Causa C-297/03
Sozialhilfeverband Rohrbach
contro
Arbeiterkammer Oberösterreich e Österreichischer Gewerkschaftsbund
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Direttiva 2001/23/CE — Trasferimento di imprese — Possibilità di far valere una direttiva nei confronti di un singolo — Opposizione di un lavoratore al trasferimento del suo contratto al cessionario»
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 26 maggio 2005
Massime dell’ordinanza
1. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimenti d’imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 2001/23 — Artt. 3, n. 1, e 1, n. 1, lett. c) — Effetti nei rapporti tra Stato e singoli — Società a responsabilità limitata di diritto privato il cui solo azionista à un consorzio intercomunale di assistenza sociale di diritto pubblico — Ente che può vedersi opporre i detti articoli
(Direttiva del Consiglio 2001/23, artt. 1, n. 1, lett. c), prima frase, e 3, n. 1)
2. Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Trasferimenti d’imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 2001/23 — Artt. 3, n. 1, e 1, n. 1, lett. c) — Possibilità di far valere i detti articoli nei confronti di un singolo — Esclusione — Impossibilità per un ente statale che cede il suo stabilimento di imporre al lavoratore la prosecuzione del suo rapporto di lavoro con un cessionario
(Direttiva del Consiglio 2001/23, artt. 1, n. 1, lett. c), e 3, n. 1)
1. Figura nel numero degli enti che possono vedersi opporre gli artt. 3, n. 1, e 1, n. 1, lett. c), prima frase della direttiva 2001/23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dato che entrambi sono disposizioni che soddisfano le condizioni per produrre un effetto diretto, una società a responsabilità limitata di diritto privato il cui solo azionista è un consorzio intercomunale di assistenza sociale di diritto pubblico.
Il fatto che, in forza di un contratto di cessione che dipende solo dal consenso della presidenza di questo consorzio, le quote sociali possedute da quest’ultimo debbano essere trasferite ad una società a responsabilità limitata il cui solo azionista è un’associazione privata è privo di pertinenza al riguardo, dato che un siffatto progetto, in quanto tale, non può modificare la natura giuridica della prima società.
(v. punti 28-30, dispositivo 1)
2. Un ente statale che cede il suo stabilimento non può far valere gli artt. 3, n. 1, e 1, n. 1, lett. c), della direttiva 2001/23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, contro un lavoratore al fine di imporgli la prosecuzione del suo rapporto di lavoro con un cessionario. Infatti, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e una disposizione di una direttiva non può quindi essere fatta valere in quanto tale contro lo stesso.
(v. punti 32-33, 35, dispositivo 2)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
26 maggio 2005 (*)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Direttiva 2001/23/CE –Trasferimento di imprese – Possibilità di far valere una direttiva nei confronti di un singolo – Opposizione di un lavoratore al trasferimento del suo contratto al cessionario»
Nel procedimento C-297/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria) con decisione 4 giugno 2003, pervenuta in cancelleria il 10 luglio 2003, nella causa
Sozialhilfeverband Rohrbach
contro
Arbeiterkammer Oberösterreich,
Österreichischer Gewerkschaftsbund,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
essendo stato informato il giudice del rinvio che la Corte intende statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura,
essendo stati invitati gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo,
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 1, n. 1, lett. c), e 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).
2 Questa domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che vedeva opposto il Sozialhilfeverband Rohrbach, consorzio intercomunale di assistenza sociale di diritto pubblico (in prosieguo: il «Sozialhilfeverband»), all’Arbeiterkammer Oberösterreich, camera regionale dei lavoratori (in prosieguo: l’«Arbeiterkammer»), e all’Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst, sindacato rappresentante i lavoratori subordinati del settore pubblico (in prosieguo: il «Gewerkschaftsbund»), sulla questione se i contratti di lavoro dei lavoratori del Sozialhilfeverband siano stati trasferiti rispettivamente a due nuove società di utilità pubblica a responsabilità limitata.
Lo sfondo normativo
La normativa comunitaria
3 La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE (GU L 201, pag. 88), è stata codificata dalla direttiva 2001/23. Quest’ultima è entrata in vigore l’11 aprile 2001. Nessun nuovo termine di trasposizione è stato concesso in tale occasione.
