Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 11 luglio 2007 – Al-Aqsa / Consiglio
(causa T‑327/03)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate contro determinate persone e entità per combattere il terrorismo – Congelamento dei fondi – Ricorso di annullamento – Motivazione»
1. Procedura – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata (v. punti 33‑36)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 2580/2001; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, nn. 4 e 6) (v. punti 53‑55, 56‑58)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punto 65)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale, da un lato, della decisione del Consiglio 27 giugno 2003, 2003/480/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/974/CE (GU L 160, pag. 81), e, dall’altro lato, della decisione del Consiglio 12 settembre 2003, 2003/646/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 e che abroga la decisione 2003/480 (GU L 229, pag. 22)
Dispositivo
1)
La decisione del Consiglio 29 maggio 2006, 2006/379/CE, che attua l’art. 2, n. 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/930/CE, è annullata nella parte che riguarda la Stichting Al-Aqsa.
2)
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 241 CE, del regolamento del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580.
3)
Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Stichting Al-Aqsa.
4)
Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.
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