Causa C-393/03 R
Repubblica d'Austria
contro
Commissione delle Comunità europee
«Procedimento sommario – Sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria – Rifiuto della Commissione di ridurre il numero degli ecopunti per il 2003»
Ordinanza del presidente della Corte 14 novembre 2003
Massime dell'ordinanza
Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti – Fumus boni iuris – Danno grave e irreparabile – Danno ambientale – Regime di limitazione del traffico stradale in transito attraverso l'Austria – Congelamento degli ecopunti già rilasciati ma non ancora utilizzati – Ponderazione degli interessi in gioco
[Artt. 242 CE e 243 CE; Protocollo n. 9 dell'Atto di adesione del 1994; regolamento (CE) della Commissione n. 3298/94]Anche se un danno ambientale, come quello connesso all'intensità del traffico su determinati assi stradali, ha carattere irreversibile poiché non può essere eliminato retroattivamente, il giudice del procedimento sommario, in relazione al regime di limitazione del traffico di transito su strada attraverso l'Austria stabilito dal Protocollo n. 9 dell'Atto di adesione del 1994 e dal regolamento n. 3298/94, può ritenere ─ nell'ambito della valutazione dell'urgenza che giustifica la propria istruttoria, per limitare le possibilità di transito previste da una decisione della Commissione ─ che tale danno sussista solo quando le conseguenze negative di detto traffico di transito superano il livello che era stato considerato accettabile all'epoca dell'adozione del Protocollo.Di conseguenza, poiché la realtà di tale superamento non emerge in modo evidente al termine di un primo esame, la concessione di una sospensione dell'esecuzione o di provvedimenti provvisori non risulta giustificata, atteso che gli effetti quasi definitivi di un provvedimento che si risolve nel limitare il traffico di transito di cui trattasi devono essere raffrontati con l'influenza diretta e notevole di siffatto provvedimento sulle attività delle imprese presenti sul mercato considerato e, più in generale, sul buon funzionamento del mercato interno. Inoltre, una decisione intesa a ordinare, nell'ambito di un provvedimento provvisorio, il congelamento, nella proporzione corrispondente al resto del 2003, dell'utilizzo degli ecopunti già attribuiti ma non ancora utilizzati rischierebbe di produrre come conseguenza la perdita di tali ecopunti e quindi di pregiudicare in modo definitivo l'attività di queste stesse imprese e, più in generale, il buon funzionamento del mercato interno, poiché non è certo che, nel caso in cui un sistema di ecopunti per gli autocarri addetti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria sia previsto per il 2004, si possano riportare su tale anno gli ecopunti del sistema in vigore.v. punti 60, 63-65
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
14 novembre 2003 (1)
«Procedimento sommario – Sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria – Rifiuto della Commissione di ridurre il numero degli ecopunti per il 2003»
Nel procedimento C-393/03 R,
Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. H. Dossi, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Schmidt e dal sig. W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente, sostenuta da Repubblica italiana , rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori nell'ambito del ricorso diretto all'annullamento del rigetto definitivo, da parte della Commissione, della richiesta di agire ad essa rivolta e all'annullamento della decisione di quest'ultima di attribuire integralmente gli ecopunti per il 2003, adottata il 1° luglio 2003,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l'avvocato generale L.A. Geelhoed, ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'11 settembre 2003, la Repubblica d'Austria chiedeva, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento del rigetto definitivo, da parte della Commissione delle Comunità europee, in data 1° luglio 2003, della richiesta di agire rivoltale dal detto Stato membro affinché essa proponesse un progetto di riduzione del numero di ecopunti per il 2003 e, in subordine, l'annullamento della decisione, adottata dalla Commissione il 1° luglio 2003, di attribuire integralmente gli ecopunti, sempre per il 2003.
