Causa C-552/03 P
Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd, già Van den Bergh Foods Ltd
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) — Gelati destinati al consumo immediato — Fornitura di frigocongelatori ai dettaglianti — Clausola di esclusiva — Diritto a un giusto processo — Onere della prova»
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 28 settembre 2006
Massime dell’ordinanza
1. Concorrenza — Intese — Pregiudizio per la concorrenza
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
2. Concorrenza — Intese — Pregiudizio per la concorrenza
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
3. Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione
[Trattato CE, art. 85, n. 3 (divenuto art. 81, n. 3, CE)]
4. Concorrenza — Regole comunitarie — Valutazione da parte dei giudici nazionali della compatibilità con il diritto comunitario di una clausola di esclusiva
5. Concorrenza — Posizione dominante — Abuso — Nozione
[Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE)]
1. Le restrizioni contrattuali imposte ai dettaglianti da un complesso di accordi di distribuzione, che contengono una clausola di esclusiva e che consentono ai dettaglianti di recedere in qualsiasi momento dai loro accordi mediante preavviso molto breve, devono essere esaminate non solo in modo puramente formale dal punto di vista giuridico, ma anche tenendo conto del contesto economico specifico in cui si collocano i detti accordi. Ne consegue che, dal momento che la facoltà di risolvere gli accordi di distribuzione non pone alcun ostacolo all’applicazione effettiva degli accordi in questione per tutto il tempo che non è stato fatto uso di una tale facoltà, occorre prendere in considerazione la durata effettiva di tali accordi al fine di esaminarne gli effetti sul mercato rilevante.
(v. punti 2, 54-55)
2. Ai fini della valutazione degli effetti di un accordo sulla concorrenza si deve tenere conto del contesto economico e giuridico in cui esso si inserisce e nel quale può concorrere, con altri, a produrre un effetto globale sul gioco della concorrenza. Per stabilire se più contratti di distribuzione contententi una clausola di esclusiva ostacolino l’accesso al mercato di cui trattasi, occorre definire quindi la natura e l’importanza del complesso dei contratti analoghi che tengono vincolati a più produttori nazionali un numero considerevole di punti vendita. A tale proposito, l’incidenza di questi complessi di contratti sull’accesso al mercato dipende, in particolare, dal numero di punti vendita così vincolati ai produttori, rispetto a quelli che non lo sono, dalla durata degli impegni sottoscritti e dai quantitativi di prodotti oggetto di detti impegni.
(v. punti 84-85)
3. Nell’ipotesi in cui venga richiesta un’esenzione ai sensi dell’art. 85, n. 3, del Trattato (divenuto art. 81, n. 3, CE), incombe, anzitutto, alle imprese interessate fornire alla Commissione gli elementi atti a provare che l’accordo risponde ai requisiti sanciti da tale disposizione.
(v. punto 102)
4. I giudici comunitari non possono essere vincolati dalla valutazione, operata da un giudice nazionale, della compatibilità di una clausola di esclusiva di un accordo di distribuzione con il diritto comunitario.
(v. punto 128)
5. La nozione di sfruttamento abusivo di posizione dominante è una nozione oggettiva, che riguarda il comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza. A tale proposito, il fatto che siano stati stipulati contratti su richiesta dei clienti dell’impresa in posizione dominante non è atto ad escludere tale qualifica.
(v. punto 129)
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
28 settembre 2006 (*)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) – Gelati destinati al consumo immediato – Fornitura di frigocongelatori ai dettaglianti – Clausola di esclusiva – Diritto a un giusto processo – Onere della prova»
Nel procedimento C-552/03 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado proposto ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 24 dicembre 2003,
Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd, già Van den Bergh Foods Ltd, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dai sigg. M. Nicholson e M. Rowe, solicitors, assistiti dagli avv.ti M. Biesheuvel e M. De Grave, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Wils, B. Doherty e A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
Masterfoods Ltd, con sede in Dublino, rappresentata dai sigg. P. Collins e M. Levitt, solicitors,
Richmond Ice Cream Ltd, già Richmond Frozen Confectionery Ltd, con sede in Northallerton (Regno Unito), rappresentata dal sig. I. Forrester, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1 Con il presente ricorso, la Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd, già Van den Bergh Foods Ltd e, ancora precedentemente, denominata HB Ice Cream Ltd (in prosieguo: la «HB»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 23 ottobre 2003, causa T‑65/98, Van den Bergh Foods/Commissione (Racc. pag. II-4653; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 1998, 98/531/CE, relativa ad un procedimento in applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CE (Casi nn. IV/34.073, IV/34.395 e IV/35.436 – Van den Bergh Foods Limited) (GU L 246, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). La HB chiede inoltre alla Corte, in via principale, di annullare la decisione controversa o, in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
Fatti all’origine della controversia
2 I fatti all’origine della causa e della decisione controversa, il procedimento e le richieste delle parti al Tribunale sono riassunti ai punti 2-40 della sentenza impugnata, cui si fa rinvio. Gli elementi essenziali emergono dai punti della citata sentenza di seguito riprodotti:
«2 La [HB], società controllata al 100% del gruppo Unilever, è il principale produttore di gelati in Irlanda, in particolare dei gelati destinati al consumo immediato venduti in confezioni monodose. Da diversi anni la HB fornisce ai dettaglianti di gelati, “a titolo gratuito” o in cambio di un canone irrilevante, frigocongelatori dei quali si riserva la proprietà, a condizione che essi siano usati esclusivamente per conservare i gelati forniti dalla HB (in prosieguo: la “clausola di esclusiva”). Dalle clausole del contratto tipo relativo ai frigocongelatori risulta che tale contratto può essere risolto in qualsiasi momento da una delle parti con un preavviso di due mesi. La HB garantisce la manutenzione a sue spese dei suoi frigocongelatori salvo in caso di negligenza da parte del dettagliante.
3 La Masterfoods Ltd (in prosieguo: la “Mars”), una società controllata della società americana Mars Inc., penetrava nel mercato irlandese dei gelati nel 1989.
4 A partire dall’estate 1989, numerosi dettaglianti che disponevano di frigocongelatori forniti dalla HB cominciavano a conservarvi e a presentarvi i prodotti della Mars, circostanza che ha spinto la HB a chiedere il rispetto della clausola di esclusiva».
3 Ne scaturiva una controversia tra la Mars e la HB, che veniva portata dinanzi ai giudici irlandesi e che dava luogo in particolare, a seguito di un procedimento pregiudiziale avviato dalla Supreme Court irlandese, alla sentenza della Corte 14 dicembre 2000, causa C-344/98, Masterfoods e HB (Racc. pag. I-11369).
4 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha inoltre constatato quanto segue:
«9 Parallelamente a tali procedimenti dinanzi ai giudici irlandesi, il 18 settembre 1991 la Mars depositava una denuncia contro la HB presso la Commissione [delle Comunità europee], a norma dell’art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Detta denuncia verteva sulla fornitura, effettuata dalla HB ad un gran numero di dettaglianti, di frigocongelatori che dovevano essere utilizzati esclusivamente per i prodotti di detta marca.
10 Il 22 luglio 1992, anche la Valley Ice Cream (Irlanda) Ltd depositava una denuncia contro la HB presso la Commissione.
11 Il 29 luglio 1993, in una comunicazione degli addebiti inviata alla HB, la Commissione considerava che il sistema di distribuzione di questa società violasse gli artt. 85 e 86 del Trattato [CE, divenuti artt. 81 CE e 82 CE] (…).
12 In seguito a colloqui con la Commissione, la HB, pur contestando il punto di vista di quest’ultima, ha proposto modifiche, in particolare relative al suo sistema di distribuzione, destinate a consentirle di beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’art. 85, n. 3, del Trattato. L’8 marzo 1995 tali modifiche sono state notificate alla Commissione che, in un comunicato stampa del 10 marzo 1995, ha ritenuto che le stesse, a prima vista, potessero consentire alla HB di beneficiare di un’esenzione. Il 15 agosto 1995, una comunicazione fatta in applicazione dell’art. 19, n. 3, del regolamento n. 17, veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 211, pag. 4).
13 Il 22 gennaio 1997, ritenendo che le modifiche proposte non avessero sortito il risultato previsto in termini di libero accesso ai punti vendita, la Commissione inviava alla HB una nuova comunicazione degli addebiti (…). La HB ha preso posizione sugli addebiti contestati.
14 L’11 marzo 1998 la Commissione ha adottato la decisione controversa.
(…)
15 Nella decisione controversa la Commissione considera che gli accordi di distribuzione della HB contenenti la clausola di esclusiva sono incompatibili con gli artt. 85 e 86 del Trattato. Essa indica come mercato dei prodotti rilevante quello dei gelati destinati al consumo immediato venduti in confezioni monodose e come mercato geografico rilevante l’Irlanda (centotrentottesimo e centoquarantesimo ‘considerando’). Essa dichiara che la posizione della HB sul mercato rilevante è particolarmente forte, come dimostrato tra l’altro dalla quota di mercato che l’impresa detiene da diversi anni (v. infra, punto 21). L’importanza della HB è confermata inoltre dalla distribuzione numerica (79%) e ponderata (94%) dei suoi prodotti in questione nei mesi di agosto e di settembre 1995, nonché dalla forza del suo marchio e dalle dimensioni e dalla notorietà del suo assortimento di prodotti. Il potere della HB su tale mercato sarebbe accresciuto ulteriormente dalla forza dell’Unilever, non solo sugli altri mercati dei gelati in Irlanda (gelati da asporto e gelati per il settore della ristorazione), ma anche sui mercati internazionali dei gelati e su quelli dei prodotti surgelati e dei generi di consumo (centoquarantunesimo ‘considerando’).
16 La Commissione rileva che l’insieme degli accordi di distribuzione della HB relativi ai frigocongelatori installati nei punti vendita hanno l’effetto di limitare la capacità dei rivenditori che hanno concluso questi accordi di tenere e mettere in vendita, presso i loro negozi, gelati monodose forniti dai concorrenti della HB, sia quando il punto vendita disponga per la conservazione di tali gelati solo di uno o più frigocongelatori messi a disposizione dalla HB, sia quando sia improbabile che i frigocongelatori HB esistenti vengano sostituiti con altri di proprietà del rivenditore o di un concorrente della HB, sia quando non risulti economicamente conveniente destinare spazio all’installazione di un altro frigocongelatore. Essa sostiene che, per effetto di tale restrizione, ai fornitori concorrenti viene preclusa la vendita dei loro prodotti nei punti vendita in questione, il che determina una restrizione della concorrenza tra i fornitori operanti sul mercato rilevante (centoquarantatreesimo ‘considerando’). (…) La valutazione dell’effetto restrittivo nel caso di specie sarebbe stata condotta tenendo conto dell’effetto prodotto da tutte le reti analoghe di accordi per la fornitura di frigocongelatori stipulati dagli altri fornitori di gelati nel mercato rilevante, nonché di tutte le altre condizioni che caratterizzano detto mercato (centoquarantaquattresimo e centoquarantacinquesimo ‘considerando’).