4 Nella prima questione sollevata, il giudice del rinvio prende in considerazione «la direttiva 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 98/50/CE (attualmente: direttiva 2001/23/CEE)».
5 Dato che il trasferimento di cui trattasi nella causa principale è avvenuto dopo l’entrata in vigore della direttiva 2001/23, questa è la direttiva pertinente.
6 L’art. 1, n. 1, di quest’ultima dispone:
«1. a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
b) (…)
c) La presente direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un’attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici (…) non costituisce trasferimento ai sensi della presente direttiva».
7 L’art. 3, n. 1, di questa stessa direttiva recita:
«1. I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.
Gli Stati membri possono prevedere che il cedente, anche dopo la data del trasferimento, sia responsabile, accanto al cessionario, degli obblighi risultanti prima della data del trasferimento da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento».
La normativa nazionale
8 L’Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (legge recante adeguamento della legislazione in materia di contratti di lavoro), del 9 luglio 1993 (BGBl. 459/1993; in prosieguo: l’«AVRAG»), è stata adottata al fine di trasporre la direttiva 77/187 nell’ordinamento austriaco. Non risulta dalla decisione di rinvio che il regime nazionale sia stato modificato a seguito delle direttive 98/50 e 2001/23.
9 Ai sensi del suo art. 1, n. 2, punto 1, l’AVRAG non è applicabile ai contratti di lavoro conclusi con i Länder, i consorzi di comuni o i comuni, anche se tali contratti sono di diritto privato. I dipendenti a contratto interessati nella fattispecie oggetto della causa principale rientrano nell’ambito di applicazione dell’Oberösterreichisches Gemeindebedienstetengesetz 2001 (legge applicabile ai dipendenti comunali non di ruolo del Land dell’Alta Austria, LGBl. 48/2001). Secondo la decisione di rinvio, né tale legge né alcun’altra disposizione del diritto del Land dell’Alta Austria prevedono una trasposizione nell’ordinamento interno della direttiva controversa per quanto riguarda tale categoria di persone.
10 L’art. 3 dell’AVRAG, dal titolo: «Trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un altro imprenditore», dispone:
«1) Qualora un’impresa, uno stabilimento o una parte di stabilimento sia trasferita ad un altro imprenditore (trasferimento di stabilimento), quest’ultimo acquisisce la qualità di datore di lavoro ed è surrogato in tutti i diritti e obblighi che derivano dai rapporti di lavoro esistenti alla data del trasferimento».
(…)
4) Il lavoratore può opporsi al trasferimento del suo rapporto di lavoro se il cessionario non assume a proprio carico il contratto collettivo (art. 4) o i diritti dei lavoratori a prestazioni di assicurazione vecchiaia (art. 5) (…). In questo caso, il rapporto di lavoro con il cedente rimane invariato (…)».
La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali
11 Risulta dalla decisione di rinvio che il Sozialhilfeverband è un consorzio intercomunale fondato dalla legge di un Land che, in qualità di organismo regionale di gestione ai sensi dell’art. 31 dell’Oberösterreichisches Sozialhilfegesetz 1998 (legge del Land dell’Alta Austria sull’assistenza sociale del 1998, LGBl. 82/1998), esercita funzioni di assistenza sociale conformemente all’art. 29, secondo comma, di tale legge nel proprio ambito di competenza.
12 Esso impiega nei suoi due stabilimenti circa 100 lavoratori, parte dei quali sono considerati portatori di handicap fisico o psichico ai sensi del Behinderteneinstellungsgesetz (legge relativa all’assunzione dei portatori di handicap, BGBl. 22/1970). Le attività esercitate dal Sozialhilfeverband, quando gestisce e mantiene in funzione i laboratori per portatori di handicap, sono attività non di carattere pubblico, ma di gestione privata.
13 Per motivi economici e organizzativi, il Sozialhilfeverband ha adottato il piano di scindere due imprese trasferendo i suoi stabilimenti a due società a responsabilità limitata appena costituite.