2 Con atto separato, depositato presso la cancelleria della Corte lo stesso giorno, la richiedente chiedeva, ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, in via principale, che fosse sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione 1° luglio 2003 e che quest'ultima fosse invitata ad adottare tutti i provvedimenti necessari a congelare l'utilizzo effettivo degli ecopunti del contingente per il 2003 già concessi, ma non ancora utilizzati, nei limiti richiesti per l'eventuale realizzazione di una riduzione straordinaria degli ecopunti nel 2003, in subordine, che la Commissione fosse invitata ad adottare tutte le misure necessarie al fine di congelare l'utilizzo effettivo degli ecopunti non ancora utilizzati, nella proporzione corrispondente al periodo restante del 2003, qualora un'eventuale riduzione straordinaria degli ecopunti nel 2003 venisse scaglionata sino alla fine del 2004, e, ancora in subordine, che la Commissione fosse invitata a non procedere alla ripartizione della riserva comunitaria di ecopunti per il 2003.
3 La richiedente chiedeva, inoltre, ai sensi dell'art. 84, n. 2, del regolamento di procedura, che le domande di provvedimenti provvisori fossero provvisoriamente accolte, anche prima che la controparte avesse presentato le proprie osservazioni, fino alla pronuncia dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario.
4 Il 2 ottobre 2003 la Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori.
5 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 29 ottobre 2003, la Repubblica italiana ha chiesto d'intervenire nel presente procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della Commissione.
6 Ai sensi dell'art. 40, primo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia nonché dell'art. 93, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, occorre accogliere l'istanza d'intervento nel procedimento sommario.
7 La Repubblica italiana ha presentato la sua memoria d'intervento con fax 7 novembre 2003.
Contesto normativo
8 Il Protocollo n. 9, concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: il protocollo), instaura un regime speciale per il traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria.
9 L'art. 1, lett. c), del protocollo definisce il traffico di transito attraverso l'Austria come il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da o a destinazione di località estere.
10 L'art. 1, lett. e), del protocollo definisce il traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria come il traffico di transito attraverso l'Austria effettuato mediante autocarri, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto.
11 Ai termini dell'art. 1, lett. g), del protocollo, si intendono per viaggi bilateralii trasporti internazionali effettuati da veicoli i cui punti di partenza o di arrivo siano situati in Austria e i cui punti di arrivo o di partenza siano, rispettivamente, situati in un altro Stato membro e viaggi a vuoto relativi a tali trasporti.
12 L'art. 11, n. 2, del protocollo prevede:
a) L'emissione totale di NO x degli autocarri che transitano attraverso l'Austria verrà ridotta del 60% nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003, conformemente alla tabella riportata nell'allegato 4.
b) La riduzione del valore di emissione complessiva NO x di tali autocarri viene gestita mediante un sistema di ecopunti. All'interno di questo sistema ogni autocarro in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di ecopunti, corrispondente al valore delle emissioni di NO x di ogni singolo autocarro (valore ammesso in base alla «conformity of production» (valore COP) o desunto dall'omologazione per tipo). I criteri di determinazione e di gestione di tali punti sono descritti nell'allegato 5.
c) Se il numero dei transiti supera di oltre l'8%, nel corso di un anno, il valore determinato per il 1991, la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 16, adotta misure appropriate conformemente al paragrafo 3 dell'allegato 5.
(...).
13 La clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo (in prosieguo: la clausola del 108%) ha lo scopo di contenere l'aumento del traffico in transito che potrebbe derivare dai progressi tecnici realizzati nello sviluppo di motori più puliti. Ammontando il numero dei viaggi di transito attraverso l'Austria per il 1991 a 1 490 900, la soglia cui fa riferimento la suddetta clausola equivale a 1 610 172 viaggi di transito.
14 L'art. 11, n. 6, primo comma, del protocollo dispone: La Commissione, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16, adotta misure particolareggiate concernenti le procedure relative al sistema di ecopunti, la distribuzione di ecopunti e le questioni tecniche inerenti all'applicazione di detto articolo che entreranno in vigore alla data di adesione dell'Austria.
15 L'art. 16 del protocollo dispone che la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri (in prosieguo: il comitato degli ecopunti) e precisa le modalità di intervento di tale comitato.
