SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)
25 maggio 2004
Causa T-69/03
W
contro
Parlamento europeo
«Dipendenti — Indennità di nuova sistemazione — Nozione di residenza — Prove»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto principalmente a ottenere l’annullamento della decisione del Parlamento europeo 3 giugno 2002, che ha negato al ricorrente il beneficio dell’indennità di nuova sistemazione.
Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Oggetto — Ingiunzione all’amministrazione — Irricevibilità
(Statuto del personale, art. 91)
2. Dipendenti — Ricorso — Valutazione della legittimità dell’atto impugnato in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione
(Statuto del personale, art. 91)
3. Dipendenti — Rimborso spese — Indennità di prima sistemazione — Presupposti per la concessione — Trasferimento effettivo della residenza abituale — Nozione di residenza abituale — Onere della prova dell’effettiva nuova sistemazione incombente al dipendente — Termine di tre anni imposto per il trasferimento, ma non per la prova dello stesso
(Statuto del personale, allegato VII, art. 6)
1. Il Tribunale non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie o sostituirsi a queste ultime. Pertanto, dev’essere dichiarata irricevibile la domanda di un ex dipendente volta a ottenere che venga ingiunto a un’istituzione di riconoscergli un’indennità di nuova sistemazione.
(v. punti 20 e 22)
Riferimento: Corte 8 luglio 1999, causa C‑5/93 P, DSM/Commissione (Racc. pag. I‑4695, punto 36); Tribunale 24 febbraio 2000, causa T‑145/98, ADT Projekt/Commissione (Racc. pag. II-387, punto 83)
2. La legittimità di un atto individuale impugnato dinanzi al giudice comunitario dev’essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato. Infatti, se il Tribunale dovesse esaminare tale legittimità alla luce di elementi di fatto che non esistevano a detta data, esso si sostituirebbe all’istituzione che ha adottato l’atto di cui trattasi. Orbene, non spetta al Tribunale sostituirsi alle istituzioni.
(v. punto 28)
Riferimento: Corte 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/Commissione (Racc. pag. I-3875, punto 87); Tribunale 11 luglio 1991, causa T‑19/90, Von Hoessle/Corte dei conti (Racc. pag. II-615, punto 30)
3. Anche se è vero che l’art. 6 dell’allegato VII dello Statuto subordina la concessione dell’indennità di nuova sistemazione solo al trasferimento della residenza del dipendente interessato in una località situata almeno a 70 km dalla sede di servizio, nondimeno il trasferimento di residenza previsto da tale disposizione implica un trasferimento effettivo della residenza abituale del dipendente nel luogo indicato come quello della nuova sistemazione.
La nozione di residenza abituale dev’essere interpretata come il luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi. Inoltre, la nozione di residenza, pur non fondandosi sul dato puramente quantitativo del tempo trascorso dalla persona nel territorio dell’uno o dell’altro paese, implica tuttavia, oltre al fatto fisico di dimorare in un certo luogo, l’intento di conferire a tale fatto la continuità che risulta da una consuetudine di vita e dallo svolgimento di normali rapporti sociali, cosicché la locazione di un appartamento non è sufficiente a dimostrare l’effettivo trasferimento della residenza abituale.
Incombe al dipendente l’onere di dimostrare con qualunque mezzo di aver effettivamente cambiato residenza nei tre anni successivi alla cessazione definitiva dal servizio, fermo restando che le prove che tale nuova sistemazione è avvenuta entro il termine possono, da parte loro, essere fornite dopo la sua scadenza. Tuttavia, esse sono pertinenti soltanto nei limiti in cui dimostrino che il dipendente ha effettivamente cambiato residenza nei tre anni successivi alla cessazione definitiva dal servizio.
(v. punti 41‑43 e 48)
Riferimento: Tribunale 28 settembre 1993, cause riunite T‑57/92 e T‑75/92, Yorck von Wartenburg/Parlamento (Racc. pag. II‑925, punti 65 e 66); Tribunale 24 aprile 2001, causa T‑37/99, Miranda/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑87 e II‑413, punti 30, 31 e 32)
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