17 La Commissione ha poi quantificato l’effetto restrittivo degli accordi di distribuzione della HB per dimostrare la loro rilevanza. A questo riguardo, essa rileva che l’effetto restrittivo delle reti di accordi per la fornitura di frigocongelatori con clausola di esclusiva a favore del fornitore sono una conseguenza della limitazione determinata dagli inevitabili problemi di spazio dei punti vendita al dettaglio (…).
18 La Commissione sostiene che solo una piccola percentuale dei dettaglianti in Irlanda, cioè il 17% secondo lo studio Lansdowne, dispone di frigocongelatori non soggetti a clausola di esclusiva. (…) Quanto agli altri punti vendita, cioè l’83% secondo lo studio Lansdowne, in cui i fornitori hanno installato frigocongelatori, la Commissione ritiene che gli altri fornitori non possano avervi accesso direttamente per vendere i propri prodotti, senza dover prima superare ostacoli notevoli. Essa sostiene che: “[i]n tal modo, a tali fornitori viene preclusa la possibilità di accesso al punto vendita” e che “[s]ebbene non si tratti di una preclusione assoluta, nel senso che al rivenditore non è vietata contrattualmente la vendita di prodotti di altri fornitori, si può parlare di un punto vendita ‘chiuso’ in quanto l’accesso da parte di fornitori concorrenti è reso estremamente difficile” (centoquarantanovesimo ‘considerando’).
19 La Commissione dichiara che nel 40% circa di tutti i punti vendita in Irlanda l’unico o gli unici frigocongelatori per gelati monodose installati nel negozio sono stati forniti dalla HB (centocinquantaseiesimo ‘considerando’). Essa rileva che “[u]n fornitore che desideri iniziare a vendere i suoi gelati monodose presso un punto vendita al dettaglio (vale a dire un nuovo fornitore del punto vendita) nel quale sia già installato almeno un frigocongelatore soggetto a clausola di esclusiva può farlo solo se tale punto vendita dispone anche di uno o più frigocongelatori non soggetti a clausola di esclusiva (...) o se riesce a convincere il rivenditore a sostituire un frigocongelatore già installato e soggetto a clausola di esclusiva oppure ad installarne un altro da affiancare a quello/i soggetto/i a clausola di esclusiva già installato/i” (centocinquantasettesimo ‘considerando’). Essa ritiene (dal centocinquantottesimo al centottantatreesimo ‘considerando’), sulla base dello studio Lansdowne, che è poco probabile che i rivenditori adottino una di tali misure se possiedono uno o più frigocongelatori forniti dalla HB e conclude che il 40% dei punti vendita in questione sono, di fatto, vincolati alla HB (centottantaquattresimo ‘considerando’). Ai fornitori concorrenti sarebbe pertanto precluso l’accesso a tali punti vendita, in violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato.
20 Nella decisione controversa viene constatato inoltre che gli accordi contenenti la clausola di esclusiva non possono essere esentati ai sensi dell’art. 85, n. 3, del Trattato, poiché non contribuiscono a migliorare la distribuzione dei prodotti (dal duecentoventiduesimo al duecentotrentottesimo ‘considerando’), non riservano agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne risulta (dal duecentotrentanovesimo al duecentoquarantesimo ‘considerando’), non sono indispensabili per ottenere i vantaggi perseguiti (duecentoquarantunesimo ‘considerando’) e offrono alla HB la possibilità di eliminare una gran parte della concorrenza sul mercato rilevante (dal duecentoquarantaduesimo al duecentoquarantaseiesimo ‘considerando’).
21 Quanto all’applicazione dell’art. 86 del Trattato, la Commissione considera che la HB occupa una posizione dominante sul mercato rilevante in particolare perché essa per molto tempo ha detenuto una quota in termini di volume e di valore superiore al 75% di tale mercato (duecentocinquantanovesimo e duecentosessantunesimo ‘considerando’).
22 La Commissione sostiene che la “HB abusa della sua posizione dominante sul mercato di cui trattasi (...), in quanto induce rivenditori (...) che non dispongono, per la conservazione di gelati monodose, di frigocongelatori di loro proprietà o forniti da altri produttori di gelati a stipulare accordi per la fornitura di frigocongelatori comportanti un vincolo di esclusiva” e che “[q]uesto comportamento è indotto proponendo ai rivenditori di fornire loro i frigocongelatori e di provvedere alla manutenzione degli stessi, senza oneri diretti per i rivenditori” (duecentosessantatreesimo ‘considerando’)».
La sentenza impugnata
5 Secondo il punto 41 della sentenza impugnata, la HB ha dedotto sette motivi d’annullamento contro la decisione controversa «relativi, in primo luogo, ad errori manifesti di valutazione dei fatti che comportano errori di diritto, in secondo luogo, alla violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato, in terzo luogo, alla violazione dell’art. 85, n. 3, del Trattato, in quarto luogo, alla violazione dell’art. 86 del Trattato, in quinto luogo, alla violazione dei diritti di proprietà in contrasto con i principi generali del diritto e dell’art. 222 del Trattato, in sesto luogo, alla violazione dell’art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), e, in settimo luogo, alla violazione dei principi fondamentali del diritto comunitario e alla violazione delle forme sostanziali».
6 Il Tribunale ha esaminato congiuntamente i primi due motivi dedotti dalla HB, con cui quest’ultima contesta alla Commissione di avere commesso una serie di errori manifesti nell’analisi dell’esistenza e del grado di compartimentazione del mercato rilevante derivante dagli accordi di distribuzione conclusi da detta società con i dettaglianti stabiliti in Irlanda (in prosieguo: gli «accordi di distribuzione»).
7 Al punto 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che occorreva, in primo luogo, esaminare se la Commissione avesse sufficientemente provato che la clausola di esclusiva operava in realtà come un’esclusiva imposta a taluni punti vendita e se essa avesse correttamente quantificato il grado di compartimentazione che ne derivava. Esso ha precisato che era necessario, in secondo luogo, verificare, all’occorrenza, se il grado di compartimentazione fosse sufficientemente elevato per costituire una violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato. A tale proposito, al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che non poteva limitarsi agli effetti della clausola di esclusiva considerati isolatamente e facendo riferimento solo alle restrizioni contrattuali imposte dagli accordi di distribuzione. Al punto 83 della stessa sentenza, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«(…) occorre esaminare, conformemente alla giurisprudenza, se il complesso degli accordi analoghi conclusi sul mercato rilevante e degli altri elementi del contesto economico e giuridico in cui gli accordi in questione si collocano evidenzino come essi producano l’effetto cumulativo di impedire a nuovi concorrenti l’accesso al mercato medesimo. Ove da tale esame emerga che la detta ipotesi non ricorre, gli accordi individuali facenti parte della serie di accordi non potranno incidere sul gioco della concorrenza ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Trattato. Laddove, invece, risulti che l’accesso al mercato è difficile, occorrerà, inoltre, analizzare in qual misura gli accordi contestati contribuiscano all’effetto cumulativo prodotto, fermo restando che ricadranno nel divieto solamente i contratti che contribuiscano in misura significativa ad un’eventuale compartimentazione del mercato (v. [sentenza della Corte 28 febbraio 1991, causa C-234/89,] Delimits, [Racc. pag. I-935,] punti 23 e 24, e [sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-7/93,] Langnese-Iglo/Commissione, [Racc. pag. II-1533,] punto 99)».
8 Richiamandosi a dati non contestati tratti da studi su cui si era basata la Commissione, il Tribunale ha constatato, al punto 86 della sentenza impugnata, che solo il 17% dei punti vendita al minuto di gelati destinati al consumo immediato disponeva di frigocongelatori appartenenti al dettagliante in cui potevano essere conservati i gelati di qualsiasi fornitore. Negli altri punti vendita, che rappresentavano l’83% del totale, i frigocongelatori appartenevano ai fornitori di gelati e potevano esservi conservati solo i gelati della marca del fornitore. Inoltre, secondo il fascicolo su cui si è basato il Tribunale, oltre il 60% dei frigocongelatori appartenenti a un fornitore proverrebbe dalla HB.
9 Il Tribunale ha inoltre constatato, al punto 87 della sentenza impugnata, che i punti vendita che rivestivano l’importanza maggiore per le vendite di gelati destinati al consumo immediato erano generalmente punti vendita di piccole dimensioni che, per problemi di spazio, difficilmente potevano installare un altro frigocongelatore. A tale riguardo, il Tribunale ha respinto gli argomenti della HB diretti a dimostrare che la Commissione aveva sopravvalutato le limitazioni di spazio. Esso ha confermato, ai punti 89 e 90 della sentenza impugnata, il giudizio della Commissione secondo cui la messa a disposizione «gratuita» di frigocongelatori da parte della HB, la popolarità dei suoi prodotti, l’ampiezza della sua gamma e gli utili derivanti dalla vendita di tali prodotti non inducevano i dettaglianti che possedessero solo uno o più frigocongelatori appartenenti alla HB a modificare la loro situazione, e ha sottolineato a tale riguardo la posizione dominante dell’impresa sul mercato.
