7.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 139/15
Sentenza del Tribunale 22 marzo 2011 — Altstoff Recycling Austria/Commissione
(Causa T-419/03) (1)
(Concorrenza - Intese - Sistema di raccolta e di riciclaggio degli imballaggi usati in Austria - Accordi di raccolta e di cernita contenenti clausole di esclusiva - Decisione di esenzione individuale - Oneri imposti - Principio di proporzionalità)
2011/C 139/28
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Altstoff Recycling Austria AG, già Altstoff Recycling Austria AG e ARGEV Verpackungsverwertungs-Gesellschaft mbH (Vienna, Austria) (rappresentante: H. Wollmann, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente W. Mölls, successivamente W. Mölls e H. Gading, e infine R. Sauer, agenti)
Parti intervenienti a sostegno della convenuta: EVA Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH (Vienna) (rappresentanti: A. Reidlinger e I. Hartung, avvocati); e Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte (Vienna) (rappresentante: K. Wessely, avvocato)
Oggetto
Domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 16 ottobre 2003, 2004/208/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Procedimenti COMP D3/35.470 — ARA e COMP D3/35.473 — ARGEV, ARO) (GU 2004, L 75, pag. 59).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto
2)
La Altstoff Recycling Austria AG sopporterà le proprie spese nonché quelle esposte dalla Commissione europea, dalla EVA Erfassen und Verwerten von Altstoffen GmbH e dalla Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.
(1) GU C 59 del 6.3.2004.
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