SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
10 novembre 2004
Causa T-165/03
Eduard Vonier
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Concorso — Mancata iscrizione sull’elenco di riserva — Seminario nazionale — Composizione della commissione giudicatrice — Prova orale — Vita privata — Conoscenze linguistiche»
Testo completo in tedesco II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/6/01 30 luglio 2002, di non inserire il ricorrente nell’elenco di riserva per amministratori del settore relazioni esterne e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di avere subito.
Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Dipendenti — Concorso — Commissione giudicatrice — Composizione — Supplenza del presidente — Condizioni — Inosservanza — Conseguenze
(Statuto del personale, allegato III, art. 3)
2. Dipendenti — Concorso — Commissione giudicatrice — Composizione — Stabilità sufficiente a garantire una valutazione coerente dei candidati — Mancanza — Violazione delle forme sostanziali — Conseguenze
(Statuto del personale, allegato III, art. 3)
3. Dipendenti — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Contenuto delle prove — Sindacato giurisdizionale — Limiti
4. Diritto comunitario — Principi — Diritti fondamentali — Rispetto della vita privata e familiare — Restrizioni all’esercizio dei diritti fondamentali giustificate dall’interesse generale
5. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Identificazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni provocati da un’istituzione comunitaria
[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
6. Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Condizioni — Illecito — Danno — Nesso di causalità — Condizioni cumulative
1. Il presidente supplente della commissione giudicatrice di un concorso può agire in qualità di presidente solo quando il titolare ha presentato le dimissioni o quando appare evidente che egli è nell’impossibilità di svolgere le proprie funzioni in seguito ad avvenimenti indipendenti dalla volontà dall’amministrazione.
Tuttavia, la violazione di questa regola non rende illegali le decisioni adottate da una commissione giudicatrice, a meno che non risultino integrati gli estremi di una violazione delle forme sostanziali, quando non ha condotto a una violazione del principio della parità di trattamento dei candidati, in particolare quando la commissione giudicatrice di un concorso affollato, organizzato per due settori e finalizzato alla redazione di due distinti elenchi di riserva, si scinde in due collegi per le prove orali al fine di esaminare, il primo, i candidati di un settore e, il secondo, quelli dell’altro.
(v. punti 37, 38, 40 e 41)
Riferimento: Tribunale 17 marzo 1994, causa T-44/91, Smets/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-97 e II-319, punto 58); Tribunale 7 febbraio 2002, causa T‑193/00, Félix/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-23 e II-101, punto 37)
2. Per poter garantire che le valutazioni della commissione giudicatrice sui candidati esaminati durante le prove orali siano formulate in condizioni di uguaglianza ed obiettività, la composizione della commissione giudicatrice deve restare il più possibile stabile, in modo che i criteri di valutazione siano uniformi e applicati in modo coerente.
A tal riguardo, tenuto conto dell’importanza del principio della parità di trattamento nei procedimenti di assunzione, l’inosservanza, da parte della commissione giudicatrice di un concorso, della stabilità della propria composizione può essere qualificata come violazione delle forme sostanziali. Di conseguenza, la decisione che presenti un vizio siffatto deve essere annullata senza che l’interessato sia tenuto a provare un effetto negativo specifico sui suoi diritti soggettivi o a dimostrare che il risultato del concorso sarebbe stato diverso se le forme sostanziali di cui trattasi fossero state rispettate.
(v. punto 39)
Riferimento: Tribunale 23 marzo 2000, causa T-95/98, Gogos/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-51 e II-219, punto 41); Félix/Commissione (cit., punto 37)
3. Il Tribunale non può censurare il contenuto dettagliato della prova di un concorso, a meno che quest’ultimo non rispetti i parametri indicati nel bando di concorso o non sia commisurato alle finalità della prova.
(v. punto 51)
Riferimento: Tribunale 20 gennaio 2004, causa T-195/02, Briganti/Commissione, (Racc. PI pagg. I-A-1 e II-1, punto 50)
4. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nonché dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, costituisce parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice comunitario garantisce il rispetto. Tuttavia, esso non costituisce una prorogativa assoluta e può tollerare restrizioni, a condizione che queste ultime corrispondano effettivamente a scopi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e che non costituiscano, alla luce dello scopo perseguito, un intervento sproporzionato e intollerabile, lesivo della sua stessa sostanza.
(v. punto 56)
Riferimento: Corte 5 ottobre 1994, causa C-404/92 P, X/Commissione (Racc. pag. I-4737, punto 18); Tribunale 15 maggio 1997, causa T-273/94, N/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-97 e II-289, punto 73)
5. In forza dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, qualsiasi ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di predisporre le proprie difese e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente, senza altre informazioni a sostegno. Di conseguenza, perché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali in fatto e in diritto sui quali esso si fonda siano ricavabili, quanto meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso.
Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto al risarcimento dei danni che si asseriscono causati da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di individuare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali il ricorrente ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che egli asserisce di aver subito, nonché il carattere e la misura di tale danno.
(v. punti 74 e 75)
Riferimento: Tribunale 29 gennaio 1998, causa T-157/96, Affatato/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-41 e II-97, punti 44 e 45)
6. Dal momento che il riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale in capo alla Comunità è subordinato alla presenza di un insieme di condizioni concernenti l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni comunitarie, la presenza effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato, basta che una di queste condizioni non sia soddisfatta perché il ricorso per risarcimento danni debba essere integralmente respinto, senza che occorra esaminare gli altri presupposti della detta responsabilità.
(v. punto 78)
Riferimento: Corte 14 ottobre 1999, causa C-104/97 P, Atlanta/Comunità europea (Racc. pag. I-6983, punto 65)
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