10 Per confermare che la clausola di esclusiva determinava una restrizione della concorrenza, il Tribunale, ai punti 93-98 della sentenza impugnata, si è basato su vari elementi di fatto, e in particolare sulla circostanza che la Mars aveva conquistato, l’anno in cui la clausola era stata poco rispettata dai dettaglianti, il 42% delle quote del mercato in termini di volume, per scendere a meno del 20% a seguito dell’ordinanza pronunciata in un procedimento sommario contro la Mars dalla High Court irlandese nel 1990, che vietava a quest’ultima di indurre i dettaglianti a conservare i suoi gelati nei frigocongelatori di proprietà della HB. Il Tribunale ha infatti dichiarato al punto 98:
«(...) la Commissione ha correttamente considerato che, con riferimento alle particolarità del prodotto in questione e al contesto economico della fattispecie, la rete di accordi di distribuzione della HB e la fornitura di frigocongelatori «a titolo gratuito» soggetta alla condizione di esclusiva esercitano un effetto considerevole di dissuasione sui dettaglianti, quanto all’installazione del loro proprio frigocongelatore o di quello di un altro produttore, ed operano, di fatto, come un vincolo per i punti vendita che dispongono solo di frigocongelatori HB, vale a dire il 40% dei punti vendita del mercato rilevante. Infatti, nonostante il fatto che i dettaglianti che dispongono solo di frigocongelatori HB abbiano teoricamente la possibilità di vendere i gelati di altri produttori, la clausola di esclusiva ha l’effetto di limitare la libertà commerciale dei dettaglianti di scegliere i prodotti da vendere nei loro punti vendita».
11 Il Tribunale ha inoltre respinto, ai punti 99-104 della sentenza impugnata, i vari argomenti della HB diretti a dimostrare che la quota dei punti vendita chiusi alla concorrenza di gelati diversi da quelli della HB non era pari al 40%, come ha ritenuto la Commissione nella decisione controversa, ma solo al 6% e non comportava una restrizione sensibile del gioco della concorrenza sul mercato rilevante.
12 Al punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha inoltre dichiarato quanto segue:
«Quanto all’argomento della HB basato sul fatto che l’esclusiva del frigocongelatore, imposta dalla clausola di esclusiva, non può essere considerata un’esclusiva imposta ai punti vendita poiché i dettaglianti hanno la facoltà di risolvere in qualsiasi momento i loro accordi di distribuzione con la HB, il Tribunale considera che questa facoltà non pone alcun ostacolo all’applicazione effettiva degli accordi in questione, per tutto il tempo che non ne è stato fatto uso. Di conseguenza, il Tribunale, per valutare gli effetti degli accordi di distribuzione sul mercato rilevante, deve prendere in considerazione la loro durata effettiva (v., per analogia, sentenza Langnese-Iglo/Commissione, cit., punto 111). [...] Orbene, come dimostrato dalla Commissione, […] gli accordi di distribuzione della HB in media [vengono] risolti ogni otto anni. Ne consegue che l’argomento relativo alla possibilità di risolvere gli accordi di distribuzione della HB non è convincente, in quanto tale possibilità di fatto non svolge alcun ruolo nella diminuzione del grado di compartimentazione del mercato rilevante».
13 Il Tribunale ha respinto anche l’argomento della HB secondo cui l’esistenza di una violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato può essere dichiarata solo dopo avere accertato che, secondo una «regola di ragionevolezza», l’eventuale restrizione della libertà di comportamento dei dettaglianti costituisce effettivamente una restrizione della concorrenza.
14 Inoltre, ai punti 108-111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, oltre alla parte identificata dalla rete di accordi di distribuzione riguardante circa il 40% di tutti i punti vendita del mercato, anche le reti di accordi attuati sul mercato rilevante dai fornitori di gelati diversi dalla HB determinano una compartimentazione di tale mercato, in quanto assoggettano i dettaglianti a condizioni analoghe, anche se detti fornitori non si trovano nella stessa posizione e non hanno la stessa popolarità della HB sul mercato rilevante. Il Tribunale ne ha dedotto che tali reti di accordi riguardano in realtà l’83% dei punti vendita del mercato in questione.
15 Il Tribunale ha inoltre considerato, ai punti 113-118 della sentenza impugnata, che, oltre al grado di incidenza delle reti di accordi di distribuzione, altri elementi del contesto economico e giuridico in cui si inseriscono tali accordi, quali, in particolare, l’investimento rappresentato dall’acquisto di un parco di frigocongelatori destinati ad essere installati nei punti vendita, per assicurare livelli redditizi di distribuzione ai prodotti di un fornitore, e il fatto che gli altri fornitori di gelati destinati al consumo immediato detengono solo quote molto limitate del mercato rilevante, dimostrano che gli accordi di distribuzione possono incidere sensibilmente sul gioco della concorrenza ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Trattato e contribuiscono in modo significativo ad una compartimentazione del mercato.
16 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto i primi due motivi dedotti dalla HB a sostegno del suo ricorso.
17 Per quanto riguarda il terzo motivo sollevato dalla HB, relativo all’esistenza di errori di diritto nell’applicazione dell’art. 85, n. 3, del Trattato, il Tribunale ha constatato, al punto 138 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva analizzato gli accordi di distribuzione alla luce di ciascuna delle quattro condizioni elencate dalla suddetta disposizione.
18 Con riguardo alla prima di tali condizioni, secondo cui gli accordi che possono essere oggetto di esenzione dal divieto di cui all’art. 85, n. 1, del Trattato devono «[contribuire] a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico», il Tribunale, al punto 139 della sentenza impugnata, ha ricordato quanto segue:
«(…) il miglioramento non può consistere in qualsiasi vantaggio che i contraenti traggano dall’accordo per quanto riguarda la loro attività di produzione o di distribuzione. Tale miglioramento deve presentare, segnatamente, vantaggi oggettivi sensibili, tali da compensare gli inconvenienti che derivano dall’accordo sul piano della concorrenza (v. sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 429, in particolare pag. 502, e sentenza Langnese-Iglo/Commissione, cit., punto 180)».
19 Il Tribunale ha dichiarato, ai punti 140 e 141 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva quindi correttamente preso in considerazione gli ostacoli all’accesso al mercato rilevante che comporta la clausola di esclusiva e l’indebolimento della concorrenza che ne deriva, per valutare gli accordi di distribuzione alla luce della prima condizione enunciata all’art. 85, n. 3, del Trattato. Il Tribunale ha sottolineato, al punto 142 della sentenza impugnata, che i vantaggi assicurati dagli accordi derivano dalla messa a disposizione «a titolo gratuito» di frigocongelatori ai dettaglianti e possono essere realizzati anche in assenza della clausola di esclusiva.
20 Il Tribunale ha inoltre considerato, al punto 143 della sentenza impugnata, che l’analisi della Commissione secondo cui, nel caso fosse stata limitata la facoltà di imporre un obbligo di esclusiva, era poco probabile che la HB avrebbe cessato definitivamente di fornire frigocongelatori ai dettaglianti, non era viziata da un errore manifesto di valutazione.
21 Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato, al punto 144 della sentenza impugnata, che la prima delle condizioni enunciate all’art. 85, n. 3, del Trattato non era soddisfatta e ha respinto il terzo motivo dedotto dalla HB a sostegno del suo ricorso.
22 Per quanto riguarda il quarto motivo sollevato dalla HB, relativo ad errori di diritto nell’applicazione dell’art. 86 del Trattato, il Tribunale, al punto 156 della sentenza impugnata, ha confermato l’analisi della Commissione secondo cui tale società è una controparte inevitabile per numerosi dettaglianti del mercato rilevante e disponeva di una posizione dominante su questo mercato. Il Tribunale ha quindi ricordato, al punto 158 della sentenza impugnata, che incombeva alla HB la particolare responsabilità di non compromettere con il suo comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune.
23 Il Tribunale ha dichiarato, al punto 159 della sentenza impugnata, che, se la messa a disposizione di frigocongelatori a condizione di esclusiva costituisce una prassi corrente sul mercato rilevante che non potrebbe essere vietata in una situazione normale di mercato concorrenziale, l’analisi cambia quando, a causa della posizione dominante detenuta da uno degli operatori, la concorrenza su tale mercato è ristretta. Esso ha quindi dichiarato che la Commissione aveva correttamente considerato che la HB sfruttava in modo abusivo la sua posizione dominante sul mercato rilevante, nel senso che incoraggiava i dettaglianti ad accettare accordi di messa a disposizione di frigocongelatori soggetti ad una condizione di esclusiva.
24 Il Tribunale, al punto 161 della sentenza impugnata, ha respinto l’argomento tratto dalle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa che ha dato origine alla sentenza 26 novembre 1998, causa C‑7/97, Bronner (Racc. pag. I-7791), in quanto la Commissione, nella decisione controversa, non ha affermato che i frigocongelatori appartenenti alla HB sono un «impianto essenziale» e tale decisione non impone alla HB di cedere un elemento di attivo né di concludere contratti con persone che non ha scelto.
25 Il Tribunale ha del pari disatteso, al punto 162 della sentenza impugnata, l’argomento della HB secondo cui la Commissione si sarebbe limitata, nell’analisi dell’art. 86 del Trattato, ad un «riciclaggio» dei fatti costitutivi della violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato.
26 Quanto al quinto motivo, concernente errori di diritto commessi dalla Commissione per mancato rispetto dei diritti di proprietà e violazione dell’art. 222 del Trattato, il Tribunale ha dichiarato, al punto 171 della sentenza impugnata, che la decisione controversa non priva la HB del suo diritto di proprietà sul suo parco di frigocongelatori né le impedisce di gestire tali beni dandoli in locazione a condizioni commerciali, per cui non comporta limitazioni indebite all’esercizio del suo diritto di proprietà.
27 Inoltre il Tribunale ha respinto, al punto 172 della sentenza impugnata, l’argomento della HB basato sugli inconvenienti legati all’imposizione di un canone separato per l’utilizzo dei frigocongelatori appartenenti a tale società. Il Tribunale ha del pari disatteso l’argomento della HB secondo cui essa sarebbe svantaggiata rispetto a concorrenti che potrebbero continuare a mettere a disposizione dei dettaglianti frigocongelatori a titolo gratuito, sottolineando che, a differenza degli accordi di distribuzione dei concorrenti, quelli della HB contribuiscono in modo significativo alla compartimentazione del mercato di riferimento e per di più intervengono nell’ambito della posizione dominante di uno degli operatori.
28 Il Tribunale ha respinto il sesto motivo dedotto dalla HB a sostegno del suo ricorso, relativo a una violazione dell’art. 190 del Trattato. Il Tribunale ha sottolineato in particolare, al punto 178 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva sufficientemente motivato la revisione del suo giudizio favorevole iniziale, contenuto nella comunicazione del 15 agosto 1995, dato che le modifiche proposte dalla HB al suo sistema di distribuzione non avevano portato i risultati sperati in termini di libero accesso ai punti vendita.
