1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/40
Sentenza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2009 — Socratec/Commissione
(Causa T-269/03) (1)
(«Concorrenza - Concentrazioni - Mercato dei sistemi di telematica stradale - Ricorrente dichiarata fallita in corso di giudizio - Venir meno dell’interesse ad agire - Non luogo a provvedere»)
2009/C 180/73
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Socratec — Satellite Navigation Consulting, Research & Technology GmbH (Ratisbona) (rappresentanti: M. Adolf e M. Lüken, avvocati)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente S. Rating, poi A. Whelan e K. Mojzesowicz, infine K. Mojzesowicz e X. Lewis, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV (Waarle, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Berrisch e D.W. Hull, solicitor)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Daimler AG, già DaimlerChrysler AG (Stoccarda, Germania); Daimler Financial Services AG, già DaimlerChrysler Services AG (Berlino, Germania); Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania); Toll Collect GmbH (Berlino) (rappresentanti: J. Schütze e A. von Graevenitz, avvocati) e Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente C.-D. Quassowski e S. Flockermann, poi M. Lumma, agenti, assistiti da U. Karpenstein e A. Rosenfeld, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 aprile 2003, 2003/792/CE, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.2903 — DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV) (GU L 300, pag. 62)
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
2)
Socratec — Satellite Navigation Consulting, Research & Technology GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione, da Daimler AG, Daimler Financial Services AG, Deutsche Telekom AG e Toll Collect GmbH.
3)
Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV sopporterà le proprie spese.
4)
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 251 del 18.10.2003.
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