Causa C-196/03 P
Arnaldo Lucaccioni
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità»
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Valutazione errata dei fatti — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione degli elementi di prova — Esclusione salvo il caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità —Rigetto
[Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
1. Dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia emerge che l’impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte.
(v. punto 36)
2. Dagli artt. 58 dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerge che l’atto d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti giuridici dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
Non risponde a tale requisito un ricorso d’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte.
(v. punti 40-41)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
19 marzo 2004(1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Dipendenti – Ricorso per risarcimento danni – Ricevibilità»
Nel procedimento C-196/03 P,
Arnaldo Lucaccioni, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in St-Leonards-on-Sea (Regno Unito), rappresentato dall'avv. M. Cimino,
ricorrente,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 26 febbraio 2003, causa T-164/01, Lucaccioni/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), nella parte in cui quest'ultima ha dichiarato irricevibile il ricorso per risarcimento danni proposto dal ricorrente,
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig. R. Grass
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 3 maggio 2003, il sig. Lucaccioni ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, contro la sentenza del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2003, causa T‑164/01, Lucaccioni/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui detto giudice, da un lato, ha dichiarato irricevibile il ricorso diretto ad ottenere il risarcimento, in base al diritto comune riguardante la responsabilità extracontrattuale, dei danni morali e biologici da lui subiti nel periodo precedente l'insorgere della sua malattia professionale e, dall'altro, ha deciso che ciascuna parte debba sopportare le proprie spese.
Contesto normativo
2 L’art. 236 CE prevede che «[l]a Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi».
3 L’art. 91, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:
«La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito».
4 L'art. 91, n. 2, dello Statuto così dispone:
«Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:
– l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto;
– tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto».
5 L’art. 90, nn. 1 e 2, dello Statuto è formulato come segue:
«1. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina una domanda che l'inviti a prendere una decisione nei suoi confronti. L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del paragrafo 2.
2. Qualsiasi persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l'autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
– dal giorno della pubblicazione dell'atto, se si tratta di una misura di carattere generale;
– dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l'interessato ne prende conoscenza, se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione;
– a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta, se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto di una domanda presentata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.
L'autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all'interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell'articolo 91».
6 L’art. 73, n. 1, primo comma, dello Statuto stabilisce che, alle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni delle Comunità, il dipendente è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio.
7 Ai sensi dell'art. 73, n. 2, lett. b) e c), dello Statuto, le prestazioni garantite sono, in caso di invalidità permanente totale, il versamento all'interessato di un capitale pari a otto volte il suo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuitigli nei dodici mesi precedenti l'infortunio e, in caso di invalidità permanente parziale, il versamento di una parte di tale indennità, calcolata in base alla tabella stabilita dalla regolamentazione di cui al n. 1 dello stesso articolo.
8 La regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale del personale delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione di copertura») stabilisce, in applicazione dell'art. 73 dello Statuto, a quali condizioni il dipendente è coperto contro i rischi di infortunio e di malattia professionale.
9 L’art. 12 di tale regolamentazione dispone quanto segue:
«1. In caso di invalidità permanente totale del funzionario risultante da un infortunio o da una malattia professionale, gli viene corrisposto il capitale contemplato dall'articolo 73, paragrafo 2, lettera b), dello statuto.
2. In caso d'invalidità permanente parziale del funzionario risultante da un infortunio o da una malattia professionale, gli viene versato un capitale il cui ammontare è fissato in base alle percentuali di invalidità elencate nella tabella che figura in allegato».
10 L’art. 14 della regolamentazione di copertura così dispone:
«Su parere dei consulenti medici di cui all'articolo 19 o della commissione medica di cui all'articolo 23, al funzionario viene concessa un'indennità per tutte le lesioni o sfregi permanenti che, pur non diminuendo la sua capacità lavorativa, ne menomano tuttavia l'integrità fisica e recano un effettivo pregiudizio alle sue relazioni sociali.
L'indennità è fissata per analogia con i valori contemplati nelle tabelle d'invalidità di cui all'articolo 12. Se il pregiudizio estetico è collegato ad una lesione anatomico‑funzionale, si aumenta in misura appropriata la percentuale d'invalidità prevista per quest'ultima».