16 La Commissione, a norma dell'art. 11, n. 6, del protocollo, ha adottato il regolamento (CE) 21 dicembre 1994, n. 3298, che stabilisce misure dettagliate relative al sistema di diritti di transito (ecopunti) per automezzi pesanti adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria, stabilito dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 341, pag. 20). Tale regolamento è stato modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 30 luglio 1996, n. 1524 (GU L 190, pag. 13), 21 marzo 2000, n. 609 (GU L 73, pag. 9), e del Consiglio 21 settembre 2000, n. 2012 (GU L 241, pag. 18), il quale è stato in parte annullato dalla sentenza della Corte 11 settembre 2003, causa C-445/00, Austria/Consiglio (Racc. pag. I-0000). Per il prosieguo, l'espressione il regolamento n. 3298/94 indica questo regolamento così come modificato.
17 Il controllo dell'attuazione del sistema di ecopunti si basava inizialmente sull'uso di moduli cartacei (ecocarte).
18 Con il regolamento n. 1524/96 la Commissione ha istituito un sistema di controllo che si basa su un dispositivo elettronico, l' ecopiastrina, applicato all'autoveicolo e che consente il computo automatico degli ecopunti.
19 L'art. 1, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3298/94 prevede: Il conducente di un autocarro sul territorio dell'Austria deve avere a bordo ed essere in grado di esibire su richiesta degli organi di controllo quanto segue:(...)
b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (l' ecopiastrina)
.
20 Secondo l'art. 1, n. 2, primo comma, del regolamento n. 3298/94: Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate ed installate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato F. Le autorità competenti di ogni Stato membro sono autorizzate ad approvare, programmare ed installare le ecopiastrine.
21 L'allegato F al regolamento n. 3298/94 prevede, in particolare, quanto segue: Dichiarazione di transito L'ecopiastrina deve consentire l'introduzione di dati per i viaggi esonerati dall'attribuzione di ecopunti.Questa dichiarazione deve essere chiaramente visibile sull'ecopiastrina al fine del controllo oppure dev'essere possibile regolarla su una posizione iniziale definita. In ogni caso dev'essere garantito che, per la valutazione all'interno del sistema, venga preso in considerazione solo il punteggio al momento dell'ingresso nel paese.
22 Secondo l'art. 2, nn. 2 e 5, secondo comma, del regolamento n. 3298/94:
2. Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito che necessita ecopunti, un numero di ecopunti, equivalente ai dati sulle emissioni di NO x memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo, è dedotto dal totale di ecopunti assegnati allo Stato membro dove il veicolo è immatricolato. Ciò è effettuato dalle strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.
I veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali attivano l'ecopiastrina per dimostrare che è stato effettuato un viaggio non di transito prima di entrare nel territorio austriaco.(...)
5. (...)
Se il veicolo è munito di un'ecopiastrina, le autorità austriache mettono le necessarie informazioni a disposizione di un'autorità designata nello Stato membro di immatricolazione del veicolo, entro le 48 ore successive ad un viaggio di transito. Dette informazioni sono rese disponibili anche per la Commissione.
23 Ai sensi dell'art. 3, nn. 2 e 3, del regolamento n. 3298/94:
2. Trasporti continui che effettuano l'attraversamento della frontiera austriaca per ferrovia, in regime di trasporto ferroviario convenzionale o di trasporto combinato, e che attraversano la frontiera su strada prima o dopo l'attraversamento per ferrovia non sono considerati traffico di transito su strada attraverso l'Austria ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del protocollo n. 9, bensì viaggi bilaterali ai sensi dell'articolo 1, lettera g), del protocollo succitato.
3. In deroga al disposto del paragrafo 2, sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i capolinea ferroviari seguenti:
Fürnitz/Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.
24 Infine, l'art. 14 del regolamento n. 3298/94 recita: Non è considerato viaggio di transito ed è pertanto esentato dal pagamento di ecopunti il viaggio compiuto da un veicolo che viene completamente caricato o scaricato in Austria, a prescindere dall'itinerario seguito per entrare ed uscire dal paese, e che detiene a bordo i documenti atti a comprovarlo.
