SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
30 settembre 2004
Causa T-16/03
Albano Ferrer de Moncada
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Rapporto informativo — Irregolarità procedurali — Motivazione — Annullamento del rapporto — Risarcimento del danno subito»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento del rapporto informativo relativo al ricorrente per il periodo 1995/1997 e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni.
Decisione: Il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1995/1997 è annullato. La Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo pari a EUR 1 000. La Commissione è condannata alle spese.
Massime
1. Dipendenti — Valutazione — Rapporto informativo — Redazione — Inosservanza dell’obbligo di dialogo fra il compilatore e lo scrutinato — Violazione delle forme sostanziali
(Statuto del personale, art. 43)
2. Dipendenti — Valutazione — Rapporto informativo — Redazione — Cambiamento del compilatore d’appello dovuto alla partenza dall’istituzione del compilatore d’appello precedentemente competente — Dialogo fra il compilatore d’appello e lo scrutinato — Obbligo gravante sul nuovo compilatore d’appello
(Statuto del personale, art. 43)
3. Dipendenti — Valutazione — Rapporto informativo — Redazione — Dialogo fra il compilatore e lo scrutinato — Necessità di un contatto diretto — Insufficenza di una conversazione telefonica o di uno scambio epistolare
(Statuto del personale, art. 43)
4. Dipendenti — Valutazione — Rapporto informativo — Obbligo di motivazione — Portata — Caso che richiede una motivazione speciale
(Statuto del personale, art. 43)
5. Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Annullamento dell’atto impugnato che non garantisce il risarcimento adeguato del danno morale — Rifiuto sistematico di dialogo nel corso del procedimento di valutazione
1. Il dialogo fra il compilatore o il compilatore d’appello, da un lato, e lo scrutinato, dall’altro, previsto dalle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottate dalla Commissione, trae origine dai diritti della difesa del dipendente nel procedimento di valutazione che lo riguarda e la sua mancanza totale costituisce quindi la violazione di una formalità sostanziale che giustifica l’annullamento del rapporto informativo.
(v. punti 31, 32 e 46)
2. Nell’ambito del procedimento d’appello previsto dalle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottate dalla Commissione, se il dipendente che avrebbe dovuto svolgere la funzione di compilatore d’appello per il periodo soggetto a valutazione ha nel frattempo lasciato l’istituzione, deve essere designato come compilatore d’appello il superiore gerarchico dello scrutinato in funzione al momento della redazione del rapporto informativo, e questi è tenuto a consultare, per quanto possibile, l’ex compilatore. Ne consegue che il dialogo fra il compilatore d’appello e lo scrutinato, previsto da dette disposizioni generali, deve imperativamente svolgersi col compilatore d’appello in funzione all’atto della redazione del rapporto informativo.
(v. punto 37)
3. Una conversazione telefonica o, a fortiori, uno scambio epistolare non possono costituire l’audizione dello scrutinato prevista dalle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottate dalla Commissione. Infatti, la natura stessa di detto dialogo e il suo scopo richiedono un contatto diretto fra lo scrutinato e il compilatore. Senza uno scambio diretto, la valutazione non può svolgere pienamente la sua funzione di strumento di gestione delle risorse umane e di strumento che accompagna lo sviluppo professionale dell’interessato. Peraltro, soltanto tale contatto è in grado di favorire un dialogo franco e approfondito fra il compilatore e lo scrutinato, consentendo loro, da un lato, di misurare con esattezza la natura, le ragioni e la portata delle loro eventuali divergenze e, dall’altro, di giungere ad una migliore comprensione reciproca.
(v. punti 38, 39 e 41)
4. L’amministrazione ha l’obbligo di motivare i rapporti informativi in modo sufficiente e circostanziato. In taluni casi, una cura particolare deve essere fornita per tale motivazione. Il rapporto informativo deve essere quindi specialmente motivato se il compilatore intende non seguire le raccomandazioni del comitato paritatico di notazione e se il parere di quest’ultimo menziona circostanze speciali idonee a far sorgere dubbi sulla validità o sulla fondatezza della valutazione iniziale e richiede per tale motivo una valutazione specifica del secondo compilatore circa le eventuali conseguenze che devono essere tratte da tali circostanze.
Un’attenzione particolare deve del pari essere accordata alla motivazione di una valutazione che comporti giudizi meno favorevoli di quelli figuranti in un rapporto informativo precedente. Occorre infatti che il regresso constatato dall’autorità sia motivato in modo da consentire al dipendente di valutarne la fondatezza e, se del caso, al Tribunale di svolgere il suo sindacato giurisdizionale.
Infine, una motivazione speciale occorre in particolare nel caso in cui la redazione del rapporto informativo avviene con ritardo e in cui il compilatore non è più il superiore gerarchico che era in funzione durante il periodo soggetto a valutazione. La motivazione deve evidenziare che l’autorità si è dotata delle garanzie indispensabili perché l’esercizio di valutazione possa basarsi su elementi precisi e affidabili. Essa deve anche riflettere l’obbligo, a carico del compilatore, di procedere con circospezione.
(v. punti 49, 50, 53 e 54)
Riferimento: Tribunale 12 giugno 2002, causa T-187/01, Mellone/Commissione (Racc. PI, pagg. I-A-81 e II-389, punti 27 e 33); Tribunale 5 novembre 2003, causa T-98/02, Lebedef-Caponi/Commissione (Racc. PI, pagg. I-A-277 e II-1343, punto 61)
5. Il danno morale causato a un dipendente da un rapporto informativo irregolare non è riparato in modo adeguato e sufficiente dall’annullamento di quest’ultimo nel caso in cui, in violazione del diritto sostanziale di essere sentito, la mancanza di dialogo offerto all’interessato ha rivestito un carattere sistematico, nonostante il parere del comitato paritatico di notazione e in particolare modo la sua insistenza quanto alla necessità di un’iniziativa della gerarchia volta a rimediare ad una situazione professionale e relazionale molto compromessa.
(v. punto 68)
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