Causa C‑555/03
Magali Warbecq
contro
Ryanair Ltd
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Charleroi)
«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Giudice avente il potere, ai sensi dell’art. 68 CE, di adire la Corte in via pregiudiziale — Incompetenza della Corte»
Massime dell’ordinanza
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Atto adottato sul fondamento della parte terza, titolo IV, del Trattato — Regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni — Giurisdizioni nazionali legittimate ad adire la Corte in via pregiudiziale — Giurisdizioni che adottano decisioni avverso le quali non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno
[Artt. 61, lett. c), CE e 68 CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001]
ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
10 giugno 2004(1)
«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Giudice avente il potere, ai sensi dell'art. 68 CE, di adire la Corte in via pregiudiziale – Incompetenza della Corte»
Nel procedimento C-555/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 68 CE, dal Tribunal du travail de Charleroi (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Magali Warbecq
e
Ryanair Ltd,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann e E. Juhász, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con sentenza 15 dicembre 2003, pervenuta alla Corte il 24 dicembre seguente, il Tribunal du travail de Charleroi ha posto, a norma dell’art. 68 CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Warbecq, cittadina belga, e la società di diritto irlandese Ryanair Ltd (in prosieguo: la «Ryanair»), con sede in Dublino (Irlanda).
Contesto normativo
3 L’art. 61 CE dispone:
«Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta:
(...)
c) misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto dall'art. 65,
(...)».
4 L’art. 19 del regolamento n. 44/2001 prevede:
«Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o
2) in un altro Stato membro:
a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o
(...)».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
5 Con contratto di lavoro concluso a Dublino il 19 aprile 2001, la sig.ra Warbecq è stata assunta dalla Ryanair in qualità di «customer services agent – inflight».
6 Il 10 aprile 2002 la Ryanair ha posto fine al contratto e ha pagato alla sig.ra Warbecq un'indennità di risoluzione equivalente a sette giorni di retribuzione.
7 In data non precisata nell'ordinanza di rinvio la sig.ra Warbecq ha citato la Ryanair dinanzi al Tribunal du travail de Charleroi. La domanda è diretta a far condannare la convenuta nella causa principale al pagamento di talune somme a titolo di indennità di fine rapporto, complemento di indennità di risoluzione e risarcimento danni.
8 Secondo la ricorrente nella causa principale, in applicazione dell'art. 19 del regolamento n. 44/2001, essa poteva scegliere di citare in giudizio il suo datore di lavoro dinanzi ai giudici del domicilio di quest'ultimo o dinanzi ai giudici del luogo in cui essa svolgeva abitualmente la sua attività, nella fattispecie l'aereoporto di Charleroi.
9 La Ryanair sostiene che i giudici belgi non sono competenti a conoscere l'azione proposta dalla sig.ra Warbecq.
10 Ritenendo che ai fini della soluzione della controversia per la quale esso è stato adito fosse necessaria l'interpretazione dell'art. 19 del regolamento n. 44/2001, il Tribunal du travail ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Quali siano, in vista dell'applicazione dell'art. 19, n. 2, del regolamento 22 dicembre 2000, n. 44/2001 (…), i criteri rilevanti che consentono di determinare lo Stato contraente sul cui territorio un lavoratore svolge abitualmente la sua attività, qualora tale lavoratore venga assunto come membro del personale di bordo di un'impresa che effettua il trasporto internazionale di passeggeri per via aerea.
2) Quale luogo debba essere considerato luogo nel quale, o a partire dal quale, tale lavoratore adempia di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro, qualora le obbligazioni risultanti da tale contratto di lavoro vadano eseguite in parte sul suolo (aeroporto) di uno Stato contraente e in parte a bordo di un aereo avente la nazionalità di un altro Stato contraente il quale, peraltro, ha assunto tale lavoratore».
Sulla competenza della Corte
11 Conformemente all’article 92, n. 1, del regolamento di procedura, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un atto introduttivo o quando l'atto introduttivo è manifestamente irricevibile, essa, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
12 Occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 68, n. 1, CE, «[l]’articolo 234 si applica al presente titolo [IV relativo a “Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”] nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione (…) degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione».
13 Il regolamento nº44/2001 è stato adottato sulla base dell'art. 61, lett. c), CE, che figura nella terza parte, titolo IV, del Trattato CE. Ciò premesso, solo un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di pronunciarsi su una questione d'interpretazione di tale regolamento.
14 Nella fattispecie, è pacifico che può essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno avverso le decisioni adottate dal Tribunal du travail de Charleroi nell'ambito di una controversia come quella della causa principale.
15 Di conseguenza, poiché la Corte non è stata adita da un giudice indicato dall'art. 68 CE, essa non è competente a pronunciarsi sull'interpretazione del regolamento n. 44/2001.
16 Va applicato quindi l’art. 92, n. 1, del regolamento di procedura e va constatato che la Corte è manifestamente incompetente a statuire sulle questioni presentate dal Tribunal du travail de Charleroi.
Sulle spese
17 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara:
La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere le questioni presentate dal Tribunal du travail de Charleroi (Belgio) con ordinanza 15 dicembre 2003.
Lussemburgo, 10 giugno 2004
Il cancelliere
Il presidente della Quarta Sezione
R. Grass
J.N. Cunha Rodrigues
1 – Lingua processuale: il francese.
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