Fatti all'origine della controversia
25 Con lettera 21 gennaio 2003 la Repubblica d'Austria informava la Commissione che, secondo i dati statistici disponibili in tale data relativi al totale dei viaggi di transito sottoposti ad ecopunti nel 2002, il valore di riferimento del 1991 sarebbe stato superato di oltre l'8%.
26 Con lettera 4 aprile 2003 la Repubblica d'Austria trasmetteva alla Commissione le proprie statistiche definitive di ecopunti per il 2002, che confermavano il detto superamento. Infatti da queste emergeva, per tale anno, un totale di 1 718 622 viaggi di transito dichiarati, vale a dire un superamento del valore di riferimento del 1991 del 15,27%.
27 Con lettera 7 aprile 2003 la Repubblica d'Austria, in risposta alla missiva della Commissione 6 marzo 2003, trasmetteva a questa dati e ripartizioni complementari.
28 In occasione della sua ventinovesima e della sua trentesima riunione, svoltesi rispettivamente il 7 maggio e il 10 giugno 2003, il comitato degli ecopunti esaminava le statistiche austriache per il 2002 e discuteva la questione se alcuni viaggi non dovessero essere scartati ai fini dell'applicazione eventuale della clausola del 108%. Al termine di tali discussioni, la Commissione è pervenuta alla conclusione che il numero di viaggi da prendere in considerazione ai fini dell'eventuale applicazione della suddetta clausola ammontava, per il 2002, a 1 588 735 viaggi ed era quindi inferiore alla soglia fissata dall'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo, cioè 1 610 172 viaggi.
29 In particolare, la Commissione ha rilevato che, in mancanza di prova della realtà del transito, tre categorie di viaggi non dovevano essere contabilizzate in quanto viaggi di transito e che i viaggi rientranti nelle suddette categorie dovevano quindi essere dedotti dal numero totale dei viaggi indicati dalla Repubblica d'Austria: 56 242 viaggi con entrata e uscita dallo stesso posto di frontiera, 69 433 viaggi per i quali non esistono dati relativi all'uscita e 7 812 viaggi di accesso al trasporto combinato ( Rollende Landstrasse).
30 Con lettera 27 giugno 2003 la Repubblica d'Austria ha invitato, ai sensi dell'art. 232, secondo comma, CE, la Commissione ad agire presentando al comitato degli ecopunti un progetto di regolamento vertente sulla riduzione del numero di ecopunti per il 2003.
31 Il 1° luglio 2003 la Commissione ha deciso di non applicare per il 2003 la causola del 108% e di attribuire integralmente gli ecopunti rimanenti per tale anno.
32 Sulla base di detta decisione, la Commissione procedeva, il 1° luglio 2003, alla ripartizione degli ecopunti elettronici rimanenti per il 2003.
Sulla domandadi provvedimenti provvisori
Argomenti delle parti
33 La richiedente sostiene che, adottando la decisione 1° luglio 2003, la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, n. 2, lett. c), e 16 del protocollo, nonché dell'allegato 5, punto 3, di quest'ultimo.
34 Essa ritiene, infatti, che il numero di viaggi di transito abbia superato il limite del 108%, previsto dall'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo.
35 A sostegno di tale affermazione, la richiedente rileva, in sostanza, che un viaggio deve essere classificato viaggio di transito se è stato dichiarato come tale all'ingresso nel territorio austriaco e che la Commissione avrebbe dovuto, pertanto, basarsi esclusivamente sul numero di viaggi dichiarati di transito, risultante dalle statistiche fornite dalle autorità austriache.
36 Secondo la richiedente, dalla definizione di traffico di transito attraverso l'Austria di cui all'art. 1, lett. c), del protocollo non risulta che, per determinare se il limite del 108%, previsto dall'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo, sia superato, si possa tener conto unicamente dei viaggi effettivamente realizzati in transito e, pertanto, verificati caso per caso.
37 Il diritto primario non disporrebbe nulla riguardo al modo di determinare il numero dei transiti ai sensi dell'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo.