29 Il Tribunale ha respinto anche il settimo motivo dedotto dalla HB a sostegno del suo ricorso, relativo alla violazione dei principi fondamentali del diritto comunitario.
30 A tale proposito, ai punti 193 e 194 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto disatteso l’argomento della HB relativo alla violazione della tutela del legittimo affidamento, sottolineando in particolare che la Commissione non aveva fornito alla HB garanzie precise quanto alla sorte degli impegni notificati con lettera 8 marzo 1995 e che la comunicazione del 15 agosto 1995 rappresentava solo una posizione preliminare della Commissione che poteva essere modificata, alla luce in particolare delle osservazioni dei terzi.
31 Ai punti 197-200 della sentenza impugnata, il Tribunale ha inoltre respinto le censure della HB relative alla violazione dei principi di sussidiarietà, di leale cooperazione e di certezza del diritto.
32 Il Tribunale ha considerato, al punto 202 della sentenza impugnata, che la decisione controversa non comporta limitazioni indebite o sproporzionate del diritto di proprietà della HB sui suoi frigocongelatori e non costituisce neanche un pregiudizio arbitrario o discriminatorio alla sua capacità di far concorrenza agli altri fornitori. Al punto 205 della detta sentenza, il Tribunale ha anche respinto l’argomento della HB secondo cui l’art. 4 della decisione controversa, che invitava tale società a porre fine immediatamente alle infrazioni constatate e ad astenersi dall’adottare misure aventi lo stesso scopo o lo stesso effetto, sarebbe sproporzionato.
33 Infine, al punto 207 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomento della HB relativo alla violazione delle forme sostanziali e all’insufficienza di motivazione della decisione controversa, nonché quello concernente la necessità di prolungare i negoziati per trovare una soluzione all’insuccesso dell’«accordo del 1995».
34 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso della HB nella sua interezza e ha condannato quest’ultima al pagamento delle spese sostenute dalla Commissione. Il Tribunale ha inoltre condannato la Mars e la Richmond Ice Cream Ltd (in prosieguo: la «Richmond») a sopportare le proprie spese.
Conclusioni delle parti
35 Con il suo ricorso, la HB chiede che la Corte voglia:
– annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata, ad eccezione del punto 3 del dispositivo, e condannare la Mars e la Richmond a sopportare le proprie spese;
– annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e
– condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.
36 La Commissione chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile e che la HB sia condannata alle spese del presente procedimento.
37 Anche la Mars e la Richmond chiedono che il ricorso sia respinto e che la HB sia condannata alle spese.
Sull’impugnazione
38 In forza dell’art. 119 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata.
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 85, n. 1, del Trattato
39 Con il primo motivo, la HB contesta l’analisi del Tribunale secondo cui la clausola di esclusiva può incidere sensibilmente sul gioco della concorrenza e contribuisce alla compartimentazione del mercato rilevante. Tale motivo è costituito da due parti. Con la prima parte, la HB sostiene che l’analisi del Tribunale relativa all’effetto sulla concorrenza della clausola di esclusiva è errata e che la sentenza è insufficientemente motivata a tale riguardo. Con la seconda parte del motivo, essa fa valere che il Tribunale ha commesso un errore nell’analisi della valutazione del contributo dei concorrenti della HB alla compartimentazione del mercato.
Sulla prima parte del primo motivo
– Argomenti delle parti
40 La HB contesta l’analisi del Tribunale secondo cui la clausola di esclusiva determina distorsioni nella scelta dei dettaglianti.
41 La HB sostiene che il fatto che, nella pratica, la facoltà dei dettaglianti di risolvere gli accordi di distribuzione venga esercitata raramente non è attinente all’esame dell’effetto restrittivo sulla concorrenza della clausola di esclusiva. A tale proposito, essa fa riferimento in particolare alla sentenza Delimitis, citata.
42 La HB contesta gli «indizi obiettivi e precisi» sui quali si è basato il Tribunale, ai punti 93-95 della sentenza impugnata, per dimostrare l’esistenza in Irlanda di una domanda per i gelati di altri produttori, quando sono disponibili, e il fatto, menzionato al punto 97 della detta sentenza, che molti dettaglianti sono disposti a conservare gelati destinati al consumo immediato provenienti da diversi produttori, a condizione che possano conservarli in un solo frigocongelatore. La HB invoca al riguardo anche una carenza di motivazione. Essa sottolinea infatti che gli elementi di prova dedotti dalla Richmond nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale, relativi alla sua esperienza sul mercato del Regno Unito, sono stati introdotti troppo tardivamente e, pertanto, sono non solo irricevibili, ma anche inesatti e irrilevanti ai fini dell’analisi del mercato rilevante.
43 La HB fa valere inoltre una contraddizione tra il punto 92 della sentenza impugnata, che precisa che i dettaglianti conservano gelati di altre marche accanto a quelli della HB, nello stesso frigocongelatore, quando sono liberi di farlo, e il punto 94 della medesima sentenza, che fa riferimento a uno studio secondo cui circa il 40% dei dettaglianti sarebbe disposto a conservare gelati diversi da quelli della HB se la clausola di esclusiva non fosse più inclusa negli accordi di distribuzione, cosicché, a suo parere, il 60% dei dettaglianti ha affermato di non essere disposto a conservare gelati di produttori diversi dalla HB qualora la clausola di esclusiva non esistesse.
44 La HB sostiene che la risoluzione delle clausole di esclusiva non comporta affatto lo scioglimento degli accordi di distribuzione o di fornitura conclusi con i dettaglianti interessati, come lascerebbe intendere il Tribunale ai punti 89 e 111 della sentenza impugnata.
45 La HB fa inoltre valere che la sentenza impugnata è insufficientemente motivata per la mancanza di un esame del sistema di premi da essa applicato ai dettaglianti che dispongono di frigocongelatori propri (in prosieguo: il «sistema di premi»). Nella replica, essa sostiene che l’esistenza di questo sistema di premi non viene presentata come un motivo separato, bensì come parte di un più ampio motivo dedotto contro la decisione controversa, secondo cui la Commissione e il Tribunale non hanno correttamente tenuto conto delle possibilità dei concorrenti di accedere al mercato. La HB insiste sull’importanza attribuita a tale argomento nella replica e durante l’udienza dinanzi al Tribunale.
46 La Commissione, la Mars e la Richmond affermano che gli argomenti della HB sono meramente fattuali e, pertanto, irricevibili, oltre che infondati.
47 La Mars e la Richmond osservano che, conformemente alla sentenza Delimitis, citata, è la durata effettiva degli accordi di distribuzione che occorre valutare ai sensi dell’art. 85, n. 1, del Trattato. La Richmond sottolinea inoltre che il Tribunale non si è limitato a constatare la facoltà teorica dei dettaglianti di conservare i prodotti concorrenti nei loro punti vendita, ma ha giustamente esaminato se i concorrenti avessero possibilità reali e concrete di accedere al mercato rilevante.
48 La Richmond sostiene che il calcolo della sua quota di mercato nel Regno Unito è esatto.
49 La Commissione ricorda che il sistema di premi è stato applicato a partire dal 1995 in seguito a una sua iniziativa, dato che essa aveva contestato il fatto che la HB fatturasse il prezzo di un frigocongelatore a tutti i dettaglianti, senza operare alcuna distinzione a seconda che questi ultimi utilizzassero o meno un frigocongelatore appartenente a tale società.
50 La Commissione e la Richmond sostengono che, fino a questa fase del procedimento, la HB non ha mai fatto valere il sistema di premi quale elemento atto a giustificare di per sé l’annullamento della decisione controversa e che, sotto questo profilo, siffatto argomento sarebbe irricevibile. La Commissione aggiunge che, in realtà, l’esistenza di tale sistema di premi è stata richiamata dalla HB unicamente a sostegno del suo argomento secondo cui essa non collegava la consegna di gelati a quella di frigocongelatori, argomento che è stato analizzato dal Tribunale ai punti 113 e 114 della sentenza impugnata. La Mars osserva che i riferimenti operati dalla HB alla suddetta decisione e al ricorso riguardano unicamente il funzionamento effettivo del sistema di premi e non contengono alcun argomento di diritto.
51 La Commissione e la Richmond sottolineano che il Tribunale non è tenuto a rispondere integralmente a tutti gli argomenti di ciascuna delle parti. A tale proposito, la Commissione si richiama alle sentenze 10 dicembre 1998, causa C‑221/97 P, Schröder e a./Commissione (Racc. pag. I-8255, punto 24), e 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I-1611, punto 121).
52 La Mars fa inoltre valere che il sistema di premi non produce l’effetto invocato dalla HB in termini di apertura del mercato rilevante e che la sentenza Delimitis, citata, non esige che la Commissione o la Corte esaminino la situazione rispetto ai punti vendita che non risultano interessati dall’effetto di chiusura. La Richmond sostiene altresì che il premio accordato nel quadro di tale sistema è insufficiente per incentivare i dettaglianti ad acquistare un proprio frigocongelatore.
– Giudizio della Corte
53 Ai fini della valutazione degli effetti di un accordo sulla concorrenza si deve tenere conto del contesto economico e giuridico in cui esso si inserisce e nel quale può concorrere, con altri, a produrre un effetto globale sul gioco della concorrenza (v., in particolare, sentenze 12 dicembre 1967, causa 23/67, Brasserie de Haecht, Racc. pag. 480, in particolare pag. 489, e Delimitis, cit., punto 14).
54 Ne consegue che, come precisa il Tribunale al punto 84 della sentenza impugnata, le restrizioni contrattuali imposte ai dettaglianti devono essere esaminate non solo in modo puramente formale dal punto di vista giuridico, ma anche tenendo conto del contesto economico specifico in cui si collocano gli accordi di distribuzione.
55 Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare, al punto 105 della sentenza impugnata, che, dal momento che la facoltà di risolvere gli accordi di distribuzione non pone alcun ostacolo all’applicazione effettiva degli accordi in questione per tutto il tempo che non è stato fatto uso di una tale facoltà, occorre prendere in considerazione la durata effettiva di tali accordi al fine di esaminarne gli effetti sul mercato rilevante.
56 L’argomento svolto dalla HB a tale riguardo è quindi manifestamente infondato.
57 D’altro canto, non spetta alla Corte, nell’ambito di un’impugnazione, pronunciarsi sulla valutazione degli elementi di fatto e di prova compiuta dal Tribunale, salvo il caso di manifesto snaturamento di questi elementi da parte di detto giudice (in questo senso v., in particolare, sentenza 29 aprile 2004, causa C-470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a., Racc. pag. I-4167, punto 40 e giurisprudenza ivi cit.).