14 In applicazione di tale piano, la società Altenfeldner Werkstätten gemeinnützige GmbH (in prosieguo: la «Altenfeldner Werkstätten») è stata iscritta il 28 dicembre 2002 nel registro delle società, sotto la rubrica «Gestione di laboratori per portatori di handicap». Lo stesso giorno, la società Artegra Werkstätten gemeinnützige GmbH (in prosieguo: la «Artegra Werkstätten») è stata iscritta sullo stesso registro sotto la rubrica «Giardinaggio e lavanderia». Le due società sono società di utilità pubblica a responsabilità limitata. Il Sozialhilfeverband detiene l’intero capitale in ciascuna di tali società.
15 In forza dei contratti di conferimento conclusi tra il Sozialhilfeverband e, rispettivamente, la Altenfeldner Werkstätten nonché la Artegra Werkstätten, i due stabilimenti del Sozialhilfeverband costituivano i conferimenti in natura in tali due società. Il Sozialhilfeverband ha altresì trasferito rispettivamente a queste ultime i diritti di disporre degli impianti interessati dallo smembramento. In base ai contratti di conferimento, le nuove società debbono sostituirsi al Sozialhilfeverband in tutti i rapporti giuridici in essere, per quanto riguarda le due imprese cedute, tra il Sozialhilfeverband e terzi. Quest’ultimo garantisce, in forza di un vero e proprio contratto a favore di terzi («echter Vertrag zugunsten Dritter»), che i diritti dei lavoratori trasferiti continueranno ad essere preservati in futuro dalle imprese subentranti.
16 È previsto che, successivamente, le quote sociali del Sozialhilferband nelle due società saranno trasferite alla Arcus Sozialnetzwerk gemeinnützige GmbH, società di pubblica utilità a responsabilità limitata (in prosieguo: la «Arcus Sozialnetzwerk»), il cui solo socio è un’associazione di diritto privato. Tale associazione, così come la Arcus Sozialnetzwerk, opera nel settore dell’assistenza ai portatori di handicap. I suoi soci sono singoli e persone giuridiche di diritto privato. Tale trasferimento delle quote sociali non era ancora stato effettuato alla data della decisione di rinvio, in quanto esso dipendeva da una delibera particolare della direzione del Sozialhilfeverband che non era ancora stata presa a tale data.
17 La Arcus Sozialnetzwerk, ai sensi del contratto di cessione concluso con il Sozialhilfeverband, potrà cedere o ipotecare le sue quote sociali nelle due società appena costituite solo con il consenso di quest’ultimo. Inoltre, il contratto contiene disposizioni particolari sulla restituzione delle quote sociali, in particolare in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, di scomparsa dell’oggetto sociale e di progetto di scioglimento. Il trasferimento delle quote sociali alla Arcus Sozialnetzwerk non deve modificare in nulla l’impegno del Sozialhilfeverband di garantire i diritti dei lavoratori trasferiti. Gli stabilimenti del Sozialhilfeverband non sono stati trasferiti direttamente alla Arcus Sozialnetzwerk, in quanto tale società intende gestire i due stabilimenti in ambiti contabili autonomi, ma anche per evitare talune conseguenze in materia di responsabilità.
18 Secondo l’Oberster Gerichtshof, i lavoratori hanno contestato l’esistenza di un trasferimento dei loro contratti di lavoro alle società appena costituite. Essi hanno fatto valere che essi erano sempre contrattualmente vincolati al Sozialhilfeverband.
19 Quest’ultimo ha proposto all’Oberster Gerischtshof una domanda fondata sull’art. 54, n. 2, dell’Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (legge relativa all’organizzazione degli organi giurisdizionali competenti in materia sociale e del lavoro, BGBl. 104/1985) e diretta a far dichiarare che la separazione dei laboratori da parte del Sozialhilfeverband e la cessione alle società Artegra Werkstätten et Altenfeldner Werkstätten dei diritti di disporre di tali stabilimenti comportano il trasferimento a queste stesse società dei contratti di lavoro dei lavoratori sinora impiegati dal Sozialhilfeverband.
20 Esso ha sostenuto che è possibile ricorrere all’applicazione diretta della direttiva controversa benché l’art. 3 dell’AVRAG non sia applicabile, in forza dell’art. 1, n. 2, punto 1, dell’AVRAG, ai rapporti di lavoro con i consorzi intercomunali e malgrado la carenza del Land dell’Alta Austria, legislatore competente, che non ha adottato alcuna disposizione applicabile ai dipendenti comunali a contratto al fine di trasporre tale direttiva.