38 Quanto al diritto derivato, occorrerebbe operare una distinzione tra le disposizioni che si riferiscono al sistema dei formulari carta (ecocarte) e quelle che istituiscono il sistema elettronico (ecopiastrine). Nel sistema basato esclusivamente sulle ecocarte, le statistiche e, pertanto, il sistema inteso ad accertare se sia stato superato il limite fissato dall'art. 11, n. 2, lett. c), del protocollo si baserebbero sui viaggi dichiarati dal conducente come viaggi di transito, al momento del passaggio della frontiera, apponendo ecopunti. Il principio della dichiarazione sarebbe quindi già inerente a tale sistema.
39 Per quanto riguarda il sistema elettronico, l'art. 2, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 3298/94 sarebbe manifestamente fondato sul principio della dichiarazione. Infatti, ai termini di tale disposizione, [i] veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali attivano l'ecopiastrina per dimostrare che è stato effettuato un viaggio non di transito prima di entrare nel territorio austriaco.
40 Tale formulazione significherebbe che il conducente di un autocarro è tenuto, prima di entrare nel territorio austriaco, a dichiarare, attivando l'ecopiastrina, se effettua un viaggio dispensato da ecopunti ovvero un viaggio di transito soggetto al sistema di ecopunti.
41 Quanto alla registrazione della dichiarazione effettuata dal conducente, l'allegato F del regolamento n. 3298/94 disporrebbe che dev'essere garantito che, per la valutazione all'interno del sistema, venga preso in considerazione solo il punteggio al momento dell'ingresso nel paese.
42 La richiedente aggiunge che l'infrastruttura necessaria per la lettura delle ecopiastrine, la cui creazione le spetta ai sensi dell'art. 1, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3298/94, è quella che consente la deduzione degli ecopunti in seguito alla dichiarazione resa dal conducente all'ingresso nel territorio austriaco, di modo che essa non sarebbe tenuta ad assicurare la registrazione dei dati relativi all'uscita.
43 Secondo la richiedente, la presa in considerazione delle sole dichiarazioni dei conducenti è, d'altra parte, indispensabile. Infatti, la definizione del traffico di transito attraverso l'Austria di cui all'art. 1, lett. c), del protocollo sarebbe completata, in diritto derivato, da deroghe e precisazioni [esclusione dei viaggi effettuati con un'autorizzazione della Conferenza europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT), inclusione dei trasporti di carichi parziali verso l'Austria, esclusione, ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 3298/94, dei veicoli che vengono completamente caricati o scaricati in Austria], le quali hanno come conseguenza che i dati che appaiono nel sistema di controllo elettronico non permettono di determinare se si tratti di viaggi di transito ai sensi della detta definizione. Le dichiarazioni dei conducenti costituirebbero, pertanto, la sola fonte affidabile.
44 La richiedente afferma che, durante le discussioni avvenute all'interno del comitato degli ecopunti nell'ambito dei lavori preparatori del regolamento n. 1524/96, la Commissione e gli Stati membri si erano infine accordati sulla scelta, come criterio decisivo per la qualificazione di un viaggio, della dichiarazione resa dal conducente mediante l'ecopiastrina al momento dell'ingresso in Austria.
45 La tesi opposta della Commissione implicherebbe un controllo manuale dei documenti di trasporto per ogni viaggio, il che priverebbe il sistema di controllo elettronico della propria ragion d'essere.
46 La richiedente sostiene, infine, di avere sempre elaborato e trasmesso alla Commissione, in passato, le statistiche di ecopunti sulla base del principio della dichiarazione.
47 La richiedente conclude che tutti i viaggi dichiarati come viaggi di transito devono essere presi in considerazione per l'applicazione della clausola del 108%. Non le incomberebbe né in diritto né in fatto di fornire la prova che un viaggio è stato effettivamente realizzato se il viaggio di transito è stato dichiarato in modo inequivoco. Per i viaggi dichiarati come viaggi di transito un'eventuale deduzione sarebbe possibile solo qualora fosse certo che, malgrado una dichiarazione inequivocabile, i suddetti viaggi non potevano avere tale qualità.
