SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
2 marzo 2004
Causa T-14/03
Colette Di Marzio
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Presupposti per la ricevibilità del ricorso — Retribuzione — Cambiamento della sede di servizio — Abolizione del coefficiente correttore in Francia e dell’indennità di dislocazione — Principio di non discriminazione — Principio di sollecitudine»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto a ottenere l’annullamento di una decisione di trattenuta sullo stipendio della ricorrente, di una decisione che abolisce l’indennità di segreteria e di una decisione che abolisce l’indennità forfettaria per le spese di viaggio, nonché il risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti.
Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Previo reclamo amministrativo — Termini — Carattere di ordine pubblico — Dies a quo — Comunicazione del prospetto di retribuzione mensile — Preclusione — Errore scusabile — Nozione
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti — Ricorso — Atto recante pregiudizio — Decisione di rigetto di un reclamo — Rigetto puro e semplice — Atto confermativo — Irricevibilità
(Statuto del personale, art. 91, n.1)
3. Dipendenti — Ricorso — Oggetto — Ingiunzione all’amministrazione — Irricevibilità
(Art. 233 CE; Statuto del personale, art. 91)
4. Dipendenti — Congedo di malattia — Soggiorno al di fuori della sede di servizio senza autorizzazione — Diritto al coefficente correttore del luogo di soggiorno — Insussistenza
(Statuto del personale, art. 60, secondo comma)
5. Dipendenti — Parità di trattamento — Nozione — Limiti
6. Dipendenti — Ripetizione dell’indebito — Presupposti — Irregolarità evidente del versamento — Criteri
(Statuto del personale, art. 85)
7. Dipendenti — Dovere di sollecitudine incombente all’amministrazione — Portata — Limiti
8. Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Insussistenza di un comportamento illegittimo dell’amministrazione — Rigetto
(Statuto del personale, art. 91)
1. Il termine di tre mesi per presentare reclamo avverso un atto che arrechi pregiudizio e il termine di tre mesi per proporre ricorso avverso una decisione espressa o tacita di rigetto del reclamo, previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, sono di ordine pubblico e sottratti alla disponibilità delle parti e del giudice, essendo stati previsti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Spetta pertanto al giudice comunitario verificare, d’ufficio, se siano stati rispettati.
I reclami devono essere presentati entro un termine di tre mesi a decorrere «dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza, se si tratta di una misura di carattere individuale». In proposito, la comunicazione del prospetto di retribuzione mensile ha l’effetto di far decorrere i termini di ricorso contro una decisione dell’amministrazione, qualora detto documento evidenzi chiaramente l’esistenza e la portata di tale decisione.
Il ricorrente è legittimato a invocare un errore scusabile idoneo a giustificare la tardività del suo ricorso qualora, in particolare, l’istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta a un operatore normalmente accorto.
(v. punti 37‑40)
Riferimento: Corte 4 febbraio 1987, causa 276/85, Cladakis/Commissione (Racc. pag. 495, punto 11); Corte 22 settembre 1988, causa 159/86, Canters/Commissione (Racc. pag. 4859, punto 6); Corte 15 maggio 2003, causa C‑193/01 P, Pitsiorlas/Consiglio e BCE (Racc. pag. I‑4837, punto 24); Tribunale 17 ottobre 1991, causa T‑129/89, Offermann/Parlamento (Racc. pag. II‑855, punti 30, 31 e 34); Tribunale 1° ottobre 1992, causa T‑7/91, Schavoir/Consiglio (Racc. pag. II‑2307, punto 34); Tribunale 24 marzo 1998, causa T‑232/97, Becret‑Danieau e a./Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑157 e II‑495, punto 32)
2. Qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, espressa o tacita, non ha altro scopo, se è pura e semplice, che quello di confermare l’azione o l’omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile. Soltanto qualora tale decisione accolga, in tutto o in parte, il reclamo dell’interessato, essa costituirà eventualmente, di per sé, un atto impugnabile. Infatti, la qualificazione di atto che arreca pregiudizio non può essere riconosciuta a un atto puramente confermativo, come nel caso di un atto che non contiene alcun elemento nuovo rispetto a un atto lesivo precedente e che non si è quindi sostituito a quest’ultimo.
(v. punto 54)
Riferimento: Corte 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione (Racc. pag. 3709, punto 18); Corte 16 giugno 1988, causa 371/87, Progoulis/Commissione (Racc. pag. 3081, punto 17); Tribunale 27 giugno 2000, causa T‑608/97, Plug/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑569, punto 23); Tribunale 9 aprile 2003, causa T‑134/02, Tejada Fernández/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑125 e II‑609, punto 16)
3. Poiché le cause di irricevibilità attinenti a questioni di competenza sono di ordine pubblico, spetta al Tribunale esaminarle d’ufficio. In proposito, non spetta al Tribunale, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, emettere dichiarazioni di principio o indirizzare ingiunzioni alle istituzioni comunitarie. In caso di annullamento di un atto, infatti, l’istituzione interessata è tenuta, ai sensi dell’art. 233 CE, ad adottare le misure che l’esecuzione della sentenza comporta.
