Causa C-396/03 P
Magnus Killinger
contro
Repubblica federale di Germania e altri
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Giuristi laureati presso università tedesche — Discriminazione»
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 3 giugno 2005
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivazione di una sentenza inficiata da una violazione del diritto comunitario — Dispositivo fondato per altri motivi di diritto — Rigetto
2. Ricorso per carenza — Diffida nei confronti dell’istituzione — Invito ad agire — Configurazione ad opera del ricorso stesso — Esclusione
(Art. 232, secondo comma, CE)
3. Diritto comunitario — Principi — Diritto ad un ricorso effettivo — Violazione del diritto comunitario da parte delle autorità nazionali di uno Stato membro — Adizione dei giudici comunitari da parte della Commissione o da parte di un altro Stato membro e adizione dei giudici nazionali competenti da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica — Mancanza di pregiudizio all’effettività della tutela giurisdizionale
1. Una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale non può comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata qualora il dispositivo della stessa appaia fondato per altri motivi di diritto.
(v. punto 12)
2. L’art. 232, secondo comma, CE subordina la ricevibilità di un ricorso per carenza alla condizione secondo cui all’istituzione convenuta interessata deve essere preventivamente richiesto di agire. Trattandosi di una condizione di ricevibilità del ricorso, non si può ritenere che il ricorso presentato dinanzi al Tribunale possa essere qualificato come invito ai sensi della detta disposizione.
(v. punto 16)
3. Nell’organizzazione dei rimedi giurisdizionali, come prevista dal Trattato, una violazione del diritto comunitario da parte delle autorità nazionali, circostanza che include una violazione dell’art. 234, terzo comma, CE, può essere sollevata dalla Commissione o da un altro Stato membro dinanzi ai giudici comunitari oppure può essere sollevata da qualsiasi persona fisica o giuridica dinanzi ai giudici nazionali competenti. In quest’ultimo caso, spetta a questi ultimi garantire la protezione delle norme del diritto comunitario e non viene quindi arrecato alcun pregiudizio all’effettività della tutela giurisdizionale.
(v. punto 28)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
3 giugno 2005 (*)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Giuristi laureati presso università tedesche – Discriminazione»
Nel procedimento C-396/03 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 22 settembre 2003,
Magnus Killinger, residente in Meiningen (Germania) rappresentato dal sig. T. Scheuernstuhl, Rechtsanwalt,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Repubblica federale di Germania,
Consiglio dell’Unione europea,
Commissione delle Comunità europee,
convenuti in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore) ed E. Juhász, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, il sig. Killinger chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2003, causa T‑186/03, Killinger/Germania e altri (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto:
– ad annullare una decisione del Ministero della Giustizia e degli Affari europei del Land di Turingia nonché una serie di decisioni di giudici tedeschi relative ad un ricorso proposto dal sig. Killiger in primo luogo dinanzi al Verwaltungsgericht Weimar (Tribunale amministrativo di Weimar);
– ad ordinare alla Repubblica federale di Germania di consentirgli di esercitare, su scala comunitaria, la libera attività professionale ed economica come giurista alle stesse condizioni applicabili ai laureati in giurisprudenza degli altri Stati membri;
in subordine, a rinviare la causa che ha dato luogo alle decisioni menzionate al trattino precedente dinanzi ad un altro collegio giudicante del Verwaltungsgericht Weimar e a constatare che i giudici tedeschi hanno violato gli obblighi derivanti dall’art. 234, secondo e terzo comma, CE;
– a condannare la Repubblica federale di Germania a versargli un’indennità compensativa in ragione del danno materiale e morale che egli avrebbe subìto in seguito alle pratiche discriminatorie applicate da questo Stato membro;
– a constatare la carenza della Repubblica federale di Germania, del Consiglio dell’Unione Europea e della Commissione delle Comunità europee, in quanto si sono astenuti dall’adottare gli atti legislativi e gli atti rientranti nel potere esecutivo necessari per consentire, su scala comunitaria, l’esercizio professionale non discriminatorio dei laureati in giurisprudenza tedeschi, e
– a ordinare alla Repubblica federale di Germania, al Consiglio e alla Commissione di riformare o di completare i loro atti legislativi e gli atti rientranti nel loro potere esecutivo per assicurare che la libera attività professionale, su scala comunitaria, dei giuristi laureati in Germania non sia soggetta a condizioni diverse sul piano qualitativo da quelle imposte ai giuristi laureati in altri Stati membri.
2 Il sig. Killinger chiede inoltre alla Corte di pronunciarsi definitivamente sulla controversia e di accogliere le domande che esso ha presentato dinanzi al Tribunale.