Fatti all'origine della controversia
11 I fatti all'origine della controversia, enunciati ai punti 2‑12 della sentenza impugnata, possono essere riassunti nei seguenti termini.
12 Il ricorrente è entrato in servizio alle Comunità europee nel 1962.
13 Nel 1990, sostenendo di essere stato esposto alla polvere d'amianto nel periodo in cui ha esercitato le sue funzioni nell'edificio Berlaymont, sito a Bruxelles (Belgio), il ricorrente ha chiesto che le lesioni polmonari da lui lamentate fossero riconosciute come malattia professionale e che gli venisse riconosciuto un tasso d'invalidità permanente.
14 Al termine del procedimento di cui all'art. 78 dello Statuto, il ricorrente è stato collocato a riposo e gli è stata concessa una pensione d'invalidità pari al 70% del suo stipendio base. Parallelamente, il procedimento ex art. 73 dello Statuto si è concluso con il riconoscimento del carattere professionale della malattia del ricorrente. E' stata accertata un'invalidità permanente totale ed è stato pertanto fissato un tasso d'invalidità del 100%. Inoltre, tenuto conto delle tracce permanenti e dei gravi problemi psicologici dell'interessato, la Commissione delle Comunità europee ha deciso di riconoscergli, ai sensi dell'art. 14 della regolamentazione di copertura, un'indennità fissata al 30% del capitale previsto per l'invalidità permanente totale.
15 Il 15 maggio 1994 il ricorrente, ritenendo che tale somma non riparasse interamente il danno da lui subito, ha presentato alla Commissione un reclamo ai sensi degli artt. 28 della regolamentazione di copertura e 90, n. 2, dello Statuto, reclamo che la Commissione, in assenza di una precedente decisione lesiva, ha qualificato come «domanda». Questa domanda è stata esplicitamente rigettata dalla Commissione con lettera 22 settembre 1994.
16 Il 15 dicembre 1994 il ricorrente ha presentato reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro tale decisione di rigetto. Con decisione 25 aprile 1995, notificata al ricorrente con lettera del 3 maggio 1995, la Commissione ha respinto tale reclamo.
17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 agosto 1995 e registrato con il numero T‑165/95, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere, da un lato, la condanna della Commissione al risarcimento dei danni e, dall'altro, l'annullamento, ove necessario, della decisione della Commissione 22 settembre 1994.
18 Con sentenza 14 maggio 1998, causa T‑165/95, Lucaccioni/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑627), il Tribunale ha respinto il detto ricorso. Questa sentenza ha formato oggetto di impugnazione da parte del ricorrente, che è stata respinta con sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione (Racc. pag. I‑5251).
19 Il 29 maggio 2000 il ricorrente ha presentato una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere il risarcimento, in base al diritto comune, dei danni morali e biologici subiti durante il periodo precedente la malattia professionale da cui è colpito.
20 In assenza di risposta a tale domanda entro il termine previsto dalla suddetta disposizione dello Statuto, il ricorrente ha presentato un reclamo che è stato parimenti oggetto di un rigetto implicito.
21 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio 2001, il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 91 dello Statuto, il ricorso che è stato respinto dalla sentenza impugnata; tale rigetto è all'origine del ricorso d'impugnazione in esame.
Sentenza impugnata
22 A sostegno del suo ricorso, diretto ad ottenere il risarcimento dei danni morali e biologici che gli sarebbero stati provocati dalla Commissione nel corso degli anni dal 1967 al 1990, vale a dire prima dell'insorgere della sua malattia professionale, il ricorrente ha invocato dinanzi al Tribunale un unico motivo, vertente sulla persecuzione di cui sarebbe stato oggetto a causa delle condizioni di lavoro che gli sarebbero state consapevolmente imposte dalla Commissione nonché sulla maniera dissimulata e segreta con cui quest'ultima avrebbe deciso di avviare la procedura di dichiarazione di invalidità nei suoi confronti.
23 Nell'ambito di questo motivo, il ricorrente ha contestato alla Commissione e/o ai suoi dirigenti amministrativi un certo numero di responsabilità dirette e/o indirette derivanti dal fatto che gli è stato imposto, pena il deferimento alla commissione di disciplina, di lavorare in un edificio il cui isolamento con amianto era noto, ma dissimulando tale fatto con false affermazioni per molti anni, pur sapendo che l'amianto è altamente nocivo per la salute.