48 I guasti ambientali e sanitari che sarebbero conseguenza diretta della disapplicazione della clausola del 108% causerebbero un danno grave ed irreparabile, come confermerebbe l'ordinanza 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio (Racc. pag. I-1461, punti 103-106). Tale danno prevarrebbe, nell'ambito della ponderazione degli interessi, sulle incidenze negative minime sul mercato interno che presenterebbero i provvedimenti provvisori richiesti.
49 La richiedente asserisce che, sebbene il sistema di ecopunti istituito dal protocollo scada alla fine del 2003, un regime di ecopunti, con tutta probabilità, sarà in vigore anche nel 2004. Quindi, lo scaglionamento della riduzione degli ecopunti sino alla fine del 2004 e una riduzione soltanto proporzionale che intervenga ancora nel 2003 (v. sentenza Austria/Consiglio, cit., punti 75 e 76) permetterebbe di attenuare sensibilmente l'impatto sulle attività delle imprese che operano nel mercato considerato e, in generale, sul buon funzionamento del mercato interno. In questa prospettiva, la richiedente chiede, nell'ambito di un provvedimento provvisorio, il congelamento, nella proporzione che corrisponderebbe al periodo restante dell'anno 2003, degli ecopunti non ancora utilizzati.
50 La Commissione rileva che, prescindendo, in particolare, dalle conclusioni relative al congelamento proporzionale degli ecopunti non ancora utilizzati, la presente domanda di provvedimenti provvisori è identica, anche nella sua motivazione, a quella che la richiedente aveva presentato nel 2002, la quale era stata respinta con ordinanza 23 ottobre 2002, causa C-296/02 R, Austria/Commissione (Racc. pag. I-9159). La Commissione si basa su questa ordinanza e dichiara di limitare le sue osservazioni ai punti che, nel caso di specie, differiscono dalle considerazioni già dedotte dalla richiedente nella sua domanda nella suddetta causa.
51 Per quanto riguarda, in particolare, le nuove conclusioni della richiedente, cioè quelle presentate in subordine e intese a far congelare l'utilizzo degli ecopunti nella proporzione che corrisponderebbe al resto del 2003 qualora un'eventuale riduzione straordinaria degli ecopunti nel 2003 venisse scaglionata fino alla fine del 2004, la Commissione sottolinea che il sistema degli ecopunti istituito dal protocollo scade il 31 dicembre 2003 e che è quindi esclusa la possibilità di imputare al 2004 una quota degli ecopunti dell'attuale sistema.
52 Quindi, l'analisi effettuata nella citata ordinanza Austria/Commissione non sarebbe affatto modificata.
53 La Commissione aggiunge che, nella trentunesima riunione del comitato degli ecopunti, svoltasi il 18 settembre 2003, gli Stati membri hanno deciso all'unanimità di estrarre dalla riserva comunitaria gli ecopunti che essi avevano richiesto e di distribuirli. In seguito a tale decisione, molti di questi Stati avrebbero segnalato alla Commissione un bisogno urgente e immediato di ecopunti.
54 La Repubblica italiana contesta il principio della dichiarazione sostenuto dalla richiedente. Per applicare la clausola del 108%, dovrebbero essere presi in considerazione solo i viaggi reali, cioè quelli effettivamente realizzati e non quelli che sono soltanto presunti, in base alle dichiarazioni del conducente, come viaggi di transito.
55 Infatti, secondo la Repubblica italiana, alla luce dell'art. 1, lett. c), del protocollo, per qualificare un viaggio come viaggio di transito, occorrerebbe esaminare tutte le informazioni registrate dal sistema elettronico, in particolare il posto di frontiera in entrata del veicolo nel territorio austriaco e il posto di frontiera di uscita del veicolo da tale territorio. La dichiarazione sarebbe quindi solo uno degli elementi di valutazione per individuare il tipo di viaggio che è stato effettuato. La richiedente ammetterebbe d'altra parte che, per l'applicazione della clausola del 108%, sarebbe lecito dedurre dal numero totale di viaggi dichiarati come viaggi di transito quelli di cui è certo che, malgrado una dichiarazione inequivoca, essi non potevano aver avuto una qualità del genere.
