Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 luglio 2007 – CB / Commissione
(causa T‑266/03)
«Concorrenza – Intese – Carte bancarie – Decisione che dispone un accertamento – Art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 – Motivazione – Proporzionalità»
1. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione che dispone un accertamento – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 14, n. 3) (v. punti 36‑37)
2. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione che dispone un accertamento – Rispetto del principio di proporzionalità (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14, n. 3) (v. punti 62‑64)
3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Portata – Accesso ai locali delle imprese (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14) (v. punti 69‑72)
4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Decisione che dispone un accertamento – Richiesta di assistenza rivolta alle autorità nazionali – Sindacato giurisdizionale – Competenza esclusiva del giudice nazionale (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 14, n. 6) (v. punto 75)
Oggetto
Da una parte, domanda di annullamento della decisione della Commissione 7 maggio 2003, C (2003) 1524/9, nel caso COMP/D1/38.606, che ingiunge al Groupement des cartes bancaires e alle sue filiali di sottoporsi ad un accertamento ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), come modificato, e, dall’altra, domanda diretta allo stralcio dal fascicolo di tutti gli atti e degli altri elementi portati a conoscenza della Commissione nel corso dell’accertamento e alla loro restituzione al ricorrente
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il ricorrente è condannato alle spese.
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