58 Orbene, contestando i vari elementi di fatto sui quali si è basato il Tribunale, ai punti 93-95 della sentenza impugnata, per determinare l’effetto della clausola di esclusiva sul mercato rilevante, la HB rimette in causa la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale senza peraltro indicare i motivi per cui esso avrebbe operato una constatazione inesatta dei fatti o commesso uno snaturamento delle prove al riguardo.
59 D’altro canto, anche la questione se la risoluzione della clausola di esclusiva implichi o meno, nella pratica, quella degli accordi di distribuzione costituisce una questione di fatto.
60 Ne consegue che gli argomenti svolti sul punto dalla HB sono manifestamente irricevibili.
61 La HB non deduce neanche argomenti seri, atti a dimostrare l’esistenza di una contraddizione tra il punto 92 della sentenza impugnata, in cui si afferma che i dettaglianti conservano gelati di marche diverse da quella della HB quando hanno la possibilità di farlo, e il punto 94 della medesima sentenza, in cui tale affermazione si fonda segnatamente sulla constatazione che una percentuale significativa dei dettaglianti, ossia circa il 40%, ha affermato, nell’ambito dello studio B & A, che conserverebbe una gamma più ampia di prodotti qualora le clausole di esclusiva venissero soppresse.
62 Ne consegue che questo argomento della HB è manifestamente infondato.
63 Per quanto riguarda, infine, l’argomento della HB relativo al mancato esame del sistema di premi da parte del Tribunale, si deve ricordare che quest’ultimo non è tenuto, come ricorda giustamente la Commissione, a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dalle parti, soprattutto se tali argomenti non hanno un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non sono fondati su elementi di prova circostanziati (v., in particolare, sentenza Connolly/Commissione, cit., punto 121).
64 A tale proposito, dal fascicolo non emerge che il sistema di premi costituiva un argomento essenziale della HB per dimostrare dinanzi al Tribunale la mancanza di effetti anticoncorrenziali della clausola di esclusiva.
65 Inoltre la HB, pur invocando l’importanza del sistema di premi applicato ai dettaglianti che dispongono di frigocongelatori propri, non fornisce elementi precisi atti a dimostrare che l’esistenza di tale sistema avrebbe potuto modificare la valutazione del Tribunale relativa all’effetto della clausola di esclusiva sul mercato di riferimento.
66 Pertanto non si può contestare al Tribunale di non avere replicato con maggiore precisione a un argomento che dev’essere considerato inoperante alla luce dell’analisi svolta dal Tribunale circa l’effetto prodotto dalla clausola di esclusiva sulla libertà commerciale dei dettaglianti di scegliere i prodotti da commercializzare nel rispettivo punto vendita.
67 Di conseguenza, tale argomento è manifestamente irricevibile.
68 Ne consegue che la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto è in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
Sulla seconda parte del primo motivo
– Argomenti delle parti
69 La HB sostiene che il Tribunale ha valutato erroneamente l’effetto degli accordi di distribuzione conclusi dai concorrenti della HB sulla compartimentazione del mercato rilevante. Secondo la HB, il Tribunale non poteva concludere che la rete di accordi attuati su tale mercato riguardava l’83% dei punti vendita, dal momento che il 27% di questi ultimi non è oggettivamente interessato dall’effetto di chiusura, in quanto i dettaglianti hanno scelto di utilizzare frigocongelatori appartenenti a più di un produttore. La HB sottolinea inoltre che il Tribunale non poteva mettere sullo stesso piano i suoi accordi di distribuzione e quelli dei suoi concorrenti, in quanto questi ultimi non beneficiano in particolare della stessa posizione e della stessa popolarità sul mercato. Essa sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare la durata contrattuale ed effettiva degli accordi in questione. La HB contesta inoltre l’affermazione secondo cui essa avrebbe ammesso che l’83% dei dettaglianti irlandesi erano «chiusi».
70 Nella replica, la HB sostiene che la notevole esagerazione, da parte del Tribunale, dell’effetto cumulativo di compartimentazione del mercato di cui trattasi derivante dalla rete di accordi di distribuzione costituisce uno snaturamento degli elementi di prova.
71 La HB contesta l’affermazione del Tribunale relativa alla mancanza di nesso oggettivo tra l’uso esclusivo dei frigocongelatori e la fornitura di gelati destinati al consumo immediato. Essa ritiene che tale affermazione sia contraddetta da quella, che compare al punto 143 della sentenza impugnata, secondo cui la fornitura di tali frigocongelatori ad un gran numero di punti vendita su tutto il mercato geografico determina un vantaggio obiettivo. La HB sostiene peraltro che la prassi consistente nel chiedere il pagamento di un canone ai dettaglianti che utilizzano i suoi frigocongelatori in Irlanda del Nord comporta il pagamento di un importo nominale che nella maggioranza dei casi non viene neanche riscosso e, pertanto, tale prassi non consente di confermare l’analisi del Tribunale secondo cui tale società potrebbe chiedere un canone anche ai dettaglianti stabiliti in Irlanda, con cui potrebbe compensare i costi relativi alla messa a disposizione e alla manutenzione dei frigocongelatori.
72 La HB contesta anche l’affermazione del Tribunale, al punto 113 della sentenza impugnata, secondo cui, nell’ambito del mercato rilevante, il fornitore deve essere disposto a proporre un frigocongelatore gratuitamente e ad assicurarne la manutenzione, e sottolinea che il Tribunale non tiene sufficientemente conto, da un lato, del fatto che, nel 17% dei punti vendita, i dettaglianti disponevano di propri frigocongelatori e, dall’altro, dell’esistenza del sistema di premi applicabile ai dettaglianti irlandesi che conservano i gelati prodotti dalla HB, ma non installano frigocongelatori appartenenti a tale società.
73 Infine, la HB sostiene che il Tribunale non ha sufficientemente dimostrato che l’esiguità delle quote di mercato detenute dai concorrenti è parzialmente imputabile alla clausola di esclusiva e che ha inoltre commesso un errore di diritto nel concludere che la politica di utilizzo esclusivo dei frigocongelatori appartenenti alla HB rappresenta un ostacolo all’ingresso dei concorrenti sul mercato.
74 La Commissione ritiene che gli argomenti della HB si fondino su valutazioni di fatto e debbano essere considerati irricevibili. Essa aggiunge che, in ogni caso, tali argomenti sono infondati.
75 La Commissione fa valere che la constatazione del Tribunale, al punto 111 della sentenza impugnata, secondo cui la rete di accordi attuata sul mercato rilevante riguarda l’83% dei punti vendita rispecchia il fatto che solo il 17% dei dettaglianti possiede un frigocongelatore proprio, il che costituisce un elemento pertinente per quanto riguarda l’esistenza di un ostacolo all’ingresso su tale mercato.
76 La Commissione nega che esista un nesso obiettivo tra l’uso esclusivo di un frigocongelatore appartenente alla HB e la fornitura di gelati, e sostiene che l’argomento di quest’ultima è incoerente, in quanto essa afferma che tale uso esclusivo è fondamentale, pur ammettendo al contempo che è possibile fornire gelati senza la clausola di esclusiva. La Commissione sottolinea che i vantaggi consistenti nell’ampia disponibilità di gelati destinati al consumo immediato sono legati alla messa a disposizione di un frigocongelatore e non alla detta clausola di esclusiva. Essa rileva inoltre che è poco plausibile sostenere che un’impresa quale la HB non possa imporre ai suoi dettaglianti il pagamento di un canone economicamente giustificato dall’uso dei suoi frigocongelatori.
77 La Commissione osserva che la decisione controversa ha dimostrato che esiste un nesso di causalità tra la clausola di esclusiva e l’esiguità della quota di mercato dei concorrenti della HB sul mercato rilevante. A tale riguardo essa rinvia in particolare ai punti 143-184 e 185-200 della detta decisione.
78 La Mars e la Richmond deducono in sostanza un argomento analogo a quello della Commissione.
79 La Mars sottolinea inoltre che la HB non dimostra che, nonostante l’esistenza di reti di accordi di distribuzione relativi all’uso esclusivo dei frigocongelatori appartenenti a tale società, che riguardano l’83% dei punti vendita del mercato rilevante, esistono possibilità reali e concrete per i fornitori di penetrare su tale mercato o di svilupparvisi.
80 La Mars contesta l’analisi svolta dalla HB, secondo cui l’esistenza di un nesso obiettivo tra la clausola di esclusiva e la fornitura di gelati consente di non considerare tale clausola un ostacolo all’ingresso dei concorrenti sul mercato in questione. Essa fa valere che qualsiasi eventuale vantaggio in termini di maggiore disponibilità di gelati destinati al consumo immediato dev’essere valutato nel quadro dell’effetto generale di una rete di accordi di distribuzione.
81 La Mars sostiene che la conclusione del Tribunale relativa all’esiguità delle quote di mercato dei concorrenti della HB emerge dall’analisi degli effetti nocivi della clausola di esclusiva svolta nella sentenza impugnata.
82 La Mars fa valere che la HB non deduce alcun argomento di diritto a sostegno della tesi secondo cui il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova, attribuendo proporzioni eccessive al grado di compartimentazione del mercato di riferimento.
83 La Richmond sottolinea che, contrariamente a quanto affermato dalla HB, il Tribunale non ha considerato che l’83% dei punti vendita del mercato erano «chiusi» alla concorrenza, bensì che le reti di accordi di distribuzione attuati sul mercato «riguardano» tali punti vendita. Essa ritiene pertanto che tale argomento vada respinto in quanto privo di oggetto. Sostiene inoltre che il fatto che fornitori diversi dalla HB non abbiano la stessa popolarità di quest’ultima sul mercato rilevante non implica necessariamente una riduzione del grado di compartimentazione che li riguarda.
– Giudizio della Corte
84 Ai fini della valutazione degli effetti di un accordo sulla concorrenza si deve tenere conto del contesto economico e giuridico in cui esso si inserisce e nel quale può concorrere, con altri, a produrre un effetto globale sul gioco della concorrenza (sentenze Brasserie de Haecht, cit., pag. 489, e Delimitis, cit., punto 14).
