Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nella causa C-224/03,
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Pignataro e dal sig. A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda intesa a far dichiarare e accertare che, in virtù dell'art. 97 CA, i poteri e la competenza della Commissione delle Comunità europee nei settori che in base al Trattato CECA erano attribuiti all'Alta Autorità sono venuti meno a decorrere dal 24 luglio 2002, con l'effetto che ogni provvedimento che fosse stato o sarà dalla medesima adottato nei detti settori, che non siano stati oggetto di una nuova intesa degli Stati firmatari, è da ritenere nullo e privo di effetto,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 maggio 2003, la Repubblica italiana ha chiesto alla Corte di dichiarare e accertare che, in virtù dell'art. 97 CA, i poteri e la competenza della Commissione delle Comunità europee nei settori che in base al Trattato CECA erano attribuiti all'Alta Autorità sono venuti meno a decorrere dal 24 luglio 2002, con l'effetto che ogni provvedimento che fosse stato o sarà dalla medesima adottato nei detti settori, che non siano stati oggetto di una nuova intesa degli Stati firmatari, è da ritenere nullo e privo di effetto.
Ambito normativo
2 Ai sensi del suo art. 97, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002.
3 Il 18 giugno 2002, la Commissione ha adottato una comunicazione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA (GU C 152, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione»).
4 Al punto 1 di questa comunicazione, la Commissione fa presente che la scadenza del Trattato CECA in data 23 luglio 2002 «significa che, in linea di principio, a partire dal 24 luglio 2002, i settori che precedentemente rientravano nell'ambito di applicazione del trattato CECA, delle norme procedurali e della restante legislazione secondaria derivanti dal trattato CECA saranno soggetti alle norme del trattato CE, alle norme procedurali e alla restante legislazione secondaria derivanti dal trattato CE [...]».
5 Al punto 2 della comunicazione, si precisa che l'oggetto della stessa è:
«- di sintetizzare per gli operatori economici e gli Stati membri, nella misura in cui essi sono interessati dal trattato CECA e dalla relativa legislazione secondaria, i più importanti cambiamenti che il passaggio al regime CE comporta relativamente alle norme sostanziali e procedurali applicabili (...),
- di spiegare come la Commissione intende affrontare questioni specifiche sollevate dal passaggio dal regime CECA al regime CE nei settori dell'antitrust (...), del controllo delle concentrazioni (...) e del controllo degli aiuti di Stato (...)».
6 Il punto 31 della comunicazione, che figura nella sezione dedicata alle questioni specifiche che sorgono con il passaggio dal regime CECA al regime CE, è così formulato:
«Se la Commissione, nell'applicare il diritto di concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settore rientrante nel campo di applicazione del trattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sarà, indipendentemente dal momento in cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno costituito la violazione. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura, dopo la scadenza del trattato CECA, si applicherà il diritto CE (...)».
Il procedimento
7 La Repubblica italiana ha introdotto il presente ricorso con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 maggio 2003.
8 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 18 luglio 2003, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità ai sensi dell'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura della Corte. La Repubblica italiana ha depositato le sue osservazioni su questa eccezione il 1° ottobre 2003.
Conclusioni delle parti
9 La Repubblica italiana conclude che la Corte voglia dichiarare e accertare che, in virtù dell'art. 97 CA, i poteri e la competenza della Commissione nei settori che, in base al Trattato CECA, erano attribuiti all'Alta Autorità sono venuti meno a decorrere dal 24 luglio 2002, con l'effetto che ogni provvedimento che fosse stato o sarà dalla medesima adottato nei detti settori, che non siano stati oggetto di una nuova intesa tra gli Stati firmatari, è da ritenere nullo e privo di effetto.
10 Nella sua eccezione d'irricevibilità, la Commissione conclude che la Corte voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare la ricorrente alle spese.
11 Nelle sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, la Repubblica italiana conclude per il rigetto di tale eccezione.
Sulla ricevibilità
12 La Commissione sostiene che il ricorso è manifestamente irricevibile.
13 A sostegno della sua tesi, essa rileva che la Repubblica italiana chiede alla Corte una decisione di accertamento di natura dichiarativa, laddove la Corte avrebbe una tale competenza solo nelle ipotesi, estranee alla presente fattispecie, previste dagli artt. 226 CE-228 CE, 238 CE e 239 CE.
