15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/41
Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 — Lafarge/Commissione
(Causa T-54/03) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato dei pannelli di gesso - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Imputazione - Effetto dissuasivo - Recidiva - Ammenda - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende»)
(2008/C 209/70)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Lafarge SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti H. Lesguillons, J.-C. Bermond, N. Jalabert-Doury, A. Winckler, F. Brunet e I. Simic, in seguito avv.ti N. Jalabert-Doury, A. Winckler e F. Brunet)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e C. Ingen-Housz, in seguito F. Castillo de la Torre e F. Arbault, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Marquardt e E. Karlsson, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE nei confronti della BPB plc, della Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, della Société Lafarge SA e della Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 — Pannelli di gesso), (GU 2005, L 166, pag. 8) o, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Lafarge SA è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.
3)
Il Consiglio sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 101 del 26.4.2003.
Full & Egal Universal Law Academy