(v. punti 62 e 63)
Riferimento: Tribunale 9 giugno 1994, causa T‑94/92, X/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑481, punto 33); Tribunale 8 giugno 1995, causa T‑583/93, P/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑137 e II‑433, punto 17); Tribunale 9 giugno 1998, causa T‑172/95, Chesi e a./Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑265 e II‑817, punto 33); Tribunale 17 giugno 1998, causa T‑174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio (Racc. pag. II‑2289, punto 80)
4. Il dipendente che, durante un congedo di malattia, soggiorni, senza aver ottenuto l’autorizzazione prevista dall’art. 60, secondo comma, dello Statuto, in uno Stato membro diverso da quello della sua sede di servizio, non può valersi di tale irregolarità per pretendere il beneficio del coefficiente correttore del suo luogo di soggiorno. Riconoscerglielo costituirebbe infatti una lesione del principio di parità in quanto ne risulterebbero indebitamente svantaggiati i dipendenti che, dal canto loro, si trovino in una situazione regolare.
(v. punto 73)
5. Il principio di non discriminazione si applica unicamente a persone che si trovano in situazioni identiche o comparabili. Esso richiede che una differenza di trattamento tra diverse categorie di dipendenti di ruolo o di agenti temporanei sia giustificata in base a un criterio oggettivo e ragionevole e che sia proporzionata allo scopo con essa perseguito.
(v. punto 83)
Riferimento: Tribunale 23 marzo 1994, causa T‑8/93, Huet/Corte dei conti (Racc. pag. II‑103, punto 45)
6. Il dipendente è tenuto a restituzione, in applicazione dell’art. 85 dello Statuto, qualora si tratti di un errore che non sfugge a un dipendente di diligenza media, che si presume conosca le norme che disciplinano la sua retribuzione. Inoltre, non è necessario che il dipendente interessato, nell’adempimento del dovere di diligenza cui è tenuto, possa determinare con precisione la portata dell’errore commesso dall’amministrazione. In proposito, è sufficiente che nutra dubbi sulla fondatezza dei versamenti di cui trattasi perché sia tenuto a renderne edotta l’amministrazione affinché essa effettui i necessari controlli. È necessario verificare se il dipendente interessato avesse la capacità di procedere alle necessarie verifiche. Gli elementi da prendere in considerazione nell’ambito di tale esame riguardano il livello di responsabilità del dipendente, il suo grado e la sua anzianità, il grado di chiarezza delle disposizioni statutarie che definiscono i presupposti per la concessione dell’indennità, nonché l’entità delle modifiche sopravvenute nella sua situazione persona o familiare, qualora il versamento della somma controversa sia connesso alla valutazione da parte dell’amministrazione di tale situazione.
Il fatto che il dipendente rivesta un grado di categoria C non implica che egli fosse nell’impossibilità di procedere alle verifiche necessarie e non esclude pertanto che si proceda alla ripetizione dell’indebito.
(v. punti 90, 91 e 94)
Riferimento: Corte 17 gennaio 1989, causa 310/87, Stempels/Commissione (Racc. pag. 43, punto 10); Tribunale 10 febbraio 1994, causa T‑107/92, White/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑143, punti 37‑43); Tribunale 24 febbraio 1994, causa T‑38/93, Stahlschmidt/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑65 e II‑227, punto 19); Tribunale 13 luglio 1995, causa T‑545/93, Kschwendt/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑185 e II‑565, punto 104); Tribunale 1° febbraio 1996, causa T‑122/95, Chabert/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑63, punto 35); Tribunale 17 gennaio 2001, causa T‑14/99, Kraus/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑7 e II‑39, punto 41); Tribunale 5 novembre 2002, causa T‑205/01, Ronsse/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1065, punti 46 e 47)
7. Il dovere di sollecitudine nonché il principio di buona amministrazione implicano in particolare che, allorché statuisce in merito alla situazione di un dipendente, l’autorità competente prenda in considerazione l’insieme degli elementi idonei a determinare la sua decisione e che, nel farlo, essa tenga conto non soltanto dell’interesse del servizio, bensì anche di quello del dipendente interessato. Peraltro, tale dovere non può, in alcun caso, costringere l’amministrazione ad agire contro le disposizioni vigenti. In particolare, il dovere di sollecitudine non può condurre l’amministrazione ad attribuire a una disposizione comunitaria un effetto che andrebbe contro il dettato chiaro e preciso di tale disposizione. Pertanto, un dipendente non può invocare il dovere di sollecitudine per ottenere vantaggi che lo Statuto non permette di accordargli.
(v. punti 99 e 100)
Riferimento: Corte 23 ottobre 1986, causa 321/85, Schwiering/Corte dei conti (Racc. pag. 3199, punto 18); Tribunale 17 giugno 1993, causa T‑65/92, Arauxo‑Dumay/Commissione (Racc. pag. II‑597, punto 37); Tribunale 15 marzo 1994, causa T‑100/92, La Pietra/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑275, punto 58); Tribunale 16 aprile 1997, causa T‑66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione (Racc. pag. II‑637, punto 43); Tribunale 6 luglio 1999, causa T‑203/97, Forvass/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑705, punto 54); Tribunale 27 giugno 2000, causa T‑67/99, K/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑127 e II‑579, punti 68 e 69); Tribunale 7 novembre 2002, causa T‑199/01, G/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑217 e II‑1085, punto 71); Tribunale 6 febbraio 2003, causa T‑7/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑239, punto 77)
8. La responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che siano soddisfatte più condizioni, ossia l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, la reale sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso causale fra il comportamento allegato e il danno lamentato. Dev’essere pertanto respinta la domanda proposta da un dipendente diretta a ottenere il risarcimento del danno morale che gli sarebbe stato cagionato dall’illegittimità del comportamento dell’amministrazione comunitaria, qualora tale illegittimità non sia accertata.
(v. punto 106)
Riferimento: Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑3/92, Latham/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑83, punti 63‑66); Tribunale 15 febbraio 1996, causa T‑589/93, Ryan-Sheridan/FEACVT (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑77, punti 141 e 142)
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