21 Facendo riferimento alle sentenze 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker (Racc. pag. 53), e 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo (Racc. pag. 1839), il giudice del rinvio osserva, in ordine alla sua prima questione pregiudiziale, che il Sozialhilfeverband è probabilmente un ente statale ai sensi della giurisprudenza della Corte, contro il quale i singoli possono far valere disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva. Potrebbero tuttavia esistere dubbi per quanto riguarda le società di diritto privato alle quali gli stabilimenti sono stati trasferiti. Questo punto potrebbe essere importante in quanto, in base alla sentenza 14 luglio 1994, causa C‑91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I-3325), una direttiva non può applicarsi direttamente ad un singolo. Le conseguenze del trasferimento di imprese previste dalla direttiva non potrebbero allora avere effetto diretto.
22 Vero è che, alla luce della sentenza 14 settembre 2000, causa C-343/98, Collino e Chiappero (Racc. pag. I-6659), potrebbe essere dato per scontato che le società di diritto privato cessionarie nella causa principale debbano anch’esse essere qualificate statali, di modo che la direttiva controversa sarebbe direttamente applicabile, poiché il consorzio di comuni cedente controlla al 100% il capitale azionario delle società subentranti. Tuttavia occorrerebbe inoltre tener conto del fatto che le quote in tali società cessionarie sono destinate a rimanere solo transitoriamente nelle mani del consorzio di comuni cedente e che, salvo il consenso della presidenza del consorzio, esiste già un contratto di cessione di tali quote sociali ad una società esclusivamente privata. Se, pertanto, le società subentranti non dovessero essere considerate come enti statali, ne risulterebbe che, per questo solo motivo, la direttiva controversa non potrebbe essere direttamente applicabile.
23 Per quanto riguarda la sua seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio osserva d’altro canto che, nella giurisprudenza della Corte, sino ad ora è stata esaminata solo l’ipotesi in cui un singolo intenda far valere l’applicabilità diretta di una direttiva contro un ente statale. Ora, nel caso di specie, i lavoratori interessati non vorrebbero precisamente far valere l’applicabilità diretta nei loro confronti di una direttiva, peraltro direttamente applicabile. Sarebbe un ente statale che intenderebbe invocare tale applicabilità diretta a proprio favore e a favore della società cessionaria. A ciò si aggiungerebbe che l’ente statale che fa valere l’applicazione della direttiva controversa non avrebbe direttamente alcuna competenza ai fini della trasposizione di tale direttiva nell’ordinamento interno.
24 Il giudice del rinvio rileva che, se un ente statale non potesse invocare l’applicabilità diretta della direttiva controversa, esso non potrebbe invocare un trasferimento dei contratti di lavoro contro i suoi lavoratori, mentre taluni dei suoi dipendenti potrebbero far valere per sé stessi l’effetto diretto di tale direttiva.
25 Di conseguenza, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una società a responsabilità limitata di diritto privato il cui unico socio è un consorzio di assistenza sociale (consorzio di comuni) di diritto pubblico e a cui sono stati trasferiti compiti di amministrazione economica privata (assistenza sociale tramite gestione di un laboratorio per portatori di handicap) sia ancora da qualificare come “ente statale”, con l’effetto che nei suoi confronti sia direttamente applicabile il combinato disposto dell’art. 3, n. 1, e dell’art. 1, n. 1, lett. c), della direttiva 77/187/CEE nella versione della direttiva 98/50/CE (ora: direttiva 2001/23/CE), non adeguatamente trasposto nell’ordinamento interno, qualora la quota di partecipazione del consorzio di assistenza sociale debba essere trasferita in base ad un contratto di conferimento, condizionato al consenso della presidenza del consorzio, ad una società del tutto privata a responsabilità limitata.
