15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/41
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — BPB/Commissione
(Causa T-53/03) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato del cartongesso - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Infrazione unica e continuata - Recidiva - Ammenda - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Comunicazione sulla cooperazione»)
(2008/C 209/69)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BPB plc (Slough, Regno Unito) (rappresentanti: T. Sharpe, QC, e A. Noury, solicitor)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito da J. Flynn, QC, e da C. Kilroy, barrister)
Oggetto
Domanda diretta all'annullamento parziale della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] nei confronti di BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) (GU 2005, L 166, pag. 8), o, in subordine, all'annullamento o alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente
Dispositivo
1)
L'importo dell'ammenda inflitta alla BPB plc dall'art. 3 della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] nei confronti di BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) è stabilito in EUR 118,8 milioni.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
La Commissione è condannata a sopportare un decimo delle proprie spese, nonché un decimo delle spese sostenute dalla BPB.
4)
La BPB sopporterà nove decimi delle proprie spese, nonché nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione.
(1) GU C 101 del 26.4.2003.
Full & Egal Universal Law Academy