14 Nell'esaminare la questione dal punto di vista dell'art. 230 CE, la Commissione fa valere che quest'articolo non consente alla Corte di pronunciare sentenze di natura puramente dichiarativa. Essa aggiunge che, in forza di una giurisprudenza costante, la competenza del giudice comunitario a titolo del detto articolo non comprende la facoltà di quest'ultimo di effettuare accertamenti (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 10 febbraio 1994, causa T-468/93, Frinil/Commissione, Racc. pag. II-33, punti 36 e 37), né quella di rivolgere ingiunzioni a un'istituzione comunitaria (v., in particolare, ordinanza della Corte 26 ottobre 1995, cause riunite C-199/94 P e C-200/94 P, Pevasa e Inpesca/Commissione, Racc. pag. I-3709, punto 24, e sentenza 8 luglio 1999, causa C-5/93 P, DSM/Commissione, Racc. pag. I-4695, punto 36).
15 La Repubblica italiana replica che, successivamente alla comunicazione, la Commissione ha adottato la decisione 17 dicembre 2002, C(2002) 5087 def., relativa a una procedura di applicazione dell'art. 65 CA (COMP/37.956 - tondo per cemento armato), nella quale constata che talune imprese siderurgiche italiane hanno partecipato a intese incompatibili con l'art. 65 CA e infligge loro ammende per un importo totale di EUR 85 milioni. Essa sostiene che, in assenza di accordo tra gli Stati firmatari del Trattato CECA relativamente alla transizione dal regime CECA al regime CE nel settore della tutela della concorrenza, l'adozione di una tale decisione costituisce uno sviamento di potere da parte della Commissione.
16 Essa insiste, a tal riguardo, sulla competenza di cui dispone la Corte per assicurare, nell'interesse degli Stati membri e del buon funzionamento della Comunità, che la Commissione non oltrepassi le sue competenze di attribuzione. Essa sostiene che, nella fattispecie, la Commissione, dopo aver espresso le sue intenzioni nella comunicazione, le ha concretizzate mediante decisioni che, da un lato, indicano che tale istituzione si è attribuita una competenza senza un preventivo accordo tra gli Stati membri e, dall'altro, hanno un'incidenza sugli interessi delle imprese sanzionate.
17 Essa fa valere che, di fronte a un tale sviamento di potere, il solo mezzo a disposizione dello Stato membro interessato consisterebbe nel rifiutare di apporre la formula esecutiva necessaria, in forza dell'art. 256 CE, all'esecuzione forzata di una decisione della Commissione che comporta un obbligo pecuniario a carico di persone fisiche o giuridiche. Essa aggiunge che un tale rifiuto l'avrebbe tuttavia esposta a un ricorso della Commissione per violazione dell'obbligo previsto dal detto articolo, cosa che avrebbe sollevato la questione dei limiti del sindacato giurisdizionale relativamente a tale rifiuto.
18 La Repubblica italiana sottolinea per il resto che, nella fattispecie, il suo intento è di ottenere non l'annullamento di decisioni individuali per incompetenza, ma la risoluzione di un conflitto di attribuzioni di ordine costituzionale. Essa sostiene che il solo strumento a tal fine consiste nel contestare la rivendica da parte della Commissione, nell'ambito del Trattato CECA, di una competenza che non le spetta in forza del detto Trattato. Essa afferma, a tal riguardo, che, da un lato, la comunicazione, sul piano formale, costituisce solo una manifestazione di intenti e non concretizza quindi uno sviamento di competenza, e che, dall'altro, le decisioni individuali sono legate a fattispecie concrete e non possono essere contestate da uno Stato membro, portatore di interessi generali.
19 Ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un atto introduttivo, la Corte, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
20 Nella fattispecie, occorre rilevare che, con il suo ricorso, la Repubblica italiana chiede una sentenza della Corte con cui si accerti, in maniera dichiarativa, l'incompetenza della Commissione, a decorrere dal 24 luglio 2002, ad adottare provvedimenti a titolo del Trattato CECA in settori che non siano stati oggetto di un accordo fra gli Stati firmatari del detto Trattato inteso a prorogare temporaneamente il periodo di applicazione di quest'ultimo per disciplinare la transizione dal regime CECA al regime CE. Come risulta chiaramente dalle sue osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, la Repubblica italiana stessa esclude che il suo ricorso sia interpretato nel senso che mira all'annullamento della comunicazione e delle decisioni individuali adottate dalla Commissione dopo il 23 luglio 2002 sulla base del detto Trattato, quale la decisione di cui al punto 15 della presente ordinanza.
21 Tuttavia, un tale ricorso non rientra in alcuna delle categorie di ricorso di competenza della Corte.
22 Ne deriva che la Corte è manifestamente incompetente a conoscere del ricorso presentato dinanzi ad essa dalla Repubblica italiana e che tale ricorso deve di conseguenza essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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