85 Per stabilire se più contratti ostacolino l’accesso al mercato di cui trattasi, occorre definire la natura e l’importanza del complesso dei contratti analoghi che tengono vincolati a più produttori nazionali un numero considerevole di punti vendita. A tale proposito, l’incidenza di questi complessi di contratti sull’accesso al mercato dipende, in particolare, dal numero di punti vendita così vincolati ai produttori, rispetto a quelli che non lo sono, dalla durata degli impegni sottoscritti e dai quantitativi di prodotti oggetto di detti impegni (v., in tal senso, sentenza Delimitis, cit., punto 19).
86 Al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva giustamente preso in considerazione, ai fini dell’analisi di un eventuale effetto cumulativo, non solo gli accordi di distribuzione conclusi dalla HB, ma anche gli accordi relativi a frigocongelatori soggetti a una clausola di esclusiva stipulati da altri fornitori in Irlanda. Secondo il Tribunale, il fatto che tali fornitori mettano frigocongelatori a disposizione dei dettaglianti, a condizioni analoghe a quelle convenute dalla HB, e con le stesse limitazioni in termini di spazio, permette di concludere che le difficoltà incontrate, nei punti vendita dotati unicamente di frigocongelatori appartenenti alla HB, a convincere i dettaglianti a sostituire tali frigocongelatori o a installare altri frigocongelatori valgono anche per qualsiasi frigocongelatore soggetto a una condizione di esclusiva, anche se gli altri fornitori non hanno la stessa posizione né la stessa popolarità di tale impresa sul mercato rilevante.
87 Contestando tale analisi, in realtà, la HB intende rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale. Inoltre, essa non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare che quest’ultimo ha snaturato i fatti o gli elementi di prova relativi alle caratteristiche dei contratti dei fornitori diversi dalla HB.
88 Ne consegue che questo capo della seconda parte del primo motivo dedotto dalla HB è manifestamente irricevibile.
89 D’altro canto, la HB non fornisce elementi precisi atti a dimostrare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il fatto di imporre un canone separato per la fornitura di frigocongelatori ai dettaglianti stabiliti in Irlanda del Nord costituisce un elemento pertinente per valutare la possibilità di percepire un canone per analoghi contratti conclusi dalla HB con dettaglianti stabiliti in Irlanda. Si deve inoltre ricordare che il Tribunale, oltre tutto, non si è basato solo sulla prassi seguita dalla HB in Irlanda del Nord, bensì ha anche constatato, al punto 114 della sentenza impugnata, che la HB non ha dimostrato sufficientemente che non sarebbe pratico imporre un canone distinto per la fornitura di frigocongelatori in Irlanda, il che non è contestato dalla HB.
90 Del pari, la HB non fornisce elementi tali da rimettere in discussione la valutazione operata dal Tribunale, al punto 113 della sentenza impugnata, secondo cui, nell’ambito del mercato rilevante, il fornitore deve essere disposto a proporre gratuitamente un frigocongelatore e ad assicurarne la manutenzione. In ogni caso, il fatto, ricordato dalla HB, che nel 17% dei punti vendita i dettaglianti possiedano un proprio frigocongelatore non dimostra l’esistenza di uno snaturamento degli elementi di fatto e di prova sottoposti al Tribunale a tale riguardo. D’altro canto, la HB si limita a fare riferimento all’esistenza del sistema di premi, senza fornire elementi atti a dimostrare che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto omettendo di tenerne conto nell’analisi svolta sul punto.
91 Infine, il Tribunale ha motivato l’analisi secondo cui l’esiguità delle quote di mercato detenute dai concorrenti della HB è imputabile, almeno in parte, alla prassi di quest’ultima di mettere i suoi frigocongelatori a disposizione dei dettaglianti con una clausola di esclusiva, con la constatazione che le quote di mercato della Mars, al pari di quelle delle società Valley e Leadmore, sono diminuite negli anni precedenti l’adozione della decisione controversa. D’altro canto, la HB non fornisce elementi idonei a dimostrare che costituisce un errore di diritto la mancanza di precisazioni, da parte del Tribunale, per quanto riguarda il nesso di causalità esistente tra la clausola di esclusiva e l’esiguità della quota di mercato dei concorrenti, nonché gli altri fattori potenziali, peraltro non esplicitati dalla HB, che potrebbero spiegare la modesta entità di tali quote di mercato.
92 In realtà, con queste diverse argomentazioni, la HB tenta di rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale.
93 Ne consegue che la seconda parte del primo motivo dedotto dalla HB a sostegno della sua impugnazione è manifestamente irricevibile e, pertanto, tale motivo va respinto nella sua interezza.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 85, n. 3, del Trattato
Argomenti delle parti
94 La HB sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione della prima condizione enunciata all’art. 85, n. 3, del Trattato, ripartendo erroneamente l’onere della prova.
95 Essa afferma di avere dimostrato che la clausola di esclusiva conferisce un vantaggio ai dettaglianti, consistente in una maggiore disponibilità geografica di gelati destinati al consumo immediato, e che tale vantaggio non potrebbe più essere conseguito nella stessa misura in caso di divieto della suddetta clausola.
96 La HB considera che, in tali circostanze, spetta alla Commissione provare che il vantaggio oggettivo degli accordi di distribuzione è compensato dai loro effetti negativi sulla concorrenza, e che la Commissione può basarsi solo su elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti.
97 La HB contesta in particolare la valutazione della Commissione secondo cui, quand’anche la clausola di esclusiva fosse vietata, è poco probabile che, salvo in un piccolo numero di casi, tale società cessi di fornire frigocongelatori ai suoi clienti. A tale proposito, essa sostiene che la sentenza impugnata è anche insufficientemente motivata su questo punto.
98 La Commissione fa valere che tale motivo equivale a contestare una valutazione dei fatti operata dal Tribunale, ossia il modo in cui la HB si comporterebbe qualora la clausola di esclusiva fosse vietata e, pertanto, dev’essere considerato irricevibile.
99 La Commissione sostiene che tale motivo è altresì infondato. Essa sottolinea che spetta all’impresa che chiede di beneficiare di un’esenzione ai sensi dell’art. 85, n. 3, del Trattato dimostrare che sono rispettate tutte le condizioni previste da tale disposizione e che non basta constatare l’esistenza di alcuni vantaggi per concedere l’esenzione, dato che la giurisprudenza richiede che si dimostri la prevalenza dei vantaggi conferiti dall’accordo rispetto agli inconvenienti. A tale proposito, essa si richiama alla sentenza Consten e Grundig/Commissione, citata. Secondo la Commissione, la HB doveva quindi dimostrare che le restrizioni imposte dagli accordi di distribuzione costituivano la condizione preliminare dei vantaggi conseguiti e che questi ultimi prevalevano sugli inconvenienti per la concorrenza. La Commissione considera che la HB non ha assolto tale onere probatorio.
100 La Commissione rinvia inoltre ai punti 222-247 della decisione controversa, in cui vengono analizzate le varie condizioni cumulative elencate all’art. 85, n. 3, del Trattato, e sottolinea che la HB non ha contestato l’analisi secondo cui tali accordi non riservano agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva.
101 La Mars e la Richmond deducono in sostanza argomenti analoghi a quelli della Commissione.
Giudizio della Corte
102 Come ha giustamente ricordato il Tribunale al punto 136 della sentenza impugnata, nell’ipotesi in cui venga richiesta un’esenzione ai sensi dell’art. 85, n. 3, del Trattato, incombe, anzitutto, alle imprese interessate fornire alla Commissione gli elementi atti a provare che l’accordo risponde ai requisiti sanciti da tale disposizione (v., in particolare, sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 52).
103 La HB aveva quindi l’onere di provare che la clausola di esclusiva rispondeva alle condizioni cumulative previste all’art. 85, n. 3, del Trattato. Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, la HB doveva in particolare dimostrare che la clausola di esclusiva contribuiva a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti in questione e che pertanto, qualora si fossero posti limiti alla facoltà di attuarla, tale miglioramento non sarebbe più stato possibile.
104 Al punto 143 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ammesso che l’esistenza di frigocongelatori destinati alla vendita di gelati per il consumo immediato in un gran numero di punti vendita su tutto il mercato geografico e proveniente in gran parte dalla rete di frigocongelatori HB poteva essere considerata un vantaggio obiettivo in materia di distribuzione di questi prodotti. Tuttavia, il Tribunale ha altresì considerato che è poco probabile che la HB cessi definitivamente di fornire frigocongelatori ai dettaglianti, ad eccezione di una piccola percentuale di casi, se la sua facoltà di applicare una clausola di esclusiva dovesse essere limitata. In particolare, il Tribunale ha sottolineato che la HB non aveva dimostrato che la Commissione avesse commesso un errore manifesto nel considerare che la realtà commerciale per una società come la HB, che intende conservare la sua posizione sul mercato rilevante, è di essere presente nel maggior numero possibile di punti vendita. Esso ha inoltre sottolineato che, contrariamente a quanto sostiene la HB, la Commissione non si è limitata a presumere la continuità della fornitura da parte della HB di frigocongelatori sul mercato rilevante, ma ha effettuato un’analisi prospettiva del funzionamento di tale mercato dopo l’adozione della decisione controversa.
105 Emerge quindi dalla sentenza impugnata che la Commissione ha fornito elementi precisi per dimostrare che la clausola di esclusiva non contribuiva a migliorare la produzione o la distribuzione dei gelati per il consumo immediato e che la HB non è riuscita a dimostrare che sussisteva la prima condizione enunciata all’art. 85, n. 3, del Trattato.
106 Ne consegue che l’onere della prova non è stato ripartito impropriamente dal Tribunale e che il motivo concernente l’erronea applicazione dell’art. 85, n. 3, del Trattato è manifestamente infondato.
Sul terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 86 del Trattato
Argomenti delle parti
107 La HB sostiene che l’analisi del Tribunale è contraddittoria, in quanto esso ammette che la clausola di esclusiva non ha per oggetto la restrizione del gioco della concorrenza (punto 80 della sentenza impugnata), che quest’ultima costituisce una prassi corrente sul mercato rilevante (punto 159 della sentenza impugnata) e che essa è stata adottata su richiesta dei dettaglianti (punto 160 della medesima sentenza), per poi contestare l’esistenza di un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 86 del Trattato. La HB sostiene inoltre che il Tribunale non ha sufficientemente esposto i motivi per cui giunge a una conclusione diversa da quella della High Court, la quale ha ammesso che la clausola di esclusiva aveva una giustificazione commerciale.