In caso di risposta affermativa a tale questione:
2) Se, in caso di non adeguata trasposizione delle disposizioni della direttiva menzionate nella questione n. 1, un consorzio di assistenza sociale (consorzio di comuni) che cede il suo stabilimento possa invocare, come “ente statale” ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, nei confronti dei suoi lavoratori che contestano il trasferimento dei loro contratti di lavoro ad un cessionario (di cui alla questione 1) e insistono sul fatto che i loro rapporti di lavoro continuano a vincolare il cedente, l’applicazione diretta del combinato disposto dell’art. 3, n. 1, e dell’art. 1, n. 1, lett. c), della direttiva menzionata nella questione 1, con l’effetto che i contratti di lavoro si considerano trasferiti al cessionario; se al riguardo sia rilevante il fatto che all’“ente statale”, come cedente, non spetti in quanto tale alcuna competenza per legiferare in merito alla trasposizione nell’ordinamento interno di una direttiva, competenza che invece spetta ad un legislatore sovraordinato (Land)».
Sulle questioni pregiudiziali
26 Considerando che la risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale può essere chiaramente dedotta dalla sua giurisprudenza, la Corte, conformemente all’art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio che essa si proponeva di statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.
Sulla prima questione
27 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono essere invocate dagli amministrati nei confronti di organismi o di enti soggetti all’autorità o al controllo di un’autorità pubblica come i comuni (v. sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punti 46 e 49; Fratelli Costanzo, cit., punto 31, e 12 luglio 1990, causa C-188/89, Foster e a., Racc. pag. I-3313, punto 18).
28 Dato che gli artt. 3, n. 1, e 1, n. 1, lett. c), prima frase, della direttiva 2001/23 soddisfano le condizioni per produrre un effetto diretto, le dette disposizioni possono dunque essere invocate nei confronti di una società a responsabilità limitata di diritto privato il cui solo azionista è un consorzio intercomunale di assistenza sociale di diritto pubblico.
29 A questo proposito, il fatto che, in forza di un contratto di cessione che dipende solo dal consenso della presidenza del consorzio, le quote sociali possedute da tale consorzio debbano essere trasferite ad una società a responsabilità limitata il cui solo azionista è un’associazione privata è privo di pertinenza. Infatti si tratta di un progetto che, in quanto tale, non può modificare la natura giuridica della prima società.
30 Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che figura nel novero degli enti che possono vedersi opporre gli artt. 3, n. 1, e 1, n. 1, lett. c), prima frase, della direttiva 2001/23 una società a responsabilità limitata di diritto privato il cui solo azionista è un consorzio intercomunale di assistenza sociale di diritto pubblico.
Sulla seconda questione
31 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un ente statale che cede il suo stabilimento possa far valere in quanto tale il combinato disposto degli artt. 3, n. 1, e 1, n. 1, lett. c), della direttiva 2001/23 contro un lavoratore al fine di imporgli la prosecuzione del suo rapporto di lavoro con un cessionario.
32 A questo proposito si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 26 settembre 1996, causa C-168/95, Arcaro, Racc. pag. I‑4705, punto 36 e giurisprudenza ivi citata), una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e che una disposizione di una direttiva non può quindi essere fatta valere in quanto tale contro lo stesso.
33 Pertanto, un ente statale non può far valere la direttiva 2001/23 contro un lavoratore al fine di imporgli la prosecuzione del suo rapporto di lavoro con una o più imprese cessionarie.
34 In questo contesto, è irrilevante che l’ente statale controverso sia o meno direttamente responsabile della mancata trasposizione della direttiva controversa.
35 Si deve dunque risolvere la seconda questione nel senso che un ente statale che cede il suo stabilimento non può far valere gli artt. 3, n. 1, e 1, n. 1, lett. c), della direttiva 2001/23 contro un lavoratore al fine di imporgli la prosecuzione del suo rapporto di lavoro con un cessionario.
Sulle spese
36 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) Figura nel novero degli enti che possono vedersi opporre gli artt. 3, n. 1, e 1, n. 1, lett. c), prima frase, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, una società a responsabilità limitata di diritto privato il cui solo azionista è un consorzio intercomunale di assistenza sociale di diritto pubblico.
2) Un ente statale che cede il suo stabilimento non può far valere gli artt. 3, n. 1, e 1, n. 1, lett. c), della direttiva 2001/23 contro un lavoratore al fine di imporgli la prosecuzione del suo rapporto di lavoro con un cessionario.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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