3 Il sig. Killinger in primo grado ha principalmente sostenuto che il requisito di un secondo esame di Stato per la formazione dei giuristi in Germania discrimina i cittadini tedeschi a favore dei giuristi formati in altri Stati membri. Tale criterio sarebbe sproporzionatamente più severo. Da una parte, porrebbe i giuristi tedeschi in una posizione di svantaggio per quanto riguarda il loro accesso alla professione forense in Germania, tenuto conto del fatto che i laureati di altri Stati membri hanno la possibilità di farsi riconoscere l’equivalente delle loro formazioni che avrebbero ottenuto più facilmente. D’altra parte, diverse istituzioni internazionali, tra cui la Corte di giustizia delle Comunità europee, applicherebbero pratiche discriminatorie subordinando l’accesso a talune carriere dei giuristi laureati in Germania ad un secondo esame di Stato, mentre i giuristi di altri Stati membri dovrebbero soddisfare solo i requisiti meno severi, dal punto di vista qualitativo, applicati nei loro paesi d’origine per l’accesso alla professione forense.
L’ordinanza impugnata
4 Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale, in applicazione dell’art. 111 del suo regolamento di procedura, ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso del sig. Killinger.
5 A tal proposito il Tribunale ha innanzi tutto constatato di non essere competente a conoscere i ricorsi di una persona fisica contro uno Stato membro. In secondo luogo, al punto 4 dell’ordinanza impugnata esso ha constatato che:
«Con il presente ricorso, il ricorrente ha chiesto l’annullamento di una decisione dell’amministrazione nazionale e di diverse decisioni dei giudici nazionali. Il ricorso non è quindi diretto contro un atto di un’istituzione o di un organo delle Comunità europee ed è, di conseguenza, manifestamente irricevibile. Dato che il ricorso è inoltre diretto contro uno Stato membro, occorre dichiararlo manifestamente irricevibile senza che occorra notificarlo alle convenute».
Il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado
6 Ai sensi dell’art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
7 Dal ricorso contro la l’ordinanza del Tribunale di primo grado emergono quattro diversi motivi. Il sig. Killinger contesta al Tribunale:
– di aver applicato l’art. 111 del suo regolamento di procedura in modo ingiustificato;
– di aver disconosciuto che il suo ricorso riguardava, in quanto convenuti, non solo le istituzioni della Repubblica federale di Germania, ma anche il Consiglio e la Commissione, e che esso aveva ad oggetto atti positivi ma anche carenze, aspetti del ricorso che il Tribunale erroneamente non avrebbe affrontato;
– di aver disconosciuto che le istituzioni della Repubblica federale di Germania devono essere considerate istituzioni dell’Unione europea dal punto di vista funzionale e che il Tribunale è di conseguenza competente a conoscere un ricorso diretto contro le medesime, e
– di aver disconosciuto che è essenziale per la salvaguardia del diritto comunitario che i diritti dei cittadini possano essere oggetto di ricorsi dinanzi ai giudici comunitari.
Sul primo motivo
8 Con il suo primo motivo, il sig. Killinger fa valere che l’applicazione da parte del Tribunale dell’art. 111 del suo regolamento di procedura non è giustificata e pregiudica il suo diritto ad un procedimento giurisdizionale regolare ed effettivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, p. 1), e dell’art. 6 UE.
9 A tale riguardo basta constatare che di per sé l’applicazione della procedura prevista all’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale non pregiudica il diritto ad un procedimento giurisdizionale regolare ed effettivo, poiché tale disposizione è applicabile solo alle cause in cui il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere il ricorso o quando quest’ultimo è manifestamente irricevibile o manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico. Se il Tribunale avesse erroneamente considerato che le condizioni di applicazione del detto articolo erano soddisfatte, occorrerebbe contestare tale valutazione, come fa il sig. Killinger nel suo secondo, terzo e quarto motivo, piuttosto che l’applicazione stessa del detto articolo. Occorre, di conseguenza, dichiarare manifestamente infondato il primo motivo.
Sul secondo motivo
10 Con il suo secondo motivo, il sig. Killinger contesta al Tribunale di aver disconosciuto che il suo ricorso riguardava, in quanto convenuti, non solo le istituzioni della Repubblica federale di Germania, ma anche il Consiglio e la Commissione, e che esso contestava non solo atti positivi ma anche carenze, aspetti del ricorso che il Tribunale erroneamente non avrebbe nemmeno affrontato.
11 Dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge, infatti, che il Tribunale non ha affrontato il quarto e il quinto capo di conclusioni sollevati dal sig. Killinger in primo grado. Un’omissione di tale tipo è evidentemente contraria al diritto comunitario.
