9.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 37/22
Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 dicembre 2007 — Schering-Plough/Commissione e EMEA
(Causa T-133/03) (1)
(Ricorso di annullamento - Irricevibilità parziale - Interesse ad agire - Ricorso divenuto privo di oggetto - Non luogo a provvedere)
(2008/C 37/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Schering-Plough Ltd (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti G. Berrisch e P. Bogaert)
Convenute: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. Shotter, agenti) e Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA) (rappresentanti: inizialmente N. Khan, agente, assistito da C. Sherliker, solicitor, poi C. Sherliker e T. Eicke, barrister)
Interveniente a sostegno della ricorrente: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Ginevra, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti N Rampal, U. Zinsmeister e D. Waelbroeck)
Oggetto
Domanda d'annullamento dell'atto dell'EMEA 14 febbraio 2003, con cui essa ha respinto una c.d variazione «di tipo I» della denominazione della forma farmaceutica «liofilizzato orale»«Allex 5 mg oral lyophilisate» in «Allex Reditabs 5 mg oral lyophilisate».
Dispositivo
1)
Il presente ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro l'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA).
2)
Non vi è luogo a provvedere sul ricorso nella parte in cui è diretto contro la Commissione.
3)
L'EMEA sopporta le proprie spese.
4)
La Schering-Plough Ltd sopporta, oltre alla proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.
(1) GU C 171 del 19.7.2003.
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