56 Quanto alle domande presentate dalla Repubblica d'Austria, compresa quella che riguarda la possibilità di scaglionare una parte dalla riduzione degli ecopunti del 2003 sul 2004, la Repubblica italiana sottolinea che il sistema di ecopunti istituito dal protocollo scade il 31 dicembre 2003. Quindi, gli effetti di tale sistema, in particolare le sanzioni, non potrebbero più essere prorogati oltre tale data, e ciò nemmeno nel caso in cui venisse istituito per il 2004 un nuovo sistema che si sostituirebbe al sistema vigente. Di conseguenza, il pregiudizio per l'attività dei trasportatori comunitari sarebbe irreparabile, ove si accogliessero le domande presentate dalla richiedente.
Giudizio
57 Posto che le conclusioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per statuire sulla domanda, non è necessario sentire le difese orali delle parti medesime.
58 Va preliminarmente ricordato che, a norma degli artt. 242 CE e 243 CE, il giudice del procedimento sommario può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari. Egli tiene conto, a tal fine, delle condizioni previste all'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, come precisate dalla giurisprudenza della Corte (ordinanza Austria/Commissione, cit., punto 70).
59 Va rilevato poi che, eccetto le conclusioni intese al congelamento proporzionale degli ecopunti non ancora utilizzati, il contenuto della presente domanda di provvedimenti provvisori è sostanzialmente identico a quello della domanda che la richiedente ha presentato nel 2002 e che è stata oggetto della citata ordinanza Austria/Commissione.
60 In tale ordinanza, il giudice del procedimento sommario ha considerato quanto segue:
80. (...) il principio della dichiarazione invocato dalla richiedente suscita (...) alcune domande.
81. La richiedente riconosce innanzitutto che, tra i viaggi dichiarati di transito e, quindi, inclusi nelle proprie statistiche, alcuni non avrebbero dovuto esserlo.
82. La presunzione inconfutabile che essa intende collegare alle dichiarazioni dei conducenti potrebbe, pertanto, condurre ad aumentare artificialmente il numero dei viaggi da prendere in considerazione al fine dell'applicazione della clausola del 108%, il che non può essere accettato se non in presenza di indicazioni chiare in tal senso nelle disposizioni normative.
83. Orbene, nessun argomento testuale pare, ad un primo esame, stabilire in modo indubitabile che tutte le dichiarazioni debbano essere computate quali viaggi di transito.
84. D'altra parte, è giocoforza constatare che la richiedente non ha esposto, distinguendo tra le varie categorie di viaggi esclusi da parte della Commissione dal numero totale di viaggi registrati, le ragioni che la inducevano a ritenere che si trattasse, volta per volta, di viaggi di transito.
85. Essa si è limitata all'affermazione di principio secondo la quale solo la dichiarazione rileva, a prescindere dalla vera natura del viaggio effettivamente compiuto.
86. Alla luce di ciò, non si può condividere senza riserve, allo stadio del procedimento sommario, l'impostazione della richiedente, che consiste nel ritenere che le incertezze derivanti dalle imperfezioni del sistema di controllo elettronico esistente debbano indurre a presumere che ogni dichiarazione equivalga, ai fini dell'applicazione della clausola del 108%, ad un viaggio di transito.
87. Inoltre, gli argomenti avanzati in senso contrario dalla [Commissione] (...) risultano seri nella parte in cui, segnatamente, si basano sul testo stesso del protocollo e sembrano, ad un primo esame, essere maggiormente conformi agli scopi perseguiti dal sistema di ecopunti. (...)
89. Da quanto sopra risulta che i motivi avanzati dalla richiedente, sebbene non risultino privi di ogni fondamento, non prevalgono, al termine di un primo esame, sulle giustificazioni e sulle spiegazioni invocate dalla Commissione (...).
90. Occorre, pertanto, ponderare gli interessi in gioco; il danno grave ed irreparabile, criterio dell'urgenza addotta, costituisce il primo termine del confronto effettuato in questo ambito.