108 La HB afferma inoltre che il Tribunale ha commesso due errori di diritto nell’applicazione dell’art. 86 del Trattato e che la sua analisi, pertanto, è anche insufficientemente motivata.
109 Da un lato, la HB sostiene che il Tribunale non chiarisce i motivi della sua analisi secondo cui la clausola di esclusiva determina distorsioni nella scelta dei dettaglianti e che tale aspetto dell’argomento del Tribunale «deriva» dalle conclusioni tratte da quest’ultimo con riguardo all’art. 85, n. 1, del Trattato. La HB sostiene che la clausola di esclusiva costituisce una normale prassi commerciale, che, di per sé, non è né restrittiva della concorrenza né illecita e che di fatto viene contestata dal Tribunale solo sulla base di presunti effetti di compartimentazione del mercato rilevante, per cui il criterio di controllo pertinente dovrebbe essere costituito esclusivamente dall’art. 85 del Trattato, e non dall’art. 86 dello stesso.
110 La HB aggiunge che, poiché la fornitura di un frigocongelatore crea l’opportunità di vendere gelati destinati al consumo immediato che, in mancanza di tale fornitura, non esisterebbe, è errato concludere che tale prassi è abusiva.
111 Secondo la HB, gli elementi di prova sottoposti al Tribunale non giustificavano la presunzione che gli accordi di distribuzione impedissero ai dettaglianti di esercitare la loro libertà di scelta fino ad escludere la domanda di prodotti concorrenti.
112 La HB sostiene che la sentenza impugnata è contraddittoria in quanto, al punto 108, il Tribunale ha constatato che il fatto che gli accordi di distribuzione riguardassero il 40% dei punti vendita non era sufficiente per concludere che esistesse una distorsione della concorrenza, mentre al punto 160 della medesima sentenza ha concluso che la HB, vincolando il 40% dei punti vendita, ha effettivamente determinato una distorsione della concorrenza in violazione della particolare responsabilità che le incombeva.
113 D’altro canto, la HB sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che la portata della sentenza Bronner, citata, era limitata agli impianti essenziali. Essa considera infatti che, se da tale sentenza discende che solo quando si può ritenere che un sistema di distribuzione costituisca un impianto essenziale il proprietario può essere tenuto a concedere l’accesso ai terzi, ne consegue anche che, qualora tale sistema non rappresenti un impianto essenziale, l’obbligo del proprietario di facilitare la concorrenza autorizzando i terzi ad accedere a tale sistema dev’essere meno vincolante. La HB sostiene che la Commissione, pertanto, non può imporre a tale società, il cui parco di frigocongelatori non è considerato un impianto essenziale, l’obbligo di promuovere la concorrenza e di consentire un accesso dei terzi quanto meno pari a quello imposto ai proprietari di impianti essenziali, autorizzando i concorrenti ad accedere a una parte significativa del suo parco di frigocongelatori.
114 La HB sostiene inoltre che, al punto 161 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha concluso che l’applicazione della decisione controversa non le imporrebbe di cedere elementi di attivo né di stipulare contratti con persone che non ha scelto, dato che le viene chiesto di mettere attivi, ossia la sostituzione di frigocongelatori, a disposizione di concorrenti che non ha scelto.
115 La HB fa inoltre valere che, a tale riguardo, la sentenza impugnata è viziata da una carenza di motivazione.
116 La Commissione replica che tali argomenti sono in parte infondati e in parte irricevibili.
117 Essa sottolinea anzitutto che il compito del Tribunale consiste nel controllare la legittimità della decisione controversa alla luce della sua motivazione e degli argomenti delle parti e che esso non è vincolato dal giudizio di una giurisdizione nazionale.
118 La Commissione sostiene inoltre che la HB non precisa i motivi per cui il Tribunale avrebbe commesso un errore dichiarando che, nella decisione controversa, l’analisi dell’art. 86 del Trattato si limiterebbe solo a «riciclare» quella relativa all’art. 85 dello stesso.
119 La Commissione aggiunge infine che tale argomento, nella parte in cui è volto a dimostrare che normali prassi commerciali che causano la compartimentazione di una parte sostanziale del mercato rilevante, se applicate da un’impresa dominante, possono essere esaminate solo sotto il profilo dell’art. 85 del Trattato, e non sotto quello dell’art. 86, costituisce un motivo nuovo, che è pertanto irricevibile, oltre che manifestante infondato.
120 La Commissione sostiene che gli argomenti della HB relativi, da un lato, al fatto che la fornitura di frigocongelatori crea opportunità di vendita e, dall’altro, alla contraddizione da cui sarebbe viziata l’analisi del Tribunale, sono irricevibili in quanto rinviano a un controllo della valutazione economica dei fatti.
121 Essa sottolinea inoltre che il Tribunale ha dichiarato non che le pratiche di un’impresa dominante che comportano l’applicazione della clausola di esclusiva al 40% dei punti vendita non potrebbero costituire di per sé un abuso, bensì che è manifestamente abusivo il fatto che tale impresa tenti di ottenere l’esclusiva per i propri prodotti in un numero così elevato di punti vendita disponibili, corrispondente a un’analoga quota di vendite totali dei prodotti in questione. Pertanto, l’argomento invocato dalla HB è privo di fondamento.
122 La Commissione ritiene che l’argomento della HB relativo agli «impianti essenziali» sia manifestamente infondato in quanto i gelati prodotti da tale società vengono distribuiti attraverso dettaglianti indipendenti cui quest’ultima fornisce frigocongelatori dietro compenso. In tale contesto, la Commissione sottolinea che non si tratta di elementi di attivo che la HB conserva per uso proprio e che il comportamento abusivo consiste nel tentativo di controllare l’utilizzo dei frigocongelatori da parte dei dettaglianti indipendenti. La Commissione aggiunge che il Tribunale ha giustamente osservato che la decisione controversa non obbliga la HB a cedere un elemento di attivo né a concludere contratti con persone che non ha scelto.
123 Secondo la Commissione, l’art. 86 del Trattato vieta una prassi relativa alle modalità di commercializzazione di prodotti o servizi da parte di un’impresa in posizione dominante quando tale prassi tende ad escludere o a limitare la possibilità di scelta dell’acquirente in ordine alle proprie fonti di approvvigionamento e ad ostacolare la conservazione del grado di concorrenza esistente sul mercato o lo sviluppo di tale concorrenza, oppure comporta un rischio di eliminazione dei concorrenti. A tale proposito, essa cita in particolare le sentenze 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione (Racc. pag. 461), e 14 novembre 1996, causa C-333/94 P, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. I-5951, punto 44).
124 La Mars sottolinea che, al punto 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ammesso che, come aveva constatato anche la Commissione, il gruppo Unilever, società madre della HB, riteneva che il mantenimento della clausola di esclusiva per l’uso dei frigocongelatori fosse essenziale per il successo commerciale della HB e che il suo obiettivo fosse di limitare la concorrenza. A tale proposito, la Mars rinvia ai documenti menzionati ai punti 65-68 della decisione controversa, cui il Tribunale fa riferimento al punto 96 della sentenza impugnata.
125 La Mars sostiene inoltre che il fatto che una prassi sia corrente sul mercato o che la clausola di esclusiva venga stipulata su richiesta dei dettaglianti non esclude l’esistenza di un comportamento abusivo ai sensi dell’art. 86 del Trattato. A tale riguardo, essa rinvia alle sentenze Hoffmann-La Roche/Commissione, cit., punto 89, 3 luglio 1991, causa C-62/86, AKZO/Commissione (Racc. pag. I-3359, punto 149), e 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione (Racc. pag. I-865).
126 La Mars ritiene che il Tribunale abbia sufficientemente motivato la sua analisi secondo cui la clausola di esclusiva falsa la scelta dei dettaglianti e a tale riguardo rinvia in particolare ai punti 92, 102 e 160 della sentenza impugnata. Essa fa inoltre valere che non può esistere alcuna contraddizione tra l’analisi svolta dal Tribunale ai sensi dell’art. 86 del Trattato e il punto 108 della detta sentenza, dal momento che tale punto si colloca nel quadro dell’analisi, autonoma e indipendente, dell’art. 85 del Trattato.
127 La Mars e la Richmond sostengono che la sentenza Bronner, citata, non è pertinente nella fattispecie in quanto non si tratta di una causa vertente sull’accesso dei terzi agli «impianti essenziali». La Richmond sottolinea inoltre che il comportamento abusivo rilevato nella decisione controversa è diverso, dal momento che riguarda le pratiche attuate dalla HB per indurre i dettaglianti ad utilizzare i suoi frigocongelatori e non il fatto che i dettaglianti che non hanno sottoscritto la clausola di esclusiva non possono utilizzare tali frigocongelatori. Inoltre, la Mars e la Richmond considerano che la suddetta decisione non impone alla HB di cedere beni né di concludere contratti con persone che non ha scelto. La Richmond aggiunge che la Commissione ha il potere di disporre ogni misura positiva necessaria per porre fine all’infrazione.
Giudizio della Corte
128 È importante rilevare che i giudici comunitari non possono essere vincolati dalla valutazione, operata da un giudice nazionale, della compatibilità di una clausola di esclusiva con il diritto comunitario.
129 La nozione di sfruttamento abusivo di posizione dominante è una nozione oggettiva, che riguarda il comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già sminuito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza (sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, cit., punto 91). A tale proposito, la Corte ha stabilito che il fatto che siano stati stipulati contratti su richiesta dei clienti dell’impresa in posizione dominante non è atto ad escludere la qualifica di prassi abusiva ai sensi dell’art. 86 del Trattato (v., in particolare, sentenza Hoffmann-La Roche/Commissione, cit., punto 89).
130 Occorre inoltre precisare che, al punto 80 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha dichiarato che la clausola di esclusiva non ha per oggetto di limitare la concorrenza sul mercato rilevante, bensì, più precisamente, che essa non costituisce «formalmente» un obbligo di acquisto esclusivo avente tale oggetto.
131 Di conseguenza, l’argomento della HB relativo alla contraddizione da cui sarebbe viziata la sentenza impugnata è manifestamente infondato.
