latte bovino e di una soprattassa per mancato versamento del prelievo di corresponsabilità.
Normativa comunitaria
3 Il regolamento n. 1079/77 ha istituito un prelievo di corresponsabilità gravante uniformemente su tutte le consegne di latte alle latterie nonché su alcune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria (in prosieguo: il prelievo di corresponsabilità). La Commissione ha stabilito le modalità di applicazione relative alla riscossione di tale prelievo nel regolamento n. 1822/77.
4 L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 1079/77 dispone, nella sua versione iniziale, che, [d]urante il periodo compreso tra il 16 settembre 1977 e la fine della campagna lattiera 1979/1980, un prelievo di corresponsabilità è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte forniti a un'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di questo prodotto, nonché, nei casi definiti all'articolo 3, paragrafo 2, per i quantitativi di latte da lui venduti sotto forma di altri prodotti lattiero-caseari.
5 L'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1822/77 così dispone:
1. Ogni produttore di latte, la cui azienda non è situata in una delle regioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1079/77, è tenuto a versare il prelievo di corresponsabilità per tutto il latte di vacca acquistato come tale presso di lui da un'impresa di trattamento o di trasformazione del latte e consegnato a decorrere dal 16 settembre 1977.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per impresa di trattamento o di trasformazione del latte:
─ sia un'associazione che acquista latte per trattarlo o trasformarlo,
sia un'associazione che acquista latte per trattarlo o trasformarlo,
─ sia un'impresa o un'associazione che acquista latte ma che limita la sua attività ad operazioni di raccolta, di magazzinaggio e di raffreddamento o ad una di tali operazioni;
sia un'impresa o un'associazione che acquista latte ma che limita la sua attività ad operazioni di raccolta, di magazzinaggio e di raffreddamento o ad una di tali operazioni;
b) per consegna, ogni consegna di latte il cui trasporto sia effettuato dal produttore stesso, dall'impresa acquirente o da un terzo
.
6 A tale regime di prelievo di corresponsabilità è succeduto il regime di prelievo supplementare sul latte istituito dai regolamenti (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), e del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13). Quest'ultimo regime è stato a sua volta modificato e prolungato dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1).
7 L'art. 1, primo comma, del regolamento n. 3950/92 dispone che a decorrere dal 1° aprile 1993 è istituito, per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; tale prelievo si applica ai quantitativi di latte o di equivalente latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.
8 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, dello stesso regolamento, [p]er quanto riguarda le consegne, l'acquirente tenuto al pagamento del prelievo versa all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita e secondo modalità da determinare, l'importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e che, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato.
9 L'art. 9 del regolamento n. 3950/92 così recita: Ai sensi del presente regolamento si intende per:(...)
c) produttore, l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico della Comunità,
─ che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;
che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore;
─ e/o che effettua consegne all'acquirente;
e/o che effettua consegne all'acquirente;
(...)
e) acquirente, un'impresa o un'associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore;
─ per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione,
per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione,
─ per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
(...).
Causa principale e questione pregiudiziale
10 Dal fascicolo risulta che, mediante la sentenza impugnata in appello dinanzi al giudice del rinvio, il Tribunale di Venezia ha accolto l'opposizione proposta dal Caseificio Cooperativo avverso l'ingiunzione notificatagli dall'Amministrazione delle Finanze per la somma pretesamente dovuta a titolo di prelievo e soprattassa per mancato versamento del prelievo di corresponsabilità e ha condannato l'Amministrazione delle Finanze alla restituzione della somma riscossa in esecuzione della detta ingiunzione.
11 Il Tribunale di Venezia è pervenuto a tale decisione sul rilievo che la normativa nazionale, cioè il decreto legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, attuativa della normativa comunitaria istitutiva del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, andasse disapplicata. Tale giudice si oppone all'applicazione di tale legge, in quanto questa include, tra le ipotesi di sottoposizione dei produttori a prelievo di corresponsabilità, i conferimenti effettuati dai produttori di latte a una cooperativa di cui questi ultimi sono soci. In tal modo, l'ambito applicativo di tale prelievo sarebbe ampliato in maniera sostanziale rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria.
12 La Corte d'appello di Venezia, dal canto suo, precisa nella motivazione dell'ordinanza di rinvio che una diversa sezione di tale giurisdizione aveva riformato la decisione di primo grado, sul riflesso che la lettera dei regolamenti comunitari applicabili non legittimasse una simile interpretazione restrittiva, giacché i predetti regolamenti, nel disciplinare le diverse ipotesi del conferimento dei prodotti lattiero/caseari e del latte, menzionavano specificamente la vendita soltanto in relazione alla prima ipotesi, mentre per l'altra individuavano l'ambito impositivo con i più generici termini di fornitura e consegna, autorizzando così la conclusione ─ confortata dalla maggior coerenza di tale linea interpretativa con l'intento, dichiarato dal legislatore comunitario con l'introduzione del prelievo di corresponsabilità, di limitare la produzione lattiera ─ che i detti regolamenti comunitari regolassero differentemente le diverse ipotesi considerate, includendo nell'area impositiva qualsiasi atto di trasferimento del latte, indipendentemente dalla forma giuridica con cui gli stessi fossero stati attuati.