12 Tuttavia, una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale non può comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata qualora il dispositivo della stessa appaia fondato per altri motivi di diritto (v., in tal senso, sentenze 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/Commissione, Racc. pag. I‑3755, punto 28; 30 settembre 2003, causa C‑93/02 P, Biret International/Consiglio, Racc. pag. I‑10497, punto 60, e 2 dicembre 2004, causa C‑226/03 P, José Martí Peix/Commissione, Racc. pag. I‑11421, punto 29).
13 Occorre dunque esaminare se il fatto che il Tribunale non ha affrontato il quarto e il quinto capo di conclusioni sollevati dal sig. Killinger in primo grado sia idoneo a rimettere in questione il dispositivo dell’ordinanza impugnata.
Sul quarto capo di conclusioni sollevato in primo grado
14 Per quanto riguarda il quarto capo di conclusioni sollevato dal sig. Killinger in primo grado, esso era diretto a far constatare dal Tribunale la carenza della Repubblica federale di Germania, del Consiglio e della Commissione, in quanto essi si sono astenuti dall’adottare gli atti legislativi e gli atti rientranti nel potere esecutivo necessari per consentire l’esercizio professionale non discriminatorio dei laureati in giurisprudenza tedeschi.
15 Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, tale capo di conclusioni era manifestamente irricevibile, in quanto i giudici comunitari non erano competenti a conoscere una controversia tra una persona fisica ed uno Stato membro, come sarà precisato al punto 26 della presente ordinanza.
16 Per quanto riguarda il Consiglio e la Commissione, il Tribunale è, in linea di principio, competente a conoscere un ricorso per carenza proposto dalle persone fisiche ai sensi dell’art. 232, terzo comma, CE. Tuttavia, il secondo comma di tale articolo subordina la ricevibilità del detto ricorso alla condizione secondo cui all’istituzione convenuta interessata deve essere preventivamente richiesto di agire. Orbene, il sig. Killinger ha espressamente ammesso, alla pag. 11 del suo ricorso depositato dinanzi al Tribunale, di non aver rivolto alcun invito preventivo al Consiglio o alla Commissione. Occorre aggiungere che, trattandosi di una condizione di ricevibilità del ricorso, non si può ritenere, contrariamente a quanto sostiene il sig. Killinger, che il suo ricorso possa essere qualificato come invito ai sensi dell’art. 232, secondo comma, CE.
17 Ciò premesso, il quarto capo di conclusioni sollevato dal sig. Killinger in primo grado era manifestamente irricevibile e il dispositivo dell’ordinanza impugnata non è rimesso in questione dal fatto che il Tribunale non ha affrontato tale capo di conclusioni.
Sul quinto capo di conclusioni sollevato in primo grado
18 Quanto al quinto capo di conclusioni sollevato dal sig. Killinger in primo grado, esso era diretto ad ingiungere alla Repubblica federale di Germania, al Consiglio e alla Commissione di riformare o di completare gli atti legislativi e gli atti rientranti nel loro potere esecutivo, per assicurare che la libera attività professionale, su scala comunitaria, dei giuristi laureati in Germania non venga assoggettata a condizioni diverse, sul piano quantitativo e qualitativo, da quelle imposte ai giuristi di altri Stati membri, vale a dire il requisito di un secondo esame di Stato. Il sig. Killinger contesta in particolare alla Commissione di richiedere tale secondo esame per la partecipazione dei giuristi laureati in Germania ai concorsi di assunzione di tale istituzione, circostanza che sarebbe discriminatoria rispetto ai giuristi di altri Stati membri a cui verrebbero applicate condizioni meno difficili. Il sig. Killinger, alla pagina 62 dell’allegato al suo ricorso depositato dinanzi al Tribunale, aveva comunicato una lettera del servizio del personale della Corte dell’11 marzo 1991 con cui era stata respinta la sua candidatura ad un impiego in qualità di giurista linguista nella divisione della traduzione tedesca, nell’ambito del bando di concorso CJ 5/90, pubblicato il 17 ottobre 1990 (GU C 262, pag. 11), per il solo motivo che egli non aveva superato tale secondo esame di Stato, esame il cui superamento è richiesto dal titolo III, punto 2, lett. a), del detto bando di concorso, come condizione di ammissione a tale concorso.
19 Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, il quinto capo di conclusioni sollevato dal sig. Killinger in primo grado era manifestamente irricevibile, allo stesso modo di quanto indicato al punto 15 della presente ordinanza, in quanto i giudici comunitari non sono competenti a conoscere una controversia tra una persona fisica ed uno Stato membro.
20 Per quanto riguarda il Consiglio e la Commissione, sono applicabili le considerazioni enunciate al punto 16 della presente ordinanza e tale quinto capo di conclusioni è del pari manifestamente irricevibile, in quanto non è soddisfatta la condizione prevista dall’art. 232, secondo comma, CE.