91. A tale proposito l'urgenza fatta valere dalla richiedente è collegata a considerazioni di protezione dell'ambiente, in particolare contro i danni che derivano dall'intensità della circolazione.
92. Tale danno, una volta prodottosi, presenta effettivamente un carattere irreversibile, in quanto guasti di tal genere, per la loro stessa natura, non possono essere eliminati retroattivamente.
93. Tuttavia, nel caso di specie, sia la realtà, sia la gravità del danno addotto sono direttamente collegate agli apprezzamenti relativi al fumus boni iuris della domanda.
94. Infatti, le conseguenze negative della circolazione stradale in transito attraverso l'Austria possono comportare un danno per l'ambiente, a cui occorrerebbe eventualmente porre rimedio, solo qualora sia dimostrato che esse superano il livello che era stato considerato accettabile all'epoca dell'adozione del protocollo, il che non risulta in modo evidente al termine di un primo esame, come deriva dall'analisi effettuata [nell'ambito] di questa ordinanza.
95. Posta in questi termini, la situazione in questione differisce sensibilmente da quella che contraddistingue la causa citata Austria/Consiglio, nella quale il carattere decisamente serio del fumus boni iuris giustificava che l'urgenza che la richiedente poteva far valere fosse tenuta in considerazione particolare (ordinanza Austria/Consiglio, cit., punto 110).
96. Per quanto riguarda gli altri interessi da prendere in considerazione nell'ambito della ponderazione, risulta, tenuto conto delle previsioni di utilizzo degli ecopunti per l'anno [in corso] (...), come esposte dalle parti in sede di udienza, che una riduzione del numero di ecopunti distribuiti che fosse decisa allo stato attuale avrebbe un'influenza diretta e considerevole sulle attività delle imprese operanti sul mercato considerato e, più in generale, sul buon funzionamento del mercato interno.
97. In base a quanto prima esposto, dati gli effetti quasi definitivi che l'ordinanza può produrre, la ponderazione degli interessi è a favore di un rigetto della domanda
.
61 La richiedente non ha dedotto alcun elemento atto a dimostrare che l'analisi riportata al punto precedente ed effettuata con riferimento ai motivi e alle conclusioni che essa aveva formulati nell'ambito della citata causa Austria/Commissione debba essere modificata per quanto riguarda i motivi e le conclusioni corrispondenti ch'essa formula nell'ambito della presente domanda di provvedimenti provvisori.
62 Alla luce di quanto sopra, la stessa analisi s'impone rispetto a questi ultimi motivi e conclusioni.
63 Quanto alle conclusioni della richiedente relative al congelamento proporzionale degli ecopunti non ancora utilizzati, occorre rilevare come esse si basino sull'ipotesi che si possa scaglionare sino alla fine del 2004 un'eventuale riduzione degli ecopunti nel 2003. Ora questa possibilità non può trovare conferma, giacché il sistema di ecopunti istituito dal protocollo scade il 31 dicembre 2003, e non è certo che, nel caso in cui un sistema di ecopunti sia previsto per il 2004, si possano riportare su tale anno gli ecopunti del sistema in vigore.
64 Tenuto conto di questi elementi, una decisione intesa a ordinare, nell'ambito di un provvedimento provvisorio, il congelamento, nella proporzione corrispondente al resto del 2003, dell'utilizzo degli ecopunti già attribuiti, ma non ancora utilizzati rischierebbe di produrre come conseguenza la perdita di tali ecopunti e quindi di pregiudicare in modo definitivo l'attività delle imprese attive sul mercato considerato e, più in generale, il buon funzionamento del mercato interno.
65 Ne consegue che la presa in considerazione dell'interesse per la richiedente a veder congelare proporzionalmente gli ecopunti non ancora utilizzati non può modificare la constatazione secondo cui la ponderazione degli interessi pende a favore di un rigetto della domanda di provvedimenti provvisori.
66 Alla luce di quanto precede, la domanda di provvedimenti provvisori dev'essere respinta.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 14 novembre 2003
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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