13 La Corte Regolatrice ha annullato tale decisione considerando che il giudice di primo grado aveva correttamente interpretato e applicato la normativa comunitaria. Essa ha dichiarato che quest'ultima è chiara e che le questioni che si pongono nel caso di specie sono questioni di applicazione e non di interpretazione di tale normativa, così che non ricorreva la necessità di rinvio alla Corte di giustizia.
14 La sezione della Corte d'appello di Venezia a cui la causa è stata rimessa considera che punto nodale della controversia in esame non è l'individuazione degli operatori economici sottoposti a prelievo di corresponsabilità ovvero la qualificazione giuridica degli atti rispetto ai quali viene in concreto diretta la pretesa impositiva, al fine di verificare se gli stessi rientrino o meno nel novero di quelli astrattamente sottoposti a prelievo, ipotesi che porrebbero una questione di mera applicazione della normativa comunitaria. Il problema consisterebbe invece nell'individuazione delle attività sottoposte a prelievo di corresponsabilità e, perciò, la controversia verterebbe sul contenuto precettivo della normativa comunitaria.
15 Conseguentemente, la Corte d'appello di Venezia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: Se i regolamenti (CEE) nn. 1079/77 e 1822/77, istitutivi del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, si applichino su tutti i trasferimenti di latte bovino, dal produttore a soggetto terzo, quale che sia la forma giuridica con cui detti trasferimenti vengano attuati, ovvero soltanto ai trasferimenti che comportino l'acquisto della proprietà del prodotto al soggetto destinatario del trasferimento.
Sulla questione pregiudiziale
16 Considerando che la soluzione della questione sollevata avrebbe potuto essere chiaramente desunta dalla sentenza 29 aprile 1999, causa C-288/97, Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago/Regione Veneto (Racc. pag. I-2575), la Corte, conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio di voler statuire con ordinanza motivata ed ha invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni a tal riguardo.
17 Il governo italiano e la Commissione, i soli ad avere risposto all'invito della Corte a presentare osservazioni, non hanno formulato obiezioni riguardo all'intenzione di quest'ultima di statuire con ordinanza motivata rimandando alla propria giurisprudenza e, in particolare, alla citata sentenza Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago.
18 In tale sentenza, la Corte ha risolto il problema di stabilire se gli artt. 9 e 2 del regolamento n. 3950/92 debbano essere interpretati nel senso che possa qualificarsi come acquirente, tenuto al versamento del prelievo supplementare, qualsiasi consegnatario di latte indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che ha dato luogo alla consegna e, in particolare, nel senso che tale possa considerarsi il consorzio di società cooperative al quale il latte è conferito, e non venduto, dai soci della cooperativa medesima.
19 Tale questione era stata proposta in relazione al Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago (in prosieguo: il Consorzio), organismo al quale aderiscono varie società cooperative produttrici di latte. Contro la sanzione amministrativa inflitta per irregolarità commesse nella tenuta dei registri dei fornitori e per mancato accantonamento del prelievo supplementare relativo a quei soci del Consorzio che avevano superato la quota latte disponibile, quest'ultimo faceva valere di non poter essere considerato come un acquirente ai sensi della normativa comunitaria.
20 La Corte ha dichiarato, al punto 25 della citata sentenza Consorzio Caseifici dell'Altopiano di Asiago, che la nozione di acquirente ai sensi degli artt. 2, n. 2, e 9, lett. e), del regolamento n. 3950/92 ricomprende ogni impresa che effettua l'acquisto di latte presso un produttore nell'ambito di un rapporto contrattuale, quali che siano le modalità di remunerazione di quest'ultimo, allo scopo di trattarlo o di trasformarlo direttamente oppure di cederlo ad un'impresa di trattamento o di trasformazione.
21 Ne consegue che le consegne effettuate all'acquirente ai sensi del detto regolamento non devono necessariamente comportare l'acquisto della proprietà per dar luogo a prelievi supplementari.
22 Questa giurisprudenza relativa al regime del prelievo supplementare sul latte quale discende dal regolamento n. 3950/92 vale anche per il regime del prelievo di corresponsabilità istituito dai regolamenti nn. 1079/77 e 1822/77. Infatti, indipendentemente da tutte le differenze esistenti tra i due regimi, il prelievo si basa, in entrambe le ipotesi, in particolare sulle quantità di latte consegnate da un produttore a un acquirente.
23 Alla luce delle considerazioni svolte, si deve risolvere la questione proposta dichiarando che i regolamenti nn. 1079/77 e 1822/77 si applicano su tutti i trasferimenti di latte bovino, dal produttore a soggetto terzo, quale che sia la forma giuridica con cui detti trasferimenti vengano attuati.
Sulle spese
24 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d'appello di Venezia con ordinanza 6 novembre 2002, dichiara:
Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1079, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e il regolamento (CEE) della Commissione 5 agosto 1977, n. 1822, recante modalità di applicazione relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità istituito nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, si applicano su tutti i trasferimenti di latte bovino, dal produttore a soggetto terzo, quale che sia la forma giuridica con cui detti trasferimenti vengano attuati.
Lussemburgo, 8 gennaio 2004
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1 – Lingua processuale: l'italiano.
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