132 Discende inoltre da una giurisprudenza costante che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, punto 37).
133 A tale proposito, non risponde alle condizioni ricordate al punto precedente l’argomento della HB diretto a sostenere che l’analisi del Tribunale secondo cui gli accordi di distribuzione determinano distorsioni nella scelta dei dettaglianti «deriverebbe» in realtà dalle conclusioni cui esso è pervenuto in relazione all’art. 85, n. 1, del Trattato, per cui la detta analisi sarebbe priva di qualsiasi rilevanza o di qualsiasi oggetto indipendente. In particolare, tale argomento non consente di stabilire con chiarezza se la HB intenda contestare una carenza di motivazione della sentenza impugnata, l’esistenza di un «riciclaggio» dell’analisi dell’art. 85 del Trattato o il principio stesso dell’applicazione al caso di specie dell’art. 86 del medesimo Trattato. Per queste ultime due ipotesi, la HB non deduce neanche argomenti di diritto a specifico sostegno di tale domanda.
134 Questo argomento della HB va quindi considerato manifestamente irricevibile.
135 D’altro canto, l’argomento della HB secondo cui la clausola di esclusiva non è abusiva ai sensi dell’art. 86 del Trattato, in quanto crea un’opportunità per la vendita di gelati che, in suo difetto, non esisterebbe equivale a chiedere alla Corte di valutare nuovamente i fatti e va quindi considerato manifestamente irricevibile.
136 Inoltre non vi è alcuna contraddizione tra i punti 108 e 160 della sentenza impugnata, dal momento che essi riguardano analisi diverse, relative rispettivamente agli att. 85 e 86 del Trattato. Inoltre, l’analisi svolta dal Tribunale al punto 160 della detta sentenza va letta alla luce del suo contesto, in particolare congiuntamente ai punti 158 e 159 della medesima sentenza, in cui si sottolinea che a un’impresa in posizione dominante incombe una responsabilità particolare e che, nel mercato rilevante, la concorrenza è già ristretta a causa di tale posizione dominante. Ne consegue che anche tale argomento della HB è manifestamente infondato.
137 Infine, l’argomento della HB relativo all’erronea applicazione dei principi di diritto enunciati nella sentenza Bronner, citata, è manifestamente infondato in quanto, in ogni caso, come ha constatato il Tribunale al punto 161 della sentenza impugnata, la decisione controversa non impone alla HB di cedere un elemento di attivo o di stipulare contratti con persone che non ha scelto. Come sottolinea la Commissione, a differenza dei fatti della causa che ha dato origine alla sentenza Bronner, citata, i frigocongelatori non sono elementi di attivo che la HB conserva per uso proprio, dato che il loro uso viene ceduto volontariamente ad imprese indipendenti che versano un corrispettivo per avere il diritto di utilizzarli. Pertanto, è manifestamente infondato l’argomento della HB secondo cui la detta decisione le imporrebbe un obbligo almeno altrettanto vincolante quanto quello applicabile al proprietario di un impianto essenziale. Al riguardo non risulta neanche che il Tribunale abbia basato la sua analisi unicamente sulla constatazione della mancanza di un impianto essenziale né che su tale questione esso abbia motivato in maniera insufficiente la sentenza impugnata.
138 Ne consegue che il terzo motivo è in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato e va quindi disatteso.
Sul quarto motivo, relativo alla violazione di requisiti essenziali di procedura
Argomenti delle parti
139 La HB sostiene anzitutto che il Tribunale ha violato l’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura e il diritto a un giusto processo ammettendo che le prove relative all’esperienza di cui la Richmond può avvalersi nel Regno Unito venissero prodotte da tale società in udienza, senza che la HB abbia avuto la possibilità di esprimersi al riguardo e senza peraltro che la Richmond abbia spiegato i motivi di tale produzione tardiva.
140 La HB sottolinea inoltre che il fatto che il Tribunale si sia basato sulla prassi di detta società, consistente nel chiedere un canone per i frigocongelatori forniti ai dettaglianti stabiliti in Irlanda del Nord, lede il suo diritto a un giusto processo, dato che tale argomento, fino a quel momento, non aveva assunto alcuna particolare rilevanza nella decisione controversa e nella difesa della Commissione dinanzi al Tribunale.
141 La HB sostiene infine che, nell’analisi delle condizioni di attuazione dell’art. 85, n. 3, del Trattato, il Tribunale ha ripartito erroneamente l’onere della prova.
142 Per quanto riguarda gli elementi di prova forniti dalla Richmond, la Commissione sostiene che l’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale non è applicabile alle prove offerte dagli intervenienti. Essa ritiene che l’art. 116, n. 6, del detto regolamento, che consente a questi ultimi di presentare solo osservazioni orali, risulterebbe privo di contenuto qualora gli intervenienti non potessero produrre prove nell’ambito di tali osservazioni.
143 La Commissione fa valere che, in ogni caso, l’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale prevede solo l’obbligo di motivare l’eventuale ritardo nella produzione dei mezzi di prova e non un divieto generale di produzione, per cui, quand’anche tale disposizione dovesse essere applicata agli intervenienti, essa non comporterebbe alcuna irregolarità nel caso di specie, dal momento che le prove sono state dedotte da un interveniente che si rivolgeva al Tribunale per la prima volta.
144 La Commissione e la Mars sottolineano che la HB ha avuto la possibilità di replicare in udienza alle prove presentate dalla Richmond e che, in ogni caso, l’affermazione del Tribunale secondo cui molti dettaglianti sarebbero disposti a conservare gelati di una marca diversa da quella della HB nello stesso frigocongelatore, qualora potessero farlo, è sufficientemente corroborata da altri elementi di prova presentati al Tribunale.
145 Quanto al fatto che la HB impone un canone per la fornitura dei frigocongelatori ai dettaglianti stabiliti in Irlanda del Nord, la Commissione fa valere, da un lato, che tale società non ha contestato in alcuna fase del procedimento le informazioni relative a tale prassi menzionate al punto 127 della decisione controversa. La Commissione sottolinea che il punto 219 di tale decisione evoca anche la possibilità per la HB di far pagare un canone ai dettaglianti stabiliti in Irlanda e che la questione generale di percepire una remunerazione per l’uso di un frigocongelatore è stata pienamente dibattuta tra le parti. Essa ritiene inoltre che il Tribunale non sia tenuto a far conoscere in anticipo la conclusione cui potrebbe giungere o gli specifici elementi del fascicolo sui quali intende basarsi.
146 La Mars considera che la questione della prassi seguita dalla HB, consistente nel chiedere un canone ai dettaglianti stabiliti in Irlanda del Nord, non ha alcun effetto sul merito della sentenza impugnata, dal momento che, sul punto, la decisione controversa è pienamente e correttamente motivata. La Mars considera del pari infondato l’argomento della HB relativo alla violazione delle regole in materia di onere della prova da parte del Tribunale nel quadro dell’art. 85, n. 3, del Trattato.
147 La Richmond sostiene che gli elementi relativi alla sua posizione sul mercato britannico non possono essere considerati un nuovo mezzo di prova e che essi sono stati dedotti solo per illustrare e rafforzare l’argomento secondo cui un numero significativo di dettaglianti vorrebbe conservare un’altra marca di gelati nello stesso frigocongelatore, se potesse farlo. Essa sottolinea che spetta al Tribunale valutare tutti gli elementi di prova che gli vengono sottoposti, fatto salvo il loro eventuale snaturamento. A tale proposito, la Richmond cita la sentenza 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione (Racc. pag. I‑3111, punto 118). Essa ritiene che l’art. 116 del regolamento di procedura del Tribunale autorizzi gli intervenienti a produrre elementi di prova a sostegno dei loro argomenti sia nella fase scritta che in quella orale e che la HB non abbia contestato gli elementi da essa prodotti in udienza.
Giudizio della Corte
148 Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, qualora uno dei motivi accolti dal Tribunale sia sufficiente a giustificare il dispositivo della sentenza, i vizi che potrebbero inficiare un altro motivo, parimenti contemplato nella sentenza in questione, non hanno comunque alcuna incidenza sul detto dispositivo, cosicché il motivo che li evoca è inoperante e dev’essere respinto (v., in particolare, sentenza 29 aprile 2004, causa C-496/99 P, Commissione/CAS Succhi di Frutta, Racc. pag. I-3801, punto 68 e giurisprudenza ivi cit.).
149 Nella sentenza impugnata, l’argomento relativo all’esperienza della Richmond nel Regno Unito costituisce solo uno, tra molti altri, degli argomenti diretti a corroborare l’analisi del Tribunale secondo cui un numero rilevante di dettaglianti conserva nello stesso frigocongelatore gelati di marche diverse da quella della HB, quando ha la possibilità di farlo.
150 Infatti, tale affermazione risulta sufficientemente confermata da altri elementi di fatto sui quali il Tribunale si è basato ai punti 93-97 della sentenza impugnata.
151 Di conseguenza, tale argomento della HB è inoperante.
152 Inoltre, come sottolinea la Commissione, il fatto che la HB chieda un canone ai dettaglianti dell’Irlanda del Nord per l’uso dei frigocongelatori era già stato evocato al punto 127 della decisione controversa e la questione generale della possibilità, per tale società, di imporre un canone ai dettaglianti che utilizzano i suoi frigocongelatori è stata oggetto di un ampio dibattito tra le parti. Inoltre, come si precisa al punto 89 della presente ordinanza, il Tribunale non si è basato unicamente sulla prassi seguita dalla HB in Irlanda del Nord per stabilire che tale società può far pagare un canone ai dettaglianti che utilizzano uno dei suoi frigocongelatori sul mercato rilevante, ma ha anche constatato, al punto 114 della sentenza impugnata, che la detta società non ha dimostrato sufficientemente che non sarebbe pratico imporre un canone separato per la fornitura di frigocongelatori in Irlanda, il che non è oggetto di contestazione da parte della HB.
153 Di conseguenza, questo argomento della HB dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
154 Infine, poiché la Corte ha respinto, al punto 106 della presente ordinanza, l’affermazione della HB relativa all’inversione dell’onere della prova da parte del Tribunale nel quadro dell’art. 85, n. 3, del Trattato, non occorre esaminare di nuovo tale argomento.
155 Il quarto motivo, pertanto, dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
156 Poiché non può essere accolto nessuno dei motivi dedotti dalla HB a sostegno del suo ricorso, quest’ultimo dev’essere respinto.
Sulle spese
157 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al ricorso d’impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione, la Mars e la Richmond ne hanno fatto domanda, la HB, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) Unilever Bestfoods (Ireland) Ltd è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l'inglese.
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