24 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile e ha deciso che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
25 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato separatamente i motivi di irricevibilità relativi ai danni morali e quelli concernenti i danni biologici.
26 Per quanto riguarda i danni morali, il Tribunale, dopo aver respinto le eccezioni d'irricevibilità, fatte valere dalla Commissione, fondate sugli effetti del giudicato e sulla regola del ne bis in idem ha dichiarato il ricorso irricevibile a causa del mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
27 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha qualificato la lettera inviata alla Commissione il 15 maggio 1994 come una domanda presentata ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto. Poiché tale domanda era stata respinta dalla Commissione con decisione 22 settembre 1994 e poiché il ricorrente non aveva contestato la detta decisione in merito ai danni, inter alia quelli morali, subiti prima della malattia, il Tribunale ha dichiarato che la nuova domanda all'origine del procedimento su cui era chiamato a statuire, datata 29 maggio 2000, non rispettava i termini perentori di cui al detto articolo, tenuto conto dell'inesistenza di nuove circostanze tali da giustificare una deroga alle norme che disciplinano i termini di ricorso.
28 Per quanto riguarda i danni biologici subiti prima dell'insorgere della malattia professionale del ricorrente, il Tribunale ha rilevato che il ricorso non presentava un sufficiente grado di precisione e non rispondeva pertanto ai requisiti minimi stabiliti dagli artt. 19, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
29 Il Tribunale ha dichiarato in particolare, al punto 67 della sentenza impugnata, che le affermazioni contenute nel ricorso erano espresse in termini indeterminati che non gli permettevano di individuare i pregiudizi per la salute del ricorrente che lo stesso lamentava a sostegno del suo ricorso. Peraltro, al punto 68 di tale sentenza, il Tribunale ha affermato che il ricorrente non aveva fornito nessun elemento oggettivo che consentisse al Tribunale e alla Commissione di individuare il carattere e la portata dei danni lamentati.
Ricorso d'impugnazione
Conclusioni delle parti e motivi d'impugnazione
30 Con il suo ricorso, il sig. Lucaccioni chiede che la Corte voglia:
– accogliere l'impugnazione in esame e, conseguentemente, il ricorso introduttivo;
– accordargli il risarcimento dei danni morali e biologici che gli sono stati provocati dalla Commissione nel periodo compreso fra il 1967 e il 1990, sulla base del diritto comune, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non rientranti (o anche rientranti) nell'art. 73 dello Statuto e derivanti dalla colpa nonché dalla responsabilità non scusabile della Commissione per aver violato la sua dignità umana e il suo diritto all'integrità, danni stimati pari a EUR 3 500 000 [già 7 000 000 000 lire italiane (ITL)], per analogia con le condanne specifiche a favore di ciascuna vittima (circa EUR 500 000, già ITL 1 000 000 000) di cui alla sentenza della Pretura Circondariale di Torino 5 luglio 1996, causa n. 4840/96, e con i risarcimenti previsti per ciascuna delle vittime della teleferica del Cermis, vale a dire EUR 2 000 000 (già ITL 4 000 000 000);
– condannare la Commissione alle spese.
31 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile o respingerlo;
– condannare il ricorrente alle spese.
32 A sostegno del suo ricorso, il sig. Lucaccioni invoca due motivi per contestare i motivi d'irricevibilità accolti dal Tribunale. I detti motivi vertono, da un lato, sull'esistenza di un fatto che integrerebbe gli estremi di una deroga alle norme che disciplinano i termini di ricorso e, dall'altro, sulla presenza, nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale, di elementi oggettivi che avrebbero consentito a quest'ultimo di determinare il carattere e la portata dei danni lamentati.
33 Con il suo primo motivo, il sig. Lucaccioni sostiene che, contrariamente a quanto ha deciso il Tribunale, il ricorso contiene molti fatti che potrebbero costituire circostanze che consentono di derogare ai termini entro i quali devono essere proposti i ricorsi. Esso menziona, in particolare, due circostanze che gli hanno impedito di presentare la domanda entro i termini previsti dallo Statuto: da un lato, la paura delle ritorsioni che la Commissione avrebbe potuto esercitare contro di lui e, dall'altro, la persecuzione costante a cui era sottoposto da parte di quest'ultima.
