Causa C-369/03 P
Forum des migrants de l’Union européenne
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Termine — Irricevibilità»
Massime dell’ordinanza
Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Caso fortuito o di forza maggiore — Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Notifica della sentenza impugnata — Ricorrente che non ha eletto domicilio a Lussemburgo
(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 37, n. 6; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 2)
Si può derogare all’applicazione delle normative comunitarie in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, in quanto l’applicazione rigida di tali norme risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia.
In particolare, a meno di non privare i termini di ricorso del loro effetto utile, non è ammissibile che la presentazione tardiva di un ricorso possa giustificarsi unicamente con il fatto che una parte riteneva di non disporre di tutti gli elementi utili per valutare l’opportunità del ricorso stesso.
Nell’ambito del calcolo del termine per la presentazione di un’impugnazione, quando il ricorrente non ha eletto domicilio in Lussemburgo ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, la notifica della sentenza impugnata deve considerarsi avvenuta regolarmente, ai sensi dell’art. 44, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, con il deposito della lettera raccomandata presso l’ufficio postale di Lussemburgo. In ogni caso, conformemente all’art. 37, n. 6, del regolamento di procedura della Corte, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali solo se l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie richiesti, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi.
(v. punti 10, 13, 16-18)
ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
19 febbraio 2004(1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Termine – Irricevibilità»
Nel procedimento C-369/03 P,
Forum des migrants de l'Union européenne, rappresentato dal sig. N. Crama, avocat,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 9 aprile 2003, causa T-217/01, Forum des migrants/Commissione (Racc. pag. II-1563),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas e A. La Pergola, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Schiemann, giudici,
avvocato generale: signora J. Kokott
cancelliere: signor R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con posta elettronica pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 luglio 2003, il Forum des migrants de l'Union européenne ha trasmesso copia dell'atto introduttivo con cui intendeva proporre, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 9 aprile 2003, causa T‑217/01, Forum des migrants/Commissione (Racc. pag. II‑0000; in prosieguo: la «sentenza impugnata»). L'originale firmato dell'atto introduttivo è stato depositato nella cancelleria della Corte il 21 luglio 2003.
2 Con la sentenza impugnata il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente avverso la decisione della Commissione 11 luglio 2001 che sopprime il sostegno finanziario concesso al ricorrente a titolo dell'art. A0‑3040 del bilancio comunitario.
3 Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado indica che la sentenza impugnata è stata notificata il 12 aprile 2003 al difensore del ricorrente.
4 Risulta dal fascicolo trasmesso dalla cancelleria del Tribunale a quella della Corte che il ricorrente non aveva eletto domicilio in Lussemburgo. Secondo la ricevuta di ritorno figurante in tale fascicolo, la sentenza impugnata è stata notificata al difensore del ricorrente con plico postale raccomandato depositato alla posta di Lussemburgo il 10 aprile 2003. La suddetta ricevuta non indica la data di ricevimento del plico.
5 Con lettera 28 luglio 2003 la cancelleria della Corte ha richiamato l'attenzione del ricorrente sul fatto che il ricorso in parola era stato proposto oltre il termine e gli ha chiesto se potesse dimostrare l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore tale da impedire la decadenza derivante dalla scadenza dei termini.
6 Con lettera 11 agosto 2003 il difensore del ricorrente ha risposto che l'opportunità di proporre un ricorso sarebbe dipesa essenzialmente dal seguito che la Commissione avrebbe riservato al punto 39 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale aveva rilevato che la decisione oggetto della controversia riguardava unicamente il 2000. Ad una lettera inviata sin dal 14 aprile 2003 alla Commissione, in cui quest'ultima era invitata a far conoscere le sue intenzioni in merito alla concessione di un contributo finanziario per il 2001 ed il 2002, tale istituzione avrebbe risposto solo con lettera 19 giugno 2003 che era impossibile un finanziamento retroattivo. Tale lettera sarebbe stata determinante ai fini della decisione di proporre il ricorso contro la pronuncia del Tribunale. Poiché gli amministratori del ricorrente sono dispersi da un punto di vista geografico, non si sarebbe potuto redigere più rapidamente una procura a nome dell'avvocato.
7 Secondo l'art. 119 del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l'impugnazione con ordinanza motivata.
8 Conformemente all'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il termine per proporre l'impugnazione è di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata.
9 Ai sensi dell'art. 81, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, il suddetto termine è aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza.
10 Poiché il ricorrente non ha eletto domicilio in Lussemburgo ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, la notifica della sentenza impugnata deve considerarsi avvenuta regolarmente, ai sensi dell'art. 44, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, con il deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale di Lussemburgo, cioè il 10 aprile 2003.
11 Ne consegue che il termine per la presentazione di un ricorso contro la sentenza impugnata è scaduto due mesi e dieci giorni dopo tale data, cioè venerdì 20 giugno 2003.
12 Orbene l'invio alla cancelleria della Corte di una copia del ricorso per posta elettronica è avvenuto il 9 luglio 2003, cioè successivamente a tale data.
13 Inoltre, ai sensi dell’art. 37, n. 6, del regolamento di procedura della Corte, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte è presa in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali solo se l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie richiesti, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi.
14 Nel caso di specie l'originale firmato dell'atto introduttivo è pervenuto nella cancelleria della Corte il 21 luglio 2003, cioè oltre dieci giorni dopo l'invio per posta elettronica. Ciò posto, quand'anche l'invio per posta elettronica fosse pervenuto alla Corte entro il termine richiesto, tale circostanza sarebbe inoperante dato che è la data di deposito dell'originale, cioè il 21 luglio 2003, che va considerata come data di presentazione del ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado.
15 Il ricorso è stato quindi presentato manifestamente fuori termine.
16 Secondo una giurisprudenza consolidata, si può derogare all’applicazione delle normative comunitarie in tema di termini procedurali solo in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore, ai sensi dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, in quanto l’applicazione rigida di tali norme risponde all’esigenza di certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., per esempio, ordinanza 7 maggio 1998, causa C-239/97, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I‑2655, punto 78).
17 La circostanza, fatta valere nel caso di specie dal ricorrente, secondo cui l'opportunità, dal suo punto di vista, di proporre un ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado dipendeva dal seguito che la Commissione avrebbe riservato, per gli anni successivi, al rilievo, formulato al punto 39 della sentenza impugnata, che la decisione oggetto della controversia riguardava unicamente il 2000 non può costituire un caso fortuito o di forza maggiore.
18 In effetti, a meno di non privare i termini di ricorso del loro effetto utile, non è ammissibile che la presentazione tardiva di un ricorso possa giustificarsi unicamente con il fatto che una parte riteneva di non disporre di tutti gli elementi utili per valutare l'opportunità del ricorso stesso.
19 Pertanto, indipendentemente da quali fossero i chiarimenti di cui il ricorrente auspicava disporre in merito alla concessione di un contributo finanziario per anni diversi da quello oggetto della sentenza impugnata, una circostanza siffatta non poteva giustificare l'aver posto in non cale il carattere imperativo dei termini di ricorso nonché il grado di diligenza e di prudenza richiesto in materia.
20 Risulta dalle considerazioni precedenti che il ricorso in parola va dichiarato manifestamente irricevibile.
Sulle spese
21 Ai sensi dell'art. 69 del regolamento di procedura della Corte il ricorrente sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.
2) Il Forum des migrants de l'Union européenne sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo,19 febbraio 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Prima Sezione
R. Grass
P. Jann
1 – Lingua processuale: il francese.
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