Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 8 marzo 2005 − Leder & Schuh / UAMI – Schuhpark Facies (JELLO SCHUHPARK)
(Causa T-32/03)
«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Marchio nazionale denominativo anteriore “Schuhpark” — Domanda di marchio comunitario denominativo “JELLO SCHUHPARK” — Impedimento relativo alla registrazione — Rifiuto parziale di registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi JELLO SCHUHPARK e Schuhpark [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 51)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 27 novembre 2002, nella sua versione corretta 9 dicembre 2002 (procedimento R 494/1999-3), relativa a un procedimento di opposizione tra la Schuhpark Fascies GmbH e la Leder & Schuh AG.
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
Leder & Schuh AG
Marchio comunitario interessato:
marchio denominativo «JELLO SCHUHPARK» per prodotti delle classi 18, 25 e 28 – domanda n. 107367
Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell’opposizione:
Schuhpark Fascies GmbH
Marchio o segno fatto valere a sostegno dell’opposizione:
marchio denominativo tedesco «Schuhpark» per prodotti della classe 25
Decisione della divisione di opposizione:
rigetto della domanda della ricorrente per i prodotti della classe 18; per il resto, rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
rigetto del ricorso
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La ricorrente è condannata alle spese.
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