34 Con il secondo motivo, il sig. Lucaccioni rileva ciò che considera una valutazione erronea delle circostanze esposte nel ricorso e connesse alla determinazione nonché alla portata dei danni biologici da lui subiti durante il periodo precedente il riconoscimento della sua invalidità. A tale proposito egli rileva che l'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso può essere considerata il fondamento per determinare l'obbligo di risarcimento della Commissione nonché la portata di un tale obbligo.
Giudizio della Corte
35 In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
36 Secondo una giurisprudenza costante, dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v., in particolare, sentenza 5 giugno 2003, causa C‑121/01 P, O’Hannrachain/Parlamento, Racc. pag. I‑5539, punto 35, e giurisprudenza ivi citata).
37 Nel caso di specie, con il suo primo motivo il ricorrente invoca una valutazione dei fatti che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione, vale a dire l'esistenza di un fatto nuovo tale da giustificare l'interruzione dei termini di ricorso. Tuttavia, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 53 della sentenza impugnata, che, «peraltro, dal fascicolo non risulta assolutamente, né il ricorrente lo fa valere, che si configuri un cambiamento di circostanze tale da giustificare che si deroghi alle norme che disciplinano i termini di ricorso». Orbene, il detto motivo, così come è stato illustrato dal ricorrente, riguarda proprio l'esistenza o l'accertamento stesso di un fatto tale da costituire un mutamento di circostanze di questo genere.
38 Inoltre, l'ipotesi su cui si basa il ricorrente, vale a dire l'esistenza di un fatto nuovo, non è sostenuta da alcuna prova. Nel fascicolo non vi è nessun elemento che consenta di giustificare una nuova valutazione dei fatti invocata dal ricorrente. In mancanza di una menzione, nei fatti esposti nella sentenza impugnata, della «persecuzione» lamentata dal ricorrente, quest'ultimo considera la stessa un fatto riconosciuto dal Tribunale, desumibile da un'ordinanza che sembra avere poco in comune con la fattispecie in esame. Pertanto, tale persecuzione non può essere considerata un fatto provato, il che priva l'asserzione del ricorrente di ogni fondamento fattuale.
39 Alla luce di ciò, il primo motivo dev'essere dichiarato manifestamente irricevibile.
40 Per quanto riguarda il secondo motivo invocato dal ricorrente a sostegno della sua impugnazione, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, dagli artt. 58 dello Statuto della Corte di giustizia, e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerge che l'atto d'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti giuridici dedotti a specifico sostegno di tale domanda (ordinanza 12 dicembre 1996, causa C‑49/96 P, Progoulis/Commissione, Racc. pag. I‑6803, punto 23, e sentenza 6 marzo 2003, causa C‑41/00 P, Interporc/Commissione, Racc. pag. I‑2125, punto 15).
41 Secondo una giurisprudenza parimenti costante, non risponde a tale requisito un ricorso d'impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi. Infatti, un'impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (ordinanza 26 settembre 1994, causa C‑26/94 P, X/Commissione, Racc. pag. I‑4379, punto 13, e sentenza 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punto 35).
42 A tale proposito occorre rilevare che l'argomento sollevato dal ricorrente a sostegno del suo secondo motivo non indica in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza impugnata né gli argomenti giuridici dedotti a sostegno della domanda di annullamento di quest'ultima. Infatti, il detto motivo non fa riferimento ad una questione di diritto e non comprende alcun argomento giuridico diretto a dimostrare che il Tribunale avrebbe commesso un errore nel valutare la maniera in cui la Commissione ha esercitato i suoi poteri.
43 Ne consegue che, in ogni caso, il secondo motivo dev'essere dichiarato irricevibile.
Sulle spese
44 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese del presente grado di giudizio.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso d'impugnazione è respinto.
2) Il sig. Lucaccioni è condannato alle spese del presente grado di giudizio.
Lussemburgo, 19 marzo 2004
Il cancelliere
Il presidente della Quinta Sezione
R. Grass
C. Gulmann
1 – Lingua processuale: l'italiano.
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