21 Va precisato inoltre che, ai sensi del detto articolo, la Corte può essere adita per far constatare una carenza delle istituzioni, ma essa, manifestamente, non è competente per adottare ingiunzioni nei loro confronti.
22 Quanto ai criteri di assunzione delle istituzioni comunitarie asseritamente discriminatori fatti valere dal sig. Killinger, basta constatare che quest’ultimo non ha proposto un ricorso conformemente alle disposizioni dell’art. 236 CE, in combinato disposto con gli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee, contro un bando di concorso specifico o contro un rigetto di candidatura. Quanto al rifiuto dei servizi della Corte opposto l’11 marzo 1991 alla candidatura del sig. Killinger, occorre in ogni caso rilevare che si sarebbe dovuto proporre un ricorso contro tale istituzione piuttosto che contro la Commissione e che il termine di tre mesi previsto a tale riguardo all’art. 91, n. 3, del detto Statuto è scaduto da molto tempo. Quanto alla notifica del 30 aprile 2003 di un posto presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, la cui copia figura alle pagg. 310 e 311 dell’allegato al ricorso depositato dinanzi al Tribunale, va rilevato che la detta Corte non fa parte del sistema istituzionale dell’Unione europea e che i giudici comunitari non sono quindi, in ogni caso, competenti a conoscere i ricorsi contro tale istituzione.
23 Ciò premesso, il quinto capo di conclusioni sollevato dal sig. Killinger in primo grado era manifestamente irricevibile e il dispositivo dell’ordinanza impugnata non è rimesso in questione dal fatto che il Tribunale non ha affrontato tale capo di conclusioni.
24 Il secondo motivo sollevato dal sig. Killinger è quindi manifestamente inoperante e, pertanto, deve essere dichiarato manifestamente infondato.
Sul terzo motivo
25 Con il suo terzo motivo, il sig. Killinger contesta al Tribunale di aver dichiarato irricevibile il suo ricorso nella parte in cui era diretto contro la Repubblica federale di Germania. A suo avviso, il Tribunale avrebbe dovuto infatti considerare le istituzioni di tale Stato membro come istituzioni dell’Unione europea in un senso funzionale e, di conseguenza, avrebbe dovuto dichiararsi competente.
26 In applicazione del principio formulato dall’art. 5, primo comma, CE, i giudici comunitari sono competenti ad agire solo nei settori in cui è stata loro conferita una competenza dal Trattato CE o da atti di diritto derivato. Il Trattato effettua una netta distinzione tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie e non consente un’analisi «funzionale» come quella suggerita dal sig. Killinger. Il Tribunale ha quindi correttamente concluso di non essere competente a conoscere una controversia tra una persona fisica e uno Stato membro. Occorre, di conseguenza, dichiarare manifestamente infondato il terzo motivo.
Sul quarto motivo
27 Con il suo quarto motivo, il sig. Killinger fa valere in sostanza che sarebbe essenziale per la salvaguardia del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’art. 13 della CEDU che il Tribunale si riconosca competente a conoscere una controversia anche nei confronti di uno Stato membro e nonostante il fatto che nel Trattato non sia prevista alcuna competenza specifica a tale riguardo, qualora sia stata fatta valere una violazione dell’art. 234, secondo e terzo comma, CE. In caso contrario, le autorità nazionali potrebbero infrangere il diritto comunitario senza che sia possibile sanzionarle per tali violazioni.
28 A tale riguardo va ricordato che i giudici comunitari sono competenti ad agire solo nei settori in cui è stata loro espressamente conferita una competenza, come affermato al punto 26 della presente ordinanza. Nell’organizzazione dei rimedi giurisdizionali, come prevista dal Trattato, una violazione del diritto comunitario da parte delle autorità nazionali, circostanza che include una violazione dell’art. 234, terzo comma, CE, può essere sollevata dalla Commissione o da un altro Stato membro dinanzi ai giudici comunitari oppure può essere sollevata da qualsiasi persona fisica o giuridica dinanzi ai giudici nazionali competenti. In quest’ultimo caso, spetta a questi ultimi garantire la protezione delle norme del diritto comunitario e non viene quindi arrecato alcun pregiudizio all’effettività della tutela giurisdizionale. Occorre, di conseguenza, dichiarare manifestamente infondato il quarto motivo.
29 Ciò premesso, in applicazione dell’art. 119 del regolamento di procedura, il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado deve essere dichiarato manifestamente infondato.
Sulle spese
30 Ai sensi dell’art. 69, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa. Poiché la sua impugnazione è respinta, il sig. Killinger sopporta le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) così provvede:
1) Il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di primo grado è respinto.
2) Il sig. Killinger sopporta le proprie spese.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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